19 giugno 2026

Rapina aggravata: la Corte di cassazione rimette gli atti alla Corte costituzionale

 


Rapina aggravata - Riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – Reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena - Artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. - Contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza - Non manifesta infondatezza.

La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena il delitto di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.

18 giugno 2026

Reato di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen. - Intercettazione della conversazione effettuata dal detenuto - Corpo del reato – Sussistenza - Conseguenze - Utilizzabilità in altro procedimento pur in assenza dei presupposti di cui all’art. 270 cod. proc. pen. - Sussistenza.

 



La Sesta Sezione penale, in tema di indebito utilizzo da parte di un detenuto di un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, ha affermato che la conversazione o comunicazione effettuata ed oggetto di attività intercettiva costituisce, unitamente al supporto che la contiene, corpo del reato di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen., ed è pertanto utilizzabile nel processo a carico del detenuto relativo a tale reato, pur quando l’intercettazione sia stata disposta nell’ambito di un procedimento diverso ed in assenza dei presupposti indicati dall’art. 270 cod. proc. pen.

Cass. pen., sez. 6, n. 18797/2026 al link

17 giugno 2026

Appello e richiesta di partecipazione all'udienza - Decisioni in camera di consiglio - Impugnazioni proposte a far data dall’1 luglio 2024 - Richiesta di trattazione orale formulata con l'atto di gravame - Ammissibilità - Ragioni.

 






La Sesta Sezione penale, in tema di giudizio di appello, ha affermato che, per le impugnazioni proposte a far data dall’1 luglio 2024, la richiesta di partecipazione all'udienza di cui all’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. può essere formulata anche con l'atto di gravame. (In motivazione, la Corte ha osservato che la norma di riferimento indica solo il termine ad quem entro il quale la richiesta deve essere presentata, ma non anche il termine a partire dal quale la facoltà difensiva può essere esercitata; che l’art. 601, comma 2, cod. proc. pen. prevede che la Corte possa disporre la trattazione orale in presenza prima che sia emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello; che, infine, consentire all’imputato di chiedere la trattazione partecipata già con l’atto di impugnazione non ha riflessi negativi né sull’organizzazione del processo, né sulla sua ragionevole durata).

16 giugno 2026

Intercettazioni: quando ricorrono i gravi indizi di reato necessari per autorizzare la captazione ?



La Corte di legittimità ha statuito che <<il requisito dei gravi indizi di reato richiesto dall’art. 267 cod. proc. pen. ai fini dell’autorizzazione delle intercettazioni non postula una valutazione probatoria in ordine alla fondatezza dell’accusa, ma richiede soltanto la verifica della plausibilità dell’ipotesi delittuosa prospettata, essendo sufficiente una sommaria ricognizione degli elementi acquisiti idonei a rendere ragionevolmente configurabile la commissione di un reato (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263044 01; Sez. 6, n. 10902 del 26/02/2010, Morabito, Rv. 246688-01; Sez. 6, n. 42178 del 07/11/2006, Froncillo, Rv. 235318-01; Sez. 5, n. 41131 del 08/10/2003, Liscai, Rv. 227053-01)>>. (sentenza al link)

15 giugno 2026

I limiti all'impugnazione della sentenza di "concordato in appello"

 


Concordato in appello: ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Inammissibili le censure relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

Corte di Cassazione, sez. II penale, n. 17721/2026 al link

12 giugno 2026

Astensione degli avvocati e prescrizione “sospesa senza limiti”

 





Abstract

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la sentenza n. 17949/2026, dichiara inammissibile il ricorso di M.F. avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la condanna per reati patrimoniali. Il ricorrente lamentava la maturata prescrizione (contestando la rilevanza della recidiva e il computo della sospensione per astensione del difensore), carenze motivazionali sulla responsabilità e la mancata concessione delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto. La Cassazione respinge ogni censura: la recidiva non era stata impugnata in appello; la prescrizione è correttamente calcolata considerando l’aumento per recidiva e l’intero periodo di sospensione (266 giorni) per adesione del difensore all’astensione collettiva, senza applicare il limite dei 60 giorni ex art. 159 c.p. (giurisprudenza consolidata). Gli altri motivi sono aspecifici o meramente reiterativi, privi di confronto critico con la motivazione conforme dei due gradi di merito. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.


Approfondimento

Il ricorso di M.F. è avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 21 gennaio 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Varese il 26 febbraio 2025 (con condanna al pagamento delle spese processuali).

Motivi di ricorso (tre):

Prescrizione e recidiva – Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b ed e, c.p.p.) in relazione agli artt. 157, 99 comma 2 c.p., sostenendo che la prescrizione fosse maturata il 30 agosto 2025, contestando l’applicazione della recidiva (al momento del fatto non vi sarebbero state condanne precedenti) e la durata della sospensione per astensione del difensore (che secondo lui doveva essere limitata a 60 giorni).

Difetto di motivazione sulla responsabilità – Carenza e scarsità della motivazione in ordine all’utilizzo della carta Postepay da parte dell’imputato e all’attendibilità della persona offesa.

Mancanza di motivazione su attenuanti e trattamento sanzionatorio – In particolare sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) e sulla dosimetria della pena (reato continuato).

Decisione della Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono aspecifici, non consentiti (non precedentemente devoluti in appello) o manifestamente infondati.

Ragioni:

Primo motivo: La censura sulla recidiva non era stata sollevata con i motivi di appello, quindi non può essere esaminata in Cassazione (frattura della catena devolutiva). Quanto alla prescrizione, il termine – considerato l’aumento di 1/3 per la recidiva (art. 99 comma 2 c.p.) – è di 9 anni per entrambi i reati; a ciò va aggiunta la sospensione per 266 giorni conseguente al rinvio per adesione del difensore all’astensione collettiva. Secondo costante giurisprudenza (Sez. 3, Falconi, Rv. 284154), in tal caso non si applica il limite massimo di 60 giorni previsto dall’art. 159, comma 1, n. 3) c.p. Pertanto la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d’appello (sarebbe scaduta il 26 maggio 2026).

Secondo motivo: Aspecifico e meramente ripetitivo dell’atto di appello. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione compiuta e coerente, con doppia conforme, sulla ricostruzione probatoria e sull’attendibilità della vittima. Il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Terzo motivo: La questione relativa all’art. 131-bis c.p. non era stata devoluta in appello. In ogni caso la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena è logica e sufficiente (richiamo ai precedenti penali specifici, alla gravità del fatto, all’intensità del dolo). Per il reato continuato, l’aumento di 2 mesi ed € 100 è di esigua entità, pertanto la motivazione resa (congruità della pena) è da considerarsi adeguata.

Dispositivo: Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.





11 giugno 2026

La decisione delle sezioni unite. Adozione in via provvisoria di una misura cautelare da parte di giudice che si dichiari incompetente - Trasmissione degli atti ad altro giudice ex art. 27 cod. proc. pen. - Rinnovazione da parte di quest’ultimo dell'ordinanza coercitiva, con contestuale dichiarazione di incompetenza - Conflitto negativo di competenza - Insussistenza - Perdurante efficacia della misura tempestivamente rinnovata - Sussistenza.

 



Avevamo dato notizia della pendenza della questione "Conflitto e cautela: Il dilemma della competenza che paralizza la libertà"

Pubblichiamo ora la sentenza.


Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di competenza, non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l’applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto. La misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen. dal secondo giudice resta valida ed efficace.

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