17 aprile 2026

La Corte costituzionale salva, formalmente, la pregiudiziale penale nei processi tributari.

La Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità costituzionale dell'art. 21 bis del d.l.vo 74/2000, introdotto con il d.l.vo 87/2024, a mente del quale la sentenza irrevocabile di assoluzione perchè il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, pronunciata a seguito di dibattimento, nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario ha efficacia di giudicato. Tuttavia, la Corte ha precisato che il principio patisce significative eccezioni.

Infatti, nel comunicato si afferma che:

al fine di evitare il rischio di un eccessivo disallineamento del processo penale e quello tributario, la pronuncia ha precisato la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 21-bis del decreto legislativo numero 74 del 2000, diretta a fissare due eccezioni alla regola dell’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, che la norma riconosce a prescindere dalla formula assolutoria, dato il collegamento sistematico con il «comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che ha previsto l’obbligo del giudice tributario di annullare l’atto impositivo in caso di insufficienza di prove». 

La prima eccezione è quella in cui, «da un lato, vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche, e dall’altro, la sentenza penale di assoluzione non consegua a un accertamento positivo della non esistenza del fatto». Si potrebbe infatti verificare, «nelle fattispecie in cui operano queste presunzioni legali, che il giudice penale, non potendo applicare la presunzione legale ai fini della formazione del proprio convincimento, giunga a escludere la sussistenza di un determinato fatto (ad esempio, l’esterovestizione di una società) proprio quando il giudice tributario, applicando quella presunzione legale, sarebbe potuto arrivare, in assenza della prova contraria da parte del contribuente, a ritenere legittima la pretesa tributaria».

La sentenza ha precisato che tale interpretazione è peraltro «funzionale a un equilibrato raccordo tra il processo penale e quello tributario, dal momento che si deve ritenere difficilmente ipotizzabile che il contribuente non sia spinto, al fine di evitare la prosecuzione o l’avvio del processo tributario, a fornire, se esiste, la prova contraria già all’interno del processo penale, risultando salvaguardate in tale modo le esigenze fisiologiche di semplificazione cui l’art. 21-bis è rivolto». La seconda eccezione è quella in cui «l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, le quali siano suscettibili però di esserlo, in quanto formate nel rispetto delle regole fiscali, in quello tributario». La sentenza ha chiarito che anche «in questo caso si deve ritenere che non possa trovare applicazione la regola dell’art. 21-bis sul vincolo del giudicato penale per il giudice tributario, in quanto il giudice penale non si è basato sulla considerazione degli elementi di prova posti alla sua attenzione, neppure in termini negativi, ma si è meramente fermato alla “soglia” processuale della loro non utilizzabilità nel giudizio. In tali casi, quindi, spetterà al giudice tributario la verifica, secondo le regole dell’ordinamento fiscale, in ordine all’eventuale utilizzabilità di tali elementi probatori all’interno del processo tributario». (comunicato al link) (sentenza al link)

16 aprile 2026

Sentenza di patteggiamento e porto d'armi


In tema di effetti extra penali del c.d. patteggiamento, il TAR Sicilia ha chiarito che la sentenza ex art. 445 c.p.p., a seguito della riforma c.d. Cartabia, non è ostativa al rilascio (e al rinnovo) del porto d'armi (provvedimento al link)  

15 aprile 2026

Decreto GIP su richiesta revoca sequestro preventivo: è ammissibile il ricorso per saltum ?

La Corte di Cassazione ha precisato che <<il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari provvede sulla richiesta di revoca del sequestro, a seguito della trasmissione del Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen., non rientra, infatti, tra i provvedimenti per i quali è ammesso il ricorso immediato per cassazione; invero, nessuna disposizione di legge lo consente, né può operare la norma generale dettata dall’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., relativa ai provvedimenti in tema di libertà personale e alle sentenze. L’unico strumento esperibile è, dunque, l’impugnazione di cui all’art. 322-bis cod. proc. pen.>> (provvedimento al link) 

14 aprile 2026

Rapina impropria e impossessamento della cosa altrui: la sentenza della Corte costituzionale (n. 45/2026)

 



LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA SUL REATO DI RAPINA IMPROPRIA
Non è irragionevole l’articolo 628, secondo comma, del codice penale, che configura la fattispecie della rapina impropria, nella parte in cui, diversamente da quanto stabilito nel primo comma per la rapina propria, non esige, ai fini della consumazione del reato, l’impossessamento della cosa altrui.
Con la sentenza numero 45, depositata oggi, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 628, secondo comma, del codice penale, sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.
La Corte ha evidenziato che le due forme di rapina, sottoposte all’identico trattamento sanzionatorio, sono accomunate dall’elemento essenziale dell’utilizzo della violenza o minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale, non dal grado di attuazione dell’aggressione medesima.
Nella rapina impropria, del resto, l’impossessamento può non concretizzarsi affatto, sia per scelta dell’agente, che usi violenza o minaccia al solo scopo di garantirsi l’impunità, sia per intervento di terzi, che ne impediscano la realizzazione, evenienze queste in cui si è in presenza di rapina impropria consumata. 
Il tentativo di rapina impropria è invece configurabile, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora l’agente, subito dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia.
Roma, 31 marzo 2026

Scarica la sentenza al link

13 aprile 2026

RID: anche il ritardo legittima l'indennizzo

 




Personali – Riparazione per l’ingiusta detenzione – Ritardo, ingiustificato e di durata significativa, nell’adozione del provvedimento di scarcerazione e di applicazione della detenzione domiciliare – Rilevanza – Sussistenza – Ragioni.
Presidente: E. Serrao
Relatore: D. D’Auria
Data udienza: 24 febbraio 2026

L’esito in sintesi


La Quarta Sezione penale ha affermato che, ai fini della riparazione per l’ingiusta detenzione, assume rilievo anche il ritardo, ingiustificato e di durata significativa, nell’adozione del provvedimento di scarcerazione e di applicazione del regime della detenzione domiciliare, in quanto sussiste un’evidente differenza qualitativa tra l’esecuzione della pena all’interno od all’esterno di un istituto penitenziario, incidendo la stessa in maniera diversa sulla libertà personale del condannato.

10 aprile 2026

Dalle sanzioni al sociale: la via del LPU codice della strada resta aperta anche dopo il decreto penale di condanna

 



Contravvenzione di guida in stato di ebbrezza – Decreto penale di condanna con cui è disposta la sostituzione in pena pecuniaria della componente detentiva della pena – Istanza di parte finalizzata a ottenere la sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada – Sussistenza dei presupposti richiesti ex lege – Sostituzione – Legittimità – Rilevanza della prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva della pena – Esclusione


L’esito in sintesi

La Quarta Sezione penale, in tema di circolazione stradale, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto penale di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, previa rituale istanza di parte e sussistendone i presupposti, sostituisce ex art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza che a ciò osti la prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva della pena, disposta all’atto dell’emissione del decreto.

09 aprile 2026

❌ Prova digitale: la relazione dell'Ufficio del Massimario❌

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 30 dicembre 2025 n. 215 che ha introdotto nel diritto nazionale la disciplina degli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche, l'Ufficio del Massimario ha dispensato apposita relazione sulla novità normativa (relazione al link)

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