30 aprile 2026

La violazione del divieto di reformatio in peius non è rilevabile ex officio dalla Corte di cassazione


I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte di merito ha violato il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen., e tuttavia si tratta di un vizio di violazione di legge non dedotto con il ricorso e non rilevabile di ufficio, non versandosi in ipotesi di illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01). (sentenza al link)

29 aprile 2026

Precisazioni della Corte in tema di ricorso del Pubblico Ministero e di manifesta illogicità della motivazione

A seguito della novella del 2024, ex lege 9 agosto 2024, n. 114, l'art. 593 c.p.p. vieta l'appello del Pubblico Ministero avverso le sentenze di proscioglimento per i reati per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme della citazione diretta a giudizio. 

Tuttavia la Corte ha precisato che il PM potrà dispiegare ricorso per cassazione per tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.

La Corte ha inoltre precisato che «in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 02; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054)>>. Peraltro <<tale inconfutabilità non può essere il risultato di una valutazione soggettiva e opinabile del giudice e/o del ricorrente, ma deve emergere dal contrasto con una massima di esperienza, il che accade quando il ragionamento valorizzi una congettura personale e non sia fondato su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi, cioè un’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica (in tal senso, cfr. Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 30/04/2021, Romano, Rv. 281385 – 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 – 0)» (Sez. 2, n. 41812 del 18/11/2025, Matrone, non mass.)>>.

28 aprile 2026

L'accusatorio degli altri: alcune domande al Prof. Vittorio Fanchiotti* sul processo "made in USA"

 


 

 

Nei dibattiti sul recente referendum costituzionale si è talora richiamato, spesso in chiave critica, il processo accusatorio degli Stati Uniti. Ma quanto sappiamo davvero di quel modello processuale ? Ai fini di un confronto più informato abbiamo posto alcune domande ad un esimio studioso del rito accusatorio d'oltre oceano.  

D: Professore, considerando i suoi studi di diritto processuale comparato, qual è il tratto essenziale che contraddistingue un processo per essere classificato di tipo accusatorio ?

Il tratto essenziale consiste nella parità tra le parti che, davanti a un giudice imparziale,  introducono in contraddittorio tra di loro le prove in dibattimento (trial), le uniche che possono normalmente essere utilizzate per la decisione. È esclusa di regola la possibilità di utilizzare materiale probatorio precostituito nella fase precedente (pretrial).

 

D: In un suo recente scritto, Lei ha affermato che <<ragioni non solo storiche, ma legate alla struttura della law of evidence militano per l’identificazione del processo “adversary” come “trial by judge and jury” (cfr. W. Blackstone)>>. Quali le ragioni di tale affermazione ?

Nel processo “adversary” (così è definito quello accusatorio) la law of evidence (diritto delle prove) in base alla quale la giuria emette il suo verdetto è un insieme di regole molto complesso (per esempio quelle contro il sentito dire) in base alle quali spetta al giudice che presiede il trial (ma non partecipa alla decisione finale) stabilire quali prove siano ammissibili e quali debbano invece essere escluse dal novero di quelle conoscibili dalla giuria stessa ai fini decisori.

 

D: Analizzando più specificamente il modello americano, Le chiedo, preliminarmente, se è possibile ravvisare una matrice unitaria dei processi statali e federali made in USA  ?

Premesso che ciascuno dei molteplici sistemi presenti negli Stati Uniti, quello federale e quelli propri di ciascuno dei cinquanta Stati, presenta alcune peculiarità, anche se tutto sommato marginali, è possibile individuare una matrice unitaria, poiché tutti ricalcano la radice adversary e sono sottoposti ai principi costituzionali del Bill of Rights del 1791. Ciò che distingue l’ambito di applicazione della giurisdizione federale è che essa è limitata a determinate materie, previste nella Costituzione del 1787 (i c.d. “enumerated powers”) ma col passar del tempo – in base a interventi giurisprudenziali - si è in buona parte “sovrapposta” a quella dei singoli Stati.

Sotto il profilo procedurale il processo federale utilizza ampiamente l’istituto del grand jury, un organo a composizione popolare, che consente di raccogliere, ai fini della decisione sul rinvio a giudizio, documenti e testimonianze che entro certi limiti possono essere introdotti nel trial, indebolendone la struttura adversary. In realtà il grand jury costituisce uno strumento gestito dall’organo dell’accusa (prosecutor), mentre non è prevista la partecipazione della difesa. Si tratta di una “parentesi inquisitoria”: ne consegue che la quasi totalità dei casi esaminati dal grand jury  si concludono con la formulazione dell’imputazione.  

Negli ordinamenti statali il grand jury non è previsto a livello costituzionale ed è presente solo da una ventina di essi, mentre la decisione sul rinvio a giudizio normalmente è affidata ad un preliminary hearing davanti ad un giudice professionale. Si tratta di un filtro anch’esso a maglie larghe, nel quale non trovano applicazione le regole di prova dibattimentali, facilitando l’operato del prosecutor.

 

D: Se dovesse indicare le analogie e le maggiori differenze tra il modello statunitense e quello italiano, a aspetti farebbe riferimento ? 

Il profilo fondamentale è costituito dalla presenza della giuria come giudice dibattimentale, che decide con un verdetto immotivato in base al principio dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio”. Il verdetto di non colpevolezza non è appellabile dall’accusa (prosecutor); quello di colpevolezza è impugnabile dal condannato per errori di diritto, soprattutto per violazioni di principi costituzionali.

La comminazione della pena non è competenza della giuria (salvo i casi in cui sia applicabile la pena capitale) ma da un sentencing judge, giudice monocratico “professionale”, preceduta da una presentence investigation.

 

D: In Italia, la riforma Cartabia venne preceduta da doglienze sullo scarso ricorso ai riti c.d. alternativi; sulla scorta dei suoi studi sul processo americano, il massiccio ricorso a forme di definizione diverse rispetto all’adversary trial (dibattimento) si deve ritenere il segno di un sistema processuale efficiente o di una giustizia che riserva le garanzie processuali soltanto a chi se le può permettere ?

Nel processo statunitense il ricorso alla giustizia negoziata (plea bargaining) “risolve” la quasi totalità dei procedimenti che si affacciano al trial: le cause della sua diffusione dipendono da molti fattori: un sistema di pene dai massimi edittali molto elevati, la possibilità di dichiararsi colpevoli per reati anche di estrema gravità, compresi quelli punibili con la pena capitale, la molteplicità dei tipi di ”accordi” che l’imputato può concludere con il prosecutor (non solo riduzione della pena, accesso anticipato a misure alternative, ma anche modifica del capo d’imputazione,  “archiviazione” di un diverso processo a carico suo o di un terzo).

Da un punto di vista oggettivo il sistema appare piuttosto efficiente, anche perché è collegato all’interesse degli organi dell’accusa, in particolare di quelli elettivi, di ottenere il maggior numero di condanne con il minor sforzo, cioè senza affrontare il trial, consentendo loro, spesso impegnati nella scalata a nuove cariche elettive, di presentarsi all’elettorato come amministratori efficienti della giustizia.

Tuttavia non si può tacere il fatto che tutta questa efficienza abbia pesanti ripercussioni. In particolare la capacità di smaltire la quasi totalità del carico di lavoro, rinunciando al trial in cambio di un qualche vantaggio, indubbiamente priva gli imputati meno abbienti della possibilità di usufruire di tutte le risorse e delle garanzie cui solo il trial consente di accedere, non ultima quella di essere giudicati da un organo a composizione popolare dopo uno scontro con l’accusa che presuppone, dato il clima accusatorio, una difesa agguerrita e preparata. Il  problema richiama quello della scarsità delle risorse previste in materia. Esistono uffici di public defenders, legal clinics organizzate da università, studi professionali che mettono a disposizione un monte-ore e fondazioni che si prendono cura della materia, ma i mezzi a disposizione sono comunque limitati.

 

D: Infine professore, seppur per grandi linee, ci può indicare, nel modello accusatorio degli Stati Uniti, le modalità di reclutamento e la natura del Pubblico Ministero ? 

Preliminarmente occorre osservare come negli Stati Uniti quella del pubblico ministero (prosecutor) non costituisca una “carriera”, nel senso di inserimento in un duraturo rapporto di pubblico impiego contrassegnato da promozioni e trasferimenti, ma rappresenti lo svolgimento di una funzione temporanea. Essa normalmente è preceduta o sfocia nell’esercizio dell’avvocatura, se non, per quanto riguarda i vertici degli uffici, nell’inserimento del mondo della politica.

Nell’ordinamento federale gli uffici sono organizzati a due livelli: in quello centrale, con sede a Washington, siede l’U.S. Attorney General, a capo dell’U.S. Department of Justice cui spetta la superintendence and direction dei novantaquattro U.S. Attorneys ai quali è affidata la prosecution dei reati federali nei singoli distretti in cui è suddivisa la giurisdizione federale. Sia l’organo centrale che quelli periferici sono nominati dal Presidente degli Stati Uniti, previo advice and consent del Senato e durano in carica quattro anni, come il Presidente.  Gli U.S. Attorneys sono coadiuvati da U.S. Assistant Attorneys, il cui turn-over è in media di due anni.

La situazione statale è piu’ variegata: tutti gli Stati tranne due sono comunque dotati di un duplice livello di organi. Al vertice si colloca l’Attorney General, carica elettiva (solo in Connecticut è di competenza delle local courts, mentre in New Jersey e in Alaska spetta al Governor).

Il prosecutor locale, in base alla sua competenza territoriale, assume denominazioni diverse: Municipal, County, District o State Attorney.

Il reclutamento avviene per elezione, normalmente su base partisan. Come per l’Attorney General, solo in Connecticut è di competenza delle local courts, mentre in New Jersey e in Alaska spetta al Governor.

La durata in carica è prevista per quattro anni, anche se in realtà ogni anno circa un terzo dei titolari degli uffici lascia la carica per dedicarsi alla carriera politica (di cui l’ufficio di prosecutor statale costituisce molto spesso una tappa intermedia).

Gli assistant attorneys sono direttamente reclutati dal titolare dell’ufficio e restano in carica normalmente due anni per dedicarsi poi spesso all’esercizio dell’avvocatura, forti dell’esperienza accumulata negli uffici dell’”avversario”.

Per quanto riguarda i rapporti tra l’Attorney General e i prosecutors locali sono previsti in tutti gli Stati poteri variamente articolati di autosostituzione”, “avocazione” e supervisione: essi però vengono utilizzati piuttosto raramente, poiché la prosecution  è tutt’ora considerata una local function, affidata ad un rappresentante della comunità da cui è stato eletto.

 

Professore Onorario, già Ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università di Genova. 

27 aprile 2026

Termine che scade il sabato: nessuna proroga.

La Corte di cassazione ha ribadito che il termine che scade di sabato non è prorogato al lunedì e che tale disciplina, differente da quella prevista dal c.p.c., non è costituzionalmente illegittima.  (ordinanza al link)

24 aprile 2026

Omesso avviso al difensore dell'udienza in Cassazione: quale rimedio ?

La prima sezione di legittimità ha precisato che l'omissione dell'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione all'unico difensore costituisce un errore di fatto deducibile attraverso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. (sentenza al link)

 (conforme Sez. 2, n. 34658 del 07/10/2025, Domingo).

23 aprile 2026

Incostituzionale la disciplina dell' insolvenza colpevole per le pene pecuniarie principali. Di Laura Platino*

 

La riforma Cartabia ha modificato radicalmente la disciplina dell’esecuzione delle pene pecuniarie e del meccanismo di conversione in caso di insolvenza.

In precedenza, le pene pecuniarie venivano essenzialmente convertite nella libertà controllata.

La riforma, come è noto, ha previsto che, per i reati commessi dopo il 30 dicembre 2022, in ipotesi di insolvibilità incolpevole, possa essere disposta la conversione della pena pecuniaria nel lavoro di pubblica utilità o, in caso di opposizione, in detenzione domiciliare sostitutiva, sia per le pene pecuniarie principali (multa o ammenda) sia per quelle pecuniarie sostitutive. Diversamente, in ipotesi di insolvenza c.d. colpevole, il meccanismo di conversione introdotto dalla novella legislativa prevede una disciplina differente a seconda che la pena pecuniaria da convertire abbia natura di pena principale o sostitutiva. Infatti, la pena pecuniaria principale può essere sostituita soltanto nella semilibertà sostitutiva, mentre la pena pecuniaria sostitutiva può essere convertita anche nella detenzione domiciliare.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 102 L. 689/1981 e 660 comma 3 c.p.p., nella parte in cui, in caso di insolvenza colpevole nel pagamento delle pene pecuniarie principali, prevedono esclusivamente la conversione nella semilibertà sostitutiva e non anche nella detenzione domiciliare sostitutiva, a differenza di quanto previsto per le pene pecuniarie sostitutive. La declaratoria di illegittimità della Corte si fonda sulla natura unitaria delle pene pecuniarie, principali e sostitutive, affermata a livello normativo dall’ art. 57 ultimo comma della L. 689/81, cui non può conseguire un trattamento differenziato in sede di conversione per insolvenza. (sentenza al link)

 


* Avvocato del Foro di Palermo, ha svolto attività di tutorato presso l' Università di Giurisprudenza di Palermo. 

22 aprile 2026

Ammonimento del questore per "stalking" e violenza domestica- rapporto con la querela nelle due fattispecie.

 


Ad avviso del TAR per il Lazio, mentre l'ammonimento per il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. presuppone che non sia stata proposta querela, l'ammonimento del questore per i reati indicati dal decreto legge n. 93 del 2013 , commessi "nell'ambito di violenza domestica"  può essere adottato, anche d'ufficio, sebbene la querela sia già stata interposta(sentenza al link) 

Conforme TAR Liguria, sentenza n. 1004/2025  


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