Oggi entra in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 2026, n. 160, che introduce l' art. 437 bis c.p. ( intitolato "Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi"), inserendolo nel catologo del d.l.vo 231/2001. Il D.l.vo, inoltre, disciplina l'identificazione e localizzazione mediante il ricorso all'AI. (Gazzetta ufficiale al link).
Foro e Giurisprudenza
30 settembre 2026
29 settembre 2026
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Violazione delle prescrizioni - Incidenza del consenso della vittima sulla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 387-bis cod. pen. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
28 settembre 2026
Le Sezioni Unite sulla applicabilità delle garanzie ex art.103 c.p.p. al difensore che sia sottoposto ad indagine - Informazione provvisoria
Questione penale Decisa del ricorso R.G. n. 6868/2026 ud. 24/09/2026
Decisione
25 settembre 2026
UN MILIONE DI VOLTE GRAZIE: il nostro traguardo storico! Foro e Giurisprudenza compie sei anni
Quest'estate, proprio durante il mese di agosto e a pubblicazioni momentaneamente sospese, è successo qualcosa di straordinario. Abbiamo raggiunto un risultato che, agli albori di questo progetto, non avremmo mai osato immaginare: un milione di visualizzazioni.
Sapere che ci avete letto in così tanti, anche durante la pausa estiva, ci riempie di orgoglio e ci conferma quanto questo spazio sia diventato un punto di riferimento essenziale.
I numeri di una grande Community con oltre 1.740 articoli all'attivo, nel tempo il nostro blog si è trasformato in molto più di un semplice contenitore di notizie. È diventato un vero e proprio luogo di confronto che ha avuto l'onore di ospitare contributi di altissimo livello provenienti da tutto il mondo del diritto:
Prestigiosi esponenti dell'Accademia
Professionisti della Magistratura e dell'Avvocatura
L'insostituibile personale amministrativo della Giustizia
Chi c'è dietro le quinte? Da qualche anno, il timone di questa incredibile avventura è saldamente affidato agli Avvocati Daniele Livreri e Marco Siragusa, che curano la gestione del blog con passione, rigore e dedizione quotidiana.
Questo milione non è un punto di arrivo, ma un nuovo trampolino di lancio. La nostra promessa rimane invariata: continueremo la nostra opera di divulgazione e aggiornamento, in modo totalmente gratuito, al servizio di chi vive e lavora nel mondo della giustizia.
Grazie per averci letto, supportato e condiviso. Il viaggio continua!
24 settembre 2026
Tortura del pubblico ufficiale: reato autonomo o aggravato. La questione alle SS.UU.
Ordinanza al link
23 settembre 2026
La requisitoria scritta non deve essere comunicata, a cura della cancelleria, alle altre parti. Una riforma mal congegnata.
La Corte ha rammentato che la comunicazione “immediata” della requisitoria scritta era prevista nel rito c.d. pandemico, che è stato sostituito, a far data dal 01/07/2024, da quello previsto dalla riforma c.d. “Cartabia”, che non prevede alcun obbligo in tale senso.
A sostegno di tale conclusione, i giudici di legittimità hanno affermato che:
<<la novella non prevede più la comunicazione “immediata” della requisitoria del pubblico ministero alle altre parti, né per il procedimento di appello (art. 598 bis cod. proc. pen.), né per quello di cassazione (art. 611 cod. proc. pen.). Invero, la nuova disciplina prevede solo che le richieste del pubblico ministero debbano essere presentate quindici giorni prima dell’udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, memorie di replica (art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per il procedimento di cassazione ed art. 598 bis cod. proc. pen. per il procedimento di appello). Invece, non è più previsto, come nel rito c.d. “pandemico”, che il contenuto della requisitoria scritta debba essere immediatamente comunicato alle altre parti. La mancata riproposizione di tale obbligo discende verosimilmente dalla normalizzazione degli spostamenti e degli accessi alle cancellerie, che, durante il periodo pandemico erano fortemente limitati. Naturalmente, le richieste avanzate dal pubblico ministero sono a disposizione delle parti, che possono richiederne copia alle cancellerie, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito sono da considerarsi di mera “cortesia”, in assenza di qualsivoglia obbligo di comunicazione (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 – 01)>>.(sentenza al link).
Si tratta di un aspetto della riforma mal congegnato. Se lo spirito della novella è quello di avviare un processo telematico, perchè mai obbligare gli avvocati a depositare telematicamente i loro atti e poi costringerli ad accedere in cancelleria per verificare il deposito di quelli altrui ed estrarne copia ? Questione amplificata, rispetto agli avvocati che non esercitano a Roma, rispetto ai procedimenti in Cassazione.
Si ha spesso la sensazione che le riforme e la loro attuazione siano estranei al punto di vista degli avvocati.
22 settembre 2026
❌❌ Mal funzionamento del PDP non attestato a livello locale o centrale: NON depositate a mezzo PEC.
A fronte di appelli dichiarati inammissibili perchè depositati a mezzo pec, per invocati mal funzionamenti del PDP, la Corte di Cassazione ha rammentato che <<l' art. 175-bis contempla due ipotesi di deroga all’obbligo esclusivo di deposito telematico degli atti: il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, c.d. malfunzionamento centrale (comma 1); il malfunzionamento non certificato ai sensi del comma 1, accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, c.d. malfunzionamento locale, circoscritto all’ufficio giudiziario ricevente (comma 4)>>. In caso di malfunzionamento certificato a livello centrale o attestato a livello periferico, per la durata dello stesso, «atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche» (comma 3).
Ciò posto, la Corte si è interrogata se e in quali limiti vi sia spazio per assegnare rilievo anche a malfunzionamenti del sistema, concretamente verificatisi, ma non certificati, né attestati. La Corte ritiene che ciò sia possibile, ma attraverso l'istituto della restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. e non attraverso modalità scelte dall'interessato.
Quindi <<i difensori possono essere restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza per il deposito (telematico) dell'impugnazione, se provano di non averlo potuto osservare per disfunzioni del sistema — non certificate, né attestate a norma dell'art. 175-bis cod. proc. pen. — suscettibili di integrare i presupposti del caso fortuito o della forza maggiore. Con la precisazione che l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti>>.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno affermato che <<i ricorrenti non hanno allegato elementi idonei a documentare i tentativi di deposito asseritamente effettuati, il momento del loro compimento, il tipo di anomalia riscontrata e l'incidenza di quest'ultima sull'effettiva possibilità di procedere al caricamento dell'atto. In difetto di simili elementi, la prospettata disfunzione non può ritenersi dimostrata, né può integrare il caso fortuito o la forza maggiore richiesti dall'art. 175 cod. proc. pen. per la restituzione nel termine>>(sentenza al link).
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