La Corte Costituzionale (sentenza n. 1 del 2021) ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», confermando l'orientamento della Corte di Cassazione, assurto a “diritto vivente”, secondo il quale va disposta l’ammissione automatica – a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma l – al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dai reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale.