Nei giorni in cui si registra grande confusione sulla normativa pandemica in tema di trasmissione telematica delle impugnazioni (ricordiamo che l'art. 24 comma 6 quinquies della L. 176/2020 prevede un regime di deroga al principio generale; approfondimenti al link), le Sezioni Unite hanno affermato che il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l’ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo.
Dunque anche in questa delicata materia si afferma il rigetto del favor impugnationis.
La sentenza n. 1626/2021 delle SS.UU.