NON È INCOSTITUZIONALE L’ESENZIONE DEL QUERELANTE DALLA RESPONSABILITÀ PER LE SPESE SOSTENUTE E PER I DANNI SUBITI DALL’INDAGATO IN CASO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
NON È INCOSTITUZIONALE L’ESENZIONE DEL QUERELANTE DALLA RESPONSABILITÀ PER LE SPESE SOSTENUTE E PER I DANNI SUBITI DALL’INDAGATO IN CASO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte di merito ha violato il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen., e tuttavia si tratta di un vizio di violazione di legge non dedotto con il ricorso e non rilevabile di ufficio, non versandosi in ipotesi di illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01). (sentenza al link)
A seguito della novella del 2024, ex lege 9 agosto 2024, n. 114, l'art. 593 c.p.p. vieta l'appello del Pubblico Ministero avverso le sentenze di proscioglimento per i reati per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme della citazione diretta a giudizio.
Tuttavia la Corte ha precisato che il PM potrà dispiegare ricorso per cassazione per tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.
La Corte ha inoltre precisato che «in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 02; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054)>>. Peraltro <<tale inconfutabilità non può essere il risultato di una valutazione soggettiva e opinabile del giudice e/o del ricorrente, ma deve emergere dal contrasto con una massima di esperienza, il che accade quando il ragionamento valorizzi una congettura personale e non sia fondato su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi, cioè un’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica (in tal senso, cfr. Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 30/04/2021, Romano, Rv. 281385 – 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 – 0)» (Sez. 2, n. 41812 del 18/11/2025, Matrone, non mass.)>>.
Nei dibattiti sul recente referendum costituzionale si è talora richiamato, spesso in chiave critica, il processo accusatorio degli Stati Uniti. Ma quanto sappiamo davvero di quel modello processuale ? Ai fini di un confronto più informato abbiamo posto alcune domande ad un esimio studioso del rito accusatorio d'oltre oceano.
D: Professore, considerando i suoi studi di diritto
processuale comparato, qual è il tratto essenziale che contraddistingue un
processo per essere classificato di tipo accusatorio ?
Il tratto essenziale consiste nella parità tra le parti che, davanti
a un giudice imparziale, introducono in
contraddittorio tra di loro le prove in dibattimento (trial), le uniche
che possono normalmente essere utilizzate per la decisione. È esclusa di regola
la possibilità di utilizzare materiale probatorio precostituito nella fase precedente
(pretrial).
D: In un suo recente scritto, Lei ha affermato che <<ragioni
non solo storiche, ma legate alla struttura della law of
evidence militano per l’identificazione del processo “adversary” come
“trial by judge and jury” (cfr. W. Blackstone)>>. Quali le ragioni di
tale affermazione ?
Nel processo “adversary” (così è definito quello accusatorio)
la law of evidence (diritto delle prove) in base alla quale la giuria
emette il suo verdetto è un insieme di regole molto complesso (per esempio
quelle contro il sentito dire) in base alle quali spetta al giudice che
presiede il trial (ma non partecipa alla decisione finale) stabilire quali
prove siano ammissibili e quali debbano invece essere escluse dal novero di
quelle conoscibili dalla giuria stessa ai fini decisori.
D: Analizzando più specificamente il modello americano, Le
chiedo, preliminarmente, se è possibile ravvisare una matrice unitaria dei
processi statali e federali made in USA
?
Premesso
che ciascuno dei molteplici sistemi presenti negli Stati Uniti, quello federale
e quelli propri di ciascuno dei cinquanta Stati, presenta alcune peculiarità,
anche se tutto sommato marginali, è possibile individuare una matrice unitaria,
poiché tutti ricalcano la radice adversary e sono sottoposti ai principi
costituzionali del Bill of Rights del 1791. Ciò che distingue l’ambito
di applicazione della giurisdizione federale è che essa è limitata a
determinate materie, previste nella Costituzione del 1787 (i c.d. “enumerated
powers”) ma col passar del tempo – in base a interventi giurisprudenziali - si
è in buona parte “sovrapposta” a quella dei singoli Stati.
Sotto il
profilo procedurale il processo federale utilizza ampiamente l’istituto del grand
jury, un organo a composizione popolare, che consente di
raccogliere, ai fini della decisione sul rinvio a giudizio, documenti e
testimonianze che entro certi limiti possono essere introdotti nel trial,
indebolendone la struttura adversary. In realtà il grand jury costituisce
uno strumento gestito dall’organo dell’accusa (prosecutor), mentre non è
prevista la partecipazione della difesa. Si tratta di una “parentesi inquisitoria”:
ne consegue che la quasi totalità dei casi esaminati dal grand jury si concludono con la formulazione
dell’imputazione.
Negli
ordinamenti statali il grand jury non è previsto a livello
costituzionale ed è presente solo da una ventina di essi, mentre la decisione
sul rinvio a giudizio normalmente è affidata ad un preliminary hearing davanti
ad un giudice professionale. Si tratta di un filtro anch’esso a maglie larghe,
nel quale non trovano applicazione le regole di prova dibattimentali,
facilitando l’operato del prosecutor.
D: Se dovesse indicare le analogie e le maggiori differenze
tra il modello statunitense e quello italiano, a aspetti farebbe riferimento
?
Il profilo
fondamentale è costituito dalla presenza della giuria come giudice
dibattimentale, che decide con un verdetto immotivato in base al principio
dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio”. Il verdetto di non colpevolezza non
è appellabile dall’accusa (prosecutor); quello di colpevolezza è
impugnabile dal condannato per errori di diritto, soprattutto per violazioni di
principi costituzionali.
La
comminazione della pena non è competenza della giuria (salvo i casi in cui sia
applicabile la pena capitale) ma da un sentencing judge, giudice
monocratico “professionale”, preceduta da una presentence investigation.
D: In Italia, la riforma Cartabia venne preceduta da
doglienze sullo scarso ricorso ai riti c.d. alternativi; sulla scorta dei suoi studi
sul processo americano, il massiccio ricorso a forme di definizione diverse
rispetto all’adversary trial (dibattimento) si deve ritenere il segno di
un sistema processuale efficiente o di una giustizia che riserva le garanzie processuali
soltanto a chi se le può permettere ?
Nel
processo statunitense il ricorso alla giustizia negoziata (plea bargaining)
“risolve” la quasi totalità dei procedimenti che si affacciano al trial:
le cause della sua diffusione dipendono da molti fattori: un sistema di pene
dai massimi edittali molto elevati, la possibilità di dichiararsi colpevoli per
reati anche di estrema gravità, compresi quelli punibili con la pena capitale,
la molteplicità dei tipi di ”accordi” che l’imputato può concludere con il prosecutor
(non solo riduzione della pena, accesso anticipato a misure alternative, ma
anche modifica del capo d’imputazione, “archiviazione”
di un diverso processo a carico suo o di un terzo).
Da un punto
di vista oggettivo il sistema appare piuttosto efficiente, anche perché è
collegato all’interesse degli organi dell’accusa, in particolare di quelli
elettivi, di ottenere il maggior numero di condanne con il minor sforzo, cioè
senza affrontare il trial, consentendo loro, spesso impegnati nella
scalata a nuove cariche elettive, di presentarsi all’elettorato come
amministratori efficienti della giustizia.
Tuttavia
non si può tacere il fatto che tutta questa efficienza abbia pesanti
ripercussioni. In particolare la capacità di smaltire la quasi totalità del
carico di lavoro, rinunciando al trial in cambio di un qualche vantaggio,
indubbiamente priva gli imputati meno abbienti della possibilità di usufruire
di tutte le risorse e delle garanzie cui solo il trial consente di
accedere, non ultima quella di essere giudicati da un organo a composizione
popolare dopo uno scontro con l’accusa che presuppone, dato il clima
accusatorio, una difesa agguerrita e preparata. Il problema richiama quello della scarsità delle
risorse previste in materia. Esistono uffici di public defenders, legal
clinics organizzate da università, studi professionali che mettono a
disposizione un monte-ore e fondazioni che si prendono cura della materia, ma i
mezzi a disposizione sono comunque limitati.
D: Infine professore, seppur per grandi linee, ci può indicare, nel modello accusatorio degli Stati Uniti, le modalità di reclutamento e la natura del Pubblico Ministero ?
Preliminarmente
occorre osservare come negli Stati Uniti quella del pubblico ministero (prosecutor)
non costituisca una “carriera”, nel senso di inserimento in un duraturo
rapporto di pubblico impiego contrassegnato da promozioni e trasferimenti, ma
rappresenti lo svolgimento di una funzione temporanea. Essa normalmente è
preceduta o sfocia nell’esercizio dell’avvocatura, se non, per quanto riguarda
i vertici degli uffici, nell’inserimento del mondo della politica.
Nell’ordinamento
federale gli uffici sono organizzati a due livelli: in quello centrale, con
sede a Washington, siede l’U.S. Attorney General, a capo dell’U.S.
Department of Justice cui spetta la superintendence and direction dei
novantaquattro U.S. Attorneys ai quali è affidata la prosecution dei
reati federali nei singoli distretti in cui è suddivisa la giurisdizione
federale. Sia l’organo centrale che quelli periferici sono nominati dal
Presidente degli Stati Uniti, previo advice and consent del Senato e
durano in carica quattro anni, come il Presidente. Gli U.S. Attorneys sono coadiuvati
da U.S. Assistant Attorneys, il cui turn-over è in media di due
anni.
La
situazione statale è piu’ variegata: tutti gli Stati tranne due sono comunque dotati
di un duplice livello di organi. Al vertice si colloca l’Attorney General,
carica elettiva (solo in Connecticut è di competenza delle local courts, mentre
in New Jersey e in Alaska spetta al Governor).
Il prosecutor
locale, in base alla sua competenza territoriale, assume denominazioni diverse:
Municipal, County, District o State Attorney.
Il
reclutamento avviene per elezione, normalmente su base partisan. Come
per l’Attorney General, solo in Connecticut è di competenza delle
local courts, mentre in New Jersey e in Alaska spetta al
Governor.
La durata in carica è prevista per quattro anni, anche se in realtà ogni anno circa un terzo dei titolari degli uffici lascia la carica per dedicarsi alla carriera politica (di cui l’ufficio di prosecutor statale costituisce molto spesso una tappa intermedia).
Gli assistant
attorneys sono direttamente reclutati dal titolare dell’ufficio e restano
in carica normalmente due anni per dedicarsi poi spesso all’esercizio
dell’avvocatura, forti dell’esperienza accumulata negli uffici dell’”avversario”.
Per quanto
riguarda i rapporti tra l’Attorney General e i prosecutors locali
sono previsti in tutti gli Stati poteri variamente articolati di “autosostituzione”,
“avocazione” e supervisione: essi però vengono utilizzati piuttosto raramente,
poiché la prosecution è tutt’ora
considerata una local function, affidata ad un rappresentante
della comunità da cui è stato eletto.
La Corte di cassazione ha ribadito che il termine che scade di sabato non è prorogato al lunedì e che tale disciplina, differente da quella prevista dal c.p.c., non è costituzionalmente illegittima. (ordinanza al link)
La prima sezione di legittimità ha precisato che l'omissione dell'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione all'unico difensore costituisce un errore di fatto deducibile attraverso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. (sentenza al link)
(conforme Sez. 2, n. 34658 del 07/10/2025, Domingo).
La riforma Cartabia ha modificato radicalmente la disciplina dell’esecuzione delle pene pecuniarie e del meccanismo di conversione in caso di insolvenza.
In precedenza, le pene pecuniarie venivano essenzialmente convertite nella libertà controllata.
La riforma, come è noto, ha previsto che, per i reati commessi dopo il 30 dicembre 2022, in ipotesi di insolvibilità incolpevole, possa essere disposta la conversione della pena pecuniaria nel lavoro di pubblica utilità o, in caso di opposizione, in detenzione domiciliare sostitutiva, sia per le pene pecuniarie principali (multa o ammenda) sia per quelle pecuniarie sostitutive. Diversamente, in ipotesi di insolvenza c.d. colpevole, il meccanismo di conversione introdotto dalla novella legislativa prevede una disciplina differente a seconda che la pena pecuniaria da convertire abbia natura di pena principale o sostitutiva. Infatti, la pena pecuniaria principale può essere sostituita soltanto nella semilibertà sostitutiva, mentre la pena pecuniaria sostitutiva può essere convertita anche nella detenzione domiciliare.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 102 L. 689/1981 e 660 comma 3 c.p.p., nella parte in cui, in caso di insolvenza colpevole nel pagamento delle pene pecuniarie principali, prevedono esclusivamente la conversione nella semilibertà sostitutiva e non anche nella detenzione domiciliare sostitutiva, a differenza di quanto previsto per le pene pecuniarie sostitutive. La declaratoria di illegittimità della Corte si fonda sulla natura unitaria delle pene pecuniarie, principali e sostitutive, affermata a livello normativo dall’ art. 57 ultimo comma della L. 689/81, cui non può conseguire un trattamento differenziato in sede di conversione per insolvenza. (sentenza al link)
...nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 409 e 410 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini p...