09 giugno 2026

La Cassazione a Sezioni Unite: niente "cura" per l'impresa sana. Il controllo giudiziario volontario non è un antidoto all'interdittiva antimafia in assenza di reale infiltrazione. Depositata la sentenza 21077/2026 delle Sezioni Unite

 



Abstract

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, affronta il contrasto giurisprudenziale relativo ai presupposti per l’ammissione al c.d. controllo giudiziario volontario (art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011), richiesto dall’impresa destinataria di un’informazione interdittiva antimafia. L’orientamento più restrittivo ritiene che il giudice della prevenzione debba verificare in ogni caso la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa – anche solo occasionale – e non possa limitarsi a una prognosi di bonificabilità. L’indirizzo opposto, fatto proprio dalla sentenza impugnata, sostiene che il giudice debba solo valutare l’emendabilità dell’ente, potendo ammettere al controllo anche l’impresa "sana" al solo fine di sospendere gli effetti interdittivi. Le Sezioni Unite rigettano quest’ultima tesi, enunciando il principio secondo cui il giudice della prevenzione, accertata l’insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, è tenuto a rigettare la richiesta di controllo giudiziario volontario, pena l’utilizzo di una misura di prevenzione in assenza del suo presupposto legittimante (la pericolosità oggettiva dell’ente). La pronuncia chiarisce l’autonomia e la pienezza del sindacato giurisdizionale rispetto all’accertamento prefettizio.

Sintesi della sentenza

Premessa processuale

La società AL.MI. Ambiente s.r.l. ricorre per cassazione avverso il provvedimento della Corte d’appello di Napoli che ha confermato il rigetto della richiesta di ammissione al controllo giudiziario volontario. La società era destinataria di un’informazione interdittiva antimafia (c.d. "interdittiva" prefettizia), che sospende la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Questione di diritto

La Corte di cassazione (Sesta Sezione penale), rilevato un contrasto interpretativo, rimette la questione alle Sezioni Unite:

"Se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34‑bis, comma 6, d.lgs. 159/2011, il giudice, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo di tale accertamento, rigettare la richiesta".

I due orientamenti in contrasto

Orientamento (c.d. "pieno sindacato")Orientamento (c.d. "sindacato limitato")
Il giudice della prevenzione ha poteri di cognizione pieni e autonomi.Il giudice non può rimettere in discussione l’esistenza del condizionamento criminale già accertato dal Prefetto.
Deve verificare: a) insussistenza di disponibilità diretta/indiretta dell’ente da parte di soggetti pericolosi; b) esistenza di una relazione agevolatrice occasionale; c) prognosi positiva di bonificabilità.L’interdittiva costituisce un "substrato intangibile". Il giudice opera solo una prognosi di bonificabilità, negando la misura solo se il condizionamento è stabile o non emendabile.
Se manca qualsiasi pericolo di infiltrazione (anche occasionale), la richiesta va rigettata.Anche l’impresa sana (senza alcuna infiltrazione) può essere ammessa al controllo, per sospendere gli effetti interdittivi ed evitare una disparità di trattamento.

La soluzione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite rigettano il ricorso e aderiscono al primo orientamento, enunciando il seguente principio di diritto:

"Il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l’applicazione del controllo previsto dall’art. 34‑bis, comma 6, d.lgs. 159/2011, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell’ambito dei compiti affidatigli, la insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa".

Motivazione essenziale

  1. Unitarietà dell’istituto – Il controllo giudiziario (sia "prescrittivo" d’ufficio che "volontario" su istanza privata) ha i medesimi presupposti, tra cui l’esistenza di un’agevolazione occasionale a favore di soggetti pericolosi (art. 34‑bis, comma 1).

  2. Pericolosità come requisito indefettibile – Il controllo giudiziario è una misura di prevenzione patrimoniale: senza un attuale pericolo di infiltrazione (anche solo occasionale) manca il suo fondamento. Applicarlo a un’impresa "sana" significherebbe "curare un soggetto che non ha bisogno di cure", con un’ingerenza pubblica sproporzionata e inutile.

  3. Autonomia del giudice della prevenzione – Il Tribunale non è vincolato dall’accertamento prefettizio: il suo sindacato è pieno, retrospettivo (sulla "storia" dell’impresa) e prospettico (sul rischio di reiterazione). Può quindi pervenire a conclusioni difformi, anche di segno opposto (inesistenza del pericolo).

  4. Rimedi alternativi per l’impresa "sana" erroneamente interdittata – Il rigetto della domanda di controllo volontario per insussistenza del pericolo non lascia l’impresa senza tutela: costituisce un "fatto nuovo" che obbliga il Prefetto, ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, a riesaminare l’interdittiva (c.d. aggiornamento). L’impresa può inoltre impugnare l’interdittiva dinanzi al giudice amministrativo.

  5. No alla disparità di trattamento – Non vi è irragionevolezza nel negare il controllo all’impresa sana e accordarlo a quella occasionalmente infiltrata: le situazioni sono oggettivamente diverse. La misura è terapeutica, non uno strumento per sospendere automaticamente l’interdittiva.

Dispositivo

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Estremi della sentenza

08 giugno 2026

PENE SOSTITUTIVE IN APPELLO: IL DIFENSORE NON PROCURATORE PUO' CHIEDERLE ? SINO A QUANDO ?

 

La sesta sezione ha fornito utili chiarimenti in tema di pene sostitutive e giudizio di appello. 

Schematizzando le indicazioni della Corte si può rilevare che: 

1) lì dove la pena inflitta in primo grado era sostituibile, in forza del principio devolutivo, la sostituzione deve essere chiesta con l'impugnazione o con i motivi nuovi;  

2) il difensore appellante NON necessita di procura speciale al fine di procedere alla superiore richiesta;

3) l'imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, potrà esprimere il CONSENSO alla sostituzione fino a quindici giorni prima dell'udienza cartolare, con i motivi nuovi o con memoria; 

4) in caso di udienza partecipata il consenso può essere manifestato entro l'udienza di discussione; 

5) nel caso in cui i presupposti per sostituire la pena sorgano soltanto a seguito della decisione di secondo grado, il Giudice sarà chiamato, anche d'ufficio (e dunque in assenza di apposito motivo o sollecitazione difensiva), <<a vagliare la possibilità di sostituire la pena detentiva, dovendo la Corte motivare l'eventuale giudizio prognostico che, secondo la sua valutazione di merito, sì ritenga ostativo alla sostituzione; e in caso di ritenuta prognosi positiva, si dovrà seguire il percorso eventualmente bifasico già tracciato in primo grado dall'art. 545-bis, acquisendo il consenso dell'imputato, se del caso rinviando appositamente per procedere in tal senso>>;

6) infine, la Corte ha precisato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è necessario che la richiesta dell'imputato sia circostanziata e documentata, potendo l'iniziativa partire addirittura dal giudice, cui compete la valutazione della coerenza della sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale, nonché lo svolgimento, se necessario, della relativa istruttoria. (sentenza al link)


05 giugno 2026

Concorrenti giudicati separatamente: la medesima aggravante può ricorrere per l'uno e non per l'altro reo ?

Nel caso deciso dalla Corte di legittimità, il ricorrente, condannato dai giudici territoriali a titolo di truffa aggravata dalla minorata difesa, deduceva, ex multis, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell' aggravante, e ciò in considerazione della decisione resa nei confronti del concorrente per il medesimo fatto, nei cui confronti, invece, l'aggravante era stata esclusa

Nello scrutinare la censura i Giudici di legittimità hanno osservato che <<il richiamo alla diversa decisione resa nei confronti del concorrente non è decisivo, trattandosi di valutazione compiuta in un distinto procedimento e priva di efficacia vincolante nel presente giudizio. Come costantemente affermato da questa Corte, il vizio di motivazione non può essere individuato mediante il raffronto tra il provvedimento impugnato e decisioni adottate in altri procedimenti, dovendo il controllo di legittimità essere circoscritto alla coerenza interna delle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata (Sez. 1, n. 11185 del 06/07/1994, Marchetti, Rv. 199608-01). Né il diverso apprezzamento di profili giuridici o fattuali operato in altri procedimenti implica, di per sé, vizio di motivazione, in assenza di affermazioni manifestamente irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839-01)>>. (sentenza al link)


04 giugno 2026

Pena sostitutiva negata con formula vuota: Cassazione annulla e rimette in gioco la rieducazione.

 


Abstract:

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di F.E., annullando la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva confermato la condanna per furto aggravato (2 mesi di reclusione + multa) senza concedere la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 20-bis c.p.. I giudici di legittimità censurano la motivazione del diniego, definita apodittica, generica e basata solo su gravità del fatto e precedenti penali, senza la necessaria prognosi sull’inidoneità della pena sostitutiva a garantire la funzione rieducativa (art. 27 Cost.). Richiamando i principi delle Sezioni Unite Gagliardi (2010), la riforma del d.lgs. 150/2022 e la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2025, la Cassazione ribadisce l’obbligo di un giudizio bilanciato, che valuti concretamente se la pena pecuniaria possa assicurare il reinserimento sociale con il minor sacrificio della libertà personale. La sentenza viene annullata senza rinvio sul punto, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia per un nuovo esame.


Approfondimento
Premessa fattuale e processuale
F.E. è stata condannata dal Tribunale di Chieti (4.4.2024) per furto aggravato a 2 mesi di reclusione e 200 euro di multa, con continuazione tra reati e attenuanti (artt. 62 n. 4, 89 c.p.).
La Corte d’Appello dell’Aquila (3.6.2025) conferma la decisione.

Motivo di ricorso in Cassazione
L’imputata, tramite difensore, lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione per il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria (art. 20-bis c.p.).
La motivazione del diniego era apodittica, basata su inidoneità della pena sostitutiva alla “rieducazione” e “prevenzione del pericolo di reiterazione”, ragioni estranee ai criteri normativi (che limitano la prognosi negativa solo ad altre pene sostitutive, non a quella pecuniaria).

Principi di diritto richiamati dalla Cassazione
Il giudice non può limitarsi a valutare gravità del fatto e pericolosità del soggetto, ma deve motivare in chiave prognostica perché la pena sostitutiva sarebbe inidonea alla finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162/2024).
L’onere motivazionale è aggravato: la legge presume l’idoneità delle pene sostitutive entro i limiti edittali; il diniego richiede una motivazione concreta e specifica.
Anche i precedenti penali possono giustificare il diniego, ma solo se esaminati in modo puntuale, non generico, evidenziando elementi indiscutibilmente negativi per la prognosi rieducativa e il rischio di recidiva.
La Corte Costituzionale (sent. n. 139/2025) ha ribadito il principio del minimo sacrificio necessario della libertà personale: la pena detentiva è legittima solo se necessaria e proporzionale, e le pene sostitutive sono preferibili perché evitano gli effetti desocializzanti del carcere.
Per la sola pena pecuniaria sostitutiva, non rilevano le disagiate condizioni economiche dell’imputato (Sez. U, Gagliardi; Sez. 5, n. 19039/2025), mentre la nuova normativa (d.lgs. 150/2022) permette di calibrarla sulla situazione patrimoniale.

Applicazione al caso concreto
La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato l’istanza con motivazione apodittica e tautologica, basandosi solo su “gravità dei reati” e “personalità desunta dai numerosi precedenti”, senza alcuna prognosi concreta sull’effettiva inidoneità della pena pecuniaria alla rieducazione.
La motivazione non soddisfa i requisiti minimi richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Dispositivo
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva.
Rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Perugia, che dovrà riesaminare la richiesta rispettando i principi di diritto esposti.

03 giugno 2026

Delitto di ricettazione: non occorre l'accertamento giudiziale del reato presupposto

La Corte di legittimità ha confermato che <<ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non è necessario l’accertamento giudiziale del reato presupposto, né l’individuazione del suo autore, potendo la provenienza delittuosa del bene essere desunta anche da elementi logici e circostanze di fatto obiettivamente significative (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 01; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01)>> (sentenza al link).

29 maggio 2026

Responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ., nel processo penale, di associazioni o federazioni sportive per i reati commessi dai soggetti dei quali si avvalgono per le competizioni – Sussistenza – Condizioni.

 



La Quinta Sezione penale ha affermato che sussiste, nel processo penale, la responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ. delle associazioni o delle federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dai soggetti dei quali esse si avvalgono per le competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, nel caso in cui sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività di quest’ultimo e l’illecito.

28 maggio 2026

Screenshot prodotti dalla persona offesa non necessita la previa acquisizione del supporto

Secondo la sesta sezione penale della Corte di cassazione, l'arresto di legittimità che afferma l'inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, di messaggi "WhatsApp" acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen., mediante "screenshots" eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero (Sez. 6, n 39548 del 11/09/2024, Di Francesco), non si confà a mail, i messaggi, gli “screenshots” forniti agli inquirenti dalle stesse persone offese. Ciò poichè non viene in rilievo un profilo di segretezza della corrispondenza, rientrante nello spettro di tutela dell'art. 15 Cost., in quanto siffatta documentazione non è stata acquisita da soggetti estranei alla comunicazione, ma è stata consegnata dallo stesso soggetto che aveva partecipato alle conversazioni.

La Corte, richiamando alcuni suoi precedenti, ha peraltro precisato che <<ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via "whatsapp" effettuata dalla persona offesa, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie (Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282771 01: fattispecie in tema di atti persecutori, in cui la Corte ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di accertamento tecnico e di estrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze interessate, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi)>>.  

Ed ancora, i Giudici nomofilattici hanno rammentato come si sia <<ritenuta legittima l'acquisizione come documento di messaggi sms mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, Rv. 278635-01: fattispecie relativa a messaggi dell'imputato pervenuti sul telefono cellulare della madre della persona offesa e da questa fotografati mediante "screenshot" e consegnati alla polizia giudiziaria)>>.

In tema di sindacato, ad opera del giudice di appello, su un' eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente proposta, la Corte ha precisato che è onere della parte interessata dimostrare che dagli atti a disposizione prima dell’inizio dell’istruzione dibattimentale o da quelli presenti nel fascicolo del pubblico ministero (a tale fine acquisiti dal primo giudice) risultava l’esistenza di elementi oggettivi certi idonei a comprovare la fondatezza della richiesta difensiva.(sentenza al link)

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