Nei dibattiti sul recente referendum costituzionale si è talora richiamato, spesso in chiave critica, il processo accusatorio degli Stati Uniti. Ma quanto sappiamo davvero di quel modello processuale ? Ai fini di un confronto più informato abbiamo posto alcune domande ad un esimio studioso del rito accusatorio d'oltre oceano.
D: Professore, considerando i suoi studi di diritto
processuale comparato, qual è il tratto essenziale che contraddistingue un
processo per essere classificato di tipo accusatorio ?
Il tratto essenziale consiste nella parità tra le parti che, davanti
a un giudice imparziale, introducono in
contraddittorio tra di loro le prove in dibattimento (trial), le uniche
che possono normalmente essere utilizzate per la decisione. È esclusa di regola
la possibilità di utilizzare materiale probatorio precostituito nella fase precedente
(pretrial).
D: In un suo recente scritto, Lei ha affermato che <<ragioni
non solo storiche, ma legate alla struttura della law of
evidence militano per l’identificazione del processo “adversary” come
“trial by judge and jury” (cfr. W. Blackstone)>>. Quali le ragioni di
tale affermazione ?
Nel processo “adversary” (così è definito quello accusatorio)
la law of evidence (diritto delle prove) in base alla quale la giuria
emette il suo verdetto è un insieme di regole molto complesso (per esempio
quelle contro il sentito dire) in base alle quali spetta al giudice che
presiede il trial (ma non partecipa alla decisione finale) stabilire quali
prove siano ammissibili e quali debbano invece essere escluse dal novero di
quelle conoscibili dalla giuria stessa ai fini decisori.
D: Analizzando più specificamente il modello americano, Le
chiedo, preliminarmente, se è possibile ravvisare una matrice unitaria dei
processi statali e federali made in USA
?
Premesso
che ciascuno dei molteplici sistemi presenti negli Stati Uniti, quello federale
e quelli propri di ciascuno dei cinquanta Stati, presenta alcune peculiarità,
anche se tutto sommato marginali, è possibile individuare una matrice unitaria,
poiché tutti ricalcano la radice adversary e sono sottoposti ai principi
costituzionali del Bill of Rights del 1791. Ciò che distingue l’ambito
di applicazione della giurisdizione federale è che essa è limitata a
determinate materie, previste nella Costituzione del 1787 (i c.d. “enumerated
powers”) ma col passar del tempo – in base a interventi giurisprudenziali - si
è in buona parte “sovrapposta” a quella dei singoli Stati.
Sotto il
profilo procedurale il processo federale utilizza ampiamente l’istituto del grand
jury, un organo a composizione popolare, che consente di
raccogliere, ai fini della decisione sul rinvio a giudizio, documenti e
testimonianze che entro certi limiti possono essere introdotti nel trial,
indebolendone la struttura adversary. In realtà il grand jury costituisce
uno strumento gestito dall’organo dell’accusa (prosecutor), mentre non è
prevista la partecipazione della difesa. Si tratta di una “parentesi inquisitoria”:
ne consegue che la quasi totalità dei casi esaminati dal grand jury si concludono con la formulazione
dell’imputazione.
Negli
ordinamenti statali il grand jury non è previsto a livello
costituzionale ed è presente solo da una ventina di essi, mentre la decisione
sul rinvio a giudizio normalmente è affidata ad un preliminary hearing davanti
ad un giudice professionale. Si tratta di un filtro anch’esso a maglie larghe,
nel quale non trovano applicazione le regole di prova dibattimentali,
facilitando l’operato del prosecutor.
D: Se dovesse indicare le analogie e le maggiori differenze
tra il modello statunitense e quello italiano, a aspetti farebbe riferimento
?
Il profilo
fondamentale è costituito dalla presenza della giuria come giudice
dibattimentale, che decide con un verdetto immotivato in base al principio
dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio”. Il verdetto di non colpevolezza non
è appellabile dall’accusa (prosecutor); quello di colpevolezza è
impugnabile dal condannato per errori di diritto, soprattutto per violazioni di
principi costituzionali.
La
comminazione della pena non è competenza della giuria (salvo i casi in cui sia
applicabile la pena capitale) ma da un sentencing judge, giudice
monocratico “professionale”, preceduta da una presentence investigation.
D: In Italia, la riforma Cartabia venne preceduta da
doglienze sullo scarso ricorso ai riti c.d. alternativi; sulla scorta dei suoi studi
sul processo americano, il massiccio ricorso a forme di definizione diverse
rispetto all’adversary trial (dibattimento) si deve ritenere il segno di
un sistema processuale efficiente o di una giustizia che riserva le garanzie processuali
soltanto a chi se le può permettere ?
Nel
processo statunitense il ricorso alla giustizia negoziata (plea bargaining)
“risolve” la quasi totalità dei procedimenti che si affacciano al trial:
le cause della sua diffusione dipendono da molti fattori: un sistema di pene
dai massimi edittali molto elevati, la possibilità di dichiararsi colpevoli per
reati anche di estrema gravità, compresi quelli punibili con la pena capitale,
la molteplicità dei tipi di ”accordi” che l’imputato può concludere con il prosecutor
(non solo riduzione della pena, accesso anticipato a misure alternative, ma
anche modifica del capo d’imputazione, “archiviazione”
di un diverso processo a carico suo o di un terzo).
Da un punto
di vista oggettivo il sistema appare piuttosto efficiente, anche perché è
collegato all’interesse degli organi dell’accusa, in particolare di quelli
elettivi, di ottenere il maggior numero di condanne con il minor sforzo, cioè
senza affrontare il trial, consentendo loro, spesso impegnati nella
scalata a nuove cariche elettive, di presentarsi all’elettorato come
amministratori efficienti della giustizia.
Tuttavia
non si può tacere il fatto che tutta questa efficienza abbia pesanti
ripercussioni. In particolare la capacità di smaltire la quasi totalità del
carico di lavoro, rinunciando al trial in cambio di un qualche vantaggio,
indubbiamente priva gli imputati meno abbienti della possibilità di usufruire
di tutte le risorse e delle garanzie cui solo il trial consente di
accedere, non ultima quella di essere giudicati da un organo a composizione
popolare dopo uno scontro con l’accusa che presuppone, dato il clima
accusatorio, una difesa agguerrita e preparata. Il problema richiama quello della scarsità delle
risorse previste in materia. Esistono uffici di public defenders, legal
clinics organizzate da università, studi professionali che mettono a
disposizione un monte-ore e fondazioni che si prendono cura della materia, ma i
mezzi a disposizione sono comunque limitati.
D: Infine professore, seppur per grandi linee, ci può indicare, nel modello accusatorio degli Stati Uniti, le modalità di reclutamento e la natura del Pubblico Ministero ?
Preliminarmente
occorre osservare come negli Stati Uniti quella del pubblico ministero (prosecutor)
non costituisca una “carriera”, nel senso di inserimento in un duraturo
rapporto di pubblico impiego contrassegnato da promozioni e trasferimenti, ma
rappresenti lo svolgimento di una funzione temporanea. Essa normalmente è
preceduta o sfocia nell’esercizio dell’avvocatura, se non, per quanto riguarda
i vertici degli uffici, nell’inserimento del mondo della politica.
Nell’ordinamento
federale gli uffici sono organizzati a due livelli: in quello centrale, con
sede a Washington, siede l’U.S. Attorney General, a capo dell’U.S.
Department of Justice cui spetta la superintendence and direction dei
novantaquattro U.S. Attorneys ai quali è affidata la prosecution dei
reati federali nei singoli distretti in cui è suddivisa la giurisdizione
federale. Sia l’organo centrale che quelli periferici sono nominati dal
Presidente degli Stati Uniti, previo advice and consent del Senato e
durano in carica quattro anni, come il Presidente. Gli U.S. Attorneys sono coadiuvati
da U.S. Assistant Attorneys, il cui turn-over è in media di due
anni.
La
situazione statale è piu’ variegata: tutti gli Stati tranne due sono comunque dotati
di un duplice livello di organi. Al vertice si colloca l’Attorney General,
carica elettiva (solo in Connecticut è di competenza delle local courts, mentre
in New Jersey e in Alaska spetta al Governor).
Il prosecutor
locale, in base alla sua competenza territoriale, assume denominazioni diverse:
Municipal, County, District o State Attorney.
Il
reclutamento avviene per elezione, normalmente su base partisan. Come
per l’Attorney General, solo in Connecticut è di competenza delle
local courts, mentre in New Jersey e in Alaska spetta al
Governor.
La durata in carica è prevista per quattro anni, anche se in realtà ogni anno circa un terzo dei titolari degli uffici lascia la carica per dedicarsi alla carriera politica (di cui l’ufficio di prosecutor statale costituisce molto spesso una tappa intermedia).
Gli assistant
attorneys sono direttamente reclutati dal titolare dell’ufficio e restano
in carica normalmente due anni per dedicarsi poi spesso all’esercizio
dell’avvocatura, forti dell’esperienza accumulata negli uffici dell’”avversario”.
Per quanto
riguarda i rapporti tra l’Attorney General e i prosecutors locali
sono previsti in tutti gli Stati poteri variamente articolati di “autosostituzione”,
“avocazione” e supervisione: essi però vengono utilizzati piuttosto raramente,
poiché la prosecution è tutt’ora
considerata una local function, affidata ad un rappresentante
della comunità da cui è stato eletto.





