12 settembre 2024

Se è ignota la prognosi di guarigione, la sospensione della prescrizione si computa per INTERO




Cassazione penale sez. II, 28/02/2024, (ud. 28/02/2024, dep. 18/03/2024), n.11137 ha ritenuto che  "qualora il giudice accordi un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dovuto a motivi di salute dell'imputato, senza che sia stata indicata la prevedibile durata della malattia nella certificazione medica ovvero che tale durata non sia comunque in altro modo evincibile, il corso della prescrizione è dichiarato sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione" (cfr. anche Sez. 5, n. 30188 del 10/5/2021, Dufrusine, n.m.). 

  

11 settembre 2024

La scienza privata del giudice non può offrire elementi di prova



Il chiaro disposto dell'art. 526 comma 1 cod. proc. pen. non consente al giudice di utilizzare elementi tratti dalla sua privata conoscenza non mediata dalla partecipazione dialettica delle parti alla formazione della prova. 

Nel caso di specie il Tribunale, con sentenza confermata dai giudici distrettuali, aveva denegato le circostanze attenuanti generiche, giacché il prevenuto aveva pubblicato su  "TikTok" delle foto del magistrato giudicante, accompagnate da un messaggio in cui il reo si vantava di essere "un uomo d'onore" ed aggiungeva  che non avrebbe desistito dai suoi propositi, nonostante l'arresto e l'eventuale condanna. Tuttavia tale materiale non risultava acquisito agli atti del processo. 

Nell'annullare con rinvio la sentenza impugnata, la Corte ha precisato che <<nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti è senz'altro rituale senza che sia necessaria un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento (Cass., Sez. 6, 24/11/1993, De Carolis, rv. 197263; Sez. 1, 23/9/1998, Cassandra, rv. 212121; sez. 6, 10/7/2000, D'Ambrosio, rv. 217993)>>.

 (sentenza al link).

10 settembre 2024

La richiesta di interrogatorio ex art. 415 bis deve essere AGEVOLMENTE riconoscibile.

Secondo quanto riportato in sentenza, il difensore dell'indagato dopo avere sostenuto, nella memoria depositata a seguito della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.,  la mancanza degli elementi costitutivi di uno dei due reati contestati, rilevava, in ordine al delitto di ricettazione ascritto al prevenuto, come "nessun accertamento risulta essere stato compiuto sulla provenienza dei beni in sequestro; da ciò deriva che la condotta tenuta dall'indagato che chiede l'interrogatorio non può in alcun modo integrare l'ipotesi di reato di cui all'art. 648 c.p. per la quale non può dirsi raggiunta la prova".

Nonostante la richiesta di interrogatorio, la Corte di Cassazione ha concluso che non ricorresse alcuna ipotesi di nullità. Invero, pur ritenendo che la richiesta di interrogatorio possa essere contenuta anche nel corpo di una memoria, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che nel caso di specie l'incombente sia stato sollecitato con modalità anomale, <<tali da poter trarre in inganno il magistrato inquirente, che legittimamente potrebbe non essersi avveduto di una richiesta che, nella sostanza, difettava del requisito della chiarezza, intesa anche quale agevole riconoscibilità>>. (sentenza al link)



09 settembre 2024

Procedimento in Cassazione: differenze per la trattazione dei ricorsi proposti sino al 30.06.24 e quelli post 30.06

 

 

Venuta meno la disciplina pandemica, il procedimento in Cassazione muta. Seppure a fronte di una disciplina non sempre cristallina, cerchiamo di orientarci. 

Con quale modalità verranno trattati i ricorsi ? Quali sono i termini per chiedere la trattazione orale ? Quali per gli avvisi, i motivi nuovi, le memorie, le repliche ?  

E' necessario distinguere tra i ricorsi proposti sino al 30.6.2024 e quelli successivamente depositati

Per i ricorsi proposti sino al 30.06.2024, in forza di numerose proroghe (vedi da ultimo il d.l. 30.12.2023 n. 215), si applica la c.d. disciplina pandemica

Il d.l. 137/2020 (art. 23 comma 8) prevede quale regola generale per la decisione dei ricorsi la trattazione cartolare, senza intervento dunque delle parti.

Le cadenze sono così regolate: 

almeno 30 giorni prima veniva notificato dell'avviso fissazione udienza; 

entro  15 gg. prima dell'udienza, il P.G. spediva a mezzo pec le sue RICHIESTE alla cancelleria, che provvedeva, in tesi immediatamente, a inoltrarle, stesso mezzo, alle parti private;

entro 5 gg. prima dell'udienza le altre parti (senza alcun ordine tra loro) POTEVANO presentare le loro CONCLUSIONI (in tesi non si faceva riferimento a memorie e repliche);

il dispositivo era comunicato alle parti.

Entro 25 gg. LIBERI prima dell'udienza le parti potevano formulare richiesta di discussione orale. 

Per i ricorsi proposti dopo il 30.06.2024, in forza della normativa Cartabia, integrata da quella Nordio (recte: D.L. 89/24, conv. in legge 120/2024), si devono distinguere DUE DIVERSI RITI CARTOLARI, almeno questa è la soluzione ritenuta da chi scrive. 

Al riguardo si deve muovere dal novellato art. 610 cpp che introduce DUE TERMINI per l'avviso di udienza

la regola generale è che il termine sia di almeno 30 giorni prima, ma <<nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'art. 127 il termine è ridotto ad almeno 20 giorni prima dell'udienza>>. 

Tale disposizione fa sorgere un dubbio: la norma intende riferirsi ad un procedimento camerale NON partecipato e ad uno partecipato, stante, per il secondo, il richiamo all'art. 127 c.p.p. ? 

Tale tesi si rinviene nel Dossier studi del Parlamento, in cui, con riguardo al termine dell'avviso, testualmente si afferma <<nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 c.p.p., ovverosia in camera di consiglio CON LA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI, il termine per l'avviso è ridotto ad almeno venti giorni>> (cfr. pag. 79 Dossier 31 luglio 2024 DL n. 89/2024- A.S. n. 1206).

La tesi consentirebbe al sistema di acquisire maggiore linearità, poichè il richiamo all'art. 127 c.p.p. dovrebbe intendersi esattamente alla tipologia da esso disciplinata. Tuttavia la trama normativa del procedimento innanzi alla corte di cassazione conosce un uso promiscuo e assai infelice dell'espressione <<con le forme previste dall'art. 127 c.p.p.>>, per alludere sia alle modalità di camera di consiglio partecipate che cartolari. Invero l'art. 611 comma 1 bis, nel disciplinare i procedimenti per i quali può essere richiesta la trattazione partecipata dispone, ex lett. a), che per i <<ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 c.p.p.>> le parti possano chiedere di partecipare alla camera di consiglio. E' dunque evidente che anche per i ricorsi da trattare con le forme ex art. 127 cpp la regola generale sia quella del contraddittorio scritto. Del resto tale lettura risulta coerente con il principio generale del primo comma del medesimo articolo 610 c.p.p., a mente del quale <<la Corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio>>. Ma, probabilmente, carattere risolutivo riveste l'enunciato del comma 1 ter, secondo cui nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'art. 127 la richiesta di trattazione orale si debba formulare nel termine perentori di 15 giorni liberi prima dell'udienza. Ciò posto deve ascriversi all'uso infelice prima richiamato, la circostanza che appena qualche riga dopo e nel medesimo comma, il legislatore preveda che, una volta ritenuta ammissibile la richiesta di trattazione orale, la Corte dia avviso alle parti indicando <<se il ricorso sarà trattato in pubblica udienza o in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127>>.

Ciò posto: 

- nel camerale non partecipato (ordinario)  

fino a 15 giorni prima dell'udienza, il PG presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie;

fino a 5 giorni prima dell'udienza tutte le parti possono presentare memorie di replica;

- NON SI PREVEDONO ONERI DI TRASMISSIONE IN CAPO ALLA CANCELLERIA.  

 Entro 25 gg. LIBERI prima dell'udienza le parti possono formulare richiesta di discussione orale e in questo caso l'udienza sarà celebrata in forma pubblica. Di tale mutamento sarà dato avviso al Pg e ai difensori, ma non è previsto uno specifico termine.        

- nel camerale non partecipato ("127 cpp" -610 cpp)  

fino a 15 giorni prima dell'udienza, il PG presenta le sue richieste (ciò si desume dall'assenza di esplicita previsione derogatoria, ma ovviamente la circostanza che l'avviso dell'udienza venga notificato almeno 20 gg. dell'udienza potrebbe favorire sforamenti di una norma già priva di sanzione);

fino a 10 giorni prima dell'udienza e tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie;

fino a 3 giorni prima dell'udienza tutte le parti possono presentare memorie di replica;

- NON SI PREVEDONO ONERI DI TRASMISSIONE IN CAPO ALLA CANCELLERIA. 

Entro 15 gg. LIBERI prima dell'udienza le parti possono formulare richiesta di discussione orale e in questo caso l'udienza sarà celebrata in forma  di camerale partecipato. Di tale mutamento sarà dato avviso al Pg e ai difensori, ma non è previsto uno specifico termine. 

La Corte di Cassazione nacque in Francia quando imperava il mito della chiarezza normativa, presupposto affinchè il giudice di legittimità potesse controllare l'operato del giudice. Le norme sopra riportate testimoniano come di quel mito non sia rimasto nulla e che ciò avvenga anche con riguardo alle norme che disciplinano il procedimento in cassazione desta particolare amarezza. 

 

 

  

 

 

 

 

   

06 settembre 2024

Alle SS.UU. la questione su quali spese debbano essere anticipate dallo Stato in caso di misure di prevenzione

La terza sezione civile ha rimesso alle sezioni unite la questione, consideratane l'importanza, se in caso di sequestro e confisca di prevenzione lo Stato debba anticipare solo le spese per la custodia dei beni sequestrati e per il compenso dell’amministratore giudiziario oppure anche quelle necessarie per l’attività di impresa, come ritiene il collegio remittente (ordinanza di remissione al link)

05 settembre 2024

La dichiarazione di estinzione del reato ex art. 445 comma 2, pur se erronea, è irretrattabile


La prima sezione di legittimità ha dato continuità all'indirizzo giurisprudenziale (Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, Lacchini, Rv. 276201; Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, Rv. 268994) <<secondo cui la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., rimane caratterizzata nel tempo da una definitività che la rende irretrattabile, anche quando risulti poi accertato che il soggetto abbia commesso nel quinquennio della irrevocabilità della sentenza un ulteriore delitto, poiché in tal caso non è ammessa alcuna possibilità non solo di una decisione condizionata, ma anche della revoca degli effetti favorevoli prodottisi>> (sentenza al link)

04 settembre 2024

Estorsione ambientale

 


Come diceva Don Vito Corleone nel film “Il Padrino”, un’offerta che non si può rifiutare: è estorsione ambientale. Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 27807 dell’11 luglio 2024  al link.

In tema di estorsione ambientale, rilevano soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sezione 2, n. 22976 del 13/4/2017). 

Si legge in sentenza: <<la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del reato vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni soggettive della vittima, poiché più marcata è la vulnerabilità di quest'ultima, maggiore è la potenzialità coercitiva di comportamenti anche "velatamente" minacciosi (Sezione 2, n. 2702 del 18/11/2015, dep. 2016, Nuti, Rv. 265821 - 01). In altri termini, in tema di estorsione ambientale, rilevano soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sezione 2, n. 22976 del 13/4/2017, Neri, Rv. 270175 - 01)>>.


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