09 dicembre 2022

La Cassazione si salva in extremis sulla nozione di errore materiale, ma l'iter suscita molte perplessità

Nel 2022 la V sezione della Suprema Corte, investita di un ricorso di un'imputata condannata per diffamazione,  pronunciava il seguente dispositivo <<rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge>>.

Sennonché con successiva nota il Consigliere relatore del ricorso segnalava un preteso errore materiale contenuto nel dispositivo letto in udienza e riportato sul ruolo, nonché nella sentenza, nel senso che - <<alla luce dei motivi di ricorso e della motivazione della sentenza depositata- la decisione del Collegio era stata nel senso dell'inammissibilità, laddove il dispositivo statuiva il rigetto del ricorso, sicché il dispositivo stesso doveva essere corretto nel senso che le parole "Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali" devono essere sostituite dalle parole "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende">>.

Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione concludeva per la correzione del preteso errore

La medesima quinta sezione della Corte ha tuttavia dichiarato non luogo a procedere sulla richiesta, considerando che <<come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione (Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Puliga, Rv. 272658; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 37344 del 09/06/2022, Vulcano; Sez. 1, n. 29612 del 30/03/2022, Bouzroud); che, nel caso di specie, la prospettata correzione si risolverebbe in una modificazione essenziale della decisione, discendendo dalla sostituzione del dispositivo il diverso regime di cui all'art. 616 cod. proc. pen., nonché una potenziale incidenza sull'estinzione del reato per prescrizione>>. (ordinanza al link).

Tuttavia che si potesse ritenere diversamente sorprende noi umili pratici del diritto.  

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