
Secondo la sesta sezione penale della Corte di cassazione, l'arresto di legittimità che afferma l'inutilizzabilità
patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, di messaggi
"WhatsApp" acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen., mediante
"screenshots" eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni
di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero (Sez. 6, n
39548 del 11/09/2024, Di Francesco), non si confà a mail, i messaggi, gli “screenshots” forniti agli inquirenti
dalle stesse persone offese. Ciò poichè non viene in rilievo un profilo di segretezza
della corrispondenza, rientrante nello spettro di tutela dell'art. 15 Cost., in quanto
siffatta documentazione non è stata acquisita da soggetti estranei alla
comunicazione, ma è stata consegnata dallo stesso soggetto che aveva partecipato
alle conversazioni.
La Corte, richiamando alcuni suoi precedenti, ha peraltro precisato che <<ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via "whatsapp"
effettuata dalla persona offesa, la necessità di acquisire il supporto telematico o
figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto,
tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue
dichiarazioni accusatorie (Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282771
01: fattispecie in tema di atti persecutori, in cui la Corte ha affermato che
correttamente il giudice di merito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di
accertamento tecnico e di estrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze
interessate, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni
della persona offesa in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi)>>.
Ed ancora, i Giudici nomofilattici hanno rammentato come si sia <<ritenuta legittima l'acquisizione come documento di messaggi
sms mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono
cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep.
2020, Rv. 278635-01: fattispecie relativa a messaggi dell'imputato pervenuti sul
telefono cellulare della madre della persona offesa e da questa fotografati
mediante "screenshot" e consegnati alla polizia giudiziaria)>>.
In tema di sindacato, ad opera del giudice di appello, su un' eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente proposta, la Corte ha precisato che è onere della parte interessata dimostrare che dagli atti a disposizione prima dell’inizio
dell’istruzione dibattimentale o da quelli presenti nel fascicolo del pubblico
ministero (a tale fine acquisiti dal primo giudice) risultava l’esistenza di elementi
oggettivi certi idonei a comprovare la fondatezza della richiesta difensiva.(sentenza al link)