Limiti impliciti alla revisione costituzionale, principio di uguaglianza e modelli di selezione negli organi di autogoverno della magistratura: note critiche sulla pretesa incostituzionalità della riforma degli artt. 104 e 105 Cost.
di Guido Todaro
Il saggio esamina la tesi
secondo cui le modifiche agli artt. 104 e 105 della Costituzione — concernenti
la composizione dei Consigli Superiori della Magistratura e l’istituzione
dell’Alta Corte disciplinare con meccanismi differenziati di selezione dei componenti
— integrerebbero una violazione del principio di uguaglianza quale limite
materiale alla revisione costituzionale. Attraverso un’analisi sistematica
della giurisprudenza costituzionale e della dottrina sui limiti impliciti al
potere di revisione, si evidenzia che tale impostazione risulti
metodologicamente e dogmaticamente non condivisibile. In particolare, si rimarca
che: (i) il sindacato sulle leggi di revisione costituzionale ha carattere
eccezionale e circoscritto; (ii) la configurazione degli organi di autogoverno
della magistratura appartiene all’ambito della discrezionalità del legislatore
costituzionale; (iii) la differenziazione tra membri togati e membri laici nei
metodi di selezione appare coerente con la diversa funzione costituzionale delle
due componenti; (iv) non emerge alcuna incidenza sul nucleo essenziale
dell’indipendenza della magistratura. Ne deriva che la riforma si colloca entro
il perimetro fisiologico dell’evoluzione costituzionale.
1. Revisione
costituzionale e limiti materiali: quadro teorico e giurisprudenziale
La questione della
sindacabilità delle leggi di revisione costituzionale costituisce uno dei nodi
più complessi della teoria della Costituzione.
La dottrina italiana ha
da tempo elaborato la categoria dei limiti impliciti alla revisione,
riconducendoli ai principi supremi che definiscono l’identità dell’ordinamento
costituzionale.
La riflessione prende
avvio, in modo sistematico, dagli studi di Costantino Mortati sulla
costituzione in senso materiale, nei quali si individua l’esistenza di un
nucleo strutturale dell’ordinamento non disponibile e non suscettibile neppure
di revisione [1].
Successivamente, la
dottrina ha ulteriormente articolato tale impostazione, con contributi
significativi che hanno variamente definito la portata dei limiti materiali
alla revisione [2].
Alla lettera, un limite
espresso è rappresentato dall'art. 139 Cost. secondo cui "La forma
repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale".
Sul piano
giurisprudenziale, la questione è stata affrontata dalla Corte costituzionale,
che ha riconosciuto la possibilità di un controllo sulle leggi di revisione
solo in presenza di una lesione dei principi supremi dell’ordinamento o del
nucleo essenziale dei diritti inviolabili. La pronuncia n. 1146 del 29 dicembre
1988 del giudice delle leggi costituisce, ad oggi, il riferimento classico di
tale orientamento, mai superato (da ultimo, anche Corte cost., sent. n. 125 del
24 luglio 2025).
La Corte ha sempre
adottato un approccio marcatamente restrittivo, evitando di trasformare il
controllo sulle revisioni costituzionali in un sindacato di opportunità o di
merito politico-costituzionale.
In questa prospettiva,
occorre sottolineare che i limiti impliciti devono essere interpretati in modo
tale da non paralizzare la funzione evolutiva dell’art. 138 Cost., il quale
rappresenta uno strumento di adattamento dell’ordinamento costituzionale alle
trasformazioni della società e delle istituzioni [3].
2. L’oggetto della
riforma: l'organizzazione costituzionale della funzione giurisdizionale
Le modifiche agli artt.
104 e 105 Cost. incidono su un ambito specifico: la configurazione degli organi
di autogoverno della magistratura e la disciplina della responsabilità
disciplinare dei magistrati.
Dal punto di vista
sistematico, tali interventi si collocano nell’area che la dottrina definisce
ingegneria costituzionale degli organi, vale a dire la definizione delle regole
di composizione, funzionamento e selezione dei membri degli organi costituzionali
o di rilievo costituzionale.
È significativo osservare
che la stessa architettura originaria del Consiglio Superiore della
Magistratura non rappresentava un modello rigidamente determinato, ma piuttosto
un equilibrio ponderato tra il principio di autonomia della magistratura da un
lato e l'esigenza di raccordo con la rappresentanza democratica dall'altro.
L’autogoverno della magistratura è il risultato di una mediazione costituzionale tra indipendenza e responsabilità istituzionale, suscettibile di evoluzione nel tempo.
In tale contesto, appare
difficile sostenere che la specifica modalità di selezione dei componenti —
elezione, sorteggio o modelli misti — costituisca un elemento intangibile
dell’ordinamento costituzionale.
3. Il principio di
uguaglianza come parametro di ragionevolezza
La tesi
dell’incostituzionalità del sorteggio asimmetrico - puro per i magistrati,
temperato per i laici - si fonderebbe sulla presunta
violazione del principio di uguaglianza, derivante, appunto, dalla differente
disciplina di selezione tra i membri togati e i membri laici.
Tale impostazione sembra
però presupporre una concezione del principio di uguaglianza come vincolo di
uniformità normativa, che non trova riscontro né nella giurisprudenza
costituzionale né nella dottrina prevalente.
Come è noto, a partire
dagli studi di Vezio Crisafulli e poi nelle elaborazioni di Barbera e Luciani -
ma potremmo citarne altri - il principio di uguaglianza è stato ricostruito
come principio di ragionevolezza e proporzionalità della disciplina legislativa
[4].
In questa prospettiva, il
legislatore può differenziare il trattamento giuridico di categorie diverse, purché la distinzione sia sorretta da
una ratio non arbitraria.
Nel caso in esame, la
distinzione tra magistrati appartenenti all’ordine giudiziario e componenti
laici espressione dell’avvocatura e dell’accademia risponde a una diversa
funzione costituzionale delle due componenti.
La presenza dei membri
laici negli organi di autogoverno ha storicamente la funzione di garantire il
pluralismo istituzionale, evitare una chiusura corporativa dell’ordine
giudiziario e rafforzare la legittimazione democratica indiretta dell’organo.
La differenziazione dei
metodi di selezione appare dunque coerente con tale impostazione.
In diritto
costituzionale, il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) significa: trattare
situazioni uguali in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso.
Sono rilievi ovvi.
Qui le categorie non sono
identiche:
• i magistrati
appartengono all’ordine giudiziario e sono rappresentati negli organi di
autogoverno;
• i laici
rappresentano invece la dimensione esterna e pluralista del controllo
democratico, anche in raccordo con la norma costituzionale secondo cui la
giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101 Cost.).
Perciò è perfettamente
legittimo prevedere procedure diverse di selezione che riflettano logiche di
equilibrio tra i poteri.
4. Il sorteggio come
tecnica istituzionale e sue giustificazioni costituzionali
Uno degli aspetti più
discussi della riforma è, come detto, il ricorso al sorteggio nella selezione
dei membri togati e laici, anche alla luce della non perfetta simmetria delle
metodiche di estrazione: pura per i magistrati, temperata per i laici che vengono
sorteggiati da una platea prima determinata dal Parlamento in seduta comune.
Sotto il profilo teorico,
il sorteggio non è estraneo alla tradizione costituzionale.
La dottrina
contemporanea, anche in chiave comparata, ha sottolineato come tale strumento
possa svolgere funzioni rilevanti nella prevenzione di fenomeni oligarchici o
corporativi all’interno delle istituzioni.
Nel contesto
dell’autogoverno della magistratura, il sorteggio può essere interpretato come:
• meccanismo
volto a ridurre il peso delle organizzazioni correntizie;
• strumento di
distribuzione imparziale delle funzioni istituzionali;
• tecnica di
selezione idonea a rafforzare la percezione di neutralità dell’organo.
In questa prospettiva, la
scelta del legislatore costituzionale appare riconducibile a una precisa
opzione di politica costituzionale, difficilmente censurabile sul piano della
legittimità.
Il controllo sui modelli
organizzativi adottati dal legislatore costituzionale non può trasformarsi in
un sindacato sulla maggiore o minore opportunità delle soluzioni prescelte.
Un ulteriore profilo
rilevante riguarda la compatibilità della riforma con il principio di
indipendenza della magistratura, sancito dagli artt. 101 e 104 Cost.
La dottrina
costituzionale ha chiarito che la violazione di tale principio potrebbe
configurarsi solo nel caso in cui la revisione comporti una sostanziale
subordinazione della magistratura ad altri poteri dello Stato.
Nel caso della riforma in
esame:
• la presenza
dei membri togati rimane significativa ed anzi preponderante, di fatto con una
percentuale identica a quella attuale;
• la
magistratura continua a partecipare alla gestione del proprio autogoverno;
• non emerge una
dipendenza strutturale dal potere politico.
Pertanto, il nucleo
essenziale dell’autonomia della magistratura non appare compromesso.
6. Limiti impliciti e
trasformazioni costituzionali
Orbene, occorre rifuggire
da una lettura eccessivamente estensiva dei limiti impliciti alla revisione
costituzionale.
Il ricorso alla categoria
dei principi supremi deve rimanere eccezionale, pena il rischio di attribuire
alla giurisdizione costituzionale un potere di controllo sulla volontà del
legislatore costituzionale incompatibile con la logica democratica del procedimento
di revisione.
In questa prospettiva, la
trasformazione dell’assetto degli organi di autogoverno della magistratura può
essere letta, al più, come una modificazione dell’equilibrio istituzionale, ma
non certamente come una rottura dell’identità costituzionale dell’ordinamento.
7. Conclusioni
L’analisi sistematica
della questione consente di formulare alcune considerazioni conclusive.
In primo luogo, la configurazione degli organi di autogoverno della magistratura rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore costituzionale.
In secondo luogo, la
differenziazione tra membri togati e membri laici nei meccanismi di selezione
appare coerente con la diversa funzione istituzionale delle due componenti. In
particolare, non è dato scorgere alcuna violazione del principio di uguaglianza,
poiché l'asimmetria nel sorteggio appare sorretta da una valida ragione
giustificatrice e, di riflesso, appare nel complesso ragionevole. Al di là del
ruolo dei laici - di raccordo con le altre Istituzioni che deve richiamare
giocoforza una matrice elettiva pena una delegittimazione democratica - occorre
pure considerare che, diversamente dai magistrati che per definizione si
ritiene debbano conoscere i profili di cui si occupa il CSM e l'Alta Corte, un
sorteggio omnicomprensivo della componente laica potrebbe attingere ad una
platea di soggetti che, pur dotati di competenze giuridiche in termini
generali, non abbiano cognizioni specifiche in materia.
In terzo luogo, e
soprattutto, non emerge una lesione del nucleo essenziale dei principi supremi
dell’ordinamento né dell’indipendenza della magistratura.
La scelta di temperare il sorteggio per i membri laici e lasciarlo puro per i togati è dunque razionale. Anzitutto, i magistrati sono poche migliaia; gli avvocati decine di migliaia, un numero sensibilmente maggiore, ai quali vanno aggiunti i professori. Per la prima categoria di sorteggiabili (magistrati), relativamente ristretta, si può presumere che siano tutti dotati dei requisiti di professionalità necessari (una sorta di presunzione iuris et de iure); per la seconda (avvocati e professori) no (presunzione iuris tantum), la platea è troppo ampia e serve circoscrivere ulteriormente. In secondo luogo, il sorteggio è stato concepito per evitare incursioni della politica e in specie delle correnti. L'incursione della politica - dentro al CSM ovvero dentro l'Alta Corte - per la componente togata è una patologia; per la componente laica è, cum grano salis, la fisiologia, atteso il ruolo di raccordo con le altre Istituzioni di cui si è sopra detto: pertanto, la funzione e la struttura del sorteggio, corrispondentemente, possono ed anzi debbono essere diverse.
Pertanto, la tesi della
incostituzionalità della riforma appare difficilmente sostenibile alla luce
della teoria dei limiti impliciti alla revisione costituzionale e della
giurisprudenza costituzionale consolidata.
La riforma sembra
piuttosto collocarsi entro il perimetro delle trasformazioni costituzionali
fisiologiche, che accompagnano l’evoluzione degli assetti istituzionali,
secondo quanto previsto, peraltro, dai Costituenti.
Note
[1] C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, Ristampa
inalterata, Giuffrè, Milano, 1998.
[2] Cfr, tra gli altri, P. Barile, La revisione della Costituzione, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da P. Calamandrei e A. Levi, Firenze, 1950.
[3] In questo senso, tra gli altri, A. Ruggeri, Teoria della
Costituzione e riorganizzazione del potere, tra regole istituzionali e
regolarità della politica, in Consulta Online, 2024.
[4] Senza pretesa di completezza, L. Paladin, Ragionevolezza (principio di), in Enciclopedia del diritto, Milano, 1997; G. Scaccia, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000; A. Morrone, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001; Id., Corte Costituzionale e principio generale di ragionevolezza, Bologna, 2009; Aa. Vv., La ragionevolezza nel diritto, a cura di M. La Torre e A. Spadaro, Torino, 2002; Aa. Vv., Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica, a cura di G. Maniaci, Torino, 2005; F. Modugno, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli, 2007; M. Barberis, Eguaglianza, ragionevolezza e diritti, in Rivista di filosofia del diritto, 2013/1.
(*) Guido Todaro: Avvocato del Foro di Bologna, Cassazionista, Specialista in Diritto Penale, è Dottore di Ricerca in Diritto e Processo Penale presso l’Università di Bologna, nonché Professore a contratto di Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali afferente alla medesima Università.
È componente del Comitato di Gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, nonché membro della Redazione della Rivista Cassazione penale e Caporedattore della Rivista La Giustizia Penale.
È Autore di oltre 60 pubblicazioni in riviste scientifiche, nonché coautore del libro “La difesa nel procedimento cautelare personale”, Giuffrè, 2012, e con-curatore del Volume “Custodia cautelare e sovraffollamento carcerario”, Studi Urbinati, v. 65, n. 1, 2014.





