13 giugno 2025

Furto – Aggravante dell’essere stato commesso il fatto su cose destinate a pubblica utilità – Sottrazione del danaro contenuto nella colonnina dei pagamenti self service di un distributore di carburanti – Configurabilità della circostanza – Sussistenza – Ragioni


 

La Terza Sezione penale, in tema di furto, ha affermato che è configurabile l’aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblica utilità nel caso di sottrazione del danaro costituente l’incasso di un distributore di carburanti, contenuto nella colonnina dei pagamenti self service, sussistendo la maggiore gravità del delitto non solo quando sia sottratta la cosa specificamente destinata a pubblica utilità, ma anche quando l’oggetto della sottrazione sia costituito da una cosa ad essa inerente.

12 giugno 2025

Concorso circostanze ad effetto speciale e recidiva, illegittimo l'art. 63 c.p.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu' grave, ma il giudice puo' aumentarla». (sentenza al link)

11 giugno 2025

Interesse ad impugnare il differimento facoltativo della pena: NON sussiste


Secondo la Corte di legittimità non può ritenersi sussistente l’interesse concreto e attuale a ricorrere avverso la concessione del beneficio del differimento dell’esecuzione della pena,sebbene l'interessato abbia richiesto la detenzione domiciliare. E ciò perchè dall’eventuale accoglimento dell'impugnazione  deriverebbe una condizione restrittiva deteriore, stante che l'impugnante da libero, diventerebbe sottoposto alla detenzione domiciliare (sentenza al link)

10 giugno 2025

❌Da oggi in vigore la legge di conversione del d.l. sicurezza❌

Il 09.06. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del d.l. sicurezza, con entrata in vigore da oggi (Gazzetta al link)

A pag. 52 della Gazzetta si rinviene il testo del d.l. convertito (testo al link)

Pena pecuniaria sospesa ex officio, si può impugnare ?

 

La settima sezione della Corte di legittimità, con riguardo al tema in epigrafe, ha considerato che: 

- l'imputato condannato alla pena pecuniaria della multa, che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, ha interesse ad impugnare la relativa statuizione non motivata in punto di utilità della sospensione condizionale della pena, onde ottenere la revoca del beneficio da cui derivi la lesione di un interesse giuridico qualificato (cfr. Sez. 5, n. 14195 del 27/01/2015, D.U., Rv. 264074 - 01); 

dunque, è ammissibile l'impugnazione avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa d'ufficio, purché l'impugnante alleghi e, se necessario, documenti un interesse giuridicamente apprezzabile correlato alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità (cfr. Sez. U., n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197535; Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Terranova, Rv. 283475 - 01; Sez. 1, n. 43217 del 09/02/2018, Carrieri, Rv. 274410 - 01); 

inoltre, la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto atto personalissimo idoneo ad incidere sul profilo sanzionatorio, può essere validamente proposta solo dall'imputato e non anche dal suo difensore privo di specifica procura speciale (cfr. Sez. 6, n. 644 del 20/12/2016, dep. 2017, Fois, Rv. 268811 - 01; Sez. 3, n. 11104 del 30/01/2014, Ercolini, Rv. 258701 - 01) (ordinanza al link)

Antecedentemente la terzia sezione aveva richiamato  una risalente decisione delle sezioni unite <<che, componendo un precedente contrasto di giurisprudenza, ha affermato come la sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena; l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di, concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato» (Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197535, la quale, in applicazione del principio, ha escluso che possa assumere rilevanza giuridica la mera opportunità, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, perché valutazione di opportunità del tutto soggettiva e per giunta eventuale, e comunque in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall'art. 164, comma primo, cod. pen. per la concessione del beneficio medesimo)>> (sentenza al link)

09 giugno 2025

La sentenza delle Sezioni Unite sulla sospensione della prescrizione tra riforma Orlando e Bonafede



Riportiamo adesso con il commento che segue la sentenza delle sezioni unite.

 Qui la sentenza sezioni unite n. 20989/2025

Contesto del Caso

  • Imputato: Angelo Polichetti, accusato di porto ingiustificato di coltello (art. 4 L. 110/1975) a Bitonto il 17 agosto 2017.

  • Procedura:

    • Primo grado (Tribunale di Bari, 1/2/2021): Condanna a 4 mesi di arresto + 750€ ammenda.

    • Appello (Corte di Bari, 1/2/2024): Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, ritenendo decaduta la sospensione dei termini introdotta dalla L. 103/2017.

  • Ricorso in Cassazione: Procuratore generale di Bari chiede l’annullamento, sostenendo l’applicabilità della sospensione per i reati 2017-2019.

Questione Giuridica Centrale

Se la disciplina della sospensione della prescrizione (art. 159 c.p., comma 2-4, introdotta dalla L. 103/2017) sia stata totalmente abrogata dalla L. 134/2021 o se sopravviva per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.


Evoluzione Normativa Analizzata

  1. L. 103/2017 ("Riforma Orlando"):

    • Sospensione prescrizione per max 1 anno e 6 mesi dopo sentenze di condanna di I/II grado.

    • Applicabile solo ai reati commessi dal 3/8/2017.

  2. L. 3/2019:

    • Modifica l’art. 159 c.p.: sospensione sine die dalla sentenza di I grado fino alla definitività.

    • Entrata in vigore differita al 1/1/2020 (solo per reati successivi).

  3. L. 134/2021:

    • Abroga i commi 2 e 4 dell’art. 159 c.p. (nella versione L. 3/2019).

    • Introduce:

      • Art. 161-bis c.p.: Cessazione definitiva prescrizione alla sentenza di I grado.

      • Art. 344-bis c.p.p.: Improcedibilità per superamento termini nei giudizi d’impugnazione (solo per reati commessi dal 1/1/2020).


Orientamenti Giurisprudenziali a Confronto

  • Tesi Minoritaria (abrogazione retroattiva):

    • La L. 134/2021 abroga in toto la sospensione della L. 103/2017 → si applica il regime più favorevole della L. 251/2005 (nessuna sospensione).

    • Fondamento: principio di retroattività della lex mitior (art. 2 c.p.).

  • Tesi Maggioritaria (vigenza limitata al periodo 2017-2019):

    • Le modifiche della L. 3/2019 e L. 134/2021 operano solo per reati commessi dal 1/1/2020.

    • La L. 103/2017 resta applicabile ai reati 2017-2019, essendo più favorevole (sospensione limitata vs. cessazione definitiva).


Principali Argomentazioni delle Sezioni Unite

  1. Natura Sostanziale della Prescrizione:

    • Estingue il reato (non l’azione penale), soggetta al principio di retroattività della legge più favorevole (art. 2 c.p.).

  2. Coesistenza di Regimi Temporali:

    • 2017-2019: L. 103/2017 (sospensione limitata a 1 anno e 6 mesi per grado).

    • Dal 2020: L. 134/2021 (cessazione a I grado + improcedibilità in appello).

  3. Abrogazione della L. 103/2017?:

    • NO: La L. 134/2021 ha abrogato solo la versione dell’art. 159 c.p. *modificata dalla L. 3/2019* (vigente dal 2020), non quella originaria del 2017.

  4. Ragionevolezza del Sistema:

    • La limitazione temporale della L. 134/2021 (solo reati 2020+) è giustificata da:

      • Esigenze organizzative degli uffici giudiziari.

      • Coordinamento con la riforma del 2019.

      • Tutela degli interessi delle parti (es. vittime).


Decisione Finale

  • Principio di Diritto Affermato:

    *"La disciplina della sospensione della prescrizione di cui alla L. 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019. Per i reati dal 1/1/2020 si applica la L. 134/2021."*

  • Esito del Ricorso:

    • Inammissibile per sopravvenuta prescrizione (maturata dopo la sentenza d’appello, ma per effetto del regime L. 103/2017).

    • Confermata l’estinzione del reato, ma su basi giuridiche diverse da quelle della Corte di Bari.


Punti Chiave della Motivazione

  • Calcolo Prescrizione nel Caso Concreto:

    • Sospensione di 1 anno e 6 mesi decorrente dal termine di deposito motivazione sentenza I grado (1/2/2021).

    • Termine massimo: 5 anni (contravvenzione) + sospensione COVID (64 gg nel 2020).

    • Prescrizione maturata il 21 aprile 2024 (dopo la sentenza d’appello).

  • Rilevanza Sistematica:

    • Chiarificazione del quadro normativo frammentato, evitando "reviviscenze" di leggi precedenti.

    • Salvaguardia del favor rei attraverso una lettura coerente delle riforme.

Conclusione: La sentenza definisce un riparto temporale netto tra i regimi di prescrizione, respingendo la retroattività delle modifiche peggiorative e valorizzando la natura sostanziale dell’istituto.

06 giugno 2025

PERMESSI DETENUTO PER PERICOLO DI VITA DI UN FAMILIARE O CONVIVENTE: INCOSTITUZIONALE IL TERMINE PER IL RECLAMO

 

La Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 30 bis o.p. nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all’art. 30 o.p., per il caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni (pronuncia al link).

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