20 febbraio 2026

Danneggiamento del braccialetto elettronico – Aggravante della destinazione della cosa o del bene ad un pubblico servizio – Configurabilità – Ragioni – Conseguenze.

 



L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale, in tema di danneggiamento, ha affermato che, nel caso in cui il delitto abbia ad oggetto il dispositivo elettronico di controllo a distanza, è configurabile l’aggravante della destinazione della cosa danneggiata ad un pubblico servizio, con conseguente procedibilità d’ufficio, posto che tale strumento risulta funzionale ad assicurare il controllo della persona sottoposta a misura cautelare nell’interesse della collettività.

19 febbraio 2026

Stop alle "indagini a strascico": la Cassazione blinda le e-mail contro i sequestri esplorativi. La notizia di reato non è un semplice sospetto: la Riforma Cartabia impedisce indagini esplorative e il monitoraggio totale della posta elettronica

 


Sintesi:

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza e il decreto di sequestro, ordinando l'immediata restituzione del materiale sequestrato senza possibilità di trattenere copia dei dati.

La sentenza si segnala per la sua rigorosa applicazione dei nuovi principi in materia di iscrizione della notizia di reato, affermando che un'accusa indeterminata e generica non può costituire il presupposto per l'adozione di atti di ricerca della prova invasivi come il sequestro, che altrimenti si trasformerebbero in inammissibili strumenti di indagine esplorativa a danno delle garanzie difensive dell'indagato.

sentenza Cass. pen. Sez. VI, n. 5994 del 13/02/2026 (ud. 15/12/2025) al link


Approfondimento:

La pronuncia in esame trae origine dal ricorso presentato da A.A., indagato per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 110, 81, 318, 321 c.p.), avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che confermava un decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero. Il sequestro aveva ad oggetto le caselle di posta elettronica aziendali del ricorrente, dipendente di una delle società di navigazione (Moby Spa, C.I.N. Spa, Toremar Spa) coinvolte nell'indagine.

L'indagine ipotizzava una prassi corruttiva consistente nel rilascio sistematico di biglietti di viaggio gratuiti o a prezzi fortemente scontati a favore di circa 70 pubblici ufficiali in servizio presso la Capitaneria di Porto di Genova, organo deputato a effettuare ispezioni e controlli sulle navi delle compagnie indagate. L'inchiesta era scaturita dall'acquisizione, nel corso di un altro procedimento, di comunicazioni e file excel che documentavano l'emissione di tali biglietti tra il 2020 e il 2024.

Il procedimento cautelare era stato caratterizzato da una complessa serie di eventi, inclusi precedenti decreti di sequestro annullati dal Tribunale del riesame e dalla stessa Corte di Cassazione per vizi procedurali. Il decreto oggetto del ricorso in esame, emesso il 22 luglio 2025, rappresentava l'ultimo di una serie di tentativi da parte della Procura di Genova di acquisire le prove del presunto illecito.

Il difensore del ricorrente ha articolato il ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi principali:

  1. Tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato: si lamentava la violazione del diritto di difesa a causa della tardiva iscrizione del nominativo del ricorrente (avvenuta solo il 22 luglio 2025), nonostante il Pubblico Ministero disponesse di elementi a suo carico sin dall'ottobre 2024.

  2. Incompiutezza della notizia di reato: si contestava la genericità dell'iscrizione, che si limitava a un elenco di nomi e articoli di legge, senza una descrizione del fatto specifico addebitato a ciascun indagato. Tale indeterminatezza si rifletteva nel decreto di sequestro, rendendolo nullo per violazione dell'art. 253 c.p.p.

  3. Carenza di motivazione: il ricorso denunciava la mancanza di una motivazione adeguata nel decreto di sequestro e nell'ordinanza del riesame riguardo alle ragioni giustificative della misura, in particolare con riferimento all'oggetto del pactum sceleris.

  4. Violazione del principio di proporzionalità: si sosteneva che il sequestro "massivo" e indiscriminato dell'intero contenuto delle caselle di posta elettronica, in assenza di parole chiave o altri criteri di selezione, si configurasse come un'inammissibile misura esplorativa.

  5. Insussistenza del fumus delicti: si eccepiva una carenza radicale nella motivazione sulla sussistenza del fumus del reato di corruzione, data l'assoluta indeterminatezza del nesso tra l'utilità (i biglietti) e la specifica funzione o l'atto compiuto dal pubblico ufficiale, elemento considerato indefettibile della fattispecie.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro. La decisione si fonda, in via assorbente, sui motivi relativi all'indeterminatezza e all'incompiutezza della notizia di reato, vizi che inficiano la legittimità del conseguente atto di ricerca della prova.

Il cuore della motivazione della Suprema Corte risiede in un'approfondita analisi della nozione di "notizia di reato" alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2022 (c.d. "Riforma Cartabia"), che ha novellato l'art. 335 c.p.p. e introdotto l'art. 335-bis c.p.p..

La Corte sottolinea come la riforma abbia definito i presupposti per l'iscrizione, richiedendo:

  • per l'iscrizione oggettiva (del reato): una notizia che contenga "la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice". La Corte chiarisce che il "fatto determinato" non può essere una mera indicazione degli elementi "nucleari" del reato, ma deve includere una descrizione di tutti gli elementi fattuali richiesti dalla norma incriminatrice (condotta, evento, nesso causale, presupposti, ecc.). Non costituisce notizia di reato un'informazione generica, incompleta o meramente evocativa di un illecito.

  • Per l'iscrizione soggettiva (dell'indagato): la presenza di "indizi a suo carico". La Corte, richiamando la Relazione illustrativa alla riforma e precedenti pronunce delle Sezioni Unite, precisa che il termine "indizi" esclude i meri sospetti, pur non richiedendo il livello della gravità indiziaria tipico delle misure cautelari personali. L'iscrizione deve basarsi su elementi fattuali specifici e soggettivamente orientati, che colleghino il fatto di reato al suo presunto responsabile.

Applicando questi principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che l'iscrizione a carico del ricorrente era palesemente illegittima. Essa consisteva in un semplice elenco di nomi (pubblici ufficiali e dipendenti delle società) e nell'indicazione degli articoli di legge violati, senza alcuna descrizione di un fatto determinato e specifico.

La Corte afferma:

Tirando le fila del ragionamento svolto con riferimento al caso in esame si è evidentemente al cospetto di una iscrizione della notizia di reato a carico del ricorrente (effettuata il 22 luglio 2025) del tutto vaga e indeterminata, costituita da un elenco nominativo [...] con una mera indicazione delle fattispecie incriminatrici violate (artt. 110 e 318 cod. pen.).

Questa indeterminatezza si è tradotta in un decreto di sequestro altrettanto generico, che non permetteva di individuare gli elementi costitutivi del reato di corruzione contestato: né l'atto d'ufficio o la funzione asservita, né le condotte specifiche dei singoli, né la natura dell'accordo criminoso, che non può esaurirsi nella mera fruizione di un'utilità.

La Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui il sequestro probatorio non può avere una finalità meramente esplorativa, volta cioè alla ricerca di una notitia criminis non ancora individuata. Nel caso di specie, la genericità dell'accusa e l'ampiezza del sequestro dimostravano che la sua finalità era proprio "quella della ricerca di una notizia di reato, piuttosto che quella della sua conferma".

Viene inoltre censurato l'operato del Tribunale del riesame, il quale si è limitato a una verifica formale, ritenendo sufficiente l'indicazione delle norme di legge violate. La Corte ricorda che il giudice del riesame ha il potere-dovere di esercitare un controllo di legalità sostanziale sulla sussistenza del fumus commissi delicti, valutando la congruità degli elementi offerti dall'accusa per verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Questo controllo deve essere effettivo e non meramente apparente, tenendo conto anche delle argomentazioni difensive.

Infine, la Corte ha ritenuto fondati anche i rilievi sulla violazione del principio di proporzionalità, dato che il sequestro massivo delle caselle di posta elettronica non era giustificato da una motivazione adeguata che ne spiegasse la necessità in termini così estesi.

Scarica la sentenza Cass. pen. Sez. VI, n. 5994 del 13/02/2026 (ud. 15/12/2025) al link






18 febbraio 2026

Sequestro probatorio: l'indagato può proporre riesame solo se abbia interesse alla restituzione ?

La seconda sezione di legittimità ha precisato che, mentre in tema di sequestro preventivo, la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione, per il sequestro probatorio  <<l'interesse a proporre richiesta di riesame del sequestro probatorio prescinde dall'interesse alla restituzione, in quanto l’indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro concorra a formare il compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione di merito (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Galletti, Rv. 233402; da ultimo, Sez. 3, n. 28563 del 02/07/2025, Sabato, n.m.)>> (provvedimento al link).

17 febbraio 2026

Qual è la prova nuova ai fini della revisione?

 

La seconda sezione della Corte ha precisato che <<ai fini della revisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la "prova nuova" non può consistere in una diversa valutazione del dedotto o in un'inedita disamina del deducibile, come invocato dal ricorrente, ma deve constare di elementi, caratterizzati da novità, estranei e diversi da quelli acquisiti nel processo, sicché non costituisce "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio (Sez. 4, n. 11628 del 26/02/2025, Giani, Rv. 287728 – 01)>> (sentenza al link).

16 febbraio 2026

Il numero di detenuti continua a crescere ma gli ingressi dalla libertà, nel tempo, si sono ridotti- di Daniele Livreri

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato le statistiche inerenti le carceri al  31.12.2025. 

Orbene, il primo dato degno attenzione è la conferma del trend crescente di detenuti, per come ormai si registra in ogni semestre dal 30.12.2020, allorquando vi erano 53.364 reclusi. Oggi il numero di persone ristrette è pari a 63.499. Pertanto negli ultimi 5 anni, l'incremento medio del numero di detenuti è stato pari a 2.000 in ragione di anno. 

In questo blog, ci siamo più volte interrogati sulle ragioni dell'aumento della popolazione carcerario, nonostante l'obiettivo successo delle soluzioni alternative al carcere.    

Al riguardo qualche utile spunto potrebbe trarsi dal confronto tra la serie storica degli ingressi in carcere dalla libertà e quella dei detenuti presenti in istituto. 

Infatti, dalle tabelle ministeriali si coglie che nel 1991 - primo anno disponibile della serie storica - gli ingressi totali dalla libertà sono stati 75.786, a fronte di una presenza a fine anno pari a 35.469 persone.

Nel 2025, il numero di ingressi dalla libertà si è ridotto a 42.005 individui, con un  numero totale di presenze a fine anno pari a 63.449.

Dunque: si sono ridotti drasticamente gli ingressi (almeno quelli degli italiani) nel circuito detentivo, ma il numero totale di detenuti presenti è aumentato. E' evidente ciò può spiegarsi soltanto in considerazione di una più lunga permanenza in carcere

Ma quali sono le ragioni di ciò ?  Ovviamente possiamo offrire soltanto qualche spunto di riflessione. Anzitutto può notarsi che all'inizio degli anni novanta il numero di soggetti in custodia cautelare sopravanzava quello di coloro che erano ristretti in esecuzione della pena. Ovviamente, una tale composizione della popolazione carceraria, comportava un tempo minore di stazionamento in carcere.

Altro elemento da valutare è l'inasprimento delle pene. A dicembre 2024 avevamo dato conto di una pubblicazione di Davide Galliani riguardo all'incremento degli ergastoli. 

Un' ulteriore considerazione merita l'aumento, sempre rispetto al 1991, del numero di stranieri detenuti. Oggi gli stranieri costituiscono circa un terzo della popolazione carceraria (20.116 su un totale di 63.449 ristretti), mentre a fine 1991 erano appena un settimo (5.365 su 35.469),  tuttavia in termini assoluti il numero di ingressi dalla libertà di non cittadini è aumentato, ma non di moltissimo (da 13.142 a 17.113). Verosimilmente si tratta di soggetti che più di altri non riescono a godere di benefici che consentano loro di uscire dal circuito carcerario prima di scontare l'intera pena espianda.

In sintesi, il carcere rischia di profilarsi come un luogo in cui entrano meno soggetti ma da cui non si esce più.           

 

 


 

13 febbraio 2026

Territoriale – Determinazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. – Effetti – Possibilità di disporlo in fase di indagini preliminari – Esclusione – Ragioni – Sentenza della Corte di cassazione che riconosce l’incompetenza territoriale del giudice per le indagini preliminari che ha emesso la misura cautelare personale e indica quello competente – Effetti – Indicazione.

 




L’esito in sintesi

La Seconda Sezione penale ha affermato che il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il cui esito produce l’effetto generale e irreversibile dell’individuazione del giudice territorialmente competente, non può essere disposto nella fase delle indagini preliminari in ragione del carattere intrinsecamente dinamico della stessa. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che non produce l’effetto definitivo e vincolante sancito dall’art. 25 cod. proc. pen. la sentenza con cui la Corte di cassazione, chiamata a decidere sul ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame confermativa della misura cautelare personale disposta dal giudice per le indagini preliminari, riconosce l’incompetenza territoriale di quest’ultimo e indica quello territorialmente competente, trattandosi di provvedimento che vincola solo i giudici direttamente interessati).

Cass. pen. sez. II, 35593/2025


12 febbraio 2026

Cause di estinzione – Oblazione – Somma versata in eccesso – In conseguenza dell’erronea determinazione dell’importo dovuto – Rimedio esperibile – Indicazione – Ragioni.

 



L’esito in sintesi

La Terza Sezione penale ha affermato che il rimedio giuridico esperibile per ottenere la restituzione della somma versata in eccesso, a causa dell’erronea determinazione da parte del giudice dell’importo dovuto a titolo di oblazione, è, per effetto dell’intervenuta trasformazione del reato in illecito amministrativo, la richiesta di ripetizione dell’indebito, da inoltrare all’ente che ha ricevuto il pagamento e, in caso di inerzia dello stesso, da proporre davanti al giudice civile.

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