31 luglio 2026

LA CASSAZIONE ANNULLA LA CONDANNA PER VIOLENZA SESSUALE: MOTIVAZIONE APPARENTE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA

 



Viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per violenza sessuale per induzione pronunciata a fronte della contestazione di violenza sessuale per costrizione, in quanto le diverse condotte attraverso le quali può estrinsecarsi il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen. non sono equivalenti o sovrapponibili tra loro, ma configurano modalità distinte di realizzazione del fatto.


Corte di Cassazione, sez. III, n. 25589/2026


Approfondimento (I.A.)

ABSTRACT

La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza del 9 maggio 2026, ha annullato con rinvio la condanna inflitta a B.F. per il reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), confermata dalla Corte d'Appello dell'Aquila. L'impugnazione è stata accolta per plurimi vizi motivazionali e violazioni di legge. In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato: (1) l'omessa valutazione di prove decisive (consulenza tecnica del PM, accertamenti tossicologici, videoregistrazioni); (2) la mancata considerazione della memoria difensiva dell'imputato e dei messaggi WhatsApp, con violazione del principio della presunzione di innocenza; (3) l'insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo del reato, con particolare riguardo alla consapevolezza del dissenso; (4) la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo la riqualificazione dalla fattispecie di induzione (comma 2) a quella di costrizione (comma 1) avvenuta in un giudizio abbreviato non condizionato, pregiudicando la strategia difensiva dell'imputato. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni dei giudici di merito si fossero arrestate a formule generiche, senza un effettivo confronto con le prove e le ipotesi difensive, e che il ricorso al fenomeno del "freezing" non potesse sostituire l'accertamento concreto del dolo. La sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per un nuovo esame.



1. CONTESTO PROCESSUALE

  1. Primo grado (14 febbraio 2023): Il G.U.P. del Tribunale di Pescara, all'esito di giudizio abbreviato non condizionato, dichiara B.F. colpevole del reato di violenza sessuale, riqualificando l'imputazione originaria ex art. 609-bis, comma 2, n. 1 (violenza sessuale per induzione) in violenza sessuale per costrizione ex art. 609-bis, comma 1. Pena: 4 anni e 8 mesi di reclusione, risarcimento del danno alla parte civile.

  2. Secondo grado (7 aprile 2025): La Corte d'Appello dell'Aquila conferma integralmente la sentenza di primo grado.

  3. Ricorso per cassazione: Il difensore di B.F. propone ricorso articolato in cinque motivi.


2. MOTIVI DI RICORSO E DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Primo motivo: Vizio di manifesta illogicità della motivazione per omessa/travisata valutazione di prove decisive

Censura difensiva:
La difesa lamenta che i giudici di merito abbiano omesso o travisato la valutazione di tre elementi probatori fondamentali:

  • Consulenza tecnica del PM: aveva evidenziato difficoltà rievocative "specifiche" della persona offesa, vuoti di memoria, flash, e perplessità circa il dissenso, con pressioni esterne (sorella e compagno) emerse nel colloquio clinico. Il GUP si era limitato a rilevare l'idoneità generica a testimoniare, senza confrontarsi con le criticità.

  • Accertamenti tossicologici negativi: avevano escluso l'assunzione di sostanze stupefacenti, contraddicendo l'ipotesi della persona offesa di essere stata "drogata".

  • Videoregistrazioni: dai filmati non emergerebbero segni di barcollamento marcato, condotte coercitive o dinamica compatibile con l'impossibilità di autodeterminarsi.

Valutazione della Cassazione:

  • Fondato. La Corte rileva che la sentenza di appello ha trattato la censura in modo "meramente apparente", riducendola a una "sensazione" senza confrontarsi con i precisi brani della consulenza tecnica.

  • La motivazione è affetta da contraddittorietà interna: la Corte spiega l'errore della persona offesa sul chi avesse portato i bicchieri come effetto di memoria alterata, ma non si confronta con la conseguenza logica che se su aspetti fattuali sensibili il ricordo è distorto, quali ragioni consentano di considerare "lineare e affidabile" la ricostruzione del segmento centrale.

  • Le videoregistrazioni sono state assunte come "chiare" sulla base di un'annotazione della polizia giudiziaria, senza che i giudici illustrassero specifici fotogrammi o sequenze corroboranti la tesi accusatoria né rispondessero alle obiezioni difensive sulla qualità, distanza e durata delle riprese.

  • Il vizio è qualificato come "travisamento della prova per omissione", poiché i giudici hanno evocato le prove come riscontro senza effettivamente valutarle nel loro contenuto.


Secondo motivo: Mancata valutazione della memoria difensiva dell'imputato e dei messaggi WhatsApp

Censura difensiva:
L'imputato aveva depositato una memoria difensiva dettagliata, anteriore alla discovery, contenente messaggi WhatsApp (toni affettuosi immediatamente successivi, conversazione del giorno seguente in tono ordinario) che dimostravano un rapporto confidenziale e una percezione di consensualità. Il GUP aveva liquidato la memoria affermando che "sull'imputato non gravava l'obbligo di riferire la verità", mentre la Corte d'Appello non aveva affrontato il tema.

Valutazione della Cassazione:

  • Fondato. La Corte sottolinea che il giudice non può esimersi dal valutare una versione dei fatti solo perché proveniente dall'imputato, poiché ciò equivarrebbe a rovesciare il paradigma accusatorio, attribuendo ex ante valore prevalente alle dichiarazioni della persona offesa.

  • L'affermazione del GUP ("l'imputato non è onerato dell'obbligo di riferire la verità") è giuridicamente corretta ma logicamente irrilevante ai fini della valutazione probatoria.

  • La Corte d'Appello, pur investita di censura esplicita, non rimedia a tale lacuna, omettendo qualsiasi analisi della versione alternativa e limitandosi a ribadire l'attendibilità della persona offesa.

  • Conseguenza: il giudizio di colpevolezza è stato fondato senza avere previamente escluso, con argomentazione razionale, un'ipotesi alternativa plausibile, in violazione dell'art. 533 c.p.p. (oltre ogni ragionevole dubbio) e del principio costituzionale di presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.).


Terzo motivo: Insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo del reato (dolo)

Censura difensiva:
La difesa contesta che i giudici di merito abbiano omesso di verificare se l'imputato fosse 
consapevole del dissenso della persona offesa, elemento centrale del dolo nella violenza sessuale per costrizione. Esistevano elementi di contesto (frequentazione precedente, messaggi, dinamica video, assenza di violenza fisica, reciproca assunzione di alcol) idonei a sostenere una percezione di consensualità o, quantomeno, un errore incolpevole sul consenso (art. 47 c.p.).

Valutazione della Cassazione:

  • Fondato. La Corte rileva che la sentenza d'Appello, richiamando il principio dell'"errore inescusabile sulla legge penale", ha operato una scorciatoia logica, spostando il tema dalla prova del dolo alla irrilevanza della buona fede come giustificazione.

  • La Corte precisa che la buona fede può rilevare non come scriminante (art. 59 c.p.), bensì come fattore impeditivo del dolo se si traduce in errore sul fatto (consenso) ai sensi dell'art. 47 c.p.

  • Il richiamo al "freezing" (blocco emotivo) spiega il comportamento della vittima (assenza di reazione), ma non dimostra che l'imputato abbia percepito il dissenso o la condizione di incapacità di autodeterminazione.

  • Manca il "ponte argomentativo" che chiarisca: (i) quali segnali esteriori rendevano percepibile l'incapacità; (ii) come l'imputato li abbia colti (o dovuto cogliere); (iii) perché gli elementi contrari dedotti dalla difesa siano recessivi.

  • La motivazione sul dolo è "del tutto mancante" e il giudice di rinvio dovrà procedere a un nuovo esame ricostruendo e motivando compiutamente: (i) quali dati rendessero percepibile la mancanza di consenso; (ii) se e come l'imputato abbia percepito tali dati; (iii) perché gli elementi contrari non generino un dubbio ragionevole sul dolo.


Quarto motivo: Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.)

Censura difensiva:
La riqualificazione dal comma 2 (induzione) al comma 1 (costrizione) operata in primo grado in un 
giudizio abbreviato non condizionato avrebbe determinato un fatto diverso, pregiudicando la strategia difensiva cristallizzata dalla scelta del rito. In appello, la Corte avrebbe ulteriormente mutato le modalità fattuali, passando dal paradigma dell'"incapacità assoluta per alcol" a quello del "freezing/repentinità".

Valutazione della Cassazione:

  • Fondato. La Corte richiama il principio secondo cui le diverse condotte attraverso le quali può estrinsecarsi il reato di cui all'art. 609-bis c.p. non sono equivalenti o sovrapponibili, ma configurano modalità distinte di realizzazione del fatto (Sez. 3, n. 3951/2021).

  • In un giudizio abbreviato non condizionato, la riqualificazione - non sorretta da nuovi elementi emersi nel contraddittorio - costituisce violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. , incidendo sul diritto di difesa e sulla stessa scelta del rito (negozio processuale).

  • La Corte d'Appello ha recepito la riqualificazione senza affrontare: (i) se la trasformazione da "induzione abusiva" a "costrizione per incapacità" incida su un elemento essenziale della condotta; (ii) se tale riqualificazione fosse prevedibile dall'imputato al momento della scelta del rito; (iii) se, in caso contrario, si imponesse la rimessione in termini o la declaratoria di nullità.

  • L'ulteriore "coloritura" della costrizione in termini di freezing/repentinità rende ancora più problematica la prevedibilità della condanna.

Il giudice di rinvio dovrà:

  • Verificare se la condanna ex comma 1, rispetto alla contestazione originaria ex comma 2, n. 1, si traduca in fatto diverso; in caso affermativo, dichiarare la nullità della sentenza.

  • In ogni caso, motivare puntualmente sulla prevedibilità della riqualificazione in rito abbreviato non condizionato.


Quinto motivo (non esaminato): Diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità e delle generiche

La Corte, avendo accolto i primi quattro motivi, si esime dall'esaminare la censura relativa alla quantificazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti (art. 609-bis, comma 3, e art. 62-bis c.p.), in quanto assorbita dall'annullamento della sentenza.


3. DISPOSITIVO E CONSEGUENZE

La Corte di Cassazione:

  1. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia.

  2. Dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento (art. 52 D.Lgs. n. 196/2003).

Effetti:

  • La condanna di B.F. viene definitivamente rimossa in attesa del nuovo giudizio di appello.

  • Il giudice di rinvio dovrà riconsiderare l'intera vicenda processuale alla luce dei principi enunciati dalla Cassazione, con particolare attenzione a:

    • Valutazione completa e non selettiva delle prove (consulenza tecnica, tossicologici, video, messaggi).

    • Analisi della memoria difensiva e delle ipotesi alternative, superando il pregiudizio legato allo statuto processuale dell'imputato.

    • Accertamento concreto del dolo, evitando automatismi definitori e scorciatoie logiche.

    • Rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza, con specifica verifica della prevedibilità della riqualificazione in rito abbreviato non condizionato.


4. RILEVANZA GIURISPRUDENZIALE

La sentenza si segnala per i seguenti principi di diritto:

  1. Motivazione apparente: non è sufficiente che il giudice affermi genericamente l'attendibilità della persona offesa; occorre confrontarsi analiticamente con le prove contrarie e le ipotesi difensive.

  2. Travisamento per omissione: integra vizio motivazionale l'omessa valutazione di una prova decisiva, anche se non direttamente percepita dal giudice.

  3. Presunzione di innocenza e valutazione della versione dell'imputato: il giudice non può esimersi dal valutare la versione difensiva solo perché proveniente dall'imputato; l'assenza di obbligo di verità non equivale a irrilevanza probatoria.

  4. Dolo nella violenza sessuale: la consapevolezza del dissenso deve essere provata in concreto; il richiamo al freezing spiega il comportamento della vittima ma non l'elemento soggettivo dell'agente.

  5. Correlazione accusa-sentenza e giudizio abbreviato: la riqualificazione da induzione a costrizione, in assenza di nuovi elementi, viola il diritto di difesa e il principio del giusto processo, soprattutto in rito abbreviato non condizionato.


30 luglio 2026

Esigenze cautelari - Pericolo di inquinamento probatorio - Duplice rilevanza - Ragioni - Conseguenze.

 



L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, il pericolo di inquinamento probatorio ha una duplice valenza, rilevando per un verso quale esigenza cautelare fondante l’applicazione della misura, e per altro verso quale presupposto che consente l’adozione della misura cautelare “a sorpresa” derogando al previo interrogatorio dell’indagato, sicché qualora, dopo l’esecuzione della misura, sopravvengano fatti nuovi idonei ad incidere sull’attuale e concreta configurabilità dell’esigenza cautelare, il tribunale del riesame non può limitarsi a richiamare le ragioni che avevano giustificato l’omissione dell’interrogatorio preventivo, ma deve procedere ad un nuovo apprezzamento, verificando se gli elementi di novità addotti dall’indagato consentano di ritenere ancora possibile l’interferenza con l’acquisizione o la genuinità della prova. (In motivazione la Corte ha chiarito che la valutazione relativa all’esigenza cautelare, di natura tipicamente prognostica, è funzionale a verificare l’esistenza di un pericolo attuale e concreto di future interferenze sull’attività di acquisizione probatoria, mentre quella relativa all’omissione dell’interrogatorio, di carattere preventivo e strumentale, è diretta a valutare se l’anticipata discovery possa, nell’immediatezza, pregiudicare le indagini in corso, frustrando l’acquisizione della prova o alterandone la genuinità).

29 luglio 2026

Esercizio abusivo di una professione – Prelievi nasofaringei per l’accertamento del virus Covid-19 – Attività riservata agli operatori sanitari – Differenze rispetto all’impiego di kit di autocontrollo - Fattispecie.

 


L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che integra il delitto di esercizio abusivo di una professione il prelievo nasofaringeo per l’accertamento della positività al virus Covid-19 (c.d. tamponi rapidi), in quanto attività riservata dalla normativa di settore a personale sanitario formato o a soggetti specificamente abilitati, in ragione della necessità di assicurare attendibilità diagnostica e validità certificativa del risultato, a differenza dell’accertamento a mezzo dei kit di autocontrollo, liberamente utilizzabili dall’utente e privi di valenza certificativa. (Fattispecie relativa a soggetto privo di titolo abilitativo che aveva compiuto attività di screening ed aveva eseguito prelievi nasofaringei e sierologici).

Cass. pen., sez. VI, n. 21622/2026

28 luglio 2026

Reati rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 322-ter cod. pen. commessi prima dell’introduzione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. - Confisca del denaro in misura corrispondente al profitto - Sentenza Massini delle Sezioni Unite - Sopravvenuta estinzione del reato - Conferma della confisca - Possibilità - Ragioni.

 




L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale, in tema di misure di sicurezza, ha affermato che la confisca del denaro in misura corrispondente al profitto di reati rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 322-ter cod. pen., anche se commessi prima dell’introduzione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a differenza di quella relativa ad altri beni, può essere confermata nel caso di sopravvenuta estinzione del reato, pur essendo qualificabile come confisca per equivalente, alla luce dell’indirizzo interpretativo affermato dalla sentenza Massini delle Sezioni Unite, atteso, per un verso, che la stessa non si pone in contrasto con il legittimo affidamento del soggetto agente rispetto al quadro giuridico e interpretativo stabilizzato al momento della commissione del fatto, in quanto la confisca del danaro prima della menzionata pronuncia era intesa come diretta, e, per altro verso, che la sua natura di misura di sicurezza rende improprio il riferimento all’art. 7 CEDU, posto a presidio del principio di legalità nella materia penale in senso convenzionale, la cui applicabilità postula che la misura abbia carattere punitivo

27 luglio 2026

Utilizzo anomalo dell'intelligenza artificiale: conseguenze. Ricorso per cassazione - Citazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati - Rilevanza ai fini della valutazione della colpa e della commisurazione della sanzione a favore della cassa delle ammende - Sussistenza - Ragioni.

 



L’esito in sintesi

La Terza Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che la citazione nel ricorso per cassazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati, frutto di “allucinazione informatica”, è indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità, che giustifica l’aumento dell’importo della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha chiarito che l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale non esonera il difensore dal dovere professionale di verificare la veridicità e la pertinenza delle fonti richiamate, e che l’allegazione di precedenti inesistenti, alterando il corretto contraddittorio, ostacolando il vaglio di legittimità e ledendo l’affidabilità minima che deve assistere gli atti difensivi, è condotta sintomatica della maggiore intensità della colpa rispetto all’ordinaria proposizione di motivi aspecifici o meramente reiterativi).


24 luglio 2026

Reato di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 196 del 2005 - Omessa comunicazione all’autorità marittima di guasti o difetti incidenti sulla capacità di manovra o sulla navigabilità dell’imbarcazione determinati volontariamente - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

 



L’esito in sintesi

La Terza Sezione penale, in tema di monitoraggio e sicurezza del traffico navale, ha affermato che integra la contravvenzione di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 agosto 2005, n. 196, l’omessa comunicazione all’autorità marittima competente di qualsiasi guasto o difetto idoneo ad alterare le capacità di manovra o la navigabilità dell’imbarcazione, anche volontariamente cagionato, ove sia tale da compromettere la sicurezza della navigazione, trattandosi di reato di pericolo presunto. (Fattispecie relativa alla omessa comunicazione del mancato funzionamento dell’elica di prora, messa fuori servizio dal comandante della nave).

23 luglio 2026

Circostanze - Concorso tra un’aggravante comune ed un’altra a effetto speciale - Aumento della pena per l’aggravante qualificata - Necessità - Ulteriore aumento per l’aggravante ordinaria - Obbligatorietà - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

 


L’esito in sintesi

La Terza Sezione penale, in tema di circostanze, ha affermato che in caso di concorso tra un’aggravante comune ed un’altra a effetto speciale, operato l’aumento di pena per quest’ultima, il giudice, a norma dell’art. 63, comma terzo, cod. pen., da interpretare sulla base dei principi generali enunciati dalla sentenza n. 74 del 2025 della Corte costituzionale, “può” e non “deve” applicare l’ulteriore aumento di pena per l’aggravante ordinaria, dando in motivazione conto delle ragioni della scelta. (Fattispecie relativa al concorso tra la recidiva reiterata qualificata e la circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter, comma primo, n. 5-quater, cod. pen., nella quale la Corte ha puntualizzato che quest’ultima, pur prevedendo l’aumento “secco” di un terzo della pena base, non è annoverabile tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale, tra le quali rientrano solo quelle che importano un aumento della pena superiore ad un terzo).

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