31 luglio 2023

Nullità e avvisi. Accesso ai programmi di giustizia riparativa – Omessa attivazione della procedura ex art. 129- bis cod. proc. pen. – Omessa informativa ex art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen. – Nullità – Esclusione – Ragioni.

 


La Sesta Sezione penale ha affermato che la possibilità, per il giudice, di disporre ex officio l’invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all’art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l’avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsto dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità, né di ordine generale, né speciale, non essendo compromesso alcuno dei diritti o delle facoltà elencati dall’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

29 luglio 2023

Depositate le motivazioni delle SS.UU. su subordinazione della sospensione condizionale agli obblighi risarcitori

 

Il 27.07 sono state depositate le motivazioni con cui il massimo consesso nomifilattico ha denegato che il beneficio della sospensione condizionale possa essere subordinato al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento danno nonchè all'adempimento dell'obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, in mancanza di costituzione di parte civile. (sentenza al link)

28 luglio 2023

Appello cautelare e principio devolutivo: la parola alle Sezioni Unite

 



Con l'ordinanza (link)- rel. dott. L. Pistorelli, n. 16523/2023, la V sezione della Corte di Cassazione, la seguente questione:
Se, nel giudizio sull’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dall'imputato avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto della cognizione sia delimitato dai motivi e dagli elementi sui quali era fondata la richiesta ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. decisa con il provvedimento appellato.

27 luglio 2023

26 luglio 2023

❌L'Amministrazione ministeriale "ritiene" che il deposito a mezzo pec sopravviva al caos del 04 luglio❌




La direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia ha diramato una nota in cui si riporta quanto segue: 

<<L’Amministrazione ritiene che relativamente agli atti indicati all’art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2023, qualora non inclusi nell’elencazione di cui all’art. 87, comma 6-bis, del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le modalità di deposito sono, alternativamente, le seguenti: a) mediante deposito nel portale del processo penale telematico (Portale deposito atti penali – PDP) individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; b) mediante invio tramite posta elettronica certificata (PEC); c) con modalità cartacee>> (testo al link).

La presa di posizione ministeriale si è resa opportuna perché da più parti (in questo blog, la questione era stata posta dal collega Mattia Serpotta, post al link) si era colto un divieto legislativo, ex art. 87 d.l.vo 150/22, al ricorso alla pec, per tutti gli atti per i quali poteva farsi ricorso al deposito tramite portale.

Rimangono le perplessità: può una “circolare” interpretare norme di grado gerarchico superiore? Quale efficacia vincolante ha l’opinione (“l’Amministrazione ritiene”)? L’interpretazione autentica è cosa diversa …

25 luglio 2023

❌EUREKA❌: UN ESCAMOTAGE PER ALLINEARE I DATI SUL PORTALE





Ci siamo più volte occupati delle difficoltà di "allineare" i dati sul portale (qui e qui).

Si tratta di un compito che, come abbiamo segnalato, é di competenza della pubblica amministrazione, ma le cancellerie non sempre sono "disponibili" ad ovviare agli inconvenienti. E, certamente, non lo sono quando essi comportano un surplus di lavoro...

Il problema sarebbe di semplice e di spedita soluzione: basterebbe inserire sul SICP (il gestionale delle cancellerie) il codice fiscale degli avvocati. PDP e SICP dialogano tra loro e il gioco ... é fatto.

Questo é il motivo per il quale molti avvocati si trovano caricati fascicoli ormai chiusi: illo tempore, il diligente cancelliere inserì il codice fiscale.

Con il deposito delle nuove nomine il problema non si pone: al momento dell'accesso sul portale esso "risucchia" il codice fiscale dalla CNS o dallo Spid del depositante.

Per consentire l'allineamento dei fascicoli che sono nella terra di mezzo, avevamo suggerito di procedere a caricare nuovamente la nomina per ottenere l'accredito sul portale.

Abbiamo scoperto che esiste una via più semplice e più comoda anche per le cancellerie.

Ẻ sufficiente inserire un sollecito per ciascun fascicolo non ancora caricato sul portale. 

L'accettazione del sollecito da parte delle cancellerie, risolve il problema dell'allineamento e il gioco é fatto.


Unificazione di pene concorrenti ricomprendenti reati ostativi: no alla riduzione proporzionale. Le SS.UU. n. 30753/2023







La questione rimessa all'esame delle Sezioni Unite può essere riassunta nei seguenti termini:
"Se, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di anni trenta di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini vada effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria, ovvero operando una riduzione proporzionale rispetto all'applicazione del predetto criterio moderatore alla pena complessiva, derivante dal cumulo materiale".

Con ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la domanda, proposta nell'interesse di A.Z. , volta ad ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in in riferimento alla pena residua relativa al subordine, della detenzione domiciliare provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria in data 20 settembre 2017.
Detto provvedimento di cumulo ricomprende tre diverse sentenze di condanna, elencate partitamente nell'ordinanza impugnata. Due di queste sono relative a delitti che non ostano alla concessione di benefici penitenziari o di misure alternative alla detenzione ex art. 4-bis Ord. pen.
Con la terza sentenza, pronunciata dalla Corte di Assise di appello di Reggio Calabria il 12 maggio 2004, il ricorrente è stato invece condannato alla pena di trenta anni di reclusione per i reati ostativi di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen, omicidio, tentato omicidio, nonché per i connessi delitti in materia di armi, tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge 12 luglio 1992, n. 203 (n. 2 del provvedimento di unificazione di pene concorrenti).
Il cumulo aveva dunque ad oggetto la pena finale calcolata, al netto del concesso indulto, nella misura di trentacinque anni e due mesi di reclusione. Tale pena era stata ridotta, in applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen., a trenta anni di reclusione.
La Prima Sezione penale, con ordinanza n. 25005 del 3 giugno 2022, depositata il 30 giugno 2022, ha rimesso la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.
La Sezione rimettente ha segnalato il contrasto emerso nella giurisprudenza di legittimità in ordine ai criteri secondo i quali, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, operare lo scioglimento del cumulo che abbia richiesto l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di anni trenta di reclusione. In particolare, se ciò debba avvenire considerando la pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria, ovvero, previa riduzione proporzionale, quella che il suddetto criterio moderatore abbia determinato sulla pena complessiva derivata dal cumulo materiale.

La soluzione

Va quindi enunciato il seguente principio di diritto: "In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di anni trenta di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria".







24 luglio 2023

Recidiva rispetto a delitti prescritti e contestazione: la questione alle Sezioni Unite

 


Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria ovvero per una circostanza aggravante ad effetto speciale (nel caso di specie, la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale) sia valutabile anche se la circostanza stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato.

23 luglio 2023

Processo accusatorio e riforma dell’ordinamento giudiziario: in ricordo dell’avv. Vittorio Chiusano - di Paolo Ferrua (*)

 



Per gentile concessione de La Giustizia Penale, e con il consenso dell'Autore, anticipiamo lo scritto del prof. Paolo Ferrua "Processo accusatorio e riforma dell’ordinamento giudiziario: in ricordo dell’avv. Vittorio Chiusano" (Relazione svolta al convegno su “La separazione delle carriere per l’attuazione del giusto processo accusatorio: in memoria dell’avvocato Vittorio Chiusano a vent’anni dalla scomparsa”, Torino, 14 luglio 2023).





Paolo Ferrua

Professore emerito di procedura penale

nell'Università di Torino

21 luglio 2023

❌UTILITA' ❌ Carta, Portale, Pec: i diritti di libertà alla prova della burocrazia informatica - Il Manuale di sopravvivenza di Mattia Serpotta (*)

 



Sono giorni complicati per l'esercizio dei diritti di difesa.

La burocrazia informatica - con l'approssimazione tipica di noi italiani - sta mettendo a dura il sistema processuale e il diritto inviolabile di difesa.

Norme di grado diverso che si succedono, fughe in avanti e correzioni,  mettono a dura prova l'attività interpretativa.

Al momento in cui scriviamo, ad esempio, non è ancora chiaro se sia consentito o meno l'utilizzo del "sistema pec". Pare che il Governo stia emanando un'interpretazione autentica che ne estende l'utilizzo, anche se alcuni uffici giudiziari hanno già dichiarato inammissibili le trasmissioni a mezzo pec.

Ha messo ordine alla materia il Collega Mattia Serpotta, della Camera Penale "avvocato Serafino Famà" di Catania, con lo scritto che divulghiamo come Manuale di sopravvivenza.

Qui il link dal quale scaricare il testo di Mattia Serpotta in pdf 👉 LINK


Art. 111 bis c.p.p. – Deposito telematico – Norma non ancora in vigore


Per espressa previsione dell’art. 87, comma 5, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, l’art. 111 bis c.p.p. entrerà in vigore soltanto “dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati”.

Ad oggi, quindi, la norma non è vigore e il deposito telematico è regolato dalla seguente disciplina transitoria. 


Art. 87, comma 6 bis, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – Deposito obbligatorio al portale, con esclusione quindi di quello cartaceo


Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il difensore deve “esclusivamente”, da intendersi quindi come “obbligatoriamente”, depositare al portale:  

– memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall’articolo 415 bis, comma 3, del codice di procedura penale;

– opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’articolo 410 del codice di procedura penale;

– denuncia di cui all’articolo 333 del codice di procedura penale;

– querela di cui all’articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale;

– nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale. 

Non è invece ammesso il deposito cartaceo. 


Art. 87, comma 6 ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – Decreto Nordio del 4 luglio 2023 


Il comma 6 ter prevede la possibilità che con uno o più decreti del Ministro della giustizia possano essere “individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6 bis”, dunque tramite portale. 

In forza di tale previsione, è stato quindi emanato il Decreto del 4 luglio 2023.

A differenza di quanto accaduto sino ad ora, il deposito al portale riguarda adesso anche atti destinati a Uffici diversi dalla Procura e segnatamente: 

– Procura della Repubblica presso il Tribunale;

– Procura europea;

– Procura generale presso la Corte di appello;

– Giudice di pace;

– Tribunale;

– Corte di appello.

Sono quindi esclusi dal portale i depositi presso:

– Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;

– Tribunale per i minorenni;

– Tribunale di sorveglianza;

– Corte di cassazione.


Sono altresì espressamente escluse le fasi disciplinate dai libri X (esecuzione) e XI (rapporti giurisdizionali con le autorità straniere) del codice di procedura penale. 


Il decreto contiene una elencazione di atti che devono, secondo la previsione originaria del Decreto del 4 luglio 2023, possono, come vedremo, secondo il Decreto del 18 luglio 2023, essere depositati al portale: 


  1. Ricusazione del giudice (articoli 37 e 38 c.p.p.);

  2. Richiesta di rimessione del processo (art. 46 c.p.p.);

  3. Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero (art. 54-quater c.p.p.);

  4. Atto di costituzione di parte civile (articoli 76,78 c.p.p.);

  5. Istanza di esclusione della parte civile (art. 80 c.p.p.);

  6. Istanza di citazione del responsabile civile (art. 83 c.p.p.);

  7. Atto di costituzione del responsabile civile (art. 84 c.p.p.);

  8. Atto di intervento del responsabile civile (art. 85 c.p.p.);

  9. Istanza di esclusione del responsabile civile (art. 86 c.p.p.);

  10. Atto di costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 c.p.p.);

  11. Istanza di esclusione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 c.p.p.);

  12. Istanza di citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89, comma 1 c.p.p.);

  13. Nomina difensore di fiducia (art. 96 c.p.p.);

  14. Nomina del sostituto del difensore (art. 102 c.p.p.);

  15. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore (art. 107 c.p.p.);

  16. Istanza di rilascio copie, estratti e certificati (art. 116 c.p.p.);

  17. Memorie e richieste scritte (articoli 121,367 c.p.p.);

  18. Procura speciale (art. 122 c.p.p.);

  19. Istanza di correzione di errore materiale (art. 130 c.p.p.);

  20. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto (art. 162 c.p.p.);

  21. Comunicazione di mancata accettazione della domiciliazione (art. 162, comma 4-bis c.p.p.);

  22. Richiesta per la restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.);

  23. Ricusazione del perito (art. 223 c.p.p.);

  24. Nomina del consulente tecnico di parte (articoli 225,233 c.p.p.);

  25. Memorie del consulente tecnico (art. 233 c.p.p.);

  26. Richiesta di autorizzazione all’intervento del consulente di parte (art. 233, comma 1-bis c.p.p.);

  27. Opposizione al decreto di rigetto della richiesta di autorizzazione del consulente tecnico (art. 233, comma 1-bis c.p.p.);

  28. Opposizione al decreto di perquisizione del pubblico ministero (art. 252-bis, comma 1 c.p.p.);

  29. Richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo o probatorio (articoli 257,322,324 c.p.p.);

  30. Opposizione di segreto professionale o d’ufficio (art. 256, comma 1, 2 c.p.p.);

  31. Richiesta di restituzione di cose sequestrate (art. 262 c.p.p.);

  32. Opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta (art. 263, comma 5 c.p.p.);

  33. Istanza di esame degli atti e di ascolto delle registrazioni o di cognizione dei flussi di comunicazioni (art. 268, comma 6 c.p.p.);

  34. Richiesta di copia e trascrizione degli esiti delle intercettazioni (art. 268, comma 8 c.p.p.);

  35. Richiesta di distruzione delle intercettazioni (art. 269, comma 2 c.p.p.);

  36. Richiesta di modifica delle modalità esecutive di misura cautelare (art. 279 c.p.p.);

  37. Richiesta di sostituzione, revoca o modifica di misura cautelare (art. 299 c.p.p.);

  38. Richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309 c.p.p.);

  39. Appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 310 c.p.p.);

  40. Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 311 c.p.p.);

  41. Domanda di riparazione per ingiusta detenzione (articoli 314,315 c.p.p.);

  42. Richiesta di revoca del sequestro preventivo (art. 321, comma 3 c.p.p.);

  43. Appello avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo e decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero (art. 322-bis c.p.p.);

  44. Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali (art. 325 c.p.p.);

  45. Denuncia da parte del privato cittadino (art. 333 c.p.p.);

  46. Richiesta di informazioni sull’iscrizione nel registro delle notizie di reato e sullo stato del procedimento (art. 335 c.p.p.);

  47. Richiesta di retrodatazione dell’iscrizione indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater c.p.p.);

  48. Notifica del deposito dell’istanza di retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater, comma 6 c.p.p.);

  49. Memorie sulla richiesta di retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater, comma 6 c.p.p.);

  50. Querela (art. 336 c.p.p.);

  51. Rinuncia alla querela (art. 339 c.p.p.);

  52. Remissione di querela (art. 340 c.p.p.);

  53. Accettazione della remissione di querela (art. 340 c.p.p.);

  54. Istanza di procedimento (art. 341 c.p.p.);

  55. Opposizione al decreto di convalida della perquisizione (art. 352, comma 4-bis c.p.p.);

  56. Richiesta di sequestro probatorio (art. 368 c.p.p.);

  57. Richiesta di incidente probatorio (art. 393 c.p.p.);

  58. Richiesta della persona offesa di promuovere incidente probatorio (art. 394 c.p.p.);

  59. Deduzioni sulla richiesta di incidente probatorio (art. 396 c.p.p.);

  60. Deduzioni sull’incidente probatorio (art. 396, comma 1 c.p.p.);

  61. Richiesta di autorizzazione alle indagini difensive presso persona detenuta (art. 391-bis, comma 7 c.p.p.);

  62. Memorie sulla richiesta di proroga delle indagini (art. 406, comma 3 c.p.p.);

  63. Dichiarazione della persona offesa della volontà di essere informata circa la richiesta di archiviazione (art. 408, comma 2 c.p.p.);

  64. Opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 c.p.p.);

  65. Reclamo avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione (art. 410-bis, comma 3 c.p.p.);

  66. Memorie per il reclamo (art. 410-bis, comma 3 c.p.p.);

  67. Richiesta di avocazione al Procuratore generale (art. 413 c.p.p.);

  68. Istanza di copia delle intercettazioni indicate nell’elenco depositato dal difensore (art. 415-bis, comma 2-bis c.p.p.);

  69. Memorie, documenti e richieste dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis, comma 3 c.p.p.);

  70. Richiesta al giudice di ordinare l’assunzione delle determinazioni sull’azione penale a seguito del deposito degli atti di indagine (art. 415-ter, comma 3 c.p.p.);

  71. Richiesta al giudice di ordinare l’assunzione delle determinazioni sull’azione penale (art. 415-bis, comma 5-quater c.p.p.);

  72. Richiesta di acquisizione di prove non rinviabili (articoli 420-quinquies, 464-sexies, 467,598-ter, comma 3, 721, comma 4 c.p.p.);

  73. Richiesta di giudizio abbreviato (articoli 438,458,519,520,554-ter, 558, comma 8 c.p.p.);

  74. Richiesta di applicazione della pena (articoli 444,447, comma 1, 458-bis, 438, comma 5-bis, 519,520,554-ter, 558, comma 8 c.p.p.);

  75. Richiesta di giudizio immediato (articoli 453, comma 3, 419, comma 5 c.p.p.);

  76. Consenso alla richiesta di applicazione della pena (articoli 446,447 c.p.p.);

  77. Richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità (art. 459, comma 1-bis e 1-ter c.p.p.);

  78. Opposizione al decreto penale di condanna (art. 461 c.p.p.);

  79. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis c.p.p.);

  80. Programma di trattamento per la messa alla prova (art. 464-bis, comma 4 c.p.p.);

  81. Accettazione della proposta di messa alla prova (articoli 464-ter.1, comma 2 c.p.p.);

  82. Memorie della persona offesa sulla proposta di messa alla prova (articoli 464-ter.1, comma 3 c.p.p.);

  83. Istanza di anticipazione o differimento dell’udienza (art. 465 c.p.p.);

  84. Lista dei testimoni, periti o consulenti tecnici (articoli 468,555 c.p.p.);

  85. Richiesta di proporre impugnazione (art. 572, comma 1 c.p.p.);

  86. Rinuncia all’opposizione al decreto penale di condanna (art. 589 c.p.p.);

  87. Rinuncia all’impugnazione (art. 589 c.p.p.);

  88. Appello (art. 593 c.p.p.);

  89. Appello incidentale (art. 595 c.p.p.);

  90. Richiesta di partecipazione all’udienza (art. 598-bis, comma 2 c.p.p.);

  91. Concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.);

  92. Richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p.);

  93. Ricorso per cassazione avverso ordinanze pronunciate in primo grado e in grado di appello nei casi previsti da specifiche disposizioni c.p.p.;

  94. Ricorso per cassazione dell’imputato (art. 607 c.p.p.);

  95. Richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.);

  96. Richiesta di revisione (art. 633 c.p.p.);

  97. Esercizio del diritto all’oblio (articoli 64-ter disp. att. c.p.p.);

  98. Domanda di oblazione (articoli 162,162-bis del codice penale - 141 disp. att. c.p.p.);

  99. Istanza di ammissione a colloqui (art. 18 legge n. 354/1975);

  100. Istanza di ammissione al gratuito patrocinio (art. 78 testo unico n. 115/2002);

  101. Istanza di liquidazione dell’onorario (art. 82 testo unico n. 115/2002);

  102. Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio (art. 113 testo unico n. 115/2002);

  103. Istanza di acquisizione dei tabulati (art. 132, comma 3 decreto legislativo n. 196/2003). 


Il decreto disciplina unicamente le ipotesi di deposito dei precedenti atti laddove avvenga fuori udienza. 

Rimane quindi ferma la possibilità del deposito in udienza, per come disciplinata dal codice di procedura penale, in tutti i casi in cui è consentito

Lo dice peraltro testualmente anche l’art. 2 del provvedimento del DGSIA dell’11.7.2023, laddove si ribadisce che “Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica, al di fuori del contesto dell’udienza, attraverso il PDP degli atti individuati dall’articolo 1 del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023”.


Decreto 18 luglio 2023 Ministro Grazia e Giustizia


Il deposito dei precedenti atti tramite portale non è più obbligatorio, come precedente previsto dal Decreto del 4 luglio 2023, ma facoltativo.

Così il Decreto del 18 luglio 2023: 


L’efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell’elenco di cui all’articolo 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell’articolo 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.


Conclusioni 


Solo per gli atti già previsti dal comma 6 bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, poi inseriti anche nell’elenco di cui al Decreto del 4 luglio 2023, il deposito al portale rimane obbligatorio, con esclusione quindi della modalità cartacea. 

La previsione dell’esclusività del deposito al portale è infatti già imposta da una norma di legge, il comma 6 bis dell’art. 87, e non può essere quindi derogata da un atto amministrativo, quale il Decreto del 18 luglio 2023.

Per tutti gli altri atti previsti dal Decreto del 4 luglio 2023, il deposito al portale è invece adesso facoltativo a quello cartaceo. 

Stando alla lettera dell’art. 87 bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, per gli stessi atti elencati dal Decreto del 4 luglio 2023 non dovrebbe invece essere più consentito il deposito tramite PEC.

Dice infatti la norma: 

Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell’articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.


Il comma 6 quinquies, ribadisce espressamente che “per gli atti di cui al comma 6 bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6 ter, l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge”.


Salvo quanto si dirà più avanti, ciò dovrebbe valere anche per tutti gli atti di impugnazione espressamente previsti dal Decreto del 4 luglio 2023. 

Dovrebbe quindi registrarsi una tacita abrogazione dell’art. 87 bis nella parte in cui disciplinava il deposito a mezzo PEC dell’atto di impugnazione, da ritenersi non più consentita


Impugnazione fuori sede: con la sola eccezione del decreto penale di condanna, per il quale c’è una norma espressa, non era più consentita a seguito della Riforma Cartabia, che lasciava invece pregiudicata la possibilità del deposito telematico a mezzo PEC. 

Oggi, il deposito al portale sembra essere l’unica modalità consentita del deposito fuori sede, di fatto trasformandolo però, non più in una possibilità, per come previsto dal Decreto del 18 luglio 2023, ma in un obbligo. 


Il regime transitorio delle impugnazioni in definitiva dovrebbe allora essere questo:

– tutte le parti processuali possono depositare l’atto in forma di documento analogico (cioè in cartaceo) nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 582, primo comma, c.p.p. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

– i difensori possono, in via alternativa rispetto al deposito dell’atto in forma di documento analogico presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, avvalersi della possibilità di depositare l’atto di impugnazione a mezzo portale, che è l’unico mezzo per il deposito fuori sede.  


Rimane invece salvo il deposito a mezzo PEC per tutti gli atti non contemplati dal Decreto del 4 luglio 2023 e, quindi, certamente, quelli destinati agli Uffici:

– Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;

– Tribunale per i minorenni;

– Tribunale di sorveglianza;

– Corte di cassazione.


Attenzione al ricorso in Cassazione avverso le sentenze emesse in primo e secondo grado: salvo a una imprecisione testuale del Decreto, infatti, non rientra tra gli atti che possono essere depositati al portale, menzionandosi soltanto le ordinanze


Specifiche tecniche del deposito a mezzo portale – Provvedimento del DGSIA dell’11 luglio 2023.


Il provvedimento sostituisce quello del 24 febbraio 2021.


– L’atto principale è: 

  1. in formato PDF, A4, ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti non essendo pertanto ammessa la scansione di immagini; 

  2. è sottoscritto con firma digitale


– Gli allegati potranno adesso essere: 

  1. a) Documenti impaginati – PDF o PDF/A (.pdf), con dimensioni cm 21,00 per 29,70 (formato A4), Rich-Text Format (.rtf). 

  2. b) Immagini raster – JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), GIF (.gif). 

  3. c) Video – formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi). 

  4. d) Suono: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif). 

  5. e) Testo – TXT (.txt). 

  6. f) Ipertesti – XML Extended markup language (.xml). 

  7. g) Posta elettronica – eml (.eml), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti (a-f). 

  8. h) Archivi compressi – TAR, ZIP (estensioni: .zip, .rar), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti (a-g). 

  9. i) Applicazioni crittografiche – per le firme e i sigilli elettronici avanzati: CadES (.p7m), PadES (.pdf). 

  10. Gli allegati sono sottoscritti con firma digitale nei casi previsti dalla legge

  11. Se il documento è acquisito attraverso scansione di documento analogico dovrà essere in bianco e nero ed avere una risoluzione pari a 200 dpi (punti per pollice). 


“Gli atti che le parti formano personalmente se depositati come atto principale, sono ammessi anche quando rispettano i requisiti di cui al precedente comma”


(*) Mattia Serpotta: Avvocato penalista, iscritto all'albo del Foro di Catania dal 2007 e a quello dei cassazionisti dal 2019. Membro del Direttivo della Camera penale 'Serafino Famà'' di Catania.  Dottore di ricerca in Diritto privato generale. Si occupa di diritto penale di impresa e di responsabilità ex D. lgs. 231/2001


Ultima pubblicazione

Ricorso straordinario per omesso esame di un motivo: procedura applicabile

  La IV sezione della Corte di legittimità, nell'accogliere un ricorso straordinario per omessa valutazione di un motivo di ricorso, ha ...

I più letti di sempre