I colleghi in epigrafe, pensosi delle notti insonni dei colleghi, hanno predisposto un vademecum sulle impugnazioni. Ritenendo possa essere utile anche per chi legge questo blog, previa concessione degli autori, pubblichiamo il link al vademecum Vademecum al link.
Foro e Giurisprudenza
25 agosto 2026
21 agosto 2026
❌❌Nuova ipotesi di detenzione domiciliare e di definizione del procedimento per tossicodipendenti e alcoldipendenti.❌❌
Da oggi è in vigore la legge 140/2026 che ha introdotto un'ipotesi speciale di detenzione domiciliare e di definizione del procedimento in favore di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti.
A mente dell'art. 94 ter dpr 309/90, <<quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova di cui all’articolo 94, se deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale per le quali resta fermo il limite di otto anni, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso le strutture di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. L’interessato può altresì chiedere in ogni momento, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo semiresidenziale, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso luogo idoneo diverso dalle strutture di cui al comma 2, quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni, per reati diversi da quelli di cui all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale>>.
Ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, le strutture presso cui si può essere ammesso al detenzione domiciliare sono le strutture private accreditate ai sensi dell’articolo 117 o le strutture pubbliche residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzate per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze.
L'art. 94 -quater prevede la definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti. In particolare il comma 1 prevede che <<al fine di accedere alla misura prevista dall’articolo 94 -ter , l’imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intende proseguire o intraprendere il programma terapeutico può chiedere l’applicazione, nella misura e con le modalità esecutive indicate al comma 1 del medesimo articolo 94 -ter , di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze, non supera otto anni, soli o congiun ti a pena pecuniaria, ovvero quattro anni se si procede per uno dei reati di cui all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Resta fermo, tuttavia, il limite di otto anni se si procede per i reati di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale>>. (Gazzetta al link)
01 agosto 2026
Buone vacanze
"Foro e Giurisprudenza", per il mese di agosto, sospenderà le pubblicazioni quotidiane.
Daremo conto soltanto di approfondimenti e novità, se ve ne saranno.
Le pubblicazioni riprenderanno regolarmente dal mese di settembre.
Buone vacanze!
31 luglio 2026
LA CASSAZIONE ANNULLA LA CONDANNA PER VIOLENZA SESSUALE: MOTIVAZIONE APPARENTE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA
Corte di Cassazione, sez. III, n. 25589/2026
Approfondimento (I.A.)
ABSTRACT
La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza del 9 maggio 2026, ha annullato con rinvio la condanna inflitta a B.F. per il reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), confermata dalla Corte d'Appello dell'Aquila. L'impugnazione è stata accolta per plurimi vizi motivazionali e violazioni di legge. In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato: (1) l'omessa valutazione di prove decisive (consulenza tecnica del PM, accertamenti tossicologici, videoregistrazioni); (2) la mancata considerazione della memoria difensiva dell'imputato e dei messaggi WhatsApp, con violazione del principio della presunzione di innocenza; (3) l'insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo del reato, con particolare riguardo alla consapevolezza del dissenso; (4) la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo la riqualificazione dalla fattispecie di induzione (comma 2) a quella di costrizione (comma 1) avvenuta in un giudizio abbreviato non condizionato, pregiudicando la strategia difensiva dell'imputato. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni dei giudici di merito si fossero arrestate a formule generiche, senza un effettivo confronto con le prove e le ipotesi difensive, e che il ricorso al fenomeno del "freezing" non potesse sostituire l'accertamento concreto del dolo. La sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per un nuovo esame.
1. CONTESTO PROCESSUALE
Primo grado (14 febbraio 2023): Il G.U.P. del Tribunale di Pescara, all'esito di giudizio abbreviato non condizionato, dichiara B.F. colpevole del reato di violenza sessuale, riqualificando l'imputazione originaria ex art. 609-bis, comma 2, n. 1 (violenza sessuale per induzione) in violenza sessuale per costrizione ex art. 609-bis, comma 1. Pena: 4 anni e 8 mesi di reclusione, risarcimento del danno alla parte civile.
Secondo grado (7 aprile 2025): La Corte d'Appello dell'Aquila conferma integralmente la sentenza di primo grado.
Ricorso per cassazione: Il difensore di B.F. propone ricorso articolato in cinque motivi.
2. MOTIVI DI RICORSO E DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Primo motivo: Vizio di manifesta illogicità della motivazione per omessa/travisata valutazione di prove decisive
Censura
difensiva:
La
difesa lamenta che i giudici di merito abbiano omesso o travisato la
valutazione di tre elementi probatori fondamentali:
Consulenza tecnica del PM: aveva evidenziato difficoltà rievocative "specifiche" della persona offesa, vuoti di memoria, flash, e perplessità circa il dissenso, con pressioni esterne (sorella e compagno) emerse nel colloquio clinico. Il GUP si era limitato a rilevare l'idoneità generica a testimoniare, senza confrontarsi con le criticità.
Accertamenti tossicologici negativi: avevano escluso l'assunzione di sostanze stupefacenti, contraddicendo l'ipotesi della persona offesa di essere stata "drogata".
Videoregistrazioni: dai filmati non emergerebbero segni di barcollamento marcato, condotte coercitive o dinamica compatibile con l'impossibilità di autodeterminarsi.
Valutazione della Cassazione:
Fondato. La Corte rileva che la sentenza di appello ha trattato la censura in modo "meramente apparente", riducendola a una "sensazione" senza confrontarsi con i precisi brani della consulenza tecnica.
La motivazione è affetta da contraddittorietà interna: la Corte spiega l'errore della persona offesa sul chi avesse portato i bicchieri come effetto di memoria alterata, ma non si confronta con la conseguenza logica che se su aspetti fattuali sensibili il ricordo è distorto, quali ragioni consentano di considerare "lineare e affidabile" la ricostruzione del segmento centrale.
Le videoregistrazioni sono state assunte come "chiare" sulla base di un'annotazione della polizia giudiziaria, senza che i giudici illustrassero specifici fotogrammi o sequenze corroboranti la tesi accusatoria né rispondessero alle obiezioni difensive sulla qualità, distanza e durata delle riprese.
Il vizio è qualificato come "travisamento della prova per omissione", poiché i giudici hanno evocato le prove come riscontro senza effettivamente valutarle nel loro contenuto.
Secondo motivo: Mancata valutazione della memoria difensiva dell'imputato e dei messaggi WhatsApp
Censura
difensiva:
L'imputato
aveva depositato una memoria difensiva dettagliata, anteriore alla
discovery, contenente messaggi WhatsApp (toni affettuosi
immediatamente successivi, conversazione del giorno seguente in tono
ordinario) che dimostravano un rapporto confidenziale e una
percezione di consensualità. Il GUP aveva liquidato la memoria
affermando che "sull'imputato non gravava l'obbligo di riferire
la verità", mentre la Corte d'Appello non aveva affrontato il
tema.
Valutazione della Cassazione:
Fondato. La Corte sottolinea che il giudice non può esimersi dal valutare una versione dei fatti solo perché proveniente dall'imputato, poiché ciò equivarrebbe a rovesciare il paradigma accusatorio, attribuendo ex ante valore prevalente alle dichiarazioni della persona offesa.
L'affermazione del GUP ("l'imputato non è onerato dell'obbligo di riferire la verità") è giuridicamente corretta ma logicamente irrilevante ai fini della valutazione probatoria.
La Corte d'Appello, pur investita di censura esplicita, non rimedia a tale lacuna, omettendo qualsiasi analisi della versione alternativa e limitandosi a ribadire l'attendibilità della persona offesa.
Conseguenza: il giudizio di colpevolezza è stato fondato senza avere previamente escluso, con argomentazione razionale, un'ipotesi alternativa plausibile, in violazione dell'art. 533 c.p.p. (oltre ogni ragionevole dubbio) e del principio costituzionale di presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.).
Terzo motivo: Insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo del reato (dolo)
Censura
difensiva:
La
difesa contesta che i giudici di merito abbiano omesso di verificare
se l'imputato fosse consapevole
del dissenso della
persona offesa, elemento centrale del dolo nella violenza sessuale
per costrizione. Esistevano elementi di contesto (frequentazione
precedente, messaggi, dinamica video, assenza di violenza fisica,
reciproca assunzione di alcol) idonei a sostenere una percezione di
consensualità o, quantomeno, un errore incolpevole sul consenso
(art. 47 c.p.).
Valutazione della Cassazione:
Fondato. La Corte rileva che la sentenza d'Appello, richiamando il principio dell'"errore inescusabile sulla legge penale", ha operato una scorciatoia logica, spostando il tema dalla prova del dolo alla irrilevanza della buona fede come giustificazione.
La Corte precisa che la buona fede può rilevare non come scriminante (art. 59 c.p.), bensì come fattore impeditivo del dolo se si traduce in errore sul fatto (consenso) ai sensi dell'art. 47 c.p.
Il richiamo al "freezing" (blocco emotivo) spiega il comportamento della vittima (assenza di reazione), ma non dimostra che l'imputato abbia percepito il dissenso o la condizione di incapacità di autodeterminazione.
Manca il "ponte argomentativo" che chiarisca: (i) quali segnali esteriori rendevano percepibile l'incapacità; (ii) come l'imputato li abbia colti (o dovuto cogliere); (iii) perché gli elementi contrari dedotti dalla difesa siano recessivi.
La motivazione sul dolo è "del tutto mancante" e il giudice di rinvio dovrà procedere a un nuovo esame ricostruendo e motivando compiutamente: (i) quali dati rendessero percepibile la mancanza di consenso; (ii) se e come l'imputato abbia percepito tali dati; (iii) perché gli elementi contrari non generino un dubbio ragionevole sul dolo.
Quarto motivo: Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.)
Censura
difensiva:
La
riqualificazione dal comma 2 (induzione) al comma 1 (costrizione)
operata in primo grado in un giudizio
abbreviato non condizionato avrebbe
determinato un fatto diverso, pregiudicando la strategia difensiva
cristallizzata dalla scelta del rito. In appello, la Corte avrebbe
ulteriormente mutato le modalità fattuali, passando dal paradigma
dell'"incapacità assoluta per alcol" a quello del
"freezing/repentinità".
Valutazione della Cassazione:
Fondato. La Corte richiama il principio secondo cui le diverse condotte attraverso le quali può estrinsecarsi il reato di cui all'art. 609-bis c.p. non sono equivalenti o sovrapponibili, ma configurano modalità distinte di realizzazione del fatto (Sez. 3, n. 3951/2021).
In un giudizio abbreviato non condizionato, la riqualificazione - non sorretta da nuovi elementi emersi nel contraddittorio - costituisce violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. , incidendo sul diritto di difesa e sulla stessa scelta del rito (negozio processuale).
La Corte d'Appello ha recepito la riqualificazione senza affrontare: (i) se la trasformazione da "induzione abusiva" a "costrizione per incapacità" incida su un elemento essenziale della condotta; (ii) se tale riqualificazione fosse prevedibile dall'imputato al momento della scelta del rito; (iii) se, in caso contrario, si imponesse la rimessione in termini o la declaratoria di nullità.
L'ulteriore "coloritura" della costrizione in termini di freezing/repentinità rende ancora più problematica la prevedibilità della condanna.
Il giudice di rinvio dovrà:
Verificare se la condanna ex comma 1, rispetto alla contestazione originaria ex comma 2, n. 1, si traduca in fatto diverso; in caso affermativo, dichiarare la nullità della sentenza.
In ogni caso, motivare puntualmente sulla prevedibilità della riqualificazione in rito abbreviato non condizionato.
Quinto motivo (non esaminato): Diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità e delle generiche
La Corte, avendo accolto i primi quattro motivi, si esime dall'esaminare la censura relativa alla quantificazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti (art. 609-bis, comma 3, e art. 62-bis c.p.), in quanto assorbita dall'annullamento della sentenza.
3. DISPOSITIVO E CONSEGUENZE
La Corte di Cassazione:
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia.
Dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento (art. 52 D.Lgs. n. 196/2003).
Effetti:
La condanna di B.F. viene definitivamente rimossa in attesa del nuovo giudizio di appello.
Il giudice di rinvio dovrà riconsiderare l'intera vicenda processuale alla luce dei principi enunciati dalla Cassazione, con particolare attenzione a:
Valutazione completa e non selettiva delle prove (consulenza tecnica, tossicologici, video, messaggi).
Analisi della memoria difensiva e delle ipotesi alternative, superando il pregiudizio legato allo statuto processuale dell'imputato.
Accertamento concreto del dolo, evitando automatismi definitori e scorciatoie logiche.
Rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza, con specifica verifica della prevedibilità della riqualificazione in rito abbreviato non condizionato.
4. RILEVANZA GIURISPRUDENZIALE
La sentenza si segnala per i seguenti principi di diritto:
Motivazione apparente: non è sufficiente che il giudice affermi genericamente l'attendibilità della persona offesa; occorre confrontarsi analiticamente con le prove contrarie e le ipotesi difensive.
Travisamento per omissione: integra vizio motivazionale l'omessa valutazione di una prova decisiva, anche se non direttamente percepita dal giudice.
Presunzione di innocenza e valutazione della versione dell'imputato: il giudice non può esimersi dal valutare la versione difensiva solo perché proveniente dall'imputato; l'assenza di obbligo di verità non equivale a irrilevanza probatoria.
Dolo nella violenza sessuale: la consapevolezza del dissenso deve essere provata in concreto; il richiamo al freezing spiega il comportamento della vittima ma non l'elemento soggettivo dell'agente.
Correlazione accusa-sentenza e giudizio abbreviato: la riqualificazione da induzione a costrizione, in assenza di nuovi elementi, viola il diritto di difesa e il principio del giusto processo, soprattutto in rito abbreviato non condizionato.
30 luglio 2026
Esigenze cautelari - Pericolo di inquinamento probatorio - Duplice rilevanza - Ragioni - Conseguenze.
29 luglio 2026
Esercizio abusivo di una professione – Prelievi nasofaringei per l’accertamento del virus Covid-19 – Attività riservata agli operatori sanitari – Differenze rispetto all’impiego di kit di autocontrollo - Fattispecie.
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che integra il delitto di esercizio abusivo di una professione il prelievo nasofaringeo per l’accertamento della positività al virus Covid-19 (c.d. tamponi rapidi), in quanto attività riservata dalla normativa di settore a personale sanitario formato o a soggetti specificamente abilitati, in ragione della necessità di assicurare attendibilità diagnostica e validità certificativa del risultato, a differenza dell’accertamento a mezzo dei kit di autocontrollo, liberamente utilizzabili dall’utente e privi di valenza certificativa. (Fattispecie relativa a soggetto privo di titolo abilitativo che aveva compiuto attività di screening ed aveva eseguito prelievi nasofaringei e sierologici).
Cass. pen., sez. VI, n. 21622/2026
28 luglio 2026
Reati rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 322-ter cod. pen. commessi prima dell’introduzione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. - Confisca del denaro in misura corrispondente al profitto - Sentenza Massini delle Sezioni Unite - Sopravvenuta estinzione del reato - Conferma della confisca - Possibilità - Ragioni.
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