11 febbraio 2026

Irrevocabilità e Improcedibilità: la Corte traccia il confine







Reati commessi a far data dall’1 gennaio 2020 – Annullamento parziale – Dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità – Giudizio di rinvio – Decorrenza dei termini di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. – Esclusione.

L’esito in sintesi

La Seconda Sezione penale ha affermato che, per i reati commessi a far data dall’1 gennaio 2020, a seguito dell’annullamento parziale pronunziato dalla Corte di cassazione, ove sia stata disposta la dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità ex art. 624 cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non decorre il termine di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen.


(I.A.)

Fatti e percorso processuale

  • Prime decisioni: Il Tribunale di Messina (23/04/2024) aveva condannato gli imputati per ricettazione; la Corte d’appello di Messina (16/06/2025) ha confermato le condanne.
  • Impugnazioni: Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione tramite i rispettivi difensori, deducendo plurime censure (violazione di legge, difetto di motivazione, travisamento probatorio, mancata applicazione di attenuanti e della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p.).

Questioni giuridiche principali esaminate

  • Correlazione imputazione/sentenza: verifica se la sentenza di appello abbia mutato radicalmente il fatto rispetto alla contestazione (art. 521 c.p.p.).
  • Valutazione probatoria: adeguatezza della motivazione di merito in relazione alle intercettazioni e alle dichiarazioni testimoniali.
  • Applicabilità di attenuanti e cause di non punibilità: in particolare art. 62 n.4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità), art. 648 comma 4 c.p. (attenuante speciale) e art. 131‑bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto).
  • Effetti dell’annullamento parziale e termini di improcedibilità: interpretazione dell’art. 344‑bis c.p.p. e rapporto con l’autorità di cosa giudicata parziale (art. 624 c.p.p.).

Sintesi breve della questione procedurale: La sentenza chiarisce che, quando la Cassazione annulla parzialmente una condanna ma dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità, si forma un giudicato parziale che impedisce la decorrenza del termine di improcedibilità previsto dall’art. 344‑bis c.p.p. nel giudizio di rinvio; la Corte motiva questa soluzione con riferimento testuale all’art. 624 c.p.p. e alla funzione del giudicato parziale. (Riferimento: Cass. Sez. II, sent. 1988/2025, 12/11/2025).


1. Nucleo della disamina della Corte

  • Punto centrale: la Corte interpreta il comma 8 dell’art. 344‑bis c.p.p. in coordinamento con art. 624 c.p.p., ritenendo che se la Cassazione, nell’annullamento parziale, dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità (cioè forma giudicato su accertamento del fatto e attribuzione), nel giudizio di rinvio non decorre il termine di improcedibilità previsto dall’art. 344‑bis. .
  • Motivazione logico‑sistematica: la Corte sottolinea che il comma 8 richiama espressamente l’art. 624; tale richiamo non sarebbe significativo se il legislatore avesse voluto comunque far decorrere il termine di improcedibilità anche quando è già sorto un giudicato parziale. La ratio è evitare che la nuova disciplina dell’improcedibilità annulli gli effetti del giudicato già formato. (Cass. 12/11/2025).

2. Effetti pratici del giudicato parziale

  • Barriera alla prescrizione e all’improcedibilità: la formazione del giudicato parziale produce una “barriera invalicabile” rispetto a certe cause di estinzione (es. prescrizione) e, secondo la Corte, impedisce anche l’avvio del conteggio dell’improcedibilità ex art. 344‑bis nel giudizio di rinvio. Ciò tutela l’efficacia dell’accertamento definitivo già intervenuto. .
  • Limiti al potere del giudice di rinvio: il giudice chiamato a riesaminare i punti annullati non può rimettere in discussione l’accertamento di responsabilità divenuto irrevocabile; il suo esame è circoscritto ai profili indicati dalla Cassazione. (Cass. Sez. U. citata nella sentenza).

3. Coerenza con la finalità dell’art. 344‑bis

  • Finalità dell’art. 344‑bis: introdurre limiti temporali ai giudizi di impugnazione per garantire ragionevole durata del processo; la Corte evita però che tale meccanismo produca effetti retroattivi o contraddittori rispetto al giudicato già formato. 

4. Conseguenze pratiche per il processo di rinvio

  • Quando il termine non decorre: se la Cassazione dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità (art. 624), il giudizio di rinvio non è soggetto al termine‑improcedibilità; il processo può proseguire per i soli punti rimessi senza rischio di improcedibilità automatica. (Cass. 12/11/2025).
  • Raccomandazione pratica (per difesa e giudice): nelle impugnazioni è cruciale chiedere alla Cassazione, se utile, la declaratoria esplicita delle parti irrevocabili della sentenza, perché ciò condiziona la decorrenza dei termini e la strategia processuale.

Diagramma operativo per il caso concreto della sentenza


Diagramma operativo: decorrenza del termine di improcedibilità (art. 344‑bis c.p.p.) dopo annullamento parziale

Passo dopo passo, quando il termine di improcedibilità decorre o non decorre nel giudizio di rinvio dopo un annullamento parziale della Cassazione, con applicazione pratica al caso Santapaola / Previti.


1. Punto di partenza: tipo di annullamento

  1. Annullamento totale della sentenza → nessun giudicato; il giudizio di rinvio è un nuovo grado: termine di improcedibilità decorre secondo art. 344‑bis.
  2. Annullamento parziale → verificare se la Cassazione ha dichiarato irrevocabile l’affermazione di responsabilità (art. 624 c.p.p.) o ha annullato anche l’accertamento di responsabilità.

2. Decisione chiave (flow)

  • Se la Cassazione ha formato giudicato parziale sull’accertamento del fatto (irrevocabilità ai sensi art. 624) → non decorre il termine di improcedibilità ex art. 344‑bis nel giudizio di rinvio per i punti rimessi; il giudice di rinvio non può rimettere in discussione l’accertamento irrevocabile.
  • Se la Cassazione non ha formato giudicato sull’accertamento del fatto (cioè l’annullamento investe anche l’affermazione di responsabilità) → decorre il termine di improcedibilità ex art. 344‑bis nel giudizio di rinvio.

3. Casi intermedi e precisazioni

  • Annullamento parziale limitato a profili diversi dall’affermazione di responsabilità (es.: sola determinazione della pena, esclusione/riconoscimento di circostanze) → normalmente si forma giudicato sull’accertamento del fatto: termine non decorre.
  • Annullamento per vizi che investono l’accertamento del fatto → non si è formato giudicato: termine decorre.
  • Irrevocabilità della pena vs irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità: l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità non equivale automaticamente all’eseguibilità della pena; l’eseguibilità richiede l’irrevocabilità anche della determinazione della pena.


10 febbraio 2026

La Corte ritiene che non violi il divieto di reformatio in peius la subordinazione ad obblighi della sospensione condizionale, già concessa

 

La Corte di legittimità ha confermato l'orientamento secondo cui «in tema di sospensione condizionale della pena, non incorre nel divieto di "reformatio in peius" la corte d'appello che, in difetto di impugnazione sul punto della parte pubblica, si limiti a modificare le modalità di applicazione del beneficio, condizionandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen.» (così, già Sez. 6, n. 9063 del 10/01/2023, Maddaloni, Rv. 284337 – 01). 

Il principio viene desunto dal fatto che la richiesta di sospensione condizionale presuppone - quale implicito ed indefettibile requisito - anche l'accettazione della sottoposizione agli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. <<Sulla base di questo - hanno affermato i Giudici di legittimità- deve necessariamente conseguire che, se in appello, anche in assenza di impugnazione, la Corte di secondo grado trae le conseguenze di tale implicita accettazione, l'imputato non può lamentare alcunchè rispetto ad un elemento della pronuncia che egli stesso aveva, sia pur implicitamente, accettato nel momento in cui ha chiesto ... la sospensione condizionale della pena>> .

Analogamente Sez. 2, n. 30237 del 17/06/2025, Mohamed, Rv. 288544 – 01 ha affermato che  «in tema di sospensione condizionale della pena, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione, sul punto, della parte pubblica, modifica in senso peggiorativo le modalità di applicazione del già concesso beneficio, subordinandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. (Fattispecie in cui la sospensione condizionale era stata concessa dal primo giudice a persona che, in precedenza, ne aveva già fruito)».(sentenza al link) 

09 febbraio 2026

Malfunzionamento applicativo app 2.0, i provvedimenti dei Presidenti del Tribunale valgono o no ? La Corte sembra riconoscerne il valore

 

La Corte di legittimità è stata adita con ricorso della Procura generale di Roma avverso l'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dalla Procura presso il Tribunale (nel testo della sentenza si fa riferimento alla Procura presso il Tribunale di Roma, ma si ritiene tratatrsi di quello di Frosinone). 

Al riguardo va rammentato che l'appello era stato depositato in modalità cartacea presso la cancelleria della Corte di assise di appello, e non presso il giudice a quoma, ciò nonostante, l'atto di appello veniva trasmesso dalla cancelleria del giudice ad quem alla Corte di assise, giungendovi entro i termini di legge. 

Con specifico riguardo, poi, al profilo del deposito telematico, il ricorrente ha rilevato che presso la cancelleria della Corte di assise (di Frosinone) il deposito in forma digitale - in vigore dal primo gennaio 2025 - non poteva effettuarsi per le problematiche correlate al malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0, come da provvedimento, in data 7 gennaio 2025, del Presidente del Tribunale di Frosinone che, in ragione di detto malfunzionamento, aveva previsto il deposito ai sensi dell'art. 175-bis, comma 3, cod. proc. pen., con modalità analogiche e non telematiche. 

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che lo stesso è risultato tempestivamente depositato e che la Corte di appello, nel dichiarare l' inammissibilità dell'impugnazione, ha trascurato di considerare che <<presso la cancelleria della Corte di assise di Frosinone il deposito in formato digitale, già dal gennaio 2025 fino almeno al luglio 2025, come da documentazione allegata al ricorso, non era possibile per il malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0 attestato dal Presidente del Tribunale di Frosinone con provvedimento del 7 gennaio 2025, che consentiva il deposito con modalità non telematiche, in conformità a quanto disposto dall'art. 175-bis, comma 3, cod. proc. pen. E' evidente che detti profili non risultano essere considerati dalla Corte di assise di appello di Roma che si limita, a fronte di una vicenda processuale di indubbia complessità, come quella in esame, al mero richiamo alle norme sopra indicate, che alla luce di quanto documentato e dell'interpretazione offerta alle stesse da questa Corte, neppure risultano violate>>.(provvedimento al link)

06 febbraio 2026

Sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici – Proporzionalità della misura – Delimitazione del perimetro temporale dei dati da apprendere – Indicazione di un termine per l’estrazione e l’analisi dei dati – Necessità – Esclusione – Ragioni.

 




Dopo la sentenza Fondazione Open (link1 e link2), la cassazione torna sul tema del sequestro di materiale informatica.

L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale ha affermato che la necessità di garantire la proporzionalità del sequestro probatorio avente ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici non impone che sia indicato, già nel decreto che lo dispone, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica del vincolo, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, le iniziative finalizzate all’accertamento dei reati ed essendo l’eccessiva protrazione del vincolo contestabile anche successivamente, mediante istanza di restituzione ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen.

Scarica la sentenza Cass. pen. sez. VI n. 543/2026 al link

05 febbraio 2026

Esecuzione di pene sostitutive paradetentive verso un condannato detenuto in luogo diverso dal domicilio. Quale magistrato di sorveglianza è competente ?


 

La Corte ha affermato che la competenza del magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato, a consoscere della esecuzione delle pene sostituive paradentive, resta ferma anche se l'interessato è detenuto altrove.  

Invero l'art. 62 della l. 689/81 - a mente del quale «quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato»- prevale sul disposto dell'art. 677 c.p.p. che individua la competenza della magistratura di sorveglianza in ragione del luogo di detenzione.  (sentenza al link)

04 febbraio 2026

Misure di prevenzione: quali vizi sono denunciabili col ricorso per Cassazione ?



La corte di legittimità ha rammentato che <<nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, comma secondo, legge 31 maggio 1965, n. 575, e ribadito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159>>, ne discende che <<è, dunque, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendo il ricorso denunciare esclusivamente l’inesistenza o l’apparenza della motivazione, che integra la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 della legge n. 1423 del 1956>>. 

La Corte ha poi precisato che nella nozione di violazione di legge <<va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio».  

Nella sentenza si rammenta infine che la limitazione al sindacato di legittimità è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale (sentenze n. 321 del 22 giugno 2004 e n. 106 del 15 aprile 2015), stante la peculiarità del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, sia sul terreno processuale che su quello sostanziale.(sentenza al link)

03 febbraio 2026

Ultima pubblicazione

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