11 luglio 2025

Parte civile e interesse ad impugnare: la decisione del 26 giugno 2025 (info provvisoria) delle sezioni unite

 


Ricorso R.G. n. 18402/2024 ud. 26/06/2025 - Ordinanza di rimessione: 4328/2025


Alle sezioni unite erano state rimesse le seguenti questioni:

1) Se sia configurabile, in capo alla parte civile costituita, l'interesse a impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato.

2) Se sia configurabile, in capo alla parte civile costituita, l'interesse a resistere all'impugnazione del pubblico ministero o dell'imputato con riguardo ai predetti punti.


Decisione

Sulla prima questione:
la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato che incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale. Non ha, invece, interesse a impugnare la sentenza con riferimento a circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio.

Sulla seconda questione:
affermativa.

10 luglio 2025

Responsabilità da reato degli enti – Sanzioni interdittive di cui all’art. 13 d.lgs. n. 231 del 2001 – Profitto di rilevante entità – Nozione.

 





La Sesta Sezione penale, in tema di responsabilità da reato degli enti, ha affermato che la rilevante entità del profitto tratto dal reato, richiesta ex art. 13, comma 1, lett. a), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, quale condizione per l’applicazione all’ente di sanzioni interdittive, deve essere dedotta, oltre che dal dato oggettivo della consistenza del vantaggio conseguito, anche da quello soggettivo, determinato avendo riguardo alle caratteristiche dell’ente stesso ed all’incidenza del suo arricchimento indebito rispetto alla specifica attività, al volume di affari, alla struttura d’impresa e alla posizione sul mercato.

09 luglio 2025

Prescrizione: Erronea dichiarazione della stessa in esito al giudizio di primo grado – Regola di giudizio dell’evidenza della prova dell’innocenza di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. – Applicabilità – Esclusione – Conseguenze.

 



La Sesta Sezione penale, in tema di prescrizione, ha affermato che, nel caso in cui in grado di appello si accerti che, all’esito del giudizio di primo grado, in mancanza di rinunzia dell’imputato, sia stata erroneamente dichiarata l’anzidetta causa di estinzione del reato, non trova applicazione la regola di giudizio consacrata nell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., che condiziona l’assoluzione del predetto alla sussistenza dell’evidenza della prova della sua innocenza, essendo, viceversa, applicabile la regola generale che, in presenza del dubbio sulla sua penale responsabilità, ne impone l’assoluzione.

08 luglio 2025

Cautelari – Riesame – Obbligatoria trasmissione dell’interrogatorio preventivo reso dai coindagati – Esclusione – Condizioni.

 




La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni cautelari, ha affermato che, anche nei casi in cui è previsto, ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., l’interrogatorio preventivo dell’indagato, non sono ricompresi nel novero degli atti che, ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., devono essere trasmessi necessariamente al Tribunale del riesame i verbali degli interrogatori resi dai coindagati, salvo che contengano elementi concreti favorevoli all’impugnante, che quest’ultimo è, tuttavia, onerato di indicare specificamente.

07 luglio 2025

La separazione categoriale dei difensori di legittimità e di merito. La discutibile proposta dell'Assemblea generale della Cassazione. Daniele Livreri

L'Assemblea generale della Corte di Cassazione, riunitasi il 19.06.2025, ha approvato un documento con cui <<richiama l'attenzione del Parlamento e Governo>> su talune necessità, tra cui quella di riformare le modalità di accesso all'albo dei difensori abilitati all'esercizio innanzi alle giurisdizioni superiori. Al riguardo, secondo il documento, sarebbe opportuno creare un corpo di Avvocati che svolgano SOLTANTO funzioni di legittimità (documento al link). Tale riforma migliorerebbe, a mente del citato testo, il livello qualitativo dei ricorsi per Cassazione.

Nonostante l'autorevole fonte da cui promana la proposta, v'è da dubitare che una netta separazione nel corpo forense tra Avvocati di merito e Avvocati di legittimità possa alzare il livello del processo, considerato nella sua complessità. Anzi, in genere nei giudizi di merito un difensore tende a coltivare le sue eccezioni e le sue impugnazioni, anche considerando il giudizio di cassazione; scindere la figura professionale in due specialisti potrebbe risultare una perdita di chance per la difesa, posto che il primo difensore sarebbe privo di opportune esperienze di legittimità

Ma, al di là di ciò, vi è una considerazione che dovrebbe porsi sullo sfondo di ogni dibattitto sulla Corte di cassazione: i massicci strumenti deflattivi dei ricorsi, introdotti negli ultimi 20 anni dal legislatore e de facto  dalla stessa Corte (vedi l'uso della inammissibilità oppure le c.d. prove di resistenza a fronte di acclarati vizi della sentenza di merito) non hanno dato l'esito sperato in termini di riduzione del numero delle impugnazioni di legittimità. In realtà se la Corte non viene compresa nel quadro complessivo del processo italiano, rischiamo di curare (male) i sintomi e non il morbo. 

 


04 luglio 2025

Pene sostitutive di pene detentive brevi – Modifica del programma di trattamento da parte del giudice – Possibilità – Sussistenza – Ragioni.

 



La Sesta Sezione penale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ha affermato che il giudice che, in astratto, ritiene ammissibile la sostituzione della pena non può rigettare la richiesta in ragione dell’inidoneità del programma di trattamento predisposto dall’UEPE, essendo tenuto ad attivarsi, anche mediante l’interlocuzione con tale ufficio, in funzione dell’adozione di un trattamento sanzionatorio realmente ritagliato sull’unicità del soggetto condannato, che contenga il rischio di una sua recidivanza e ne favorisca il reinserimento sociale.


03 luglio 2025

Data certa e prevenzione antimafia: l'informazione provvisoria sulla sentenza delle sezioni unite

 


Avevamo segnalato la questione (qui il link) circa la compatibilità del Codice Antimafia, modellato sul sistema normativo fallimentare, con la confisca di prevenzione.


Il tema ancora caldo era quello della data certa, sul quale la Corte Costituzionale si era pronunciata con l'ordinanza n. 101/2015 al link.

Sul quesito rimesso (Qui e possibile scaricare l'ordinanza di rimessione) “se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - in forza del quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro - debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito commesso dal proposto, il relativo diritto debba essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato in un momento successivo, ovvero nel senso che debba essere anteriore al sequestro anche l'accertamento giudiziale del credito”, le sezioni unite il 29 maggio 2025, hanno deciso (informazione provvisoria) che:

Il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto deve essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l'ammissione ordinaria o tardiva al passivo. L'accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo.


02 luglio 2025

Termine biennale per RID (riparazione ingiusta detenzione): da quando decorre?

 



La Quarta Sezione penale ha affermato che il termine biennale per proporre la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione a seguito di sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. decorre, nel caso di intervenuta impugnazione di detta pronunzia dichiarata inammissibile perché tardiva, non già dalla data in cui è scaduto il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, ma da quello in cui è spirato il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello dichiarativa, ai sensi dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., dell’inammissibilità del gravame ovvero, in ogni caso, dalla decisione del giudice di legittimità che si pronunzi sul ricorso.

01 luglio 2025

❌ È incostituzionale l’esclusione del reato di spaccio di lieve entità o piccolo spaccio dalla MAP messa alla prova ❌

 

La Corte costituzionale con la sentenza numero 90, depositata oggi, ha dichiarato incostituzionale l’esclusione del reato di spaccio di lieve entità o piccolo spaccio dalla messa alla prova.
Invero, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 168-bis del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, qualificato di lieve entità, previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo unico stupefacenti

  1. La sentenza Corte Costituzionale n. 90/2025 al link

Intercettazioni: la terza sezione riduce la portata delle SS.UU. Cavallo, attraverso la nozione di medesimo procedimento

La terza sezione di legittimità ha ridotto l'impatto delle Sezioni Unite in epigrafe precisando che si resta <<nell’ambito del “medesimo procedimento” quando il reato per il quale si procede, sebbene non enunciato nel decreto di autorizzazione delle intercettazioni, si riferisce ad un fatto storico il cui “nucleo centrale” coincide con – o è incluso in – quello posto a fondamento del precisato provvedimento>>(sentenza al link).

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