Con la sentenza n. 32093 depositata il 25 luglio, la III sezione
della Corte ha affermato che il ricorrente che lamenti un
travisamento della prova è gravato da un autonomo ONERE
di DILIGENZA, rispetto a quello posto ex lege sulla
cancelleria del Giudice a quo, in
ordine all'accertamento che gli atti travisati e indicati nel ricorso siano
stati trasmessi, al fine di una loro eventuale produzione. Né a
tal fine è sufficiente una mera segnalazione alla Corte di legittimità del mancato
adempimento dell'onere di trasmissione da parte della cancelleria del Giudice a
quo, neppure per il rinvio di udienza.
Per
meglio comprendere quanto sopra, giova rammentare che ai sensi dell'art. 165
bis d.att. c.p.p. la cancelleria del Giudice a quo è tenuta a
trasmettere copia degli atti specificamente indicati dal ricorrente che abbia
proposto la denuncia di travisamento.
Nel
caso di specie, la difesa aveva-per come affermato nella stessa sentenza di
legittimità- compiutamente indicato gli atti da trasmettere,
sennonché l'ufficio giudiziario a quo aveva assolto soltanto
parzialmente a tale onere.
Il
ricorrente aveva accertato il mancato adempimento e in vista
dell'udienza lo aveva segnalato alla Corte, tuttavia il
Giudice di legittimità ha ritenuto non soltanto che non ricorra alcuna nullità,
ma che neppure si dovesse rinviare l'udienza per acquisire gli atti. Con
riguardo al primo profilo la Corte ha ritenuto che la disposizione violata ha
natura regolamentare e non è assistita da alcuna sanzione; rispetto invece al
differimento dell'udienza di legittimità, esso non è dovuto salvo che non se ne
ravvisi l'assoluta necessità.
Inoltre,
la sentenza ha precisato, più in generale, che la difesa è gravata dall'onere
di diligenza inizialmente indicato e che, nel frangente, essa non aveva
autonomamente allegato gli atti mancanti, segnalando NON tempestivamente
l'omessa trasmissione ad opera della cancelleria.
La
sentenza più che non condivisibile appare paradossale.
La
legge pone un onere di puntuale indicazione alla difesa e di trasmissione a
carico della cancelleria.
Il
difensore adempie al suo onere e segnala prima dell'udienza che la cancelleria
non ha adempiuto al proprio.
La
Corte ascrive al difensore obblighi di supplenza non previsti da alcuna norma e
per di più ritiene che gli atti su cui il ricorrente fonda la sua censura
vadano acquisiti soltanto se assolutamente necessari, lì dove la necessità del
loro scrutinio appare in re ipsa.
La
Corte insiste su una non tempestiva segnalazione del mancato adempimento da
parte della cancelleria, senza mai precisare quale sarebbe il termine
tempestivo e senza neppure chiarire a quel punto a cosa varrebbe la tempestiva
segnalazione, se poi il presunto onere di diligenza in capo al difensore è tale
che egli dovrebbe provvedere al deposito degli atti (il cui termine sarebbe poi
anch'esso da indicare).