La Corte ha precisato che <<in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato>>.(sentenza al link)
Foro e Giurisprudenza
22 luglio 2026
21 luglio 2026
Incaricato di pubblico servizio che estingue oblazioni connesse al servizio con denaro dell'ente. E' peculato ?
Nel caso di specie il Tribunale di Genova aveva assolto il Presidente di un Consorzio di Comuni finalizzato alla gestione di una discarica consortile, accusato di peculato per essersi appropriato di somme destinate al pagamento di oblazioni, cui era stato ammesso al fine di estinguere i plurimi reati contravvenzionali allo stesso contestati nella indicata qualità, di cui agli artt. 256, commi 2, 256, commi 2 e 4, e 29-quattuodecies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Avverso l'assoluzioone interponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, lamentando, ex multis, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen.per avere il Tribunale, erroneamente, ravvisato un interesse pubblico del Consorzio presieduto dall’imputato al pagamento delle oblazioni relative ai reati contravvenzionali a lui contestati.
La Corte di Cassazione ha, anzitutto, richiamato il consolidato orientamento secondo cui, <<in tema di peculato, l'utilizzo di denaro pubblico per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali determina la "distrazione" dello stesso, mentre il reato non è ravvisabile nei casi in cui l'interesse privato dell'agente e quello istituzionale dell'ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun modo contrastanti (tra le molte, Sez. 6, n. 36496 del 30/09/2020, Vasta, Rv. 280295 – 02, in linea con Sez. U, n. 19054 del 16/04/2013, Vattani Rv. 255299 - 01) >>.
Sicchè- ad avviso della Corte- <<solo le c.d. appropriazioni distrattive, ossia la destinazione dei beni della pubblica amministrazione per finalità esclusivamente private, con sottrazione definitiva a quella pubblica, restano punibili a titolo di peculato (Sez. 1, n. 5041 del 10/01/2025, Alemanno, Rv. 287431 – 01, in parte motiva; Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, Duca, Rv. 287780 – 03)>>.
Ciò premesso, la Corte ha ravvisato in capo al Consorzio un concreto interesse al pagamento tempestivo dell’oblazione, perchè ciò vale ad evitare la responsabilità sussidiaria dell’ente, quanto alla responsabilità ex art. 197 cod. pen., per il caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria, evitando così l’esposizione debitoria per un più alto importo. (sentenza al link)
20 luglio 2026
Ordinamento penitenziario – Regime speciale di detenzione – Colloqui dei detenuti – Colloquio telefonico mensile sostitutivo del colloquio visivo: gli atti alla Corte Costituzionale
Il tribunale di sorveglianza di Bologna ha rimesso alla Corte Costituzionale, la cui decisione non è ancora calendarizzata, la seguente questione di legittimità costituzionale:
Reg. ord. n. 112 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 28/05/2026
Tra: A. R.
Oggetto:
Ordinamento penitenziario – Regime speciale di detenzione – Colloqui dei detenuti – Colloquio telefonico mensile sostitutivo del colloquio visivo – Denunciata previsione che la telefonata sostitutiva del colloquio mensile possa essere autorizzata «con i familiari e conviventi» anziché «con i familiari e i conviventi e persone diverse [nella specie, convivente more uxorio del figlio del detenuto nonché madre della nipote dello stesso], in casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11» – Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei colloqui in presenza – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione della tutela apprestata alla famiglia di fatto quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell'individuo – Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali con riferimento al diritto convenzionale al rispetto della vita privata e familiare.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 8
17 luglio 2026
La Corte di legittimità ribadisce la manifesta infondatezza della q.l.c della norma che preclude di ricorrere personalmente.
La seconda sezione della Corte di Cassazione ha nuovamente ritenuto <<manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 13 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01, che ha altresì precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)>>.
16 luglio 2026
Termini a ritroso: e se il settimo giorno a ritroso è festivo?
Con riferimento ai termini per il deposito di una lista testi, la Corte di legittimità ha considerato che se il settimo giorno libero a ritroso è domenica, la lista va depositata nel giorno antecedente non festivo.
Così la Corte: <<nel caso di specie l’udienza era fissata alla data del 20/01/2025; il termine per il deposito della lista testi, che va computato in giorni interi e liberi (escludendo il dies a quo e il dies ad quem – cfr., da ultimo, Sez. 3, Altea, cit.) e che va calcolato a ritroso («..almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento») scadeva il 12/01/2025, che era domenica, e, dunque, in un giorno festivo; venendo in rilievo un termine “a ritroso”, il dies ad quem va individuato «nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza» (cfr. Sez. 4, Selvaggio, cit.), ossia nella giornata di sabato 11/01/2025...>> (sentenza al link)
15 luglio 2026
Reato continuato – Pluralità di concorrenti – Coimputato giudicato separatamente per una parte dei reati commessi da minorenne – Pena complessiva superiore a quella inflitta ai coimputati maggiorenni giudicati in un unico processo – Principio di proporzionalità della pena – Violazione – Fattispecie.
14 luglio 2026
Sospensione del procedimento con messa alla prova - Reati di cui all’art. 550, comma secondo, cod. pen. – Circostanze aggravanti ad effetto speciale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
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