30 marzo 2023

Il Ministero prende posizione: il deposito cartaceo deve seguire l'impugnazione a mezzo PEC.

 


Su questo blog, all'esito di una ricostruzione normativa, confortata anche dalla Suprema Corte, abbiamo sostenuto che l'ultrattività dell'art. 164 d.att. c.p.p. riguardi le sole impugnazioni cartacee (ultimo post sul tema al link)

In sintesi riteniamo che il deposito dell’impugnazione a mezzo pec non imponga al difensore alcun ulteriore onere. Della bontà di tale tesi ci convince anche la circostanza che il deposito fuorisede non è più consentito, di talché, a voler ritenere che l'impugnazione proposta telematicamente debba essere seguita dalla consegna alla cancelleria delle copie cartacee, si dovrebbe concludere che la parte interessata provveda a recarsi fisicamente presso la cancelleria ovunque essa si trovi, stante la contemporanea abrogazione della possibilità di ricorrere alla spedizione dell'impugnazione. In alternativa si dovranno spedire le copie firmate ad un collega del circondario o distretto interessato per provvedere al deposito.

Il Ministero tuttavia, con circolare del 16.03.2023 resa dalla Direzione Generale degli Affari Interni, si è mostrato di diverso avviso (circolare al link) 

Nel rimandare alla lettura del documento nella sua interezza, osserviamo che gli argomenti spesi dalla citata Direzione ci appaiono eccentrici. In sostanza, ad avviso del Ministero, siccome le cancellerie sono ancora onerate di obblighi che presuppongono documenti cartacei, le parti sono obbligate a far conseguire al deposito dell'impugnazione, a mezzo pec, il deposito cartaceo ( <<va da sé che, quantomeno ai fini dei predetti incombenti, tuttora gravanti sulle cancellerie del giudice impugnato, il difensore impugnante debba comunque provvedere al deposito delle copie (analogiche) dell’atto d’impugnazione, anche quando trasmesso in via telematica>>). Onestamente ci sembra che il "va da sè" non sia così evidente, a fronte di un quadro normativo che non lo presuppone e che anzi, per come  anche emerge dall'obiter di legittimità richiamato, sembra condurre ad una soluzione radicalmente diversa.

Il Ministero non chiarisce poi quale sarebbe la tempistica per il difensore provvedere all'onere che gli si vuole imporre: non è questione marginale. Ma in ogni caso, ciò che le cancellerie non possono fare, neppure a mente della circolare, è bloccare l'invio della impugnazione al Giudice competente.

A questo punto, abbiamo un consiglio (provocazione?) per il "Tavolo tecnico di consultazione per la riforma del processo penale" insediato dal Ministro: sottoponga al Ministro il ritorno  sic et simpliciter al vecchio regime cartaceo, meglio di questo pasticcio, incoerente e con aspetti lesivi del diritto ad impugnare

  

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