21 novembre 2024

Formalità querela ai fini della sua esistenza.

 

 

Per la quinta sezione della Corte di cassazione, la querela priva di autentica, per quanto depositata da un avvocato esplicitamente delegato al deposito e che abbia firmato digitalmente al fine di procedervi, è inesistente.  

Nel caso di specie, l'avvocato, non difensore, era stato delegato al deposito e vi aveva proceduto a mezzo pec, apponendo la sua firma digitale. Tuttavia tale procedura non integra una forma di autentica, non provenendo da un difensore e pertanto la querela risultava recapitata in violazione delle regole di cui all'art. 337 comma 1, secondo cui ai fini del recapito della querela è necessaria la sottoscrizione autenticata (sentenza al link).    

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