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01 settembre 2025

Novità in tema di reati ambientali. La direttiva della Procura di Parma

 

Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8.8.2025, ed in vigore dal 9 agosto 2025. intitolato "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi",  ha introdotto una serie di novità in tema di illeciti ambientali (G.U. al link)

In seguito a ciò, la Procura di Parma ha diramato una direttiva esplicativa del testo governativo che riteniamo utile segnalare ai lettori di questo blog.  

Per la citata Procura, <<le linee essenziali della riforma possono così sintetizzarsi: 

(a) creazione di nuove norme incriminatrici e generalizzato aumento delle sanzioni (amministrative e penali); 

(b) in particolare, inasprimento delle pene nei casi in cui: 

    • dal fatto derivi pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; 

    • il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze; 

(c) aumento di sanzioni allorquando il fatto venga commesso mediante l’utilizzo di veicoli a motore; 

(d) migliore definizione del confine tra il d. lgs 152/2006 ed il Codice della Strada, attraverso l’esplicitazione delle condotte ricadenti nell’una o nell’altra disposizione normativa>>. 

Per chi volesse leggere il documento dell'Ufficio inquirente rimettiamo il link (direttiva Procura Parma)

10 giugno 2025

❌Da oggi in vigore la legge di conversione del d.l. sicurezza❌

Il 09.06. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del d.l. sicurezza, con entrata in vigore da oggi (Gazzetta al link)

A pag. 52 della Gazzetta si rinviene il testo del d.l. convertito (testo al link)

13 aprile 2025

❌ ❌ Attenzione: sono cambiati i termini per l'APPELLO di prevenzione ❌ ❌

 

Dal 12.04.25, in forza del d.l. 48/25, sono stati estesi i termini per proporre appello avverso la decisione dei Giudici di prevenzione . Infatti l'art. 7 del provvedimento di urgenza dispone che "al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 10, comma 2, primo  periodo,  le  parole:  «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

La novella si applica anche all’appello avverso le decisioni  in tema di misure di prevenzione reale, in forza del richiamo operato dall'art. 27 al citato art. 10.

Diversamente non muta il comma 3 dell’art. 10 D.l.vo 159/2011 e quindi non variano i termini per proporre ricorso per cassazione (testo del decreto al link). 


21 marzo 2025

🔴NOVITÀ🔴Durata delle intercettazioni: approvata la proposta Zanettin. Rimaniamo in attesa della giurisprudenza.


 

Approvata in via definitiva, ma non ancora pubblicata, la proposta di legge c.d. Zanettin in tema di durata delle intercettazioni(testo al link) 

La novella integra il comma 3 dell’articolo 267 del codice di procedura penale, prevedendo che le intercettazioni non possano avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.

Soltanto la giurisprudenza ci dirà se la modifica avrà un qualche sostanziale effetto sull'uso delle intercettazioni.   

La modifica non riguarda  l’articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, anch'esso novellato, ma soltanto al fine di precisare che il limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione non trova applicazione alle fattispecie di cui al primo comma del medesimo articolo 13.

18 febbraio 2025

I costi della giustizia: quasi 27 milioni l'anno, almeno 73.500 euro al giorno, vengono spesi in riparazione da ingiusta detenzione

 



L'ultima pubblicazione che sul tema avevamo edito risale al 14 febbraio 2021 (al link). Allora i dati erano riferiti all'anno 2018.

Nell'anno 2024 si registra un calo rispetto al 2018, 2019 e al 2020, ma l'ammontare complessivo degli indennizzi risulta sempre elevatissimo.

Dall’ultima Relazione disponibile (quella del 2024 al link) sull’applicazione delle misure cautelari predisposta ex art. 15 L. 47/2015 emerge che, per l' anno appena trascorso, i contribuenti italiani hanno sopportato il costo di 26,9 milioni per la riparazione delle ingiuste detenzioni, circa 73.500 euro al giorno.

Nella tabella (foto sopra) troverete la ripartizione per singolo distretto delle Corti d’Appello.

I soli Distretti di Catanzaro (4,274 mln), Palermo (4,785 mln) Reggio Calabria (4,543 mln) e Roma (3,498 mln) rappresentano oltre il 65% del totale nazionale. Un dato che va certamente "localizzato" con riferimento ai delitti del c.d. doppio binario. Tuttavia, fanno eccezione altri Distretti che trattano affari "analoghi", come Napoli, Bari, Lecce e Catania, che hanno "numeri" assai più ridotti.


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Ricordiamo che l’indennizzo previsto dagli artt. 314 e 315 c.p.p. consiste nel pagamento di una somma di denaro, che non può eccedere l'importo di € 516.456,00, a titolo di riparazione (l’istituto non ha carattere risarcitorio) determinata dal giudice in via equitativa. In calce affronteremo le peculiarità dell’istituto.


L’istituto della riparazione per ingiusta detenzione nel dettaglio


  • Ne ha diritto chi, sottoposto a custodia cautelare sia stato  successivamente prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave;
  • chi é stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto per qualsiasi causa quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 del codice di procedura penale;
  • chi è stato condannato e nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 del codice di procedura penale;
  • chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, a suo favore sia stato pronunciato un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere;
  • chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per custodia cautelare;
  • chi è stato prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

Nel caso di decesso del cittadino che sia stato ingiustamente privato della sua libertà, la legittimazione a domandare la riparazione spetta a:

  • il coniuge
  • i discendenti e gli ascendenti
  • i fratelli e le sorelle
  • gli affini entro il 1° grado
  • le persone legate da vincoli di adozione con quella deceduta.

    La domanda può proporsi entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza da cui promana il diritto o, in caso di archiviazione, dalla notifica del decreto. 

    31 dicembre 2024

    Processo telematico: parziale rinvio. In G.U. il testo del regolamento - DECRETO 27 dicembre 2024, n. 206 Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico. (24G00226) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2024) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2024

     



    DECRETO 27 dicembre 2024, n. 206 
    Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico. (24G00226) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2024) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2024

    Lo avevamo anticipato, ma è ora ufficiale: il doppio binario è rinviato con varie scadenze e in relazione ai vari atti e uffici.
    Il comma 9 ha prorogato l'utilizzo della pec per l'invio telematico.
    Qui il testo del regolamento che troverete in G.U al link.

    Modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 
    1. L'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 e' sostituito dal seguente: 
     «Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). - 
    1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali
    a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; 
    b) Procura europea; 
    c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; 
    d) tribunale ordinario;
    e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione. 
    2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonche' alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche
    3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche
    4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 puo' avere, altresi', luogo anche con modalita' non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonche' il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale. 
    5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali: 
    a) Ufficio del giudice di pace; 
    b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; 
    c) tribunale per i minorenni; 
    d) tribunale di sorveglianza; 
    e) corte di appello; 
    f) procura generale presso la corte di appello; 
    g) Corte di cassazione; 
    h) Procura generale presso la Corte di cassazione. 
    6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie puo' avere luogo anche con modalita' telematiche
    7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie puo' avere luogo anche con modalita' telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalita' dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici. 
    8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale. 
    9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.». 

    30 dicembre 2024

    Novità in tema di spese di giustizia. Tra dubbi e passi avanti

    Il Parlamento ha approvato in via definitiva la nuova legge di bilancio, che contiene anche novità in tema di spese di giustizia (testo al link)

    In particolare per ciò che attiene i diritti di copia su supporto non cartaceo (Chiavette USB, CD e DVD), l'allegato 8 al T.U. prevede adesso un diritto forfetizzato pari a 25,00 euro. Per i casi di trasmissione telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali), invece, viene introdotto un diritto fisso pari ad 8,00 euro

    In attesa che sia attuata la facoltà di estrarre le copie direttamente dal fascicolo informatico, senza costi per la difesa, il nuovo impianto normativo, pur a fronte di passi in avanti, suscita talune perplessità.

    Anzitutto resta confermato il principio secondo cui, per avere copia degli atti del "suo" processo, il cittadino deve pagare lo Stato accusatore. Ci pare una prospettiva inaccettabile. 

    Anche a voler prescindere da aspetti puramente di principio, la forfetizzazione dei diritti di copia su supporto non cartaceo dovrebbe giovare nei procedimenti medio grandi, ma, negli altri casi, rischia di incentivare il ricorso al cartaceo, per ragioni economiche. 

    Al riguardo, muovendo dal caso, assai frequente, dell'acquisizione delle copie su chiavetta, l'allegato 6 del DPR 115, rimasto invariato, prevede che oltre le 100 pagine i diritti da corrispondere, per l'acquisizione su cartaceo, ammontino a € 15,75 più € 6,55 ogni ulteriori 100 pagine (o frazione)(Allegato 6 al link)In sostanza corrispondere 25,00 euro per avere le copie su chiavetta risulterà più conveniente soltanto superate le 200 pagine. Ovviamente si potrà ricorrere alla trasmissione tramite posta elettronica, ma anche in questo caso, a fronte di 8 euro a forfait il cartaceo risulta più conveniente  fino a 50 pagine (posto che il diritto di copia è pari a euro 7,86). Tali osservazioni però andrebbero rivalutate per il caso in cui l'interessato intenda procedere con urgenza all'estrazione di copia: in tal caso, stante la triplicazione dei diritti,  potrebbe risultare preferibile l'estrazione su supporto informatico o su mail.   

    Certamente la nuova disciplina ha il merito di ridimensionare l'assurda pretesa di 327,56 euro di diritti per l'estrazione di copie su un c.d., riducendola a 25,00 euro. In tal senso ci pare che la radicale sostituzione dell'allegato 8 non consenta alcuna distinzione riguardo al contenuto del c.d.: quale che esso sia, il rilascio del supporto dovrà avvenire a fronte dell'esazione di 25,00 euro.     

    Allargando poi lo sguardo ad altre tipologie processuali, troviamo criticabile la previsione di una sanzione (sino al doppio del contributo unificato), per avere sforato, negli atti del processo amministrativo, la dimensione prevista e ciò a prescindere dall'esito del processo. Davvero regolamentare l'ampiezza degli atti difensivi, introducendo delle sanzioni pecuniarie per chi le violi, non lede il diritto di difesa ? Siamo facili profeti nel dire che meccanismi analoghi potrebbero essere esportati nelle impugnazioni penali ? 

    05 dicembre 2024

    Dal 2026 in vigore il T.U. delle sanzioni tributarie: addio al d.l.vo 274/2000.

     

     

    In vigore dal gennaio 2026 il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, con cui il Governo ha provveduto al  riordino in un unico corpus normativo delle disposizioni legislative vigenti in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali. (testo al link).

    Per ciò che concerne il sistema sanzionatorio penale, il nuovo T.U. recepisce i reati di cui agli articoli 1 (Istigazione a violare gli obblighi di pagamento), 2 (Turbativa dell’attività di accertamento e riscossione) e  3 (Omissioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio) del  decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947 nonchè l'ipotesi di Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero (di cui all' articolo 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990 e articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011).

    Ma soprattutto il T.U. recepisce il sistema sanzionatorio (definizioni comprese) del d.l. vo 74/2000, conseguentemente abrogato, salvo che per le previsioni, processuali, contenute negli articoli 21-bis e 21-ter, abrogate con altro d.l.vo ( 175/2024). 

    02 settembre 2024

    Dossier Studi D.L. separazione carriere

    La Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, a luglio scorso, ha incominciato l'esame del D.d.L. n. 1917 intitolato "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" e dei progetti di legge ad esso riuniti.

    Al fine di una migliore comprensione dei testi, pubblichiamo la scheda di lettura redatta dai dipartimenti giustizia e istituzioni del servizio studi della Camera, indicando che la scheda è corredata anche dalla ricostruzione della disciplina di altri paesi europei  (scheda di lettura al link)

    25 agosto 2024

    ❌ Da oggi si riducono gli oneri per proporre impugnazione, ma soltanto per il difensore di fiducia ❌

    Entra in vigore la c.d. riforma Nordio. Segnaliamo che in tema di impugnazioni è abrogato il 581 comma 1 ter, a mente del quale 

    con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

    Diversamente, il 581 comma 1 quater è stato interpolato riferendolo al solo difensore di UFFICIO, di talché, esso ora prevede che  

    nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di UFFICIO è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.


    14 agosto 2024

    Convertito con modifiche il D.L. 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria e penale

    E' stato convertito il D.L. che, ex multis, introduce tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quello di "Indebita destinazione di denaro o di cose mobili".  

    Per ciò che attiene al "pianeta carcere" segnaliamo alcuni stralci del provvedimento, introdotti in sede di conversione:   

    All'articolo 656 del  codice  di  procedura  penale  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
              a) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
              "9-bis. Il pubblico ministero, prima di  emettere  l'ordine
    di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di  custodia
    cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo
    da  eseguire,  trasmette  gli  atti  al  magistrato  di  sorveglianza
    affinche' disponga con ordinanza in  via  provvisoria  la  detenzione
    domiciliare per il condannato di eta' pari  o  superiore  a  settanta
    anni se la residua pena da espiare determinata  ai  sensi  del  comma
    4-bis e' compresa tra due e quattro anni  di  reclusione,  fino  alla
    decisione del tribunale di sorveglianza  di  cui  al  comma  6.  Sono
    escluse le condanne per i  delitti  di  cui  all'articolo  51,  comma
    3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio
    1975, n. 354. 
              9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di
    esecuzione,  trasmette  gli  atti  al  magistrato   di   sorveglianza
    affinche' disponga con ordinanza in  via  provvisoria  la  detenzione
    domiciliare se il condannato si trova agli  arresti  domiciliari  per
    gravissimi motivi di salute, fino alla  decisione  del  tribunale  di
    sorveglianza di cui al comma 6"; 
    ...
    1. All'articolo 47 della legge 26  luglio  1975,  n.
    354, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
            "2-bis. Il condannato, qualora non sia in  grado  di  offrire
    valide  occasioni  di  reinserimento  esterno  tramite  attivita'  di
    lavoro, autonomo o dipendente, puo' essere ammesso, in  sostituzione,
    a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attivita' di  pubblica
    utilita', senza remunerazione, nelle forme e con le modalita' di  cui
    agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro  della  giustizia  26
    marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80  del  5  aprile
    2001, in  quanto  compatibili,  nell'ambito  di  piani  di  attivita'
    predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno,  di  concerto  tra  gli
    enti  interessati,  le  direzioni  penitenziarie  e  gli  uffici  per
    l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del  tribunale 
    di sorveglianza territorialmente competente".  ( gazzetta al link)

    12 luglio 2024

    ❌ ATTENZIONE IL DDL é SOLTANTO APPROVATO MA NON PUBBLICATO. VIGE ANCORA il comma 1 ter dell'art. 581 cpp. e l'1 quater nella forma previgente❌

     

     

    Dopo l'approvazione della Camera dei deputati, circola su molti canali telematici il testo del ddl n. 808,  c.d. Nordio, che, tra le altre cose, ha modificato gli oneri di cui ai commi 1 ter e quater dell'art. 581 (testo ddl al link)

    Al rigaurdo, tuttavia, segnaliamo che il testo del ddl è stato approvato in via defintiva, ma non pubblicato (iter ddl al link) e quindi i predetti oneri in capo all'appellante sono ad OGGI vigenti.

    09 luglio 2024

    Introdotto il D.L. 92/24 che prevede misure urgenti in materia penitenziaria e di giustizia. E l'emergenza carcere ?





    Con il d.l. 92/24 in vigore dal 05.07, il Governo ha introdotto "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia".( testo del decreto al link)

    Si tratta di un intervento sicuramente deludente per chi attendeva qualche risposta in tema di emergenza carcere e cui mal si attaglia la definizione di provvedimento volto all'umanizzazione del carcere, per come affermato in conferenza stampa dal Ministro

    Anzitutto, procedendo in ordine sparso, si rileva che il provvedimento governativo introduce il reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili", a mente del quale <<fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalita' e intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».   

    Vi era davvero un'urgenza penale cui si doveva far fronte, introducendo un reato con un decreto legge? Se davvero la prossima abolizione dell'abuso di ufficio darà luogo ad un vuoto di tutela, non si sarebbe quanto meno dovuto attendere che l'abuso di ufficio fosse abolito? Ed ancora, non si poteva intervenire con legge ordinaria, strumento assai più confacente ogni volta che si deve introdurre una fattispecie criminosa?

    Si prevedono poi interventi volti ad aumentare la dotazione di personale penitenziario, ma, almeno per quel che attiene all'assunzione degli agenti, si tratta di una misura destinata ad essere eseguita non proprio nell'immediato e la cui filosofia è più improntata all'ottica di controllo che ad una rivisitazione del pianeta carcere. Ecco, ad esempio uno stralcio dell'art. 1, 

    <<Al fine di incidere piu' adeguatamente sui livelli di sicurezza,
    di operativita' e di efficienza degli istituti penitenziari e di
    incrementare maggiormente le attivita' di controllo dell'esecuzione
    penale esterna, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del
    codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
    marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un
    contingente massimo di 1.000 unita' di agenti del Corpo di polizia
    penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle
    facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del
    1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui ai commi
    2 e 3 e per un numero massimo di:
    a) 500 unita' per l'anno 2025;  b) 500 unita' per l'anno 2026>>.  

    In termini di benefici penitenziari, il decreto non introduce significative novità. L'art. 5 modifica il contenuto dell'ordine di esecuzione. Infatti in esso verrà indicata la pena da espiare considerando la liberazione anticipata, nonchè la pena da scontarsi senza computare la liberazione de qua

    Il  medesimo articolo del d.l. modifica poi l' art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata) dell'o.p., tendendo ad anticipare la tempistica di alcune  decisioni del magistrato di sorveglianza.

    Per il resto nel provvedimento non ci pare di cogliere significative novità, anche perché per aumentare il numero di chiamate concesse ai detenuti vi sono sei mesi di tempi e l'istituzione presso il Ministero di appositi elenchi delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale è soltanto finalizzato ad agevolare l' accesso alle misure penali di comunita', che già esistono.

    Poco, troppo poco per un sistema carcerario che presenta al 30.06.24 una capienza regolamentare, "sulla carta", di  51.234, contro una presenza effettiva di 61.480 detenuti (dati ministeriali al link)

    Poco, anzi nulla, per un sistema che al 4.07. conta già 52 suicidi in carcere o "di" carcere per l'anno 2024. 

    Conferenza stampa Ministro al link

    01 luglio 2024

    ❌ ATTENZIONE NOVITA' IN TEMA DI SANZIONI TRIBUTARIE PENALI ❌


    L'infaticabile legislatore, con d.lvo pubblicato sulla G.U. del 28.06 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha riformato il sistema sanzionatorio tributario, incidendo anche sul D.L. vo 74/2000, con disposizioni entrate in vigore dal 29.06.2024  (Gazzetta ufficiale al link)

    21 marzo 2024

    ❌❌❌❌ Il 4 aprile in vigore i correttivi alla Cartabia. Gli auguri di buona Pasqua del Governo. ❌❌❌❌

     

     

    Come succede spesso all'approssimarsi di qualche festività, il Governo interviene sul processo

    Questa volta il regalo consiste nella riforma della riforma. Il d.l.vo, pubblicato nella G.U., entrerà in vigore il 4 aprile prossimo.   (Testo normattiva al link) (Testo in G.U. cartacea al link)

     

    06 gennaio 2024

    ❌❌❌❌ Altri auguri dal Governo. Nuovi avvisi a pena di nullità ❌❌❌❌

     

    Tra Natale e Capodanno, non sono mancati gli auguri governativi, tramite appositi provvedimenti, ai penalisti, in occasione della odierna festività  entrano in vigore le disposizioni del d.l.vo 203 del 07.12.2023.

    A mente dell'art. 4 di tale decreto vengono introdotti nuovi avvisi tra quelli previsti dall'art. 419 (che disciplina l'avviso dell'udienza preliminare), dall'art. 429 (che attiene al contenuto del decreto che dispone il giudizio), dall'art. 552 (che disciplina il contenuto del decreto di citazione a giudizio).

    Dal combinato disposto dell'art. 419, commi 1 e 7, 429, commi 1 e 2, 552, commi 1 e 2, si ricava che i nuovi avvisi siano previsti a pena di nullità. 

    Giusta la previsione dell'art. 7 del d.l.vo, le nuove disposzioni non si applicano agli avvisi di fissazione dell'udienza preliminare e ai decreti già emessi.

     Riportiamo infra il testo dell'art. 4 cit.

    Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 419, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
    parole: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le  condizioni,
    le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla  legge  in
    relazione al reato per cui si procede»; 
        b) all'articolo 429, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine,
    le seguenti parole: «con  l'avvertimento  all'imputato  che  potranno
    essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni,  le  sanzioni  e  le
    misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato
    per cui si procede;»; 
        c) all'articolo 552, comma 1, lettera  d),  dopo  le  parole  «in
    assenza» sono aggiunte le seguenti: «e potranno essere disposte,  ove
    ne ricorrano le  condizioni,  le  sanzioni  e  le  misure,  anche  di
    confisca, previste dalla legge in  relazione  al  reato  per  cui  si
    procede».
       
     

    05 gennaio 2024

    ❗LA NUOVA DISCIPLINA DEL DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI DOPO IL D.M. 29.12.2023 N. 217❗di Mattia Serpotta

     





    Il Collega Mattia Serpotta, della Camera penale di Catania, sulle novità telematiche introdotte dalle ultime novelle legislative. 

    Buona lettura

    Qui, al link, il testo mi versione pdf.

    A seguire in versione word editabile


    LA NUOVA DISCIPLINA DEL DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI 

    DOPO IL D.M. 29.12.2023 N. 217


    1. Premessa 

    L’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022 prevedeva l’emanazione, entro il 31.12.23, di un Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, che doveva testualmente avere ad oggetto:

    1. le “regole tecniche” riguardanti il deposito con “modalità telematiche” degli atti del procedimento penale (comma 1);
    2. l’individuazione degli “uffici giudiziari e delle tipologie di atti” per cui possano essere adottate anche “modalità non telematiche” di deposito, nonché dei “termini di transizione” al “nuovo” regime di deposito (comma 3).

    Il Decreto era dunque legittimato da una norma di rango primario anche a rinviare – individuando, come vedremo, “gli uffici e gli atti” interessati – il “nuovo regime di deposito” di cui all’art. 111 bis c.p.p. 

    Tale norma è stata introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia e prevede la “esclusività” della “modalità telematica”, salve le eccezioni di cui ai commi 3 e 4: 

    1. In ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

    3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

    4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.


    L’art. 111 bis c.p.p. è una di quelle norme della riforma non entrate da subito in vigore. 

    I commi 4 e 5 dell’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022 rinviano infatti l’applicazione di alcune disposizioni del codice di rito, così come modificate o introdotte ex novo, fra cui appunto l’art. 111 bis c.p.p., al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, oppure al diverso termine di transizione al nuovo regime di deposito eventualmente previsto dal regolamento di cui al comma 3 “per gli uffici e gli atti ivi espressamente richiamati”. 

    Come meglio si vedrà più avanti, l’art. 3 del D.M. 29.12.23 n. 217, pur con una discutibile e non sempre coerente tecnica di redazione normativa, ha quindi espressamente disciplinato:

    • ipotesi di deposito telematico esclusivo al portale, in vigore a partire dal 14.1.2024;
    • ipotesi di deposito telematico facoltativo, e quindi alternative alla modalità cartacea e alla PEC, con un regime di transizione in vigore dal 14.1.2024 fino al 31.12.24;
    • ipotesi di preclusione all’uso del portale, per le quali è logicamente necessaria la modalità di deposito cartacea o a mezzo PEC, in continuità normativa con le precedenti disposizioni e con un regime di transizione in vigore fino alle scadenze di cui al prossimo punto;
    • le scadenze temporali decorse le quali si passerà al regime di esclusività del deposito al portale in tutti i vari uffici giudiziari. 


    2. L’abrogazione dei D.M. 4 luglio 2023 e 18 luglio 2023


    L’art. 4 del D.M. 29.12.23 ha espressamente abrogato i Decreti del Ministero della giustizia del 4 luglio 2023 – cioè quello che aveva previsto l’obbligatorietà del deposito al portale dei meglio noti “103 atti” – e quello del 18 luglio 2023 che ne aveva poi sancito la facoltatività, in alternativa al modello cartaceo.

    Ciò significa che l’individuazione degli atti, degli uffici giudiziari e delle modalità di deposito è oggi integralmente rimessa al D.M. 29.12.2023, salve alcune criticità interpretative in ordine all’eventuale sopravvivenza di alcune disposizioni degli art. 87 e 87 bis del D. Lgs. 150 del 2022, su cui si tornerà più avanti. 


    3. La definizione di “modalità telematica” e di portale. 


    L’art. 111 bis c.p.p. e tutte le altre norme introdotte dalla Riforma Cartabia non danno una definizione di “modalità telematica”, non individuano cioè quale sia il “mezzo” – portale o PEC – attraverso il quale avviene la trasmissione e il deposito del documento informatico.

    Il D.M. 29.12.23 ha invece modificato il Regolamento n. 44 del 2011, introducendo l’art. 13 bis:


    «Art. 13 bis (Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale).

     — 1. Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici […] previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall’articolo 34.

    2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente, senza l’intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti».


    È stato poi introdotto l’art. 7 bis, con il quale si è data una definizione del portale dei depositi telematici:


     «Art. 7 -bis (Portale dei depositi telematici e delle notizie di reato). 

    — 1. Il portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento […].

    3. L’accesso ai portali di cui ai commi 1 […] avviene a norma dell’articolo 64 del codice dell’amministrazione digitale e secondo le specifiche stabilite ai sensi dell’articolo 34». 


    Sul piano della disciplina e delle definizioni, il Decreto individua dunque il portale come unico mezzo di trasmissione e deposito telematico degli atti del procedimento penale, salvo quanto si dirà più avanti in ordine all’uso delle PEC. 

     

    4. I casi di deposito al portale obbligatorio


    I commi 1, 2 e 8 dell’art. 3 del D.M. 29.12.23 individuano per “fase” e non più con una elencazione tassativa degli atti, i casi in cui, già a partire dal 14.1.24, il deposito dovrà avvenire con “le modalità telematiche di cui all’art. 111 bis c.p.p.”, dunque in modo “esclusivo” e obbligatorio: 

    1. atti della “fase delle indagini preliminari e dei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale”, con la sola esclusione degli atti dei “procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari”. Per quest’ultimi, il deposito al portale è invece facoltativo, potendosi altresì ricorrere al cartaceo e, con i dubbi interpretativi che meglio vedremo, alla PEC
    2. la nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale, in qualsiasi fase processuale, purché destinata ai seguenti Uffici giudiziari:

    – Corte di appello;

    – Tribunale ordinario (compreso G.I.P. e G.U.P);

    – Giudice di pace;

    – Procura generale presso la Corte di Appello;

    – Procura della Repubblica presso il Tribunale;

    – Procura europea.


    Solo rispetto a tale categoria di atti, stando al chiaro disposto di cui al comma 5 dell’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022, non essendo stato previsto “alcun termine di transizione” e di rinvio del deposito esclusivo con modalità telematica, l’art. 111 bis c.p.p. dovrebbe ritenersi applicabile a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del D.M. (14.1.24) e, con esso, le deroghe di cui ai commi 3 e 4.

    Ciò significa che per questi atti, il deposito con modalità non telematiche dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, essere consentito in caso di “atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica” e per gli “atti che le parti compiono personalmente”.


    5. I casi di deposito al portale facoltativo


    I commi 2 e 8 dell’art. 3 del D.M. 29.12.23 introducono una disciplina transitoria, dal 14.1.24 al 31.12.24, per la quale l’uso del portale è semplicemente facoltativo, quindi non esclusivo ma alternativo al cartaceo e, pur con le riserve che più avanti si vedranno, alla PEC. 

    Il criterio di selezione non è ancora una volta l’elencazione degli atti, né la fase processuale, bensì l’ufficio di destinazione.

    La regola generale è che si può depositare al portale qualsiasi atto – diverso da quelli visti al paragrafo 4 per cui l’uso del portale è obbligatorio – a condizione che sia destinato agli uffici giudiziari indicati al comma 2:  

    – Corte di appello; 

    – Tribunale ordinario (compreso G.I.P. e G.U.P); 

    – Giudice di pace; 

    – Procura generale presso la Corte di appello;

    – Procura della Repubblica presso il tribunale; 

    – Procura europea. 

    Il deposito al portale è ancora possibile e non obbligatorio, come già visto nel paragrafo 4, anche per gli atti dei “procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari”.


    6. I casi in cui non è consentito il deposito al portale


    Il comma 3 individua i casi in cui il portale non è ancora utilizzabile:

    a) se l’atto è destinato a uffici diversi da quelli indicati al comma 2 e quindi a:

    – Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;

    – Tribunale per i minorenni;

    – Tribunale di sorveglianza (quindi anche il Magistrato di Sorveglianza);

    – Corte di cassazione.

    – Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

    b) per gli atti relativi alle fasi disciplinate dai libri X (esecuzione) e XI (rapporti giurisdizionali con le autorità straniere) del codice di procedura penale;

    c) per gli atti che i riguardano i “procedimenti in materia di misure di prevenzione”.


    Per gli atti per cui l’uso del portale non è ancora oggi consentito, l’unica via possibile sembra essere il deposito cartaceo, secondo le regole generali previste dal codice di rito, e la PEC, secondo la disciplina dell’art. 87 bis D. Lgs. 150 del 2022, limitatamente a questo punto, come si vedrà, da ritenersi ancora vigente. 


    7. Deposito cartaceo


    Come visto, il comma 8 prevede espressamente che il deposito cartaceo sia la modalità alternativa consentita in tutti i casi in cui l’uso del portale non è previsto come obbligatorio, ma facoltativo, oltre che nei casi in cui l’uso del portale non è ancora possibile. 





    8. Deposito a mezzo PEC


    Il comma 8 stabilisce che è consentito, “il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87 bis per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità

    non telematiche”. Sono dunque gli stessi casi di cui al paragrafo 7. 

    Sul punto, si tornerà più avanti. 

     

    9. Problemi interpretativi e applicativi


    9.1. Specifiche tecniche degli atti


    L’art. 13 bis del Regolamento n. 44 del 2011 prevede che il deposito avvenga secondo le specifiche tecniche indicate dall’art. 34 dello stesso Regolamento.

    Il comma 3 dell’art. 34 è stato modificato dal Decreto del 29.12.2023, nel senso che «Fino all’emanazione delle nuove specifiche tecniche, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le specifiche tecniche vigenti, già adottate dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.»

    Per quanto riguarda il portale, dunque, devono ritenersi ancora vigenti le specifiche tecniche indicate da ultimo dal Provvedimento del D.G.S.I.A. dell’11.7. 2023.


    9.2. Gli atti indicati dal comma 6 bis dell’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022


    L’art. 87, comma 6 bis, stabilisce espressamente che la disciplina di deposito vi prevista per alcune categorie di atti – denuncia, querela, opposizione alla richiesta di archiviazione, etc. – cessi di avere efficacia secondo la scansione temporale sopra più volte menzionata: decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 1 e 3 o, se previsto, alla scadenza del termine di transizione indicato da quest’ultimo per determinati “uffici o atti”.

    Poiché per nessuno degli atti indicati dal comma 6 bis il D.M. 29.12.2023 ha stabilito un rinvio del regime di esclusività del deposito obbligatorio al portale, anzi espressamente ribadito dall’art. 3, rispetto a questi atti la disciplina dell’art. 87 cessa di avere efficacia a partire dal 14.1.2024.





    9.2.1. La querela


    A differenza di quanto previsto in precedenza, prima dal comma 6 bis dell’art. 87 e poi dal D.M. 4 luglio 2023, il D.M. 29.12.23 non fa più riferimento alla denuncia, alla querela e men che meno alla “relativa” procura speciale. 

    A stretto rigore, la denuncia e la querela precedono l’avvio della “fase” delle indagini preliminari e quindi il deposito è ad essa estraneo. Se è corretta questa interpretazione, seguendo la regola generale, tali atti non rientrano tra quelli che devono essere obbligatoriamente depositati al portale, ma solo facoltativamente, e quindi in alternativa alla modalità cartacea, in quanto destinati alla Procura della Repubblica.

    Considerando invece che la denuncia e la querela sono comunque collocati nel Libro V del codice di rito, relativo appunto alla fase delle “indagini preliminari”, e che certamente ne rappresentano l’atto di impulso, diventandone parte integrante, dovrebbe essere più corretta l’interpretazione per la quale, al di là della svista terminologica in cui è incorso il Decreto, essi sono “atti della fase” e quindi rientrano tra quelli che obbligatoriamente devono essere depositati al portale.

    Seguendo entrambe le interpretazioni, il deposito della denuncia e della querela è in ogni caso sempre ammissibile al portale e ciò sia nell’ipotesi in cui il difensore sia nominato procuratore speciale, ex art. 122 e 336 c.p.p., sia nel caso in cui sia meramente delegato al deposito ex art. 337 c.p.p.


    9.3. Gli atti indicati dal comma 6 ter dell’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022 e la preclusione all’utilizzo della PEC contenuta nel comma 6 quinquies dell’art. 87 e nell’art. 87 bis.


    Il comma 6 ter dell’art. 87 prevede testualmente che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, “sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6 bis”, cioè al portale. 

    Il comma 6 quinquies prevede ancora che “per gli atti individuati ai sensi del comma 6 ter, l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge”.

    L’art. 87 bis, nel disciplinare le modalità di deposito a mezzo PEC, ribadisce ancora una volta che ciò è consentito a condizione che si tratti di atti “diversi” da quelli individuati ai sensi del comma 6 ter dell’art. 87.

    Dopo l’emanazione dei Decreti Ministeriali e la “circolare interpretativa” del luglio 2023, come noto, si era ritenuto che, stante quanto previsto chiaramente dagli art. 87 e 87 bis, norme di rango primario, la PEC non potesse essere utilizzata per tutti gli atti per i quali gli stessi Decreti ministeriali, norma di rango secondario, avevano previsto l’uso del portale.

    Dopo l’abrogazione dei provvedimenti di luglio, il D.M. 29.12.23 ha però, nuovamente, selezionato – per fasi o per ufficio – gli atti destinati al portale. Ha poi previsto che la PEC sia utilizzabile nei casi in cui è consentito il deposito cartaceo, casi che però a loro volta si sovrappongono, salve alcune eccezioni, a quelli per i quali il deposito al portale è “consentito”, seppur non obbligatoriamente: questa è dunque testualmente la stessa ipotesi disciplinata dai commi 6 ter e quinquies dell’art. 87 e dall’art. 87 bis

    È necessario quindi chiedersi se l’efficacia di tali ultime norme, soprattutto nella parte in cui precludono l’uso della PEC, sopravviva o meno all’emanazione del D.M. 29.12.2023.

    Preliminarmente, deve osservarsi che l’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022 delinea in maniera chiara il contenuto che il Decreto ministeriale “delegato” avrebbe potuto e dovuto avere. 

    Come già visto al paragrafo 1, lo stesso doveva infatti prevedere solo le “regole tecniche” del deposito telematico, gli “uffici giudiziari e le tipologie di atti” per cui possano essere adottate anche “modalità non telematiche” di deposito, nonché “i termini di transizione” al nuovo regime di deposito.

    Stando alla lettera della norma, il Decreto non poteva quindi disciplinare i casi in cui è consentito l’uso della PEC, né ritenersi in tal senso “autorizzato” o “legittimato” da una norma di rango superiore.

    Anche a ragionare diversamente, e interpretando il concetto di “regole tecniche” in via estensiva, cioè nel senso di comprendere anche l’individuazione del “mezzo” di trasmissione dell’atto, dunque la scelta tra il portale e la PEC, il D.M., con l’introduzione dell’art. 13 bis del D.M. 44 del 2011, ha chiaramente indicato il portale quale unico mezzo di deposito dell’atto del procedimento penale.

    La vigenza dei commi 6 ter e quinquies dell’art. 87 poi, a differenza degli altri commi, non è testualmente ancorata all’emanazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, o al diverso termine di transizione ivi previsto, lasciandosi così chiaramente intendere che sopravvivano anche al D.M. 29.12.2023. 

    Coerente con questa interpretazione è la circostanza che lo stesso art. 87 bis del D. Lgs. 150 del 2022, anche nella parte preclusiva all’uso della PEC, si applica testualmente “sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3” dell’art. 87 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati

    Poiché per gli atti destinati in via facoltativa al portale il D.M. ha proprio previsto un termine di transizione fino al 31.12.2024, così rimandando il passaggio al “deposito telematico esclusivo”, rispetto a tale categoria anche l’art. 87 bis, al pari dei commi 6 ter e quinquies dell’art. 87, dovrebbe ritenersi a rigore vigente dopo il 14.1.24. 

    Se è corretta tale interpretazione, l’uso della PEC è certamente consentito, ex art. 87 bis, soltanto nei casi in cui il deposito di un atto non può avvenire al portale, così come descritti al paragrafo 6, ma non in tutti gli altri casi indicati dal D.M. 29.12.2023 in cui l’atto è comunque destinato, obbligatoriamente o facoltativamente, al portale.

    e

    9.4. La lettura alternativa


    Accedendo all’interpretazione opposta, la PEC potrà essere utilizzata, secondo la disciplina di cui all’art. 87 bis richiamata dall’art. 8 del D.M. 29.12.23, anche in tutti i casi in cui è possibile il deposito con modalità non telematiche, ivi comprese dunque le impugnazioni.

    In quest’ultimo caso, rimane tuttavia il dubbio concreto che una norma regolamentare possa far “rivivere” anche le cause di inammissibilità espressamente previste dall’art. 87 bis, e ciò in deroga a quelle previste da una fonte di rango superiore, quale il codice di rito.


    9.5 Il regime delle impugnazioni


    Il regime transitorio delle impugnazioni dovrebbe essere il seguente:

    – tutte le parti processuali possono depositare l’atto in forma di documento analogico (cioè in cartaceo) nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 582, primo comma, c.p.p. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; 

    – i difensori possono, in via alternativa rispetto al deposito dell’atto in forma di documento analogico presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, avvalersi della possibilità di depositare l’atto di impugnazione a mezzo portale o, con le riserve già espresse, a mezzo PEC;

    – per il deposito delle impugnazioni fuori sede, con la sola eccezione del decreto penale di condanna, per il quale c’è una norma espressa, rimane solo la possibilità del deposito al portale e, con le riserve già espresse, a mezzo PEC.

    Va da ultimo aggiunto che, con Decreto legge del 30.12.2023, è stata prorogata la vigenza della disciplina emergenziale in tema di impugnazione, ex art. 94 del D. Lgs. 150 del 2022. 

    Le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 si applicano alle impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024.


    9.6. Il deposito in udienza


    Per gli atti per i quali il portale è individuato come unica modalità di deposito va da sé che sia sempre consentito il deposito in udienza secondo le modalità ordinarie previste dal codice di procedura penale: si pensi, ad esempio, al deposito della nomina del difensore. 

    Al di là delle deroghe di cui all’art. 111 bis c.p.p., laddove la norma fosse ritenuta per questi atti in vigore dal 14.1.24, lo dice testualmente anche l’art. 2 del provvedimento del DGSIA dell’11.7.2023, ancora vigente, laddove si ribadisce che “Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica, al di fuori del contesto dell’udienza”.


    9.7 La “validazione dell’atto” depositato al portale


    L’art. 13 bis del regolamento n. 44 del 2011, prevede testualmente che “gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente, senza l’intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti”.

    Nel ribadire la regola per la quale il deposito si ha per effettuato nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione, e non nel diverso momento in cui lo stesso viene “accolto”, si introduce il principio per il quale non è ammissibile l’intervento dei funzionari di cancelleria ai fini della “validazione” del deposito, salvo che ricorrano non meglio specificate “anomalie bloccanti”.


    10. Il regime di transizione delle esclusività


    I restanti commi dell’art. 3 prevedono le scadenze temporali decorse le quali entrerà in vigore la disciplina del deposito telematico in via esclusiva, per come disciplinato dall’art. 111 bis c.p.p.

    Vengono cioè individuate le date in cui, negli uffici giudiziari che seguono, il portale sarà l’unico strumento consentito:


    a) dall’1.1.25, negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale, della Procura europea e del tribunale;

    b) dal 30.6.25, negli uffici della procura generale presso la corte di appello, della corte di appello, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Corte di cassazione; 

    c) dall’1.1.26, negli uffici del Giudice di Pace, della Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza, ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.


    Avv. Mattia Serpotta

    Foro di Catania

























    SCHEMA RIEPILOGATIVO



    Tutti gli atti della fase delle indagini preliminari, con la sola eccezione di quelli dei procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari


    Dal 14.1.2024

    PORTALE OBBLIGATORIO


    Nomina, rinuncia o revoca del mandato, in qualsiasi fase processuale, purché destinata ai seguenti Uffici giudiziari:

    – Corte di appello;

    – Tribunale ordinario (compreso G.I.P. e G.U.P);

    – Giudice di pace;

    – Procura generale presso la Corte di Appello;

    – Procura della Repubblica presso il Tribunale;

    – Procura europea.




    Dal 14.1.2024

    PORTALE OBBLIGATORIO


    Denuncia e querela, sia in caso di procura speciale ex art. 122 c.p.p., sia di delega al deposito.

    Dal 14.1.2024

    PORTALE OBBLIGATORIO


    (portale facoltativo, in alternativa al cartaceo, se si ritiene che non rientrino tra gli atti della “fase” delle indagini preliminari)

    Procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari.

    Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024


    PORTALE FACOLTATIVO

    CARTACEO

    PEC (con riserva)

     

    Qualsiasi atto (comprese le impugnazioni) diverso da quelli per cui è obbligatorio il portale, purché destinato a:

    – Corte di appello;

    – Tribunale ordinario (compreso G.I.P. e G.U.P);

    – Giudice di pace;

    – Procura generale presso la Corte di Appello;

    – Procura della Repubblica presso il Tribunale;

    – Procura europea.


    Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024


    PORTALE FACOLTATIVO

    CARTACEO

    PEC (con riserva)

    Atti destinati a:

    – Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;

    – Tribunale per i minorenni;

    – Tribunale di sorveglianza (quindi anche il Magistrato di Sorveglianza);

    – Corte di cassazione.

    – Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

    Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024


    CARTACEO

    PEC 

    Atti relativi alle fasi disciplinate dai libri X (esecuzione) e XI (rapporti giurisdizionali con le autorità straniere) del codice di procedura penale;


    Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024


    CARTACEO

    PEC

    Atti che i riguardano i procedimenti in materia di misure di prevenzione.

    Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024


    CARTACEO

    PEC



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