09 settembre 2026

Il processo accusatorio e la perdita di centralità del dibattimento. L'intervento del Prof. Francesco Caprioli*

 


Continua la nostra raccolta di interventi sul processo accusatorio: dopo gli interventi dei Professori Ferrua (al link), Fanchiotti (al link), Orlandi (al link), Illuminati (al link), ospitiamo quello del Professor Francesco Caprioli.  

1) Professore, vorrei prendere l’abbrivo da una domanda speculativa: nel corso delle nostre “interviste” sul processo accusatorio, ci è stato detto che la cultura inquisitoria e quella accusatoria sono contrassegnate da un diverso modo di intendere la “verità”, per la prima pienamente accertabile, per la seconda soltanto ri-costruibile. Condivide questa visione?

 

Credo che si tratti solo di intendersi. L’enunciato che descrive un fatto del passato può essere certamente predicato in termini di verità solo all’esito di un processo di ri-costruzione: lo spiega benissimo Paolo Ferrua quando sottolinea la differenza tra ciò che ancora esiste e può dunque essere “scoperto” (come il corpo del reato sequestrato all’esito di una perquisizione) e ciò che non esiste più e di cui si può solo tentare di dimostrare razionalmente – oltre ogni ragionevole dubbio – la passata esistenza (ossia, appunto, di ri-costruirlo). In questo senso non è sbagliato affermare che la cultura inquisitoria tende a concepire erroneamente la verità (la verità dell’affermazione di esistenza del fatto di reato) come una sorta di oggetto nascosto che deve essere portato alla luce, magari estirpandolo con la forza dall’animo dell’imputato che ne è il solo depositario (le torture ad eruendam veritatem sono uno dei tratti più caratteristici del modello inquisitorio). Ma lo stesso Ferrua pone l’accento sul prefisso “ri” che precede il sostantivo “costruzione”: in quel prefisso c’è, anche nel processo accusatorio, l’impegno del giudice a descrivere il fatto così come è realmente accaduto, cioè l’impegno a dire il vero. Guai a ritenere che il processo accusatorio si disinteressi della verità dell’affermazione di colpevolezza (se così fosse, i nostalgici del processo inquisitorio avrebbero di che festeggiare): e guai a ritenere che la verità del giudice penale – la terribile verità del verdetto di condanna, che può aprire le porte del carcere all’imputato o addirittura toglierli la vita, nei Paesi in cui ancora vige la pena capitale – sia una verità minore, formale, convenzionale, da scrivere con la v minuscola, meno affidabile della verità dello storico, del giornalista o dello scienziato. Hanno certamente ragione Luigi Ferrajoli e Paolo Taruffo quando scrivono che la sola giustificazione accet­tabile delle decisioni giudiziarie è quella rappresentata dalla verità – pura e semplice – dei loro presupposti giuridici e fattuali. Intendiamoci: non v’è dubbio che il giudice penale, nel suo percorso di avvicinamento al vero, incontri limiti giuridici e materiali che sono sconosciuti allo storico o allo scienziato: e nel processo accusatorio i limiti del primo tipo – a partire dalle regole di esclusione probatoria c.d. “estrinseche”, dettate a salvaguardia di interessi esterni al processo – sono assai più numerose e stringenti che in un processo inquisitorio. Ma quando, nonostante quei limiti, è possibile affermare oltre ogni ragionevole dubbio che l’imputato è colpevole (rectius, che l’enunciato accusatorio “l’imputato è colpevole” è vero), niente autorizza a pensare che la verità del giudice sia una verità minore o deteriore. Anche nel processo accusatorio, dunque, la colpevolezza – e la verità dell’enunciato che la afferma – sono “pienamente accertabili”, se per pienamente accertato si intende razionalmente accertato oltre ogni ragionevole dubbio. Certo, la logica induttiva, tipica del ragionamento probatorio, ci impedisce di affermare – sul piano puramente logico – la verità di qualunque enunciato, perché restano incancellabili i dubbi di natura scettica, cioè i dubbi che non hanno motivazioni specifiche, legate a ciò che abbiamo motivo di pensare in una specifica situazione (per fare qualche esempio-limite, forse Tizio non ha mai realmente ucciso Caio perché siamo tutti quanti cervelli in una vasca, come in Matrix, o perché il mondo è venuto tutto quanto a esistenza solo cinque minuti fa, memorie e fossili compresi; chi può dirlo?). Ma quando sulla verità di un enunciato x residuano solo dubbi di questo genere – ed è così, quando viene rigorosamente rispettato il criterio di cui all’art. 533 c.p.p. –, noi non abbiamo alcun argomento razionale per negare la verità di x. E tanto basta, a mio giudizio, per affermare, anche in una logica accusatoria, che il giudice che pronuncia un verdetto di condanna sta dicendo la verità (il suo verdetto è a tutti gli effetti un vere dictum). 

 

2) Analizziamo scenari del futuro prossimo. Il crescente ricorso alle prove tecnico scientifiche rischia di favorire un ritorno del processo inquisitorio, attraverso uno spostamento del luogo di accertamento processuale dal dibattimento alle indagini, oppure esalterà il confronto dibattimentale delle tesi scientifiche e quindi in ultima analisi proprio il processo adversary?

 

Un tempo le nostre condotte quotidiane – ivi comprese quelle criminose – lasciavano tracce di facile accertamento solo nella memoria di chi aveva assistito ai fatti e poteva rendere testimonianza. Di qui la centralità della prova testimoniale nel processo penale: l’intera teoria della prova penale è stata costruita intorno alla prova dichiarativa, ed è sostanzialmente alla prova dichiarativa che ha pensato il Costituente quando ha affermato che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nel momento di formazione della prova. Oggi non è più così: le nostre condotte lasciano infinite tracce di tipo documentale che un tempo non avrebbero lasciato (dalle riprese audio-video ai dati di traffico telefonico o telematico, fino a un banale scontrino di cassa o alla rilevazione di un autovelox), oppure tracce che in passato non era possibile accertare (reperti genetici, impronte cerebrali ecc.). Tutto questo – insieme al dilagare delle attività di intercettazione – limita fisiologicamente gli spazi attribuiti alla prova dichiarativa e sposta inevitabilmente il baricentro del processo verso la fase che precede il dibattimento. Sarebbe però un errore contrapporre tout court prova scientifica e prova dichiarativa e, dunque, prova scientifica e processo accusatorio. Erano i positivisti a concepire il giudice-scienziato come una sorta di sperimentatore solitario, chiuso nel suo laboratorio processuale, ma quei tempi sono fortunatamente lontani (“scientismo caricaturale”, ha scritto Franco Cordero): la successiva riflessione epistemologica ha svelato come la scienza progredisca proprio grazie ai tentativi di confutazione e di falsificazione, e come, dunque, il suo habitat naturale sia quello del confronto dialettico tra opinioni divergenti, proprio come avviene per l’accertamento della colpevolezza nel processo penale di stampo accusatorio. Del resto, sono le perizie e le consulenze tecniche il canale di immissione della scienza nel processo, e la loro acquisizione avviene di regola, in incidente probatorio o a dibattimento, attraverso l’esame incrociato dei periti e dei consulenti: dell’importanza di instaurare un efficace contraddittorio sulla prova scientifica si è mostrato consapevole anche il d.lgs. n. 150 del 2022, che ha imposto a periti e consulenti l’obbligo di depositare l’eventuale relazione scritta almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il loro esame (art. 501 commi 1-bis e 1-ter c.p.p.). Resta da chiedersi se questo sia un autentico contraddittorio nel momento di formazione della prova, o un contraddittorio sulla prova già formata, non dissimile, benché condotto dall’alto di una specifica competenza tecnico-scientifica, da quello che vede contrapposti il pubblico ministero e il difensore nel corso della discussione finale, quando accusa e difesa propongono al giudice la loro differente valutazione delle prove acquisite. È un quesito che non mi sembra di agevole soluzione a causa della natura ambigua delle perizie e delle consulenze tecniche, che sono talora preordinate all’acquisizione vera e propria di dati probatori, talora alla semplice valutazione di prove già acquisite.

 

3) Guardiamo ad eventuali difetti originari del codice c.d. Vassalli, la lunga durata delle indagini, piuttosto che la possibilità di una valutazione in termini di colpevolezza delle emergenze investigative a fini cautelari (“gravi indizi di colpevolezza”), non rischiavano sin dall’inizio di dar luogo ad un riassetto degli equilibri tra fase preliminare e dibattimento, in favore della prima?

 

L’indagine preliminare che aveva in mente il legislatore del 1988 non era affatto, in realtà, un’indagine “di lunga durata”, ma, al contrario, un’indagine molto breve, totalmente deforma­lizzata, contenutisti­camente povera: un’umile e spiccia attività preparatoria del grande rito dibattimentale. L’idea era quella di attribuire alla fase di ricerca della prova una configurazione volutamente “minimalistica” per sottrarre il dibattimento all’abbraccio mortale dei precedenti istruttori, che aveva fatto fallire, in tutte le sue varie declinazioni nostrane, il modello processuale misto di derivazione napoleonica. Indagini brevi, dunque, incomplete, e, rispetto alle vecchie istruttorie formali e sommarie, di bassissima qualità sistematica: niente processo, niente azione penale, niente prove, niente imputato, poche garanzie partecipative per la difesa, niente sentenze di proscioglimento (e quindi nessuna efficacia preclusiva del provvedimento che dovesse accertare, al termine delle indagini, l’innocenza dell’indagato). Una veste dimessa che avrebbe dovuto rendere improponibile, agli occhi del giudice, il confronto tra le risultanze investigative e le risultanze probatorie dibattimentali, uniche autentiche prove spendibili per l’accertamento della responsabilità. Ma ben presto, come è noto, il modello è interamente franato, per molte ragioni: per il declino delle prove dichiarative in favore di quelle lato sensu documentali e di quelle originariamente irripetibili; per l’eliminazione del consenso del pubblico ministero alla celebrazione del rito abbreviato, che ha trasformato l’iniziale principio di tendenziale incompletezza delle indagini nel suo opposto; per l’esigenza, sempre più avvertita, di non riversare a dibattimento accuse non sufficientemente ponderate; e per numerose altre cause. Dopo pochi anni dall’entrata in vigore del codice del 1988, l’indagine preliminare, come scrisse Livio Pepino, si era già trasformata in una “gigantesca istruzione sommaria”. A me piace descrivere ai miei studenti questa metamorfosi paragonando l’indagine preliminare a Bruce Banner, l’esile e occhialuto chimico protagonista dei fumetti Marvel che, investito dai raggi Gamma, si trasforma nell’incredibile Hulk e si ritrova con gli abiti a brandelli. Quegli abiti a brandelli sono la dimessa veste sistematica che i riformatori del 1988 avevano cucito addosso alla fase investigativa, ormai del tutto inadatti a ricoprire la nuova debordante indagine preliminare. Alcuni sviluppi (come il dilagare delle prove digitali) non erano facilmente prevedibili, ma molte incongruenze erano già presenti nel modello originario: ad esempio, io fin dall’inizio ho trovato inconcepibile che il destinatario di una misura cautelare potesse finire in carcere, magari per molti mesi, a “processo” non ancora iniziato, senza essere ancora “imputato” di nulla, e senza essere ancora raggiunto da alcuna “prova” di colpevolezza! Le porte del carcere si dovrebbero aprire per l’imputato solo dopo la conclusione del processo, con la condanna definitiva, non addirittura prima che il processo abbia inizio (faccio notare che neppure la legge delega si era spinta così avanti: per la direttiva n. 36, la richiesta cautelare avrebbe dovuto comportare l’acquisizione della qualità di imputato e, quindi, l’esercizio dell’azione penale). Perciò concordo con quanto trovo scritto nella domanda, il legislatore del 1988 avrebbe dovuto bilanciare più saggiamente fin dall’inizio i rapporti tra indagine preliminare e dibattimento, senza indulgere a vuoti nominalismi (“indagato”, “elementi di prova”, “dichiarazioni delle persone informate sui fatti” ecc.) e senza cedere all’illusione che la fase investigativa avrebbe potuto rimanere relegata negli angusti confini che le erano stati assegnati.    

 

4) Nei decenni successivi all’entrata in vigore del “nuovo” codice, si è assistito ad un inarrestabile processo riformatore ad opera del legislatore. Le pare che l’attuale codice conservi un disegno accusatorio, ancora sovrapponibile a quello del 1988, o sia, come qualcuno autorevolmente sostiene, soprattutto dopo la Riforma c.d. Cartabia, un esempio di “garantismo inquisitorio”?

 

Quello che lei definisce il “disegno accusatorio” del 1988, ritagliato sul modello corderiano e carneluttiano (e prima ancora, lucchiniano) dell’inchiesta preliminare, era un disegno congeniale a un processo nel quale la prova dichiarativa era il tramite principale tra il giudice e i fatti di reato, e dunque il fulcro dell’attività cognitiva poteva essere concentrato nella fase dibattimentale. Nell’universo della “documentalità” – degli audiovisivi, delle prove digitali, dei captatori informatici –, tutto è cambiato: bisogna prendere atto della fisiologica perdita di centralità del dibattimento penale e regolarsi di conseguenza. L’inevitabile aumento di peso specifico della fase che precede il giudizio non può non condurre anche a un incremento delle garanzie difensive, che fin dall’inizio erano apparse troppo limitate nel corso della fase investigativa (penso, ad esempio, alla presenza del difensore agli atti di individuazione di persone, ammessa solo a partire del 2016). Le nuove prove digitali e scientifiche richiedono, inoltre, garanzie nuove e nuove inevitabili finestre giurisdizionali: quando, ad esempio, all’indagato viene sequestrato un computer o lo smartphone, o gli inquirenti prendono possesso del dispositivo da remoto con un virus Trojan, non si può non pretendere, a mio avviso, che sia un giudice a governare la fase delicatissima della selezione dei dati rilevanti. Ciò, tuttavia, non significa che si stia regredendo – o che si possa in futuro regredire – alla logica del “garantismo inquisitorio” che ha caratterizzato l’ultima fase di vita del codice di procedura penale del 1930. Esiste ormai, infatti, una robusta cornice costituzionale che impedisce al legislatore ordinario di rinnegare i principi-cardine del sistema accusatorio: la rigida separazione delle funzioni, la parità delle armi, e, sul terreno delle prove dichiarative, il contraddittorio nel momento di formazione della prova (con ciò che ne segue in termini di irrilevanza probatoria degli atti di indagine, fuori dei casi eccezionali di cui al quinto comma dell’art. 111 Cost.: la distanza rispetto al modello processuale imperniato sulla fase istruttoria rimane siderale). Ciò che ritengo possa essere rimproverato alla riforma Cartabia non è tanto di avere assecondato la tendenza all’ipertrofismo contenutistico e garantistico della fase investigativa (una tendenza alla quale, lo ripeto, ci si deve in qualche misura rassegnare nel terzo millennio), ma di avere mostrato una scarsissima fiducia nel contraddittorio nel momento di formazione della prova come unico affidabile strumento di accertamento dei fatti (fuori dei casi in cui sia impossibile o inutile instaurarlo, o siano intervenuti fattori di inquinamento della prova). Alludo al nuovo criterio decisorio per il passaggio alla fase dibattimentale, che non è più, come sappiamo, la sostenibilità dell’accusa in giudizio, ma la ragionevole previsione di condanna (rectius, l’impossibilità di definire irragio­nevole una simile previsione). Il legislatore sembra avere ragionato come se la formazione dialettica della prova non potesse mai dissipare le incertezze del quadro cognitivo risultante dalle indagini (ma, al più, rendere meno solide le certezze dell’accusa). Si immagini un’investigazione all’esito della quale il pubblico ministero abbia nel proprio fascicolo dichiarazioni di persone informate sui fatti di portata non univoca: alcune dichiarazioni a carico dell’indagato delle quali, apparentemente, non v’è motivo di dubitare, affiancate da dichiarazioni di segno contrario che si direbbero altrettanto sincere e attendibili. Qualcuno evidentemente sta mentendo, oppure si sbaglia. Che fare, in un simile caso? In un processo autenticamente accusatorio, non si potrebbe che transitare a dibattimento, perché il fondamento del principio del contraddittorio nel momento della formazione della prova dichiarativa è la convinzione che l’esame incrociato dei testimoni sia la tecnica più efficace per scoprire chi dice il vero e chi dice il falso. Tutto si potrebbe dire, ma non che quel dibattimento sia superfluo, se si crede al contraddittorio nel momento di formazione della prova come irrinunciabile garanzie epistemica. Eppure, in un caso come questo, oggi non si potrebbe che pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, essendo irragionevole pronosticare la condanna dell’imputato. Di fatto, il nuovo art. 425 c.p.p. impone al giudice per l’udienza preliminare di valutare le risultanze investigative così come il giudice del dibattimento valuterebbe le prove: l’accesso al dibattimento, è stato scritto, andrebbe ammesso solo a fronte di una piattaforma istruttoria che, confermata, condurrebbe alla condanna. Al contraddittorio come strumento che “partorisce verità”, per usare un’espressione di Massimo Nobili, non viene attribuito alcun valore: il retropensiero è che sia superfluo ogni dibattimento che non si conclude con una condanna, oppure – peggio ancora – che il dibattimento non consentirebbe mai di accertare i fatti più efficacemente di come li ha accertati il pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. In questo senso io vedo effettivamente riemergere, dopo quarant’anni di esilio, la vecchia logica del processo misto: il dibattimento torna ad essere la sede processuale in cui la difesa è chiamata a rovesciare un preesistente accertamento di colpevolezza ritenuto già sufficientemente affidabile.

 

5) Professore, non le pare che l’introduzione del nostro processo, ritenuto tendenzialmente accusatorio, sia stata contrassegnata da una paradossale e mal calcolata scommessa sul congruo ricorso ai riti alternativi, di stampo inquisitorio?

 

Non v’è dubbio che il rito accusatorio, fondato sulla tendenziale irrilevanza probatoria degli atti di indagine preliminare e sulla conseguente necessità di acquisire ex novo le prove nella fase dibattimentale, sia un rito che comporta un notevole dispendio di energie processuali, e che dunque necessita, per funzionare, di efficaci politiche di deflazione del dibattimento: i dibattimenti penali dovrebbero essere tendenzialmente pochi, e andrebbero celebrati, per quanto possibile, a poca distanza di tempo dai fatti di reato, per garantire piena efficacia alle tecniche dibattimentali di acquisizione della prova. Si è già detto di quanto si sia rivelata illusoria la pretesa che le indagini preliminari fossero contenutisticamente povere e, dunque, di breve durata. Quanto alla deflazione dei dibattimenti, il legislatore del 1988 confidava, notoriamente, nel drenaggio che avrebbero operato i riti alternativi, ma i numeri gli hanno dato ragione solo in parte. In realtà il discorso è complesso, perché le variabili da considerare sono molte, a partire dalle continue modifiche normative intervenute nel corso degli anni (basti pensare alla progressiva estensione dell’ambito operativo del patteggiamento, all’incremento delle garanzie nel rito abbreviato o alla recente introduzione della sospensione con messa alla prova). Ad oggi, facendo riferimento ai due principali riti alternativi, si può dire che il giudizio abbreviato goda, in realtà, di ottima salute, specie dopo le modifiche apportate dalla legge Carotti del 1999 e dalla legge Orlando del 2017 (nel 2000 le sentenze “abbreviate” furono 17.784, nel 2019 sono state 54.898), mentre il patteggiamento ha seguito un percorso inverso. Nel 2000 le condanne “patteggiate” erano 77.013, nel 2019 erano scese a 50.261: meno, dunque, delle sentenze pronunciate all’esito del giudizio abbreviato (i dati che precedono, aggiornati a qualche anno fa, sono tratti dal bel volume Giustizia per nessuno di Mitja Gialuz e Jacopo Della Torre). Complessi­vamente non è una linea di tendenza confortante, perché l’attuale giudizio abbreviato è processualmente assai meno “economico” di un patteggiamento. Lo stesso discorso (ottima salute, ma limitati benefici in termini di economia processuale) si può fare per la sospensione del processo con messa alla prova, al cui progressivo successo si deve, in larga misura, la stessa crisi dell’applicazione della pena su richiesta. In linea generale, non sono stati dunque certamente raggiunti – e nemmeno avvicinati – i numeri del sistema processuale statunitense, espressamente richiamati nella Relazione al progetto preliminare del codice (negli Stati Uniti, il 90% dei procedimenti penali si chiude con un guilty plea o un plea bargain). Non credo però che l’esperienza dei riti alternativi possa dirsi fallimentare, e che quindi il legislatore abbia interamente perso la sua scommessa. Basti dire che, nel quinquennio 2013-2017, il 60% delle condanne penali è stato pronunciato all’esito di un patteggiamento, di un giudizio abbreviato o di un procedimento per decreto penale. Anche questi numeri vanno però considerati con attenzione, perché si intersecano con un altro dato assai significativo, rappresentato dal numero assai limitato delle sentenze di condanna emanate all’esito dei giudizi di primo grado (nel 2019, solo il 44% delle sentenze complessive, con una percentuale di assoluzioni ex art. 530 c.p.p. pari al 39% in sede monocratica: se ne è parlato molto durante la campagna referendaria, per confutare la tesi del tendenziale “appiattimento” dei giudici sulle posizioni dei colleghi pubblici ministeri). Non tragga in inganno, dunque, quella percentuale del 60%: il drenaggio operato dai riti alternativi non è certamente così elevato. Non è un caso che per abbattere il numero dei dibattimenti il legislatore abbia cercato, in più occasioni, di irrigidire il criterio decisorio che serve a sciogliere l’alternativa tra rinvio a giudizio e sentenza di non luogo a procedere. L’intento è meritorio: ma a condizione che non lo si persegua, come ho già accennato nella risposta alla precedente domanda, tradendo apertamente l’ispirazione di fondo della riforma del 1988, come è stato fatto con la riforma Cartabia. Quanto, infine, alla circostanza che il legislatore del 1988 abbia ritenuto di puntellare il modello accusatorio aumentando il tasso di inquisitorietà della maggior parte dei procedimenti penali, si tratta indubbiamente di una scelta paradossale, anche se è lo stesso art. 111 comma 5 Cost. a rendere tollerabili schemi processuali in cui l’imputato rinuncia volontariamente alle garanzie del processo accusatorio (in particolare, al contraddittorio nel momento di formazione della prova). Ma i numeri della giustizia italiana non concedevano molte alternative: come già accennato, si tratta di un paradosso ampiamente tollerato anche nei paesi anglosassoni, che pure non sono governati dal principio di obbligatorietà dell’azione penale e possono dunque contare su un altro formidabile strumento di deflazione dei dibattimenti.

 * Professore Ordinario di Procedura penale, Sapienza Università di Roma.

08 settembre 2026

Attività integrativa di indagine: nessun avviso per la difesa. Una strana idee delle garanzie difensive

La seconda sezione della Corte di legittimità ha affermato che, in punto di diritto, <<la norma di cui all’art. 430 cod. proc. pen., ..., non prevede la notificazione di avviso del deposito dell’attività integrative delle indagini e che questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con un principio certamente estensibile anche al caso in esame, che «Non è richiesta la notifica alla controparte dell’attività integrativa di indagine prevista dall'art. 430 cod. proc. pen, essendo sufficiente il deposito della relativa documentazione (Sez. 5, n. 12165 del 05/02/2002, Bello, Rv. 221896 - 01)» .(sentenza al link)

Orbene, per quanto il tenore letterale dell'art. 430 c.p.p. preveda soltanto che la attività integrativa di indagine sia deposita nella segreteria del PM, con facoltà delle parti di prenderne visione ed estrarne copia, appare evidente che l'esercizio delle suddette facoltà presupponga che si sia a conoscenza dell'intervenuto deposito e ciò può avvenire perchè qualcuno avverta la difesa che, ad azione penale già esercitata, il PM abbia compiuto nuove indagini. Deve dunque ritenersi che il diritto all'avviso sia implicitamente riconosciuto. O forse qualcuno pensa che l'esercizio delle predette facoltà sottenda un onere in capo al difensore di costante accesso presso la segreteria dei PM ?  

07 settembre 2026

Deduzione di vizi di valutazione della prova: con il ricorso deve essere depositata l'intera trascrizione

La settima sezione della Corte di legittimità ha affermato che <<il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione» (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, Saccomanno, Rv. 269801 - 01)>>(ordinanza al link)

Nel caso di specie il ricorrente aveva riprodotto solo dei singoli brani e non i verbali in forma integrale, così incorrendo nel vizio di inammissibilità sopra prospettato.

04 settembre 2026

Causa di non punibilità e reati tributari.

 

La Corte di cassazione ha precisato che a seguito della riforma dell'art. 13 del d.lgs. 74/2000, ai fini dell'applicabilità della causa di non puniibilità di cui all'art. 131 bis c.p., non rileva la spontaneità dell'adempimento o la ricorrenza di un ravvedimento, Invero all'art. 13, d. Igs. n. 74 del 2000, per come novellato dal d. Igs. 14 giugno 2024, n. 87. è stato inserito il comma 3-ter, in forza del quale ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziària; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.(sentenza al link)

03 settembre 2026

Richiesta della messa alla prova, previa riqualificazione del fatto, reiterabile in appello se, dopo il rigetto, si è chiesto abbreviato

La Corte di cassazione (sez. IV, 29849/2026), richiamando una pronuncia della Corte costituzionale,  ha asserito che <<la richiesta di giudizio abbreviato formulata dopo il rigetto dell’istanza principale di ammissione alla messa alla prova, previa riqualificazione del fatto contestato, deve intendersi proposta con riserva di gravame. La scelta del rito abbreviato, compiuta dopo che il giudice abbia escluso la qualificazione giuridica necessaria per accedere alla messa alla prova, non determina, pertanto, la definitiva consumazione della relativa facoltà, poiché una diversa conclusione farebbe dipendere l’esercizio del diritto di difesa da una qualificazione giuridica successivamente riconosciuta non rispondente al fatto accertato>>.

02 settembre 2026

Omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali ex art. 31 legge 13 settembre 1982, n. 646 – Condannato per reato aggravato ai sensi del terzo comma dell’art. 416-bis.1 cod. pen. - Attenuante della dissociazione - Configurabilità del reato - Sussistenza.

 



La Prima sezione penale, in tema di reati contro l’ordine pubblico, ha affermato che il reato di cui agli artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, previsto per il caso di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali eccedenti un determinato limite da parte di soggetto condannato per il delitto aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., è configurabile anche quando in relazione allo stesso sia stata applicata l’attenuante della dissociazione.

Ricorso avverso sentenza patteggiamento, quale nozione di erronea qualificazione giuridica

 



La Corte ha precisato che in caso di sentenza di applicazione di pena su richiesta di parte, <<l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui essa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione; la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026). Nello specifico, basti rilevare che il dato di fatto su cui il ricorso si fonda costituisce il prodotto di un giudizio valutativo e che il parametro quantitativo di riferimento non è indefettibile (operando solo "di norma": Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150), potendo assumere rilevanza, a tal fine, anche altri aspetti del fatto>>. (sentenza al link)

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