06 luglio 2026

Passaporto e pena pecuniaria: occorre il pagamento per intero


 

Il Tar Lombardia sezione distaccata di Brescia ha precisato che i condannati a pena pecuniaria non possono ottenere il rilascio del passaporto, se non dopo avere pagato l'intera pena, a nulla rilevando l'eventuale rateizzazione. (sentenza al link)  

 Si riporta l'art. 3 l. n. 1185/1967:

 << Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

((b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;))

c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare>>.

L 'art. 2 del d.p.r. n. 649 del 1974 estende la suddetta disciplina ai documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'uscita dal territorio nazionale. 

 

03 luglio 2026

Il condannato con decreto penale può chiedere il l.p.u. previsto dal Codice della strada ?

 

La Corte ha considerato che la lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. rende la norma applicabile anche con riferimento al lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada. Invero l’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., detta una regola di procedura valida anche per la richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada (ma lo stesso varrebbe con riferimento a quello previsto dall’art. 187, comma 8 bis, cod. strada), senza che a ciò osti la prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva della pena (sentenza al link).


02 luglio 2026

Il rigetto della istanza di sostituzione con l.p.u. della pena irrogata con il d.p. è ricorribile ?

 


 

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, a seguito del c.d. correttivo Cartabia del 2024, non è più suscettibile di autonomo ricorso per cassazione, non rinvenendosi nel sistema alcuna norma che ne preveda l'impugnabilità e non essendo più tale provvedimento, quoad impugnationem, equiparabile all'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione, avverso la quale l'art. 461, comma 6, cod. proc. pen. prevede espressamente la possibilità di interporre ricorso di legittimità. 

Al riguardo la Corte ha rammentato che in precedenza il rimedio impugnatorio veniva concesso applicando in via analogica la previsione dell'art. 461 comma 6 c.p.p.  Tale soluzione veniva adottata sulla scorta di una ricostruzione sistematica, costituzionalmente orientata, poichè all'imputato che avesse chiesto la sostituzione della pena pecuniaria con il l.p.u. era preclusa la facoltà di proporre opposizione; sicchè negandogli il rimedio impugnatorio, non residuava alcuna difesa. Tuttavia, a seguito del c.d. correttivo Cartabia del 2024, oggi l'istanza di sostituzione può essere accompagnata anche dall'opposizione al decreto penale, sicché quella interpretazione che rinveniva un rimedio sistematico, equiparando il rigetto della richiesta di sostituzione alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, ai sensi dell'art. 461, non ha più ragion d'essere.

      

01 luglio 2026

Alle Sezioni Unite la questione se occorra mandato a impugnare al difensore d'ufficio dell'assente che impugni anche ordinanza dichiarativa assenza

 

La prima sezione ha rimesso alle SS.UU. la questione, già oggetto di contrasto intersezionale, se <<operi nel giudizio di cassazione l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (secondo cui «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore d'ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio») qualora col ricorso proposto dal difensore d'ufficio avverso la sentenza sia impugnata anche l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato>> (ordinanza al link)

30 giugno 2026

Uso processuale delle dichiarazioni predibattimentali del testimone irreperibile: la Cassazione ribadisce i rigorosi limiti e annulla con rinvio per motivazione carente

 


Abstract

La Corte di Cassazione annulla la condanna per rapina confermata in appello, rilevando un difetto di motivazione in ordine alla legittima acquisizione delle dichiarazioni rese in fase investigativa dalla persona offesa, divenuta irreperibile. I giudici di legittimità richiamano i principi consolidati (alla luce della giurisprudenza CEDU) che condizionano l’utilizzo di tali dichiarazioni a una rigorosa verifica: a) dell’imprevedibilità dell’irreperibilità, b) dell’assenza di una volontà sottrattiva del dichiarante, c) dell’esistenza di riscontri esterni. La Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente esaminato le specifiche doglianze difensive su questi aspetti, limitandosi a richiami generali. Ne consegue l’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio, nel quale dovrà essere colmata la lacuna motivazionale. Infondata, invece, l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 512 c.p.p.

Approfondimento

Il caso: P.V. è stato condannato per concorso in rapina aggravata (art. 628 c.p.). La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna.

Il ricorso in Cassazione: La difesa ha sollevato diversi motivi, incentrati principalmente su:

Violazione del contraddittorio: Le dichiarazioni rese in fase di indagine dalla persona offesa (M.R.), divenuta irreperibile, sono state acquisite ai sensi dell’art. 512 c.p.p. e utilizzate come prova determinante per la condanna, senza che l’imputato potesse controinterrogarla.

Motivazione carente e travisamento della prova: La Corte d’Appello non avrebbe verificato adeguatamente se l’irreperibilità della teste fosse realmente imprevedibile (o invece voluta per sottrarsi al contraddittorio) e se esistessero elementi esterni di conferma delle sue accuse.

Eccezione di incostituzionalità dell’art. 512 c.p.p. (ritenuta infondata dalla Corte).

Errori sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche (motivi assorbiti).

Decisione della Cassazione:

Accoglie il ricorso in relazione al primo e terzo motivo (sul contraddittorio e l’uso delle dichiarazioni predibattimentali).

Annulla la sentenza della Corte d’Appello di Napoli.

Dispone un nuovo giudizio davanti a un’altra Sezione della stessa Corte d’Appello.

Principio di diritto ribadito: La Cassazione chiarisce che l’uso delle dichiarazioni raccolte prima del dibattimento (ex art. 512 c.p.p.) come prova “esclusiva e determinante” della colpevolezza è possibile solo se:

  • Si è accertata l’effettiva e imprevedibile irreperibilità del testimone con ricerche approfondite (anche all’estero).
  • Si è verificato che l’allontanamento non sia volontario (per sottrarsi al contraddittorio).
  • Esistono elementi esterni di conferma (riscontri) e garanzie procedurali adeguate.

Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello su questi punti è stata carente e non ha risposto alle precise censure della difesa.








29 giugno 2026

Ladri di luce, niente sconto: la Cassazione fulmina la vecchia giurisprudenza e riaccende la procedibilità d’ufficio

 




Abstract

La Corte di Cassazione (Sez. V penale, sent. n. 17737/2026) accoglie il ricorso del Procuratore Generale di Catania avverso una sentenza del Tribunale che aveva escluso l’aggravante del furto su “cosa destinata a pubblico servizio” (art. 625, comma 1, n. 7 c.p.) nel caso di sottrazione di energia elettrica mediante manomissione del contatore. Il Tribunale, basandosi su un risalente precedente del 1967, aveva ritenuto il furto non aggravato e, in mancanza di querela, dichiarato il non doversi procedere. La Cassazione ribalta il principio: l’energia elettrica erogata attraverso la rete di distribuzione è funzionalmente destinata a un pubblico servizio, indipendentemente dalla manomissione del misuratore. L’aggravante sussiste, dunque il reato è procedibile d’ufficio. Viene inoltre chiarito che, dopo la riforma Nordio (legge n. 114/2024), il pubblico ministero non può più appellare le sentenze di proscioglimento per reati “minori” (art. 550 c.p.p.), ma il Procuratore Generale può ricorrere per cassazione ex art. 608 c.p.p., come avvenuto nel caso di specie. Sentenza annullata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione.



Sintesi (I.A)

1. Fatto e impugnazione

C.M. era imputato di furto di energia elettrica (artt. 624, 625 c.p.) per aver manomesso il contatore, sottraendo corrente alla rete ENEL.
Il Tribunale di Catania (3 ottobre 2025) aveva dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela, ritenendo non applicabile l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 (cosa destinata a pubblico servizio), richiamando un precedente della Cassazione del 1967 (Rv. 104749).
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania ricorre per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge: la destinazione a pubblico servizio dell’energia elettrica persiste anche in caso di manomissione del contatore.

2. Decisione della Cassazione (accoglimento del ricorso)

Procedibilità d’ufficio: Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), il furto semplice è procedibile a querela, ma rimane procedibile d’ufficio se commesso su “cose destinate a pubblico servizio” (art. 624, comma 3 c.p.). L’aggravante è stata correttamente contestata (richiamo espresso all’art. 625 n. 7).
Furto, non frode informatica: La giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 10495/1996; Sez. 5, n. 19021/2025) chiarisce che la manomissione del contatore integra il reato di furto, perché l’energia non contabilizzata viene sottratta superando la volontà contraria del proprietario (non si induce in errore l’erogatore).
Aggravante sussistente: L’energia elettrica erogata tramite rete di distribuzione pubblica è funzionalmente destinata a un pubblico servizio (non è una qualità intrinseca del bene, ma va accertata in concreto). La Cassazione ribadisce l’orientamento dominante (Sez. 5, n. 14890/2024; n. 35873/2024; n. 37142/2024): la rete serve un numero indeterminato di utenti, soddisfacendo un’esigenza di rilevanza pubblica. La manomissione del contatore non fa venir meno questa destinazione.
Superamento del precedente del 1967: La sentenza impugnata si basava su un orientamento risalente e ormai superato.

3. Profili processuali (legge Nordio e impugnabilità)

La sentenza di primo grado è del 3 ottobre 2025, successiva all’entrata in vigore della legge n. 114/2024 (c.d. Nordio), che ha modificato l’art. 593 c.p.p.: il pubblico ministero non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2 c.p.p. (tra cui l’art. 625 c.p.).
Tuttavia, il Procuratore Generale presso la corte d’appello può ricorrere per cassazione ex art. 608 c.p.p. contro ogni sentenza di proscioglimento inappellabile. Nel caso concreto questo potere è stato correttamente esercitato.

4. Dispositivo
Annullamento della sentenza del Tribunale di Catania.
Rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione fisica, per un nuovo giudizio (ex art. 623, lett. d c.p.p.).


26 giugno 2026

Il patteggiamento sana anche le nullità assolute



La Corte ha precisato che <<la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato>> (ordinanza al link)


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