01 luglio 2026

Alle Sezioni Unite la questione se occorra mandato a impugnare al difensore d'ufficio dell'assente che impugni anche ordinanza dichiarativa assenza

 

La prima sezione ha rimesso alle SS.UU. la questione, già oggetto di contrasto intersezionale, se <<operi nel giudizio di cassazione l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (secondo cui «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore d'ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio») qualora col ricorso proposto dal difensore d'ufficio avverso la sentenza sia impugnata anche l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato>> (ordinanza al link)

30 giugno 2026

Uso processuale delle dichiarazioni predibattimentali del testimone irreperibile: la Cassazione ribadisce i rigorosi limiti e annulla con rinvio per motivazione carente

 


Abstract

La Corte di Cassazione annulla la condanna per rapina confermata in appello, rilevando un difetto di motivazione in ordine alla legittima acquisizione delle dichiarazioni rese in fase investigativa dalla persona offesa, divenuta irreperibile. I giudici di legittimità richiamano i principi consolidati (alla luce della giurisprudenza CEDU) che condizionano l’utilizzo di tali dichiarazioni a una rigorosa verifica: a) dell’imprevedibilità dell’irreperibilità, b) dell’assenza di una volontà sottrattiva del dichiarante, c) dell’esistenza di riscontri esterni. La Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente esaminato le specifiche doglianze difensive su questi aspetti, limitandosi a richiami generali. Ne consegue l’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio, nel quale dovrà essere colmata la lacuna motivazionale. Infondata, invece, l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 512 c.p.p.

Approfondimento

Il caso: P.V. è stato condannato per concorso in rapina aggravata (art. 628 c.p.). La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna.

Il ricorso in Cassazione: La difesa ha sollevato diversi motivi, incentrati principalmente su:

Violazione del contraddittorio: Le dichiarazioni rese in fase di indagine dalla persona offesa (M.R.), divenuta irreperibile, sono state acquisite ai sensi dell’art. 512 c.p.p. e utilizzate come prova determinante per la condanna, senza che l’imputato potesse controinterrogarla.

Motivazione carente e travisamento della prova: La Corte d’Appello non avrebbe verificato adeguatamente se l’irreperibilità della teste fosse realmente imprevedibile (o invece voluta per sottrarsi al contraddittorio) e se esistessero elementi esterni di conferma delle sue accuse.

Eccezione di incostituzionalità dell’art. 512 c.p.p. (ritenuta infondata dalla Corte).

Errori sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche (motivi assorbiti).

Decisione della Cassazione:

Accoglie il ricorso in relazione al primo e terzo motivo (sul contraddittorio e l’uso delle dichiarazioni predibattimentali).

Annulla la sentenza della Corte d’Appello di Napoli.

Dispone un nuovo giudizio davanti a un’altra Sezione della stessa Corte d’Appello.

Principio di diritto ribadito: La Cassazione chiarisce che l’uso delle dichiarazioni raccolte prima del dibattimento (ex art. 512 c.p.p.) come prova “esclusiva e determinante” della colpevolezza è possibile solo se:

  • Si è accertata l’effettiva e imprevedibile irreperibilità del testimone con ricerche approfondite (anche all’estero).
  • Si è verificato che l’allontanamento non sia volontario (per sottrarsi al contraddittorio).
  • Esistono elementi esterni di conferma (riscontri) e garanzie procedurali adeguate.

Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello su questi punti è stata carente e non ha risposto alle precise censure della difesa.








29 giugno 2026

Ladri di luce, niente sconto: la Cassazione fulmina la vecchia giurisprudenza e riaccende la procedibilità d’ufficio

 




Abstract

La Corte di Cassazione (Sez. V penale, sent. n. 17737/2026) accoglie il ricorso del Procuratore Generale di Catania avverso una sentenza del Tribunale che aveva escluso l’aggravante del furto su “cosa destinata a pubblico servizio” (art. 625, comma 1, n. 7 c.p.) nel caso di sottrazione di energia elettrica mediante manomissione del contatore. Il Tribunale, basandosi su un risalente precedente del 1967, aveva ritenuto il furto non aggravato e, in mancanza di querela, dichiarato il non doversi procedere. La Cassazione ribalta il principio: l’energia elettrica erogata attraverso la rete di distribuzione è funzionalmente destinata a un pubblico servizio, indipendentemente dalla manomissione del misuratore. L’aggravante sussiste, dunque il reato è procedibile d’ufficio. Viene inoltre chiarito che, dopo la riforma Nordio (legge n. 114/2024), il pubblico ministero non può più appellare le sentenze di proscioglimento per reati “minori” (art. 550 c.p.p.), ma il Procuratore Generale può ricorrere per cassazione ex art. 608 c.p.p., come avvenuto nel caso di specie. Sentenza annullata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione.



Sintesi (I.A)

1. Fatto e impugnazione

C.M. era imputato di furto di energia elettrica (artt. 624, 625 c.p.) per aver manomesso il contatore, sottraendo corrente alla rete ENEL.
Il Tribunale di Catania (3 ottobre 2025) aveva dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela, ritenendo non applicabile l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 (cosa destinata a pubblico servizio), richiamando un precedente della Cassazione del 1967 (Rv. 104749).
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania ricorre per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge: la destinazione a pubblico servizio dell’energia elettrica persiste anche in caso di manomissione del contatore.

2. Decisione della Cassazione (accoglimento del ricorso)

Procedibilità d’ufficio: Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), il furto semplice è procedibile a querela, ma rimane procedibile d’ufficio se commesso su “cose destinate a pubblico servizio” (art. 624, comma 3 c.p.). L’aggravante è stata correttamente contestata (richiamo espresso all’art. 625 n. 7).
Furto, non frode informatica: La giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 10495/1996; Sez. 5, n. 19021/2025) chiarisce che la manomissione del contatore integra il reato di furto, perché l’energia non contabilizzata viene sottratta superando la volontà contraria del proprietario (non si induce in errore l’erogatore).
Aggravante sussistente: L’energia elettrica erogata tramite rete di distribuzione pubblica è funzionalmente destinata a un pubblico servizio (non è una qualità intrinseca del bene, ma va accertata in concreto). La Cassazione ribadisce l’orientamento dominante (Sez. 5, n. 14890/2024; n. 35873/2024; n. 37142/2024): la rete serve un numero indeterminato di utenti, soddisfacendo un’esigenza di rilevanza pubblica. La manomissione del contatore non fa venir meno questa destinazione.
Superamento del precedente del 1967: La sentenza impugnata si basava su un orientamento risalente e ormai superato.

3. Profili processuali (legge Nordio e impugnabilità)

La sentenza di primo grado è del 3 ottobre 2025, successiva all’entrata in vigore della legge n. 114/2024 (c.d. Nordio), che ha modificato l’art. 593 c.p.p.: il pubblico ministero non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2 c.p.p. (tra cui l’art. 625 c.p.).
Tuttavia, il Procuratore Generale presso la corte d’appello può ricorrere per cassazione ex art. 608 c.p.p. contro ogni sentenza di proscioglimento inappellabile. Nel caso concreto questo potere è stato correttamente esercitato.

4. Dispositivo
Annullamento della sentenza del Tribunale di Catania.
Rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione fisica, per un nuovo giudizio (ex art. 623, lett. d c.p.p.).


26 giugno 2026

Il patteggiamento sana anche le nullità assolute



La Corte ha precisato che <<la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato>> (ordinanza al link)


25 giugno 2026

Non sono illegittime le norme dell'o.p. che assegnano al Trib. di Sorveglianza la competenza sulla liberazione anticipata in caso di l.p.u. sostitutivo

 

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 114, depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in relazione agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – degli articoli 69 e 69-bis della legge di ordinamento penitenziario. In particolare, il giudice a quo dubitava della costituzionalità di tali norme nell’interpretazione, costituente «diritto vivente», secondo cui spetta al magistrato di sorveglianza (e non al giudice dell’esecuzione penale) la competenza a provvedere sull’istanza di liberazione anticipata anche nel caso in cui sia stata comminata, o applicata su richiesta, la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. (comunicato al link) (decisione al link)

Richiesta di proroga del termine di custodia cautelare nel procedimento estradizionale - Decisione della corte d’appello - Contraddittorio - Necessità - Forme - Effetti in caso di omessa instaurazione - Nullità - Sussistenza.

 





La Sesta Sezione penale, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, ha affermato che la proroga dei termini della custodia cautelare applicata ai fini estradizionali, richiesta dal procuratore generale ai sensi dell’art. 714, comma 4, cod. proc. pen., deve essere deliberata dalla corte d’appello, a pena di nullità a regime intermedio, all’esito del contraddittorio concreto ed effettivo tra le parti, che non necessita della procedura camerale partecipata, ma può svolgersi anche in forma cartolare, trovando applicazione, per effetto del rinvio di cui all’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., la disciplina dettata dall’art. 305, comma 2, cod. proc. pen.

24 giugno 2026

Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato il medesimo al risarcimento del danno in favore della parte civile. Atti alla Corte Costituzionale

 





La Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'impugnazione con l'appello, da parte dell'imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

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