La sesta sezione ha fornito utili chiarimenti in tema di pene sostitutive e giudizio di appello.
Schematizzando le indicazioni della Corte si può rilevare che:
1) lì dove la pena inflitta in primo grado era sostituibile, in forza del principio devolutivo, la sostituzione deve essere chiesta con l'impugnazione o con i motivi nuovi;
2) il difensore appellante NON necessita di procura speciale al fine di procedere alla superiore richiesta;
3) l'imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, potrà esprimere il CONSENSO alla sostituzione fino a quindici giorni prima dell'udienza cartolare, con i motivi nuovi o con memoria;
4) in caso di udienza partecipata il consenso può essere manifestato entro l'udienza di discussione;
5) nel caso in cui i presupposti per sostituire la pena sorgano soltanto a seguito della decisione di secondo grado, il Giudice sarà chiamato, anche d'ufficio (e dunque in assenza di apposito motivo o sollecitazione difensiva), <<a vagliare la possibilità di sostituire la pena detentiva, dovendo la Corte motivare l'eventuale giudizio prognostico che, secondo la sua valutazione di merito, sì ritenga ostativo alla sostituzione; e in caso di ritenuta prognosi positiva, si dovrà seguire il percorso eventualmente bifasico già tracciato in primo grado dall'art. 545-bis, acquisendo il consenso dell'imputato, se del caso rinviando appositamente per procedere in tal senso>>;
6) infine, la Corte ha precisato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è necessario che la richiesta dell'imputato sia circostanziata e documentata, potendo l'iniziativa partire addirittura dal giudice, cui compete la valutazione della coerenza della sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale, nonché lo svolgimento, se necessario, della relativa istruttoria. (sentenza al link)





