07 settembre 2026

Deduzione di vizi di valutazione della prova: con il ricorso deve essere depositata l'intera trascrizione

La settima sezione della Corte di legittimità ha affermato che <<il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione» (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, Saccomanno, Rv. 269801 - 01)>>(ordinanza al link)

Nel caso di specie il ricorrente aveva riprodotto solo dei singoli brani e non i verbali in forma integrale, così incorrendo nel vizio di inammissibilità sopra prospettato.

04 settembre 2026

Causa di non punibilità e reati tributari.

 

La Corte di cassazione ha precisato che a seguito della riforma dell'art. 13 del d.lgs. 74/2000, ai fini dell'applicabilità della causa di non puniibilità di cui all'art. 131 bis c.p., non rileva la spontaneità dell'adempimento o la ricorrenza di un ravvedimento, Invero all'art. 13, d. Igs. n. 74 del 2000, per come novellato dal d. Igs. 14 giugno 2024, n. 87. è stato inserito il comma 3-ter, in forza del quale ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziària; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.(sentenza al link)

03 settembre 2026

Richiesta della messa alla prova, previa riqualificazione del fatto, reiterabile in appello se, dopo il rigetto, si è chiesto abbreviato

La Corte di cassazione (sez. IV, 29849/2026), richiamando una pronuncia della Corte costituzionale,  ha asserito che <<la richiesta di giudizio abbreviato formulata dopo il rigetto dell’istanza principale di ammissione alla messa alla prova, previa riqualificazione del fatto contestato, deve intendersi proposta con riserva di gravame. La scelta del rito abbreviato, compiuta dopo che il giudice abbia escluso la qualificazione giuridica necessaria per accedere alla messa alla prova, non determina, pertanto, la definitiva consumazione della relativa facoltà, poiché una diversa conclusione farebbe dipendere l’esercizio del diritto di difesa da una qualificazione giuridica successivamente riconosciuta non rispondente al fatto accertato>>.

02 settembre 2026

Omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali ex art. 31 legge 13 settembre 1982, n. 646 – Condannato per reato aggravato ai sensi del terzo comma dell’art. 416-bis.1 cod. pen. - Attenuante della dissociazione - Configurabilità del reato - Sussistenza.

 



La Prima sezione penale, in tema di reati contro l’ordine pubblico, ha affermato che il reato di cui agli artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, previsto per il caso di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali eccedenti un determinato limite da parte di soggetto condannato per il delitto aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., è configurabile anche quando in relazione allo stesso sia stata applicata l’attenuante della dissociazione.

Ricorso avverso sentenza patteggiamento, quale nozione di erronea qualificazione giuridica

 



La Corte ha precisato che in caso di sentenza di applicazione di pena su richiesta di parte, <<l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui essa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione; la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026). Nello specifico, basti rilevare che il dato di fatto su cui il ricorso si fonda costituisce il prodotto di un giudizio valutativo e che il parametro quantitativo di riferimento non è indefettibile (operando solo "di norma": Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150), potendo assumere rilevanza, a tal fine, anche altri aspetti del fatto>>. (sentenza al link)

Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni - Captatore informatico - Esecuzione con modalità discontinua


 

La Sesta Sezione penale, in tema di intercettazioni eseguite mediante captatore informatico, ha affermato che l'esecuzione delle operazioni con modalità discontinua non determina l'inutilizzabilità dei relativi risultati. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina derogatoria prevista dall'art. 267, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per quelli di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., esonera il decreto autorizzativo dall'indicazione preventiva dei luoghi e dei tempi della captazione, ma non implica che il captatore informatico debba rimanere costantemente attivo per l'intera durata dell'autorizzazione).

Diversa qualificazione giuridica del fatto in sentenza – Mancato avviso all’imputato – Riqualificazione giuridica prevedibile – Preclusione all’accesso a un rito alternativo divenuto ammissibile solo a seguito della riqualificazione – Possibile ostatività dell’art. 6, par. 4, direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 e dell’art. 48, secondo comma, CDFUE – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

 


La Sesta Sezione Penale ha sottoposto, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, a norma dell’art. 267 TFUE, il seguente quesito: se l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, nonché l’articolo 48, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostino all’applicazione di una disciplina normativa nazionale che consente al giudice penale che si pronuncia nel merito di dare al fatto contestato una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, senza darne all’imputato preventiva informazione in tempo utile per predisporre in concreto un’efficace difesa, anche qualora tale diversa qualificazione fosse prevedibile per l’imputato, così da precludergli, in particolare, l’accesso ad un rito alternativo, divenuto possibile soltanto in conseguenza della nuova qualificazione del fatto, ma che non può più essere chiesto dall’imputato, perché il relativo termine di decadenza, in quella fase del processo, è già decorso.

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