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15 ottobre 2026

Giudizio di appello avverso sentenza emessa in esito all’applicazione del rito abbreviato – Rinnovazione istruttoria – Condizioni – Indicazione – Diversa qualificazione del fatto effettuata nella sentenza di primo grado, senza previa sollecitazione al contraddittorio delle parti – Giudizio di necessarietà della prova da acquisire – Obbligo di assicurare il diritto di difesa – Sussistenza.

 



L’esito in sintesi

La Sezione Feriale penale, in tema di procedimenti speciali, ha affermato che, nel giudizio di appello avverso sentenza resa in esito all’applicazione del rito abbreviato, la rinnovazione istruttoria è ammessa nel solo caso in cui il giudice ritiene l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti, dovendo, tuttavia, il giudizio di necessarietà, ove attivato dalle istanze istruttorie delle parti, tener conto anche dell’obbligo di assicurare il diritto di difesa in relazione alla diversa qualificazione del fatto, nell’eventualità in cui questa sia stata effettuata, nella sentenza di primo grado, senza la previa sollecitazione al contraddittorio delle parti.

14 ottobre 2026

La consegna del bene acquistato con il denaro oggetto di peculato non evita la confisca della somma

A fronte di un caso in cui la rea aveva acquistato un televisore utilizzando la carta di credito dell'ente pubblico rappresentato e poi, avuta contezza della denuncia, aveva fatto ritrovare il bene, la Corte ha  escluso che sia intervenuta <<sia una condotta strictu sensu restitutoria, stante la mancata restituzione della somma di denaro di cui l'imputata si è indebitamente appropriata (ciò che avrebbe eliso il quantum del profitto confiscabile) sia condotte qualificabili come risarcitorie o riparatorie. Sotto tale profilo, nessun rilievo assume la "riconsegna" del bene acquistato con il denaro oggetto di peculato, pur prescindendosi dalle modalità dell'avvenuta riconsegna, essendo irrilevante, al fine di calcolare il profitto confiscabile, che la restituzione sia avvenuta volontariamente o meno, prima o nel corso del procedimento penale (cfr. Sez. 6, n. 34290 del 17/05/2023, cit.). Tale riconsegna, infatti, non solo non equivale a "restituzione" della somma di denaro oggetto di appropriazione, ma neppure è qualificabile come condotta riparatoria, tale essendo solo la condotta destinata definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, non configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto (Sez. 5 - n. 2490 del 13/11/2020, Rv. 280253-01; Sez. 5, n. 14030 del 25/02/2020, Rv. 279082; Cass., Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, Rv. 273187)>>. (sentenza al link)

13 ottobre 2026

Maltrattamenti in famiglia - Richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare - Esigenze cautelari - Pericolo di reiterazione - Valutazione - Mancata interlocuzione della persona offesa - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

 




La Sesta Sezione penale ha affermato che, in tema di misure cautelari personali applicate per il reato di maltrattamenti in famiglia, il silenzio della persona offesa, posta in condizione di interloquire sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura ai sensi dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., è ininfluente ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione, costituendo tale interlocuzione esercizio di una mera facoltà, dalla cui mancanza non può desumersi né l'insussistenza di condizioni di pericolo né l'assenza di timore della vittima per la propria incolumità.

12 ottobre 2026

Confisca per equivalente nei reati tributari: non valgono i principi delle SS.UU. Massini


E' noto che le SS.UU. in epigrafe (n. 13783/24) abbiano escluso l'applicabilità del principio di solidarietà passiva nella confisca per equivalente. 

Tuttavia la terza sezione della Corte di legittimità ha ritenuto che tale esclusione non valga in tema di reati tributari. 

Invero, la Corte ha affermato che <<in tema di reati tributari commessi per conto di una persona giuridica, una volta esclusa la possibilità di sequestrare, in via diretta, l'originario profitto del reato, costituito da un risparmio di spesa incamerato dall'ente, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del suddetto profitto e senza che l'espropriazione possa essere duplicata, il sequestro preventivo per equivalente, in vista della confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, in considerazione della natura punitiva della confisca di valore nel caso di specie nonché in considerazione della diversità strutturale del profitto e della sua destinazione nei reati tributari dichiarativi commessi nell'interesse di persone giuridiche. Infatti, siccome il profitto è conseguito dalla persona giuridica e si risolve in un risparmio di spesa, risulta - di norma - impossibile individuare la quota di arricchimento di ogni singolo concorrente e conseguentemente, ripartire, per ciascuno di essi il quantum del profitto confiscabile. Da ciò consegue che il quantum del profitto confiscabile non deve essere ripartito in parti uguali tra tutti i concorrenti, sicché il vincolo può essere posto indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, purché entro i limiti del profitto conseguito dall'ente, in conformità della lettera e della ratio dell'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 che esigono il completo recupero dell'importa evasa in sintonia con la funzione antielusiva di tutto il sistema penale tributario. Tale funzione sarebbe palesemente compromessa da ripartizioni tra correi che, nei casi come quello in esame, si tradurrebbero in una attenuazione artificiosa della responsabilità in conseguenza della commissione del reato tributario concorsuale>>.(sentenza al link)

09 ottobre 2026

Depistaggio materiale di cui all’art. 375 cod. pen. - Collegamento funzionale tra la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e l’accertamento sviato - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

 




L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale, in tema di depistaggio, ha affermato che il collegamento funzionale tra la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e l'accertamento penale sviato, richiesto dall'art. 375 cod. pen., non postula che la condotta manipolatrice sia compiuta nell'esercizio della funzione, né che il soggetto qualificato sia investito di compiti investigativi, essendo sufficiente che l'oggetto delle indagini depistate ricada nell’ambito dell'ufficio pubblico o del servizio pubblico svolto dal soggetto qualificato, così da far sorgere in capo a quest'ultimo una posizione di garanzia rispetto alla genuinità dell'accertamento e un dovere qualificato di conservazione, lealtà e collaborazione con l'autorità. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la responsabilità per il reato di depistaggio del legale rappresentante di una RSA e del gestore di fatto della stessa che avevano sviato le indagini relative al suicidio di un ospite della struttura, occultando le tracce dell’evento, rimuovendo il corpo e dichiarando alla P.G. che il decesso era stato il frutto di una caduta accidentale dalle scale interne dello stabile)

05 ottobre 2026

Sospensione dalla carica pubblica elettiva ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 235 del 2012 - Affievolimento dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, con conseguente revoca o sostituzione della misura - Esclusione - Ragioni.

 




La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari, ha affermato che la sospensione di diritto dalla carica pubblica elettiva dell’indagato attinto da una misura detentiva o da quella del divieto di dimora nel comune ove si svolge il mandato elettorale, prevista dall’art. 8, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 a tutela dell’onorabilità e del prestigio dell’istituzione rappresentativa, non incide sulla configurabilità dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, né giustifica la revoca o l’affievolimento della misura, che, ai sensi del quinto comma della citata disposizione, comporterebbero l’automatica cessazione della sospensione con conseguente ripristino del mandato elettivo, riproponendo quel pericolo che con l’applicazione della misura si intende scongiurare.

Sentenza al link

02 ottobre 2026

LPU sostitutivo- patente di guida sospensione- inefficace prima della conclusione del lavoro sostitutivo

La Corte di cassazione ha ravvisato una violazione di legge, nel caso in cui il giudice della cognizione, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, Codice della strada, non sospenda l’efficacia della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca.(sentenza al link)

01 ottobre 2026

PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori - Obblighi - Contenuto - Cantiere non operativo - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

 



La Terza Sezione penale, in tema di prevenzione antinfortunistica, ha affermato che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è chiamato a vigilare operativamente sul cantiere anche in relazione alla sua dimensione statica, in quanto, anche quando le lavorazioni non sono in corso, il piano di sicurezza e coordinamento è operativo, sussistendo, altresì, l’obbligo del suo costante aggiornamento con specifico riferimento ai rischi propri della sospensione dei lavori.

29 settembre 2026

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Violazione delle prescrizioni - Incidenza del consenso della vittima sulla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 387-bis cod. pen. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

 


La Sesta Sezione penale ha affermato che, in relazione al delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il perdono, il consenso o la remissione della querela da parte della vittima non hanno efficacia scriminante o esimente rispetto alla configurabilità del dolo generico nei confronti di chi pone in essere il comportamento vietato o omette quello imposto dal provvedimento del giudice, perché la persona offesa, non avendo la disponibilità della misura disposta dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 282-ter cod. proc. pen., non può paralizzare l’efficacia del comando giudiziale, fondato su una previa valutazione del rischio di reiterazione del reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, valorizzando l’intervenuta remissione di querela e il consenso prestato dalla persona offesa al rientro dell’imputato nella casa coniugale, aveva assolto quest’ultimo dal delitto di cui all’art. 387-bis cod. pen. per assenza di dolo).

28 settembre 2026

Le Sezioni Unite sulla applicabilità delle garanzie ex art.103 c.p.p. al difensore che sia sottoposto ad indagine - Informazione provvisoria

 



Questione penale Decisa del ricorso R.G. n. 6868/2026 ud. 24/09/2026


Se le garanzie previste dall'art.103 cod. proc. pen. per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensorisi applicano anche nel caso in cui il difensore sia sottoposto ad indagine o sono limitate al solo difensore dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di procedere all'atto di ricerca della prova o comunque soltanto al professionista che abbia assunto la difesa di un assistito, pur se fuori procedimento in cui l'attività di ricerca della prova viene compiuta.


Decisione



Le garanzie previste dall'art. 103 cod. proc. pen. per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensori si applicano anche nel caso in cui il difensore sia la persona sottoposta ad indagine.

24 settembre 2026

Tortura del pubblico ufficiale: reato autonomo o aggravato. La questione alle SS.UU.

 






La quinta sezione ha rimesso alle Sezioni Unite, che decideranno il prossimo 26 novembre, la seguente questione:

Se la fattispecie prevista dall'art. 613-bis, secondo comma, cod. pen., concernente i fatti di tortura commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, integri un autonomo titolo di reato ovvero una circostanza aggravante speciale del delitto di tortura di cui al primo comma della medesima disposizione.

Ordinanza al link

23 settembre 2026

La requisitoria scritta non deve essere comunicata, a cura della cancelleria, alle altre parti. Una riforma mal congegnata.

 

La Corte ha rammentato che la comunicazione “immediata” della requisitoria scritta era prevista nel rito c.d. pandemico, che è stato sostituito, a far data dal 01/07/2024, da quello previsto dalla riforma c.d. “Cartabia”, che non prevede alcun obbligo in tale senso.  

A sostegno di tale conclusione, i giudici di legittimità hanno affermato che:   

<<la novella non prevede più la comunicazione “immediata” della requisitoria del pubblico ministero alle altre parti, né per il procedimento di appello (art. 598 bis cod. proc. pen.), né per quello di cassazione (art. 611 cod. proc. pen.). Invero, la nuova disciplina prevede solo che le richieste del pubblico ministero debbano essere presentate quindici giorni prima dell’udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, memorie di replica (art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per il procedimento di cassazione ed art. 598 bis cod. proc. pen. per il procedimento di appello). Invece, non è più previsto, come nel rito c.d. “pandemico”, che il contenuto della requisitoria scritta debba essere immediatamente comunicato alle altre parti. La mancata riproposizione di tale obbligo discende verosimilmente dalla normalizzazione degli spostamenti e degli accessi alle cancellerie, che, durante il periodo pandemico erano fortemente limitati. Naturalmente, le richieste avanzate dal pubblico ministero sono a disposizione delle parti, che possono richiederne copia alle cancellerie, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito sono da considerarsi di mera “cortesia”, in assenza di qualsivoglia obbligo di comunicazione (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 – 01)>>.(sentenza al link).

Si tratta di un aspetto della riforma mal congegnato. Se lo spirito della novella è quello di avviare un processo telematico, perchè mai obbligare gli avvocati a depositare telematicamente i loro atti e poi costringerli ad accedere in cancelleria per verificare il deposito di quelli altrui ed estrarne copia ? Questione amplificata, rispetto agli avvocati che non esercitano a Roma, rispetto ai procedimenti in Cassazione. 

Si ha spesso la sensazione che le riforme e la loro attuazione siano estranei al punto di vista degli avvocati.    

 

22 settembre 2026

❌❌ Mal funzionamento del PDP non attestato a livello locale o centrale: NON depositate a mezzo PEC.


A fronte di appelli dichiarati inammissibili perchè depositati a mezzo pec, per invocati mal funzionamenti del PDP, la Corte di Cassazione ha rammentato che <<l' art. 175-bis contempla due ipotesi di deroga all’obbligo esclusivo di deposito telematico degli atti: il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, c.d. malfunzionamento centrale (comma 1); il malfunzionamento non certificato ai sensi del comma 1, accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, c.d. malfunzionamento locale, circoscritto all’ufficio giudiziario ricevente (comma 4)>>. In caso di malfunzionamento certificato a livello centrale o attestato a livello periferico, per la durata dello stesso, «atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche» (comma 3).

Ciò posto, la Corte si è interrogata se e in quali limiti vi sia spazio per assegnare rilievo anche a malfunzionamenti del sistema, concretamente verificatisi, ma non certificati, né attestati. La Corte ritiene che ciò sia possibile, ma attraverso l'istituto della restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. e non attraverso modalità scelte dall'interessato. 

Quindi <<i difensori possono essere restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza per il deposito (telematico) dell'impugnazione, se provano di non averlo potuto osservare per disfunzioni del sistema — non certificate, né attestate a norma dell'art. 175-bis cod. proc. pen. — suscettibili di integrare i presupposti del caso fortuito o della forza maggiore. Con la precisazione che l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti>>.

La Corte sembra poi suggerire una sorta di vademecum per tali evenienze. Infatti, nella pronuncia si afferma che <<il "Portale Deposito Atti Penali" mette a disposizione degli utenti strumenti di assistenza e canali di segnalazione delle anomalie operative. L'effettivo ricorso a tale strumento consente ai difensori, da un lato, di ricevere ausilio per risolvere il problema ─ che potrebbe essere dovuto non a malfunzionamento del portale, ma a difficoltà del singolo utente, processualmente irrilevanti ─ dall’altro lato, di ottenere riscontro documentale del tentativo, in ipotesi fallito, di utilizzare il portale per caricare - in quel dato giorno, a quella data ora - l’appello relativo a quella determinata sentenza, da parte di quel difensore. Peraltro guasti e disfunzioni lasciano, di regola, tracce informatiche che la difesa avrebbe potuto agevolmente provare attraverso idonea documentazione attestante i tentativi di accesso e il tipo di errore riscontrato (si pensi, a titolo esemplificativo, a: fotografia della schermata del PDP che mostri "servizio non disponibile" o "errore di autenticazione", o una fase di caricamento non completata; riferimento preciso del codice errore; "marca temporale" dei tentativi effettuati; log del browser; log della connessione; registri del gestore del portale, e altro)>>.  

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno affermato che <<i ricorrenti non hanno allegato elementi idonei a documentare i tentativi di deposito asseritamente effettuati, il momento del loro compimento, il tipo di anomalia riscontrata e l'incidenza di quest'ultima sull'effettiva possibilità di procedere al caricamento dell'atto. In difetto di simili elementi, la prospettata disfunzione non può ritenersi dimostrata, né può integrare il caso fortuito o la forza maggiore richiesti dall'art. 175 cod. proc. pen. per la restituzione nel termine>>(sentenza al link).

21 settembre 2026

La Corte si pronuncia sul controverso rapporto tra 570 e 570 bis c.p.- di Laura Platino*

 

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n 12321, resa dalla Sesta Sezione penale in data 16.01.2026, ha affrontato il delicato tema del rapporto sussistente tra le fattispecie di reato previste rispettivamente dall’art. 570 c. 2 n. 2 c.p. e dall’art. 570 bis c.p. (sentenza al link)

I Giudici hanno ravvisato l’esistenza di un contrasto interpretativo.

Invero, secondo un più risalente orientamento giurisprudenziale, la previsione incriminatrice di cui all’art. 570 bis c.p. era posta a presidio dell’adempimento degli obblighi di natura economica statuiti dal giudice civile in tema di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, nonché nell'affidamento condiviso dei figli.

Di contra, sempre secondo siffatto orientamento, la norma di cui all’art. 570 c. 2 n 2 c.p. mirava a tutelare il minore, in stato di bisogno, al quale non fossero garantiti i mezzi di sussistenza.

La Corte, con la pronuncia richiamata, aderisce a un più recente arresto, ormai prevalente, in forza del quale, tra le due fattispecie incriminatrici sussiste un rapporto di specialità “dal momento che, a fronte di un nucleo di condotta che le accomuna, costituito dalla violazione dell'obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura, solo nel reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen. si aggiunge l'elemento specializzante della conseguente privazione dei mezzi di sussistenza; sicché, con la duplicazione delle imputazioni, verrebbe posta a carico del soggetto due volte la medesima condotta materiale.”.

Di conseguenza, integra la sola fattispecie criminosa di cui all’art. 570 c. 2 c.p., e non anche quella di cui all’art. 570 bis c.p. che rimane assorbita dalla prima, il comportamento dell’agente che non provveda al mantenimento dei figli minori versando quanto statuito dal giudice civile, ove dall’inadempimento derivi la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza.

 

* Avvocato del Foro di Palermo, ha svolto attività di tutorato presso l' Università di Giurisprudenza di Palermo. 

17 settembre 2026

Reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. - Mancata comparizione all’udienza del querelante - Integrazione dell’ipotesi di remissione tacita ex art. 152, comma terzo, n. 1), cod. pen. - Esclusione - Ragioni.

 



L’esito in sintesi

La Quinta Sezione penale, in tema di atti persecutori, ha affermato che la mancata comparizione del querelante all’udienza, cui sia stato citato in qualità di testimone, non integra l’ipotesi di remissione tacita della querela prevista dall’art. 152, comma terzo, n. 1), cod. pen., essendo detta forma di remissione incompatibile con il regime speciale previsto dall’art. 612-bis, comma quarto, cod. pen. che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme di cui all’art. 340 cod. proc. pen.

16 settembre 2026

Omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, quali conseguenze ?

La sesta sezione ha precisato che <<l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01)>>.(sentenza al link)

11 settembre 2026

La Corte precisa le condizioni per la connessione teleologica idonea allo spostamento di competenza

La Corte di legittimità ha affermato che  <<ai fini della configurabilità della connessione teleologica idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale, non è necessario né che sia stata formalmente contestata l’aggravante prevista dall’art. 61, n. 2, cod. pen. né che sussista identità soggettiva tra gli autori dei reati-mezzo e quelli dei reati-fine (Sez. U., n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 - 01; Sez. 6, n. 30998 del 19/04/2018, M., Rv. 274019-01; Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000 – 02; Sez. 2, n. 37232 del 09/10/2025, Mincione, Rv. 288847 - 01)>> (Sentenza al link)

10 settembre 2026

Attività integrativa di indagine con valenza sanante ?

La Corte ha precisato che <<il divieto di utilizzazione degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari non si estende all’attività eventualmente svolta dal pubblico ministero dopo la richiesta di rinvio a giudizio, nemmeno quando i nuovi atti di indagine siano ripetitivi di altri, affetti da inutilizzabilità per essere stati assunti dopo la scadenza dell'anzidetto termine e prima dell'esercizio della azione penale (Sez. 2, n. 33626 del 05/07/2004, Miceli, Rv. 229960 – 01; Sez. 3, n. 8418 del 14/01/2005, Sist, Rv. 230850 – 01)>>.(sentenza al link)

08 settembre 2026

Attività integrativa di indagine: nessun avviso per la difesa. Una strana idee delle garanzie difensive

La seconda sezione della Corte di legittimità ha affermato che, in punto di diritto, <<la norma di cui all’art. 430 cod. proc. pen., ..., non prevede la notificazione di avviso del deposito dell’attività integrative delle indagini e che questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con un principio certamente estensibile anche al caso in esame, che «Non è richiesta la notifica alla controparte dell’attività integrativa di indagine prevista dall'art. 430 cod. proc. pen, essendo sufficiente il deposito della relativa documentazione (Sez. 5, n. 12165 del 05/02/2002, Bello, Rv. 221896 - 01)» .(sentenza al link)

Orbene, per quanto il tenore letterale dell'art. 430 c.p.p. preveda soltanto che la attività integrativa di indagine sia deposita nella segreteria del PM, con facoltà delle parti di prenderne visione ed estrarne copia, appare evidente che l'esercizio delle suddette facoltà presupponga che si sia a conoscenza dell'intervenuto deposito e ciò può avvenire perchè qualcuno avverta la difesa che, ad azione penale già esercitata, il PM abbia compiuto nuove indagini. Deve dunque ritenersi che il diritto all'avviso sia implicitamente riconosciuto. O forse qualcuno pensa che l'esercizio delle predette facoltà sottenda un onere in capo al difensore di costante accesso presso la segreteria dei PM ?  

Atti di indagini post 415 bis: occorre avviso di deposito

La Corte di Cassazione ha precisato che  <<nella fase di rinvio conseguente all’annullamento di un provvedimento cautelare disposto dalla Corte di Cassazione, è consentita l’introduzione di nuovi elementi indiziari, sia con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria sia in relazione alla permanenza o insorgenza delle esigenze cautelari (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268978–01; Sez. 6, n. 29689 del 29/09/2020, D’Angelo, Rv. 279695–01; Sez. 6, n. 34127 del 06/07/2023, Lacatus, Rv. 285159–01)>>.

Nella medesima pronuncia si è poi affermato che <<il Collegio intende dare seguito al consolidato principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui sono affetti da inutilizzabilità gli atti investigativi acquisiti ai sensi dell’art. 430 cod. proc. pen. in data successiva all’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari qualora non siano tempestivamente depositati e messi a disposizione dell’indagato mediante formale avviso di deposito, così da consentirgli l’effettivo esercizio delle facoltà difensive riconosciutegli dall’ordinamento (Sez. 3, n. 35311 del 08/06/2011, Verlato, Rv. 250858 – 01; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, F. Rv. 273527 01; Sez. 4, n. 8085 del 08/11/2018, D’Arienzo, Rv. 275150 – 01; Sez. 2, n. 5408 del 20/10/2020, Possente, Rv. 280646 – 01; Sez. 4, n. 32361 del 23/09/2025, Costa, Rv. 288464 – 01, in motivazione)>>. (sentenza al link)

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