03 febbraio 2026

02 febbraio 2026

Bancarotta preferenziale: quale elemento soggettivo ?

In tema di bancarotta preferenziale, la Corte di cassazione ha dato seguito alla sua giurisprudenza consolidata, secondo cui l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale (tra le altre, Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori, Rv. 262904). Ne consegue che il semplice fatto che siano stati soddisfatti alcuni creditori e siano in tal modo state pregiudicate le ragioni degli altri non è punibile a titolo di bancarotta fraudolenta, se l’imprenditore non abbia altresì agito con il particolare scopo di favorire quei creditori a danno degli altri, nel senso che qualsiasi pagamento effettuato da un imprenditore in stato di dissesto prefallimentare non può equivalere al preciso intento di far conseguire al creditore soddisfatto un indebito vantaggio a danno della massa, occorrendo a tal fine uno specifico animus nocendi (ex ceteris, Sez. 5, n. 1033 del 15/12/1971, dep. 1972, Piazza, Rv. 120211).

30 gennaio 2026

Guida dopo l'assunzione di sostanze stupafecenti: la norma riformata non è incostituzionale però...

 

Come è noto l’art. 187 cod. strada, novellato dalla legge n. 177 del 2024, punisce «chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»,senza che occorra più, ai fini della punizione dell 'autore, che egli versi in uno stato di alterazione psico-fisica

La norma è stata censurata giacchè il tenore letterale della disposizione, sì riformata, sarebbe «del tutto irrazionale o inammissibilmente generico», in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida.

La Corte non ha condiviso le censure, tuttavia, per come indicato nel suo comunicato <<ha sottolineato la necessità di una interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore. In forza di questa interpretazione, non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica. Sarà però necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo>>. (provvedimento al link)

In altri termini, - si legge ancora nel comunicato- <<non sarà più necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore. Ma occorrerà comunque accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale>>. (comunicato al link)

Inquinamento idrico – Sversamento in fogna di acque reflue provenienti dell’attività di autolavaggio – Effettuato in mancanza dell’autorizzazioni unica ambientale (AUA) – Applicabilità della sanzione penale prevista dall’art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 – Sussistenza – Mancanza, nel d.P.R. n. 159 del 2013, di disposizioni sanzionatorie e di coordinamento con il regime punitivo di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 – Irrilevanza.

 


L’esito in sintesi

La Terza Sezione penale, in tema di tutela delle acque, ha affermato che è applicabile la sanzione prevista dall’art. 137, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allo sversamento nella rete fognaria di acque reflue provenienti dall’attività di autolavaggio, effettuato in mancanza della prescritta autorizzazione unica ambientale (AUA), pur se difettano, nel d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, disposizioni sanzionatorie e di coordinamento con il regime punitivo previsto dal d.lgs. cit.

Scarica la sentenza Cass. pen. sez. III n. 41677/2025 al link

29 gennaio 2026

Revoca delle confisca di prevenzione ex L. 1423/1956. Che deve intendersi per prove nuove ? La risposta delle SS.UU.

Le SS.UU.  sono state chiamate a rispondere al seguente quesito: 

"se, ai fini della revoca della confisca ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (nei procedimenti di prevenzione ai quali non si applica ratione temporis l'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la nozione di "prova nuova" includa anche le prove preesistenti alla definizione del procedimento che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state dedotte e valutate, in conformità alla nozione di "prova nuova" come elaborata ai fini della revisione ex art. 630 cod. proc. pen.". 

Ai fini di una migliore intellegibilità della questione e della risposta, si rammenta che

1) per le proposte avanzate dopo il 13 ottobre 2011, si applica l'istituto della revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011;

2) per le proposte formulate sino al 13 ottobre 2011, si applica l'art. 7 legge n. 1423 del 1956 , per come interpretato dalla giurisprudenza, che ne ampliò la portata da mero strumento atto a registrare la cessazione o il mutamento delle cause che ne avevano determinato l'adozione, a rimedio a quelle situazioni in cui la misura ( anche patrimoniale) fosse stata disposta in difetto originario dei suoi presupposti. 

 Orbene, rispetto alla revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011,  le SS.UU. c.d. "Lo Duca" ( SS.UU.  n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, Rv. 283707) avevano statuito che: 

"in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo e', invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore".

Precisato quanto sopra, con la sentenza n. 2648 del 2026, le SS.UU. hanno così risposto al quesito:  

"La revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore". 

Sulla nozione di forza maggiore, le ultime sezioni unite hanno richiamato Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233419 - 01,   che hanno identificato la forza maggiore in «quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile» e, in ultima analisi, «inevitabile».  

28 gennaio 2026

Straordinarie – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto – Avverso sentenza della Corte di cassazione di inammissibilità o rigetto di precedente un ricorso contro il provvedimento di proroga del trattenimento di persona straniera – Ammissibilità – Esclusione.

 



L’esito in sintesi

La Quinta Sezione penale ha affermato che la persona straniera, non rivestendo la qualifica di condannato, non è legittimata a proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile o rigettato il suo precedente ricorso contro il provvedimento di proroga del trattenimento disposto ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sebbene i provvedimenti in materia di trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, a seguito delle modifiche apportate all’art. 14, comma 6, d.lgs. citato dall’art. 18-bis d.l. 11/10/2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, siano ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.

Scarica la sentzna Cass. pen., sez. V n. 17/2026 al link

27 gennaio 2026

IMPUGNAZIONI – Straordinarie – Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali – Misura di sicurezza reale disposta con sentenza di appello che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione – Ammissibilità – Sussistenza – Ragioni. Confisca – Disposta con sentenza della Corte di appello che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione – Impiego in motivazione di formule che attribuiscono esplicitamente responsabilità penale al destinatario del provvedimento ablatorio – Presunzione di innocenza – Violazione – Sussistenza – Rimedio impugnatorio – Indicazione.

 





PRIMO ABSTRACT

IMPUGNAZIONI – Straordinarie – Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali – Misura di sicurezza reale disposta con sentenza di appello che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione – Ammissibilità – Sussistenza – Ragioni.

SECONDO ABSTRACT

MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI – Confisca – Disposta con sentenza della Corte di appello che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione – Impiego in motivazione di formule che attribuiscono esplicitamente responsabilità penale al destinatario del provvedimento ablatorio – Presunzione di innocenza – Violazione – Sussistenza – Rimedio impugnatorio – Indicazione.



L’esito in sintesi

PRIMO ABSTRACT

La Quarta Sezione penale ha affermato che, alla luce di criteri interpretativi convenzionalmente orientati, il rimedio della richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali, di cui all’art. 628-bis cod. proc. pen., è estensibile anche al caso in cui la sentenza di appello censurata dalla Corte EDU abbia applicato, in esito ad una pronunzia di estinzione del reato per prescrizione, la misura di sicurezza della confisca, non essendo incompatibile l’ampia formula utilizzata dalla norma indicata con la sua riferibilità al destinatario di una misura di sicurezza reale e rilevando, ai fini dell’attivazione del rimedio, la sola circostanza che il provvedimento giurisdizionale, quale ne sia la denominazione, contenga un concreto accertamento della responsabilità.

SECONDO ABSTRACT

La Quarta Sezione penale ha affermato che il giudice, che, in esito alla riscontrata esistenza di una causa di estinzione del reato, dispone di elementi sufficienti per adottare un provvedimento ablatorio, è tenuto a circoscrivere a quest’ultimo la motivazione, calibrando con rigore le espressioni utilizzate, sì da evitare l’impiego di formule che, sebbene non necessarie per la decisione, attribuiscano esplicitamente responsabilità penale a chi non può essere ritenuto colpevole in ragione dell’intervenuta causa estintiva, posto che tali espressioni implicano un giudizio sulla responsabilità penale confliggente con la presunzione di innocenza e si traducono in un linguaggio discriminatorio nei confronti della persona. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che può essere emendata con il rimedio della rettificazione di errori non determinanti annullamento, di cui all’art. 619 cod. proc. pen., la violazione, accertata dalla Corte EDU, dell’art. 6, par. 2, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che, presentando carattere esclusivamente motivazionale, non incide sulla validità del provvedimento).

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