07 ottobre 2026

Sentenza di proscioglimento emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa: le SS.UU. rimettono la questione alla Corte Costituzionale

 




Sentenza di proscioglimento emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa - Condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile - Appellabilità da parte dell’imputato - Esclusione.

Sentenza di proscioglimento emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa - Condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile - Appellabilità da parte dell’imputato - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU - Rilevanza - Non manifestamente infondatezza.


L'esito:

PRIMO ABSTRACT

Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno affermato che non è appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile.



SECONDO ABSTRACT

Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

06 ottobre 2026

PROCESSO DI PREVENZIONE: VIOLA LA PARITÀ DELLE ARMI UNA DISEGUALE DISTRIBUZIONE DEL POTERE DI IMPUGNAZIONE A VANTAGGIO DEL PUBBLICO MINISTERO - Sentenza C. Cost. n. 158/2026

 



È costituzionalmente illegittima, per contrasto con il principio di eguaglianza e di parità delle armi nel processo, la mancata previsione del potere di impugnare il provvedimento con cui il giudice abbia rigettato l’istanza di revoca di un sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione. 

Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 158 del 02/10/2026 (al link) con cui ha accolto una questione sollevata dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione sull’articolo 27 del codice antimafia. 

Il giudizio traeva origine da una complessa vicenda processuale, i cui passaggi essenziali possono essere sintetizzati nei termini seguenti. 
Un imprenditore si era visto sequestrare dalla Corte d’appello di Roma beni di cui assumeva di essere proprietario o affittuario, nell’ambito di un procedimento di prevenzione contro un altro soggetto, indiziato di attività delittuose. 
L’imprenditore aveva chiesto alla stessa Corte d’appello di revocare tale provvedimento, ma la sua richiesta era stata ritenuta inammissibile. Giunto il ricorso innanzi alla Corte di cassazione, le Sezioni unite hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, rilevando un’asimmetria nella disciplina delle impugnazioni dei provvedimenti concernenti il sequestro e la confisca di prevenzione. 
L’articolo 27 consente infatti al pubblico ministero di impugnare il provvedimento con il quale il giudice abbia revocato, , normalmente su istanza del privato, un sequestro precedentemente disposto; non consente, invece, al privato di impugnare il provvedimento con il quale il giudice abbia respinto una sua richiesta di revoca del sequestro. 
La Consulta ha anzitutto osservato che il principio di parità delle armi sancito dall’articolo 111 della Costituzione si applica anche al procedimento di prevenzione. Tale procedimento, pur legittimamente finalizzato a sottrarre a chi ne abbia la disponibilità beni di ritenuta provenienza delittuosa, produce gravose conseguenze limitative dei diritti di proprietà e di libera iniziativa economica, e proprio per questa ragione deve assicurare una piena tutela al diritto di difesa all’interessato. 
La Corte costituzionale ha quindi constatato che, a fronte di una medesima istanza di revoca proposta dal privato, l’articolo 27 – come interpretato dalle Sezioni unite – attribuisce al pubblico ministero soccombente la possibilità di sollecitare un giudice superiore a rivedere la decisione di revoca del primo giudice, prevedendo altresì che il sequestro mantenga provvisoriamente la propria efficacia durante il giudizio di impugnazione. 
Al contrario, il privato soccombente, che si sia visto respingere l’istanza di revoca, non ha alcuna possibilità di far valere le proprie ragioni davanti a un giudice superiore, ed è così costretto ad attendere l’adozione del provvedimento di confisca per potere nuovamente esercitare la propria facoltà di impugnazione, continuando nel frattempo a subire gli effetti del sequestro. 
Al riguardo, la Corte ha sottolineato che la previsione di un termine massimo di due anni per l’adozione della confisca a valle di un sequestro di prevenzione non vale a impedire che il sequestro possa produrre, in questo lasso di tempo, gravi danni al privato, specie quando i beni sequestrati gli siano indispensabili per l’esercizio di un’attività lavorativa o imprenditoriale. Due anni di inattività, ha rimarcato la Corte, possono di fatto decretare la morte di un’impresa. A fronte di tutto ciò, la Corte ha concluso che l’asimmetria denunciata dalle Sezioni unite della Cassazione non supera il vaglio di legittimità costituzionale. L’articolo 27 è stato pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non include tra i provvedimenti ivi elencati quelli con i quali il tribunale rigetta l’istanza di revoca del sequestro.

05 ottobre 2026

Sospensione dalla carica pubblica elettiva ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 235 del 2012 - Affievolimento dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, con conseguente revoca o sostituzione della misura - Esclusione - Ragioni.

 




La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari, ha affermato che la sospensione di diritto dalla carica pubblica elettiva dell’indagato attinto da una misura detentiva o da quella del divieto di dimora nel comune ove si svolge il mandato elettorale, prevista dall’art. 8, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 a tutela dell’onorabilità e del prestigio dell’istituzione rappresentativa, non incide sulla configurabilità dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, né giustifica la revoca o l’affievolimento della misura, che, ai sensi del quinto comma della citata disposizione, comporterebbero l’automatica cessazione della sospensione con conseguente ripristino del mandato elettivo, riproponendo quel pericolo che con l’applicazione della misura si intende scongiurare.

Sentenza al link

02 ottobre 2026

LPU sostitutivo- patente di guida sospensione- inefficace prima della conclusione del lavoro sostitutivo

La Corte di cassazione ha ravvisato una violazione di legge, nel caso in cui il giudice della cognizione, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, Codice della strada, non sospenda l’efficacia della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca.(sentenza al link)

01 ottobre 2026

PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori - Obblighi - Contenuto - Cantiere non operativo - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

 



La Terza Sezione penale, in tema di prevenzione antinfortunistica, ha affermato che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è chiamato a vigilare operativamente sul cantiere anche in relazione alla sua dimensione statica, in quanto, anche quando le lavorazioni non sono in corso, il piano di sicurezza e coordinamento è operativo, sussistendo, altresì, l’obbligo del suo costante aggiornamento con specifico riferimento ai rischi propri della sospensione dei lavori.

30 settembre 2026

Regole di rilievo penale in materiale di AI. Da oggi in vigore.

 

Oggi entra in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 2026, n. 160, che introduce l' art. 437 bis c.p.  ( intitolato "Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi"), inserendolo nel catologo del d.l.vo 231/2001. Il D.l.vo, inoltre, disciplina l'identificazione e localizzazione mediante il ricorso all'AI.   (Gazzetta ufficiale al link). 

29 settembre 2026

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Violazione delle prescrizioni - Incidenza del consenso della vittima sulla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 387-bis cod. pen. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

 


La Sesta Sezione penale ha affermato che, in relazione al delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il perdono, il consenso o la remissione della querela da parte della vittima non hanno efficacia scriminante o esimente rispetto alla configurabilità del dolo generico nei confronti di chi pone in essere il comportamento vietato o omette quello imposto dal provvedimento del giudice, perché la persona offesa, non avendo la disponibilità della misura disposta dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 282-ter cod. proc. pen., non può paralizzare l’efficacia del comando giudiziale, fondato su una previa valutazione del rischio di reiterazione del reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, valorizzando l’intervenuta remissione di querela e il consenso prestato dalla persona offesa al rientro dell’imputato nella casa coniugale, aveva assolto quest’ultimo dal delitto di cui all’art. 387-bis cod. pen. per assenza di dolo).

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