La settima sezione della Corte di legittimità ha affermato che <<il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione» (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, Saccomanno, Rv. 269801 - 01)>>(ordinanza al link)
Nel caso di specie il ricorrente aveva riprodotto solo dei singoli brani e non i verbali in forma integrale, così incorrendo nel vizio di inammissibilità sopra prospettato.




