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17 febbraio 2021

Favor impugnationis, evoluzioni per gradi e questioni risolte dei processi, alla ricerca della migliore qualità nell'accertamento del fatto - Daniele Livreri

(immagine su gentile concessione di CanestriniLex.com)

In questo blog abbiamo dato conto di recenti interventi normativi e giurisprudenziali che offuscano, per riprendere una felice espressione di Elvira Nadia La Rocca, il favor impugnationis (link).

Detto francamente, a me pare, che quel principio non esista più e se esiste è divenuto irriconoscibile. Nella prassi il continuo impiego delle più svariate causa di inammissibilità del gravame fa sì che quel criterio ispiratore sia un mero flatus vocis.

Eppure mi pare che nel sistema si registri un'evidente disarmonia. Se infatti l'impugnazione è uno strumento volto ad accertare la ricorrenza di errori commessi dai primi giudici, esso a ben vedere condivide con altri strumenti codicistici, quali le integrazioni probatorie officiose ex art. 507 o 441 V co. c.p.p., la medesima funzione: rendere un accertamento il più possibile conforme al vero (processuale). Sennonché mi pare che il perseguimento di valori sì fatti rispetto al primo grado di giudizio trovi puntuale sostegno nella giurisprudenza di legittimità: si pensi alla strenua difesa dell'integrazione probatoria in sede di giudizio abbreviato, pur con tutti gli obiettivi rischi di rendere meno appetibile il rito contratto. 

Diversamente, per i gradi successivi, mi pare scarseggino gli strenui difensori della richiesta di emenda degli errori. Ben più copiose sono le schiere di quanti vogliono consegnare sempre più strumenti che consentano al giudice ad quem di rifiutare lo scrutinio del provvedimento impugnato. 

A ciò si invoca il carattere pretestuoso delle impugnazioni, ma mi è facile obiettare che degenerazioni di uno strumento non possano consentire la stessa proibizione dello strumento.   

Ma forse si tratta soltanto di soliloqui di un avvocato.