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02 aprile 2026

❌❌ Impugnazioni cautelari dall'1.04. è obbligatorio il deposito al portale❌❌

A mente dell'art. 3 del Decreto n. 217 del 2023, più volte modificato, con riguardo ai termini di entrata in vigore (da ultimo a dicembre ultimo scorso), dal 1 aprile gli atti di impugnazione relativi alle misure cautelari personali e reali, compreso il sequestro probatorio, devono depositarsi al portale. 

24 marzo 2026

Deposito atti nel giudizio di legittimità, la Corte conferma l'utilizzabilità della pec.


Verosimilmente ciascuno di noi ben conosce che a tutt'oggi è possibile ricorrere alla pec per depositare atti innanzi alla Corte di Cassazione, ma, conoscendo i tanti dubbi che le diverse disposizioni che regolano la materia suscitano nell'insonne difensore, ci pare utile dar conto dell'arresto della Suprema Corte, secondo cui l’art. 3 del D.M. n. 217/2023 (come modificato dal D.M. n. 206/2024) ha specificato che a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, prevedendo però alcune eccezioni. In particolare il comma 5 del medesimo articolo, ha previsto con riferimento a taluni uffici giudiziari, tra i quali è espressamente indicata la Corte di cassazione, che solo «a decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche …», rimanendo sino ad allora utilizzabile la pec per depositare atti nel giudizio di legittimità (pronuncia al link)


13 ottobre 2025

❌ Come notificare al Pubblico Ministero❌- dal blog di Mattia Serpotta*


Per gentile concessione del collega Mattia Serpotta condividiamo il suo post pubblicato sul blog "Il processo penale telematico",  in cui il collega spiega come il difensore possa procedere alle notifiche al Pubblico Ministero (post al link)

In foto Mattia Serpotta

09 gennaio 2025

Deposito in udienza. Interviene una circolare ministeriale. Ma chi deve scannerizzare? La soluzione è nel c.p.p.


Ieri sera il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia ha diramato, ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori della Repubblica, una circolare con cui tenta di rimediare alle incertezze applicative, sorte a seguito del DM 206 del 27.12.2024, in ordine alla sottoscrizione dei verbali di udienza e alle <<modalità di acquisizione di atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti nel corso delle medesime udienze>> (Circolare al link).  

Con specifico rigaurdo al secondo aspetto, il Ministero, ai fini della completezza del fascicolo informatico, invita alla seguente prassi: 

al termine dell'udienza e comunque senza ritardo, si procederà al deposito telematico, previa scansione dell'originale analogico, salvo che non si tratti di documenti che per loro natura o specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.

Chi deve procedere a tale adempimento? 

La domanda potrebbe sembrare oziosa e tuttavia temiamo che si avanzi una ricostruzione secondo cui il deposito avviene telematicamente (111 bis c.p.p.) e quindi la parte interessata sarà onerata, ovviamente dopo l'ammissione in udienza del documento da parte del giudice, del superiore incombente

Una tale interpretazione non ci parrebbe corretta

In linea di principio se un documento è ammesso esso è acquisito al fascicolo ed esce quindi dalla disponibilità delle parti

Inoltre, dalla lettura l'art. 111 ter comma 3 emerge chiaramente che la consegna di atto o di un documento in forma di documento analagico è un deposito, cui deve seguire la semplice conversione in documento informatico. Evidente che si tratti di adempimenti cui la parte è estranea.


22 luglio 2024

❌Utilità: la nuova istanza Cartabia per chiedere la discussione orale del processo in appello❌

 



Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia della entrata in vigore della regola Cartabia quanto ai termini per chiedere la discussione orale della causa in appello (link), termine che cambia rispetto a quello pandemico al quale ci eravamo abituati e che, ora, è di 15 giorni decorrenti dalla notifica del decreto di comparizione in appello.

Pubblichiamo di seguito un modello di istanza aggiornata, che rilanciamo nella sezione (link) dove è possibile trovare tutte le altre utilità.


Udienza: «Data udienza»

RGNR: «...»

RG. Giudicante: «Ruolo Generale»-«Anno Ruolo Generale»

Imputato: «Nome »

Parte civile: «Nome »


«Autorità giudiziaria»

«Sezione»

Presidente:

a mezzo PDAAP


Istanza di discussione orale

(ai sensi dell'art. 598 bis c.p.p.)


Signori Giudici della Corte / Signor Giudice del Tribunale,


con inerenza al procedimento indicato in epigrafe nel quale assisto il/la Signor/a «Nome» (solo se parte civile: nel processo a carico dell'imputato «Nome») e per l’udienza del «Data udienza», «Orario»

premesso

  • che in data …, a mezzo pec, è stato notificato il decreto di citazione per l'udienza innanzi al giudice di appello per il «Data udienza», «Orario»;

  • che è intenzione del sottoscritto difensore chiedere, nel termine previsto dal codice di procedura penale (15 dalla notifica suddetta), la discussione orale,

formulo istanza di discussione orale

della causa in udienza pubblica/camerale partecipata, ai sensi dell'art. 598 bis comma 2 c.p.p..

«Luogo»,«Data odierna»

Avv.

(firmato digitalmente)



28 novembre 2023

Sospensione condizionale e obblighi. Eccezioni e controeccezioni. Una piccola guida.


Recentemente abbiamo dato conto di una pronuncia delle Sezioni unite in tema di ricorribilità avverso la sentenza di patteggiamento, con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, omettendo però di subordinare il beneficio all’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 165 c. 5 c.p.. L'errore del giudice territoriale potrebbe spiegarsi in considerazione di una legislazione sempre più caotica. 

Ed allora, ci pare utile uno schema dell'art. 165 c.p., in tema di sospensione condizionale della pena e correlati obblighi.   

Anzitutto è necessario distinguere tra PRIMA sospensione condizionale della pena e ULTERIORE beneficio

La PRIMA sospensione condizionale della pena 

<<PUO' essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; 

PUO' altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, 

ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa , secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna>>.

La SECONDA sospensione DEVE essere subordinata all’adempimento di uno dei precedenti obblighiSALVO che la sospensione condizionale sia stata concessa ai sensi dell'art. 163 quarto comma c.p., vale a dire che <<la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'art. 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo>>.

Tuttavia, a partire dal 2015 sono state introdotte delle ipotesi di condanna in cui la concessione del beneficio DEVE essere subordinata ad obblighi ANCHE in occasione della PRIMA concessione della sospensione.

Al riguardo si possono distinguere tre casi.   

1. Ipotesi in cui la sospensione condizionale è subordinata all'obbligo di corrispondere all'amministrazione lesa una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato .

Si tratta dei casi di condanna per i delitti di: 

  • peculato (art. 314) 
  • concussione (art. 317) 
  • corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) 
  • corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319)
  • corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)
  • induzione indebita (art. 319 quater)
  • corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320).

L'obbligo di subordinare la sospensione condizionale agli obblighi riparatori di cui prima vale anche se i delitti appena elencati sono stati commessi dalle figure internazionali o sovranazionali indicate dall'art. 322 bis. Per questi soggetti l'obbligo di subordinazione vale anche per i delitti di abuso di ufficio e di peculato mediante profitto dell' errore altrui (art. 316).   

L'obbligo di subordinazione vale infine anche per il privato che commette i delitti di: 

  • corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), 
  • corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319) 
  • corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)
  • corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320), in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p.

2. Dal 2019 è stato inserito un ULTERIORE gruppo di reati per i quali, in caso di condanna, la concessione del beneficio DEVE COMUNQUE essere subordinata all'obbligo di partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Si tratta dei seguenti delitti:  

  • omicidio, in forma tentata (art. 575);  
  • maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572);
  • lesioni personali (582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583 quinquies), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576 primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577 primo comma, numero 1, e secondo comma; 
  • violenza sessuale (art. 609 bis), anche aggravata ex artt. 609 ter, 609 quater; 
  • corruzione di minorenne (art. 609 quinquies);
  • violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies);  
  • atti persecutori (art. 612 bis).

3. Infine, la sospensione condizionale DEVE essere subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa, nel caso di:

  • furto in abitazione e furto con strappo (624 bis c.p.).

Anche la legislazione speciale contiene ipotesi in cui la sospensione condizionale della pena debba essere subordinata ad alcuni obblighi, così l'art. 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, poi modificato dal c.d. Decreto CAIVANO (d.l. 15.09.2023, convertito in legge 13.11.2023 n. 159), prevede che

·        per i delitti di cui all’art. 73 dpr 309/90, 
commessi all'interno  o  nelle  immediate  vicinanze  
di  locali pubblici o aperti al pubblico, 
ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, 
n. 287, il beneficio vada subordinato al divieto di accedere 
in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati. 

 Per mera completezza segnaliamo che il Governo ha approvato uno schema di ddl a mente del quale all’articolo 165 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree, anche pertinenziali, delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati».

04 agosto 2023

I più letti del mese di luglio 2023

 I dieci contributi più letti nel mese di luglio 2023 

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Foro e Giurisprudenza - Camera Penale di Trapani 

13 luglio 2023

Al DGISIA giocano ... con le slide

 



La situazione è drammatica.

Nessuno coglie il significato di quel che accadrà e i rischi per i diritti di libertà dei cittadini. SI pensi alle impugnazioni ...

Fervono gli interpreti: le norme non prevedono sanzioni per il deposito cartaceo; dunque il portale è un'indicazione di massima.

Nel frattempo al DIGISIA gli informatici deputati a giocare con l'inviolabile diritto di difesa si dilettano nelle slide che seguono.

Buon divertimento

Qui le slide

18 aprile 2023

I più letti del mese di marzo 2023

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Foro e Giurisprudenza - Camera Penale di Trapani 



22 marzo 2023

Diritti di copia? Pagopa, per il penale, è facoltativo. Finalmente la circolare ministeriale.




 

 

Pare che il Ministero abbia finalmente posto fine, con apposita circolare, alla confusione ingeneratasi a seguito del contrasto tra due dei suoi dipartimenti in ordine al caratterre obbligatorio o facoltativo del pagamento dei diritti di copia con pagoPa. 

Si ribadisce il carattere semplicemente facoltativo di tale strumento di pagamento.   (circolare al link)

Il Ministero della Giustizia.chiarisce:

“Allo stato, per quanto attiene al settore penale, considerando la non integrale abilitazione dei sistemi e delle infrastrutture al pagamento con modalità telematiche, comunicata dal Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione con nota del 16 marzo 2023, il diritto di copia e di certificato potrà essere assolto anche mediante contrassegni (ai sensi dell’art. 285 d.P.R. n.115/2002), ferma restando la possibilità, assicurata dallo stesso art. 5, comma 2, C.A.D., di procedere al versamento mediante PagoPA, in favore degli uffici giudiziari abilitati ad accettare e ad annullare la ricevuta telematica di pagamento”







I più letti del mese di febbraio 2023

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Foro e Giurisprudenza - Camera Penale di Trapani 





16 marzo 2023

Diritti di copia: interrogazione parlamentare. Eccellenza, ponga fine al caos.



Da diversi giorni ci occupiamo della confusione, ingenerata dallo stesso Ministero, in ordine alle modalità di pagamento dei diritti di copia per gli atti penali (ultimo post al riguardo al link) 

A fronte dell'incertezza che regna nelle cancellerie e tra gli Avvocati, il deputato Dori Devis ha rivolto al Ministero della Giustizia un'interrogazione a risposta scritta (interrogazione al link).

Il parlamentare, dopo aver ripercorso il contrasto  tra le due direzioni ministeriali interessate, ha rilevato che

 1)  per i settori ove i fascicoli non risultano digitalizzati, come in quello del penale o nei procedimenti civili e penali presso il giudice di pace o presso la Corte di cassazione, la forma di pagamento telematico comporta una serie di adempimenti ulteriori da parte dell'avvocato, come quello di dover previamente accedere alla cancelleria per controllare il numero di copie da richiedere, quello di tornare successivamente in cancelleria dopo essersi muniti di ricevuta PagoPa per effettuare la richiesta e quello di ritornare nuovamente in cancelleria a ritirare le copie;

2) vanno inoltre considerati i maggiori costi da sostenere in quanto il pagamento tramite pagoPa prevede una commissione per gli istituti di credito;

3) la previsione del pagamento telematico vanifica inoltre la richiesta «urgente» della copia, nel senso che i vari adempimenti previsti per poter pagare telematicamente, comportano un dispendio di tempo che potrebbe addirittura compromettere il diritto di difesa.

Si attende, si spera a breve, una risposta definitiva del Ministro che chiarisca definitivamente che la legge non prevede alcun obbligo di ricorrere al sistema pagoPa  per estrarre le copie. 


13 marzo 2023

Diritti copia: il Tribunale di Torino conferma il carattere facoltativo di pagoPa nel penale

In un recente post abbiamo dato conto di due provvedimenti con cui il Ministero di Via Arenula aveva fornito due indicazioni diametralmente opposte in ordine all'obbligo (o alla mera facoltà) di corrispondere i diritti di copia anche per il processo penale con la modalità pagoPa.

Nel registrare il sorprendente contrasto tra due direzioni generali del medesimo Ministero, rilevavamo come ai sensi dell'art. 196 del Testo Unico Spese di Giustizia, così come da ultimo modificato dal D. Lgs 149/2022, dovesse ritenersi corretta la tesi secondo cui non ricorreva alcun carattere obbligatorio della modalità di pagamento pagoPa (post al link)

Con opportuna tempestività il 10 marzo è sopraggiunta una disposizione del Tribunale di Torino, la quale, dopo aver ripercorso il dettato normativo, ha confermato che il pagamento telematico è facoltativo, potendo farsi ancora ricorso alla corresponsione tramite marche da bollo (disposizione al link) 

09 marzo 2023

PagoPa: per altra Direzione del medesimo ministero è obbligatorio anche nel penale. Chi ha ragione?

 

Abbiamo già dato conto di un provvedimento ministeriale del 21.02.2023 con cui il Direttore generale degli Affari interni del Ministero, rispondendo ad un quesito del Procuratore della Repubblica di Verona- che chiedeva di avere CERTEZZA se la nuova formulazione dell'art. 196 T.U. spese giustizia in tema di riscossione dei diritti di copia, riguardasse anche il procedimento penale- chiariva che la riscossione con la modalità pagoPa era obbligatoria per solo processo civile; diversamente il predetto metodo di pagamento era soltanto consentito per il processo penale, peraltro in attuazione di altra fonte normativa (art. 5 C.A.D. e d.l. 179/2012). Più esattamente il Direttore degli Affari interni affermava che <<a fronte di un così chiaro dettato normativo e tenuto conto della collocazione dell’art. 196 sopra richiamato all’interno del d.P.R. n. 115 del 2002, questa Direzione generale ritiene che la disposizione in esame sia riferita al processo civile>>(post al link).

Tuttavia il 06.03.2023 il Direttore generale per i Sistemi informativi automatizzati del medesimo Ministero rendeva una nota in cui affermava che <<ai sensi degli artt. 192 e 196 del Testo Unico Spese di Giustizia, così come da ultimo modificato dal D. Lgs 149/2022, i pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio  nel  processo  civile, nonché dei diritti di copia, sia nel procedimento civile sia nel procedimento penale, devono obbligatoriamente essere eseguiti online tramite la piattaforma di cui all’art 5 comma 2 del D. Lgs 82/2005 (c.d. piattaforma pagoPA)>>(nota del 06.03.2023) .

In sostanza il medesimo Ministero diramava in meno di due settimane due indicazioni opposte sulla modalità di riscossione dei diritti di copia nel processo penale. 

Ma al di là di ogni osservazione al riguardo, ci pare che il primo provvedimento colga nel segno.

L'art. 196 T.U. Spese giustizia è collocato nel

Capo II
intitolato "Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile".

A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs 149/2022 , l'art. 196 così recita:

1. Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (1)

(1) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

 

Ogni altra considerazione ci pare superflua.  

 

   

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Causa di non punibilità e reati tributari.

  La Corte di cassazione ha precisato che a seguito della riforma dell'art. 13 del d.lgs. 74/2000, ai fini dell'applicabilità della ...

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