29 giugno 2026

Ladri di luce, niente sconto: la Cassazione fulmina la vecchia giurisprudenza e riaccende la procedibilità d’ufficio

 




Abstract

La Corte di Cassazione (Sez. V penale, sent. n. 17737/2026) accoglie il ricorso del Procuratore Generale di Catania avverso una sentenza del Tribunale che aveva escluso l’aggravante del furto su “cosa destinata a pubblico servizio” (art. 625, comma 1, n. 7 c.p.) nel caso di sottrazione di energia elettrica mediante manomissione del contatore. Il Tribunale, basandosi su un risalente precedente del 1967, aveva ritenuto il furto non aggravato e, in mancanza di querela, dichiarato il non doversi procedere. La Cassazione ribalta il principio: l’energia elettrica erogata attraverso la rete di distribuzione è funzionalmente destinata a un pubblico servizio, indipendentemente dalla manomissione del misuratore. L’aggravante sussiste, dunque il reato è procedibile d’ufficio. Viene inoltre chiarito che, dopo la riforma Nordio (legge n. 114/2024), il pubblico ministero non può più appellare le sentenze di proscioglimento per reati “minori” (art. 550 c.p.p.), ma il Procuratore Generale può ricorrere per cassazione ex art. 608 c.p.p., come avvenuto nel caso di specie. Sentenza annullata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione.



Sintesi (I.A)

1. Fatto e impugnazione

C.M. era imputato di furto di energia elettrica (artt. 624, 625 c.p.) per aver manomesso il contatore, sottraendo corrente alla rete ENEL.
Il Tribunale di Catania (3 ottobre 2025) aveva dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela, ritenendo non applicabile l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 (cosa destinata a pubblico servizio), richiamando un precedente della Cassazione del 1967 (Rv. 104749).
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania ricorre per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge: la destinazione a pubblico servizio dell’energia elettrica persiste anche in caso di manomissione del contatore.

2. Decisione della Cassazione (accoglimento del ricorso)

Procedibilità d’ufficio: Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), il furto semplice è procedibile a querela, ma rimane procedibile d’ufficio se commesso su “cose destinate a pubblico servizio” (art. 624, comma 3 c.p.). L’aggravante è stata correttamente contestata (richiamo espresso all’art. 625 n. 7).
Furto, non frode informatica: La giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 10495/1996; Sez. 5, n. 19021/2025) chiarisce che la manomissione del contatore integra il reato di furto, perché l’energia non contabilizzata viene sottratta superando la volontà contraria del proprietario (non si induce in errore l’erogatore).
Aggravante sussistente: L’energia elettrica erogata tramite rete di distribuzione pubblica è funzionalmente destinata a un pubblico servizio (non è una qualità intrinseca del bene, ma va accertata in concreto). La Cassazione ribadisce l’orientamento dominante (Sez. 5, n. 14890/2024; n. 35873/2024; n. 37142/2024): la rete serve un numero indeterminato di utenti, soddisfacendo un’esigenza di rilevanza pubblica. La manomissione del contatore non fa venir meno questa destinazione.
Superamento del precedente del 1967: La sentenza impugnata si basava su un orientamento risalente e ormai superato.

3. Profili processuali (legge Nordio e impugnabilità)

La sentenza di primo grado è del 3 ottobre 2025, successiva all’entrata in vigore della legge n. 114/2024 (c.d. Nordio), che ha modificato l’art. 593 c.p.p.: il pubblico ministero non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2 c.p.p. (tra cui l’art. 625 c.p.).
Tuttavia, il Procuratore Generale presso la corte d’appello può ricorrere per cassazione ex art. 608 c.p.p. contro ogni sentenza di proscioglimento inappellabile. Nel caso concreto questo potere è stato correttamente esercitato.

4. Dispositivo
Annullamento della sentenza del Tribunale di Catania.
Rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione fisica, per un nuovo giudizio (ex art. 623, lett. d c.p.p.).


26 giugno 2026

Il patteggiamento sana anche le nullità assolute



La Corte ha precisato che <<la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato>> (ordinanza al link)


25 giugno 2026

Non sono illegittime le norme dell'o.p. che assegnano al Trib. di Sorveglianza la competenza sulla liberazione anticipata in caso di l.p.u. sostitutivo

 

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 114, depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in relazione agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – degli articoli 69 e 69-bis della legge di ordinamento penitenziario. In particolare, il giudice a quo dubitava della costituzionalità di tali norme nell’interpretazione, costituente «diritto vivente», secondo cui spetta al magistrato di sorveglianza (e non al giudice dell’esecuzione penale) la competenza a provvedere sull’istanza di liberazione anticipata anche nel caso in cui sia stata comminata, o applicata su richiesta, la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. (comunicato al link) (decisione al link)

Richiesta di proroga del termine di custodia cautelare nel procedimento estradizionale - Decisione della corte d’appello - Contraddittorio - Necessità - Forme - Effetti in caso di omessa instaurazione - Nullità - Sussistenza.

 





La Sesta Sezione penale, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, ha affermato che la proroga dei termini della custodia cautelare applicata ai fini estradizionali, richiesta dal procuratore generale ai sensi dell’art. 714, comma 4, cod. proc. pen., deve essere deliberata dalla corte d’appello, a pena di nullità a regime intermedio, all’esito del contraddittorio concreto ed effettivo tra le parti, che non necessita della procedura camerale partecipata, ma può svolgersi anche in forma cartolare, trovando applicazione, per effetto del rinvio di cui all’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., la disciplina dettata dall’art. 305, comma 2, cod. proc. pen.

24 giugno 2026

Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato il medesimo al risarcimento del danno in favore della parte civile. Atti alla Corte Costituzionale

 





La Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'impugnazione con l'appello, da parte dell'imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

23 giugno 2026

Le pene sostitutive non possono essere chieste per la prima volta in appello e la richiesta va motivata- di L. Platino*

 


La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 3962 del 13.01.2026, ha affrontato la questione della possibilità o meno di chiedere, per la prima volta nei motivi di appello, l’applicazione di una pena sostitutiva.

Per i processi già pendenti al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs.150/2022 che, come è noto, ha profondamente innovato il tessuto di cui alla L. 689/1981, occorre fare corretta applicazione della disposizione transitoria di cui all’art. 95 D.Lgs. 150/2022. La disposizione citata deve essere interpretata nel senso che la odierna disciplina delle pene sostitutive, più favorevole rispetto alla previgente, si applica al giudizio di prime cure o a quello di impugnazione a seconda del grado in cui pendeva il processo al momento della entrata in vigore della riforma. Da quanto sopra discende che se il giudizio era pendente in primo grado al momento della data di entrata in vigore della riforma Cartabia, era onere indefettibile dell'imputato formulare istanza di applicazione delle pene sostitutive avanti il primo giudice, e se tale richiesta non è stata tempestivamente esercitata, non può essere recuperata nel successivo grado di appello. Invero, la richiesta può essere legittimamente presentata come motivo di impugnazione soltanto se sia stata a suo tempo formulata in primo grado e respinta. 

La sentenza in commento, nel corpo motivazionale, non ha ignorato che in precedenza la Corte si era espressa in senso favorevole alla possibilità di avanzare la richiesta di pene sostitutive, per la prima volta, anche nel giudizio di appello, ma ha ritenuto che trattasi di un arresto oggi superato dalla modifica dell'art. 545 bis c.p.p.. L’intervento correttivo operato con il D.Lgs. 31/2024  ha eliminato l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva, senza che, di conseguenza, ci si possa ormai dolere, in sede di impugnazione, del mancato esercizio di un potere officioso di applicazione delle pene sostitutive.

Inoltre, la Corte, sebbene il sistema delle pene sostitutive non imponga all'imputato un obbligo di produrre documentazione a supporto della richiesta, ha sollecitato la difesa a motivare la richiesta in ordine ai presupposti che ne consentirebbero l'applicazione, mediante specifiche deduzioni (sentenza al link)

 

 * Avvocato del Foro di Palermo, ha svolto attività di tutorato presso l' Università di Giurisprudenza di Palermo. 

22 giugno 2026

La p.o. non può ricorrere avverso l'ordinanza di rigetto del suo appello ex art. 428 c.p.p.

La Corte ha chiarito che <<alla persona offesa il comma 2 dell’art. 428 cod. proc. pen. consente l’appello esclusivamente nei casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7, cod. proc. pen.; coerentemente, questa Corte ha chiarito che la stessa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (Sez. 4, n. 14674 del 09/02/2018, Martelli, Rv. 273263-01; Sez. 4, n. 11064 del 11/03/2026, Seye, Rv. 289659 01). Il successivo comma 3-bis disciplina invece il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello, riservandone la proposizione all’imputato e al Procuratore generale e limitandola ai motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.  3 L’ordinanza con cui la Corte di appello rigetta l’appello della persona offesa ex art. 428, comma 2, cod. proc. pen. non rientra, pertanto, tra i provvedimenti ricorribili per cassazione>>.(sentenza al link)

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