Foro e Giurisprudenza
03 marzo 2026
Iscrizione nel registro degli indagati in epoca successiva alla vigenza del d.lgs. n. 150 del 2022 – Durata – Determinazione – Ragioni – Successiva anticipazione dell’iscrizione da parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 335, comma 1-ter, cod. proc. pen. – Rilevanza – Esclusione.
02 marzo 2026
Le carceri italiane e le parole di Giovanni Leone in Assemblea Costituente
Riportiamo, senza null'altro aggiungere, le parole pronunciate da Giovanni Leone in sede di Assemblea Costituente del 14.11.1947:
<<Basterebbe l'esecuzione penale per riempire da sola la vita di un Ministro e le ansie di un Ministero. Vorrei, a tale proposito, che in questa sede si sentisse la nostra parola, carica di amara esperienza: l'esecuzione penale in Italia è dolorosamente indegna di un popolo civile come il nostro. In altra sede dissi come nel quadro delle immense spese che lo Stato italiano si è assunto non figuri — almeno a quanto a me consta — uno stanziamento notevole per le spese concernenti gli istituti penitenziari. È una cosa singolare. Si assiste perfino ad un capovolgimento ignobile del sistema carcerario: gli istituti di custodia preventiva sono degradanti e costituiscono un'autentica negazione della dignità umana. È inutile, o colleghi, scrivere nella Carta costituzionale che vogliamo potenziare la dignità umana e che vogliamo che la pena non distrugga la personalità dell'uomo. Queste sono tutte belle frasi che si possono anche scrivere sulle facciate dei penitenziari, mentre là dentro vi è la più bassa e disgraziata umanità e dove il trattamento è quanto di più ignobile sia dato immaginare. Dalla nostra Assemblea si deve levare la nostra parola di segnalazione urgente di questa dura realtà, perché, se è vero che la pena è un compito dello Stato doloroso ma necessario, è altrettanto vero che la sua espiazione dev'essere intrisa di carità, come afferma Carnelutti. Lo Stato deve in prima linea attuare la riforma di tutto il sistema carcerario ed improntarlo a quelle caratteristiche che rechino i segni della civiltà, senza la quale non può sorgere uno Stato democratico>>.
27 febbraio 2026
Prossime dalle Sezioni Unite: save the date 23 aprile 2025. E' appellabile la pronuncia ex art. 131 bis cpp
Pende alle sezioni unite e sarà decisa alla prossima udienza del 13 aprile 2026 la seguente questione:
Al link l'ordinanza di rimessione
26 febbraio 2026
Erronea declaratoria inammissibilità reclamo 410 bis cpp. Quale rimedio ?
La Corte di Cassazione ha ribadito che <<l’istanza con cui si contesta il presupposto fattuale su cui è stata fondata la declaratoria di inammissibilità (del reclamo) deve essere proposta dinanzi al medesimo giudice, poiché è lui il naturale destinatario del potere di eliminare o correggere le proprie decisioni quando risultino viziate da un errore di percezione o da una falsa rappresentazione dell’atto processuale (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433; Sez. 6, ord. n. 17535 del 23/03/2018, Rv. 272717; Sez. 6, ord. n. 20845 del 26/04/2018, Rv. 272956)>>.
I Giudici nomofilattici hanno precisato che la possibilità di chiedere la revoca non è esclusa dal fatto che l’art. 410-bis qualifichi l’ordinanza come non impugnabile. Infatti, <<l’istituto dell’impugnazione e la facoltà di revoca si collocano su piani diversi. La non impugnabilità esclude soltanto l’accesso ai mezzi di gravame disciplinati dal codice; non incide invece sui poteri del giudice di correggere errori che riguardano la formazione della sua volontà decisoria. È dunque coerente con il sistema riconoscere, anche nel procedimento di reclamo contro l’archiviazione, la possibilità di rimettere al giudice del reclamo la valutazione della sussistenza di un errore di fatto che abbia determinato una decisione erronea>> (provvedimento al link)
25 febbraio 2026
Reali – Sequestro preventivo a fini di confisca – Preesistente procedura di liquidazione giudiziaria – Crediti per prestazioni professionali del curatore fallimentare – Prededucibilità – Esclusione – Ragioni.
24 febbraio 2026
Sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili: quali presupposti ?
La Corte di legittimità ha chiarito che ,ai fini dell'accoglimento della istanza di sospensione delle statuizioni civili, <<è necessario che ricorra un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (Sez. 4, n. 927 del 28/09/2022, dep. 2023, Mastrominico, Rv. 283931-01)>>.(ordinanza al link)
23 febbraio 2026
Legittimità del sorteggio per gli organi di autogoverno della Magistratura. Un'analisi di Guido Todaro*
Limiti impliciti alla revisione costituzionale, principio di uguaglianza e modelli di selezione negli organi di autogoverno della magistratura: note critiche sulla pretesa incostituzionalità della riforma degli artt. 104 e 105 Cost.
di Guido Todaro
Il saggio esamina la tesi
secondo cui le modifiche agli artt. 104 e 105 della Costituzione — concernenti
la composizione dei Consigli Superiori della Magistratura e l’istituzione
dell’Alta Corte disciplinare con meccanismi differenziati di selezione dei componenti
— integrerebbero una violazione del principio di uguaglianza quale limite
materiale alla revisione costituzionale. Attraverso un’analisi sistematica
della giurisprudenza costituzionale e della dottrina sui limiti impliciti al
potere di revisione, si evidenzia che tale impostazione risulti
metodologicamente e dogmaticamente non condivisibile. In particolare, si rimarca
che: (i) il sindacato sulle leggi di revisione costituzionale ha carattere
eccezionale e circoscritto; (ii) la configurazione degli organi di autogoverno
della magistratura appartiene all’ambito della discrezionalità del legislatore
costituzionale; (iii) la differenziazione tra membri togati e membri laici nei
metodi di selezione appare coerente con la diversa funzione costituzionale delle
due componenti; (iv) non emerge alcuna incidenza sul nucleo essenziale
dell’indipendenza della magistratura. Ne deriva che la riforma si colloca entro
il perimetro fisiologico dell’evoluzione costituzionale.
1. Revisione
costituzionale e limiti materiali: quadro teorico e giurisprudenziale
La questione della
sindacabilità delle leggi di revisione costituzionale costituisce uno dei nodi
più complessi della teoria della Costituzione.
La dottrina italiana ha
da tempo elaborato la categoria dei limiti impliciti alla revisione,
riconducendoli ai principi supremi che definiscono l’identità dell’ordinamento
costituzionale.
La riflessione prende
avvio, in modo sistematico, dagli studi di Costantino Mortati sulla
costituzione in senso materiale, nei quali si individua l’esistenza di un
nucleo strutturale dell’ordinamento non disponibile e non suscettibile neppure
di revisione [1].
Successivamente, la
dottrina ha ulteriormente articolato tale impostazione, con contributi
significativi che hanno variamente definito la portata dei limiti materiali
alla revisione [2].
Alla lettera, un limite
espresso è rappresentato dall'art. 139 Cost. secondo cui "La forma
repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale".
Sul piano
giurisprudenziale, la questione è stata affrontata dalla Corte costituzionale,
che ha riconosciuto la possibilità di un controllo sulle leggi di revisione
solo in presenza di una lesione dei principi supremi dell’ordinamento o del
nucleo essenziale dei diritti inviolabili. La pronuncia n. 1146 del 29 dicembre
1988 del giudice delle leggi costituisce, ad oggi, il riferimento classico di
tale orientamento, mai superato (da ultimo, anche Corte cost., sent. n. 125 del
24 luglio 2025).
La Corte ha sempre
adottato un approccio marcatamente restrittivo, evitando di trasformare il
controllo sulle revisioni costituzionali in un sindacato di opportunità o di
merito politico-costituzionale.
In questa prospettiva,
occorre sottolineare che i limiti impliciti devono essere interpretati in modo
tale da non paralizzare la funzione evolutiva dell’art. 138 Cost., il quale
rappresenta uno strumento di adattamento dell’ordinamento costituzionale alle
trasformazioni della società e delle istituzioni [3].
2. L’oggetto della
riforma: l'organizzazione costituzionale della funzione giurisdizionale
Le modifiche agli artt.
104 e 105 Cost. incidono su un ambito specifico: la configurazione degli organi
di autogoverno della magistratura e la disciplina della responsabilità
disciplinare dei magistrati.
Dal punto di vista
sistematico, tali interventi si collocano nell’area che la dottrina definisce
ingegneria costituzionale degli organi, vale a dire la definizione delle regole
di composizione, funzionamento e selezione dei membri degli organi costituzionali
o di rilievo costituzionale.
È significativo osservare
che la stessa architettura originaria del Consiglio Superiore della
Magistratura non rappresentava un modello rigidamente determinato, ma piuttosto
un equilibrio ponderato tra il principio di autonomia della magistratura da un
lato e l'esigenza di raccordo con la rappresentanza democratica dall'altro.
L’autogoverno della magistratura è il risultato di una mediazione costituzionale tra indipendenza e responsabilità istituzionale, suscettibile di evoluzione nel tempo.
In tale contesto, appare
difficile sostenere che la specifica modalità di selezione dei componenti —
elezione, sorteggio o modelli misti — costituisca un elemento intangibile
dell’ordinamento costituzionale.
3. Il principio di
uguaglianza come parametro di ragionevolezza
La tesi
dell’incostituzionalità del sorteggio asimmetrico - puro per i magistrati,
temperato per i laici - si fonderebbe sulla presunta
violazione del principio di uguaglianza, derivante, appunto, dalla differente
disciplina di selezione tra i membri togati e i membri laici.
Tale impostazione sembra
però presupporre una concezione del principio di uguaglianza come vincolo di
uniformità normativa, che non trova riscontro né nella giurisprudenza
costituzionale né nella dottrina prevalente.
Come è noto, a partire
dagli studi di Vezio Crisafulli e poi nelle elaborazioni di Barbera e Luciani -
ma potremmo citarne altri - il principio di uguaglianza è stato ricostruito
come principio di ragionevolezza e proporzionalità della disciplina legislativa
[4].
In questa prospettiva, il
legislatore può differenziare il trattamento giuridico di categorie diverse, purché la distinzione sia sorretta da
una ratio non arbitraria.
Nel caso in esame, la
distinzione tra magistrati appartenenti all’ordine giudiziario e componenti
laici espressione dell’avvocatura e dell’accademia risponde a una diversa
funzione costituzionale delle due componenti.
La presenza dei membri
laici negli organi di autogoverno ha storicamente la funzione di garantire il
pluralismo istituzionale, evitare una chiusura corporativa dell’ordine
giudiziario e rafforzare la legittimazione democratica indiretta dell’organo.
La differenziazione dei
metodi di selezione appare dunque coerente con tale impostazione.
In diritto
costituzionale, il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) significa: trattare
situazioni uguali in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso.
Sono rilievi ovvi.
Qui le categorie non sono
identiche:
• i magistrati
appartengono all’ordine giudiziario e sono rappresentati negli organi di
autogoverno;
• i laici
rappresentano invece la dimensione esterna e pluralista del controllo
democratico, anche in raccordo con la norma costituzionale secondo cui la
giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101 Cost.).
Perciò è perfettamente
legittimo prevedere procedure diverse di selezione che riflettano logiche di
equilibrio tra i poteri.
4. Il sorteggio come
tecnica istituzionale e sue giustificazioni costituzionali
Uno degli aspetti più
discussi della riforma è, come detto, il ricorso al sorteggio nella selezione
dei membri togati e laici, anche alla luce della non perfetta simmetria delle
metodiche di estrazione: pura per i magistrati, temperata per i laici che vengono
sorteggiati da una platea prima determinata dal Parlamento in seduta comune.
Sotto il profilo teorico,
il sorteggio non è estraneo alla tradizione costituzionale.
La dottrina
contemporanea, anche in chiave comparata, ha sottolineato come tale strumento
possa svolgere funzioni rilevanti nella prevenzione di fenomeni oligarchici o
corporativi all’interno delle istituzioni.
Nel contesto
dell’autogoverno della magistratura, il sorteggio può essere interpretato come:
• meccanismo
volto a ridurre il peso delle organizzazioni correntizie;
• strumento di
distribuzione imparziale delle funzioni istituzionali;
• tecnica di
selezione idonea a rafforzare la percezione di neutralità dell’organo.
In questa prospettiva, la
scelta del legislatore costituzionale appare riconducibile a una precisa
opzione di politica costituzionale, difficilmente censurabile sul piano della
legittimità.
Il controllo sui modelli
organizzativi adottati dal legislatore costituzionale non può trasformarsi in
un sindacato sulla maggiore o minore opportunità delle soluzioni prescelte.
Un ulteriore profilo
rilevante riguarda la compatibilità della riforma con il principio di
indipendenza della magistratura, sancito dagli artt. 101 e 104 Cost.
La dottrina
costituzionale ha chiarito che la violazione di tale principio potrebbe
configurarsi solo nel caso in cui la revisione comporti una sostanziale
subordinazione della magistratura ad altri poteri dello Stato.
Nel caso della riforma in
esame:
• la presenza
dei membri togati rimane significativa ed anzi preponderante, di fatto con una
percentuale identica a quella attuale;
• la
magistratura continua a partecipare alla gestione del proprio autogoverno;
• non emerge una
dipendenza strutturale dal potere politico.
Pertanto, il nucleo
essenziale dell’autonomia della magistratura non appare compromesso.
6. Limiti impliciti e
trasformazioni costituzionali
Orbene, occorre rifuggire
da una lettura eccessivamente estensiva dei limiti impliciti alla revisione
costituzionale.
Il ricorso alla categoria
dei principi supremi deve rimanere eccezionale, pena il rischio di attribuire
alla giurisdizione costituzionale un potere di controllo sulla volontà del
legislatore costituzionale incompatibile con la logica democratica del procedimento
di revisione.
In questa prospettiva, la
trasformazione dell’assetto degli organi di autogoverno della magistratura può
essere letta, al più, come una modificazione dell’equilibrio istituzionale, ma
non certamente come una rottura dell’identità costituzionale dell’ordinamento.
7. Conclusioni
L’analisi sistematica
della questione consente di formulare alcune considerazioni conclusive.
In primo luogo, la configurazione degli organi di autogoverno della magistratura rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore costituzionale.
In secondo luogo, la
differenziazione tra membri togati e membri laici nei meccanismi di selezione
appare coerente con la diversa funzione istituzionale delle due componenti. In
particolare, non è dato scorgere alcuna violazione del principio di uguaglianza,
poiché l'asimmetria nel sorteggio appare sorretta da una valida ragione
giustificatrice e, di riflesso, appare nel complesso ragionevole. Al di là del
ruolo dei laici - di raccordo con le altre Istituzioni che deve richiamare
giocoforza una matrice elettiva pena una delegittimazione democratica - occorre
pure considerare che, diversamente dai magistrati che per definizione si
ritiene debbano conoscere i profili di cui si occupa il CSM e l'Alta Corte, un
sorteggio omnicomprensivo della componente laica potrebbe attingere ad una
platea di soggetti che, pur dotati di competenze giuridiche in termini
generali, non abbiano cognizioni specifiche in materia.
In terzo luogo, e
soprattutto, non emerge una lesione del nucleo essenziale dei principi supremi
dell’ordinamento né dell’indipendenza della magistratura.
La scelta di temperare il sorteggio per i membri laici e lasciarlo puro per i togati è dunque razionale. Anzitutto, i magistrati sono poche migliaia; gli avvocati decine di migliaia, un numero sensibilmente maggiore, ai quali vanno aggiunti i professori. Per la prima categoria di sorteggiabili (magistrati), relativamente ristretta, si può presumere che siano tutti dotati dei requisiti di professionalità necessari (una sorta di presunzione iuris et de iure); per la seconda (avvocati e professori) no (presunzione iuris tantum), la platea è troppo ampia e serve circoscrivere ulteriormente. In secondo luogo, il sorteggio è stato concepito per evitare incursioni della politica e in specie delle correnti. L'incursione della politica - dentro al CSM ovvero dentro l'Alta Corte - per la componente togata è una patologia; per la componente laica è, cum grano salis, la fisiologia, atteso il ruolo di raccordo con le altre Istituzioni di cui si è sopra detto: pertanto, la funzione e la struttura del sorteggio, corrispondentemente, possono ed anzi debbono essere diverse.
Pertanto, la tesi della
incostituzionalità della riforma appare difficilmente sostenibile alla luce
della teoria dei limiti impliciti alla revisione costituzionale e della
giurisprudenza costituzionale consolidata.
La riforma sembra
piuttosto collocarsi entro il perimetro delle trasformazioni costituzionali
fisiologiche, che accompagnano l’evoluzione degli assetti istituzionali,
secondo quanto previsto, peraltro, dai Costituenti.
Note
[1] C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, Ristampa
inalterata, Giuffrè, Milano, 1998.
[2] Cfr, tra gli altri, P. Barile, La revisione della Costituzione, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da P. Calamandrei e A. Levi, Firenze, 1950.
[3] In questo senso, tra gli altri, A. Ruggeri, Teoria della
Costituzione e riorganizzazione del potere, tra regole istituzionali e
regolarità della politica, in Consulta Online, 2024.
[4] Senza pretesa di completezza, L. Paladin, Ragionevolezza (principio di), in Enciclopedia del diritto, Milano, 1997; G. Scaccia, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000; A. Morrone, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001; Id., Corte Costituzionale e principio generale di ragionevolezza, Bologna, 2009; Aa. Vv., La ragionevolezza nel diritto, a cura di M. La Torre e A. Spadaro, Torino, 2002; Aa. Vv., Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica, a cura di G. Maniaci, Torino, 2005; F. Modugno, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli, 2007; M. Barberis, Eguaglianza, ragionevolezza e diritti, in Rivista di filosofia del diritto, 2013/1.
(*) Guido Todaro: Avvocato del Foro di Bologna, Cassazionista, Specialista in Diritto Penale, è Dottore di Ricerca in Diritto e Processo Penale presso l’Università di Bologna, nonché Professore a contratto di Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali afferente alla medesima Università.
È componente del Comitato di Gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, nonché membro della Redazione della Rivista Cassazione penale e Caporedattore della Rivista La Giustizia Penale.
È Autore di oltre 60 pubblicazioni in riviste scientifiche, nonché coautore del libro “La difesa nel procedimento cautelare personale”, Giuffrè, 2012, e con-curatore del Volume “Custodia cautelare e sovraffollamento carcerario”, Studi Urbinati, v. 65, n. 1, 2014.
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