13 luglio 2026

PENE SOSTITUTIVE PROGNOSI DI INSOLVIBILITA': LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

 






Avevamo già dato notizia della pendenza della questione (PENE PECUNIARIA SOSTITUTIVA e INSOLVIBILITA': A GIUGNO LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE).

Diamo ora notizia della decisione delle sezioni unite, informazione provvisoria:

Questione penale Decisa del ricorso R.G. n. 37184/2025 ud. 25/06/2026


Se, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione della pena pecuniaria possa essere rigettata dal giudice quando lo stesso, in base ad elementi di fatto, formuli una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento da parte dell'imputato.


Ricorrente: Colella N.

Relatore: A. Ranaldi

Data udienza: 25 giugno 2026

Riferimenti normativi: Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 56-quater, 58, 59, 71, 102 e 103; cod. pen., art. 20-bis, 133, 133-bis e 133-ter

Ordinanza di rimessione: 14740/2026

Decisione

Negativa.

10 luglio 2026

L'impugnazione avverso il rigetto del concordato sui motivi di appello: la decisione delle sezioni unite. Informazioni provvisorie

 



Avevamo già dato notizia della pendenza della questione (L'impugnazione avverso il rigetto del concordato sui motivi di appello: decideranno le sezioni unite).

Diamo ora l'esito provvisorio della decisione di ieri, 9 luglio 2026.


Se, avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, siano deducibili con il ricorso per cassazione i vizi attinenti alla determinazione della pena non comportanti l'illegalità della stessa.


Ricorrente: T. G.

Relatore: E. Morosini

Data udienza: 09 luglio 2026

Riferimenti normativi: Cod. proc. pen. artt. 599-bis e 606.

Decisione

Negativa

09 luglio 2026

Estradizione esecutiva – Violazione dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice - Rilevanza quale motivo di rifiuto - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

 



L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione per l’estero, ha affermato che è ostativa alla consegna l’assenza di una effettiva tutela, da parte dello Stato richiedente, della garanzia della imparzialità del giudice sotto il profilo oggettivo, siccome la stessa attiene al nucleo essenziale del diritto al giusto processo e del diritto di difesa, secondo i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, garantiti dalla Costituzione e dalle Carte sovranazionali. (Fattispecie in cui la persona danneggiata dai reati ascritti all’estradanda aveva fatto parte del collegio giudicante in qualità di relatore, anche occupandosi della questione preliminare della sua incompatibilità, aveva emesso il mandato di arresto ed aveva redatto la richiesta di estradizione).

08 luglio 2026

Riconoscimento delle sentenze penali straniere - Stato di origine della decisione che non è parte della Convenzione Edu - Decisione della corte di appello - Verifica della violazione dell’art. 6 CEDU - Necessità - Contenuto - Conseguenze - Fattispecie.

 




L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale ha affermato che, in tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, la corte di appello è tenuta a verificare, ai sensi dell’art. 733, comma 1, lett. b) e c), cod. proc, pen., se nel procedimento a quo siano stati violati “in concreto” i principi del giusto processo, di cui all’art. 6, par. 1 e 3, CEDU, anche quando lo Stato di origine non sia parte della Convenzione, con conseguente rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza straniera in presenza di gravi violazioni delle garanzie processuali. (Fattispecie relativa a sentenza penale dello Stato del Vaticano, riconosciuta in Italia per l’esecuzione delle statuizioni civili, nella quale è stata esclusa la violazione del citato art. 6 per difetto di imparzialità e indipendenza dei magistrati giudicanti, sul presupposto che questi, pur nominati dal Sommo Pontefice, sono scelti attraverso rigidi meccanismi di selezione e, nell’esercizio delle loro funzioni, sono soggetti soltanto alla legge).

06 luglio 2026

Passaporto e pena pecuniaria: occorre il pagamento per intero


 

Il Tar Lombardia sezione distaccata di Brescia ha precisato che i condannati a pena pecuniaria non possono ottenere il rilascio del passaporto, se non dopo avere pagato l'intera pena, a nulla rilevando l'eventuale rateizzazione. (sentenza al link)  

 Si riporta l'art. 3 l. n. 1185/1967:

 << Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

((b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;))

c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare>>.

L 'art. 2 del d.p.r. n. 649 del 1974 estende la suddetta disciplina ai documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'uscita dal territorio nazionale. 

 

03 luglio 2026

Il condannato con decreto penale può chiedere il l.p.u. previsto dal Codice della strada ?

 

La Corte ha considerato che la lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. rende la norma applicabile anche con riferimento al lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada. Invero l’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., detta una regola di procedura valida anche per la richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada (ma lo stesso varrebbe con riferimento a quello previsto dall’art. 187, comma 8 bis, cod. strada), senza che a ciò osti la prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva della pena (sentenza al link).


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