31 dicembre 2022

❗❗ Già firmata e pubblicata in Gazzetta la legge di conversione ❗❗

 

Ieri sera, dopo l'approvazione, la legge (199/2022) di conversione del d.l. 162/22 è stata firmata dal Capo dello Stato e pubblicata in G.U. (serie generale 304). Precisiamo che le modifiche apportate in sede di conversione (si tratta di norme transitorie) hanno efficacia da oggi 31.12.2022.   

30 dicembre 2022

❗❗ Convertito il d.l. 162. INIZIA L'ERA della RIFORMA c.d. CARTABIA. ❗❗


 Per come comunicato dalla Camera dei deputati, nella seduta odierna, <<la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali>> (Comunicato Camera dei deputati al link).

Il testo della legge di conversione del d.l. 162 è stato approvato nella medesima versione già approvata dal Senato, inizia dunque l'era della Riforma Cartabia. 

 

Pena accessoria – Omessa applicazione – Legittimazione ad impugnare del Procuratore della Repubblica e del Procuratore generale – Sussistenza – Omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata – Annullamento senza rinvio ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen. – Potere del pubblico ministero di attivare il procedimento di esecuzione a seguito del passaggio in giudicato della sentenza – Sussistenza – Applicabilità del procedimento di correzione dell’errore materiale – Esclusione.

 


Le Sezioni Unite hanno affermato che:

  • - la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell’art. 608 cod. proc. pen.;
  • - la Corte di cassazione, ove rilevi l’illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l’annullamento senza rinvio ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen.;
  • - resta impregiudicato, in tali casi, il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 cod. proc. pen. e 183 disp. att. cod. proc. pen., il procedimento di esecuzione, da tenersi nelle forme dell’art. 676 cod. proc. pen., non trovando applicazione l’art. 130 cod. proc. pen.

Presidente: M. Cassano

Relatore: C. Zaza

Scarica la sentenza Cass. pen. Sez. Un., n. 47502/2022 al link 

29 dicembre 2022

Il (solo) contrasto giurisprudenziale non consente di invocare la buona fede


Con la sentenza n. 47802 del 2022, la  III sezione della Corte di legitimità ha affermato che grava su colui che intenda  <<svolgere un'attività commerciale l'obbligo di acquisire preventivamente conoscenza della normativa applicabile in quel settore, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione della norma, la quale non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza evitabile della legge penale>>.  Piuttosto <<per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza occorre che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (per tutte: S.U., n.854 del 10/06/1994 - dep. 18/07/1994, P.G. in proc. Calzetta, Rv.197885)>>. 

Ne consegue che <<il dubbio sulla liceità o meno della condotta deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento fino cioè, secondo quanto affermato dalla sent. n.364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità (Sez. 2, n. 46669 del 13/11/11, P.G. in proc. De Marsi, Rv.252197)>>.

(sentenza al link) 

28 dicembre 2022

Tra il fine processo mai e l'improcedibilità si riparla di prescrizione.


La Camera dei deputati sta proseguendo l'esame del disegno di legge di conversione del d.l. 162 inerente anche l'entrata in vigore del d.l.vo 150/22 (c.d. Riforma Cartabia). Ieri sono stati proposti diversi emendamenti, oggi invece sono stati formulati svariati o.d.g.. Tra questi segnaliamo quello volto a impegnare il Governo a procedere ad un ripristino della prescrizione sostanziale in tutti i gradi di giudizio, riportandone per intero il testo.   

    <<La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca alcune disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge delega n. 134 del 2021 ossia la cosiddetta «riforma Cartabia», recante la delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

    gli articoli da 5-bis a 5-terdecies, inseriti nel corso dell'esame da parte dei Senato, sarebbero volti ad ovviare ad alcuni dubbi interpretativi di diritto intertemporale sorti con riguardo al decreto legislativo n. 150 del 2022, di riforma della giustizia penale (la cosiddetta riforma Cartabia), la cui entrata in vigore è stata rinviata al 30 dicembre 2022 proprio dall'articolo 6 del decreto-legge in conversione, sulla base di difficoltà organizzative che gli uffici giudiziari avrebbero potuto riscontrare nell'attuazione delle disposizioni immediatamente applicative del provvedimento;

    tra gli interventi contenuti nella predetta riforma Cartabia, figurano le disposizioni in materia di prescrizione, intese a rimediare alle criticità della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – la cosiddetta «Spazzacorrotti» – la quale aveva modificato l'articolo 159 del Codice penale, prevedendo che il decorso della prescrizione subisca una sospensione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado;

    la riforma Cartabia, tuttavia, non ha modificato il principio di sospensione della prescrizione sostanziale dopo la sentenza di primo grado fissato dalla riforma Bonafede, configurando piuttosto un'ipotesi di improcedibilità in appello;

    infatti, pur dovendosi apprezzare la scelta di ovviare alle macroscopiche criticità derivanti dalla cosiddetta «Spazzacorrotti», non può non rilevarsi la necessità di ripristinare definitivamente la disciplina sulla prescrizione in un quadro di coerenza sistematica;

    l'allungamento dei tempi processuali non solo collide con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza che, al contrario, ne impongono una significativa riduzione, ma si pone altresì in aperto contrasto con i princìpi costituzionali di presunzione d'innocenza, funzione rieducativa della pena e ragionevole durata del processo,

impegna il Governo

a predisporre, con una rivisitazione organica, il ripristino della disciplina della prescrizione sostanziale in tutti i gradi di giudizio, rimuovendo le criticità attuali derivanti dalla legge 3 del 2019.
9/705/149. Enrico Costa, Richetti, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Marattin, Pastorella, Rosato, Ruffino, Sottanelli>>.

La riforma Cartabia e il demone delle statistiche - di Daniele Livreri


La riforma Cartabia è ispirata al chiaro scopo ridurre del 25% in appena un lustro i tempi del processo penale. Progetto chiaramente ambizioso, la cui attuazione avrebbe richiesto un serrato confronto con le statistiche ministeriali inerenti le pendenze processuali. 

Il più recente monitoraggio (al link) consente di cogliere l'andamento delle pendenze dal 2003 ad oggi

Alcuni numeri avrebbe dovuto imporre ai conditores ampie riflessioni. 

A fine 2003 pendevano innanzi al Tribunale monocratico 334.849 processi, l'ultimo dato disponibile indica invece una pendenza a fine del I trimestre del 2022 pari a 606.438

Questi numeri dimostrano una chiara sofferenza dei Tribunali monocratici, peraltro aggravata dai dati pubblicati in una recente pubblicazione di Gialuz e Della Torre ("Giustizia per nessuno").  Invero gli Autori hanno rilevato che negli anni le sopravvenienze innanzi al Tribunale monocratico sono leggermente diminuite (si noti però che i dati analizzati dagli autori e riportati nel par. 2.2. della pubblicazione si fermano al 2019). 

Era legittimo a tal punto aspettarsi nella relazione ministeriale di accompagnamento allo schema di d.l.vo gli echi di un ampio dibattito, più o meno del seguente tenore: si muove da certi numeri, si intende ridurre i tempi del processo di X, questa ci pare la soluzione giacchè.... Non mi è sembrato di cogliere traccia di tali argomenti.  

Anche i numeri delle pendenze davanti all'ufficio GIP/GUP meriterebbero qualche riflessione. Il monitoraggio ministeriale riporta 778.017 pendenze al 31.12.2003 mentre al I trimestre 2022 ne risultano "appena" 437.930, con una inversione costante almeno dal 31.12.2012.

Tuttavia il dato grezzo appare di incerta lettura perché non è ben chiaro cosa vi confluisca e che in proporzioni. Al riguardo si segnala che incrociando i dati pubblicati dal ministero con quelli contenuti nei rilevamenti Istat (al link annuario statistico 2021) si coglie che il primo fa riferimento ai soli dati che attengono ai procedimenti contro noti. E' evidente che anche in questo caso il dibattito riformatore avrebbe dovuto muovere da un'ampia disamina numerica.       

Insomma, richiamando un titolo del professore Valentini, sembra che le statistiche siano proprio un demone, con cui il legislatore ha difficoltà a fare i conti. 

      

                

27 dicembre 2022

Combinato disposto delle norme transitorie Cartabia e del disegno di legge di conversione d.l. 162

  

Per come abbiamo già indicato nel nostro post del 24.12., si avvicina il momento della conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei dete­nuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali).

Il disegno di legge di iniziativa governativa per la conversione del d.l. è ampiamente intervenuto sul corpus di norme transitorie già previsto dalla c.d. Riforma Cartabia. L’intervento è consistito tanto in modifiche alle norme già previste dalla Riforma, quanto nella introduzione di nuove disposizioni. L’esito dell’operazione parlamentare appare ancora una volta assai complesso e di non facilissima lettura, sia per le norme in sé (si veda al riguardo i rilievi del Comitato per la legislazione della Camera, di cui abbiamo dato conto nel nostro post del 24.12.2022) sia per la tecnica legislativa prescelta di inserzione e rimaneggiamenti delle norme già previste, piuttosto che di una riscrittura delle stesse, onde renderne più agevole la lettura e quindi la stessa comprensione.  

 Ci appare allora opportuno provare a offrire una ricostruzione di insieme in questa sede limitata soltanto alla normativa del suddetto corpus. Con l’avvertenza che il nostro post potrebbe contenere errori. 

Riporteremo in primo luogo le singole disposizioni contente nel TITOLO VI del D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150, dedicato anche alle DISPOSIZIONI TRANSITORIE, quindi riporteremo per ciascuna di esse l’enunciato normativo del progetto di conversione del d.l. 162 nella parte di interesse, oppure la locuzione "NON MODIFICATO". Gli enunciati normativi contrassegnati dal bis o ter verrano inseriti nella loro naturale sede ordinale. 


ART. 85 D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 (Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)

1.Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Quando, per i reati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata già esercitata l’azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il pubblico ministero.

 

Art. 5-bis del disegno di legge – (Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)

All’articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l’autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi”; b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: “2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l’articolo 346 del codice di procedura penale. 2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d’ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto”.

Art. 5-ter. – (Introduzione dell’articolo 85-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile) 

Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati      ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell’udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell’articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.

 

ART. 86 (Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante)

1.Per le querele presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell’articolo 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Quando il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, del codice di procedura penale.

NON MODIFICATO

 

ART. 87 (Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell’atto. 159

2. Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l’articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l’elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell’articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall’articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica.

6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell’articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al comma 160 2 possono essere adottate, d’intesa con il Consiglio della magistratura militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.

Art. 5-quater. – (Modifiche all’articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico).

1. All’articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, le parole: “, e dell’articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176” sono soppresse e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l’atto di impugnazione davanti a un agente consolare all’estero. In tal caso, l’atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”; b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: “6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell’opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all’articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. 6-ter. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis. 6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L’autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche. 6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge”.

 

Art. 5-quinquies. – (Introduzione dell’articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze) 

Dopo l’articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente: “Art. 87-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)  

1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell’articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. 

2. Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all’inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio e dell’intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza. 

3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale. 

4. L’atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. 

5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio del giudice dell’impugnazione, individuato ai sensi del comma 1. 

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l’atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale. 

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l’impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello. 

8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato. 

9. Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2”.

 

ART. 88 (Disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine)

1.    Nei procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi prima del 1° gennaio 2020, nei quali sia disposta la restituzione nel termine prevista dall’articolo 175, comma 2.1, del codice di procedura penale non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la scadenza dei termini per impugnare di cui all’articolo 585 del codice di procedura penale e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.

 

NON MODIFICATO

 

Art. 5-sexies. – (Introduzione dell’articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari)

Dopo l’articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente: “Art. 88-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari) – 

1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell’articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.

Art. 5-septies. – (Introduzione dell’articolo 88-ter del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere)  

Dopo l’articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente: “Art. 88-ter. – (Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere) – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”.


ART. 89 (Disposizioni transitorie in materia di assenza)

1.       1 Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato. 

2. 2 Quando, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nell’udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto e l’imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell’articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto. 

3. 3. Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto. 4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell’articolo 159, primo comma, numero 3-bis), del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 

5. 4 Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale, si applica la disposizione dell’ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo.

NON MODIFICATO

Art. 5-octies. – (Introduzione dell’articolo 89-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale) 

Dopo l’articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente: “Art. 89-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale) – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma l, lettera d), relative all’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di – 8 – citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto”.

 ART. 90 (Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato)

1.  La disposizione dell’articolo 32, comma 1, lettera a), del presente decreto, che comporta l’estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 

2. Se sono già decorsi i termini di cui all’articolo 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine. 

3. Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.

 NON MODIFICATO.


ART. 91 (Disposizioni transitorie in materia di rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo)

1.       Quando, in data anteriore all’entrata in vigore del presente decreto, è divenuta definitiva la decisione con cui la Corte europea ha accertato una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione, ovvero la Corte europea ha disposto, ai sensi dell’articolo 37 della Convenzione, la cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, il termine indicato nell’articolo 628-bis, comma 2, del codice di procedura penale decorre dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

2. Per i reati commessi in data anteriore al 1° gennaio 2020, la prescrizione riprende il suo corso in ogni caso in cui la Corte di cassazione dispone la riapertura del processo ai sensi dell’articolo 628-bis, comma 5, del codice di procedura penale.

NON MODIFICATO.

ART. 92 (Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti)

1.       La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici. 

2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all’esperienza maturata almeno nell’ultimo quinquennio e il curricolo degli operatori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dagli articoli 42, 64 e 93, e redige al termine un elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei centri di cui all’articolo 63.

 

Art. 5-novies. – (Modifica all’articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa)

All’articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo 13, comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all’articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all’articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all’articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all’articolo 41, comma 1, lettera c), all’articolo 72, comma 1, lettera a), all’articolo 78, comma l, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

 

ART. 93 (Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Inserimento nell’elenco dei mediatori)

1.       Sono inseriti nell’elenco di cui all’articolo 60 coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici; b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell’ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto; c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente. 

2. L’inserimento nell’elenco, ai sensi del comma 1, è disposto a seguito della presentazione, a cura dell’interessato, di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario è a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalità di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonché di inserimento nell’elenco di cui ai commi 1 e 2.

NON MODIFICATO.

Art. 5-decies  (Introduzione dell’articolo 93-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento).

Dopo l’articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente: “Art. 93-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento) – 

1. La disposizione di cui all’articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell’esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023”.

 

ART. 94  (Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione)

1.       Le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.       Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

 

Art. 5-undecies. (Modifica all’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per le videoregistrazioni)

All’articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: “decorso un anno” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi sei mesi”.

 

Art. 5-duodecies. – (Modifica all’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)

All’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo,terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo”.

ART. 95 (Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi)

1.       Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio. 2. Le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva. 3. Sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 56-bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.

NON MODIFICATO.

ART. 96 (Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti)

1.       Le disposizioni dell’articolo 70 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali sia già stata esercitata l’azione penale.

2.        Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro 164 della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.

NON MODIFICATO.

ART. 97 (Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie)

1. Salvo che risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall’articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificate dal presente decreto, si applicano ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall’articolo 660 del codice di procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore.

 NON MODIFICATO.

Art. 5-terdecies. – (Introduzione dell’articolo 97-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive) 

Dopo l’articolo 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente: “Art. 97-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive) – 

1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto”. 

2. Nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: “casellario giudiziario”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “casellario giudiziale”

La precedente ammissione alla messa alla prova non è ostativa all’ammissione di una nuova richiesta - di Gianluca Pipitone


                                                                            

Con Ordinanza del 18.11.2022, il Tribunale di Marsala (in composizione monocratica) dichiarava ammissibile la richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla provaper la seconda volta”.

L’imputato era già stato infatti giudicato per il medesimo reato p. e p. dagli art. 624 e 625 c.p. commesso in data 14.06.2017 e definito con sentenza estintiva del reato per esito positivo della messa alla prova e divenuta irrevocabile l’1.04.2022. Il Tribunale di Marsala riteneva ravvisarsi il vincolo della continuazione tra il reato del precedente giudizio (definito) e quello del nuovo procedimento, tenuto conto che i reati sono stati commessi in tempi assai ravvicinati dal medesimo autore, e giungeva pertanto a ritenere sussistere un medesimo disegno criminoso, che avvince i reati in questione ex art. 81 co.2 c.p. tale da non poter ritenere nuova” l’istanza di messa alla prova non operando il limite oggettivo di cui all’art. 168 bis co. 4.

Veniva, pertanto, autorizzato l’imputato all’espletamento di un ulteriore periodo di messa alla prova, da computarsi in aggiunta a quello già effettuato.

Scarica l'ordinanza al link.



Gianluca Pipitone
, laureato presso l’università Cattolica di Milano nel 2016 e poi abilitato all’esercizio della professione forense nel 2018, è un avvocato penalista del foro di Trapani, socio della Camera Penale di Trapani, Componente della Commissione dei diritti umani della medesima Camera Penale, Componente di ECBA/EFCL (European Criminale Bar Association and European Fraud and compliance lawyers), responsabile del Gruppo 300 Amnesty International Italia Alcamo e Componente di “ADU” associazione di avvocati e giuristi per la promozione e la difesa dei diritti Fondamentali dell’Uomo, collabora con la Camera di Commercio Belgio-Italia di Bruxelles per la quale è stato coordinatore del primo corso sulla Procura Europea.

24 dicembre 2022

❗❗ Aggiornamenti iter parlamentare D.L. norme transitorie Cartabia ❗❗


Dopo l'approvazione del Senato, ieri sera la Commissione giustizia della Camera dei deputati  ha deliberato di conferire  mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul D.L. 162/2022 che, ex multis, aveva differito l'entrata in vigore della riforma c.d. Cartabia, con un testo arricchitosi in sede di conversione al Senato di diverse norme transitorie relative alla citata Riforma (Resoconto seduta commissione al link).

L'assemblea parlamentare per discutere del disegno di legge (per lo svolgimento della discussione generale, l'esame delle questioni pregiudiziali e il seguito dell'esame) è calendata per il 27.12. 

Tuttavia va dato atto che il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati aveva espresso delle riserve sul testo in generale e su alcune specifiche norme transitorie, come quella inerente le indagini preliminari (testo al link) 

   

  

23 dicembre 2022

Non è abuso del processo chiedere un rinvio per rendere l'esame dei testi citati e non comparsi


L'abuso del processo, quale vizio di carattere "innominato", in tanto può determinare una sanzione in quanto attenga all'esercizio di una facoltà che sia strettamente correlata al vizio (per sviamento o frode della funzione) processualmente accertato (S.U., n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rv. 251496). Pertanto, se una tale ipotesi può ricorrere nel caso dell'imputato il quale, al fine di ottenere il rinvio dell'udienza fissato per rendere l'esame, adduca un impedimento che, in realtà, si rivela essere espressivo di un preordinato intento dilatorio, altrettanto non può affermarsi a proposito dell'assenza ingiustificata dei testimoni della difesa, ritualmente citati, a fronte della quale l'ordinamento processuale prevede appositi rimedi, potendo il giudice disporre l'accompagnamento coattivo dei testi non comparsi senza addurre alcun legittimo impedimento, condannandoli anche all'ammenda ed alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Né, poi, può ritenersi configurata, ad adiuvandum, l'ipotesi dell'abuso del processo attribuendosi natura strumentale e pregiudizievole a scelte processuali, quali quella: di richiedere un termine a difesa laddove la nomina sia avvenuta a ridosso di un processo complesso e delicato e non sia stata preceduta o seguita da un anomalo avvicendamento di difensori secondo uno schema reiterato e non giustificato da alcuna reale esigenza difensiva; di formulare eccezioni relative alla notifica degli atti processuali, ovvero ad ipotesi di nullità ed inutilizzabilità degli atti, poi ritualmente rigettate dal giudice di merito con motivate ordinanze e riconducibili alla ordinaria dialettica processuale e all'esercizio degli strumenti difensivi che, in relazione anche ai tempi di svolgimento del processo ed al numero delle udienze al riguardo tenute, non appaiono finalizzate ad assumere la veste di una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali.

Scarica la sentenza Cass. pen., Sez. II, n. 36325/2022 al link

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