E' stato convertito il D.L. che, ex multis, introduce tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quello di "Indebita destinazione di denaro o di cose mobili".
Per ciò che attiene al "pianeta carcere" segnaliamo alcuni stralci del provvedimento, introdotti in sede di conversione:
All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: "9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di eta' pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis e' compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6";
...
1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attivita' di lavoro, autonomo o dipendente, puo' essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attivita' di pubblica utilita', senza remunerazione, nelle forme e con le modalita' di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attivita' predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale
di sorveglianza territorialmente competente". ( gazzetta al link)