25 settembre 2023

Riforma Cartabia: appello ed elezione di domicilio: non occorre per il detenuto

 


La Seconda sezione ha affermato che la nuova disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotta dall’art. 33, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato decreto) – che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d’inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto d’impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata – non opera anche nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto.

La sentenza Cass. pen., sez. II, n. 33355/2023 al link

Si tratta di un orientamento costante della sezione. Si veda anche la recentissima Cass. pen. , sez. II, n. 38442/2023 al link


22 settembre 2023

Disciplina emergenziale pandemica - Procedimento cartolare in appello - Conclusioni scritte del pubblico ministero - Mancata comunicazione al difensore dell’imputato - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Deducibilità - Condizioni.

 



La Seconda Sezione penale ha affermato che, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni scritte del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio deducibile a condizione che la parte privata vi abbia interesse, non ravvisabile se non sia stato allegato uno specifico, attuale e verificabile pregiudizio correlato a tale omissione. (Fattispecie relativa a richiesta di rigetto del gravame da parte del procuratore generale concludente, non supportata da alcun contenuto argomentativo).



21 settembre 2023

Riforma Cartabia e remissione tacita della querela: la seconda sezione penale interpreta la regola

 


La Seconda sezione penale ha affermato che l’improcedibilità derivante dalla remissione tacita della querela, prevista dall’art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consegue direttamente alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone, fatto salvo quanto previsto dall’art. 152, comma quarto, cod. pen. a tutela dei soggetti vulnerabili, nonché il potere-dovere del giudice di accertare che l’assenza sia ingiustificata e di escludere ogni forma di indebito condizionamento, analogamente a quanto previsto dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

La sentenza Cass pen. sez. II., n. 33648/2023 al link


20 settembre 2023

Caso Pellazza (Le Iene): anche per la Cassazione la "coartazione all'intervista" integra il delitto di violenza privata

 



Avevamo dato notizia della sentenza del Tribunale di Milano (qui).

Il Tribunale di Milano aveva ritenuto di sussumere nel delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) la condotta di un giornalista delle Iene - la nota trasmissione di Italia Uno - per effetto della coartazione con la quale l'intervistato è stato costretto a rispondere alle domande.
Nel caso di specie, la sentenza ha ritenuto che la violenza privata sia integrata da <<qualsiasi comportamento, non necessariamente violento o  minaccioso, dotato -tuttavia- della capacità di coartare fisicamente e/o psichicamente la volontà altrui>>.

Diamo ora notizia che la decisione di condanna è stata confermata dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. 5 Num. 36407 Anno 2023), sentenza al link.

In particolare, la corte regolatrice ha ritenuto che il diritto all'informazione [non] possa condurre ad un esito favorevole all'imputato nel bilanciamento dei valori in gioco, quando si pretenda di invocarlo per giustificare forme illecite di compressione della libertà privata, quando non valori destinati a proteggere ancora più intensamente la persona, anche se la condotta sia commessa "per carpire informazioni alla fonte"


19 settembre 2023

L'assenza dei testi non tempestivamente citati comporta la sospensione dei termini di prescrizione.

 


 

La terza sezione della Corte di Cassazione penale (sentenza n. 36261 ud. 03/07/2023 dep. 31.08.2023) è intervenuta in tema di calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione, a fronte dell’assenza dei testi.

Due i temi affrontati dalla Corte di legittimità.

In primo luogo, i Giudici hanno scrutinato il tema dell’assenza dei testi in un’udienza differita per adesione del difensore dell’imputato all’astensione proclamata dall'associazione di categoria.

Per la Corte <<l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo>>, di talché l’assenza dei testi determina la sospensione del corso della causa estintiva  (cfr. Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, Rv. 280564 e Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275834).

In secondo luogo, la Corte regolatrice ha ritenuto che <<i rinvii del processo disposti per l'assenza dei testi della difesa, ogni volta non tempestivamente citati dalla parte interessata, valgono altresì a giustificare le concomitanti sospensioni della prescrizione, aderendo il Collegio al principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, dep. 2014, Rv., 257318 e Sez.5, n. 18091 del 29/01/2018, non mass.), secondo cui il rinvio dell'udienza per la mancata citazione dei propri testi da parte del difensore determina la sospensione dei termini di prescrizione del reato per effetto della previsione generale dell'art. 159 c.p.p., comma 1, n. 3, cui può farsi rientrare anche la sospensione dell'attività processuale imputabile alla parte tecnica che non abbia adempiuto all'onere di citare per tempo i testi della propria lista, onere del resto posto a carico della parte interessata dall'art. 142 disp. att. c.p.p.>>.

La lettura della pronuncia pone qualche interrogativo.

Anzitutto con riguardo al primo tema, val la pena osservare che la Corte, nel ritenere manifestamente infondata la censura difensiva, ha trascurato che in precedenza essa stessa aveva ritenuto fondato un ricorso che deduceva la medesima questione.

Infatti nel 2009 i Giudici di legittimità avevano affermato che <<la giurisprudenza di questa Corte ha osservato che in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad "esigenze di acquisizione della prova" (art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a), la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 c.p. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione Rv. 232835. Conforme Rv. Rv. 228348; v. anche SS.UU. Rv. 220509>> Cassazione penale sez. V, 02/10/2009, (ud. 02/10/2009, dep. 28/12/2009), n.49647

Ebbene, in presenza di un precedente di legittimità di segno contrario, appare opinabile l’affermazione di manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Vale forse il riferimento alla risalenza nel tempo del contrario indirizzo ? E quando il precedente diviene risalente ? Vale forse il riferimento al numero di arresti contrari e quanti ne occorrono ? In ogni caso, a fronte anche di un solo precedente contrario non andrebbe spiegato perché il motivo che lo invochi sia manifestamente inammissibile ?

Per ciò che attiene al secondo aspetto prima indicato, è evidente che l’apprezzamento sulla tempestività di una citazione appare frutto di una valutazione incontrollabile, che finirà per rimettere al singolo giudice la decisione sulla ricorrenza o meno della prescrizione.

18 settembre 2023

Riforma Cartabia e reati ora procedibili a querela: non occorre avviso alla persona offesa

 


La Prima Sezione penale ha affermato che il decorso del termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, senza che l’Autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell’avvenuta presentazione della querela, impone, per effetto della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dal d.lgs. citato, l’immediata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione.

Pertanto per tutti i reati procedibili a querela per effetto della Riforma Cartabia, in assenza della querela pervenuta entro il 30 marzo 2023 (tre mesi dalla data di entrata in vigore della riforma), può pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità.

La sentenza Cass. pen. sez. I, n. 31451/2023 al link

15 settembre 2023

Patteggiamento perfezionato prima della costituzione di parte civile: quid iuris sulle spese? Interpellate le SS.UU.

 



Su ordinanza di remissione (qui) della Sesta Sezione Penale, le Sezioni Unite saranno chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale che riguarda la possibilità della parte civile di costituirsi in udienza preliminare e dopo che si è perfezionato l'accordo di patteggiamento e la conseguente possibilità del GUP di liquidare le spese di costituzione.

Rimane pacifico invece che la parte civile non possa costituirsi né debba essere citata a comparire per l'udienza ex art. 447 c.p.p.

Di seguito il quesito rimesso alle SS.UU.:

"Se, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso di accordo perfezionatosi prima della costituzione di parte civile, quest’ultima sia legittimata a costituirsi per l’udienza preliminare e, in caso affermativo, se il giudice che delibera la sentenza di patteggiamento debba liquidare le spese di costituzione a suo favore".


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