01 ottobre 2026

PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori - Obblighi - Contenuto - Cantiere non operativo - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

 



La Terza Sezione penale, in tema di prevenzione antinfortunistica, ha affermato che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è chiamato a vigilare operativamente sul cantiere anche in relazione alla sua dimensione statica, in quanto, anche quando le lavorazioni non sono in corso, il piano di sicurezza e coordinamento è operativo, sussistendo, altresì, l’obbligo del suo costante aggiornamento con specifico riferimento ai rischi propri della sospensione dei lavori.

30 settembre 2026

Regole di rilievo penale in materiale di AI. Da oggi in vigore.

 

Oggi entra in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 2026, n. 160, che introduce l' art. 437 bis c.p.  ( intitolato "Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi"), inserendolo nel catologo del d.l.vo 231/2001. Il D.l.vo, inoltre, disciplina l'identificazione e localizzazione mediante il ricorso all'AI.   (Gazzetta ufficiale al link). 

29 settembre 2026

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Violazione delle prescrizioni - Incidenza del consenso della vittima sulla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 387-bis cod. pen. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

 


La Sesta Sezione penale ha affermato che, in relazione al delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il perdono, il consenso o la remissione della querela da parte della vittima non hanno efficacia scriminante o esimente rispetto alla configurabilità del dolo generico nei confronti di chi pone in essere il comportamento vietato o omette quello imposto dal provvedimento del giudice, perché la persona offesa, non avendo la disponibilità della misura disposta dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 282-ter cod. proc. pen., non può paralizzare l’efficacia del comando giudiziale, fondato su una previa valutazione del rischio di reiterazione del reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, valorizzando l’intervenuta remissione di querela e il consenso prestato dalla persona offesa al rientro dell’imputato nella casa coniugale, aveva assolto quest’ultimo dal delitto di cui all’art. 387-bis cod. pen. per assenza di dolo).

28 settembre 2026

Le Sezioni Unite sulla applicabilità delle garanzie ex art.103 c.p.p. al difensore che sia sottoposto ad indagine - Informazione provvisoria

 



Questione penale Decisa del ricorso R.G. n. 6868/2026 ud. 24/09/2026


Se le garanzie previste dall'art.103 cod. proc. pen. per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensorisi applicano anche nel caso in cui il difensore sia sottoposto ad indagine o sono limitate al solo difensore dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di procedere all'atto di ricerca della prova o comunque soltanto al professionista che abbia assunto la difesa di un assistito, pur se fuori procedimento in cui l'attività di ricerca della prova viene compiuta.


Decisione



Le garanzie previste dall'art. 103 cod. proc. pen. per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensori si applicano anche nel caso in cui il difensore sia la persona sottoposta ad indagine.

25 settembre 2026

UN MILIONE DI VOLTE GRAZIE: il nostro traguardo storico! Foro e Giurisprudenza compie sei anni

 




Quest'estate, proprio durante il mese di agosto e a pubblicazioni momentaneamente sospese, è successo qualcosa di straordinario. Abbiamo raggiunto un risultato che, agli albori di questo progetto, non avremmo mai osato immaginare: un milione di visualizzazioni.

Sapere che ci avete letto in così tanti, anche durante la pausa estiva, ci riempie di orgoglio e ci conferma quanto questo spazio sia diventato un punto di riferimento essenziale.

I numeri di una grande Community con oltre 1.740 articoli all'attivo, nel tempo il nostro blog si è trasformato in molto più di un semplice contenitore di notizie. È diventato un vero e proprio luogo di confronto che ha avuto l'onore di ospitare contributi di altissimo livello provenienti da tutto il mondo del diritto:

  • Prestigiosi esponenti dell'Accademia

  • Professionisti della Magistratura e dell'Avvocatura

  • L'insostituibile personale amministrativo della Giustizia

Chi c'è dietro le quinte? Da qualche anno, il timone di questa incredibile avventura è saldamente affidato agli Avvocati Daniele Livreri e Marco Siragusa, che curano la gestione del blog con passione, rigore e dedizione quotidiana.

Questo milione non è un punto di arrivo, ma un nuovo trampolino di lancio. La nostra promessa rimane invariata: continueremo la nostra opera di divulgazione e aggiornamento, in modo totalmente gratuito, al servizio di chi vive e lavora nel mondo della giustizia.

Grazie per averci letto, supportato e condiviso. Il viaggio continua! 






24 settembre 2026

Tortura del pubblico ufficiale: reato autonomo o aggravato. La questione alle SS.UU.

 






La quinta sezione ha rimesso alle Sezioni Unite, che decideranno il prossimo 26 novembre, la seguente questione:

Se la fattispecie prevista dall'art. 613-bis, secondo comma, cod. pen., concernente i fatti di tortura commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, integri un autonomo titolo di reato ovvero una circostanza aggravante speciale del delitto di tortura di cui al primo comma della medesima disposizione.

Ordinanza al link

23 settembre 2026

La requisitoria scritta non deve essere comunicata, a cura della cancelleria, alle altre parti. Una riforma mal congegnata.

 

La Corte ha rammentato che la comunicazione “immediata” della requisitoria scritta era prevista nel rito c.d. pandemico, che è stato sostituito, a far data dal 01/07/2024, da quello previsto dalla riforma c.d. “Cartabia”, che non prevede alcun obbligo in tale senso.  

A sostegno di tale conclusione, i giudici di legittimità hanno affermato che:   

<<la novella non prevede più la comunicazione “immediata” della requisitoria del pubblico ministero alle altre parti, né per il procedimento di appello (art. 598 bis cod. proc. pen.), né per quello di cassazione (art. 611 cod. proc. pen.). Invero, la nuova disciplina prevede solo che le richieste del pubblico ministero debbano essere presentate quindici giorni prima dell’udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, memorie di replica (art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per il procedimento di cassazione ed art. 598 bis cod. proc. pen. per il procedimento di appello). Invece, non è più previsto, come nel rito c.d. “pandemico”, che il contenuto della requisitoria scritta debba essere immediatamente comunicato alle altre parti. La mancata riproposizione di tale obbligo discende verosimilmente dalla normalizzazione degli spostamenti e degli accessi alle cancellerie, che, durante il periodo pandemico erano fortemente limitati. Naturalmente, le richieste avanzate dal pubblico ministero sono a disposizione delle parti, che possono richiederne copia alle cancellerie, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito sono da considerarsi di mera “cortesia”, in assenza di qualsivoglia obbligo di comunicazione (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 – 01)>>.(sentenza al link).

Si tratta di un aspetto della riforma mal congegnato. Se lo spirito della novella è quello di avviare un processo telematico, perchè mai obbligare gli avvocati a depositare telematicamente i loro atti e poi costringerli ad accedere in cancelleria per verificare il deposito di quelli altrui ed estrarne copia ? Questione amplificata, rispetto agli avvocati che non esercitano a Roma, rispetto ai procedimenti in Cassazione. 

Si ha spesso la sensazione che le riforme e la loro attuazione siano estranei al punto di vista degli avvocati.    

 

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