09 luglio 2026

Estradizione esecutiva – Violazione dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice - Rilevanza quale motivo di rifiuto - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

 



L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione per l’estero, ha affermato che è ostativa alla consegna l’assenza di una effettiva tutela, da parte dello Stato richiedente, della garanzia della imparzialità del giudice sotto il profilo oggettivo, siccome la stessa attiene al nucleo essenziale del diritto al giusto processo e del diritto di difesa, secondo i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, garantiti dalla Costituzione e dalle Carte sovranazionali. (Fattispecie in cui la persona danneggiata dai reati ascritti all’estradanda aveva fatto parte del collegio giudicante in qualità di relatore, anche occupandosi della questione preliminare della sua incompatibilità, aveva emesso il mandato di arresto ed aveva redatto la richiesta di estradizione).

08 luglio 2026

Riconoscimento delle sentenze penali straniere - Stato di origine della decisione che non è parte della Convenzione Edu - Decisione della corte di appello - Verifica della violazione dell’art. 6 CEDU - Necessità - Contenuto - Conseguenze - Fattispecie.

 




L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale ha affermato che, in tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, la corte di appello è tenuta a verificare, ai sensi dell’art. 733, comma 1, lett. b) e c), cod. proc, pen., se nel procedimento a quo siano stati violati “in concreto” i principi del giusto processo, di cui all’art. 6, par. 1 e 3, CEDU, anche quando lo Stato di origine non sia parte della Convenzione, con conseguente rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza straniera in presenza di gravi violazioni delle garanzie processuali. (Fattispecie relativa a sentenza penale dello Stato del Vaticano, riconosciuta in Italia per l’esecuzione delle statuizioni civili, nella quale è stata esclusa la violazione del citato art. 6 per difetto di imparzialità e indipendenza dei magistrati giudicanti, sul presupposto che questi, pur nominati dal Sommo Pontefice, sono scelti attraverso rigidi meccanismi di selezione e, nell’esercizio delle loro funzioni, sono soggetti soltanto alla legge).

06 luglio 2026

Passaporto e pena pecuniaria: occorre il pagamento per intero


 

Il Tar Lombardia sezione distaccata di Brescia ha precisato che i condannati a pena pecuniaria non possono ottenere il rilascio del passaporto, se non dopo avere pagato l'intera pena, a nulla rilevando l'eventuale rateizzazione. (sentenza al link)  

 Si riporta l'art. 3 l. n. 1185/1967:

 << Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

((b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;))

c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare>>.

L 'art. 2 del d.p.r. n. 649 del 1974 estende la suddetta disciplina ai documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'uscita dal territorio nazionale. 

 

03 luglio 2026

Il condannato con decreto penale può chiedere il l.p.u. previsto dal Codice della strada ?

 

La Corte ha considerato che la lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. rende la norma applicabile anche con riferimento al lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada. Invero l’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., detta una regola di procedura valida anche per la richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada (ma lo stesso varrebbe con riferimento a quello previsto dall’art. 187, comma 8 bis, cod. strada), senza che a ciò osti la prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva della pena (sentenza al link).


02 luglio 2026

Il rigetto della istanza di sostituzione con l.p.u. della pena irrogata con il d.p. è ricorribile ?

 


 

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, a seguito del c.d. correttivo Cartabia del 2024, non è più suscettibile di autonomo ricorso per cassazione, non rinvenendosi nel sistema alcuna norma che ne preveda l'impugnabilità e non essendo più tale provvedimento, quoad impugnationem, equiparabile all'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione, avverso la quale l'art. 461, comma 6, cod. proc. pen. prevede espressamente la possibilità di interporre ricorso di legittimità. 

Al riguardo la Corte ha rammentato che in precedenza il rimedio impugnatorio veniva concesso applicando in via analogica la previsione dell'art. 461 comma 6 c.p.p.  Tale soluzione veniva adottata sulla scorta di una ricostruzione sistematica, costituzionalmente orientata, poichè all'imputato che avesse chiesto la sostituzione della pena pecuniaria con il l.p.u. era preclusa la facoltà di proporre opposizione; sicchè negandogli il rimedio impugnatorio, non residuava alcuna difesa. Tuttavia, a seguito del c.d. correttivo Cartabia del 2024, oggi l'istanza di sostituzione può essere accompagnata anche dall'opposizione al decreto penale, sicché quella interpretazione che rinveniva un rimedio sistematico, equiparando il rigetto della richiesta di sostituzione alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, ai sensi dell'art. 461, non ha più ragion d'essere.

      

01 luglio 2026

Alle Sezioni Unite la questione se occorra mandato a impugnare al difensore d'ufficio dell'assente che impugni anche ordinanza dichiarativa assenza

 

La prima sezione ha rimesso alle SS.UU. la questione, già oggetto di contrasto intersezionale, se <<operi nel giudizio di cassazione l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (secondo cui «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore d'ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio») qualora col ricorso proposto dal difensore d'ufficio avverso la sentenza sia impugnata anche l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato>> (ordinanza al link)

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