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29 ottobre 2025

Esecuzione penale esterna: il LPU sostitutivo aumenta


Il ministero ha pubblicato i dati degli adulti in area penale esterna al 15.10.2025 (dati al link)

Abbiamo paragonato i nuovi dati a quelli di un anno prima. 

Il confronto consente di confermare il trend crescente dei soggetti in area penale esterna, passati da 140.811 (di cui 92.174 in misura) a 142.297 (con un forte incremento dei soggetti in misura, divenuti  99.717 ed una riduzione di quelli in carico per indagini e consulenze ridotti a 42.580, rispetto ai 48.637 dell’anno precedente), Riportiamo le tabelle ministeriali. 


Ma soprattutto può essere utile notare il sensibile incremento delle pene sostitutive, 7.940 a fronte delle 4.604 dell’anno precedente.

Aumentano anche i soggetti che beneficiano delle misure alternative alla detenzione, passati da 44.934 a 48.752.

Si registra invece soltanto un lievissimo aumento della MAP , fin qui misura di grande successo, passata da 26.971 a 27.019 soggetti in prova. Riportiamo gli screen delle tabelle ministeriali

 


30 aprile 2025

Pene sostitutive due anni dopo: aumentano, ma gli obiettivi sono lontani.

Il Ministero della giustizia ha pubblicato i dati definitivi (convalidati) inerenti gli adulti in area penale esterna al 31.12.2024 (Relazione al link)

Particolare attenzione meritano le statistiche inerenti le pene sostitutive delle c.d. pene detentive brevi, a due anni dalla loro introduzione tra le sanzioni previste dal Codice penale. 

Anzitutto deve rilevarsi che il dato al 31.12.2024 mostra un sensibile incremento dei soggetti in area penale esterna per pene sostitutive rispetto a quelli presenti al 31.12.2023: il numero di costoro è passato da 1816 a 5200.  Detto che in considerazione dell'oggetto del documento ("adulti in area penale esterna") non sono indicati i condannati la cui pena detentiva sia stata sostituita con la sanzione pecuniaria, si può notare che la semilibertà sostituiva riguarda appena 17 persone, mentre la detenzione domiciliare afferisce 1065 soggetti. Più consistenti, com’era prevedibile, sono invece i numeri che si riferiscono al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che interessa 4118 persone.    

A fronte di questi numeri, v'è da chiedersi se le pene sostitutive lascino intravedere la possibilità di raggiungere gli obiettivi auspicati in sede di c.d. Riforma Cartabia, in particolare, per limitarsi all'impatto sull'area della esecuzione penale, quello di ridurre il numero di detenuti per pene detentive brevi e dei c.d. liberi sospesi. 

In tal senso, si rammenti, per ciò che attiene alla esecuzione intramuraria, che la Relazione illustrativa alla Riforma aveva considerato come <<nella prospettiva del carcere, afflitto da strutturali problemi di sovraffollamento, la riforma delle pene sostitutive promette un significativo impatto, concorrendo alla riduzione del numero dei detenuti per pene brevi>>. 

Orbene, è evidente che per scrutinare l'impatto sul mondo carcerario delle pene sostitutive non ci si può limitare a considerare il numero complessivo dei condannati in stato di detenzione, passati dai 37.631 del 2021 (anno preso in considerazione dalla Relazione illustrativa) ai 46.232 del 31.12.2024; il raffronto andrebbe piuttosto condotto con riferimento  ai dati inerenti i soli condannati in espiazione muraria per pene fino ai 4 anni. Ma tale analisi non è agevole, infatti la Relazione illustrativa, secondo cui al 2021 i detenuti per pene inflitte in misura inferiore a quattro anni erano pari al 29,9%, fruiva di dati specifici, lì dove, invece, il dato pubblico al 31.12.2024 offre un indice aggregato per i detenuti condannati a pena tra 3 e 5 anni (detenuti presenti per pena inflitta al link)Neppure il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale sembra avere il dato di interesse (Report analitico al link)

A tal punto, per giungere ad un raffronto su entità di pene omogenee non resta che calcolare la percentuale di detenuti presenti al 31.12.2021 con pena fino a 5 anni e poi compararla con quella dei carcerati con la medesima pena inflitta al 31.12.2024. Tale raffronto consegna una percentuale in crescita dal 41.19% del 2021, all'attuale 42,82% dei carcerati.

All'esito di tale indagine, pur con le avvertenze di cui sopra, pare di potersi affermare che le pene sostitutive non abbiano inciso, non soltanto sul numero complessivo di detenuti, ma neppure su quello dei carcerati chiamati a scontare pene detentive c.d. brevi.

Il ricorso alle pene sostitutive, per come ricordato dall'attuale Ministro della giustizia, nel corso di un'interrogazione parlamentare, avrebbe dovuto ridurre il fenomeno dei c.d. liberi sospesi (interrogazione al link).

Tuttavia, e ancora una volta, non è agevole constatare in modo definitivo se il numero di istanze pendenti avanti ai Tribunali di sorveglianza si sia ridotto nel corso dell'ultimo biennio. Invero difettano statistiche pubbliche. In ogni caso, in occasione dell' interrogazione parlamentare poc'anzi citata, è emerso che in epoca coeva all'entrata in vigore della Cartabia (recte: al 13.12.2022) vi erano ben 90.120 "liberi sospesi". Tale numero, a prestar fede ad uno studioso attento, quale Fabio Fiorentin, pare cresciuto, potendosi al 2024, stimare, per difetto, intorno alle 100.000 unità  (F. Fiorentin "I liberi sospesi tra criticità presenti e prospettive di riforma" in Sistema penale).

In sintesi, come già avvenuto per altre misure, non pare che le pene sostitutive siano in grado di ridurre il numero di detenuti e neppure quello dei liberi sospesi.

Verosimilmente è radicalmente da ripensare il modello delle pene edittali: il sistema carcerocentrico deve essere superato, invertendo il rapporto tra le sanzioni non detentive e quelle detentive.      

       

   


18 marzo 2025

Ore d'aria in carcere: la Corte Costituzionale abolisce il limite delle due ore!




La Sentenza n. 30/2025 (al link) della Corte Costituzionale riguarda il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario), sollevato dal Tribunale di sorveglianza di Sassari. La questione verte sulla limitazione della permanenza all'aperto per i detenuti in regime differenziato (art. 41-bis), fissata a un massimo di due ore al giorno, rispetto alle quattro ore previste per i detenuti in regime ordinario.

Contesto e questioni sollevate

  • Fatto: Il detenuto G.B., in regime differenziato presso la Casa circondariale di Sassari-Bancali, ha contestato il limite di due ore di permanenza all'aperto, chiedendo di estenderlo a quattro ore, come previsto per i detenuti in regime ordinario.


  • Questioni di legittimità costituzionale: Il Tribunale di sorveglianza ha sollevato dubbi sulla costituzionalità della norma, ritenendo che il limite di due ore violi:

    1. Articolo 3 Cost. (uguaglianza), poiché non vi è una giustificazione razionale per la differenza di trattamento tra detenuti in regime ordinario e differenziato.

    2. Articolo 27, terzo comma, Cost.(finalità rieducativa della pena), in quanto la limitazione eccessiva della permanenza all'aperto compromette la funzione rieducativa della pena.

    3. Articolo 32 Cost. (diritto alla salute), poiché l'esposizione alla luce naturale è essenziale per il benessere fisico e psicologico dei detenuti.


Argomenti delle parti


  • Tribunale di sorveglianza di Sassari: Sostiene che il limite di due ore non sia giustificato da esigenze di sicurezza, poiché la selezione dei gruppi di socialità già garantisce la prevenzione di contatti illeciti. Inoltre, la limitazione compromette la salute e la rieducazione dei detenuti.


  • Presidente del Consiglio dei ministri (Avvocatura dello Stato): Ritiene le questioni inammissibili o infondate, sostenendo che il limite di due ore sia frutto di un ragionevole bilanciamento tra diritti dei detenuti e esigenze di sicurezza. Afferma che ridurre le ore d'aria diminuisce le probabilità di contatti illeciti.


Decisione della Corte Costituzionale

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente all'inciso che fissa il limite massimo di due ore di permanenza all'aperto. La decisione si basa sui seguenti punti:

  1. Violazione dell'articolo 3 Cost.: La limitazione a due ore non è giustificata da esigenze di sicurezza, poiché la selezione dei gruppi di socialità già garantisce la prevenzione di contatti illeciti. La differenza di trattamento tra detenuti in regime ordinario e differenziato non è ragionevole.

  2. Violazione dell'articolo 27, terzo comma, Cost.: La limitazione eccessiva della permanenza all'aperto compromette la finalità rieducativa della pena, creando un "surplus di punizione" non giustificato.

  3. Assorbimento della questione relativa all'articolo 32 Cost.: La violazione del diritto alla salute è assorbita dalla dichiarazione di illegittimità basata sugli articoli 3 e 27.


Conseguenze della decisione

  • La Corte ha stabilito che i detenuti in regime differenziato devono godere delle stesse condizioni di permanenza all'aperto previste per i detenuti in regime ordinario, ovvero un minimo di quattro ore al giorno, riducibili a due ore solo per "giustificati motivi".

  • La decisione non riguarda il regime di sorveglianza particolare, che mantiene un limite minimo di due ore di permanenza all'aperto.

Considerazioni finali

La Corte ha sottolineato che il regime differenziato deve bilanciare le esigenze di sicurezza con i diritti fondamentali dei detenuti, evitando trattamenti eccessivamente afflittivi o contrari al senso di umanità. La permanenza all'aperto è essenziale per la salute e il benessere dei detenuti, e la sua limitazione non deve essere sproporzionata rispetto alle esigenze di sicurezza.

Semilibertà: presupposti

 La prima sezione della Corte ha precisato i requisiti per la concessione della semilibertà, ex art. 50 ord. pen. (provvedimento al link)

07 novembre 2024

Sovraffollamento carcerario e domanda risarcitoria: condizioni e oneri allegativi

 





In tema di reclamo ai sensi degli artt. 35- ter, ord. pen., la natura essenzialmente compensativa, più che risarcitoria in senso stretto, dell'azione, finalizzata ad ottenere una riparazione effettiva delle violazioni dell'art. 3 CEDU, derivanti dal sovraffollamento, esclude che la domanda debba essere corredata dalla indicazione precisa e completa degli elementi che si pongono a fondamento della stessa; ne consegue che ai fini dell'ammissibilità del reclamo è sufficiente l'indicazione dei periodi di detenzione, degli istituti di pena e delle specifiche condizioni detentive, in relazione ai quali l'interessato deduce un trattamento penitenziario subito in violazione dell'art. 3 Cedu (tra le molte, Sez. I n. 876 del 16.07.2015) .

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 37524 dell’11 ottobre 2024

05 novembre 2024

Misure alternative per tossicodipendenti: conta l'entità della pena (tra cumulo e scissione virtuale)

 





La possibilità che i condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti che intendano sottoporsi a un programma di recupero curativo beneficino dell'affidamento in prova terapeutico di cui all'art. 94 T.U. stup. dipende esclusivamente dalla misura della pena detentiva irrogata o dalla frazione sanzionatoria che il condannato deve espiare, che devono essere contenute nel limite di quattro anni ovvero di sei anni, se relativa a un titolo esecutivo comprendente un titolo di reato ostativo. Pertanto, a differenza di quanto stabilito a proposito di altre misure alternative alla detenzione, nelle ipotesi di affidamento in prova terapeutico ex art. 94 T.U. stup., il criterio stabilito dal legislatore per valutare la possibilità di effettuare la scissione virtuale del cumulo è rappresentato esclusivamente dall'inclusione nel titolo esecutivo di uno dei reati previsti dall'art. 4-bis Ord. pen. In altri termini, il combinato disposto degli artt. 94 T.U. stup. e a-bis Ord. pen., per il riferimento all'insieme dei reati compresi nel titolo esecutivo, comporta che tali reati assumano un rilievo unitario, concorrendo indistintamente alla formazione del cumulo eseguibile, non consentendo l'applicazione del principio della scissione virtuale.

26 aprile 2024

L’ottenimento di incarichi a mezzo agenti o procacciatori, in cambio di una percentuale sui compensi

 

Costituisce violazione dell’art. 37 cdf (Divieto di accaparramento di clientela) il comportamento dell’avvocato che acquisisca clientela mediante agenzie o procacciatori, specie se in cambio di una percentuale sui compensi o di altri vantaggi.
La sentenza del CNF al link 

14 luglio 2023

Le alternative al carcere hanno successo, ma il numero di detenuti in espiazione aumenta.

 


Nel 2016 le SS.UU. rilevavano che il nostro sistema sanzionatorio “gravita tolemaicamente intorno alla detenzione muraria” (SS.UU. 36272/2016), rilevando però l’opera riformatrice di tale sistema che si stava perseguendo attraverso l’istituto della messa alla prova.

Tuttavia, per quanto possa apparire paradossale, i dati sembrano indicare che all’epoca la detenzione muraria avesse meno forza gravitazionale di quanto ne abbia oggi, e ciò sebbene da allora sia la Corte costituzionale (41/18) che il legislatore hanno posto in essere  ulteriori interventi volti ad ampliare gli istituiti alternativi al carcere. Sembra invero che le soluzioni offerte più che costituire un’alternativa alla detenzione muraria abbiano finito per integrare un universo parallelo a quello carcerario, le cui dimensioni non si riducono.

Al riguardo un magistrato assai sensibile al tema ha considerato che i numeri della detenzione intramuraria, nonostante l’aumento delle persone ammesse a misure di comunità, non accennano a diminuire e, anzi, tornano a crescere dopo la flessione della pandemia ( R. De Vito, “Relazione al Parlamento 2023: i «sette anni in Tibet» del Garante Nazionale delle persone private della libertà personale”, in QG).

Cerchiamo di cogliere il significato di quanto affermato con l’ausilio di alcuni numeri, con una precisazione: ai fini del presente scritto si farà riferimento ai soli detenuti in espiazione definitiva.

A giugno 2014 i condannati in carcere erano pari a 36.926, l’ultimo dato di maggio 2023 ci indica un numero  pari a 42.050. Eppure i soggetti che beneficiano della messa alla messa alla prova sono 25.970.

E’ evidente che la messa alla prova, istituto di sicuro successo, non abbia dispiegato alcun effetto sul numero dei detenuti.

Analoghe considerazioni riguardano le misure alternative al carcere. Infatti al 15.06.2023 i soggetti in carico agli Uffici per esecuzione penale esterna con riguardo alle sole misure alternative risultano pari a 40.075. Il dato ascende a 81.515 se si considera ogni tipo di misura, compresa la messa alla prova.

Si potrebbe ritenere che i diversi istituti che consentono un’alternativa alla detenzione non riescano ad erodere i numeri della popolazione carceraria perché essi afferiscono reati puniti meno gravemente, lì dove  invece i condannati a titolo definitivo in esecuzione muraria sarebbero in espiazione di reati puniti assai gravemente. Si tratterebbe tuttavia di una replica non fondata.

Una tabella contenuta nella Relazione al Parlamento del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (pag. 215) consente di verificare che a marzo 2023 ben 8.579 detenuti stavano scontando una pena da tre anni in giù. Attenzione una pena inflitta ab origine e non residua. Ciò significa che circa il 20,68 % dei detenuti è entrato in carcere per eseguire una pena non superiore a 3 anni.



Confrontando questa tabella con quella dispensata nella relazione dell’anno precedente si nota che il numero di ingressi per pene contenute è cresciuto in termini assoluti.



Procedendo poi al raffronto in termini percentuali si può rilevare che anche in termini relativi la presenza di persone in espiazione di pene brevi è cresciuta (dal 19,29 %  del 28.04.22 al il 20,68 % del 30.03. u.s.).

Purtroppo non si dispone del dato dei soggetti privati della libertà condannati ad una pena fino 4 anni e quindi ammissibili all’affidamento in prova.  

Ad ulteriore smentita della tesi secondo cui il numero dei condannati in detenzione stia aumentando perché aumentano i reati più gravi si può rilevare che secondo i dati diffusi dal Garante rispetto al 2016 si è registrata una consistente diminuzione di reati gravi (omicidi volontari: - 25 percento; associazione mafiosa: - 36 percento, rapine: - 33 percento).

Ricapitoliamo: diminuiscono i reati più gravi, ma il numero di condannati in esecuzione muraria, anche di pene brevi, si sta incrementando, eppure le misure in esecuzione esterna negli anni sono notevolmente aumentate.   

Ed allora ci pare opportuno concludere con le parole di un Giudice del Tribunale di Nuoro <<si corre il serio rischio di vedere associata all’area della pena carceraria – i cui movimenti di espansione o contrazione tendono sempre di più a rimanere indifferenti alle riforme normative – una sempre più vasta zona di repressione penale extra-penitenziaria (o semi-penitenziaria), con il risultato globale di un aumento complessivo del controllo sociale. È un pronostico facilitato dalla vicenda storica del nostro come di altri sistemi penitenziari: l’implementazione del ventaglio normativo di strumenti alternativi al carcere è stata accompagnata da un logico aumento dei numeri dei soggetti in esecuzione esterna, ma da nessuna significativa riduzione dei tassi di incarcerazione>> (R. De Vito “Fuori dal carcere? La “riforma Cartabia”, le sanzioni sostitutive e il ripensamento del sistema sanzionatorio” in Qg).

 

05 aprile 2023

Parere ministero degli interni: viene meno l'incandidabilità per chi patteggia.


A mente del comma 1 bis dell’art. 445 c.p.p., cosi come novellato dalla c.d. Riforma Cartabia le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444 comma 2, c. p. p. alla sentenza di condanna non producono effetti, salvo il caso di applicazione di pene accessorie. Sulla scorta di tale disposizione il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno ha dispensato apposito parere con cui si ritiene che l'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (c. d. Legge "Severino"), in base al quale “l'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penalesia da ritenersi implicitamente abrogato. 

Ne consegue che chi abbia patteggiato, salvo il caso in cui gli siano state applicate pene accessorie, è candidabile alle elezioni. (parere al link)

26 maggio 2022

Rimedio risarcitorio di cui all’art. 35-ter ord. pen. – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Determinazione della superficie minima pro capite intramuraria – Spazio occupato da letti singoli – Computabilità – Condizioni.

 




La Prima Sezione penale, in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati previsti dall’art. 35-ter ord. pen., ha affermato che, ai fini della determinazione della superficie minima pro capite di tre metri quadrati, da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non è computabile lo spazio occupato, oltre che, come già affermato dalle Sezioni Unite, dai letti a castello, anche dai letti singoli, ove questi siano ancorati al suolo.

21 aprile 2022

Da giudice ho conosciuto l'imputato. In carcere ho incontrato l'uomo - di Bernardo (Dino) Petralia (*)




Con il consenso dell'Autore, che ringraziamo, pubblichiamo l'intervista al dott. Bernardo Petralia, già Capo del DAP, di Lavialibera.

L'intervista al link



Bernardo Petralia: entrato in magistratura nel 1980, la sua carriera si è articolata attraverso le tappe che seguono: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani fino al 1985; Giudice del Tribunale di Sciacca fino al 1990; Giudice del Tribunale di Marsala fino al 1996; Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca fino al 2006; Componente del Consiglio Superiore della Magistratura nel quadriennio 2006-2010; Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala fino al settembre 2013; Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Palermo fino al luglio 2017; Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria fino al maggio 2020; Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia fino al 1 marzo 2022, data del suo collocamento a riposo. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

14 aprile 2022

Non ricorrere una nullità assoluta per l'omessa contestazione al detenuto, prima dell'udienza disciplinare, dell'addebito: è sanabile



Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, riformando il dictum del Magistrato di sorveglianza,  accoglieva il reclamo proposto da un detenuto che contestava la decisione del Consiglio di disciplina dell'istituto penitenziario, con cui era stata inflitta la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni tre

In particolare il Tribunale di sorveglianza riteneva violato il diritto di difesa del detenuto, poiché l'addebito disciplinare era stato contestato lo stesso giorno in cui era stato convocato il Consiglio di disciplina.  

Il Ministro della Giustizia interponeva ricorso avverso la predetta ordinanza, lamentando la violazione ed erronea applicazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare. Più esattamente il ricorrente adduceva che non è previsto uno specifico termine a difesa tra la contestazione e la vocatio innanzi all'organo di disciplina, essendo <<sufficiente che il lasso di tempo consenta di predisporre una difesa>>. E che nel caso specifico il tempo concesso fosse sufficiente sarebbe desumibile proprio dalla  <<mancata contestazione di un tempo insufficiente per discolparsi, avendo il detenuto soltanto negato l'addebito nel merito>>. Inoltre il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel ravvisare una nullità assoluta del procedimento, giacché la Suprema Corte con la sentenza n. 30038 del 2020 ha affermato che l' invocata nullità dovesse essere eccepita prima dell'udienza dinanzi al Consiglio di disciplina, cosa che nel caso non si era verificata. 

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13197 Anno 2022 (sentenza al link ), ha accolto il ricorso.

Al riguardo il Collegio ha sì riconosciuto il diritto del detenuto incolpato a <<disporre di un congruo termine per preparare le proprie difese>>, tuttavia la violazione di siffatto termine non integra una nullità assoluta e pertanto <<la violazione deve essere eccepita dalla parte che abbia patito una lesione delle sue facoltà prima del compimento dell'attività processuale cui essa si riferiva>>. 

Il presupposto degli argomenti dispiegati dalla Corte è che <<la sottoposizione del procedimento disciplinare alle disciplina delle nullità processuale comporta anche l'applicazione delle regole generali dettate in materia di deducibilità delle nullità, tra le quali vanno ricordate le disposizioni dettate dall'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.>>. 

Orbene, v'è da chiedersi se tale applicazione delle regole generali sulle nullità, compresa la rinuncia ad eccepirle, possa prescindere dalla circostanza che nel procedimento penale il quisque de populo è assistito da un difensore. Nel caso di specie è avvenuto altrettanto ? Oppure il recluso cui la contestazione è stata mossa lo stesso giorno del giudizio disciplinare neppure ha potuto consultare un avvocato ? Ove così fosse, dal verbale del collegio di disciplina risulta che qualcuno si è dato carico di informarlo che se avesse ritenuto il termine concesso non congruo avrebbe avuto diritto ad un differimento ?  

 

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Causa di non punibilità e reati tributari.

  La Corte di cassazione ha precisato che a seguito della riforma dell'art. 13 del d.lgs. 74/2000, ai fini dell'applicabilità della ...

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