18 marzo 2026

Concordato in appello, limiti alla ricorribilità della sentenza

Con recente ordinanza la seconda sezione (ord. num. 4255 Anno 2026), richiamando un arresto a  SS.UU.  (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448), ha precisato che l’art. 610, comma 5-bis non ha introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza pronunciata all’esito di concordato delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto l’operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall’istituto di cui all’art. 444 cod. proc. pen. non è consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che e di stretta interpretazione.  Nondimeno, ad avviso della seconda sezione, <<deve però evidenziarsi che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170)>>  ( ordinanza al link) 

Con una pronuncia armonica ai superiori principi, la terza sezione ha annullato in parte de qua la sentenza di concordato che aveva mantenuto una pena accessoria non più applicabile, a motivo della convenuta rimodulazione della pena e ciò sebbene la sanzione satellite non fosse parte dell'accordo. Al riguardo i Giudici di legittimità hanno ritenuto «illegale» una pena accessoria non irrogabile all’imputato in ragione della pena principale in concreto a lui inflitta e che <<l’accordo tra le parti può intendersi esteso implicitamente ai punti della sentenza impugnata in stretta correlazione con esso. Ne consegue che, qualora in dipendenza delle modificazioni apportate alla pena principale, quest’ultima non comporti più la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, il giudice di appello, in caso di accoglimento dell’accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla eliminazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva superiore a tre anni, pur quando tale eliminazione non sia stata prevista nell’accordo tra le parti >> (sentenza al link)

Diversamente la Corte ha ritenuto che la pena concordata, ancorché erroneamente calcolata con riferimento alla riduzione da applicarsi alle contravvenzioni giudicate in sede di giudizio abbreviato, non determina l’illegalità della pena, ma la sua illegittimità, purché la sanzione oggetto di convenzione rientri nei limiti edittali di pena, onde l’erronea determinazione deve intendersi superata in ragione dell’accordo raggiunto sull’entità della pena finale. 

Ne consegue l' inammissibilità, nel giudizio di legittimità, delle doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, a ciò ostando sia la natura consensualistica dell’istituto, che sottrae al giudice il potere di intervenire – nei militi anzidetti- nell’accordo tra le parti, sia la funzione deflattiva dell’istituto.

A sostegno della rigida soluzione adottata, la sentenza che si annota rammenta che la Corte ha  dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione:

- con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l’illegalità della pena, in realtà si contestava l’errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti (Sez. 1, Ord. n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 01);- 

- volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01);

- relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01; in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).  

Per completezza va però segnalato un diverso orientamento, espresso dalla sesta sezione, secondo cui <<è ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, col quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi (Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, Rv. 286464)>>. Nel caso di specie, la riduzione di un terzo della pena ex art. 442, comma 2, cod. proc pen. era stata operata soltanto per il reato-base più grave e non anche per i reati satellite posti in continuazione (sentenza al link).


17 marzo 2026

La Corte riconosce ampia utilizzabilità, ai fini della cautela, alle dichiarazioni spontanee

Secondo il dictum della Corte <<sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi previsti dall’art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria e anche se non verbalizzate, purché emerga con chiarezza (secondo un dato rimasto privo di contestazione nel caso di specie) la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse (Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Rv. 283409; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280242; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Rv. 279125)>>. (sentenza al link)

16 marzo 2026

L' Alta Corte disciplinare e il problema del coordinamento con l’art. 107 Cost: scelta consapevole o amnesia normativa? G. Todaro*

 

 


1. Introduzione

 

La recente legge di riforma costituzionale diretta a introdurre la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante prevede, tra le altre innovazioni, l’istituzione di una Alta Corte disciplinare, alla quale verrebbe attribuito l’esercizio della potestà disciplinare nei confronti dei magistrati. La scelta mira a rafforzare la terzietà dell’organo giudicante nei procedimenti disciplinari e a ridurre il rischio di commistioni tra funzioni di governo autonomo e funzioni giurisdizionali.

Tuttavia, la riforma pone un problema di coordinamento con il vigente art. 107 della Costituzione, il quale stabilisce che i magistrati non possano essere dispensati o sospesi dal servizio se non per decisione del Consiglio Superiore della Magistratura (rectius: del relativo Consiglio, giudicante ovvero requirente). Tale previsione, se letta isolatamente, sembrerebbe attribuire al CSM la competenza disciplinare che la riforma intende invece trasferire alla nuova Alta Corte disciplinare.

L’apparente incongruenza solleva quindi un problema di coordinamento tra disposizioni costituzionali, che merita di essere analizzato, senza tuttavia pregiudicare la valutazione complessivamente positiva dell’assetto delineato dalla riforma.

 

2. La ratio della nuova soluzione istituzionale

L’introduzione di un organo autonomo - tale è l'Alta Corte -  incaricato della giurisdizione disciplinare risponde all’esigenza di rafforzare le garanzie di imparzialità e di separazione tra funzioni amministrative e funzioni giudicanti nell’ambito dell’ordinamento giudiziario.

Nel modello tradizionale, il Consiglio Superiore della Magistratura esercita contemporaneamente funzioni di autogoverno – quali nomine, trasferimenti e progressioni di carriera – e funzioni disciplinari. Tale concentrazione di poteri ha suscitato, nel tempo, scetticismo sotto il profilo della piena terzietà dell’organo giudicante.

L’istituzione dell'Alta Corte disciplinare consente invece di distinguere nettamente la funzione di governo autonomo della magistratura, affidata al CSM, da un lato, e la funzione giurisdizionale disciplinare, attribuita a un organo distinto e specializzato, dall'altro.

La riforma appare quindi coerente con un più generale processo di rafforzamento delle garanzie di indipendenza e imparzialità, che costituiscono principi cardine dell’ordinamento costituzionale della magistratura, mirando a ridare effettività all'esercizio della potestà disciplinare.

 

3. Il problema del coordinamento con l’art. 107 Cost.

 

Nonostante la coerenza sistematica della nuova soluzione, il mantenimento nel testo costituzionale della previsione contenuta nell’art. 107 della Costituzione genera una possibile tensione interpretativa.

Da capire se apparente o reale.

Ipotizziamo per un attimo che sia reale, e vediamo le possibili soluzioni.

La norma, come visto, stabilisce che i magistrati non possano essere dispensati o sospesi dal servizio se non per decisione del relativo Consiglio Superiore della Magistratura. Poiché la potestà disciplinare viene ora attribuita, dal riformato art. 105 Cost., alla nuova Alta Corte disciplinare, il riferimento al CSM nell'art. 107 comma 1 Cost. potrebbe apparire non più coerente con la nuova architettura costituzionale.

Si tratta, tuttavia, di un fenomeno non infrequente nei processi di revisione costituzionale: quando la riforma incide su un segmento dell’ordinamento senza modificare contestualmente tutte le disposizioni collegate, possono emergere difetti di coordinamento testuale che richiedono un successivo lavoro di armonizzazione interpretativa o normativa.

 

4. Possibili soluzioni interpretative

 

Una prima soluzione può essere individuata attraverso un’interpretazione sistematica della Costituzione.

Tale approccio interpretativo trova un solido fondamento nella tradizione della dottrina costituzionalistica italiana che ha più volte sottolineato come la Costituzione debba essere letta come un sistema unitario di principi e disposizioni tra loro coordinate. In questa prospettiva, occorre evidenziare che eventuali tensioni tra norme costituzionali non debbono essere risolte attraverso una lettura meramente letterale delle singole disposizioni, ma mediante una ricostruzione sistematica dell’assetto costituzionale complessivo. In particolare, le antinomie costituzionali devono essere risolte privilegiando l’interpretazione che consenta di preservare la coerenza interna del sistema.

Seguendo questo criterio ermeneutico, la disposizione dell’art. 107 dovrebbe essere letta alla luce della nuova disciplina introdotta dalla riforma.

Il riferimento alla decisione del CSM potrebbe essere interpretato non come attribuzione esclusiva della potestà disciplinare, ma come espressione del principio secondo cui le misure più gravi incidenti sullo status del magistrato devono essere adottate nell’ambito del sistema di autogoverno della magistratura. In tale quadro, la decisione disciplinare verrebbe assunta dall'Alta Corte disciplinare, mentre al Consiglio Superiore della Magistratura potrebbe spettare l’adozione formale degli atti amministrativi conseguenti.

Un’altra possibile interpretazione, forse più aderente allo spirito della legge, è quella della deroga implicita: la nuova disciplina costituzionale, in quanto successiva e specificamente dedicata alla giurisdizione disciplinare, prevarrebbe sulla formulazione precedente dell’art. 107, limitandone la portata applicativa.

Chiaro l'obiettivo: le disposizioni costituzionali devono essere interpretate in modo sistematico e coordinato, evitando letture che producano contraddizioni interne al testo costituzionale e privilegiando, invece, soluzioni ermeneutiche idonee a garantire la coerenza complessiva dell’ordinamento.

 

5. L’opportunità di un intervento di coordinamento costituzionale

 

Sebbene le soluzioni interpretative sopra richiamate possano garantire la funzionalità del sistema, sotto il profilo della tecnica legislativa sarebbe comunque auspicabile un intervento esplicito di coordinamento costituzionale.

Occorre tuttavia considerare che un simile intervento richiederebbe l’attivazione della procedura di revisione prevista dall’art. 138 della Costituzione, con la conseguente necessità di un nuovo iter parlamentare aggravato e la possibile sottoposizione della riforma a referendum costituzionale. Alla luce del carattere particolarmente divisivo che ha contraddistinto il dibattito sulla separazione delle carriere e sulla riorganizzazione dell’ordinamento giudiziario, non può escludersi che un ulteriore intervento di revisione limitato al solo coordinamento testuale dell’art. 107 della Costituzione possa riaprire tensioni politiche analoghe a quelle già emerse nel corso del processo riformatore.

In tale contesto, il ricorso all’interpretazione sistematica appare non soltanto una soluzione tecnicamente praticabile, ma anche uno strumento idoneo a evitare la riapertura di conflitti istituzionali e politici che potrebbero compromettere la stabilità dell’assetto costituzionale appena delineato.

Se invece la maturità politica e il buon senso dovessero prevalere su logiche partitiche particolari, ove con il referendum confermativo dovesse stabilizzarsi il nuovo assetto costituzionale della Magistratura, sarebbe comunque soluzione più lineare una revisione dell'art. 107 della Costituzione: si potrebbe tendenzialmente sostituire, in parte qua, il riferimento alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura con un richiamo all’organo disciplinare competente, vale a dire l'Alta Corte disciplinare. Un simile intervento consentirebbe di eliminare ogni ambiguità testuale e di rendere pienamente coerente il nuovo assetto istituzionale.

 

6. Una possibile lettura alternativa: scelta consapevole

 

Abbiamo finora supposto che ci si trovi in presenza di una sorta di amnesia legislativa. Vi è però anche un’altra possibile interpretazione che, lungi dall’apparire peregrina, presenta comunque una certa ragionevolezza.

Il legislatore costituzionale, infatti - non va dimenticato - ha modificato con la legge in commento l’art. 107 della Costituzione, sostituendo alla locuzione «del Consiglio» l’espressione «del rispettivo Consiglio». Questa modifica legislativa suggerisce che i conditores avessero ben presente il contenuto dell’art. 107 Cost.

Muovendo da questa considerazione, si può dunque ritenere – al contrario di quanto ipotizzato finora – che il legislatore costituzionale abbia inteso mantenere una distinzione tra sanzioni disciplinari, da un lato, e provvedimenti amministrativi e organizzativi, dall’altro.

In questa prospettiva, le sanzioni disciplinari – tutte, comprese quelle più gravi, quali la sospensione e la rimozione – sarebbero di competenza esclusiva dell’Alta Corte disciplinare. Al Consiglio Superiore della Magistratura spetterebbe invece soltanto la loro applicazione sotto il profilo amministrativo e organizzativo, tenendo conto dell’assetto delle piante organiche del sistema giudiziario e provvedendo, ad esempio, alla dislocazione dei magistrati che dovessero essere trasferiti a seguito di irrogazione di una sanzione.

Si consideri inoltre che il termine dispensa, utilizzato nella normativa concernente gli illeciti disciplinari dei magistrati (d.lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006), riguarda anche la possibilità di una dispensa per motivi di salute, che evidentemente non costituisce un provvedimento disciplinare (tanto che al momento non se ne occupa la sezione disciplinare del CSM, ma una diversa sezione).

Pertanto, qualora si accedesse a questa distinzione tra sanzioni disciplinari, da un lato, e provvedimenti amministrativi e organizzativi, dall’altro, non si configurerebbe alcuna antinomia normativa: le diverse previsioni risulterebbero, al contrario, perfettamente raccordabili e - si può aggiungere - espressamente volute dal legislatore.

 

7. Conclusioni

 

L’introduzione dell'Alta Corte disciplinare rappresenta un passaggio significativo nel processo di riorganizzazione dell’ordinamento giudiziario e appare funzionale a rafforzare le garanzie di imparzialità nei procedimenti disciplinari riguardanti i magistrati.

Il permanere nel testo costituzionale del riferimento al Consiglio Superiore della Magistratura, contenuto nell’art. 107 Cost., costituisce, al più, un problema di coordinamento normativo, ma non tale da compromettere la coerenza complessiva della riforma. Attraverso l’interpretazione sistematica, l’ordinamento è perfettamente in grado di ricondurre le diverse disposizioni ad un assetto armonico e ordinato.

La questione, pertanto, si configura più come un problema di tecnica redazionale che come un vero limite sostanziale della riforma.

Il compito dell’interprete consiste nel leggere le norme come un sistema unitario, evitando letture frammentarie e valorizzando la natura coerente e complessiva della Costituzione.

(*) Guido Todaro: Avvocato del Foro di Bologna, Cassazionista, Specialista in Diritto Penale, è Dottore di Ricerca in Diritto e Processo Penale presso l’Università di Bologna, nonché Professore a contratto di Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali afferente alla medesima Università.
È componente del Comitato di Gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, nonché membro della Redazione della Rivista Cassazione penale e Caporedattore della Rivista La Giustizia Penale.
È Autore di oltre 60 pubblicazioni in riviste scientifiche, nonché coautore del libro “La difesa nel procedimento cautelare personale”, Giuffrè, 2012, e con-curatore del Volume “Custodia cautelare e sovraffollamento carcerario”, Studi Urbinati, v. 65, n. 1, 2014.


13 marzo 2026

Querela redatta dalla parte. Il difensore la può depositare tramite portale ? La risposta della Corte

 

A fronte di una censura difensiva, secondo cui la presentazione della querela tramite portale sarebbe possibile esclusivamente per atti provenienti e redatti dai difensori depositanti, rimanendo invece preclusa  in caso di mera delega al deposito della querela redatta dalla parte, la Corte ha ritenuto che l’impostazione difensiva non trovi conforto nelle disposizioni applicabili al caso di specie.  

Invero la normativa <<non prevede limiti né esclude il deposito tramite portale nel caso in cui la querela sia redatta e sottoscritta dalla persona offesa, ma prevede soltanto che unitamente alla querela venga depositata anche la procura,e cioè l’incarico specifico al difensore, che ben può riferirsi alla sola presentazione>>. La Corte ha peraltro osservato che il l’interpretazione offerta dalla difesa non solo non trova fondamento nella ratio del portale, che è uno strumento a sussidio della ricezione degli atti presso gli uffici giudiziari, ma è anche contrastata dal principio generale secondo cui la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255583–01; Sez. 4 , n. 51592 del 29/11/2023, Noel, Rv. 285536 – 01) 

Ed ancora, i Giudici di legittimità hanno evidenziato, sebbene con riferimento a norme entrate in vigore successivamente alla presentazione della querela del cui deposito si discorreva, che  <<la tesi difensiva trova, peraltro,indiretta smentita nell’art. 111 bis cod. proc. pen., come integrato dall’art.2 comma 1 lett.a d.Lvo 31/2024,che al comma 4 precisa che “gli atti che le parti e la persona offesa compie personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche”. Detta norma, ..., ha precisato il portato dell’art. 87 comma 6 bis del d. lgs. 150/2022 introducendo quello che sembra a tutti gli effetti un chiarimento dell’assetto della normativa già in vigore, nel senso che il deposito nel portale telematico è previsto anche per gli atti personali della persona offesa, come appunto la querela redatta personalmente e presentata dal difensore delegato come atto d’impulso del procedimento, ma la stessa potrà essere anche depositata su cartaceo>>.

12 marzo 2026

Ricorso avverso sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica: quali limiti ?

La seconda sezione della Corte di Cassazione ha ribadito il suo dictum, secondo cui «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato>> (provvedimento al link).

11 marzo 2026

Atto di appello – Presentato a decorrere dalle date stabilite dall’art. 3, commi 1 e 4, d.m. n. 217 del 2023 – Modalità di presentazione diverse dal deposito telematico – Ammissibilità – Esclusione – Ragioni.

 



L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, a decorrere dalle date dell’1 gennaio 2025 e dell’1 aprile 2025, rispettivamente fissate dall’art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, l’una in via generale e l’altra con riguardo al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo, e fuori dei casi previsti dall’art. 175-bis cod. proc. pen., l’atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall’art. 111-bis cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che possa assumere rilievo il fatto che l’impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a deciderne, in quanto la riforma delle modalità di deposito degli atti, correlata all’introduzione del processo penale telematico, persegue un interesse di rilievo pubblicistico, prevalente sui contingenti interessi degli attori processuali.


APPROFONDIMENTO (I.A.)

Sintesi approfondita (nomi sostituiti con iniziali)

Contesto e oggetto

La Corte Suprema di Cassazione — Sezione Penale VI (sent. n. 3/2026, depositata 10/02/2026) ha deciso sui ricorsi proposti da T. E., T. E. e M. B. avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Torino che aveva dichiarato inammissibili gli appelli contro la sentenza del GUP resa in giudizio abbreviato. La questione centrale riguarda la forma e le modalità di deposito degli atti di impugnazione (telematico vs. analogico/PEC) alla luce della nuova disciplina sul deposito telematico (art. 111‑bis c.p.p. e decreti ministeriali attuativi).


Fatti rilevanti

  • Depositi impugnativi: T. E. ha depositato l’appello tramite PEC il 29 aprile 2025; T. E. ha depositato l’atto in cancelleria il 2 maggio 2025.
  • Situazione locale: il Presidente del Tribunale di Torino aveva sospeso l’operatività dell’applicativo APP per il periodo 1/1/2025–14/4/2025, consentendo depositi non telematici in quel periodo; al momento dei depositi non risultavano malfunzionamenti segnalati.
  • Decisione di merito: la Corte d’appello ha ritenuto gli appelli inammissibili per violazione delle modalità di deposito previste dalla legge.

Questioni giuridiche sollevate

  1. Ammissibilità del deposito via PEC: T. E. invoca l’art. 3 D.M. 29/12/2023 n. 217 (mod. D.M. 27/12/2024 n. 206) per sostenere che fino al 1/1/2027 il deposito via PEC sarebbe ammesso per determinate giurisdizioni.
  2. Rilevanza della fonte regolamentare: T. E. contesta che il decreto ministeriale non preveda la sanzione di inammissibilità e che una fonte regolamentare non possa determinare una sanzione così grave.
  3. Accesso alla giustizia: richiamo al principio del favor impugnationis e alla giurisprudenza della Corte EDU contro eccessi formalistici che ostacolino l’accesso alle giurisdizioni superiori.

Motivazione della Corte

  • Normativa primaria: l’art. 111‑bis c.p.p. stabilisce il deposito esclusivamente con modalità telematiche; l’art. 582 c.p.p. impone il deposito dell’atto di impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
  • Sanzione prevista dalla legge: l’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. prevede l’inammissibilità per il mancato rispetto delle modalità di presentazione dell’impugnazione.
  • Ambito temporale dei decreti: la Corte distingue le disposizioni relative alle corti d’appello da quelle relative ai tribunali; nel caso concreto l’appello doveva essere depositato presso la cancelleria del Tribunale di Torino, soggetta alle scadenze previste per i tribunali.
  • Interesse di sistema: la Corte valorizza l’esigenza di certezza, tracciabilità e sicurezza del deposito telematico e ritiene proporzionata la sanzione di inammissibilità quando la legge prescrive modalità esclusive.
  • Corte EDU e formalismo: il richiamo alla giurisprudenza europea è respinto perché qui la restrizione deriva direttamente dalla legge e non da un’interpretazione giurisprudenziale eccessivamente formalistica.

Estratto dal provvedimento (con iniziali al posto dei nomi):
«La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 17 settembre 2025, ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da T. E., T. E. e M. B. avverso la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Torino all'esito del giudizio abbreviato.»
«A decorrere dalle date considerate dall'art. 3, commi 1 e 4, D.M. n. 217/2023 e fuori dai casi previsti dall'art. 175‑bis cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall'art. 111‑bis cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.»


Principio di diritto affermato e impatto pratico

  • Principio affermato: dall’entrata in vigore delle date indicate dal D.M. n. 217/2023 e fuori dai casi di deroga dell’art. 175‑bis c.p.p., l’appello depositato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall’art. 111‑bis è inammissibile ai sensi degli artt. 582 e 591 c.p.p.; non rileva che l’impugnazione sia comunque pervenuta o conosciuta dal giudice.
  • Conseguenze pratiche: i difensori devono rispettare scrupolosamente le scadenze e le modalità telematiche previste per l’ufficio presso cui va depositato l’atto (cancelleria che ha emesso il provvedimento), pena l’inammissibilità automatica; le deroghe e i periodi transitori vanno interpretati in relazione all’ufficio specifico (tribunale vs. corte d’appello).
  • Rilevanza sistemica: la decisione rafforza la centralità del deposito telematico come strumento di certezza e efficienza processuale e conferma la legittimità di sanzioni formali previste dalla legge per garantire il corretto funzionamento del processo penale telematico.

Esito: i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.





10 marzo 2026

Condizioni di applicabilità della recidiva

La Corte ha precisato che <<in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti. In particolare, il giudice di merito è tenuto ad esaminare il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice>>(sentenza al link)

Ultima pubblicazione

Concordato in appello, limiti alla ricorribilità della sentenza

Con recente ordinanza la seconda sezione (ord. num. 4255 Anno 2026), richiamando un arresto a  SS.UU.  (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, de...

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