Con un post del 12.12 (al link), avevamo già dato conto della pronuncia della sesta sezione penale della Corte di legittimità in ordine alla ricusazione proposta dall'ex presidente dell'ANM, oggi torniamo sulla medesima pronuncia con alcune annotazioni del Presidente della Camera penale di Trapani.
La sesta sezione penale della Corte di legittimità ha affermato che nel giudizio di cassazione non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, ove la parte si limiti a censurare direttamente l’incompatibilità con il diritto eurounitario delle conseguenze di fatto derivanti dall’interpretazione del diritto interno, senza sollecitare un’esegesi generale e astratta della normativa nazionale ritenuta incompatibile con quella europea. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse suscettibile di rinvio pregiudiziale il quesito se potesse ritenersi terzo e imparziale un collegio giudicante composto da giudici iscritti all’associazione nazionale magistrati, costituenda parte civile nel processo a carico di un imputato, che dalla stessa era stato precedentemente espulso).
Scarica la sentenza Cass. pen., Sez. VI. n.44436/2022 al link