15 maggio 2026

Termini per deposito memorie in cassazione: giorni interi e liberi


 

La Corte di Cassazione ha precisato che il termine di 15 gg. , di cui all'art. 611 c.p.p., per il deposito di memorie, si intende riferito a giorni interi e liberi sicché non si deve tener conto né del dies a quo nè di quello ad quem (pronuncia al link)  

14 maggio 2026

Interrogatorio ex art. 415 bis, chiesto dopo il termine di 20 gg. ed omesso: quali conseguenze ? Laura Platino *

 

La terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 27 aprile 2026 n. 15082, ponendosi nel solco di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, ha ribadito la natura ordinatoria del termine previsto dall’art 415 bis c.p.p. per l’esercizio delle facoltà difensive ivi previste, inclusa la richiesta dell’indagato di essere sottoposto ad interrogatorio. La mancata effettuazione dell’interrogatorio chiesto oltre i venti giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ma prima dell’esercizio dell’azione penale, integra una nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa, che deve essere eccepita nel corso dell’udienza preliminare o, ove questa manchi, entro il termine di cui all’art. 491 c.p.p.

Per i reati per cui si procede con citazione diretta a giudizio, l’eccezione deve essere formulata nel termine di cui all’art. 554 bis c.p.p. (sentenza al link)

 

 * Avvocato del Foro di Palermo, ha svolto attività di tutorato presso l' Università di Giurisprudenza di Palermo. 

13 maggio 2026

PROCESSO PENALE: LA CORTE SI PRONUNCIA SULLA NUOVA DISCIPLINA DELL’UDIENZA PREDIBATTIMENTALE E PRECISA I CONFINI DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETÀ DELL’AZIONE PENALE - C. cost. sentenza n. 58/2026

 


Non viola i principi di eguaglianza, di obbligatorietà dell’azione penale e di ragionevole durata del processo la disciplina della nuova “udienza predibattimentale”, introdotta dal decreto legislativo numero 150 del 2022, nella parte in cui non attribuisce al giudice il potere di assumere prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini di una sentenza di non luogo a procedere. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 58/2026 con cui ha ritenuto non fondate varie questioni sollevate dal Tribunale di Siena. La riforma del 2022 ha previsto che, nei procedimenti a citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero nei quali non è prevista un’udienza preliminare, il dibattimento sia preceduto da un’udienza “filtro”, o “predibattimentale”, nella quale sono affidate al giudice una serie di verifiche preliminari, tra cui la valutazione se gli elementi acquisiti durante le indagini preliminari consentono una ragionevole previsione di condanna. In caso negativo, il giudice è tenuto a pronunciare immediatamente sentenza di non luogo a procedere. Secondo il Tribunale, il giudice dell’udienza predibattimentale – per poter svolgere appieno questa valutazione – dovrebbe anche poter acquisire le prove che gli appaiano decisive ai fini della pronuncia di non luogo a procedere, così come può fare il giudice dell’udienza preliminare. La Corte non ha condiviso questa prospettazione. La Consulta ha ricordato che l’udienza predibattimentale è stata introdotta dal legislatore per consentire sin da subito a un giudice di verificare l’effettiva necessità di un dibattimento, a fronte della constatazione che più della metà dei processi a citazione diretta si concludeva, prima della riforma, con un’assoluzione. Un processo destinato a un prevedibile esito assolutorio – ha proseguito la Corte – comporta uno spreco di energie del già sovraccarico sistema giudiziario penale, e produce altresì una “irragionevole compressione dei diritti costituzionali (personali e patrimoniali) degli imputati, la cui esistenza è sempre sconvolta dalla pendenza di un processo penale, che spesso determina altresì gravi pregiudizi alla loro vita professionale e relazionale”. La Corte ha inoltre ribadito che “un’azione penale doverosa secondo la logica dell’art. 112 della Costituzione” è “solo un’azione penale esercitata con prudenza e responsabilità, sulla base di indagini complete, che non abbiano trascurato gli elementi di prova a favore dell’imputato”. Il pubblico ministero – cui la Costituzione garantisce l’indipendenza da ogni altro potere per evitarne indebiti condizionamenti e assicurare l’eguale applicazione della legge penale a tutti i consociati – è quindi tenuto a esercitare l’azione penale soltanto se, all’esito di indagini complete, la notizia di reato risulti effettivamente “sorretta da evidenze di tale consistenza e coerenza da rendere ragionevolmente prevedibile la condanna in giudizio dell’imputato, allo standard probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio”. Laddove invece la notizia di reato sia rimasta non sufficientemente riscontrata, nonostante lo svolgimento di indagini effettive e diligenti, si imporrà la regola opposta della rinuncia all’esercizio dell’azione penale, e il conseguente obbligo di chiedere l’archiviazione del procedimento. Tutto ciò posto, non può ritenersi che all’ipotesi di lacunosità delle indagini evidenziata dal ricorrente – ossia all’eventualità che il pubblico ministero abbia in concreto omesso di ricercare o allegare singoli elementi di prova a favore dell’imputato – si debba necessariamente porre rimedio in sede di udienza predibattimentale. Nei processi a citazione diretta, infatti, a una simile patologia potrà porsi tempestivo rimedio durante il dibattimento, che è di solito destinato a essere definito nell’arco di una o poche udienze. La mancata previsione di un potere del giudice dell’udienza predibattimentale di assumere prove a favore dell’imputato non determina nemmeno un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’udienza preliminare, né si pone in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo. L’udienza predibattimentale presenta, infatti, una logica e una struttura differente rispetto all’udienza preliminare e si colloca in una fase diversa del procedimento penale. Quanto alla lunghezza dei tempi processuali, d’altra parte, niente garantisce che l’anticipazione di una prova in sede predibattimentale da parte del giudice risulti davvero decisiva, essendo anzi ben possibile che essa – comportando di regola il rinvio ad altra udienza – si traduca in un complessivo allungamento dei tempi di definizione del processo, specie laddove la prova stessa debba essere poi ripetuta durante il dibattimento.

12 maggio 2026

Art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 116 del 2025 – Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi svolta in assenza della prescritta autorizzazione – Autonoma fattispecie delittuosa – Configurabilità.

 



La Terza Sezione penale ha affermato che, a seguito della novellazione dell’art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, le condotte di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, poste in essere in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, integrano, se questi ultimi hanno natura pericolosa, un’autonoma fattispecie delittuosa.

11 maggio 2026

Depositata la sentenza delle sezioni unite: il documento nell'articolo. Le Sezioni Unite sollevano incidente di legittimità costituzionale sull'impugnazione del provvedimento di diniego della revoca del sequestro prodromico alla confisca

 



Avevamo dato notizia (link) dell'incidente di legittimità costituzionale sollevato dalla sezioni unite sui temi:


Se, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca sia inoppugnabile oppure possa essere contestato mediante incidente di esecuzione ovvero attraverso ricorso alla corte d'appello o in cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011.

Le Sezioni Unite hanno sollevato incidente di legittimità costituzionale:

La Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Protocollo Addizionale CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l'impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione.

08 maggio 2026

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – Modifica dell’art. 572 cod. pen. introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 181 del 2025 – Condotte violente e moleste proseguite dopo la cessazione della convivenza tra soggetto agente e persona offesa – Concorso con il delitto di atti persecutori aggravati – Configurabilità – Ragioni.

 



La Sesta Sezione penale ha affermato che, anche a seguito della modifica dell’art. 572 cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. b), legge 2 dicembre 2025, n. 181, mediante l’inclusione nel novero dei soggetti passivi della persona non più convivente «… nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincolo nascente dalla filiazione», il delitto di maltrattamenti concorre con quello di atti persecutori aggravati, di cui all’art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., nel caso di comportamenti violenti e molesti che, sorti nell’ambito della comunità familiare, siano proseguiti dopo la cessazione della convivenza tra soggetto agente e persona offesa, posto che non v’è assorbimento delle condotte criminose successive alla cessazione della convivenza in quelle maltrattanti ad esse precedenti e non può applicarsi retroattivamente l’indicata novella, in ragione della sua natura di norma penale sfavorevole.




07 maggio 2026

Corruzione ex art. 318 c.p.: la Corte precisa la rilevanza dell'ingerenza di fatto e pone un confine col traffico di influenze illecite.

 

La sesta sezione della Corte di legittimità ha precisato che l'attribuzione, ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di un rilievo a concetti come <<l'ingerenza "anche di mero fatto" non può comunque svuotare di significato la chiara indicazione legislativa che impone l'esistenza di un nesso sinallagmatico tra la percezione/accettazione di utilità e l'esercizio delle funzioni o dei poteri (che devono essere "propri" del pubblico ufficiale). Laddove l'atto che si ritiene condizionato dal mercimonio non rientri tra le competenze "tipiche" dell'ufficio ricoperto dal pubblico ufficiale, è allora necessario chiarire in quale modo la posizione funzionale attribuisca al pubblico ufficiale una capacità di ingerenza nelle altrui competenze>>.

Pertanto, ai fini dell'integrazione del reato,  la possibilità di ingerenza sulle funzioni o sui poteri tipici di un altro pubblico ufficiale deve derivare non tanto dalle relazioni personali o anche solo "di ufficio", ma da una possibilità di ingerenza che sia in qualche modo tangibile e chiaramente ricollegabile ad una strumentalizzazione della funzione ricoperta dal pubblico ufficiale. Infatti,- hanno osservato i supremi giudici-  è la strumentalizzazione della "propria" funzione o dei "propri" poteri e non solo di una relazione esistente a dare giustificazione razionale alla scelta di attribuire un disvalore differente alla condotta del pubblico ufficiale corrotto rispetto a quella del trafficante di influenze (che trova coerente riflesso nel momento sanzionatorio). (sentenza al link)

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