04 giugno 2026

Pena sostitutiva negata con formula vuota: Cassazione annulla e rimette in gioco la rieducazione.

 


Abstract:

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di F.E., annullando la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva confermato la condanna per furto aggravato (2 mesi di reclusione + multa) senza concedere la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 20-bis c.p.. I giudici di legittimità censurano la motivazione del diniego, definita apodittica, generica e basata solo su gravità del fatto e precedenti penali, senza la necessaria prognosi sull’inidoneità della pena sostitutiva a garantire la funzione rieducativa (art. 27 Cost.). Richiamando i principi delle Sezioni Unite Gagliardi (2010), la riforma del d.lgs. 150/2022 e la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2025, la Cassazione ribadisce l’obbligo di un giudizio bilanciato, che valuti concretamente se la pena pecuniaria possa assicurare il reinserimento sociale con il minor sacrificio della libertà personale. La sentenza viene annullata senza rinvio sul punto, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia per un nuovo esame.


Approfondimento
Premessa fattuale e processuale
F.E. è stata condannata dal Tribunale di Chieti (4.4.2024) per furto aggravato a 2 mesi di reclusione e 200 euro di multa, con continuazione tra reati e attenuanti (artt. 62 n. 4, 89 c.p.).
La Corte d’Appello dell’Aquila (3.6.2025) conferma la decisione.

Motivo di ricorso in Cassazione
L’imputata, tramite difensore, lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione per il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria (art. 20-bis c.p.).
La motivazione del diniego era apodittica, basata su inidoneità della pena sostitutiva alla “rieducazione” e “prevenzione del pericolo di reiterazione”, ragioni estranee ai criteri normativi (che limitano la prognosi negativa solo ad altre pene sostitutive, non a quella pecuniaria).

Principi di diritto richiamati dalla Cassazione
Il giudice non può limitarsi a valutare gravità del fatto e pericolosità del soggetto, ma deve motivare in chiave prognostica perché la pena sostitutiva sarebbe inidonea alla finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162/2024).
L’onere motivazionale è aggravato: la legge presume l’idoneità delle pene sostitutive entro i limiti edittali; il diniego richiede una motivazione concreta e specifica.
Anche i precedenti penali possono giustificare il diniego, ma solo se esaminati in modo puntuale, non generico, evidenziando elementi indiscutibilmente negativi per la prognosi rieducativa e il rischio di recidiva.
La Corte Costituzionale (sent. n. 139/2025) ha ribadito il principio del minimo sacrificio necessario della libertà personale: la pena detentiva è legittima solo se necessaria e proporzionale, e le pene sostitutive sono preferibili perché evitano gli effetti desocializzanti del carcere.
Per la sola pena pecuniaria sostitutiva, non rilevano le disagiate condizioni economiche dell’imputato (Sez. U, Gagliardi; Sez. 5, n. 19039/2025), mentre la nuova normativa (d.lgs. 150/2022) permette di calibrarla sulla situazione patrimoniale.

Applicazione al caso concreto
La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato l’istanza con motivazione apodittica e tautologica, basandosi solo su “gravità dei reati” e “personalità desunta dai numerosi precedenti”, senza alcuna prognosi concreta sull’effettiva inidoneità della pena pecuniaria alla rieducazione.
La motivazione non soddisfa i requisiti minimi richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Dispositivo
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva.
Rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Perugia, che dovrà riesaminare la richiesta rispettando i principi di diritto esposti.

03 giugno 2026

Delitto di ricettazione: non occorre l'accertamento giudiziale del reato presupposto

La Corte di legittimità ha confermato che <<ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non è necessario l’accertamento giudiziale del reato presupposto, né l’individuazione del suo autore, potendo la provenienza delittuosa del bene essere desunta anche da elementi logici e circostanze di fatto obiettivamente significative (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 01; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01)>> (sentenza al link).

29 maggio 2026

Responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ., nel processo penale, di associazioni o federazioni sportive per i reati commessi dai soggetti dei quali si avvalgono per le competizioni – Sussistenza – Condizioni.

 



La Quinta Sezione penale ha affermato che sussiste, nel processo penale, la responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ. delle associazioni o delle federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dai soggetti dei quali esse si avvalgono per le competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, nel caso in cui sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività di quest’ultimo e l’illecito.

28 maggio 2026

Screenshot prodotti dalla persona offesa non necessita la previa acquisizione del supporto

Secondo la sesta sezione penale della Corte di cassazione, l'arresto di legittimità che afferma l'inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, di messaggi "WhatsApp" acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen., mediante "screenshots" eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero (Sez. 6, n 39548 del 11/09/2024, Di Francesco), non si confà a mail, i messaggi, gli “screenshots” forniti agli inquirenti dalle stesse persone offese. Ciò poichè non viene in rilievo un profilo di segretezza della corrispondenza, rientrante nello spettro di tutela dell'art. 15 Cost., in quanto siffatta documentazione non è stata acquisita da soggetti estranei alla comunicazione, ma è stata consegnata dallo stesso soggetto che aveva partecipato alle conversazioni.

La Corte, richiamando alcuni suoi precedenti, ha peraltro precisato che <<ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via "whatsapp" effettuata dalla persona offesa, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie (Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282771 01: fattispecie in tema di atti persecutori, in cui la Corte ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di accertamento tecnico e di estrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze interessate, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi)>>.  

Ed ancora, i Giudici nomofilattici hanno rammentato come si sia <<ritenuta legittima l'acquisizione come documento di messaggi sms mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, Rv. 278635-01: fattispecie relativa a messaggi dell'imputato pervenuti sul telefono cellulare della madre della persona offesa e da questa fotografati mediante "screenshot" e consegnati alla polizia giudiziaria)>>.

In tema di sindacato, ad opera del giudice di appello, su un' eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente proposta, la Corte ha precisato che è onere della parte interessata dimostrare che dagli atti a disposizione prima dell’inizio dell’istruzione dibattimentale o da quelli presenti nel fascicolo del pubblico ministero (a tale fine acquisiti dal primo giudice) risultava l’esistenza di elementi oggettivi certi idonei a comprovare la fondatezza della richiesta difensiva.(sentenza al link)

27 maggio 2026

Sentenza di appello dichiarativa della nullità del decreto di giudizio immediato – Interesse concreto e attuale ad impugnare del pubblico ministero – Sussistenza – Avvenuta notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. pen. – Rilevanza – Esclusione – Ragioni.

 




La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, a seguito di sentenza di appello che dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato, determinando la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, sussiste l’interesse, concreto e attuale, del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione, anche nel caso in cui abbia già provveduto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., in quanto questa iniziativa è attività doverosa, al fine di evitare una situazione di stasi processuale, che si concretizza in un atto endoprocedimentale non costituente rinnovato esercizio dell’azione penale, né rinuncia implicita all’impugnazione, vigendo, nel processo penale, il principio della natura esclusivamente formale dell’atto di rinuncia all’impugnazione.

26 maggio 2026

Reato continuato – Pluralità di concorrenti – Coimputato giudicato separatamente per una parte dei reati commessi da minorenne – Pena complessiva superiore a quella inflitta ai coimputati maggiorenni giudicati in un unico processo – Principio di proporzionalità della pena – Violazione – Fattispecie.

 


La Sesta Sezione penale, in tema di pena, ha affermato che, nel caso di reato continuato commesso, in concorso, da una pluralità di imputati, contrasta con il principio, di rilevanza costituzionale e sovranazionale, di proporzionalità della pena l’inflizione al concorrente, giudicato separatamente per una parte dei reati, commessi prima del raggiungimento della maggiore età, di una pena complessiva superiore a quella inflitta, ai coimputati maggiorenni, giudicati in un unico processo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, onerando il giudice della fase rescissoria di verificare se la pena inflitta all’imputato dal Tribunale per i minorenni, avuto riguardo all’intervenuta derubricazione, nei confronti dei coimputati maggiorenni, di taluni dei delitti formanti oggetto dell’originaria contestazione, costituisca, “ex se”, una risposta sanzionatoria proporzionata alla complessiva offensività della condotta o se l’aumento di pena per la continuazione possa essere determinato in misura minima o, comunque, più contenuta).

La sentenza Cass. pen., sez. VI, n. 16971/2026, al link

25 maggio 2026

PENE PECUNIARIA SOSTITUTIVA e INSOLVIBILITA': A GIUGNO LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

 




Pende alle Sezioni Unite, che decideranno il 25 giugno 2026, la seguente questione:

Se, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione della pena pecuniaria possa essere rigettata dal giudice quando lo stesso, in base ad elementi di fatto, formuli una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento da parte dell'imputato.


Approfondimento (A.I.).

Sintesi Generale

L'ordinanza in esame, redatta dal Presidente della Sesta Sezione Penale della Cassazione, non decide il ricorso di un condannato (Nicola Colella), ma lo rimette alle Sezioni Unite per risolvere un contrasto giurisprudenziale sorto in tema di pene sostitutive. La questione centrale è se, per negare la sostituzione di una pena detentiva breve con una pena pecuniaria, il giudice possa basarsi su una prognosi negativa riguardante la capacità di adempimento (solvibilità) del condannato.

Il Caso Concreto (Ritenuto in Fatto)

1.  Il Ricorrente: Nicola Colella è stato condannato a 7 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e violazione della legge sulle armi.
2.  Il Diniego: sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Bari hanno respinto la richiesta della difesa di sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria. La Corte d'Appello ha motivato il diniego sulla base di due elementi:
    - Situazione economica: Colella è risultato sprovvisto di redditi e beni propri e fiscalmente è risultato a carico dei genitori.
    - Pregresso "insoluto": esisteva una precedente pena pecuniaria di 6.000 euro non ancora pagata, risultante da una nota dell'Ufficio Recupero Crediti.
3.  La Tesi della Difesa: nel ricorso in Cassazione, la difesa contesta questa decisione, sostenendo che:
    - l'assenza di redditi non implica automaticamente insolvibilità, specie se l'imputato era affidato in prova al servizio sociale (quindi senza obbligo di lavorare);
    - la nota dell'Ufficio Crediti non costituisce un vero "insoluto", poiché non era mai stato notificato l'ordine di esecuzione;
    - la difesa ha successivamente documentato due novità importanti: Colella ha trovato un lavoro a tempo determinato e il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato estinte le pene precedenti per esito positivo della prova.

Il Nodo Giuridico: Il Contrasto Giurisprudenziale (Considerato in Diritto)

La Cassazione rileva che il caso di Colella è emblematico di un annoso e mai risolto contrasto interpretativo sull'art. 58 della Legge n. 689/1981, che stabilisce: "la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato". Il contrasto è se la parola "prescrizioni" includa anche l'obbligo di pagare la pena pecuniaria.

Vengono individuate due distinte linee interpretative:

TESI A (Maggioritaria e favorevole al ricorrente): La solvibilità non è un prerequisito della sostituibilità

Questa tesi, il cui leading case è rappresentato dalle Sezioni Unite n. 24476/2010 (sentenza Gagliardi), sostiene che la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce solo alle "pene-programma" (oggi: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità), che prescrivono comportamenti attivi, non alla pena pecuniaria.

Argomenti a sostegno:
- Letterale: la legge parla di "prescrizioni" e "modalità di esecuzione" solo per le pene non pecuniarie.
- Teleologico: la ratio della sostituzione è rieducativa e premiale, non meramente punitiva.
- Sistematico: esistono già meccanismi per adattare la pena pecuniaria alle condizioni economiche (artt. 133-bis, 133-ter c.p., che permettono di ridurre l'importo o rateizzare il pagamento). Negare la sostituzione a un povero violerebbe il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), trasformando la pena pecuniaria in una "pena di classe".
- Giurisprudenza conforme: Dopo la riforma del 2022 (d.lgs. 150/2022), diverse sentenze (es. Paris, Cerasoli, Faye, Iavarone) hanno ribadito questo principio, valorizzando il nuovo art. 56-quater (che fissa un tasso giornaliero minimo di conversione molto basso) come strumento per rendere la pena pecuniaria accessibile anche agli indigenti, senza bisogno di indagarne la solvibilità futura.

> In sintesi, per questa tesi: l'unico limite alla sostituzione con pena pecuniaria è dato dai criteri di cui all'art. 133 c.p. (gravità del fatto, personalità del reo). Le condizioni economiche non sono un ostacolo, ma un parametro per dosare la pena, non per negarla.


TESI B (Minoritaria e contraria al ricorrente): La solvibilità è un prerequisito valutabile

Questa tesi, rappresentata da pronunce come Diop (2008), Majer (2022) e Cisse (2024), afferma che il giudice può e deve valutare la concreta capacità di adempimento del condannato. Se esiste una prognosi negativa fondata, la sostituzione con pena pecuniaria può essere legittimamente negata.

Argomenti a sostegno:
- Letterale: il termine "prescrizione" ha un significato lato che include qualsiasi precetto, quindi anche l'obbligo di pagare una somma di denaro.
- Sistematico: l'art. 133 c.p. richiama le "condizioni di vita individuale e familiare", che includono inevitabilmente la situazione economica.
- Funzionale: la pena deve essere eseguita per essere effettiva. Concedere una pena pecuniaria a chi è palesemente insolvibile è illusorio e vanifica la funzione preventiva e afflittiva della sanzione.
- Indici presuntivi: il giudice può basarsi su elementi di fatto come l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la mancanza di una fissa dimora, o un pregresso mancato pagamento di altre pene pecuniarie (come nel caso di Colella).

> In sintesi, per questa tesi: La riforma del 2022, menzionando anche le "condizioni patrimoniali", ha rafforzato la possibilità per il giudice di valutare la solvibilità. Negare la pena pecuniaria a un insolvibile non è una discriminazione, ma un atto di realismo processuale per garantire l'effettività della pena.


Il Contributo della Corte Costituzionale

L'ordinanza richiama alcune importanti sentenze della Consulta che hanno influenzato il dibattito, in particolare:
- Sent. 131/1979: Dichiarò incostituzionale la conversione automatica della pena pecuniaria in detentiva per insolvibilità, definendola una "sanzione per la povertà" discriminatoria.
- Sent. 28/2022: Ha caldeggiato una riforma che rendesse le pene pecuniarie sostitutive più accessibili, spingendo il legislatore a introdurre l'art. 56-quater.
- Sent. 54/2026: Ha ribadito la distinzione tra insolvibilità "incolpevole" e insolvenza "colpevole", utile per i meccanismi di conversione in caso di mancato pagamento.


La Decisione: Rinvio alle Sezioni Unite

La Sesta Sezione, preso atto del contrasto palese e della sua importanza (speciale importanza), decide di rimettere il ricorso al massimo organo nomofilattico, le Sezioni Unite Penali, ai sensi dell'art. 618 c.p.p.


La questione di diritto formulata è la seguente:

> "se, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione della pena pecuniaria possa essere rigettata dal giudice che, in base ad elementi di fatto, formuli una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento da parte dell'imputato".


Conclusioni e Possibili Sviluppi

La Cassazione non decide il caso Colella, ma lo affida alle Sezioni Unite, che dovranno sciogliere il contrasto. L'esito è cruciale:
1.  Se prevalesse la tesi A (Gagliardi): Il giudice non potrà negare la pena pecuniaria per insolvibilità. Dovrà semmai adeguarne l'importo (art. 56-quater) o concedere la rateizzazione (art. 133-ter). Nel caso di Colella, con la nuova occupazione lavorativa e l'estinzione dei debiti pregiati, la sostituzione sarebbe molto probabile.
2.  Se fosse adottata la tesi B (Diop/Cisse): Il giudice potrà negare la pena pecuniaria se ci sono "fondati motivi" di ritenere che il condannato non pagherà. La decisione della Corte d'Appello di Bari potrebbe essere confermata, a meno che la Cassazione non valuti che gli elementi addotti (l'assenza di redditi e il vecchio insoluto) non fossero "fondati" alla luce delle nuove prove lavorative.

In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, l'ordinanza rappresenta un importante segnale: la sesta sezione propende chiaramente per la soluzione che favorisce l'accesso alla pena pecuniaria sostitutiva, come dimostra l'ampia e approfondita trattazione della tesi "Gagliardi" e delle pronunce a essa successive.

Ultima pubblicazione

Pena sostitutiva negata con formula vuota: Cassazione annulla e rimette in gioco la rieducazione.

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