14 febbraio 2021

I costi della giustizia: 33 milioni l'anno, almeno 91.000 euro al giorno, vengono spesi in riparazione da ingiusta detenzione


L’indennizzo previsto dagli artt. 314 e 315 c.p.p. consiste nel pagamento di una somma di denaro, che non può eccedere l'importo di € 516.456,00, a titolo di riparazione (l’istituto non ha carattere risarcitorio) determinata dal giudice in via equitativa. In calce affronteremo le peculiarità dell’istituto.


Qui, intanto, ci preme segnalare quel che risulta dall’ultima Relazione disponibile sull’applicazione delle misure cautelari predisposta ex art. 15 L. 47/2015 (qui la relazione). Da essa emerge che, ogni anno, i contribuenti italiani sopportano il costo di 33 milioni per la riparazione delle ingiuste detenzioni, circa 91.000 euro al giorno.

Nella tabella (foto sopra) troverete la ripartizione per singolo distretto delle Corti d’Appello.


L’istituto della riparazione per ingiusta detenzione nel dettaglio


  • Ne ha diritto chi, sottoposto a custodia cautelare sia stato  successivamente prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave;
  • chi é stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto per qualsiasi causa quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 del codice di procedura penale;
  • chi è stato condannato e nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 del codice di procedura penale;
  • chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, a suo favore sia stato pronunciato un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere;
  • chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per custodia cautelare;
  • chi è stato prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

Nel caso di decesso del cittadini che sia stato ingiustamente privato della sua libertà, la legittimazione a domandare la riparazione spetta a:

  • il coniuge
  • i discendenti e gli ascendenti
  • i fratelli e le sorelle
  • gli affini entro il 1° grado
  • le persone legate da vincoli di adozione con quella deceduta.

La domanda può proporsi entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza da cui promana il diritto o, in caso di archiviazione, dalla notifica del decreto. 



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