21 dicembre 2022

Perizia – Nomina di un solo perito nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria – Violazione dell’art. 15, comma 1, L. n. 24 del 2017 – Nullità o inaffidabilità dell’elaborato peritale – Esclusione – Ragioni.

 


La Quinta Sezione penale, in tema di mezzi di prova, ha affermato che la nomina, nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, di un solo perito e non di un collegio in violazione del disposto dell’art. 15, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, non è causa di nullità dell’elaborato peritale, in quanto non espressamente prevista, né incide sulla sua affidabilità, risultando esso comunque idoneo ad offrire al giudice le conoscenze scientifiche necessarie a una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio.


Ultima pubblicazione

Astensione degli avvocati e prescrizione “sospesa senza limiti”

  Abstract La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la sentenza n. 17949/2026, dichiara inammissibile il ricorso di M.F. avverso ...

I più letti di sempre