22 novembre 2024

Le Sezioni Unite confermano, in presenza della parte civile, l'applicabilità del canone 530 II co., se il reato è estinto


Le Sezioni Unite erano chiamate a pronunciarsi sul seguente principio di diritto:

"Se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell' 'oltre ogni ragionevole dubbio, ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del 'più probabile che non'".

Già nel 2009, le SS.UU, Tettamanti avevano statuito che nella fattispecie oggetto del quesito di diritto si applicasse il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Tuttavia la sezione remittente ha revocato in dubbio la permanente applicabilità del superiore arresto, sulla scorta di una pronuncia interpretativa di rigetto della Consulta (segnatamente la n. 182/2021) nonchè della sempre più evidente distinzione tra azione penale e civile, per come risulta dall'impianto complessivo della c.d. Riforma Cartabia.  

Tuttavia, le odierne Sezioni Unite hanno ribadito che: "nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito". (sentenza al link).

    

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