La possibilità che i condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti che intendano sottoporsi a un programma di recupero curativo beneficino dell'affidamento in prova terapeutico di cui all'art. 94 T.U. stup. dipende esclusivamente dalla misura della pena detentiva irrogata o dalla frazione sanzionatoria che il condannato deve espiare, che devono essere contenute nel limite di quattro anni ovvero di sei anni, se relativa a un titolo esecutivo comprendente un titolo di reato ostativo. Pertanto, a differenza di quanto stabilito a proposito di altre misure alternative alla detenzione, nelle ipotesi di affidamento in prova terapeutico ex art. 94 T.U. stup., il criterio stabilito dal legislatore per valutare la possibilità di effettuare la scissione virtuale del cumulo è rappresentato esclusivamente dall'inclusione nel titolo esecutivo di uno dei reati previsti dall'art. 4-bis Ord. pen. In altri termini, il combinato disposto degli artt. 94 T.U. stup. e a-bis Ord. pen., per il riferimento all'insieme dei reati compresi nel titolo esecutivo, comporta che tali reati assumano un rilievo unitario, concorrendo indistintamente alla formazione del cumulo eseguibile, non consentendo l'applicazione del principio della scissione virtuale.