14 agosto 2024

Convertito con modifiche il D.L. 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria e penale

E' stato convertito il D.L. che, ex multis, introduce tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quello di "Indebita destinazione di denaro o di cose mobili".  

Per ciò che attiene al "pianeta carcere" segnaliamo alcuni stralci del provvedimento, introdotti in sede di conversione:   

All'articolo 656 del  codice  di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
          a) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
          "9-bis. Il pubblico ministero, prima di  emettere  l'ordine
di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di  custodia
cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo
da  eseguire,  trasmette  gli  atti  al  magistrato  di  sorveglianza
affinche' disponga con ordinanza in  via  provvisoria  la  detenzione
domiciliare per il condannato di eta' pari  o  superiore  a  settanta
anni se la residua pena da espiare determinata  ai  sensi  del  comma
4-bis e' compresa tra due e quattro anni  di  reclusione,  fino  alla
decisione del tribunale di sorveglianza  di  cui  al  comma  6.  Sono
escluse le condanne per i  delitti  di  cui  all'articolo  51,  comma
3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354. 
          9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di
esecuzione,  trasmette  gli  atti  al  magistrato   di   sorveglianza
affinche' disponga con ordinanza in  via  provvisoria  la  detenzione
domiciliare se il condannato si trova agli  arresti  domiciliari  per
gravissimi motivi di salute, fino alla  decisione  del  tribunale  di
sorveglianza di cui al comma 6"; 
...
1. All'articolo 47 della legge 26  luglio  1975,  n.
354, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        "2-bis. Il condannato, qualora non sia in  grado  di  offrire
valide  occasioni  di  reinserimento  esterno  tramite  attivita'  di
lavoro, autonomo o dipendente, puo' essere ammesso, in  sostituzione,
a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attivita' di  pubblica
utilita', senza remunerazione, nelle forme e con le modalita' di  cui
agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro  della  giustizia  26
marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80  del  5  aprile
2001, in  quanto  compatibili,  nell'ambito  di  piani  di  attivita'
predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno,  di  concerto  tra  gli
enti  interessati,  le  direzioni  penitenziarie  e  gli  uffici  per
l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del  tribunale 
di sorveglianza territorialmente competente".  ( gazzetta al link)

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