16 ottobre 2026

Principio di solidarietà nella confisca per equivalente. La CEDU condanna l'Italia e, forse, apre un nuovo fronte sui reati tributari

Dopo le Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, la CEDU è intervenuta sul tema della responsabilità solidale in materia di confisca per equivalente del profitto del reato. 

Invero con la sentenza del 28 maggio 2026 (ricorsi n. 26187/14 e altri) "Petrignani e altri c. Italia", la prima sezione della Corte europea ha dichiarato la violazione dell'art. 7 della convenzione con riguardo alla prevedibilità di una sanzione basata sulla responsabilità solidale in capo ai concorrenti nel reato (Foreseeability of a penalty based on the principle of joint liability).

Infatti, la Corte ha osservato che tale forma di solidarietà non è espressamente prevista da alcuna disposizione di legge (in particolare i giudici di Strasburgo hanno scrutinato gli artt. 110 e 322 ter c.p., nonchè l'art. 2055 c.c.), né vi era, all'epoca delle condanne domestiche, una giurisprudenza consolidata al riguardo. I giudici sovranazionali hanno osservato che, per quanto vi fosse un arresto prevalente (a majority approach) che ammetteva la confisca di valore in forma solidale, l'orientamento contrario non era isolato nè recessivo (the divergence in case-law lasted for about 20 years).

La violazione del medesimo art. 7 della convenzione si apprezza anche per difetto di criteri in forza dei quali determinare l'importo confiscabile (the absence of clear and foreseeable criteria for the determination of the amounts to be confiscated). 

La Corte internazionale ha poi riconosciuto la violazione dell'art. 1 del protocollo 1, giacchè, in conseguenza di quanto rilevato a proposito della non prevedibilità della confisca solidale, ex art. 7 della convenzione, può ritenersi che l'interferenza con il diritto di proprietà non avesse una sufficiente base legale (The Court sees no reason to reach a different conclusion under Article 1 of Protocol No. 1) E' stato poi ritenuto che la confisca per intero in capo al singolo concorrente violi la norma da ultimo citata anche in considerazione del principio di proporzionalità, che deve ricorrere tra il fine perseguito e l'interferenza col diritto di proprietà del singolo protetto dall'art. 1 protocollo n. 1.  (sentenza CEDU al link).

Merita rilevarsi che due dei tre ricorsi scrutinati dalla Corte riguardavano reati tributari, per i quali invece la Corte di legittimità continua a ritenere, nonostante le SS.UU. Massini, applicabile il principio della confisca solidale, in considerazione della diversità strutturale del profitto e della sua destinazione nei reati tributari dichiarativi commessi nell'interesse di persone giuridiche. Infatti, argomenta la giurisprudenza di legittimità, siccome il profitto è conseguito dalla persona giuridica e si risolve in un risparmio di spesa, risulta -di norma -impossibile individuare la quota di arricchimento di ogni singolo concorrente e conseguentemente, ripartire, per ciascuno di essi il quantum del profitto confiscabile. Da ciò consegue che il quantum del profitto confiscabile non deve essere ripartito in parti uguali tra tutti i concorrenti, sicché il vincolo può essere posto indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, purché entro i limiti del profitto conseguito dall'ente, in conformità della lettera e della ratio dell'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 che esigono il completo recupero dell'importa evasa in sintonia con la funzione antielusiva di tutto il sistema penale tributario. Tale funzione sarebbe palesemente compromessa da ripartizioni tra correi che, nei casi come quello in esame, si tradurrebbero in una attenuazione artificiosa della responsabilità in conseguenza della commissione del reato tributario concorsuale (cfr. Cass. pen. sez. III, 28.10.2025 n. 6287 di cui ad un nostro precedente post).

E' infine opportuno segnalare che la Corte di cassazione ha pubblicato un abstract della sentenza CEDU che può essere utile soprattutto per una ricostruzione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale pertinente. (abstract cassazione)


15 ottobre 2026

Giudizio di appello avverso sentenza emessa in esito all’applicazione del rito abbreviato – Rinnovazione istruttoria – Condizioni – Indicazione – Diversa qualificazione del fatto effettuata nella sentenza di primo grado, senza previa sollecitazione al contraddittorio delle parti – Giudizio di necessarietà della prova da acquisire – Obbligo di assicurare il diritto di difesa – Sussistenza.

 



L’esito in sintesi

La Sezione Feriale penale, in tema di procedimenti speciali, ha affermato che, nel giudizio di appello avverso sentenza resa in esito all’applicazione del rito abbreviato, la rinnovazione istruttoria è ammessa nel solo caso in cui il giudice ritiene l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti, dovendo, tuttavia, il giudizio di necessarietà, ove attivato dalle istanze istruttorie delle parti, tener conto anche dell’obbligo di assicurare il diritto di difesa in relazione alla diversa qualificazione del fatto, nell’eventualità in cui questa sia stata effettuata, nella sentenza di primo grado, senza la previa sollecitazione al contraddittorio delle parti.

14 ottobre 2026

La consegna del bene acquistato con il denaro oggetto di peculato non evita la confisca della somma

A fronte di un caso in cui la rea aveva acquistato un televisore utilizzando la carta di credito dell'ente pubblico rappresentato e poi, avuta contezza della denuncia, aveva fatto ritrovare il bene, la Corte ha  escluso che sia intervenuta <<sia una condotta strictu sensu restitutoria, stante la mancata restituzione della somma di denaro di cui l'imputata si è indebitamente appropriata (ciò che avrebbe eliso il quantum del profitto confiscabile) sia condotte qualificabili come risarcitorie o riparatorie. Sotto tale profilo, nessun rilievo assume la "riconsegna" del bene acquistato con il denaro oggetto di peculato, pur prescindendosi dalle modalità dell'avvenuta riconsegna, essendo irrilevante, al fine di calcolare il profitto confiscabile, che la restituzione sia avvenuta volontariamente o meno, prima o nel corso del procedimento penale (cfr. Sez. 6, n. 34290 del 17/05/2023, cit.). Tale riconsegna, infatti, non solo non equivale a "restituzione" della somma di denaro oggetto di appropriazione, ma neppure è qualificabile come condotta riparatoria, tale essendo solo la condotta destinata definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, non configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto (Sez. 5 - n. 2490 del 13/11/2020, Rv. 280253-01; Sez. 5, n. 14030 del 25/02/2020, Rv. 279082; Cass., Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, Rv. 273187)>>. (sentenza al link)

13 ottobre 2026

Maltrattamenti in famiglia - Richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare - Esigenze cautelari - Pericolo di reiterazione - Valutazione - Mancata interlocuzione della persona offesa - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

 




La Sesta Sezione penale ha affermato che, in tema di misure cautelari personali applicate per il reato di maltrattamenti in famiglia, il silenzio della persona offesa, posta in condizione di interloquire sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura ai sensi dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., è ininfluente ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione, costituendo tale interlocuzione esercizio di una mera facoltà, dalla cui mancanza non può desumersi né l'insussistenza di condizioni di pericolo né l'assenza di timore della vittima per la propria incolumità.

12 ottobre 2026

Confisca per equivalente nei reati tributari: non valgono i principi delle SS.UU. Massini


E' noto che le SS.UU. in epigrafe (n. 13783/24) abbiano escluso l'applicabilità del principio di solidarietà passiva nella confisca per equivalente. 

Tuttavia la terza sezione della Corte di legittimità ha ritenuto che tale esclusione non valga in tema di reati tributari. 

Invero, la Corte ha affermato che <<in tema di reati tributari commessi per conto di una persona giuridica, una volta esclusa la possibilità di sequestrare, in via diretta, l'originario profitto del reato, costituito da un risparmio di spesa incamerato dall'ente, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del suddetto profitto e senza che l'espropriazione possa essere duplicata, il sequestro preventivo per equivalente, in vista della confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, in considerazione della natura punitiva della confisca di valore nel caso di specie nonché in considerazione della diversità strutturale del profitto e della sua destinazione nei reati tributari dichiarativi commessi nell'interesse di persone giuridiche. Infatti, siccome il profitto è conseguito dalla persona giuridica e si risolve in un risparmio di spesa, risulta - di norma - impossibile individuare la quota di arricchimento di ogni singolo concorrente e conseguentemente, ripartire, per ciascuno di essi il quantum del profitto confiscabile. Da ciò consegue che il quantum del profitto confiscabile non deve essere ripartito in parti uguali tra tutti i concorrenti, sicché il vincolo può essere posto indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, purché entro i limiti del profitto conseguito dall'ente, in conformità della lettera e della ratio dell'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 che esigono il completo recupero dell'importa evasa in sintonia con la funzione antielusiva di tutto il sistema penale tributario. Tale funzione sarebbe palesemente compromessa da ripartizioni tra correi che, nei casi come quello in esame, si tradurrebbero in una attenuazione artificiosa della responsabilità in conseguenza della commissione del reato tributario concorsuale>>.(sentenza al link)

09 ottobre 2026

Depistaggio materiale di cui all’art. 375 cod. pen. - Collegamento funzionale tra la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e l’accertamento sviato - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

 




L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale, in tema di depistaggio, ha affermato che il collegamento funzionale tra la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e l'accertamento penale sviato, richiesto dall'art. 375 cod. pen., non postula che la condotta manipolatrice sia compiuta nell'esercizio della funzione, né che il soggetto qualificato sia investito di compiti investigativi, essendo sufficiente che l'oggetto delle indagini depistate ricada nell’ambito dell'ufficio pubblico o del servizio pubblico svolto dal soggetto qualificato, così da far sorgere in capo a quest'ultimo una posizione di garanzia rispetto alla genuinità dell'accertamento e un dovere qualificato di conservazione, lealtà e collaborazione con l'autorità. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la responsabilità per il reato di depistaggio del legale rappresentante di una RSA e del gestore di fatto della stessa che avevano sviato le indagini relative al suicidio di un ospite della struttura, occultando le tracce dell’evento, rimuovendo il corpo e dichiarando alla P.G. che il decesso era stato il frutto di una caduta accidentale dalle scale interne dello stabile)

08 ottobre 2026

Dalla circonvenzione di incapace alla revisione generale dell'art. 649 c.p.: l'ord. n. 162/2026 della Corte Costituzionale (la Consulta solleva d'ufficio la questione sull'intero art. 649 c.p.)

 



Il fatto e l'orientamento giurisprudenziale

Il giudizio di origine riguarda un procedimento penale «a carico di A. S.» per il delitto di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.), commesso «ai danni della moglie, all'epoca dei fatti già affetta da una disabilità intellettiva di grado moderato-grave».

In primo grado l'imputato era stato condannato. La Corte d'appello di Torino ha invece ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui al primo comma dell'art. 649 c.p., uniformandosi alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, secondo cui:

«la minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti, in quanto la clausola negativa prevista dall'art. 649, terzo comma, cod. pen. opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica».

Le censure del rimettente sull'art. 649, terzo comma, c.p.

La Corte d'appello ha sollevato q.l.c. dell'art. 649, terzo comma, c.p. nella parte in cui non esclude il reato di circonvenzione di incapace dalla causa di non punibilità tra congiunti, ravvisando la violazione degli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione:

  • Violazione dell'art. 3 Cost. (Disparità di trattamento ed irragionevolezza): La norma appare anacronistica poiché «assicurerebbe protezione assoluta al nucleo familiare, a scapito della punibilità per fatti lesivi dell'altrui patrimonio, in maniera irragionevolmente anacronistica, non rispondente all'esigenza di garantire i diritti individuali e gli stessi doveri di rispetto e solidarietà». Inoltre, il reato di circonvenzione presenta una particolare pericolosità «rispetto agli altri reati contro il patrimonio, si caratterizza per una maggiore insidiosità in quanto la persona offesa del reato, a causa delle sue condizioni di infermità o di deficienza psichica, e quindi di minorata difesa, si trova nell'impossibilità non solo di accorgersi di essere stata manipolata ma finanche di chiedere aiuto e protezione alla pubblica autorità».

  • Incoerenza con l'evoluzione normativa: La mancata previsione stride con istituti recenti volti a tutelare i soggetti vulnerabili, come l'amministrazione di sostegno, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa (art. 90-quater c.p.p.) e la procedibilità d'ufficio per i reati commessi a danno di persone incapaci per età o infermità (artt. 624, co. 3, e 649-bis c.p.).

  • Violazione degli artt. 2 e 29 Cost.: Si lede il «principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi», trascurando la «necessità di approntare specifiche tutele in favore di soggetti fragili e vulnerabili affinché i loro diritti inviolabili, di cui la libertà morale e la libertà di autodeterminazione costituiscono espressione, trovino piena tutela e possibilità di manifestazione specie all'interno delle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità».

L'Ammissibilità e il Sindacato sulle Norme Penali di Favore (in malam partem)

Prima di passare al merito, la Consulta affronta il tema del rispetto del principio di legalità e della riserva di legge in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) di fronte a interventi che potrebbero produrre effetti sfavorevoli per il reo (in malam partem).

La Corte ribadisce la propria consolidata giurisprudenza, chiarificando la natura dell'effetto in malam partem:

«l'effetto in malam partem non discende dall'introduzione di nuove norme, bensì, quale conseguenza automatica, dalla riespansione della norma incriminatrice a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che ne delimitava la sfera applicativa».

Tale meccanismo non configura un'invasione della discrezionalità del legislatore (art. 28 legge n. 87/1953), bensì:

«l'effetto in malam partem è frutto della naturale reazione dell'ordinamento all'annullamento della norma costituzionalmente illegittima».

Eliminando o riducendo la norma di favore, la fattispecie incriminatrice generale torna ad applicarsi nella sua estensione originaria scelta dal legislatore. Questo tipo di intervento è indispensabile per evitare che si creino «zone franche sottratte al controllo di legittimità costituzionale» a causa delle tecniche di redazione normativa impiegate.

La svolta processuale: L'autosollevamento della questioni sull'intero Art. 649 c.p.

Il rapporto di pregiudizialità

La Corte costituzionale decide di andare oltre il perimetro delimitato dal giudice rimettente (che riguardava solo il terzo comma dell'art. 649 c.p.). Rilevando un legame indissolubile con la struttura complessiva della norma, la Consulta stabilisce che occorre valutare la legittimità dell'intero articolo 649 c.p..

L'ordinanza motiva questa scelta sulla base del «rapporto di presupposizione e di continenza tra le questioni dedotte dal giudice a quo in ordine al terzo comma dell'art. 649 cod. pen. e quelle aventi per oggetto l'intera disposizione», la cui soluzione «si configura come logicamente pregiudiziale e strumentale alla definizione delle questioni sollevate dal giudice a quo».

A tal proposito viene richiamato il principio per cui:

«il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite».

L'anacronismo della concezione "sacrale" della famiglia

Nel valutare l'intero art. 649 c.p., la Corte ne rileva la profonda irragionevolezza alla luce dei principi costituzionali odierni. La norma codicistica risponde a una visione superata della famiglia come entità superiore ai singoli individui.

Richiamando la propria giurisprudenza (in particolare la sentenza n. 223 del 2015), la Consulta sottolinea che:

«una disposizione come quella censurata "ispirata ad un criterio di rigida tutela della istituzione familiare e della sua coesione, attuato a discapito dei diritti individuali dei componenti del nucleo e dello stesso interesse pubblico alla repressione dei reati" [...] de[ve] essere valutata, in punto di ragionevolezza, "alla stregua dell'attuale realtà sociale"».

La Costituzione, viene ribadito, «non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti». Questo superamento è confermato dalle grandi riforme legislative degli ultimi decenni (legge sul divorzio n. 898/1970, riforma del diritto di famiglia n. 151/1975, riforme sulla filiazione n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013), nonché dalla realtà dei rapporti patrimoniali e dalla reciproca autonomia economica dei coniugi.

Il monito inascoltato al Legislatore e l'inerzia normativa

Un passaggio centrale della motivazione riguarda la stasi del legislatore di fronte ai sollecitamenti della Corte. Già con la sentenza n. 223 del 2015 era stato rivolto un «deciso monito al legislatore» affinché approvasse un:

«indispensabile aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare, che realizzi, pur nella perdurante valorizzazione dell'istituzione familiare e della relativa norma costituzionale di presidio (art. 29 Cost.), un nuovo bilanciamento, in questo settore, tra diritti dei singoli ed esigenze di tutela del nucleo familiare».

Rilevando che sono trascorsi oltre dieci anni da quel monito senza che il Parlamento sia intervenuto, la Corte afferma che il prolungato silenzio del legislatore non garantisce la permanenza dell'incostituzionalità:

«l'inopportuno trascinamento nel tempo di discipline maturate in un determinato contesto trasmodi, alla luce della mutata realtà sociale, in una regolazione non proporzionata e manifestamente irragionevole degli interessi coinvolti».

Di conseguenza:

«l'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia».

Il Dispositivo (P.Q.M.)

Alla luce di tali argomentazioni, la Corte Costituzionale declina il seguente dispositivo:

  1. Solleva davanti a sé (meccanismo dell'autosollevamento/autorimessione), disponendone la trattazione dinanzi a sé, le questioni di legittimità costituzionale dell'intero articolo 649 del codice penale, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione.

  2. Sospende il giudizio incidentale originario promossa dalla Corte d'appello di Torino fino alla risoluzione della questione pregiudiziale sollevata d'ufficio.

  3. Ordina gli adempimenti di cancelleria per la trattazione del nuovo giudizio.


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