06 febbraio 2026

Sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici – Proporzionalità della misura – Delimitazione del perimetro temporale dei dati da apprendere – Indicazione di un termine per l’estrazione e l’analisi dei dati – Necessità – Esclusione – Ragioni.

 




Dopo la sentenza Fondazione Open (link1 e link2), la cassazione torna sul tema del sequestro di materiale informatica.

L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale ha affermato che la necessità di garantire la proporzionalità del sequestro probatorio avente ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici non impone che sia indicato, già nel decreto che lo dispone, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica del vincolo, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, le iniziative finalizzate all’accertamento dei reati ed essendo l’eccessiva protrazione del vincolo contestabile anche successivamente, mediante istanza di restituzione ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen.

Scarica la sentenza Cass. pen. sez. VI n. 543/2026 al link

05 febbraio 2026

Esecuzione di pene sostitutive paradetentive verso un condannato detenuto in luogo diverso dal domicilio. Quale magistrato di sorveglianza è competente ?


 

La Corte ha affermato che la competenza del magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato, a consoscere della esecuzione delle pene sostituive paradentive, resta ferma anche se l'interessato è detenuto altrove.  

Invero l'art. 62 della l. 689/81 - a mente del quale «quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato»- prevale sul disposto dell'art. 677 c.p.p. che individua la competenza della magistratura di sorveglianza in ragione del luogo di detenzione.  (sentenza al link)

04 febbraio 2026

Misure di prevenzione: quali vizi sono denunciabili col ricorso per Cassazione ?



La corte di legittimità ha rammentato che <<nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, comma secondo, legge 31 maggio 1965, n. 575, e ribadito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159>>, ne discende che <<è, dunque, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendo il ricorso denunciare esclusivamente l’inesistenza o l’apparenza della motivazione, che integra la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 della legge n. 1423 del 1956>>. 

La Corte ha poi precisato che nella nozione di violazione di legge <<va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio».  

Nella sentenza si rammenta infine che la limitazione al sindacato di legittimità è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale (sentenze n. 321 del 22 giugno 2004 e n. 106 del 15 aprile 2015), stante la peculiarità del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, sia sul terreno processuale che su quello sostanziale.(sentenza al link)

03 febbraio 2026

02 febbraio 2026

Bancarotta preferenziale: quale elemento soggettivo ?

In tema di bancarotta preferenziale, la Corte di cassazione ha dato seguito alla sua giurisprudenza consolidata, secondo cui l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale (tra le altre, Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori, Rv. 262904). Ne consegue che il semplice fatto che siano stati soddisfatti alcuni creditori e siano in tal modo state pregiudicate le ragioni degli altri non è punibile a titolo di bancarotta fraudolenta, se l’imprenditore non abbia altresì agito con il particolare scopo di favorire quei creditori a danno degli altri, nel senso che qualsiasi pagamento effettuato da un imprenditore in stato di dissesto prefallimentare non può equivalere al preciso intento di far conseguire al creditore soddisfatto un indebito vantaggio a danno della massa, occorrendo a tal fine uno specifico animus nocendi (ex ceteris, Sez. 5, n. 1033 del 15/12/1971, dep. 1972, Piazza, Rv. 120211).

30 gennaio 2026

Guida dopo l'assunzione di sostanze stupafecenti: la norma riformata non è incostituzionale però...

 

Come è noto l’art. 187 cod. strada, novellato dalla legge n. 177 del 2024, punisce «chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»,senza che occorra più, ai fini della punizione dell 'autore, che egli versi in uno stato di alterazione psico-fisica

La norma è stata censurata giacchè il tenore letterale della disposizione, sì riformata, sarebbe «del tutto irrazionale o inammissibilmente generico», in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida.

La Corte non ha condiviso le censure, tuttavia, per come indicato nel suo comunicato <<ha sottolineato la necessità di una interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore. In forza di questa interpretazione, non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica. Sarà però necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo>>. (provvedimento al link)

In altri termini, - si legge ancora nel comunicato- <<non sarà più necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore. Ma occorrerà comunque accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale>>. (comunicato al link)

Inquinamento idrico – Sversamento in fogna di acque reflue provenienti dell’attività di autolavaggio – Effettuato in mancanza dell’autorizzazioni unica ambientale (AUA) – Applicabilità della sanzione penale prevista dall’art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 – Sussistenza – Mancanza, nel d.P.R. n. 159 del 2013, di disposizioni sanzionatorie e di coordinamento con il regime punitivo di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 – Irrilevanza.

 


L’esito in sintesi

La Terza Sezione penale, in tema di tutela delle acque, ha affermato che è applicabile la sanzione prevista dall’art. 137, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allo sversamento nella rete fognaria di acque reflue provenienti dall’attività di autolavaggio, effettuato in mancanza della prescritta autorizzazione unica ambientale (AUA), pur se difettano, nel d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, disposizioni sanzionatorie e di coordinamento con il regime punitivo previsto dal d.lgs. cit.

Scarica la sentenza Cass. pen. sez. III n. 41677/2025 al link

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Sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici – Proporzionalità della misura – Delimitazione del perimetro temporale dei dati da apprendere – Indicazione di un termine per l’estrazione e l’analisi dei dati – Necessità – Esclusione – Ragioni.

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