Con recente ordinanza la seconda sezione (ord. num. 4255 Anno 2026), richiamando un arresto a SS.UU. (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448), ha precisato che l’art. 610, comma 5-bis non ha introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza pronunciata all’esito di concordato delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto l’operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall’istituto di cui all’art. 444 cod. proc. pen. non è consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che e di stretta interpretazione. Nondimeno, ad avviso della seconda sezione, <<deve però evidenziarsi che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170)>> ( ordinanza al link)
Con una pronuncia armonica ai superiori principi, la terza sezione ha annullato in parte de qua la sentenza di concordato che aveva mantenuto una pena accessoria non più applicabile, a motivo della convenuta rimodulazione della pena e ciò sebbene la sanzione satellite non fosse parte dell'accordo. Al riguardo i Giudici di legittimità hanno ritenuto «illegale» una pena accessoria non irrogabile all’imputato in ragione della pena principale in concreto a lui inflitta e che <<l’accordo tra le parti può intendersi esteso implicitamente ai punti della sentenza impugnata in stretta correlazione con esso. Ne consegue che, qualora in dipendenza delle modificazioni apportate alla pena principale, quest’ultima non comporti più la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, il giudice di appello, in caso di accoglimento dell’accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla eliminazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva superiore a tre anni, pur quando tale eliminazione non sia stata prevista nell’accordo tra le parti >> (sentenza al link)
Diversamente la Corte ha ritenuto che la pena concordata, ancorché erroneamente calcolata con riferimento alla riduzione da applicarsi alle contravvenzioni giudicate in sede di giudizio abbreviato, non determina l’illegalità della pena, ma la sua illegittimità, purché la sanzione oggetto di convenzione rientri nei limiti edittali di pena, onde l’erronea determinazione deve intendersi superata in ragione dell’accordo raggiunto sull’entità della pena finale.
Ne consegue l' inammissibilità, nel giudizio di legittimità, delle doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, a ciò ostando sia la natura consensualistica dell’istituto, che sottrae al giudice il potere di intervenire – nei militi anzidetti- nell’accordo tra le parti, sia la funzione deflattiva dell’istituto.
A sostegno della rigida soluzione adottata, la sentenza che si annota rammenta che la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione:
- con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l’illegalità della pena, in realtà si contestava l’errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti (Sez. 1, Ord. n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 01);-
- volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01);
- relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01; in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
Per completezza va però segnalato un diverso orientamento, espresso dalla sesta sezione, secondo cui <<è ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, col quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi (Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, Rv. 286464)>>. Nel caso di specie, la riduzione di un terzo della pena ex art. 442, comma 2, cod. proc pen. era stata operata soltanto per il reato-base più grave e non anche per i reati satellite posti in continuazione (sentenza al link).




