Foro e Giurisprudenza
21 ottobre 2026
Persona offesa di delitto di violenza domestica - Notifica del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio dichiarato in denuncia - Mancata conoscenza del processo a causa dell’intervenuto collocamento in casa rifugio ad indirizzo segreto - Causa di forza maggiore - Configurabilità - Restituzione nel termine per la costituzione di parte civile - Necessità.
20 ottobre 2026
Come qualificare lo screenshot di un messaggio whatsapp ? di Laura Platino*
La sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n 32437 del 31.08.2026, si è soffermata in ordine alla rilevanza probatoria degli screenshot di whatsapp.
La Corte, nel rigettare la doglianza difensiva, ha escluso che rilevino le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, volte ad assicurare protezione all’integrità del dato informatico, atteso che lo screenshot <<altro non è che la “fotografia", la rappresentazione, di quanto raffigurato sul display del dispositivo utilizzato per lo scambio di messaggi, qualificabile come documento>>.
La pronuncia ha altresì precisato che, anche laddove il documento “screenshot” venga qualificato come corrispondenza, non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 254 c.p.p., con la conseguenza che non è richiesto alcun provvedimento di sequestro emesso dall’Autorità Giudiziaria per acquisire quanto fornito da uno dei partecipanti alla conversazione. Invero, lo screenshot rappresenta <<una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato e si tratta di corrispondenza non più in itinere, ma ormai pervenuta sul dispositivo del destinatario>>.
* Avvocato del Foro di Palermo, ha svolto attività di tutorato presso l' Università di Giurisprudenza di Palermo.
19 ottobre 2026
Confisca diretta e reati tributari dichiarativi.
La sentenza che si annota (al link) consolida l'indirizzo di legittimità, secondo cui è giuridicamente ammissibile, anche dopo la sentenza Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 02, la confisca diretta di somme di denaro con riferimento ai delitti tributari, in particolare con riguardo al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, anche in caso di c.d. "risparmio di spesa" (cfr.: Sez. 3, n. 30534 del 27/05/2025, De Leonardis, Rv. 288606 - 01; Sez. 3, n. 36683 del 14/10/2025, Ivanova, Rv. 288862 - 01; Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, De Gaudio, Rv. 289469 – 01; Sez. 3 n. 27336 del 09/06/2026, C., non mass.).
Il punto di frizione rispetto alle SS.UU. consiste nel fatto che il profitto del reato ex art. 2 del Dlgs. 74/2000 non è integrato da un accrescimento patrimoniale in favore dei rei, bensì da un risparmio di spesa che sembra non integrare gli estremi indicati da SS.UU. Massini per procedere alla confisca diretta.
16 ottobre 2026
Principio di solidarietà nella confisca per equivalente. La CEDU condanna l'Italia e, forse, apre un nuovo fronte sui reati tributari
Dopo le Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, la CEDU è intervenuta sul tema della responsabilità solidale in materia di confisca per equivalente del profitto del reato.
Invero con la sentenza del 28 maggio 2026 (ricorsi n. 26187/14 e altri) "Petrignani e altri c. Italia", la prima sezione della Corte europea ha dichiarato la violazione dell'art. 7 della convenzione con riguardo alla prevedibilità di una sanzione basata sulla responsabilità solidale in capo ai concorrenti nel reato (Foreseeability of a penalty based on the principle of joint liability).
Infatti, la Corte ha osservato che tale forma di solidarietà non è espressamente prevista da alcuna disposizione di legge (in particolare i giudici di Strasburgo hanno scrutinato gli artt. 110 e 322 ter c.p., nonchè l'art. 2055 c.c.), né vi era, all'epoca delle condanne domestiche, una giurisprudenza consolidata al riguardo. I giudici sovranazionali hanno osservato che, per quanto vi fosse un arresto prevalente (a majority approach) che ammetteva la confisca di valore in forma solidale, l'orientamento contrario non era isolato nè recessivo (the divergence in case-law lasted for about 20 years).
La violazione del medesimo art. 7 della convenzione si apprezza anche per difetto di criteri in forza dei quali determinare l'importo confiscabile (the absence of clear and foreseeable criteria for the determination of the amounts to be confiscated).
La Corte internazionale ha poi riconosciuto la violazione dell'art. 1 del protocollo 1, giacchè, in conseguenza di quanto rilevato a proposito della non prevedibilità della confisca solidale, ex art. 7 della convenzione, può ritenersi che l'interferenza con il diritto di proprietà non avesse una sufficiente base legale (The Court sees no reason to reach a different conclusion under Article 1 of Protocol No. 1) E' stato poi ritenuto che la confisca per intero in capo al singolo concorrente violi la norma da ultimo citata anche in considerazione del principio di proporzionalità, che deve ricorrere tra il fine perseguito e l'interferenza col diritto di proprietà del singolo protetto dall'art. 1 protocollo n. 1. (sentenza CEDU al link).
Merita rilevarsi che due dei tre ricorsi scrutinati dalla Corte riguardavano reati tributari, per i quali invece la Corte di legittimità continua a ritenere, nonostante le SS.UU. Massini, applicabile il principio della confisca solidale, in considerazione della diversità strutturale del profitto e della sua destinazione nei reati tributari dichiarativi commessi nell'interesse di persone giuridiche. Infatti, argomenta la giurisprudenza di legittimità, siccome il profitto è conseguito dalla persona giuridica e si risolve in un risparmio di spesa, risulta -di norma -impossibile individuare la quota di arricchimento di ogni singolo concorrente e conseguentemente, ripartire, per ciascuno di essi il quantum del profitto confiscabile. Da ciò consegue che il quantum del profitto confiscabile non deve essere ripartito in parti uguali tra tutti i concorrenti, sicché il vincolo può essere posto indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, purché entro i limiti del profitto conseguito dall'ente, in conformità della lettera e della ratio dell'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 che esigono il completo recupero dell'importa evasa in sintonia con la funzione antielusiva di tutto il sistema penale tributario. Tale funzione sarebbe palesemente compromessa da ripartizioni tra correi che, nei casi come quello in esame, si tradurrebbero in una attenuazione artificiosa della responsabilità in conseguenza della commissione del reato tributario concorsuale (cfr. Cass. pen. sez. III, 28.10.2025 n. 6287 di cui ad un nostro precedente post).
E' infine opportuno segnalare che la Corte di cassazione ha pubblicato un abstract della sentenza CEDU che può essere utile soprattutto per una ricostruzione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale pertinente. (abstract cassazione)
15 ottobre 2026
Giudizio di appello avverso sentenza emessa in esito all’applicazione del rito abbreviato – Rinnovazione istruttoria – Condizioni – Indicazione – Diversa qualificazione del fatto effettuata nella sentenza di primo grado, senza previa sollecitazione al contraddittorio delle parti – Giudizio di necessarietà della prova da acquisire – Obbligo di assicurare il diritto di difesa – Sussistenza.
14 ottobre 2026
La consegna del bene acquistato con il denaro oggetto di peculato non evita la confisca della somma
A fronte di un caso in cui la rea aveva acquistato un televisore utilizzando la carta di credito dell'ente pubblico rappresentato e poi, avuta contezza della denuncia, aveva fatto ritrovare il bene, la Corte ha escluso che sia intervenuta <<sia una condotta strictu sensu restitutoria, stante la mancata restituzione della somma di denaro di cui l'imputata si è indebitamente appropriata (ciò che avrebbe eliso il quantum del profitto confiscabile) sia condotte qualificabili come risarcitorie o riparatorie. Sotto tale profilo, nessun rilievo assume la "riconsegna" del bene acquistato con il denaro oggetto di peculato, pur prescindendosi dalle modalità dell'avvenuta riconsegna, essendo irrilevante, al fine di calcolare il profitto confiscabile, che la restituzione sia avvenuta volontariamente o meno, prima o nel corso del procedimento penale (cfr. Sez. 6, n. 34290 del 17/05/2023, cit.). Tale riconsegna, infatti, non solo non equivale a "restituzione" della somma di denaro oggetto di appropriazione, ma neppure è qualificabile come condotta riparatoria, tale essendo solo la condotta destinata definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, non configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto (Sez. 5 - n. 2490 del 13/11/2020, Rv. 280253-01; Sez. 5, n. 14030 del 25/02/2020, Rv. 279082; Cass., Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, Rv. 273187)>>. (sentenza al link)
13 ottobre 2026
Maltrattamenti in famiglia - Richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare - Esigenze cautelari - Pericolo di reiterazione - Valutazione - Mancata interlocuzione della persona offesa - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
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Appello ex art. 576 c.p.p. : inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della parte ...
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Su questo blog, all'esito di una ricostruzione normativa, confortata anche dalla Suprema Corte, abbiamo sostenuto che l'ultratt...






