
Le SS.UU. sono state chiamate a rispondere al seguente quesito:
"se, ai fini della revoca della confisca ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (nei procedimenti di prevenzione ai quali non si applica
ratione temporis l'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la nozione di "prova
nuova" includa anche le prove preesistenti alla definizione del procedimento che,
sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state dedotte e
valutate, in conformità alla nozione di "prova nuova" come elaborata ai fini della
revisione ex art. 630 cod. proc. pen.".
Ai fini di una migliore intellegibilità della questione e della risposta, si rammenta che
1) per le proposte avanzate dopo il 13 ottobre 2011, si applica l'istituto della revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011;
2) per le proposte formulate sino al 13 ottobre 2011, si applica l'art. 7 legge n.
1423 del 1956 , per come interpretato dalla giurisprudenza, che ne
ampliò la portata da mero strumento atto a registrare la cessazione o il
mutamento delle cause che ne avevano determinato l'adozione, a rimedio a
quelle
situazioni in cui la misura ( anche patrimoniale) fosse stata disposta
in difetto originario dei suoi
presupposti.
Orbene, rispetto alla revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011, le SS.UU. c.d. "Lo Duca" ( SS.UU. n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, Rv.
283707) avevano statuito che:
"in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo e', invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore".
Precisato quanto sopra, con la sentenza n. 2648 del 2026, le SS.UU. hanno così risposto al quesito:
"La revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre
1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla
definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili
in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore".
Sulla nozione di forza maggiore, le ultime sezioni unite hanno richiamato Sez. U, n.
14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233419 - 01, che hanno identificato la forza
maggiore in «quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa
determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile» e, in ultima analisi,
«inevitabile».