09 marzo 2026

L’Alta Corte nella riforma dell’art. 105 Cost.: autonomia della magistratura ed effettività della responsabilità disciplinare di G. Todaro*

 

Nel quadro della riforma costituzionale volta a realizzare la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, uno dei punti più significativi riguarda la modifica dell’art. 105 della Costituzione e l’istituzione della nuova Alta Corte disciplinare. La riforma incide su uno dei profili più delicati dell’ordinamento giudiziario: il sistema di responsabilità disciplinare dei magistrati e il rapporto tra autogoverno della magistratura ed esercizio della funzione giurisdizionale.

Nel sistema vigente, l’art. 105 Cost. attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura le competenze relative alle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. In concreto, la giurisdizione disciplinare è esercitata dalla sezione disciplinare del Consiglio, mentre l’azione è promossa dal Ministro della giustizia o dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

La riforma interviene su questo assetto con una scelta di fondo: separare il momento dell’autogoverno da quello della giurisdizione disciplinare, trasferendo quest’ultima a un organo autonomo, l’Alta Corte disciplinare. Il CSM (anzi: i due nuovi CSM) conserverebbe quindi le funzioni di governo della magistratura, mentre il giudizio disciplinare verrebbe affidato a un organo dotato di una configurazione pienamente giurisdizionale.

La nuova Alta Corte disciplinare, secondo il testo di riforma costituzionale, sarebbe composta da quindici giudici. La struttura dell’organo riflette un equilibrio tra componente togata e componente laica e introduce un elemento innovativo nel sistema delle nomine: il ricorso al sorteggio.

In particolare, la composizione prevista è la seguente:
    tre membri nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con lunga esperienza professionale;
    tre membri laici individuati tramite sorteggio all’interno di una platea di candidati previamente individuata dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di diritto e avvocati con adeguata anzianità professionale;
    sei magistrati giudicanti, individuati tramite sorteggio tra i magistrati appartenenti alla magistratura giudicante;
    tre magistrati requirenti, anch’essi individuati tramite sorteggio tra i magistrati appartenenti agli uffici del pubblico ministero.

Il ricorso al sorteggio rappresenta uno degli elementi più innovativi della riforma. Tale meccanismo è stato concepito per ridurre il peso delle dinamiche correntizie e delle logiche elettive interne alla magistratura, rafforzando al tempo stesso la percezione di imparzialità dell’organo disciplinare. L’estrazione a sorte avviene comunque all’interno di platee previamente definite, in modo da garantire che i soggetti sorteggiati possiedano requisiti elevati di competenza giuridica e di esperienza professionale.

La funzione attribuita all’Alta Corte disciplinare è precisamente quella di rafforzare l’effettività del giudizio disciplinare. Nel modello attuale, infatti, la coincidenza tra organo di governo della magistratura e giudice disciplinare ha alimentato, nel dibattito pubblico e istituzionale, la percezione di una certa indulgenza nei confronti dei magistrati sottoposti a procedimento disciplinare. Non si tratta soltanto di un problema di statistiche sanzionatorie (comunque bassissime), ma soprattutto di un problema di legittimazione istituzionale: il sistema disciplinare appare talvolta poco incisivo e scarsamente percepito come effettivo.

L’istituzione di una Corte disciplinare autonoma mira dunque a rafforzare la credibilità del sistema di responsabilità, separando la dimensione amministrativa dell’autogoverno dalla funzione giudicante e attribuendo quest’ultima a un organo specificamente dedicato.
 

Uno dei profili più discussi della riforma riguarda il sistema delle impugnazioni. Il testo prevede che le decisioni dell’Alta Corte possano essere impugnate dinanzi alla stessa Alta Corte, ma in una diversa composizione. Questa soluzione è stata oggetto di alcune critiche, fondate sull’argomento secondo cui non sarebbe pienamente coerente che un organo giudichi sulle decisioni pronunciate da sé stesso.

Tale obiezione può tuttavia essere ridimensionata.

In primo luogo, il giudizio di impugnazione sarebbe comunque affidato a una diversa sezione dell’Alta Corte, composta da giudici differenti rispetto a quelli che hanno pronunciato la decisione impugnata. Il meccanismo non è estraneo alla logica degli ordinamenti giurisdizionali complessi, nei quali la pluralità delle sezioni garantisce l’effettiva autonomia del giudizio.

In secondo luogo – e questo è un profilo sistematicamente rilevante – resta comunque operante la garanzia prevista dall'art. 111 della Costituzione, e in particolare dal settimo comma, secondo cui contro le sentenze e i provvedimenti in materia di libertà personale è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Tale disposizione costituzionale non è stata modificata dalla riforma e continua a operare come principio generale di controllo di legittimità.

L’assenza di un espresso richiamo al ricorso per cassazione nel nuovo testo dell’art. 105 della Costituzione non può quindi essere interpretata come una sua esclusione. Al contrario, la permanenza dell’art. 111, comma 7, Cost. implica che anche le decisioni dell’Alta Corte disciplinare restino sottoposte al controllo di legittimità della Corte di Cassazione. Ne deriva un sistema articolato su più livelli: una decisione di primo grado, una impugnazione, anche per motivi di merito, interna alla stessa Alta Corte e, infine, il sindacato di legittimità.

Le decisioni dell'Alta Corte sono espressamente configurate dall'art. 105 riformato come aventi forma di sentenza e, per l'effetto, non si può escludere il ricorso per cassazione che riguarda espressamente tutte le sentenze (l'art. 111 comma 7 Cost. è chiarissimo in tal senso). 

Due ultimi rilievi sul punto: ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., si prevede che contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione sia ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Nessun limite espresso risulta invece per la nuova normativa, né nella norma principale (nuovo art. 105 riformato) né nell'art. 111 Cost. che, come detto, non è stato toccato: non solo dunque sussiste la possibilità di esperire il ricorso per Cassazione contro le sentenze di secondo grado dell'Alta Corte, ma il ricorso è ammesso senza limitazioni di sorta (ovviamente nel solco delle violazioni di legge).

Secondo rilievo: sino ad oggi, l'appello nel merito avverso le decisioni della sezione disciplinare del CSM non era previsto. La nuova disposizione è, dunque, maggiormente garantista e mette al bando qualsiasi timore che la novella sia penalizzante per il corpo della magistratura.

Sotto il profilo ordinamentale, la creazione di una giurisdizione disciplinare autonoma risponde, come anticipato, a una logica di separazione funzionale tra amministrazione e giurisdizione. L’organo di autogoverno esercita infatti tipicamente funzioni di natura amministrativa: gestione delle carriere, organizzazione degli uffici, conferimento degli incarichi. La funzione disciplinare, invece, presenta una struttura eminentemente giurisdizionale, fondata sull’accertamento di responsabilità individuali mediante un procedimento contenzioso.

La concentrazione di queste due funzioni nello stesso organo - come avviene attualmente - produce una sovrapposizione che non appare del tutto coerente con i principi generali dell’ordinamento. La distinzione tra organo di governo amministrativo e organo di giudizio consente invece di rafforzare le garanzie di imparzialità e di accentuare la natura propriamente giurisdizionale del procedimento disciplinare.

È stato osservato, tuttavia, che la composizione dell’Alta Corte disciplinare resta mista, comprendendo sia magistrati giudicanti sia magistrati requirenti. Secondo alcuni interpreti, ciò sarebbe in parte incoerente con la logica della separazione delle carriere.

Tale rilievo, tuttavia, non appare decisivo. Il giudizio disciplinare non riguarda l’esercizio delle funzioni giurisdizionali nel merito dei procedimenti, ma la responsabilità ordinamentale dei magistrati nell’esercizio delle loro funzioni. In questa prospettiva, la presenza di magistrati appartenenti a entrambe le componenti dell’ordine giudiziario appare non solo giustificata, ma anche funzionale a garantire una conoscenza effettiva delle diverse modalità di esercizio della funzione giudiziaria.

La composizione mista consente inoltre di preservare una dimensione unitaria dell’ordine giudiziario proprio sul terreno della responsabilità disciplinare, evitando che la separazione delle carriere si traduca in una frammentazione del sistema di garanzie. L’integrazione tra componenti togati e laici, a sua volta, contribuisce a rafforzare il carattere istituzionale dell’organo, evitando sia una chiusura corporativa sia una eccessiva esposizione alle dinamiche politiche.

In questa prospettiva, l’Alta Corte disciplinare può essere interpretata come uno strumento di razionalizzazione dell’equilibrio costituzionale tra indipendenza e responsabilità della magistratura. Separando le funzioni di autogoverno da quelle di giudizio disciplinare e prevedendo al tempo stesso un sistema di controlli articolato, la riforma mira a rafforzare la credibilità del sistema disciplinare senza incidere sulle garanzie fondamentali dell’indipendenza giudiziaria.

(*) Guido Todaro: Avvocato del Foro di Bologna, Cassazionista, Specialista in Diritto Penale, è Dottore di Ricerca in Diritto e Processo Penale presso l’Università di Bologna, nonché Professore a contratto di Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali afferente alla medesima Università.
È componente del Comitato di Gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, nonché membro della Redazione della Rivista Cassazione penale e Caporedattore della Rivista La Giustizia Penale.
È Autore di oltre 60 pubblicazioni in riviste scientifiche, nonché coautore del libro “La difesa nel procedimento cautelare personale”, Giuffrè, 2012, e con-curatore del Volume “Custodia cautelare e sovraffollamento carcerario”, Studi Urbinati, v. 65, n. 1, 2014.


06 marzo 2026

MAE: irrilevanti le forme di conoscenze del mandato diverse dalla traduzione in italiano

La Corte ha affermato che, in tema di mandato di arresto europeo, la consegna per l'estero può essere legittimamente disposta solo quando il mandato, o l'equipollente segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS), siano stati compilati o tradotti nella lingua italiana, essendo irrilevanti forme alternative di conoscenza, quale ad esempio l'illustrazione per le vie brevi al consegnando dei contenuti dell'atto da parte del giudicante (sentenza al link).

05 marzo 2026

Il Giudice alla ricerca della verità e i poteri ex art. 507 c.p.p.

La Corte di cassazione ha precisato che ove il giudice ritenga difetti una prova decisiva, egli ha il dovere di esplicitare le ragioni per le quali ritenga di non procedere ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., alla sua acquisizione, <<in quanto il potere di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova rientra nel compito del giudice di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all'inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio(sentenza al link)


04 marzo 2026

La Corte costituzionale davanti al reato commesso in crisi di astinenza.

La Corte costituzionale, per come risulta da apposito comunicato, ha dichiarato non fondate una serie di questioni sollevate da un giudice per l’udienza preliminare di Bergamo sulla disciplina in materia di imputabilità dell’autore di reato tossicodipendente. <<In particolare, il giudice dubitava della compatibilità con una serie di principi costituzionali dell’interpretazione costante della Corte di cassazione, secondo cui l’imputabilità dell’autore di reato tossicodipendente può essere esclusa o diminuita, in base all’articolo 95 del codice penale, soltanto in presenza di un’intossicazione “cronica”, intesa come vera e propria malattia psichica, che permane indipendentemente da nuove assunzioni di sostanze stupefacenti. Il giudice osservava che restano esclusi da questa nozione i disturbi provocati dalla dipendenza, che comprendono tutte quelle anomalie comportamentali che compaiono frequentemente nell’assuntore abituale, come il cosiddetto “craving” (ossia il desiderio intenso e irresistibile di procurarsi la sostanza) e la “sindrome da astinenza”. Secondo il giudice, anche questi disturbi possono però essere di tale gravità da incidere significativamente sulla capacità di intendere e di volere dell’autore del reato>>. 

 La Corte ha tuttavia sottolineato che, <<nell’ipotesi in cui i disturbi determinati dal prolungato uso di sostanze riducano significativamente la sua capacità di intendere e di volere al momento del compimento del singolo fatto di reato, l’autore resta comunque rimproverabile per non aver intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto, un serio percorso di disintossicazione>>. Pertanto, - ha concluso il giudice delle leggi- non è contrario al principio di colpevolezza prevedere che egli possa ugualmente essere sottoposto alla pena per il delitto commesso, senza poter beneficiare di un’attenuante legata al suo stato di tossicodipendenza

Diversamente, una situazione di “cronica” intossicazione – ha precisato la Corte – sussisterà soltanto in presenza di «(gravi) anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell’autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo», e in particolare di «psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà e frequentemente associate – nell’ambito di quadri clinici di “comorbidità” o “doppia diagnosi” – alla dipendenza da sostanze stupefacenti». Laddove sussistano tali condizioni, il giudice dovrà verificare la concreta incidenza di tali anomalie sulla capacità di intendere e di volere, secondo le comuni regole dettate dal codice penale per le infermità mentali. (sentenza al link)

03 marzo 2026

Iscrizione nel registro degli indagati in epoca successiva alla vigenza del d.lgs. n. 150 del 2022 – Durata – Determinazione – Ragioni – Successiva anticipazione dell’iscrizione da parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 335, comma 1-ter, cod. proc. pen. – Rilevanza – Esclusione.

 





L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale ha affermato che il termine di durata delle indagini preliminari deve essere determinato a norma del disposto dell’art. 405, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 22, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui l’iscrizione nel registro degli indagati del nominativo della persona cui il reato è attribuito sia avvenuta dopo il 30/12/2022, data di entrata in vigore del d.lgs. citato, pur se il pubblico ministero abbia successivamente indicato, ex art. 335, comma 1-ter, cod. proc. pen., una data d’iscrizione alla stessa antecedente, trovando applicazione il principio del tempus regit actum che regolamenta la successione nel tempo delle norme processuali.

02 marzo 2026

Le carceri italiane e le parole di Giovanni Leone in Assemblea Costituente

Riportiamo, senza null'altro aggiungere, le parole pronunciate da Giovanni Leone in sede di Assemblea Costituente del 14.11.1947:  

<<Basterebbe l'esecuzione penale per riempire da sola la vita di un Ministro e le ansie di un Ministero. Vorrei, a tale proposito, che in questa sede si sentisse la nostra parola, carica di amara esperienza: l'esecuzione penale in Italia è dolorosamente indegna di un popolo civile come il nostro.  In altra sede dissi come nel quadro delle immense spese che lo Stato italiano si è assunto non figuri — almeno a quanto a me consta — uno stanziamento notevole per le spese concernenti gli istituti penitenziari. È una cosa singolare. Si assiste perfino ad un capovolgimento ignobile del sistema carcerario: gli istituti di custodia preventiva sono degradanti e costituiscono un'autentica negazione della dignità umana. È inutile, o colleghi, scrivere nella Carta costituzionale che vogliamo potenziare la dignità umana e che vogliamo che la pena non distrugga la personalità dell'uomo. Queste sono tutte belle frasi che si possono anche scrivere sulle facciate dei penitenziari, mentre là dentro vi è la più bassa e disgraziata umanità e dove il trattamento è quanto di più ignobile sia dato immaginare. Dalla nostra Assemblea si deve levare la nostra parola di segnalazione urgente di questa dura realtà, perché, se è vero che la pena è un compito dello Stato doloroso ma necessario, è altrettanto vero che la sua espiazione dev'essere intrisa di carità, come afferma Carnelutti. Lo Stato deve in prima linea attuare la riforma di tutto il sistema carcerario ed improntarlo a quelle caratteristiche che rechino i segni della civiltà, senza la quale non può sorgere uno Stato democratico>>.

27 febbraio 2026

Prossime dalle Sezioni Unite: save the date 23 aprile 2025. E' appellabile la pronuncia ex art. 131 bis cpp

 




Pende alle sezioni unite e sarà decisa alla prossima udienza del 13 aprile 2026 la seguente questione:

Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato il medesimo al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Al link l'ordinanza di rimessione

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