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14 gennaio 2021

Il GIP richiesto dell'emissione del decreto penale può pronunciare assoluzione solo quando sia evidente la prova di innocenza. Annullata la decisione favorevole del GIP di Sciacca

Il GIP chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna può pronunciare sentenza di proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 129 e 459 cod. proc. pen., solo quando risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove (ulteriori o anche integrative di quelle già raccolte dall’accusa) della sua colpevolezza, mentre l’analoga sentenza è preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta che si concluda per una incertezza probatoria (Cassazione penale, III Sezione Penale sentenza n° 36240/2020 del 17 dicembre 2020).