22 maggio 2026

Pene sostituive: se le condizioni per la loro applicabilità sorgono per effetto della mancata impugnazione, può applicarle il Giudice dell'esecuzione

 

Il Tribunale di Nola aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la possibilità per il giudice dell’esecuzione di sostituire la pena detentiva,  ridotta per la mancata impugnazione della condanna pronunciata in primo grado ex artt. 438 e ss., quando, per effetto della riduzione, la pena risulti compresa entro i limiti per l’applicazione delle pene sostitutive.  

La Corte costituzionale ha però ritenuto non fondata la questione, <<sul presupposto che un’interpretazione conforme alla Costituzione della disciplina censurata già consente al giudice dell’esecuzione di sostituire la pena in una tale ipotesi, senza che sia necessario per la Corte intervenire con una pronuncia di illegittimità costituzionale>> (comunicato al link). (Sentenza al link)

Il processo accusatorio e un testimone d'eccezione. L'intervento del Professor Illuminati*


 

Continua la nostra raccolta di interventi sul processo accusatorio: dopo gli interventi dei Professori Ferrua, Fanchiotti e Orlandi, ospitiamo quello del Professor Giulio Illuminati.  

D: Professore, Lei ha fatto parte, fra l’altro, della Commissione ministeriale per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale, ci può dire quale humus culturale consentì, dopo secoli di processo inquisitorio, di approdare ad un processo accusatorio, o almeno tendenzialmente accusatorio?

Del processo accusatorio si discuteva già negli anni sessanta del secolo scorso, e un’importanza determinante per la progressiva affermazione del modello va attribuita all’orientamento sempre più compatto della dottrina processualistica moderna, che si era formata sui principi della Costituzione del 1948. La necessità di un nuovo codice di procedura penale era da tempo evidente: era ancora in vigore il codice fascista del 1930 che, anche se riformato nel 1955 allo scopo di attenuarne i tratti autoritari e valorizzare i diritti individuali e le garanzie della difesa, aveva sostanzialmente mantenuto la struttura di fondo, ancora sbilanciata a vantaggio delle istanze di repressione. Nella sua forma originaria era un codice perfettamente coerente con l’ideologia che lo ispirava, tecnicamente molto ben costruito, ed elaborato da due grandi giuristi (se si prescinde dalle loro scelte politiche) come Alfredo Rocco e Vincenzo Manzini. Non era perciò di fatto un codice riformabile: la stessa riforma del 1955 - secondo me - sta a dimostrarlo, poiché non era riuscita nell’intento di adeguarlo pienamente alla Costituzione, deformandone peraltro l’intrinseca linearità. Si può aggiungere che tra la fine degli anni sessanta e la prima metà dei settanta erano intervenute diverse dichiarazioni di incostituzionalità di importanti norme del codice: anche se la Corte costituzionale non si era mai pronunciata espressamente in favore del sistema accusatorio, c’era la convinzione che i principi valorizzati potevano trovare completa attuazione solo in un processo di quel tipo. Era infatti l’epoca, secondo la felice definizione di Ennio Amodio, del “garantismo inquisitorio”, cioè del riconoscimento formale dei diritti dell’imputato, ma in un processo che manteneva il suo impianto di fondo, certamente non favorevole ad una reale parità delle parti. Bisogna dire che la gestazione del nuovo codice è stata particolarmente lunga, ed è passata attraverso due leggi delega, la prima del 1974, sulla base della quale era stato redatto il progetto preliminare del 1978, mai entrato in vigore, e la seconda del 1987, frutto anche della precedente esperienza, che infine ha prodotto il codice vigente. In entrambe le deleghe era richiamata la necessità di attuare i principi del processo accusatorio, anche se inizialmente e nel progetto del 1978 era ancora prevista una fase eventuale di atti di istruzione di competenza del giudice, a testimonianza della lenta evoluzione del concetto, pur sempre declinato in maniera non radicale e compatibile con l’esperienza italiana.

D: In questo ciclo di interviste, stiamo cercando di riscoprire anche i debiti che il nostro processo accusatorio ha con maestri del passato: al riguardo ci può indicare il debito che il codice del 1989 ha con la costruzione teorica di Franco Cordero?

Franco Cordero è sempre stato uno dei principali sostenitori del processo accusatorio e in particolare della separazione tra la fase delle indagini e quella del giudizio: la sua impostazione ha influenzato tutta la dottrina processualistica successiva. Restano memorabili i suoi interventi (successivamente raccolti nel volume “Ideologie del processo penale”, 1966) al IV Convegno “De Nicola” svoltosi a Lecce e Bellagio nel 1964, intitolato, per l’appunto, “Criteri direttivi per una riforma del processo penale”. Non va però dimenticato il fondamentale apporto di Francesco Carnelutti, che nel 1963 aveva presentato, su incarico del ministro Gonella, un vero e proprio progetto di nuovo codice di procedura penale (che oggi va sotto il nome di “Progetto Carnelutti”). I fondamenti teorici del progetto furono sviluppati nel convegno di Venezia del 1961, “Primi problemi della riforma del processo penale”, con la partecipazione, fra gli altri, oltre a Francesco Carnelutti, di Girolamo Bellavista, Franco Cordero, Gaetano Foschini, Giandomenico Pisapia, Giuliano Vassalli, nonché - mi piace ricordarlo – un giovane Giuseppe De Luca, il mio maestro, poi curatore degli atti del convegno, raccolti in un volume della collana dei “Quaderni di San Giorgio” (1962). Il Progetto Carnelutti, evidentemente ancora troppo avanti per i tempi, si basava sull’inchiesta preliminare del pubblico ministero e sul giudizio davanti al giudice fondato sulla formazione delle prove in contraddittorio, attraverso la radicale differenziazione delle fasi e dei ruoli processuali, secondo il modello angloamericano. Basta ricordare che il codice del 1930, secondo il modello francese, concentrava i poteri di raccolta delle prove, utilizzabili nel giudizio, nella fase senza contraddittorio condotta dal giudice istruttore (o dal pubblico ministero). Ma è dagli atti del citato convegno di Lecce-Bellagio che emerge in maniera limpida la contrapposizione tra processo accusatorio e processo inquisitorio e le rispettive teorizzazioni: tanto è vero che ne consiglio sempre la lettura a coloro che vogliono intraprendere lo studio scientifico della procedura penale, affinché possano rendersi conto plasticamente dell’evoluzione della teoria generale del processo penale in Italia.

 

D: Nel 1999 si riformò l’art. 111 della Carta costituzionale per introdurvi il principio del contraddittorio, per quale ragione ci fu bisogno di una riforma di tal fatta?

La riforma dell’art. 111 della Costituzione è il risultato di una complessa vicenda, espressione delle difficoltà incontrate nell’attuazione pratica del nuovo codice e delle resistenze che continuavano a manifestarsi nei confronti del processo accusatorio. Si era venuto a creare un virtuale conflitto tra il Parlamento e la Corte costituzionale, inizialmente dovuto alle ben note sentenze del 1992, che avevano sconfessato uno dei postulati fondamentali del codice: vale a dire la separazione tra la fase delle indagini e quella del giudizio e la conseguente inutilizzabilità in giudizio delle dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini. Ciò era avvenuto sulla base del cosiddetto principio “di non dispersione della prova”, peraltro di dubbia rilevanza costituzionale, che di fatto riportava in vita la logica del precedente sistema. Il legislatore si era dovuto adeguare; successivamente, nel 1997, aveva tentato di ripristinare i limiti all’utilizzabilità degli atti di indagine, ma – bisogna dire – per motivi non del tutto commendevoli, legati alla difesa dai processi di “mani pulite”. Infatti ci si era preoccupati soprattutto di impedire l’uso delle dichiarazioni dei coimputati cosiddetti pentiti (sulle quali si basavano molti dei processi per corruzione), ma era stata trascurata una coerente ricostruzione del sistema. Senza qui entrare nei dettagli, la Corte costituzionale ebbe gioco facile, l’anno seguente, a tacciare di irragionevolezza questa riforma, dichiarandone l’illegittimità. La modifica dell’articolo 111, anche se, a mio avviso, nella nuova formulazione tecnicamente imperfetto e in buona parte ridondante, fu necessaria per mettere fine al conflitto, che in effetti si concluse con la piena accettazione della legge di attuazione della norma costituzionale da parte della Corte, che riconobbe infine il principio del contraddittorio nella formazione della prova nella prospettiva definita della “impermeabilità” del processo rispetto al materiale raccolto in assenza di dialettica tra le parti.

D: Professore, se dovesse confrontare il codice varato sul finire degli anni ottanta e quello odierno, vi riconoscerebbe ancora le stesse linee portanti o il raffronto ci consegnerebbe due processi irriducibilmente diversi?

Non c’è dubbio che il codice sia molto cambiato, soprattutto a causa della incessante produzione legislativa che - non solo negli ultimi anni - ha continuato a modificare il testo originario, il quale, sia pure con diverse lacune e qualche ambiguità, ci aveva consegnato un modello coerente e riconoscibile. L’architettura di fondo, tuttavia, anche dopo le peripezie che ho appena menzionato e numerose altre sulle quali ora non è il caso di diffondersi, è rimasta sostanzialmente invariata. La distanza fra quanto prometteva il codice del 1989 e la struttura effettiva del processo attuale (peraltro solo in parte dipendente dalle modifiche legislative) riguarda soprattutto l’obiettivo a suo tempo dichiarato dai compilatori, e cioè assicurare la centralità del dibattimento, carattere essenziale di ogni sistema che voglia dirsi accusatorio. Bisogna riconoscere che la centralità del dibattimento è andata progressivamente sfumando per varie ragioni, fra le quali la trasformazione dell’udienza preliminare in un giudizio preventivo sul merito dell’accusa, l’acquisizione concordata degli atti di indagine del pubblico ministero e del difensore, l’integrazione probatoria nel giudizio abbreviato (che mira dichiaratamente a sostituire l’istruzione dibattimentale, facendo in pratica rivivere le modalità del dibattimento previste dal codice abrogato). Ma il problema principale, spostando il fuoco del discorso, è sempre più rappresentato dalla eccessiva distanza del giudizio dal momento del fatto e dall’abnorme durata di ogni dibattimento di qualche complessità, che finiscono col ridurre il processo accusatorio a pura astrazione. La ragionevole durata del processo, ancorché prescritta dalla Costituzione, rimane solo sulla carta, e alla luce dei fatti credere davvero nell’oralità e nell’immediatezza, complementi essenziali del contraddittorio nella formazione della prova, è da tempo un’illusione.

D: Secondo taluni autori, la Riforma c.d. Cartabia ha dato luogo ad un processo efficientista di stampo neo-inquisitorio.  Quale il suo giudizio al riguardo?

Se è indiscutibile che l’efficienza del processo non può mai andare a discapito del diritto di difesa, è anche vero che si tratta di un valore da perseguire, proprio a tutela dell’imputato innocente, costretto a restare sospeso per anni in una posizione che di per sé rappresenta - ormai è un luogo comune - una vera e propria pena sofferta indebitamente. La riforma Cartabia aveva il principale obiettivo, raggiunto solo in parte, di accelerare i tempi del processo, semplificare nei limiti del possibile le procedure e cercare di ridurre i carichi che soffocano il giudice del dibattimento, e tutto ciò senza pregiudicare le garanzie. È chiaro che il punto di equilibrio non era facile da trovare, ma io non darei un giudizio così negativo sul risultato, considerando soprattutto che si è trattato, e non poteva essere altrimenti, di interventi spot, che non potevano ovviamente rifondare il sistema su nuove basi. Detto questo, non ha torto chi ritiene che sia giunto il momento di lavorare su un nuovo codice di procedura penale, che oltre ad avere ormai quasi quarant’anni è stato oggetto di un gran numero di interventi che non potevano che alterarne la sistematica.

D: Quali riforme sarebbero, eventualmente, necessarie, a suo avviso, per rilanciare lo spirito accusatorio del codice di procedura?

Bisogna sempre tener presente che negli ordinamenti in cui il processo accusatorio è pienamente realizzato, quelli dai quali il nostro legislatore aveva preso ispirazione, va a giudizio davanti alla giuria meno del dieci per cento del totale dei casi. Tutti gli altri vengono risolti con patteggiamenti e con procedimenti sommari. Il problema era ben presente alla commissione redigente del codice del 1989, che aveva cercato una via d’uscita valorizzando, come sappiamo, i procedimenti speciali. Purtroppo però le alternative al giudizio dibattimentale non hanno avuto il successo sperato: anche se non conosco i dati aggiornati, credo che continuino a non superare il trenta per cento. Questo comporta un intasamento dei ruoli del dibattimento (con le ovvie conseguenze sulla ragionevole durata), ma anche un sovraccarico degli uffici della procura, che si trovano a dover gestire un gran numero di procedimenti con risorse inadeguate, il che comporta approssimazioni ed errori che spesso vanno a discapito della difesa. In parte ciò dipende anche dall’obbligatorietà dell’azione penale, che in linea di principio - per quanto si debba riconoscere che copre una discrezionalità di fatto - non consente al pubblico ministero di ignorare nessuna notizia di reato, né di modificare a suo arbitrio la pena o lo stesso capo d’imputazione per rendere più appetibile il patteggiamento, come avviene normalmente oltreoceano. Non dico che l’obbligatorietà vada abolita, ma sarebbe necessario accompagnarla con un’ampia discrezionalità controllata; e soprattutto, come da sempre inutilmente si richiede, occorre ridurre drasticamente le fattispecie di reato. Le conseguenze di questa situazione sono che spesso risulta più conveniente per la difesa sfruttare - legittimamente - tutte le fasi del procedimento ordinario puntando alla prescrizione. Allo stato attuale il processo accusatorio rischia dunque di ridursi ad un feticcio: come ho già detto, se il cuore del processo accusatorio è il principio del contraddittorio nella formazione della prova, la sua attuazione ha senso solo se accompagnata dall’oralità e dall’immediatezza: ma quale oralità, se un testimone viene sentito in dibattimento dopo anni, avendo già reso dichiarazioni al pubblico ministero o avendo, nel caso della polizia giudiziaria, redatto a suo tempo un verbale, per non parlare delle perizie, delle intercettazioni o più in generale delle prove documentali, quasi sempre acquisite nella fase delle indagini? e quale immediatezza, se un’istruttoria dibattimentale può durare mesi o anni, sicché il giudice non può che decidere sulla base dei verbali di prove che avrà già dimenticato? Da questa situazione non si esce cambiando le regole formali del processo, ma più banalmente con misure organizzative adeguate e con un sostanziale aumento delle risorse, a fronte di un organico incompleto e comunque largamente sottodimensionato, sia dei magistrati ordinari sia del personale ausiliario. Perciò risultano sistematicamente disattese le norme del codice vigente dirette a limitare questi inconvenienti, come ad esempio quelle riguardanti i termini di durata delle indagini preliminari, o la concentrazione delle udienze, norme che per varie ragioni restano sulla carta, e che risulta difficile attuare se mancano perfino le aule di udienza. Il continuo inseguimento di un arretrato incolmabile induce per contro gli uffici a privilegiare la quantità sulla qualità, perché è sui numeri che i magistrati sono valutati: e qui non è più questione di sistema accusatorio o inquisitorio, ma diventa una questione di affidabilità della giustizia. Non va dimenticato che il processo ha una prevalente funzione cognitiva, ma l’accertamento viene pregiudicato se le indagini sono frettolose e superficiali e le prove perdono valore, per mancanza di tempo e di mezzi. Così la stessa funzione giurisdizionale, destinata alla tutela delle persone, rischia di essere tradita, tendendo sempre più a trasformarsi in una gestione puramente burocratica.

D: Professore, Lei ha particolarmente approfondito il tema della presunzione di innocenza. Quali rapporti intercorrono tra la stessa e i diversi modelli processuali?

La presunzione d’innocenza non implica necessariamente un processo accusatorio, tant’è vero che è riferibile a qualunque sistema processuale, essendo riconosciuta anche nelle convenzioni internazionali. È ingiustificato il pregiudizio che alcuni giuristi di common law esprimono nei confronti del processo inquisitorio, che ritengono basato su una presunzione di colpevolezza: questo poteva valere per l’inquisizione dell’ancien régime, ma non trova riscontro nei sistemi processuali moderni, almeno là dove sia vigente lo Stato di diritto. Resta il fatto, però, che nel processo accusatorio la presunzione d’innocenza trova il più pieno riconoscimento, se si ha riguardo all’onere probatorio in relazione alle modalità di formazione della prova, alla tutela della libertà personale, al divieto di presentare l’imputato come colpevole (recentemente sottolineato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo), principi che hanno un sicuro ancoraggio nell’art. 27 comma 2 della Costituzione. Invece, anche se spesso la si è ritenuta un’indispensabile forma di attuazione della presunzione d’innocenza, non mi pare fosse necessaria l’enunciazione esplicita della regola del ragionevole dubbio, spesso enfatizzata come novità determinante: in realtà il codice già ne riconosceva il criterio di fondo, prescrivendo il proscioglimento nel merito in caso di mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova. Del resto, come spiegano gli stessi giuristi di common law, “oltre il ragionevole dubbio” non significa “oltre ogni dubbio”, condizione impossibile da raggiungere, ma, come afferma anche la Cassazione, occorre solo che l’ipotesi accusatoria goda di un’alta probabilità logica (cioè, scrive Michele Taruffo, sia preferibile rispetto alle altre) ed escluda un’eventuale ricostruzione alternativa del fatto dotata di razionalità e di plausibilità pratica. Dunque, stando ad una corretta interpretazione, era superfluo codificare quella specifica formula, tant’è vero che la giurisprudenza la usava pacificamente anche in precedenza.

D: Un’ultima domanda: perché la procedura penale, da mero complemento del diritto penale e da debitrice concettuale di quella civile, nel tempo, non soltanto ha acquistato ampia autonomia, ma addirittura è divenuta tema di dibattito e scontro politico?

La procedura penale è stata per lungo tempo considerata una mera tecnica pratica, che non richiedeva un approccio dottrinale sistematico basato su categorie concettuali proprie: tant’è vero che veniva trattata come un’appendice quasi trascurabile del diritto penale sostanziale, com’è in qualche modo certificato dalla denominazione stessa della disciplina. Il diritto processuale civile era invece stato oggetto di una elaborazione più raffinata e molto risalente nel tempo, perché non oscurata per secoli dalle prassi inquisitorie, e rappresentava il modello dello studio scientifico della teoria del processo. Era logico che il diritto processuale penale, all’inizio, tendesse ad avvalersi dei medesimi concetti fondamentali, ma la loro trasposizione meccanica finì col rivelarsi fuorviante, data la profonda differenza dell’oggetto e delle parti nei due tipi di processo. L’autonomia scientifica della materia fu promossa e conseguita dai più grandi processualpenalisti della seconda metà del secolo scorso, fra i quali mi limito a menzionare Francesco Carnelutti (celebre il suo saggio sulla procedura penale definita come Cenerentola), Giuseppe De Luca, Franco Cordero, Giovanni Conso. E uno svolgimento molto importante, cui ho già fatto cenno, fu rappresentato dallo studio del processo penale inteso come “diritto costituzionale applicato” (prendo in prestito una definizione dei giuristi tedeschi), nel periodo degli anni sessanta e settanta, nel quale si elaborava la riforma del codice. Il fatto che la procedura penale sia oggi diventata un tema centrale, anche politicamente, non deve stupire. Al di là dell’attrazione che per il pubblico hanno sempre esercitato i cosiddetti casi celebri, non si può non osservare che il centro della scena è stato raggiunto soprattutto quando il processo penale non si è più limitato ad essere usato per reprimere la delinquenza violenta o contro il patrimonio e le categorie emarginate, ma ha cominciato a coinvolgere (anche grazie al ricambio generazionale della magistratura) i centri di potere economico e la classe politica. Non c’è da stupirsi perciò che sia diventato un tema politico rilevante e controverso, anche se spesso il conflitto è mascherato sotto il pretesto della necessità di tutelare le garanzie fondamentali. Gli esempi sono sotto gli occhi di tutti.

*già Professore ordinario di Procedura penale Alma Mater - Università di Bologna,

21 maggio 2026

Delitto di atti sessuali con minorenne – Condotta commessa a distanza mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione telematica – Contestualità tra la condotta dell’agente e quella della persona offesa – Necessità – Esclusione – Sufficienza dell’accertamento del nesso causale.

 




La Terza Sezione penale ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di atti sessuali con minorenne, nel caso in cui esso sia realizzato mediante l’utilizzo di sistemi di comunicazione telematica, non è richiesta la contestualità temporale tra le condotte rispettivamente poste in essere dal soggetto agente e dalla persona offesa ed è sufficiente che quella tenuta da quest’ultima sia, sotto il profilo causale, conseguenza della prima.

20 maggio 2026

Resistenza contro più p.u. nel medesimo contesto: unico reato o concorso formale ?

La Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore generale di Brescia, ha precisato che: 

la circostanza di cui all’art. 337, comma 2, cod. pen., che aggrava la pena ove la violenza o minaccia sia posta in essere nei confronti di un ufficiale o agente di p.g o di p.s., può essere applicata anche se contestata soltanto in fatto e quindi quantunque il capo di imputazione non contenga una contestazione specifica della medesima. Infatti la circostanza di cui trattasi non presenta alcun margine di valutazione discrezionale, in quanto la sua configurazione è legata a un dato oggettivo: la qualifica – di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza- dei pubblici ufficiali nei cui confronti è posta in essere la violenza o la minaccia. Essa, per quanto sopra detto, è quindi ritualmente contestata in fatto, se i suoi elementi costitutivi sono chiaramente desumibili dalla descrizione contenuta nel capo di imputazione. In tale ipotesi, infatti, deve escludersi qualsivoglia violazione del diritto di difesa, perché l’imputato viene posto in condizione di conoscere tutti gli elementi su cui l’elemento circostanziale si fonda; 

integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma 1, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio;

in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348 – 01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata non aveva fatto corretta applicazione di tale principio. Infatti, la pena è stata così quantificata: esclusa la recidiva, applicate le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati di resistenza e di evasione, pena base, in relazione al più grave delitto di resistenza, mesi sei di reclusione, diminuita fino a mesi quattro di reclusione ex art. 62-bis cod. pen., aumentata per la continuazione con il reato di evasione fino a mesi quattro e giorni quindici di reclusione, diminuita per il rito alla pena finale di mesi tre di reclusione. Ma poiché il reato satellite di evasione è punito con la pena da uno a sei anni di reclusione, la pena base per il più grave delitto di resistenza non poteva essere fissata in mesi sei di reclusione, ossia in misura inferiore a quella minima prevista per l’evasione.(sentenza al link)

19 maggio 2026

Delitto di oltraggio a pubblico ufficiale – Causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto – Divieto di applicazione sancito dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2, cod. pen – Limiti – Indicazione.

 


La Sesta Sezione penale ha affermato che il divieto di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto previsto dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2, cod. pen, opera, con riguardo al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in danno di un appartenente alla polizia municipale, nel solo caso in cui quest’ultimo stia svolgendo, al momento del fatto, funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria o di agente di pubblica sicurezza.

Cass. pen., Sez. VI, n.14741/2026

18 maggio 2026

Invio atti a mezzo PEC ad indirizzo errato. Il giusto equilibrio tra formalismo telematico e diritto di difesa? La Consulta salva la norma ma ne impone un'interpretazione costituzionalmente orientata. La sentenza n. 77/2026 della Corte Costituzionale







Abstract – Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2026

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità dell’art. 87‑bis, commi 7, lett. c) e 8, d.lgs. n. 150/2022, censurato perché prevede l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non riferibile all’ufficio che ha emesso il provvedimento, anche se l’atto perviene tempestivamente al giudice a quo. La Corte, pur respingendo le censure sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU), fornisce un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. L’inammissibilità resta esclusa se l’atto, erroneamente inviato, viene inoltrato via PEC dall’ufficio ricevente all’indirizzo corretto entro il termine perentorio per impugnare, poiché in tal caso si preserva la continuità digitale e l’atto raggiunge lo scopo. È invece confermata l’inammissibilità quando la trasmissione all’ufficio competente avviene in forma cartacea (“brevi manu”), perché si interrompe la continuità digitale e si compromette la verifica dei requisiti tecnici dell’atto. La Corte ravvisa nella disciplina censurata un legittimo bilanciamento tra il diritto di difesa e le esigenze di efficienza e ragionevole durata del processo, escludendo che il confronto con l’art. 568, comma 5, c.p.p. evidenzi una disparità irragionevole, trattandosi di fattispecie non omogenee. La decisione ribadisce che il rischio della tempestiva trasmissione all’ufficio corretto incombe sull’impugnante, non essendo la cancelleria obbligata a provvedervi.




Approfondimento (I.A.)

1. Il Caso e la Questione di Legittimità Costituzionale

La Corte di cassazione (Prima Sezione penale) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, del d.lgs. n. 150/2022. Nella sostanza, la norma censurata prevede che l'impugnazione è inammissibile se viene trasmessa a un indirizzo PEC che non è riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, competente a riceverlo.

I casi concreti (due reclami di detenuti al Magistrato di Sorveglianza di Bologna) sono emblematici: i reclami erano stati inviati via PEC all'indirizzo del Tribunale di Sorveglianza (giudice ad quem, competente a decidere il reclamo), invece che all'Ufficio di Sorveglianza (giudice a quo, che aveva emesso il provvedimento). Sebbene i due uffici condividessero la stessa sede fisica e lo stesso personale, e sebbene il reclamo fosse stato tempestivamente trasmesso brevi manu in forma cartacea all'ufficio corretto, il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato l'inammissibilità ai sensi della legge.

Il giudice rimettente (Corte di Cassazione) ha prospettato un contrasto con:

- Art. 24 Cost. (diritto di difesa): la norma sacrificherebbe il diritto all'impugnazione per un mero errore formale, specie quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo in tempo utile.

- Art. 3 Cost. (ragionevolezza/uguaglianza): vi sarebbe una disparità di trattamento irragionevole rispetto all'art. 568, comma 5, c.p.p., che consente la trasmissione dell'impugnazione al giudice competente anche in caso di vizi "sostanziali" (es. errore sul nome del mezzo).

- Art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU: il "rigido formalismo" della norma limiterebbe in modo eccessivo e sproporzionato il diritto di accesso a un tribunale, violando il principio del "giusto processo" come interpretato dalla Corte europea (es. sentenza Succi e altri c. Italia).

2. La Decisione della Corte Costituzionale

La Corte, dopo aver riunito i giudizi e dichiarato ammissibili le questioni, le ha ritenute non fondate. Tuttavia, la motivazione è di fondamentale importanza perché non si limita a respingere le censure, ma fornisce un'interpretazione "costituzionalmente e convenzionalmente orientata" della norma, che diventa vincolante per i giudici comuni.


a) La ratio della norma è legittima

La Corte riconosce la legittimità delle finalità perseguite dal legislatore:

- Efficienza e ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.): La digitalizzazione e la rigida attribuzione degli atti a specifici uffici PEC servono a evitare "defatiganti attività supplementari di verifica e trasmissione" da parte delle cancellerie, snellendo i flussi e accelerando i tempi. Non si tratta di un "formalismo fine a sé stesso", ma di una scelta organizzativa per garantire un servizio giustizia più rapido.

- Prevedibilità delle regole: La norma è chiara e l'elenco degli indirizzi PEC è pubblico, quindi l'errore è agevolmente evitabile.


b) La soluzione dell'equilibrio: inammissibilità sì, ma con un'eccezione salva-difesa

Il cuore della sentenza è l'individuazione di un'interpretazione che contemperi le esigenze di efficienza con il diritto di difesa. La Corte, richiamando anche una recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 6565/2026), distingue tre scenari:

1. Regola generale (l'atto è inammissibile): L'impugnazione inviata a un indirizzo PEC errato (anche se riferito a un ufficio dello stesso palazzo di giustizia) è inammissibile. Questo rispetto del canale telematico corretto non è un eccesso di formalismo, perché garantisce la "continuità digitale" del documento e permette alla cancelleria competente di effettuare tutti i controlli tecnici e formali previsti dalla legge.

2. ECCEZIONE CHE SALVA L'IMPUGNAZIONE (la "sanatoria digitale"): L'impugnazione è ammissibile se la cancelleria dell'ufficio che ha ricevuto per errore l'atto lo inoltra tempestivamente via PEC all'ufficio competente, entro il termine perentorio per impugnare. In questo caso:

- Si mantiene la "continuità digitale" (il documento viaggia come PEC da un ufficio all'altro).

- L'atto perviene comunque al destinatario corretto nei termini di legge.

- Lo scopo della norma (efficienza e tracciabilità) è raggiunto.

- Il diritto di difesa dell'impugnante è salvo.

3. Conferma dell'inammissibilità (il "brevi manu cartaceo" non sana): L'impugnazione resta inammissibile se la trasmissione all'ufficio competente avviene in forma cartacea (es. stampando la PEC e portandola fisicamente nell'altro ufficio), anche se avvenuta tempestivamente. In questo caso, la "continuità digitale" si interrompe, si crea una "indebita commistione" tra sistema cartaceo e telematico, e la cancelleria competente non può verificare le caratteristiche tecniche e l'autenticità dell'atto ricevuto come previsto dalla legge.


c) Superamento delle censure

Alla luce di questa interpretazione, la Corte respinge tutte le eccezioni:

- No violazione art. 24 Cost.: Il diritto di difesa non è compresso in modo irragionevole, perché l'eccezione sopra descritta lo tutela pienamente quando l'atto raggiunge lo scopo in forma digitale.

- No violazione art. 3 Cost.: Il confronto con l'art. 568, comma 5, c.p.p. non è pertinente, poiché quella norma riguarda l'errore sulla qualificazione del mezzo o sul giudice competente a decidere, non l'errore sul luogo di presentazione dell'atto. La regola storica (artt. 582 e 591 c.p.p.) ha sempre previsto l'inammissibilità per deposito presso la cancelleria sbagliata. Le norme censurate sono una lex specialis che specifica questa regola per l'ambiente telematico.

- No violazione art. 6 CEDU: La restrizione al diritto di accesso al giudice è prevedibile, persegue uno scopo legittimo (efficienza) ed è proporzionata, grazie al temperamento individuato dalla stessa Corte (l'inoltro digitale tempestivo).


3. Importanza e Conseguenze della Sentenza

Questa sentenza è destinata a diventare un leading case per il processo penale telematico. I suoi punti di forza sono:

1. Un "Non fondate" che è un "Accogli, ma interpreta così": Pur dichiarando le questioni non fondate, la Corte costituzionale ha di fatto riscritto il significato della norma, imponendo un obbligo interpretativo a tutti i giudici. È una tecnica decisoria (tipica della Corte) per evitare una declaratoria di incostituzionalità "ablativa" che avrebbe lasciato un vuoto normativo, sostituendola con una pronuncia di incostituzionalità applicativa.

2. Definizione chiara del "rischio di trasmissione": La Corte sottolinea che la cancelleria che riceve l'atto per errore non ha un obbligo giuridico di inoltrarlo. Il rischio che non lo faccia (o che lo faccia tardivamente) ricade interamente sull'impugnante. Questo sprona i difensori alla massima diligenza nella scelta dell'indirizzo PEC.

3. Valorizzazione della "continuità digitale": La sentenza fa da spartiacque, affermando il principio che nel processo telematico la forma digitale non è solo un contenitore, ma parte essenziale della validità dell'atto. Un atto che esce dal circuito digitale (venendo stampato) perde i suoi requisiti di autenticità e tracciabilità.

4. Soluzione pratica per i casi "gemelli": La pronuncia risolve proprio i due casi specifici davanti alla Cassazione. Se gli atti erano stati trasmessi dai cancellieri in forma cartacea, l'inammissibilità era corretta. Se fossero stati inoltrati via PEC entro i termini, i reclami sarebbero stati ammissibili.


4. Un Potenziale Profilo Critico 

La soluzione della Consulta non è esente da criticità pratiche. L'ammissibilità dell'impugnazione viene fatta dipendere da un'attività (l'inoltro digitale tempestivo da parte della cancelleria sbagliata) che la legge non impone e che la stessa Corte ammette essere una mera "iniziativa" del cancelliere. In assenza di un obbligo, il diritto di difesa dell'impugnante resta in balìa della solerzia o della cortesia di un ufficio giudiziario terzo.


In conclusione, la sentenza n. 77/2026 è un esempio di equilibrismo da parte della Corte Costituzionale. Da un lato, evita di delegittimare la scelta di fondo del legislatore a favore della digitalizzazione e dell'efficienza (respingendo le censure). Dall'altro, salva il diritto di difesa nei casi in cui l'errore non compromette realmente gli scopi della legge, dettando una regola operativa chiara (l'inoltro PEC tempestivo sana il vizio) che i giudici di merito e di legittimità dovranno ora rigorosamente applicare. Il monito finale resta per i difensori: l'errore sull'indirizzo PEC è sempre un rischio, a meno di un "miracolo tecnologico" della cancelleria ricevente.

15 maggio 2026

Termini per deposito memorie in cassazione: giorni interi e liberi


 

La Corte di Cassazione ha precisato che il termine di 15 gg. , di cui all'art. 611 c.p.p., per il deposito di memorie, si intende riferito a giorni interi e liberi sicché non si deve tener conto né del dies a quo nè di quello ad quem (pronuncia al link)  

Ultima pubblicazione

Pene sostituive: se le condizioni per la loro applicabilità sorgono per effetto della mancata impugnazione, può applicarle il Giudice dell'esecuzione

  Il Tribunale di Nola aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, del cod...

I più letti di sempre