Foro e Giurisprudenza
12 giugno 2026
Astensione degli avvocati e prescrizione “sospesa senza limiti”
11 giugno 2026
La decisione delle sezioni unite. Adozione in via provvisoria di una misura cautelare da parte di giudice che si dichiari incompetente - Trasmissione degli atti ad altro giudice ex art. 27 cod. proc. pen. - Rinnovazione da parte di quest’ultimo dell'ordinanza coercitiva, con contestuale dichiarazione di incompetenza - Conflitto negativo di competenza - Insussistenza - Perdurante efficacia della misura tempestivamente rinnovata - Sussistenza.
10 giugno 2026
Giudici onorari e omesso rispetto delle regole di competenza: la decisione delle sezioni unite. Inosservanza senza sanzione processuale
Avevamo già dato notizia della pendenza della questuione (Inosservanza delle regole di assegnazione ai giudici onorari in ambito penale: sanzione processuale o inosservanza di criteri organizzativi? La parola alle Sezioni Unite
Diamo ora notizia della decisione delle sezioni unite: informazione provvisoria.
09 giugno 2026
La Cassazione a Sezioni Unite: niente "cura" per l'impresa sana. Il controllo giudiziario volontario non è un antidoto all'interdittiva antimafia in assenza di reale infiltrazione. Depositata la sentenza 21077/2026 delle Sezioni Unite
Abstract
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, affronta il contrasto giurisprudenziale relativo ai presupposti per l’ammissione al c.d. controllo giudiziario volontario (art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011), richiesto dall’impresa destinataria di un’informazione interdittiva antimafia. L’orientamento più restrittivo ritiene che il giudice della prevenzione debba verificare in ogni caso la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa – anche solo occasionale – e non possa limitarsi a una prognosi di bonificabilità. L’indirizzo opposto, fatto proprio dalla sentenza impugnata, sostiene che il giudice debba solo valutare l’emendabilità dell’ente, potendo ammettere al controllo anche l’impresa "sana" al solo fine di sospendere gli effetti interdittivi. Le Sezioni Unite rigettano quest’ultima tesi, enunciando il principio secondo cui il giudice della prevenzione, accertata l’insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, è tenuto a rigettare la richiesta di controllo giudiziario volontario, pena l’utilizzo di una misura di prevenzione in assenza del suo presupposto legittimante (la pericolosità oggettiva dell’ente). La pronuncia chiarisce l’autonomia e la pienezza del sindacato giurisdizionale rispetto all’accertamento prefettizio.
Sintesi della sentenza
Premessa processuale
Questione di diritto
"Se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34‑bis, comma 6, d.lgs. 159/2011, il giudice, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo di tale accertamento, rigettare la richiesta".
I due orientamenti in contrasto
| Orientamento (c.d. "pieno sindacato") | Orientamento (c.d. "sindacato limitato") |
|---|---|
| Il giudice della prevenzione ha poteri di cognizione pieni e autonomi. | Il giudice non può rimettere in discussione l’esistenza del condizionamento criminale già accertato dal Prefetto. |
| Deve verificare: a) insussistenza di disponibilità diretta/indiretta dell’ente da parte di soggetti pericolosi; b) esistenza di una relazione agevolatrice occasionale; c) prognosi positiva di bonificabilità. | L’interdittiva costituisce un "substrato intangibile". Il giudice opera solo una prognosi di bonificabilità, negando la misura solo se il condizionamento è stabile o non emendabile. |
| Se manca qualsiasi pericolo di infiltrazione (anche occasionale), la richiesta va rigettata. | Anche l’impresa sana (senza alcuna infiltrazione) può essere ammessa al controllo, per sospendere gli effetti interdittivi ed evitare una disparità di trattamento. |
La soluzione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite rigettano il ricorso e aderiscono al primo orientamento, enunciando il seguente principio di diritto:
"Il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l’applicazione del controllo previsto dall’art. 34‑bis, comma 6, d.lgs. 159/2011, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell’ambito dei compiti affidatigli, la insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa".
Motivazione essenziale
Unitarietà dell’istituto – Il controllo giudiziario (sia "prescrittivo" d’ufficio che "volontario" su istanza privata) ha i medesimi presupposti, tra cui l’esistenza di un’agevolazione occasionale a favore di soggetti pericolosi (art. 34‑bis, comma 1).
Pericolosità come requisito indefettibile – Il controllo giudiziario è una misura di prevenzione patrimoniale: senza un attuale pericolo di infiltrazione (anche solo occasionale) manca il suo fondamento. Applicarlo a un’impresa "sana" significherebbe "curare un soggetto che non ha bisogno di cure", con un’ingerenza pubblica sproporzionata e inutile.
Autonomia del giudice della prevenzione – Il Tribunale non è vincolato dall’accertamento prefettizio: il suo sindacato è pieno, retrospettivo (sulla "storia" dell’impresa) e prospettico (sul rischio di reiterazione). Può quindi pervenire a conclusioni difformi, anche di segno opposto (inesistenza del pericolo).
Rimedi alternativi per l’impresa "sana" erroneamente interdittata – Il rigetto della domanda di controllo volontario per insussistenza del pericolo non lascia l’impresa senza tutela: costituisce un "fatto nuovo" che obbliga il Prefetto, ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, a riesaminare l’interdittiva (c.d. aggiornamento). L’impresa può inoltre impugnare l’interdittiva dinanzi al giudice amministrativo.
No alla disparità di trattamento – Non vi è irragionevolezza nel negare il controllo all’impresa sana e accordarlo a quella occasionalmente infiltrata: le situazioni sono oggettivamente diverse. La misura è terapeutica, non uno strumento per sospendere automaticamente l’interdittiva.
Dispositivo
Estremi della sentenza
Sezione: Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione
08 giugno 2026
PENE SOSTITUTIVE IN APPELLO: IL DIFENSORE NON PROCURATORE PUO' CHIEDERLE ? SINO A QUANDO ?
La sesta sezione ha fornito utili chiarimenti in tema di pene sostitutive e giudizio di appello.
Schematizzando le indicazioni della Corte si può rilevare che:
1) lì dove la pena inflitta in primo grado era sostituibile, in forza del principio devolutivo, la sostituzione deve essere chiesta con l'impugnazione o con i motivi nuovi;
2) il difensore appellante NON necessita di procura speciale al fine di procedere alla superiore richiesta;
3) l'imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, potrà esprimere il CONSENSO alla sostituzione fino a quindici giorni prima dell'udienza cartolare, con i motivi nuovi o con memoria;
4) in caso di udienza partecipata il consenso può essere manifestato entro l'udienza di discussione;
5) nel caso in cui i presupposti per sostituire la pena sorgano soltanto a seguito della decisione di secondo grado, il Giudice sarà chiamato, anche d'ufficio (e dunque in assenza di apposito motivo o sollecitazione difensiva), <<a vagliare la possibilità di sostituire la pena detentiva, dovendo la Corte motivare l'eventuale giudizio prognostico che, secondo la sua valutazione di merito, sì ritenga ostativo alla sostituzione; e in caso di ritenuta prognosi positiva, si dovrà seguire il percorso eventualmente bifasico già tracciato in primo grado dall'art. 545-bis, acquisendo il consenso dell'imputato, se del caso rinviando appositamente per procedere in tal senso>>;
6) infine, la Corte ha precisato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è necessario che la richiesta dell'imputato sia circostanziata e documentata, potendo l'iniziativa partire addirittura dal giudice, cui compete la valutazione della coerenza della sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale, nonché lo svolgimento, se necessario, della relativa istruttoria. (sentenza al link)
05 giugno 2026
Concorrenti giudicati separatamente: la medesima aggravante può ricorrere per l'uno e non per l'altro reo ?
Nel caso deciso dalla Corte di legittimità, il ricorrente, condannato dai giudici territoriali a titolo di truffa aggravata dalla minorata difesa, deduceva, ex multis, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell' aggravante, e ciò in considerazione della decisione resa nei confronti del concorrente per il medesimo fatto, nei cui confronti, invece, l'aggravante era stata esclusa.
Nello scrutinare la censura i Giudici di legittimità hanno osservato che <<il richiamo alla diversa decisione resa nei confronti del concorrente non è decisivo, trattandosi di valutazione compiuta in un distinto procedimento e priva di efficacia vincolante nel presente giudizio. Come costantemente affermato da questa Corte, il vizio di motivazione non può essere individuato mediante il raffronto tra il provvedimento impugnato e decisioni adottate in altri procedimenti, dovendo il controllo di legittimità essere circoscritto alla coerenza interna delle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata (Sez. 1, n. 11185 del 06/07/1994, Marchetti, Rv. 199608-01). Né il diverso apprezzamento di profili giuridici o fattuali operato in altri procedimenti implica, di per sé, vizio di motivazione, in assenza di affermazioni manifestamente irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839-01)>>. (sentenza al link)
04 giugno 2026
Pena sostitutiva negata con formula vuota: Cassazione annulla e rimette in gioco la rieducazione.
Approfondimento
Motivo di ricorso in Cassazione
Principi di diritto richiamati dalla Cassazione
Applicazione al caso concreto
Dispositivo
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👉 Tutta la normativa qui Come già accaduto in altre occasioni i continui confronti con colleghi ci hanno stimolato a pubblicare un post ...
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Su questo blog, all'esito di una ricostruzione normativa, confortata anche dalla Suprema Corte, abbiamo sostenuto che l'ultratt...




