27 marzo 2026

Azione per il risarcimento del danno da reato cagionato da magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni – Legittimazione passiva del Ministero della giustizia – Esistenza – Legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri – Esclusione – Ragioni.

 



La Sesta Sezione penale ha affermato che l’azione per il risarcimento dei danni derivanti da reato cagionati da un magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni deve essere esercitata nei confronti del Ministro della giustizia e non della Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché la disciplina dettata dall’art. 4 legge 13 aprile 1988, n. 117, che prevede la legittimazione passiva di quest’ultima, ha natura speciale rispetto alle regole ordinarie e si riferisce specificamente all’azione risarcitoria dei danni da illecito civile provocati dal magistrato mediante una condotta non qualificabile come reato.



Approfondimento (I.A.)

Sintesi dettagliata del provvedimento (con nomi sostituiti dalle iniziali)

Oggetto e contesto

La Corte Suprema di Cassazione — VI Sezione Penale ha esaminato i ricorsi avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia che, in parziale riforma del primo grado, ha dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati e ha confermato condanne, provvisionali e misure ablative nei confronti di imputate e coimputati.
Estratto dal documento: “Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di condanna di Chiara Schettini, Rossella Galante, Massimiliano Fiore e Andrea Doni per le condotte di peculato contestate ai capi A), C) ed E), così decideva.”


Fatti principali (nomi con iniziali)

  • Capo A, C, E (peculato e appropriazione): imputate C. S. e R. G. (con altri) sono state condannate per condotte di peculato relative a procedure fallimentari e alla gestione di crediti; la Corte d’appello ha però dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi e ha confermato la confisca e la provvisionale in favore di Tecnoconsult s.r.l. per €1.115.546,92.
  • Ruolo di terzi: P. R. (coimputato) ha reso dichiarazioni che, secondo la Corte territoriale, collegano le imputate alle condotte; la difesa contesta la loro attendibilità e la mancanza di riscontri certi.
  • Sequestro e confisca: sono stati disposti sequestri su beni immobili e somme; la Corte d’appello ha confermato la confisca diretta per il capo E) ma ha revocato la confisca per equivalente in parte, con contestazioni sulla motivazione e sulla natura della misura ablativa.

Motivi di impugnazione principali (sintesi)

  • R.G. (quattro motivi): contestazione del calcolo della prescrizione; richiesta di revoca delle statuizioni civili; censura sulla valutazione probatoria (contraddizioni di P. R.); mancata condanna solidale di P. R. al pagamento della provvisionale.
  • C.S. (undici motivi): doglianze sulla mancata assoluzione nonostante presunta insufficienza probatoria; violazioni processuali per riduzione della lista testi e mancata escussione di testimoni; omissione di perizia contabile decisiva; travisamento delle prove in ordine al profitto e alla confisca; questioni costituzionali e di disparità di trattamento rispetto a coimputati.
  • Tecnoconsult s.r.l. e C. P.: censure sulla qualificazione della responsabilità civile dello Stato e sulla corretta citazione della Presidenza del Consiglio.

Questioni giuridiche affrontate dalla Corte di Cassazione

  • Criteri di giudizio in caso di prescrizione: la Corte ricorda il quadro giurisprudenziale (Tettamanti, Calpitano) e la necessità di un giudizio bifasico: il giudice d’appello deve prima verificare se sussistono i presupposti per l’assoluzione nel merito (art. 530 c.p.p.) e, solo se esclusa tale possibilità, decidere sulle statuizioni civili con il criterio civilistico del “più probabile che non”.
  • Confisca e natura ablativa: la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sulle differenze tra confisca diretta e per equivalente, la loro funzione (recuperatoria vs. sanzionatoria) e i limiti di applicazione retroattiva delle interpretazioni più sfavorevoli.
  • Validità delle prove e valutazione della credibilità: la Corte conferma che la valutazione della attendibilità di dichiarazioni (es. di P. R.) rientra nel sindacato di merito e richiede specificità per essere censurata in cassazione; inoltre ribadisce i criteri per il ricorso per travisamento della prova.
  • Revoca della costituzione di parte civile: la Corte ha dichiarato inefficace la revoca depositata dalla parte civile quando priva di autenticazione e non notificata alle parti, richiamando la natura personale dell’atto.

Decisione della Corte di Cassazione (esito essenziale)

  • Annullamento parziale e rinvio: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla conferma della confisca nei confronti di C. S. (con estensione a R. G. per l’effetto) e ha disposto rinvio alla Corte d’appello di Firenze per un nuovo esame specifico su:
    • individuazione dei beni sequestrati e finalità delle misure;
    • qualificazione della confisca (diretta o per equivalente) per ciascun bene;
    • accertamento del nesso causale tra reato e beni immobili sequestrati;
    • determinazione della quota di profitto attribuibile a ciascun concorrente.
  • Inammissibilità e rigetti: il resto dei ricorsi di C. S., R. G., C. P. e della parte civile Tecnoconsult s.r.l. è stato dichiarato inammissibile o rigettato, con condanne alle spese per alcuni ricorrenti e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.

Punti pratici e implicazioni

  • Per le imputate: il rinvio riguarda esclusivamente la verifica motivata della confisca; le statuizioni civili e la dichiarazione di prescrizione sono state, in gran parte, confermate o ritenute non censurabili in cassazione.
  • Per la giurisprudenza: la pronuncia ribadisce l’orientamento che impone al giudice d’appello un doppio binario valutativo in caso di prescrizione e chiarisce l’onere motivazionale quando si conferma una misura ablativa, alla luce delle Sezioni Unite recenti sulla confisca per equivalente.
  • Per le parti civili: la Corte conferma i requisiti formali per la revoca della costituzione di parte civile e delimita i casi in cui lo Stato o l’ente possono essere chiamati in causa, richiamando la distinzione tra art. 4 e art. 13 della legge n. 117/1988.



26 marzo 2026

Inosservanza delle regole di assegnazione ai giudici onorari in ambito penale: sanzione processuale o inosservanza di criteri organizzativi? La parola alle Sezioni Unite

 





Pende alle Sezioni Unite e sarà decisa all'udienza del prossimo 28 maggio 2026 la seguente questione:

(1) Se la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc. pen., ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità;

(2) Se, nel caso in cui la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determini una nullità, questa, nell'ambito di processi oggettivamente cumulativi, aventi ad oggetto sia reati che rientrano nella previsione dell'art. 550 cod. proc. pen., sia reati che non rientrano in tale previsione, riguardi l'intero procedimento oppure solo la parte di esso concernente la seconda categoria di reati.



Approfondimento (I.A)

Sintesi dettagliata del provvedimento

Oggetto e contesto

La Corte di cassazione, Sez. VI penale, ha esaminato il ricorso proposto da S. B. avverso la conferma, da parte della Corte d’appello, della condanna per i reati di calunnia e truffa. Il processo di primo grado era stato deciso da un giudice onorario e il ricorso solleva, in particolare, profili relativi alla legittimità dell’assegnazione del procedimento a giudice onorario e alle conseguenze processuali di tale assegnazione.

Estratto dal documento: “Il reato di calunnia non è compreso tra quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., essendo punito con la pena da due a sei anni di reclusione.”


Fatti principali (con nomi sostituiti da iniziali)

  • Capo B (calunnia e truffa relativa a terreno): Si contesta a S. B. di avere denunciato, sapendoli innocenti, G. D. e A. D. per estorsione; la denuncia sarebbe stata strumentale a coprire una truffa consistente nel presentarsi come promotore di una società di telecomunicazioni e ottenere indebitamente €13.490 per pratiche d’acquisto terreno.
  • Capo C (truffa su assunzione infermieristica): S. B. si sarebbe finto dirigente e avrebbe indotto G. S. a pagare €680 per una polizza necessaria a un’assunzione fittizia, avvalendosi di documenti e mail falsi.
  • Capo D (truffa su assunzione come inserviente): In concorso con ignoti, S. B. avrebbe raggirato F. D.G. con false attestazioni di assunzione, ottenendo €880.

Motivi di ricorso presentati dall’imputato

  1. Violazione dell’art. 43‑bis R.D.: si sostiene che il giudice onorario non poteva essere assegnatario del procedimento (per la presenza del reato di calunnia non ricompreso tra quelli assegnabili), con conseguente nullità assoluta per incapacità del giudice.
  2. Nullità del decreto di citazione diretta: si deduce che, essendo contestata la calunnia, l’azione penale avrebbe dovuto seguire il rito dell’udienza preliminare (richiesta di rinvio a giudizio) e non la citazione diretta.
  3. Insufficienza probatoria sulle truffe: si contesta la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese (contrasto con le dichiarazioni dell’imputato; mancanza di riscontri sul versamento in contanti).
  4. Prescrizione: si sostiene che il reato di calunnia si sarebbe estinto per prescrizione prima della proposizione del ricorso per cassazione, tenuto conto della recidiva e di periodi di interruzione.

Questioni giuridiche sollevate e quadro normativo

  • Nucleo centrale: se la trattazione e la decisione del processo da parte di un giudice onorario — in presenza di reati per i quali la legge non consente l’assegnazione diretta ai giudici onorari — comportino una nullità assoluta per difetto di capacità del giudice (artt. 33, 178, 179 cod. proc. pen.) oppure costituiscano una mera irregolarità organizzativa priva di effetti invalidanti.
  • Giurisprudenza e dottrina: il provvedimento ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale: orientamenti tradizionali ritenevano le norme di assegnazione (art. 43‑bis e regole tabellari) di natura amministrativa, non idonee a determinare nullità assoluta; orientamenti più recenti, specie dopo il d.lgs. n. 116/2017, hanno invece riconosciuto che alcune preclusioni normative (es. divieti tassativi di assegnazione) incidono sulla capacità del giudice e possono produrre nullità insanabile.

Problemi pratici e di principio rimessi alle Sezioni Unite

La Corte di cassazione ha ritenuto la questione di particolare rilievo e ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite per decidere, in via principale, due punti:

  • (i) se la violazione delle norme che vietano l’assegnazione di taluni procedimenti ai giudici onorari integri nullità assoluta o sia solo un’irregolarità organizzativa;
  • (ii) in caso di nullità, se questa si estenda all’intero processo oggettivamente cumulativo (cioè a tutti i reati giudicati nel medesimo procedimento) oppure riguardi soltanto i reati per i quali il giudice non poteva essere competente.

Estratto dal documento: “Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.”


Implicazioni pratiche e osservazioni finali

  • Rilevanza sistematica: la decisione delle Sezioni Unite avrà impatto significativo sull’uso dei giudici onorari e sulla validità delle sentenze rese in processi cumulativi in cui la competenza è parzialmente contestabile.
  • Per l’imputato: la rimessione non risolve immediatamente i motivi di merito (prove, prescrizione), ma apre la strada a un pronunciamento di principio che potrà determinare l’annullamento della sentenza di primo grado se le Sezioni Unite riconosceranno la nullità assoluta.


25 marzo 2026

Delitto di peculato – Commesso mediante bonifici effettuati con il sistema “home banking” – Luogo di perfezionamento del reato – Individuazione – Ragioni.

 



La Sesta Sezione penale, in tema di peculato, ha affermato che il luogo di perfezionamento del delitto, nel caso in cui esso abbia ad oggetto somme di danaro di cui si sia appropriato il delegato alla vendita in procedure di esecuzione immobiliare, disponendone l’accredito sul proprio conto corrente mediante bonifici effettuati con il sistema “home banking”, coincide con quello del luogo in cui si trova il conto corrente relativo a tali procedure, ivi essendosi realizzato il mutamento del titolo della sua disponibilità, per effetto della diversa destinazione conferitagli.

24 marzo 2026

Deposito atti nel giudizio di legittimità, la Corte conferma l'utilizzabilità della pec.


Verosimilmente ciascuno di noi ben conosce che a tutt'oggi è possibile ricorrere alla pec per depositare atti innanzi alla Corte di Cassazione, ma, conoscendo i tanti dubbi che le diverse disposizioni che regolano la materia suscitano nell'insonne difensore, ci pare utile dar conto dell'arresto della Suprema Corte, secondo cui l’art. 3 del D.M. n. 217/2023 (come modificato dal D.M. n. 206/2024) ha specificato che a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, prevedendo però alcune eccezioni. In particolare il comma 5 del medesimo articolo, ha previsto con riferimento a taluni uffici giudiziari, tra i quali è espressamente indicata la Corte di cassazione, che solo «a decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche …», rimanendo sino ad allora utilizzabile la pec per depositare atti nel giudizio di legittimità (pronuncia al link)


23 marzo 2026

A quale giudice spetta la competenza a convalidare il provvedimento di trattenimento dello straniero ?

La corte di cassazione ha precisato che la competenza a convalidare il provvedimento questorile con cui si dispone il trattenimento amministrativo dello straniero, <<si determina in base al titolo giuridico del trattenimento: se il trattenimento è disposto ai sensi dell'art. 6, 6-bis o 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015 (richiedente protezione internazionale), la competenza spetta alla Corte di appello ex art. 5 bis d.l. n. 13/2017, conv. in I. n. 46/2017; se il trattenimento è disposto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.), per l'esecuzione dell'espulsione, la competenza spetta al Giudice di pace, anche quando lo straniero abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale poi rigettata>>( provvedimento al link)

In altri termini ai fini del riparto di competenza si deve avere riguardo alla natura del trattenimento; se questo è finalizzato all'espulsione, sarà competente il Giudice di pace, altrimenti la Corte di appello.  

20 marzo 2026

Espulsione dello straniero e rilievo della vita privata

La Suprema Corte ha rammentato che <<il giudice penale italiano, nel disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, quale che ne sia la base legale, deve sempre verificare che l'allontanamento non comporti una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, procedendo all'esame comparativo della condizione dell'interessato al riguardo, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., tra cui la sua capacità a delinquere, in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e l'interesse del singolo alla protezione della sua sfera domestica, pur nel caso in cui gli altri componenti del nucleo non siano cittadini italiani>> (provvedimento al link).

19 marzo 2026

❌ Illegittimo l'art. 164 c.p. nella parte in cui preclude al riabilitato la nuova sospensione condizionale se le pene superino 2 anni

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 164, secondo comma, numero 1) del codice penale in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli articoli 163 e 164, quarto comma, del codice penale (comunicato a link) (decisione al link)

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