21 aprile 2026

Ritornare all'accusatorio. Alcune domande a Paolo Ferrua.

 


Quanto sono profonde e solide le radici del rito accusatorio ? Quali visioni vi si oppongono ? L'art. 111 della Costituzione è un baluardo sufficiente contro i rimpianti inquisitori ? Su tutto ciò abbiamo chiesto lumi ad un testimone d'eccezione della svolta accusatoria, ma anche dei suoi prodromi e delle successive reazioni inquisitorie. 

D. Professore, Lei, soprattutto dopo la “Riforma Cartabia”, ha più volte fatto riferimento ad uno stato agonico del processo accusatorio disegnato dal codice del 1988. Prima di occuparci dell’attuale stato di salute del nostro processo, volevo chiederLe perché un cittadino si dovrebbe ritenere più garantito da un processo accusatorio che da uno inquisitorio?

R. Quando parlo del processo accusatorio, del quale esistono diverse esperienze, mi riferisco al modello delineato dagli artt. 111 e 24 Cost., fondato sulla regola del contraddittorio nella formazione della prova davanti ad un giudice terzo e imparziale. Un modello, indice di una sicura scelta di civiltà, che può essere ulteriormente valorizzato dalla separazione delle carriere, da intendersi come un diverso accesso per pubblici ministeri e giudici alla magistratura, ferma restando l’unicità di quest’ultima, anche per quanto riguarda il CSM.

Opposto il modello inquisitorio, fondato sulla ricerca unilaterale delle prove e sulla commistione di funzioni tra giudice e accusatore, che dà vita a due perverse figure: quella del giudice-accusatore (come nell’istruzione formale) o, peggio ancora, quella dell’accusatore-giudice (come nell’istruzione sommaria). Che il modello accusatorio sia più garantito per il cittadino rispetto al modello inquisitorio pare di tutta evidenza e lo documenta questo semplice esperimento. Se un cittadino, ignaro della funzione che gli sarà riservata nel processo (di imputato, di giudice, di accusatore, di difensore o di testimone), dovesse scegliere, sotto questo velo di ignoranza, tra i due modelli di processo, verso quale si orienterebbe? Nessun dubbio che sceglierebbe prudentemente il modello accusatorio, che gli riserva la sorte meno ingrata quale che sia il suo futuro ruolo nel processo.

D. Ciò detto, quali fattori culturali ci consentirono la svolta del 1988?

R. A propiziare il modello accusatorio contribuirono tre grandi autori. Anzitutto, Luigi Lucchini che aveva teorizzato un organico progetto di riforma del c.p.p. 1865 ispirato al sistema dell’inchiesta preliminare, criticando però la versione finale del codice 1913, pervasa secondo lui «da uno spirito empiricamente reazionario». L’inchiesta preliminare designa un modello di processo imperniato sul dibattimento, preceduto da rapida indagine volta semplicemente alla ricerca delle fonti di prova, ma irrilevante ai fini della decisione finale. Quindi, Francesco Carnelutti che presentò nel 1962 un progetto del codice di rito, anch’esso fondato sull’inchiesta preliminare, deplorando l’idea del sistema allora vigente che assegnava all’istruzione formale l’iperbolico fine di «ricerca della verità». Infine, Franco Cordero che, più di ogni altro, esercitò decisiva influenza sul codice del 1988, a cui, peraltro, non risparmiò dure critiche per l’eccessiva verbosità e per la tendenza a disciplinare con dettagliati criteri una materia tipicamente clinica quale la valutazione delle prove, anziché limitarsi a fissare le regole di esclusione probatoria.  

D. Quali visioni ideologiche invece avrebbero ferito il processo disegnato nel codice c.d. Vassalli sino a renderlo irriconoscibile? 

R. Ciò che condanna il modello accusatorio agli occhi dei misoneisti è l’idea di un dibattimento pubblico e orale, dove la verità si fa strada alla luce del giorno e nel conflitto tra le opposte tesi. Non è l’idea di un dialogo platonico fondato sul buon volere e sulla collaborazione delle parti. È piuttosto l’idea che la verità si manifesti, per meglio dire, ‘si tradisca’ proprio nello scontro tra le parti e contro il loro stesso interesse. Come diceva Carnelutti, il contraddittorio serve alle parti: ma viene il momento in cui sono esse stesse a servire il contraddittorio, agevolando magari inconsapevolmente la ricostruzione dei fatti. Nulla può rafforzare una tesi quanto la sua resistenza alle più dure confutazioni.

Il modello accusatorio del codice 1988 è stato per ben due volte disintegrato. La prima in occasione della svolta inquisitoria del 1992, quando tre sentenze della Corte costituzionale demolirono le regole di esclusione probatoria fondate sull’irrilevanza probatoria degli atti unilateralmente raccolti, convertendo l’indagine preliminare in una gigantesca istruzione sommaria (sentenze nn. 24, 254 e 255 del 1992). La seconda con la riforma Cartabia, in apparenza meno aggressiva perché non apertamente ostile al modello accusatorio, ma infinitamente più subdola perché volta a neutralizzarlo, a disarmarlo e a svuotarlo dall’interno.

L’esito è quello di un netto e irreversibile spostamento dell’asse del processo verso la fase delle indagini preliminari, realizzata attraverso tre convergenti pregiudizi. Il primo è di appesantire con inutili formalismi e finestre giurisdizionali la fase delle indagini preliminari, che nel modello accusatorio dovrebbe restare agile e fluida così da garantire il rapido passaggio al dibattimento. Oggi, in una grottesca inversione di rapporti, l’indagine è destinata così a divenire il cuore del processo, mentre il dibattimento si avvia a costituirne la scolorita messa in scena. È il trionfo del garantismo inquisitorio, perché il protrarsi della prima fase del processo, inevitabilmente dominata dalla supremazia del pubblico ministero e dalle esigenze repressive, ha come principale effetto quello di moltiplicare il ricorso alle misure cautelari.

Il secondo pregiudizio è di esigere per il rinvio a giudizio una ‘ragionevole previsione di condanna’, impropriamente veicolata dagli artt. 408 comma 1 e 425 comma 3 c.p.p. sotto l’ingannevole nome di ‘regola di giudizio’. Il risultato è, da un lato, di prolungare indefinitamente la durata delle indagini preliminari, imponendo al p.m. che intenda esercitare l’azione penale una completezza degli accertamenti svolti, tale da giustificare la ragionevole previsione di condanna; dall’altro, di alimentare una presunzione di colpevolezza nei riguardi di chi sia rinviato a giudizio. Che l’accusatore eserciti l’azione penale, pensando di ottenere la condanna, può essere naturale: che a prevedere come ‘ragionevole’ la condanna dell’imputato, prima ancora del dibattimento, sia anticipatamente il giudice dell’udienza preliminare è quanto di più lontano si possa immaginare dal processo accusatorio.

Il terzo pregiudizio è rappresentato dalla radicata convinzione che il regno della scienza e delle sue tecniche debba restare confinato nelle indagini preliminari anziché esteso alla dialettica dibattimentale che, dal punto di vista del contraddittorio, rappresenta la sede di gran lunga più efficace. Capisco che vi siano accertamenti irripetibili e urgenti da svolgere sulla scena del crimine, quando ancora restano sconosciuti i possibili indiziati, ma in questi casi si dovrebbe provvedere nominando un difensore dell’ignoto come garante per la correttezza dell’accertamento; e rinviare, dove possibile, alla fase del dibattimento lo svolgimento delle relazioni peritali. Affidarsi in massima parte agli accertamenti svolti nell’indagine preliminare, moltiplicandoli per poi recepirli in dibattimento, eleva all’ennesima potenza il rischio di errori giudiziari.

D. Nel corso di un recente dibattito con Valerio Spigarelli e Oliviero Mazza (“Quale processo dopo il referendum?”), Lei ha manifestato il timore che le sorti del processo accusatorio sarebbero state comunque segnate a prescindere dall’esito referendario sulla riforma costituzionale Nordio. Le chiedo perché la riforma dell’art. 111 della Carta costituzionale non avrebbe “posto al sicuro” il processo accusatorio?

R. I precetti della Costituzione non sono autosufficienti ma esigono una legge ordinaria che li attui, li renda effettivi. Purtroppo, le tre forze della giustizia in grado di realizzare il modello contemplato dall’art. 111 Cost. – la Politica, il modo forense attraverso l’UCPI e la magistratura tramite l’ANM - hanno sinora mostrato scarso interesse verso quel modello.

La Politica, spesso connotata da rapporti conflittuali con il potere giudiziario, si è concentrata più sulla riforma ordinamentale, volta a proteggere la propria azione di governo dagli interventi della magistratura, che non su quelle processuali. Quanto alla Magistratura, con la lodevole eccezione di magistratura democratica, non ha mai amato il modello accusatorio. Ha propiziato la svolta inquisitoria del 1992 sollevando eccezioni di legittimità costituzionale contro il nuovo codice; si è opposta alla riforma sul giusto processo (art. 111 Cost.), esprimendo catastrofiche previsioni se mai fosse entrata in vigore.

Delle Camere penali ho molto ammirato la gloriosa battaglia per l’art. 111 Cost., senza la quale il giusto processo non sarebbe mai entrato nella nostra Costituzione. Purtroppo, nell’ultimo decennio hanno abbandonato il modello accusatorio al suo ingrato destino e, al XVIII Congresso ordinario (24-26 settembre 2021), hanno applaudito la riforma Cartabia che seppelliva quel modello. Un atteggiamento che parzialmente si può spiegare, senza però giustificarlo, con la circostanza che la ministra Cartabia succedeva al ministro Bonafede, tanto criticato dalle Camere penali per la soppressione della prescrizione sostanziale: non si è percepito che la nuova riforma, dal punto di vista del processo accusatorio, era peggio della riforma Bonafede. La circostanza che la ministra, proveniente dalla Corte costituzionale, avesse dichiarato di avere come faro per la propria azione i principi della Costituzione, ha rassicurato, nonostante, a mio sommesso avviso, la riforma sia ben lungi dal realizzare i precetti dell’art. 111 Cost., ancora in attesa di attuazione.

Il secondo errore commesso dalle Camere penali è di avere trascurato che è il modello di processo a condizionare le riforme ordinamentali, e non l’inverso. Prima occorreva ricostruire il processo accusatorio; e dopo provvedere a valorizzarlo separando le carriere. Travolta da un sogno lungamente accarezzato, l’UCPI si è appiattita acriticamente su una legge costituzionale, frettolosamente votata senza alcun emendamento, che ignorava questa fondamentale priorità logica e conteneva al suo interno diverse contraddizioni.

La prima delle quali è che alla separazione delle carriere si poteva tranquillamente provvedere con legge ordinaria, volta ad istituire un diverso accesso alla magistratura per giudici e pubblici ministeri. L’attuale art. 107 comma 4 Cost. afferma che il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario, lasciando chiaramente intendere che le garanzie del pubblico ministero possono essere diverse da quelle stabilite per il giudice; e alla stessa conclusione conduce anche l’art. 101 comma 2 Cost che limita unicamente al giudice la soggezione «soltanto alla legge». Come a suo tempo affermato dalla sentenza costituzionale n. 420 del 1995, «la garanzia costituzionale dell'indipendenza del pubblico ministero ha la sua sede propria nell'art. 112 [Cost.]», con la conseguenza che «non è invocabile, quale base idonea ad instaurare un conflitto di attribuzione, l'art. 101, secondo comma, della Costituzione».

Si aggiunga che la previsione di un doppio CSM spezzava in due la magistratura, smentendo lo stesso art. 104 della riforma costituzionale dove si parla della magistratura come di un unico ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, pur nelle distinte carriere di giudicanti e requirenti. Infine, l’assurda idea di un asimmetrico sorteggio per i membri dei due CSM, puro per i togati, temperato per i laici, violava il supremo principio di uguaglianza il cui rispetto impone per tutti i componenti la stessa modalità di ingresso: o per elezione o per sorteggio.

Quanto al futuro, temo che in questa legislatura vi sia spazio solo per interventi di pura semplificazione. L’entropia, il disordine del sistema ha raggiunto livelli ormai irreversibili con norme spesso indecifrabili o contraddittorie. Nella prossima legislatura bisogna ripartire con una radicale riforma del processo, quale lo richiede il precetto costituzionale dell’art. 111: netta separazione di poteri tra parte e giudice, indagine fluida e priva di vuoti formalismi, contraddittorio dibattimentale nella formazione della prova davanti al giudice terzo ed imparziale.

Chiunque non sia giudice è per logica conseguenza ‘parte’ e tale resta il pubblico ministero, anche quando chieda l’archiviazione o il proscioglimento. Come ogni organo pubblico, è soggetto alla legge che gli impone, ai fini dell’esercizio dell’azione penale, la presenza di elementi idonei a giustificarla e, ai fini della condanna, l’assenza di ogni ragionevole dubbio. Il processo è un campo di forze in cui ogni alterazione di un protagonista si ripercuote sui rimanenti; quando il pubblico ministero latita nella sua funzione di accusa, è alto il rischio che il giudice supplisca alla carenza, convertendosi in accusatore.

L’ossimoro della parte-imparziale è null’altro che una contraddizione in termini: di imparzialità per il pubblico ministero si può parlare solo come ne parla l’art. 97 comma 2 Cost. per l’azione della pubblica amministrazione, ossia come proiezione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Quanto alla vecchia formula del pubblico ministero ‘cultore della giurisdizione’, corrisponde a un’idea decisamente arrugginita: o si limita la giurisdizione al solo giudice o, se la si estende al pubblico ministero, deve necessariamente coinvolgere anche la difesa, non meno essenziale dell’accusa.   

Fine del processo, benché vi sia chi lo nega, è l’accertamento della verità – id est, la verifica dell’ipotesi di colpevolezza - che si ottiene con la ripartizione delle funzioni, senza sconfinamenti di sorta. Come insegna John Ralws, il processo resta un modello inevitabilmente ‘imperfetto’ di giustizia, essendo la ricostruzione dei fatti del passato sempre aperta al rischio dell’errore, che la Regola d’Oro del contraddittorio può ridurre, mai eliminare.

Paolo Ferrua

20 aprile 2026

Furto di energia elettrica e procedibilità a querela ex riforma Cartabia: la decisione delle sezioni unite (informazione provvisoria)

 




Avevamo anticipato la pendenza della questione (link).

All'udienza del 26 marzo 2026, decidendo sulla questione:

Se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, sia consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza, mediante la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d'ufficio (ai sensi della vigente formulazione dell'art. 624, terzo comma, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevare immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite hanno così deciso:

In tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

17 aprile 2026

La Corte costituzionale salva, formalmente, la pregiudiziale penale nei processi tributari.

La Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità costituzionale dell'art. 21 bis del d.l.vo 74/2000, introdotto con il d.l.vo 87/2024, a mente del quale la sentenza irrevocabile di assoluzione perchè il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, pronunciata a seguito di dibattimento, nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario ha efficacia di giudicato. Tuttavia, la Corte ha precisato che il principio patisce significative eccezioni.

Infatti, nel comunicato si afferma che:

al fine di evitare il rischio di un eccessivo disallineamento del processo penale e quello tributario, la pronuncia ha precisato la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 21-bis del decreto legislativo numero 74 del 2000, diretta a fissare due eccezioni alla regola dell’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, che la norma riconosce a prescindere dalla formula assolutoria, dato il collegamento sistematico con il «comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che ha previsto l’obbligo del giudice tributario di annullare l’atto impositivo in caso di insufficienza di prove». 

La prima eccezione è quella in cui, «da un lato, vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche, e dall’altro, la sentenza penale di assoluzione non consegua a un accertamento positivo della non esistenza del fatto». Si potrebbe infatti verificare, «nelle fattispecie in cui operano queste presunzioni legali, che il giudice penale, non potendo applicare la presunzione legale ai fini della formazione del proprio convincimento, giunga a escludere la sussistenza di un determinato fatto (ad esempio, l’esterovestizione di una società) proprio quando il giudice tributario, applicando quella presunzione legale, sarebbe potuto arrivare, in assenza della prova contraria da parte del contribuente, a ritenere legittima la pretesa tributaria».

La sentenza ha precisato che tale interpretazione è peraltro «funzionale a un equilibrato raccordo tra il processo penale e quello tributario, dal momento che si deve ritenere difficilmente ipotizzabile che il contribuente non sia spinto, al fine di evitare la prosecuzione o l’avvio del processo tributario, a fornire, se esiste, la prova contraria già all’interno del processo penale, risultando salvaguardate in tale modo le esigenze fisiologiche di semplificazione cui l’art. 21-bis è rivolto». La seconda eccezione è quella in cui «l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, le quali siano suscettibili però di esserlo, in quanto formate nel rispetto delle regole fiscali, in quello tributario». La sentenza ha chiarito che anche «in questo caso si deve ritenere che non possa trovare applicazione la regola dell’art. 21-bis sul vincolo del giudicato penale per il giudice tributario, in quanto il giudice penale non si è basato sulla considerazione degli elementi di prova posti alla sua attenzione, neppure in termini negativi, ma si è meramente fermato alla “soglia” processuale della loro non utilizzabilità nel giudizio. In tali casi, quindi, spetterà al giudice tributario la verifica, secondo le regole dell’ordinamento fiscale, in ordine all’eventuale utilizzabilità di tali elementi probatori all’interno del processo tributario». (comunicato al link) (sentenza al link)

16 aprile 2026

Sentenza di patteggiamento e porto d'armi


In tema di effetti extra penali del c.d. patteggiamento, il TAR Sicilia ha chiarito che la sentenza ex art. 445 c.p.p., a seguito della riforma c.d. Cartabia, non è ostativa al rilascio (e al rinnovo) del porto d'armi (provvedimento al link)  

15 aprile 2026

Decreto GIP su richiesta revoca sequestro preventivo: è ammissibile il ricorso per saltum ?

La Corte di Cassazione ha precisato che <<il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari provvede sulla richiesta di revoca del sequestro, a seguito della trasmissione del Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen., non rientra, infatti, tra i provvedimenti per i quali è ammesso il ricorso immediato per cassazione; invero, nessuna disposizione di legge lo consente, né può operare la norma generale dettata dall’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., relativa ai provvedimenti in tema di libertà personale e alle sentenze. L’unico strumento esperibile è, dunque, l’impugnazione di cui all’art. 322-bis cod. proc. pen.>> (provvedimento al link) 

14 aprile 2026

Rapina impropria e impossessamento della cosa altrui: la sentenza della Corte costituzionale (n. 45/2026)

 



LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA SUL REATO DI RAPINA IMPROPRIA
Non è irragionevole l’articolo 628, secondo comma, del codice penale, che configura la fattispecie della rapina impropria, nella parte in cui, diversamente da quanto stabilito nel primo comma per la rapina propria, non esige, ai fini della consumazione del reato, l’impossessamento della cosa altrui.
Con la sentenza numero 45, depositata oggi, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 628, secondo comma, del codice penale, sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.
La Corte ha evidenziato che le due forme di rapina, sottoposte all’identico trattamento sanzionatorio, sono accomunate dall’elemento essenziale dell’utilizzo della violenza o minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale, non dal grado di attuazione dell’aggressione medesima.
Nella rapina impropria, del resto, l’impossessamento può non concretizzarsi affatto, sia per scelta dell’agente, che usi violenza o minaccia al solo scopo di garantirsi l’impunità, sia per intervento di terzi, che ne impediscano la realizzazione, evenienze queste in cui si è in presenza di rapina impropria consumata. 
Il tentativo di rapina impropria è invece configurabile, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora l’agente, subito dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia.
Roma, 31 marzo 2026

Scarica la sentenza al link

13 aprile 2026

RID: anche il ritardo legittima l'indennizzo

 




Personali – Riparazione per l’ingiusta detenzione – Ritardo, ingiustificato e di durata significativa, nell’adozione del provvedimento di scarcerazione e di applicazione della detenzione domiciliare – Rilevanza – Sussistenza – Ragioni.
Presidente: E. Serrao
Relatore: D. D’Auria
Data udienza: 24 febbraio 2026

L’esito in sintesi


La Quarta Sezione penale ha affermato che, ai fini della riparazione per l’ingiusta detenzione, assume rilievo anche il ritardo, ingiustificato e di durata significativa, nell’adozione del provvedimento di scarcerazione e di applicazione del regime della detenzione domiciliare, in quanto sussiste un’evidente differenza qualitativa tra l’esecuzione della pena all’interno od all’esterno di un istituto penitenziario, incidendo la stessa in maniera diversa sulla libertà personale del condannato.

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