26 maggio 2023

❌ULTIMISSIME SEZIONI UNITE❌ La regola di rinvio al giudice civile s'applica alle sole costituzioni di parte civile post Cartabia



Com'è noto la Riforma Cartabia ha introdotto il comma 1 bis all'art. 573 c.p.p. che prevede, in caso di impugnazione per i soli interessi civili, il rinvio dell'impugnazione non inammissibile al giudice civile competente, che decide sulla base delle prove acquisite nel giudizio penale o di quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Era dubbio se la regola si applicasse alle impugnazioni pendenti dopo la data di entrata in vigore della Riforma (30.12.2022).

Le SS.UU., con la sentenza della quale diamo notizia con l'informazione provvisoria, hanno statuito che la nuova regola si applica alle sole  costituzioni di parte civile intervenute dopo il 30 dicembre 2022.

La regola è dunque la seguente: l'atto che regge il tempo è il momento della costituzione di parte civile.

Scarica l'informazione provvisoria al link.

 

Appello cautelare ed elementi probatori sopravvenuti: la parola alle Sezioni Unite

 



La prima sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle SS.UU. il seguente quesito di diritto:

"Se, nel procedimento di appello cautelare contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, sia consentita l'acquisizione e l'utilizzazione di elementi probatori sopravvenuti all'adozione del provvedimento impugnato e addotti dalle parti".

Nel provvedimento di rimessione si segnala anche la necessità di chiarire se all'appello cautelare siano applicabili le regole di rinnovazione previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 603 c.p.p..

Scarica la sentenza 16525/2023 al link

25 maggio 2023

La Corte EDU sulla demolizione dell'immobile abusivo: viola il diritto all'abitazione

 


Nel caso di edificazione abusiva l'edificio non può essere demolito se abitato dai figli che non abbiano un altro alloggio dove vivere.

La ricorrente, madre di sette figli, aveva edificato abusivamente in Bulgaria dichiarando di voler realizzare un manufatto destinato a scopi agricoli, poi invece destinato ad abitazione privata.

La Corte EDU con la sentenza al link ha ritenuto violato l'art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della casa familiare), ritenendo sproporzionato il pregiudizio a carico della ricorrente in ragione delle sue condizioni particolari.

Riteniamo che la sentenza possa avere importanti ripercussioni sulla disciplina nazionale. 

24 maggio 2023

RACCOLTA MENSILE DELLE ORDINANZE INTERLOCUTORIE DELLA C.S.C.- MESE DI MARZO 2023

 



Per il sicuro interesse, pubblichiamo la raccolta (settore penale alla fine) delle ordinanze interlocutorie della Corte di Cassazione per il mese di marzo 2023 (link)

Di alcune delle questioni segnalate e rimesse alle Sezioni Unite ci siamo occupati nei giorni precedenti (al link).



23 maggio 2023

Obiettivo PNRR: i numeri incomprensibili del Ministero.


Qualche tempo fa avevamo espresso delle riserve rispetto al giubilo manifestato dal Ministero per i risultati inerenti le pendenze giudiziarie del secondo trimestre del 2022.

Più recentemente il Ministero della Giustizia ha pubblicato il monitoraggio semestrale sull’andamento degli indicatori PNRR, documento <<finalizzato, tra l’altro, ad assolvere gli obblighi di rendicontazione alla Commissione europea dei risultati derivanti dall’attuazione degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano (“monitoraggio continuo”)>>. Al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi, nel documento si è preso a parametro (baseline) l'anno 2019 (cioè l'annualità ante covid). 

Sulla scorta di quanto riportato nella relazione, sia per il settore civile che per quello penale, i dati del 2022 segnalano valori più bassi rispetto al 2019. In particolare <<per il settore penale, i dati del 2022 segnalano un miglioramento costante rispetto alla baseline 2019>>, giacché il tempo necessario al disbrigo degli affari penali, c.d. disposition time (DT), farebbe segnare una diminuzione pari -10,0%. Al riguardo, senza addentarci in formule matematiche, si rammenta che per calcolare il D.T. si assume a presupposto anche il numero di procedimenti pendenti nel periodo di interesse.

Incuriositi dal rilievo ministeriale abbiamo cercato di approfondire anzitutto la performance dei Tribunali, in cui notoriamente pende il maggior numero di procedimenti. 

Ma qui è sorto il dubbio sulla leggibilità delle tabelle ministeriali.  

Riportiamo la tabella pubblicata dal Ministero. 


Come si può vedere dalla sequenza numerica, le somme sembrano sbagliate

Al 2019 (baseline) i pendenti finali erano 1.152.240, l'anno successivo vennero iscritti ulteriori 924.867 procedimenti con uno smaltimento di 838.157 giudizi, quindi il totale dei pendenti al 2020 dovrebbe essere pari a 1.238.950 e non di 1.185.957 per come indicato in tabella (con una differenza di 52.993 pendenti in più). Anche per l'anno 2021 il risultato finale dei pendenti appare incomprensibile, infatti, nonostante il Ministero indichi un numero di iscrizioni superiore a quello dei procedimenti definiti, i pendenti finali risulterebbero diminuire. Infine per l'anno appena concluso le pendenze finali si ridurrebbero di oltre 100 mila, sebbene i giudizi definiti abbiano superato i pendenti di poco più di 36 mila unità

Allora o la tabella è illeggibile, poiché la sequenza numerica non è correlata al risultato finale, oppure le somme sono sbagliate o lo sono i dati intermedi. Di certo ogni alternativa è poco rassicurante

In ogni caso abbiamo provato a rielaborare la tabella inerente i Tribunali, utilizzando i numeri riportati nella stessa (non ne possediamo altri).   

  

 

iscritti

definiti

Pendenti finali

Baseline 2019

1.113.926

1.074.164

1.152.240

2020

924.867

838.157

1.238.950

2021

1.009.109

1.005.658

1.242.401

2022

998.520

1.035.726

1.205.195

Non occorre altro per rilevare che, sulla scorta di questi dati, i pendenti finali si sono incrementati di oltre 50.000 unità rispetto al 2019.  Ed allora abbiamo qualche riserva a convenire con la relazione nella parte in cui afferma che le pendenze e il D.T. sono diminuite per tutte le tipologie di ufficio rispetto al 2019, invece ci appare corretto che le pendenze siano diminuite anche per i Tribunali rispetto al 2021. (Così la relazione: <<per tutte le tipologie di ufficio la diminuzione del DT si è accompagnata alla riduzione delle pendenze, non soltanto rispetto alla baseline (-9,3%), ma anche rispetto all’anno 2021>>). 

Ma quella inerente i Tribunali non è l'unica tabella che suscita riserve, invero anche la sequenza numerica contenuta nella tabella del totale delle pendenze lascia perplessi. 

Riportiamo la tabella ministeriale    


Basta un colpo d'occhio per rendersi conto che qualcosa non vada. 
Ripartendo dal dato finale del 2019, nel 2020 le pendenze finali non erano pari a 1.482.075, ma secondo la sequenza numerica ministeriale dovevano ammontare a 1.533.298, per il 2021 a 1.528.836, per il 2022 a 1.472.407 e non a 1.305.906.
Dunque riportiamo la tabella rettificata.

Tabella giudizi pendenti totali rettificata


 

pendenti

definiti

Pendenti finali

Baseline 2019

 1.277.413

 1.241.122

1.439.142

2020

 1.053.390

 959.234

1.533.298

2021

 1.154.079

 1.158.541

1.528.836

2022

 1.150.728

 1.207.157

1.472.407


Anche in questo caso rispetto al 2019 si assisterebbe ad un incremento e a non ad un decremento delle pendenze.
Peraltro si dovrebbe procedere ad un' ulteriore correzione tenendo conto delle rettifiche inerente i Tribunali (ricordiamo che la differenza tra le pendenze  innanzi al Tribunale da noi ricalcolate e quella ministeriale è pari a 167.191). Il che renderebbe notevole il peggioramento dei pendenti rispetto alla baseline, facendo registrare anche un peggioramento rispetto al 2021.
 
A tal punto si dovrebbe procedere ad un ricalcolo del D.T. 
    
Allora, vorremmo chiedere lumi al ministero su come leggere queste tabelle così rilevanti per il conseguimento degli obiettivi cui il Paese è tenuto.

In ogni caso riportiamo il link alla relazione  pnrr_relazione_monitoraggio_statistico_agg_dic2022.pdf (giustizia.it)

Nota: secondo la definizione riportata nella circolare ministeriale del 12.11.2021 inerente gli indicatori di raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, il d.t. fornisce una stima del tempo medio atteso di definizione dei procedimenti mettendo a confronto il numero dei pendenti alla fine del periodo di riferimento con il flusso dei definiti nel periodo, secondo la formula 

22 maggio 2023

Il PM può ricorrere avverso la sentenza di patteggiamento che abbia condizionato la condizionale agli obblighi?





Con l'ordinanza al link la terza sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto di rimettere alle Sezioni Unite la soluzione del seguente quesito di diritto:

Se sia ammissibile il ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza di applicazione della pena in relazione alla omessa subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento degli obblighi necessariamente previsti dall'art.165, comma quinto, cod. pen. nei casi di sentenze riguardanti i reati ivi indicati.

19 maggio 2023

Questioni pendenti alle SS.UU.: abbreviato e continuazione, ergastolo o trent'anni?

 



Con l'ordinanza al link, la prima Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione del seguente quesito di diritto:
Se, in conseguenza del riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato di cui il più grave sia stato sanzionato, per effetto della diminuente ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. nel testo vigente sino al 19 aprile 2019, con la pena di anni trenta di reclusione in sostituzione di quella dell'ergastolo, la pena complessiva, in dipendenza del rapporto tra loro dei criteri di cui agli artt. 73, 78, 81 cod. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., debba essere determinata in quella dell'ergastolo ovvero in quella di anni trenta di reclusione.

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