Nel quadro della riforma costituzionale volta a realizzare la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, uno dei punti più significativi riguarda la modifica dell’art. 105 della Costituzione e l’istituzione della nuova Alta Corte disciplinare. La riforma incide su uno dei profili più delicati dell’ordinamento giudiziario: il sistema di responsabilità disciplinare dei magistrati e il rapporto tra autogoverno della magistratura ed esercizio della funzione giurisdizionale.
Nel sistema vigente, l’art. 105 Cost. attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura le competenze relative alle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. In concreto, la giurisdizione disciplinare è esercitata dalla sezione disciplinare del Consiglio, mentre l’azione è promossa dal Ministro della giustizia o dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
La riforma interviene su questo assetto con una scelta di fondo: separare il momento dell’autogoverno da quello della giurisdizione disciplinare, trasferendo quest’ultima a un organo autonomo, l’Alta Corte disciplinare. Il CSM (anzi: i due nuovi CSM) conserverebbe quindi le funzioni di governo della magistratura, mentre il giudizio disciplinare verrebbe affidato a un organo dotato di una configurazione pienamente giurisdizionale.
La nuova Alta Corte disciplinare, secondo il testo di riforma costituzionale, sarebbe composta da quindici giudici. La struttura dell’organo riflette un equilibrio tra componente togata e componente laica e introduce un elemento innovativo nel sistema delle nomine: il ricorso al sorteggio.
In particolare, la composizione prevista è la seguente:
tre membri nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con lunga esperienza professionale;
tre membri laici individuati tramite sorteggio all’interno di una platea di candidati previamente individuata dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di diritto e avvocati con adeguata anzianità professionale;
sei magistrati giudicanti, individuati tramite sorteggio tra i magistrati appartenenti alla magistratura giudicante;
tre magistrati requirenti, anch’essi individuati tramite sorteggio tra i magistrati appartenenti agli uffici del pubblico ministero.
Il ricorso al sorteggio rappresenta uno degli elementi più innovativi della riforma. Tale meccanismo è stato concepito per ridurre il peso delle dinamiche correntizie e delle logiche elettive interne alla magistratura, rafforzando al tempo stesso la percezione di imparzialità dell’organo disciplinare. L’estrazione a sorte avviene comunque all’interno di platee previamente definite, in modo da garantire che i soggetti sorteggiati possiedano requisiti elevati di competenza giuridica e di esperienza professionale.
La funzione attribuita all’Alta Corte disciplinare è precisamente quella di rafforzare l’effettività del giudizio disciplinare. Nel modello attuale, infatti, la coincidenza tra organo di governo della magistratura e giudice disciplinare ha alimentato, nel dibattito pubblico e istituzionale, la percezione di una certa indulgenza nei confronti dei magistrati sottoposti a procedimento disciplinare. Non si tratta soltanto di un problema di statistiche sanzionatorie (comunque bassissime), ma soprattutto di un problema di legittimazione istituzionale: il sistema disciplinare appare talvolta poco incisivo e scarsamente percepito come effettivo.
L’istituzione di una Corte disciplinare autonoma mira dunque a rafforzare la credibilità del sistema di responsabilità, separando la dimensione amministrativa dell’autogoverno dalla funzione giudicante e attribuendo quest’ultima a un organo specificamente dedicato.
Uno dei profili più discussi della riforma riguarda il sistema delle impugnazioni. Il testo prevede che le decisioni dell’Alta Corte possano essere impugnate dinanzi alla stessa Alta Corte, ma in una diversa composizione. Questa soluzione è stata oggetto di alcune critiche, fondate sull’argomento secondo cui non sarebbe pienamente coerente che un organo giudichi sulle decisioni pronunciate da sé stesso.
Tale obiezione può tuttavia essere ridimensionata.
In primo luogo, il giudizio di impugnazione sarebbe comunque affidato a una diversa sezione dell’Alta Corte, composta da giudici differenti rispetto a quelli che hanno pronunciato la decisione impugnata. Il meccanismo non è estraneo alla logica degli ordinamenti giurisdizionali complessi, nei quali la pluralità delle sezioni garantisce l’effettiva autonomia del giudizio.
In secondo luogo – e questo è un profilo sistematicamente rilevante – resta comunque operante la garanzia prevista dall'art. 111 della Costituzione, e in particolare dal settimo comma, secondo cui contro le sentenze e i provvedimenti in materia di libertà personale è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Tale disposizione costituzionale non è stata modificata dalla riforma e continua a operare come principio generale di controllo di legittimità.
L’assenza di un espresso richiamo al ricorso per cassazione nel nuovo testo dell’art. 105 della Costituzione non può quindi essere interpretata come una sua esclusione. Al contrario, la permanenza dell’art. 111, comma 7, Cost. implica che anche le decisioni dell’Alta Corte disciplinare restino sottoposte al controllo di legittimità della Corte di Cassazione. Ne deriva un sistema articolato su più livelli: una decisione di primo grado, una impugnazione, anche per motivi di merito, interna alla stessa Alta Corte e, infine, il sindacato di legittimità.
Le decisioni dell'Alta Corte sono espressamente configurate dall'art. 105 riformato come aventi forma di sentenza e, per l'effetto, non si può escludere il ricorso per cassazione che riguarda espressamente tutte le sentenze (l'art. 111 comma 7 Cost. è chiarissimo in tal senso).
Due ultimi rilievi sul punto: ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., si prevede che contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione sia ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Nessun limite espresso risulta invece per la nuova normativa, né nella norma principale (nuovo art. 105 riformato) né nell'art. 111 Cost. che, come detto, non è stato toccato: non solo dunque sussiste la possibilità di esperire il ricorso per Cassazione contro le sentenze di secondo grado dell'Alta Corte, ma il ricorso è ammesso senza limitazioni di sorta (ovviamente nel solco delle violazioni di legge).
Secondo rilievo: sino ad oggi, l'appello nel merito avverso le decisioni della sezione disciplinare del CSM non era previsto. La nuova disposizione è, dunque, maggiormente garantista e mette al bando qualsiasi timore che la novella sia penalizzante per il corpo della magistratura.
Sotto il profilo ordinamentale, la creazione di una giurisdizione disciplinare autonoma risponde, come anticipato, a una logica di separazione funzionale tra amministrazione e giurisdizione. L’organo di autogoverno esercita infatti tipicamente funzioni di natura amministrativa: gestione delle carriere, organizzazione degli uffici, conferimento degli incarichi. La funzione disciplinare, invece, presenta una struttura eminentemente giurisdizionale, fondata sull’accertamento di responsabilità individuali mediante un procedimento contenzioso.
La concentrazione di queste due funzioni nello stesso organo - come avviene attualmente - produce una sovrapposizione che non appare del tutto coerente con i principi generali dell’ordinamento. La distinzione tra organo di governo amministrativo e organo di giudizio consente invece di rafforzare le garanzie di imparzialità e di accentuare la natura propriamente giurisdizionale del procedimento disciplinare.
È stato osservato, tuttavia, che la composizione dell’Alta Corte disciplinare resta mista, comprendendo sia magistrati giudicanti sia magistrati requirenti. Secondo alcuni interpreti, ciò sarebbe in parte incoerente con la logica della separazione delle carriere.
Tale rilievo, tuttavia, non appare decisivo. Il giudizio disciplinare non riguarda l’esercizio delle funzioni giurisdizionali nel merito dei procedimenti, ma la responsabilità ordinamentale dei magistrati nell’esercizio delle loro funzioni. In questa prospettiva, la presenza di magistrati appartenenti a entrambe le componenti dell’ordine giudiziario appare non solo giustificata, ma anche funzionale a garantire una conoscenza effettiva delle diverse modalità di esercizio della funzione giudiziaria.
La composizione mista consente inoltre di preservare una dimensione unitaria dell’ordine giudiziario proprio sul terreno della responsabilità disciplinare, evitando che la separazione delle carriere si traduca in una frammentazione del sistema di garanzie. L’integrazione tra componenti togati e laici, a sua volta, contribuisce a rafforzare il carattere istituzionale dell’organo, evitando sia una chiusura corporativa sia una eccessiva esposizione alle dinamiche politiche.
In questa prospettiva, l’Alta Corte disciplinare può essere interpretata come uno strumento di razionalizzazione dell’equilibrio costituzionale tra indipendenza e responsabilità della magistratura. Separando le funzioni di autogoverno da quelle di giudizio disciplinare e prevedendo al tempo stesso un sistema di controlli articolato, la riforma mira a rafforzare la credibilità del sistema disciplinare senza incidere sulle garanzie fondamentali dell’indipendenza giudiziaria.
(*) Guido Todaro: Avvocato del Foro di Bologna, Cassazionista, Specialista in Diritto Penale, è Dottore di Ricerca in Diritto e Processo Penale presso l’Università di Bologna, nonché Professore a contratto di Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali afferente alla medesima Università.
È componente del Comitato di Gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, nonché membro della Redazione della Rivista Cassazione penale e Caporedattore della Rivista La Giustizia Penale.
È Autore di oltre 60 pubblicazioni in riviste scientifiche, nonché coautore del libro “La difesa nel procedimento cautelare personale”, Giuffrè, 2012, e con-curatore del Volume “Custodia cautelare e sovraffollamento carcerario”, Studi Urbinati, v. 65, n. 1, 2014.




