Pubblichiamo il protocollo P.S.S. della corte d'appello di Palermo al link
Il Tar Lombardia sezione distaccata di Brescia ha precisato che i condannati a pena pecuniaria non possono ottenere il rilascio del passaporto, se non dopo avere pagato l'intera pena, a nulla rilevando l'eventuale rateizzazione. (sentenza al link)
Si riporta l'art. 3 l. n. 1185/1967:
<< Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
L 'art. 2 del d.p.r. n. 649 del 1974 estende la suddetta disciplina ai documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'uscita dal territorio nazionale.
La Corte ha considerato che la lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. rende la norma applicabile anche con riferimento al lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada. Invero l’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., detta una regola di procedura valida anche per la richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada (ma lo stesso varrebbe con riferimento a quello previsto dall’art. 187, comma 8 bis, cod. strada), senza che a ciò osti la prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva della pena (sentenza al link).
Il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, a seguito del c.d. correttivo Cartabia del 2024, non è più suscettibile di autonomo ricorso per cassazione, non rinvenendosi nel sistema alcuna norma che ne preveda l'impugnabilità e non essendo più tale provvedimento, quoad impugnationem, equiparabile all'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione, avverso la quale l'art. 461, comma 6, cod. proc. pen. prevede espressamente la possibilità di interporre ricorso di legittimità.
Al riguardo la Corte ha rammentato che in precedenza il rimedio impugnatorio veniva concesso applicando in via analogica la previsione dell'art. 461 comma 6 c.p.p. Tale soluzione veniva adottata sulla scorta di una ricostruzione sistematica, costituzionalmente orientata, poichè all'imputato che avesse chiesto la sostituzione della pena pecuniaria con il l.p.u. era preclusa la facoltà di proporre opposizione; sicchè negandogli il rimedio impugnatorio, non residuava alcuna difesa. Tuttavia, a seguito del c.d. correttivo Cartabia del 2024, oggi l'istanza di sostituzione può essere accompagnata anche dall'opposizione al decreto penale, sicché quella interpretazione che rinveniva un rimedio sistematico, equiparando il rigetto della richiesta di sostituzione alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, ai sensi dell'art. 461, non ha più ragion d'essere.
La prima sezione ha rimesso alle SS.UU. la questione, già oggetto di contrasto intersezionale, se <<operi nel giudizio di cassazione l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (secondo cui «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore d'ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio») qualora col ricorso proposto dal difensore d'ufficio avverso la sentenza sia impugnata anche l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato>> (ordinanza al link).
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