La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto proveniente dal Regno Unito, ha affermato che, nell’esame delle richieste di estradizione proposte sulla base dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione europea e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 24 dicembre 2020, l’autorità giudiziaria italiana, in applicazione della regola “dell’analisi caso per caso” stabilita in materia dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 29 luglio 2024 (causa C-202/24, Alchaster), non può far ricorso al meccanismo semplificato che opera in materia di mandato di arresto europeo disciplinato dalla decisione quadro 2002/584, ma deve effettuare, di volta in volta, una valutazione autonoma, potendo rifiutare la consegna se, alla luce della situazione individuale della persona ricercata, dispone di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati che dimostrino ragioni valide per ritenere che vi sia un rischio reale di violazione dei diritti umani tutelati dalla Convenzione EDU o dalla Carta di Nizza.
