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13 gennaio 2021

Esigenze cautelari e assistenza del minore autistico da parte dei genitori: la Cassazione conferma che l'Italia non ha prigionieri di guerra

Pare utile segnalare la pronuncia della Corte pen. Sez. V n. 36884/2020 per la sua portata interpretativa dell’art. 275 IV co. C.p.p., ma soprattutto per avere implicitamente ricordato che nelle carceri italiane non vi sono prigionieri di guerra, per quanto gravi possano essere i delitti agli stessi ascritti. 


Procediamo con ordine:

la Suprema Corte è investita del ricorso di un indagato avverso il provvedimento dei Giudici territoriali che avevano respinto la sua istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Sin dalle prime righe della sentenza di legittimità si evince la rilevanza degli interessi in gioco:

infatti, per quanto le esigenze cautelari non erano state ritenute di eccezionale rilevanza, è pur vero che il detenuto, già gravato da precedenti penali, è allo stato indagato per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e per più episodi di traffico di sostanze stupefacenti. Inoltre egli avrebbe partecipato anche a dei summit per la spartizione dei proventi derivanti da estorsioni e gli sarebbe stato commissionato un omicidio, poi non portato a termine. Per quanto si tratti di mere accuse, esse non sono certamente di poco momento. 

Tuttavia l’indagato è padre di un minore di cinque anni affetto da un grave disturbo dello spettro autistico con compromissione intellettiva e del linguaggio (il piccolo utilizza esclusivamente la parola mamma in maniera indifferenziata), associata a disregolazione emotiva e atteggiamento oppositivo, con disturbi del sonno, eteroaggressività e tendenza all’autolesionismo.

La necessità di  coadiuvare la moglie nel problematico accudimento del minore è stata invocata quale motivo dell'invocata sostituzione della misura. 

Orbene è evidente che la fondatezza dell'istanza dipende dall’esegesi dell’art. 275 c.p.p., comma 4, a mente del quale il padre di prole di età inferiore ad anni sei non può essere sottoposto alla custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

Ciò posto, dalla lettura della sentenza di legittimità si coglie che il Tribunale del riesame aveva rigettato la prefata istanza, considerando che:
1)  la rilevanza del ruolo paterno nell’ambito delle ipotesi di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4 risulta ancora circoscritta all’ambito di una mera supplenza, onde l’incompatibilità con il carcere sorge per il padre esclusivamente ove la madre sia in condizioni fisiche, psicologiche od esistenziali, tali da non poter prestare assistenza ai minori, condizioni che non ricorrevano nel caso di specie;

2) la madre comunque potrebbe ricorrere a figure private o strutture pubbliche di sostegno, per provvedere alle esigenze del figlio;

3) in ogni caso sarebbe incongruente una soluzione che affidasse alla discrezionalità del giudice penale l’apprezzamento, caso per caso, della particolare condizione del minore, derivando da essa l’incoerente condizione di un giudice chiamato ad applicare una misura nei confronti di un imputato sulla base di valutazioni relative non già a quest’ultimo, ma ad un soggetto terzo (il minore) estraneo al processo.

Tuttavia la Corte di cassazione sembra aver dato luogo ad un cambio di paradigma nell'interpretare il disposto di legge: il focus per cogliere la ricorrenza della richiamata "impossibilità" materna non è costituito dalle condizioni della genitrice, ma da quelle del minore

Al riguardo la Corte regolatrice ha ritenuto che interpretare la nozione di assoluta impossibilità della madre di accudire la prole sulla scorta della sola idoneità fisica, psicologica od esistenziale della genitrice, senza avere riguardo alle concrete condizioni del minore, sia non aderente alla ratio della norma ed ai valori costituzionali che l’hanno ispirata.
In tale nuovo paradigma "l’assoluta impossibilità" di cui all’art. 275 si apprezza soprattutto in considerazione del
rischio in concreto derivante per il minore dal "deficit" assistenziale, dovuto alla mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori. Al riguardo i Giudici hanno precisato che <<se la ratio dei divieti di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4 è da ravvisarsi nella necessità di salvaguardare l’integrità psicofisica di soggetti diversi dalla persona da assoggettare a custodia in carcere, nella consapevolezza dei gravi effetti che le mutazioni del rapporto affettivo possono provocare su soggetti in tenera età, occorre effettivamente porre al centro del perimetro valutativo del giudice, anche nell’analisi dell’"assoluta impossibilità" della madre ad occuparsi della prole, proprio l’integrità psico-fisica del minore da accudire, in relazione alla necessità di assistenza da parte dei genitori in un momento particolarmente significativo e qualificante per la formazione fisica e, soprattutto psichica, qual è quella fino ai sei anni di età>>.
Né la Corte ha mancato di rilevare che ciò che il Giudice della cautela deve valutare è proprio la <<situazione concreta nella sua interezza su cui la custodia cautelare in carcere del padre di prole di età inferiore a sei anni va incidere>>.

All’esito del suo scrutinio la Corte ha annullato il provvedimento, onerando i Giudici di merito, in sede di rinvio, di verificare, in concreto, la sussistenza per il minore di un "deficit" assistenziale, sotto il profilo della irreversibile compromissione del processo evolutivo-educativo per la mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori.

La sentenza conferma che l'Italia non ha prigionieri di guerra e che vi sono dei Giudici a ricordarcelo