28 aprile 2026

L'accusatorio degli altri: alcune domande al Prof. Vittorio Fanchiotti* sul processo "made in USA"

 


 

 

Nei dibattiti sul recente referendum costituzionale si è talora richiamato, spesso in chiave critica, il processo accusatorio degli Stati Uniti. Ma quanto sappiamo davvero di quel modello processuale ? Ai fini di un confronto più informato abbiamo posto alcune domande ad un esimio studioso del rito accusatorio d'oltre oceano.  

D: Professore, considerando i suoi studi di diritto processuale comparato, qual è il tratto essenziale che contraddistingue un processo per essere classificato di tipo accusatorio ?

Il tratto essenziale consiste nella parità tra le parti che, davanti a un giudice imparziale,  introducono in contraddittorio tra di loro le prove in dibattimento (trial), le uniche che possono normalmente essere utilizzate per la decisione. È esclusa di regola la possibilità di utilizzare materiale probatorio precostituito nella fase precedente (pretrial).

 

D: In un suo recente scritto, Lei ha affermato che <<ragioni non solo storiche, ma legate alla struttura della law of evidence militano per l’identificazione del processo “adversary” come “trial by judge and jury” (cfr. W. Blackstone)>>. Quali le ragioni di tale affermazione ?

Nel processo “adversary” (così è definito quello accusatorio) la law of evidence (diritto delle prove) in base alla quale la giuria emette il suo verdetto è un insieme di regole molto complesso (per esempio quelle contro il sentito dire) in base alle quali spetta al giudice che presiede il trial (ma non partecipa alla decisione finale) stabilire quali prove siano ammissibili e quali debbano invece essere escluse dal novero di quelle conoscibili dalla giuria stessa ai fini decisori.

 

D: Analizzando più specificamente il modello americano, Le chiedo, preliminarmente, se è possibile ravvisare una matrice unitaria dei processi statali e federali made in USA  ?

Premesso che ciascuno dei molteplici sistemi presenti negli Stati Uniti, quello federale e quelli propri di ciascuno dei cinquanta Stati, presenta alcune peculiarità, anche se tutto sommato marginali, è possibile individuare una matrice unitaria, poiché tutti ricalcano la radice adversary e sono sottoposti ai principi costituzionali del Bill of Rights del 1791. Ciò che distingue l’ambito di applicazione della giurisdizione federale è che essa è limitata a determinate materie, previste nella Costituzione del 1787 (i c.d. “enumerated powers”) ma col passar del tempo – in base a interventi giurisprudenziali - si è in buona parte “sovrapposta” a quella dei singoli Stati.

Sotto il profilo procedurale il processo federale utilizza ampiamente l’istituto del grand jury, un organo a composizione popolare, che consente di raccogliere, ai fini della decisione sul rinvio a giudizio, documenti e testimonianze che entro certi limiti possono essere introdotti nel trial, indebolendone la struttura adversary. In realtà il grand jury costituisce uno strumento gestito dall’organo dell’accusa (prosecutor), mentre non è prevista la partecipazione della difesa. Si tratta di una “parentesi inquisitoria”: ne consegue che la quasi totalità dei casi esaminati dal grand jury  si concludono con la formulazione dell’imputazione.  

Negli ordinamenti statali il grand jury non è previsto a livello costituzionale ed è presente solo da una ventina di essi, mentre la decisione sul rinvio a giudizio normalmente è affidata ad un preliminary hearing davanti ad un giudice professionale. Si tratta di un filtro anch’esso a maglie larghe, nel quale non trovano applicazione le regole di prova dibattimentali, facilitando l’operato del prosecutor.

 

D: Se dovesse indicare le analogie e le maggiori differenze tra il modello statunitense e quello italiano, a aspetti farebbe riferimento ? 

Il profilo fondamentale è costituito dalla presenza della giuria come giudice dibattimentale, che decide con un verdetto immotivato in base al principio dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio”. Il verdetto di non colpevolezza non è appellabile dall’accusa (prosecutor); quello di colpevolezza è impugnabile dal condannato per errori di diritto, soprattutto per violazioni di principi costituzionali.

La comminazione della pena non è competenza della giuria (salvo i casi in cui sia applicabile la pena capitale) ma da un sentencing judge, giudice monocratico “professionale”, preceduta da una presentence investigation.

 

D: In Italia, la riforma Cartabia venne preceduta da doglienze sullo scarso ricorso ai riti c.d. alternativi; sulla scorta dei suoi studi sul processo americano, il massiccio ricorso a forme di definizione diverse rispetto all’adversary trial (dibattimento) si deve ritenere il segno di un sistema processuale efficiente o di una giustizia che riserva le garanzie processuali soltanto a chi se le può permettere ?

Nel processo statunitense il ricorso alla giustizia negoziata (plea bargaining) “risolve” la quasi totalità dei procedimenti che si affacciano al trial: le cause della sua diffusione dipendono da molti fattori: un sistema di pene dai massimi edittali molto elevati, la possibilità di dichiararsi colpevoli per reati anche di estrema gravità, compresi quelli punibili con la pena capitale, la molteplicità dei tipi di ”accordi” che l’imputato può concludere con il prosecutor (non solo riduzione della pena, accesso anticipato a misure alternative, ma anche modifica del capo d’imputazione,  “archiviazione” di un diverso processo a carico suo o di un terzo).

Da un punto di vista oggettivo il sistema appare piuttosto efficiente, anche perché è collegato all’interesse degli organi dell’accusa, in particolare di quelli elettivi, di ottenere il maggior numero di condanne con il minor sforzo, cioè senza affrontare il trial, consentendo loro, spesso impegnati nella scalata a nuove cariche elettive, di presentarsi all’elettorato come amministratori efficienti della giustizia.

Tuttavia non si può tacere il fatto che tutta questa efficienza abbia pesanti ripercussioni. In particolare la capacità di smaltire la quasi totalità del carico di lavoro, rinunciando al trial in cambio di un qualche vantaggio, indubbiamente priva gli imputati meno abbienti della possibilità di usufruire di tutte le risorse e delle garanzie cui solo il trial consente di accedere, non ultima quella di essere giudicati da un organo a composizione popolare dopo uno scontro con l’accusa che presuppone, dato il clima accusatorio, una difesa agguerrita e preparata. Il  problema richiama quello della scarsità delle risorse previste in materia. Esistono uffici di public defenders, legal clinics organizzate da università, studi professionali che mettono a disposizione un monte-ore e fondazioni che si prendono cura della materia, ma i mezzi a disposizione sono comunque limitati.

 

D: Infine professore, seppur per grandi linee, ci può indicare, nel modello accusatorio degli Stati Uniti, le modalità di reclutamento e la natura del Pubblico Ministero ? 

Preliminarmente occorre osservare come negli Stati Uniti quella del pubblico ministero (prosecutor) non costituisca una “carriera”, nel senso di inserimento in un duraturo rapporto di pubblico impiego contrassegnato da promozioni e trasferimenti, ma rappresenti lo svolgimento di una funzione temporanea. Essa normalmente è preceduta o sfocia nell’esercizio dell’avvocatura, se non, per quanto riguarda i vertici degli uffici, nell’inserimento del mondo della politica.

Nell’ordinamento federale gli uffici sono organizzati a due livelli: in quello centrale, con sede a Washington, siede l’U.S. Attorney General, a capo dell’U.S. Department of Justice cui spetta la superintendence and direction dei novantaquattro U.S. Attorneys ai quali è affidata la prosecution dei reati federali nei singoli distretti in cui è suddivisa la giurisdizione federale. Sia l’organo centrale che quelli periferici sono nominati dal Presidente degli Stati Uniti, previo advice and consent del Senato e durano in carica quattro anni, come il Presidente.  Gli U.S. Attorneys sono coadiuvati da U.S. Assistant Attorneys, il cui turn-over è in media di due anni.

La situazione statale è piu’ variegata: tutti gli Stati tranne due sono comunque dotati di un duplice livello di organi. Al vertice si colloca l’Attorney General, carica elettiva (solo in Connecticut è di competenza delle local courts, mentre in New Jersey e in Alaska spetta al Governor).

Il prosecutor locale, in base alla sua competenza territoriale, assume denominazioni diverse: Municipal, County, District o State Attorney.

Il reclutamento avviene per elezione, normalmente su base partisan. Come per l’Attorney General, solo in Connecticut è di competenza delle local courts, mentre in New Jersey e in Alaska spetta al Governor.

La durata in carica è prevista per quattro anni, anche se in realtà ogni anno circa un terzo dei titolari degli uffici lascia la carica per dedicarsi alla carriera politica (di cui l’ufficio di prosecutor statale costituisce molto spesso una tappa intermedia).

Gli assistant attorneys sono direttamente reclutati dal titolare dell’ufficio e restano in carica normalmente due anni per dedicarsi poi spesso all’esercizio dell’avvocatura, forti dell’esperienza accumulata negli uffici dell’”avversario”.

Per quanto riguarda i rapporti tra l’Attorney General e i prosecutors locali sono previsti in tutti gli Stati poteri variamente articolati di autosostituzione”, “avocazione” e supervisione: essi però vengono utilizzati piuttosto raramente, poiché la prosecution  è tutt’ora considerata una local function, affidata ad un rappresentante della comunità da cui è stato eletto.

 

Professore Onorario, già Ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università di Genova. 

27 aprile 2026

Termine che scade il sabato: nessuna proroga.

La Corte di cassazione ha ribadito che il termine che scade di sabato non è prorogato al lunedì e che tale disciplina, differente da quella prevista dal c.p.c., non è costituzionalmente illegittima.  (ordinanza al link)

24 aprile 2026

Omesso avviso al difensore dell'udienza in Cassazione: quale rimedio ?

La prima sezione di legittimità ha precisato che l'omissione dell'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione all'unico difensore costituisce un errore di fatto deducibile attraverso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. (sentenza al link)

 (conforme Sez. 2, n. 34658 del 07/10/2025, Domingo).

23 aprile 2026

Incostituzionale la disciplina dell' insolvenza colpevole per le pene pecuniarie principali. Di Laura Platino*

 

La riforma Cartabia ha modificato radicalmente la disciplina dell’esecuzione delle pene pecuniarie e del meccanismo di conversione in caso di insolvenza.

In precedenza, le pene pecuniarie venivano essenzialmente convertite nella libertà controllata.

La riforma, come è noto, ha previsto che, per i reati commessi dopo il 30 dicembre 2022, in ipotesi di insolvibilità incolpevole, possa essere disposta la conversione della pena pecuniaria nel lavoro di pubblica utilità o, in caso di opposizione, in detenzione domiciliare sostitutiva, sia per le pene pecuniarie principali (multa o ammenda) sia per quelle pecuniarie sostitutive. Diversamente, in ipotesi di insolvenza c.d. colpevole, il meccanismo di conversione introdotto dalla novella legislativa prevede una disciplina differente a seconda che la pena pecuniaria da convertire abbia natura di pena principale o sostitutiva. Infatti, la pena pecuniaria principale può essere sostituita soltanto nella semilibertà sostitutiva, mentre la pena pecuniaria sostitutiva può essere convertita anche nella detenzione domiciliare.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 102 L. 689/1981 e 660 comma 3 c.p.p., nella parte in cui, in caso di insolvenza colpevole nel pagamento delle pene pecuniarie principali, prevedono esclusivamente la conversione nella semilibertà sostitutiva e non anche nella detenzione domiciliare sostitutiva, a differenza di quanto previsto per le pene pecuniarie sostitutive. La declaratoria di illegittimità della Corte si fonda sulla natura unitaria delle pene pecuniarie, principali e sostitutive, affermata a livello normativo dall’ art. 57 ultimo comma della L. 689/81, cui non può conseguire un trattamento differenziato in sede di conversione per insolvenza. (sentenza al link)

 


* Avvocato del Foro di Palermo, ha svolto attività di tutorato presso l' Università di Giurisprudenza di Palermo. 

22 aprile 2026

Ammonimento del questore per "stalking" e violenza domestica- rapporto con la querela nelle due fattispecie.

 


Ad avviso del TAR per il Lazio, mentre l'ammonimento per il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. presuppone che non sia stata proposta querela, l'ammonimento del questore per i reati indicati dal decreto legge n. 93 del 2013 , commessi "nell'ambito di violenza domestica"  può essere adottato, anche d'ufficio, sebbene la querela sia già stata interposta(sentenza al link) 

Conforme TAR Liguria, sentenza n. 1004/2025  


21 aprile 2026

Ritornare all'accusatorio. Alcune domande a Paolo Ferrua.

 


Quanto sono profonde e solide le radici del rito accusatorio ? Quali visioni vi si oppongono ? L'art. 111 della Costituzione è un baluardo sufficiente contro i rimpianti inquisitori ? Su tutto ciò abbiamo chiesto lumi ad un testimone d'eccezione della svolta accusatoria, ma anche dei suoi prodromi e delle successive reazioni inquisitorie. 

D. Professore, Lei, soprattutto dopo la “Riforma Cartabia”, ha più volte fatto riferimento ad uno stato agonico del processo accusatorio disegnato dal codice del 1988. Prima di occuparci dell’attuale stato di salute del nostro processo, volevo chiederLe perché un cittadino si dovrebbe ritenere più garantito da un processo accusatorio che da uno inquisitorio?

R. Quando parlo del processo accusatorio, del quale esistono diverse esperienze, mi riferisco al modello delineato dagli artt. 111 e 24 Cost., fondato sulla regola del contraddittorio nella formazione della prova davanti ad un giudice terzo e imparziale. Un modello, indice di una sicura scelta di civiltà, che può essere ulteriormente valorizzato dalla separazione delle carriere, da intendersi come un diverso accesso per pubblici ministeri e giudici alla magistratura, ferma restando l’unicità di quest’ultima, anche per quanto riguarda il CSM.

Opposto il modello inquisitorio, fondato sulla ricerca unilaterale delle prove e sulla commistione di funzioni tra giudice e accusatore, che dà vita a due perverse figure: quella del giudice-accusatore (come nell’istruzione formale) o, peggio ancora, quella dell’accusatore-giudice (come nell’istruzione sommaria). Che il modello accusatorio sia più garantito per il cittadino rispetto al modello inquisitorio pare di tutta evidenza e lo documenta questo semplice esperimento. Se un cittadino, ignaro della funzione che gli sarà riservata nel processo (di imputato, di giudice, di accusatore, di difensore o di testimone), dovesse scegliere, sotto questo velo di ignoranza, tra i due modelli di processo, verso quale si orienterebbe? Nessun dubbio che sceglierebbe prudentemente il modello accusatorio, che gli riserva la sorte meno ingrata quale che sia il suo futuro ruolo nel processo.

D. Ciò detto, quali fattori culturali ci consentirono la svolta del 1988?

R. A propiziare il modello accusatorio contribuirono tre grandi autori. Anzitutto, Luigi Lucchini che aveva teorizzato un organico progetto di riforma del c.p.p. 1865 ispirato al sistema dell’inchiesta preliminare, criticando però la versione finale del codice 1913, pervasa secondo lui «da uno spirito empiricamente reazionario». L’inchiesta preliminare designa un modello di processo imperniato sul dibattimento, preceduto da rapida indagine volta semplicemente alla ricerca delle fonti di prova, ma irrilevante ai fini della decisione finale. Quindi, Francesco Carnelutti che presentò nel 1962 un progetto del codice di rito, anch’esso fondato sull’inchiesta preliminare, deplorando l’idea del sistema allora vigente che assegnava all’istruzione formale l’iperbolico fine di «ricerca della verità». Infine, Franco Cordero che, più di ogni altro, esercitò decisiva influenza sul codice del 1988, a cui, peraltro, non risparmiò dure critiche per l’eccessiva verbosità e per la tendenza a disciplinare con dettagliati criteri una materia tipicamente clinica quale la valutazione delle prove, anziché limitarsi a fissare le regole di esclusione probatoria.  

D. Quali visioni ideologiche invece avrebbero ferito il processo disegnato nel codice c.d. Vassalli sino a renderlo irriconoscibile? 

R. Ciò che condanna il modello accusatorio agli occhi dei misoneisti è l’idea di un dibattimento pubblico e orale, dove la verità si fa strada alla luce del giorno e nel conflitto tra le opposte tesi. Non è l’idea di un dialogo platonico fondato sul buon volere e sulla collaborazione delle parti. È piuttosto l’idea che la verità si manifesti, per meglio dire, ‘si tradisca’ proprio nello scontro tra le parti e contro il loro stesso interesse. Come diceva Carnelutti, il contraddittorio serve alle parti: ma viene il momento in cui sono esse stesse a servire il contraddittorio, agevolando magari inconsapevolmente la ricostruzione dei fatti. Nulla può rafforzare una tesi quanto la sua resistenza alle più dure confutazioni.

Il modello accusatorio del codice 1988 è stato per ben due volte disintegrato. La prima in occasione della svolta inquisitoria del 1992, quando tre sentenze della Corte costituzionale demolirono le regole di esclusione probatoria fondate sull’irrilevanza probatoria degli atti unilateralmente raccolti, convertendo l’indagine preliminare in una gigantesca istruzione sommaria (sentenze nn. 24, 254 e 255 del 1992). La seconda con la riforma Cartabia, in apparenza meno aggressiva perché non apertamente ostile al modello accusatorio, ma infinitamente più subdola perché volta a neutralizzarlo, a disarmarlo e a svuotarlo dall’interno.

L’esito è quello di un netto e irreversibile spostamento dell’asse del processo verso la fase delle indagini preliminari, realizzata attraverso tre convergenti pregiudizi. Il primo è di appesantire con inutili formalismi e finestre giurisdizionali la fase delle indagini preliminari, che nel modello accusatorio dovrebbe restare agile e fluida così da garantire il rapido passaggio al dibattimento. Oggi, in una grottesca inversione di rapporti, l’indagine è destinata così a divenire il cuore del processo, mentre il dibattimento si avvia a costituirne la scolorita messa in scena. È il trionfo del garantismo inquisitorio, perché il protrarsi della prima fase del processo, inevitabilmente dominata dalla supremazia del pubblico ministero e dalle esigenze repressive, ha come principale effetto quello di moltiplicare il ricorso alle misure cautelari.

Il secondo pregiudizio è di esigere per il rinvio a giudizio una ‘ragionevole previsione di condanna’, impropriamente veicolata dagli artt. 408 comma 1 e 425 comma 3 c.p.p. sotto l’ingannevole nome di ‘regola di giudizio’. Il risultato è, da un lato, di prolungare indefinitamente la durata delle indagini preliminari, imponendo al p.m. che intenda esercitare l’azione penale una completezza degli accertamenti svolti, tale da giustificare la ragionevole previsione di condanna; dall’altro, di alimentare una presunzione di colpevolezza nei riguardi di chi sia rinviato a giudizio. Che l’accusatore eserciti l’azione penale, pensando di ottenere la condanna, può essere naturale: che a prevedere come ‘ragionevole’ la condanna dell’imputato, prima ancora del dibattimento, sia anticipatamente il giudice dell’udienza preliminare è quanto di più lontano si possa immaginare dal processo accusatorio.

Il terzo pregiudizio è rappresentato dalla radicata convinzione che il regno della scienza e delle sue tecniche debba restare confinato nelle indagini preliminari anziché esteso alla dialettica dibattimentale che, dal punto di vista del contraddittorio, rappresenta la sede di gran lunga più efficace. Capisco che vi siano accertamenti irripetibili e urgenti da svolgere sulla scena del crimine, quando ancora restano sconosciuti i possibili indiziati, ma in questi casi si dovrebbe provvedere nominando un difensore dell’ignoto come garante per la correttezza dell’accertamento; e rinviare, dove possibile, alla fase del dibattimento lo svolgimento delle relazioni peritali. Affidarsi in massima parte agli accertamenti svolti nell’indagine preliminare, moltiplicandoli per poi recepirli in dibattimento, eleva all’ennesima potenza il rischio di errori giudiziari.

D. Nel corso di un recente dibattito con Valerio Spigarelli e Oliviero Mazza (“Quale processo dopo il referendum?”), Lei ha manifestato il timore che le sorti del processo accusatorio sarebbero state comunque segnate a prescindere dall’esito referendario sulla riforma costituzionale Nordio. Le chiedo perché la riforma dell’art. 111 della Carta costituzionale non avrebbe “posto al sicuro” il processo accusatorio?

R. I precetti della Costituzione non sono autosufficienti ma esigono una legge ordinaria che li attui, li renda effettivi. Purtroppo, le tre forze della giustizia in grado di realizzare il modello contemplato dall’art. 111 Cost. – la Politica, il modo forense attraverso l’UCPI e la magistratura tramite l’ANM - hanno sinora mostrato scarso interesse verso quel modello.

La Politica, spesso connotata da rapporti conflittuali con il potere giudiziario, si è concentrata più sulla riforma ordinamentale, volta a proteggere la propria azione di governo dagli interventi della magistratura, che non su quelle processuali. Quanto alla Magistratura, con la lodevole eccezione di magistratura democratica, non ha mai amato il modello accusatorio. Ha propiziato la svolta inquisitoria del 1992 sollevando eccezioni di legittimità costituzionale contro il nuovo codice; si è opposta alla riforma sul giusto processo (art. 111 Cost.), esprimendo catastrofiche previsioni se mai fosse entrata in vigore.

Delle Camere penali ho molto ammirato la gloriosa battaglia per l’art. 111 Cost., senza la quale il giusto processo non sarebbe mai entrato nella nostra Costituzione. Purtroppo, nell’ultimo decennio hanno abbandonato il modello accusatorio al suo ingrato destino e, al XVIII Congresso ordinario (24-26 settembre 2021), hanno applaudito la riforma Cartabia che seppelliva quel modello. Un atteggiamento che parzialmente si può spiegare, senza però giustificarlo, con la circostanza che la ministra Cartabia succedeva al ministro Bonafede, tanto criticato dalle Camere penali per la soppressione della prescrizione sostanziale: non si è percepito che la nuova riforma, dal punto di vista del processo accusatorio, era peggio della riforma Bonafede. La circostanza che la ministra, proveniente dalla Corte costituzionale, avesse dichiarato di avere come faro per la propria azione i principi della Costituzione, ha rassicurato, nonostante, a mio sommesso avviso, la riforma sia ben lungi dal realizzare i precetti dell’art. 111 Cost., ancora in attesa di attuazione.

Il secondo errore commesso dalle Camere penali è di avere trascurato che è il modello di processo a condizionare le riforme ordinamentali, e non l’inverso. Prima occorreva ricostruire il processo accusatorio; e dopo provvedere a valorizzarlo separando le carriere. Travolta da un sogno lungamente accarezzato, l’UCPI si è appiattita acriticamente su una legge costituzionale, frettolosamente votata senza alcun emendamento, che ignorava questa fondamentale priorità logica e conteneva al suo interno diverse contraddizioni.

La prima delle quali è che alla separazione delle carriere si poteva tranquillamente provvedere con legge ordinaria, volta ad istituire un diverso accesso alla magistratura per giudici e pubblici ministeri. L’attuale art. 107 comma 4 Cost. afferma che il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario, lasciando chiaramente intendere che le garanzie del pubblico ministero possono essere diverse da quelle stabilite per il giudice; e alla stessa conclusione conduce anche l’art. 101 comma 2 Cost che limita unicamente al giudice la soggezione «soltanto alla legge». Come a suo tempo affermato dalla sentenza costituzionale n. 420 del 1995, «la garanzia costituzionale dell'indipendenza del pubblico ministero ha la sua sede propria nell'art. 112 [Cost.]», con la conseguenza che «non è invocabile, quale base idonea ad instaurare un conflitto di attribuzione, l'art. 101, secondo comma, della Costituzione».

Si aggiunga che la previsione di un doppio CSM spezzava in due la magistratura, smentendo lo stesso art. 104 della riforma costituzionale dove si parla della magistratura come di un unico ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, pur nelle distinte carriere di giudicanti e requirenti. Infine, l’assurda idea di un asimmetrico sorteggio per i membri dei due CSM, puro per i togati, temperato per i laici, violava il supremo principio di uguaglianza il cui rispetto impone per tutti i componenti la stessa modalità di ingresso: o per elezione o per sorteggio.

Quanto al futuro, temo che in questa legislatura vi sia spazio solo per interventi di pura semplificazione. L’entropia, il disordine del sistema ha raggiunto livelli ormai irreversibili con norme spesso indecifrabili o contraddittorie. Nella prossima legislatura bisogna ripartire con una radicale riforma del processo, quale lo richiede il precetto costituzionale dell’art. 111: netta separazione di poteri tra parte e giudice, indagine fluida e priva di vuoti formalismi, contraddittorio dibattimentale nella formazione della prova davanti al giudice terzo ed imparziale.

Chiunque non sia giudice è per logica conseguenza ‘parte’ e tale resta il pubblico ministero, anche quando chieda l’archiviazione o il proscioglimento. Come ogni organo pubblico, è soggetto alla legge che gli impone, ai fini dell’esercizio dell’azione penale, la presenza di elementi idonei a giustificarla e, ai fini della condanna, l’assenza di ogni ragionevole dubbio. Il processo è un campo di forze in cui ogni alterazione di un protagonista si ripercuote sui rimanenti; quando il pubblico ministero latita nella sua funzione di accusa, è alto il rischio che il giudice supplisca alla carenza, convertendosi in accusatore.

L’ossimoro della parte-imparziale è null’altro che una contraddizione in termini: di imparzialità per il pubblico ministero si può parlare solo come ne parla l’art. 97 comma 2 Cost. per l’azione della pubblica amministrazione, ossia come proiezione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Quanto alla vecchia formula del pubblico ministero ‘cultore della giurisdizione’, corrisponde a un’idea decisamente arrugginita: o si limita la giurisdizione al solo giudice o, se la si estende al pubblico ministero, deve necessariamente coinvolgere anche la difesa, non meno essenziale dell’accusa.   

Fine del processo, benché vi sia chi lo nega, è l’accertamento della verità – id est, la verifica dell’ipotesi di colpevolezza - che si ottiene con la ripartizione delle funzioni, senza sconfinamenti di sorta. Come insegna John Ralws, il processo resta un modello inevitabilmente ‘imperfetto’ di giustizia, essendo la ricostruzione dei fatti del passato sempre aperta al rischio dell’errore, che la Regola d’Oro del contraddittorio può ridurre, mai eliminare.

Paolo Ferrua

20 aprile 2026

Furto di energia elettrica e procedibilità a querela ex riforma Cartabia: la decisione delle sezioni unite (informazione provvisoria)

 




Avevamo anticipato la pendenza della questione (link).

All'udienza del 26 marzo 2026, decidendo sulla questione:

Se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, sia consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza, mediante la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d'ufficio (ai sensi della vigente formulazione dell'art. 624, terzo comma, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevare immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite hanno così deciso:

In tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

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