Verosimilmente ciascuno di noi ben conosce che a tutt'oggi è possibile ricorrere alla pec per depositare atti innanzi alla Corte di Cassazione, ma, conoscendo i tanti dubbi che le diverse disposizioni che regolano la materia suscitano nell'insonne difensore, ci pare utile dar conto dell'arresto della Suprema Corte, secondo cui l’art. 3 del D.M. n. 217/2023 (come modificato dal D.M. n.
206/2024) ha specificato
che a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito
di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha
luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di
procedura penale, prevedendo però alcune eccezioni. In particolare il comma 5 del medesimo articolo, ha previsto con riferimento a taluni uffici giudiziari, tra i quali è espressamente indicata la Corte di cassazione, che solo «a decorrere dal 1°
gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati
interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche …», rimanendo sino ad allora utilizzabile la pec per depositare atti nel giudizio di legittimità (pronuncia al link). 
Foro e Giurisprudenza
24 marzo 2026
Deposito atti nel giudizio di legittimità, la Corte conferma l'utilizzabilità della pec.
23 marzo 2026
A quale giudice spetta la competenza a convalidare il provvedimento di trattenimento dello straniero ?
La corte di cassazione ha precisato che la competenza a convalidare il provvedimento questorile con cui si dispone il trattenimento amministrativo dello straniero, <<si determina in base al titolo giuridico del trattenimento: se il trattenimento è disposto ai sensi dell'art. 6, 6-bis o 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015 (richiedente protezione internazionale), la competenza spetta alla Corte di appello ex art. 5 bis d.l. n. 13/2017, conv. in I. n. 46/2017; se il trattenimento è disposto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.), per l'esecuzione dell'espulsione, la competenza spetta al Giudice di pace, anche quando lo straniero abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale poi rigettata>>( provvedimento al link)
In altri termini ai fini del riparto di competenza si deve avere riguardo alla natura del trattenimento; se questo è finalizzato all'espulsione, sarà competente il Giudice di pace, altrimenti la Corte di appello.
20 marzo 2026
Espulsione dello straniero e rilievo della vita privata
La Suprema Corte ha rammentato che <<il giudice penale italiano, nel disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, quale che ne sia la base legale, deve sempre verificare che l'allontanamento non comporti una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, procedendo all'esame comparativo della condizione dell'interessato al riguardo, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., tra cui la sua capacità a delinquere, in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e l'interesse del singolo alla protezione della sua sfera domestica, pur nel caso in cui gli altri componenti del nucleo non siano cittadini italiani>> (provvedimento al link).
19 marzo 2026
❌ Illegittimo l'art. 164 c.p. nella parte in cui preclude al riabilitato la nuova sospensione condizionale se le pene superino 2 anni
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 164, secondo comma, numero 1) del codice penale in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli articoli 163 e 164, quarto comma, del codice penale (comunicato a link) (decisione al link)
Giudicato esecutivo ed estensione della sua preclusione.
La Corte ha precisato che <<la preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva>> (sentenza al link).
18 marzo 2026
Concordato in appello, limiti alla ricorribilità della sentenza
Con recente ordinanza la seconda sezione (ord. num. 4255 Anno 2026), richiamando un arresto a SS.UU. (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448), ha precisato che l’art. 610, comma 5-bis non ha introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza pronunciata all’esito di concordato delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto l’operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall’istituto di cui all’art. 444 cod. proc. pen. non è consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che e di stretta interpretazione. Nondimeno, ad avviso della seconda sezione, <<deve però evidenziarsi che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170)>> ( ordinanza al link)
Con una pronuncia armonica ai superiori principi, la terza sezione ha annullato in parte de qua la sentenza di concordato che aveva mantenuto una pena accessoria non più applicabile, a motivo della convenuta rimodulazione della pena e ciò sebbene la sanzione satellite non fosse parte dell'accordo. Al riguardo i Giudici di legittimità hanno ritenuto «illegale» una pena accessoria non irrogabile all’imputato in ragione della pena principale in concreto a lui inflitta e che <<l’accordo tra le parti può intendersi esteso implicitamente ai punti della sentenza impugnata in stretta correlazione con esso. Ne consegue che, qualora in dipendenza delle modificazioni apportate alla pena principale, quest’ultima non comporti più la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, il giudice di appello, in caso di accoglimento dell’accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla eliminazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva superiore a tre anni, pur quando tale eliminazione non sia stata prevista nell’accordo tra le parti >> (sentenza al link)
Diversamente la Corte ha ritenuto che la pena concordata, ancorché erroneamente calcolata con riferimento alla riduzione da applicarsi alle contravvenzioni giudicate in sede di giudizio abbreviato, non determina l’illegalità della pena, ma la sua illegittimità, purché la sanzione oggetto di convenzione rientri nei limiti edittali di pena, onde l’erronea determinazione deve intendersi superata in ragione dell’accordo raggiunto sull’entità della pena finale.
Ne consegue l' inammissibilità, nel giudizio di legittimità, delle doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, a ciò ostando sia la natura consensualistica dell’istituto, che sottrae al giudice il potere di intervenire – nei militi anzidetti- nell’accordo tra le parti, sia la funzione deflattiva dell’istituto.
A sostegno della rigida soluzione adottata, la sentenza che si annota rammenta che la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione:
- con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l’illegalità della pena, in realtà si contestava l’errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti (Sez. 1, Ord. n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 01);-
- volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01);
- relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01; in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
Per completezza va però segnalato un diverso orientamento, espresso dalla sesta sezione, secondo cui <<è ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, col quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi (Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, Rv. 286464)>>. Nel caso di specie, la riduzione di un terzo della pena ex art. 442, comma 2, cod. proc pen. era stata operata soltanto per il reato-base più grave e non anche per i reati satellite posti in continuazione (sentenza al link).
17 marzo 2026
La Corte riconosce ampia utilizzabilità, ai fini della cautela, alle dichiarazioni spontanee
Secondo il dictum della Corte <<sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi previsti dall’art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria e anche se non verbalizzate, purché emerga con chiarezza (secondo un dato rimasto privo di contestazione nel caso di specie) la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse (Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Rv. 283409; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280242; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Rv. 279125)>>. (sentenza al link)
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