Quanto sono profonde e solide le radici del rito accusatorio ? Quali visioni vi si oppongono ? L'art. 111 della Costituzione è un baluardo sufficiente contro i rimpianti inquisitori ? Su tutto ciò abbiamo chiesto lumi ad un testimone d'eccezione della svolta accusatoria, ma anche dei suoi prodromi e delle successive reazioni inquisitorie.
D. Professore, Lei, soprattutto dopo la “Riforma Cartabia”, ha più volte fatto riferimento ad uno stato agonico del processo accusatorio disegnato dal codice del 1988. Prima di occuparci dell’attuale stato di salute del nostro processo, volevo chiederLe perché un cittadino si dovrebbe ritenere più garantito da un processo accusatorio che da uno inquisitorio?
R. Quando parlo del processo accusatorio, del quale esistono diverse esperienze, mi riferisco al modello delineato dagli artt. 111 e 24 Cost., fondato sulla regola del contraddittorio nella formazione della prova davanti ad un giudice terzo e imparziale. Un modello, indice di una sicura scelta di civiltà, che può essere ulteriormente valorizzato dalla separazione delle carriere, da intendersi come un diverso accesso per pubblici ministeri e giudici alla magistratura, ferma restando l’unicità di quest’ultima, anche per quanto riguarda il CSM.
Opposto il modello inquisitorio, fondato sulla ricerca unilaterale delle prove e sulla commistione di funzioni tra giudice e accusatore, che dà vita a due perverse figure: quella del giudice-accusatore (come nell’istruzione formale) o, peggio ancora, quella dell’accusatore-giudice (come nell’istruzione sommaria). Che il modello accusatorio sia più garantito per il cittadino rispetto al modello inquisitorio pare di tutta evidenza e lo documenta questo semplice esperimento. Se un cittadino, ignaro della funzione che gli sarà riservata nel processo (di imputato, di giudice, di accusatore, di difensore o di testimone), dovesse scegliere, sotto questo velo di ignoranza, tra i due modelli di processo, verso quale si orienterebbe? Nessun dubbio che sceglierebbe prudentemente il modello accusatorio, che gli riserva la sorte meno ingrata quale che sia il suo futuro ruolo nel processo.
D. Ciò detto, quali fattori culturali ci consentirono la svolta del 1988?
R. A propiziare il modello accusatorio contribuirono tre grandi autori. Anzitutto, Luigi Lucchini che aveva teorizzato un organico progetto di riforma del c.p.p. 1865 ispirato al sistema dell’inchiesta preliminare, criticando però la versione finale del codice 1913, pervasa secondo lui «da uno spirito empiricamente reazionario». L’inchiesta preliminare designa un modello di processo imperniato sul dibattimento, preceduto da rapida indagine volta semplicemente alla ricerca delle fonti di prova, ma irrilevante ai fini della decisione finale. Quindi, Francesco Carnelutti che presentò nel 1962 un progetto del codice di rito, anch’esso fondato sull’inchiesta preliminare, deplorando l’idea del sistema allora vigente che assegnava all’istruzione formale l’iperbolico fine di «ricerca della verità». Infine, Franco Cordero che, più di ogni altro, esercitò decisiva influenza sul codice del 1988, a cui, peraltro, non risparmiò dure critiche per l’eccessiva verbosità e per la tendenza a disciplinare con dettagliati criteri una materia tipicamente clinica quale la valutazione delle prove, anziché limitarsi a fissare le regole di esclusione probatoria.
D. Quali visioni ideologiche invece avrebbero ferito il processo disegnato nel codice c.d. Vassalli sino a renderlo irriconoscibile?
R. Ciò che condanna il modello accusatorio agli occhi dei misoneisti è l’idea di un dibattimento pubblico e orale, dove la verità si fa strada alla luce del giorno e nel conflitto tra le opposte tesi. Non è l’idea di un dialogo platonico fondato sul buon volere e sulla collaborazione delle parti. È piuttosto l’idea che la verità si manifesti, per meglio dire, ‘si tradisca’ proprio nello scontro tra le parti e contro il loro stesso interesse. Come diceva Carnelutti, il contraddittorio serve alle parti: ma viene il momento in cui sono esse stesse a servire il contraddittorio, agevolando magari inconsapevolmente la ricostruzione dei fatti. Nulla può rafforzare una tesi quanto la sua resistenza alle più dure confutazioni.
Il
modello accusatorio del codice 1988 è stato per ben due volte disintegrato. La
prima in occasione della svolta inquisitoria del 1992, quando tre sentenze
della Corte costituzionale demolirono le regole di esclusione probatoria fondate
sull’irrilevanza probatoria degli atti unilateralmente raccolti, convertendo
l’indagine preliminare in una gigantesca istruzione sommaria (sentenze nn. 24,
254 e 255 del 1992). La seconda con la riforma Cartabia, in apparenza meno
aggressiva perché non apertamente ostile al modello accusatorio, ma
infinitamente più subdola perché volta a neutralizzarlo, a disarmarlo e a
svuotarlo dall’interno.
L’esito
è quello di un netto e irreversibile spostamento dell’asse del processo verso
la fase delle indagini preliminari, realizzata attraverso tre convergenti pregiudizi.
Il primo è di appesantire con inutili formalismi e finestre giurisdizionali la
fase delle indagini preliminari, che nel modello accusatorio dovrebbe restare
agile e fluida così da garantire il rapido passaggio al dibattimento. Oggi, in
una grottesca inversione di rapporti, l’indagine è destinata così a divenire il
cuore del processo, mentre il dibattimento si avvia a costituirne la scolorita
messa in scena. È il trionfo del garantismo inquisitorio, perché il protrarsi
della prima fase del processo, inevitabilmente dominata dalla supremazia del
pubblico ministero e dalle esigenze repressive, ha come principale effetto quello
di moltiplicare il ricorso alle misure cautelari.
Il
secondo pregiudizio è di esigere per il rinvio a giudizio una ‘ragionevole previsione
di condanna’, impropriamente veicolata dagli artt. 408 comma 1 e 425 comma 3
c.p.p. sotto l’ingannevole nome di ‘regola di giudizio’. Il risultato è, da un
lato, di prolungare indefinitamente la durata delle indagini preliminari,
imponendo al p.m. che intenda esercitare l’azione penale una completezza degli
accertamenti svolti, tale da giustificare la ragionevole previsione di
condanna; dall’altro, di alimentare una presunzione di colpevolezza nei
riguardi di chi sia rinviato a giudizio. Che l’accusatore eserciti l’azione
penale, pensando di ottenere la condanna, può essere naturale: che a prevedere
come ‘ragionevole’ la condanna dell’imputato, prima ancora del dibattimento,
sia anticipatamente il giudice dell’udienza preliminare è quanto di più lontano
si possa immaginare dal processo accusatorio.
Il terzo pregiudizio è rappresentato dalla
radicata convinzione che il regno della scienza e delle sue tecniche debba
restare confinato nelle indagini preliminari anziché esteso alla dialettica
dibattimentale che, dal punto di vista del contraddittorio, rappresenta la sede
di gran lunga più efficace. Capisco che vi siano accertamenti irripetibili e
urgenti da svolgere sulla scena del crimine, quando ancora restano sconosciuti i
possibili indiziati, ma in questi casi si dovrebbe provvedere nominando un
difensore dell’ignoto come garante per la correttezza dell’accertamento; e
rinviare, dove possibile, alla fase del dibattimento lo svolgimento delle
relazioni peritali. Affidarsi in massima parte agli accertamenti svolti nell’indagine
preliminare, moltiplicandoli per poi recepirli in dibattimento, eleva
all’ennesima potenza il rischio di errori giudiziari.
D. Nel corso di un recente dibattito con Valerio Spigarelli e Oliviero Mazza (“Quale processo dopo il referendum?”), Lei ha manifestato il timore che le sorti del processo accusatorio sarebbero state comunque segnate a prescindere dall’esito referendario sulla riforma costituzionale Nordio. Le chiedo perché la riforma dell’art. 111 della Carta costituzionale non avrebbe “posto al sicuro” il processo accusatorio?
La Politica,
spesso connotata da rapporti conflittuali con il potere giudiziario, si è concentrata
più sulla riforma ordinamentale, volta a proteggere la propria azione di
governo dagli interventi della magistratura, che non su quelle processuali. Quanto
alla Magistratura, con la lodevole eccezione di magistratura democratica, non ha
mai amato il modello accusatorio. Ha propiziato la svolta inquisitoria del 1992
sollevando eccezioni di legittimità costituzionale contro il nuovo codice; si è
opposta alla riforma sul giusto processo (art. 111 Cost.), esprimendo
catastrofiche previsioni se mai fosse entrata in vigore.
Delle
Camere penali ho molto ammirato la gloriosa battaglia per l’art. 111 Cost.,
senza la quale il giusto processo non sarebbe mai entrato nella nostra
Costituzione. Purtroppo, nell’ultimo decennio hanno abbandonato il modello
accusatorio al suo ingrato destino e, al XVIII Congresso ordinario (24-26
settembre 2021), hanno applaudito la riforma Cartabia che seppelliva quel
modello. Un atteggiamento che parzialmente si può spiegare, senza però giustificarlo,
con la circostanza che la ministra Cartabia succedeva al ministro Bonafede,
tanto criticato dalle Camere penali per la soppressione della prescrizione
sostanziale: non si è percepito che la nuova riforma, dal punto di vista del
processo accusatorio, era peggio della riforma Bonafede. La circostanza che la
ministra, proveniente dalla Corte costituzionale, avesse dichiarato di avere
come faro per la propria azione i principi della Costituzione, ha rassicurato,
nonostante, a mio sommesso avviso, la riforma sia ben lungi dal realizzare i
precetti dell’art. 111 Cost., ancora in attesa di attuazione.
Il
secondo errore commesso dalle Camere penali è di avere trascurato che è il
modello di processo a condizionare le riforme ordinamentali, e non l’inverso. Prima
occorreva ricostruire il processo accusatorio; e dopo provvedere a
valorizzarlo separando le carriere. Travolta da un sogno lungamente
accarezzato, l’UCPI si è appiattita acriticamente su una legge costituzionale, frettolosamente
votata senza alcun emendamento, che ignorava questa fondamentale priorità
logica e conteneva al suo interno diverse contraddizioni.
La
prima delle quali è che alla separazione delle carriere si poteva
tranquillamente provvedere con legge ordinaria, volta ad istituire un diverso
accesso alla magistratura per giudici e pubblici ministeri. L’attuale art. 107
comma 4 Cost. afferma che il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite
nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario, lasciando
chiaramente intendere che le garanzie del pubblico ministero possono essere
diverse da quelle stabilite per il giudice; e alla stessa conclusione conduce
anche l’art. 101 comma 2 Cost che limita unicamente al giudice la soggezione
«soltanto alla legge». Come a suo tempo affermato dalla sentenza costituzionale
n. 420 del 1995, «la garanzia costituzionale
dell'indipendenza del pubblico ministero ha la sua sede propria nell'art. 112
[Cost.]», con la conseguenza che «non è invocabile, quale base idonea ad
instaurare un conflitto di attribuzione, l'art. 101, secondo comma, della
Costituzione».
Si aggiunga che la previsione di un doppio CSM spezzava
in due la magistratura, smentendo lo stesso art. 104 della riforma
costituzionale dove si parla della magistratura come di un unico ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere, pur nelle distinte carriere di
giudicanti e requirenti. Infine, l’assurda idea di un asimmetrico sorteggio per
i membri dei due CSM, puro per i togati, temperato per i laici, violava il
supremo principio di uguaglianza il cui rispetto impone per tutti i componenti
la stessa modalità di ingresso: o per elezione o per sorteggio.
Quanto al futuro, temo che in questa legislatura vi sia spazio
solo per interventi di pura semplificazione. L’entropia, il disordine del
sistema ha raggiunto livelli ormai irreversibili con norme spesso indecifrabili
o contraddittorie. Nella prossima legislatura bisogna ripartire con una
radicale riforma del processo, quale lo richiede il
precetto costituzionale dell’art. 111: netta separazione di poteri tra parte e
giudice, indagine fluida e priva di vuoti formalismi, contraddittorio
dibattimentale nella formazione della prova davanti al giudice terzo ed
imparziale.
Chiunque non sia giudice è per logica
conseguenza ‘parte’ e tale resta il pubblico ministero, anche quando chieda
l’archiviazione o il proscioglimento. Come ogni organo pubblico, è soggetto
alla legge che gli impone, ai fini dell’esercizio dell’azione penale, la
presenza di elementi idonei a giustificarla e, ai fini della condanna,
l’assenza di ogni ragionevole dubbio. Il processo è un campo di forze in cui
ogni alterazione di un protagonista si ripercuote sui rimanenti; quando il
pubblico ministero latita nella sua funzione di accusa, è alto il rischio che il
giudice supplisca alla carenza, convertendosi in accusatore.
L’ossimoro della parte-imparziale è null’altro
che una contraddizione in termini: di imparzialità per il pubblico ministero si
può parlare solo come ne parla l’art. 97 comma 2 Cost. per l’azione della
pubblica amministrazione, ossia come proiezione del principio di uguaglianza di
tutti i cittadini davanti alla legge. Quanto alla vecchia formula del pubblico
ministero ‘cultore della giurisdizione’, corrisponde a un’idea decisamente
arrugginita: o si limita la giurisdizione al solo giudice o, se la si estende al
pubblico ministero, deve necessariamente coinvolgere anche la difesa, non meno
essenziale dell’accusa.
Fine del processo, benché vi sia chi lo nega, è
l’accertamento della verità – id est, la verifica dell’ipotesi di
colpevolezza - che si ottiene con la ripartizione delle funzioni, senza
sconfinamenti di sorta. Come insegna John Ralws, il processo resta un modello
inevitabilmente ‘imperfetto’ di giustizia, essendo la ricostruzione dei fatti
del passato sempre aperta al rischio dell’errore, che la Regola d’Oro del
contraddittorio può ridurre, mai eliminare.
Paolo Ferrua




