Pubblichiamo il parere del Consiglio superiore della Magistratura del 22.09.2022. Il testo ci sembra di particolare interesse perché può già fornire un indice dei prossimi approcci disciplinari dell'organo di autogoverno della magistratura. In tal senso ci pare di poter leggere l'asserzione secondo cui <<l’iscrizione della notizia di reato è, infatti, doverosa quando il fatto denunciato o del quale il P.M. sia venuto a conoscenza presenti, nella sua storicità, connotati di verosimiglianza e, giuridicamente, gli elementi costitutivi di una fattispecie di reato; l’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito si impone, invece, quando gli elementi a carico della stessa abbiano un grado di consistenza tale da attingere la soglia della probabilità di fondatezza dell’accusa>>, lì dove invece la norma fa riferimento alla NON INVEROSIMIGLIANZA della notizia di reato e a INDIZI a carico dell'interessato (Meri indizi).(Parere al link)