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02 aprile 2026

❌❌ Impugnazioni cautelari dall'1.04. è obbligatorio il deposito al portale❌❌

A mente dell'art. 3 del Decreto n. 217 del 2023, più volte modificato, con riguardo ai termini di entrata in vigore (da ultimo a dicembre ultimo scorso), dal 1 aprile gli atti di impugnazione relativi alle misure cautelari personali e reali, compreso il sequestro probatorio, devono depositarsi al portale. 

19 febbraio 2026

Stop alle "indagini a strascico": la Cassazione blinda le e-mail contro i sequestri esplorativi. La notizia di reato non è un semplice sospetto: la Riforma Cartabia impedisce indagini esplorative e il monitoraggio totale della posta elettronica

 


Sintesi:

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza e il decreto di sequestro, ordinando l'immediata restituzione del materiale sequestrato senza possibilità di trattenere copia dei dati.

La sentenza si segnala per la sua rigorosa applicazione dei nuovi principi in materia di iscrizione della notizia di reato, affermando che un'accusa indeterminata e generica non può costituire il presupposto per l'adozione di atti di ricerca della prova invasivi come il sequestro, che altrimenti si trasformerebbero in inammissibili strumenti di indagine esplorativa a danno delle garanzie difensive dell'indagato.

sentenza Cass. pen. Sez. VI, n. 5994 del 13/02/2026 (ud. 15/12/2025) al link


Approfondimento:

La pronuncia in esame trae origine dal ricorso presentato da A.A., indagato per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 110, 81, 318, 321 c.p.), avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che confermava un decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero. Il sequestro aveva ad oggetto le caselle di posta elettronica aziendali del ricorrente, dipendente di una delle società di navigazione (Moby Spa, C.I.N. Spa, Toremar Spa) coinvolte nell'indagine.

L'indagine ipotizzava una prassi corruttiva consistente nel rilascio sistematico di biglietti di viaggio gratuiti o a prezzi fortemente scontati a favore di circa 70 pubblici ufficiali in servizio presso la Capitaneria di Porto di Genova, organo deputato a effettuare ispezioni e controlli sulle navi delle compagnie indagate. L'inchiesta era scaturita dall'acquisizione, nel corso di un altro procedimento, di comunicazioni e file excel che documentavano l'emissione di tali biglietti tra il 2020 e il 2024.

Il procedimento cautelare era stato caratterizzato da una complessa serie di eventi, inclusi precedenti decreti di sequestro annullati dal Tribunale del riesame e dalla stessa Corte di Cassazione per vizi procedurali. Il decreto oggetto del ricorso in esame, emesso il 22 luglio 2025, rappresentava l'ultimo di una serie di tentativi da parte della Procura di Genova di acquisire le prove del presunto illecito.

Il difensore del ricorrente ha articolato il ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi principali:

  1. Tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato: si lamentava la violazione del diritto di difesa a causa della tardiva iscrizione del nominativo del ricorrente (avvenuta solo il 22 luglio 2025), nonostante il Pubblico Ministero disponesse di elementi a suo carico sin dall'ottobre 2024.

  2. Incompiutezza della notizia di reato: si contestava la genericità dell'iscrizione, che si limitava a un elenco di nomi e articoli di legge, senza una descrizione del fatto specifico addebitato a ciascun indagato. Tale indeterminatezza si rifletteva nel decreto di sequestro, rendendolo nullo per violazione dell'art. 253 c.p.p.

  3. Carenza di motivazione: il ricorso denunciava la mancanza di una motivazione adeguata nel decreto di sequestro e nell'ordinanza del riesame riguardo alle ragioni giustificative della misura, in particolare con riferimento all'oggetto del pactum sceleris.

  4. Violazione del principio di proporzionalità: si sosteneva che il sequestro "massivo" e indiscriminato dell'intero contenuto delle caselle di posta elettronica, in assenza di parole chiave o altri criteri di selezione, si configurasse come un'inammissibile misura esplorativa.

  5. Insussistenza del fumus delicti: si eccepiva una carenza radicale nella motivazione sulla sussistenza del fumus del reato di corruzione, data l'assoluta indeterminatezza del nesso tra l'utilità (i biglietti) e la specifica funzione o l'atto compiuto dal pubblico ufficiale, elemento considerato indefettibile della fattispecie.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro. La decisione si fonda, in via assorbente, sui motivi relativi all'indeterminatezza e all'incompiutezza della notizia di reato, vizi che inficiano la legittimità del conseguente atto di ricerca della prova.

Il cuore della motivazione della Suprema Corte risiede in un'approfondita analisi della nozione di "notizia di reato" alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2022 (c.d. "Riforma Cartabia"), che ha novellato l'art. 335 c.p.p. e introdotto l'art. 335-bis c.p.p..

La Corte sottolinea come la riforma abbia definito i presupposti per l'iscrizione, richiedendo:

  • per l'iscrizione oggettiva (del reato): una notizia che contenga "la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice". La Corte chiarisce che il "fatto determinato" non può essere una mera indicazione degli elementi "nucleari" del reato, ma deve includere una descrizione di tutti gli elementi fattuali richiesti dalla norma incriminatrice (condotta, evento, nesso causale, presupposti, ecc.). Non costituisce notizia di reato un'informazione generica, incompleta o meramente evocativa di un illecito.

  • Per l'iscrizione soggettiva (dell'indagato): la presenza di "indizi a suo carico". La Corte, richiamando la Relazione illustrativa alla riforma e precedenti pronunce delle Sezioni Unite, precisa che il termine "indizi" esclude i meri sospetti, pur non richiedendo il livello della gravità indiziaria tipico delle misure cautelari personali. L'iscrizione deve basarsi su elementi fattuali specifici e soggettivamente orientati, che colleghino il fatto di reato al suo presunto responsabile.

Applicando questi principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che l'iscrizione a carico del ricorrente era palesemente illegittima. Essa consisteva in un semplice elenco di nomi (pubblici ufficiali e dipendenti delle società) e nell'indicazione degli articoli di legge violati, senza alcuna descrizione di un fatto determinato e specifico.

La Corte afferma:

Tirando le fila del ragionamento svolto con riferimento al caso in esame si è evidentemente al cospetto di una iscrizione della notizia di reato a carico del ricorrente (effettuata il 22 luglio 2025) del tutto vaga e indeterminata, costituita da un elenco nominativo [...] con una mera indicazione delle fattispecie incriminatrici violate (artt. 110 e 318 cod. pen.).

Questa indeterminatezza si è tradotta in un decreto di sequestro altrettanto generico, che non permetteva di individuare gli elementi costitutivi del reato di corruzione contestato: né l'atto d'ufficio o la funzione asservita, né le condotte specifiche dei singoli, né la natura dell'accordo criminoso, che non può esaurirsi nella mera fruizione di un'utilità.

La Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui il sequestro probatorio non può avere una finalità meramente esplorativa, volta cioè alla ricerca di una notitia criminis non ancora individuata. Nel caso di specie, la genericità dell'accusa e l'ampiezza del sequestro dimostravano che la sua finalità era proprio "quella della ricerca di una notizia di reato, piuttosto che quella della sua conferma".

Viene inoltre censurato l'operato del Tribunale del riesame, il quale si è limitato a una verifica formale, ritenendo sufficiente l'indicazione delle norme di legge violate. La Corte ricorda che il giudice del riesame ha il potere-dovere di esercitare un controllo di legalità sostanziale sulla sussistenza del fumus commissi delicti, valutando la congruità degli elementi offerti dall'accusa per verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Questo controllo deve essere effettivo e non meramente apparente, tenendo conto anche delle argomentazioni difensive.

Infine, la Corte ha ritenuto fondati anche i rilievi sulla violazione del principio di proporzionalità, dato che il sequestro massivo delle caselle di posta elettronica non era giustificato da una motivazione adeguata che ne spiegasse la necessità in termini così estesi.

Scarica la sentenza Cass. pen. Sez. VI, n. 5994 del 13/02/2026 (ud. 15/12/2025) al link






29 ottobre 2025

Esecuzione penale esterna: il LPU sostitutivo aumenta


Il ministero ha pubblicato i dati degli adulti in area penale esterna al 15.10.2025 (dati al link)

Abbiamo paragonato i nuovi dati a quelli di un anno prima. 

Il confronto consente di confermare il trend crescente dei soggetti in area penale esterna, passati da 140.811 (di cui 92.174 in misura) a 142.297 (con un forte incremento dei soggetti in misura, divenuti  99.717 ed una riduzione di quelli in carico per indagini e consulenze ridotti a 42.580, rispetto ai 48.637 dell’anno precedente), Riportiamo le tabelle ministeriali. 


Ma soprattutto può essere utile notare il sensibile incremento delle pene sostitutive, 7.940 a fronte delle 4.604 dell’anno precedente.

Aumentano anche i soggetti che beneficiano delle misure alternative alla detenzione, passati da 44.934 a 48.752.

Si registra invece soltanto un lievissimo aumento della MAP , fin qui misura di grande successo, passata da 26.971 a 27.019 soggetti in prova. Riportiamo gli screen delle tabelle ministeriali

 


21 ottobre 2025

Ancora sull'omesso previo interrogatorio di garanzia: anche la seconda sezione conferma che si tratta di una nullità a regime intermedio

 



Ci eravamo occupati dell'argomento dando atto della sentenza della sesta sezione penale (al link con il commento).

Diamo ora atto della conferma dell'orientamento del giudice di legittimità, con la sentenza 26920/2025, al link, della seconda sezione penale


a) NULLITÀ PROCESSUALI - Omessa effettuazione del previo interrogatorio di garanzia ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. – Nullità a regime intermedio – Sussistenza – Deducibilità dinanzi al Tribunale del riesame o rilevabilità ex officio da parte dello stesso – Condizioni.

b) MISURE CAUTELARI - Personali – Procedimento plurisoggettivo avente ad oggetto più reati connessi o probatoriamente collegati – Interrogatorio di garanzia – Ritenuta configurabilità anche di reato per cui non sia prescritto il previo interrogatorio ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. – Interrogatorio successivo anche per i coindagati di reati connessi non ostativi all’espletamento dell’interrogatorio preventivo – Necessità – Ragioni.



a) La Seconda Sezione penale, in tema di nullità processuali, ha affermato che l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest’ultimo rilevata ex officio ove non sia stata in precedenza eccepita dall’interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia nelle more svolto.


b) La Seconda Sezione penale, in tema di misure cautelari, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di un indagato, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorrono le condizioni per disporre una misura in ordine a reati connessi non ostativi all’espletamento dell’interrogatorio preventivo, non potendo disporre la separazione processuale d’ufficio e senza sentire le parti.

20 ottobre 2025

Misure cautelari e omesso preventivo interrogatorio in procedimento plurisoggettivo: conseguenze e nullità



a) MISURE CAUTELARI – Personali – Procedimento plurisoggettivo – Interrogatorio di garanzia preventivo – Omissione per esigenze cautelari impeditive o reati ostativi – Riferibilità della causa ostativa al singolo indagato – Necessità – Rilevanza di cause derogatorie afferenti a coindagati, anche gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati – Esclusione.

b) NULLITÀ PROCESSUALI – Omessa effettuazione del previo interrogatorio di garanzia ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. – Nullità a regime intermedio – Sussistenza – Deducibilità per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame o rilevabilità ex officio da parte dello stesso – Ammissibilità – Deducibilità della nullità oltre detta fase – Esclusione.


a) La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari, nei procedimenti plurisoggettivi, non deve effettuare l’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., procedendo, invece, all’interrogatorio di garanzia postumo, nei soli confronti dell’indagato rispetto al quale ritiene sussistenti esigenze cautelari impeditive o la gravità indiziaria per un reato ostativo ai sensi della disposizione citata, in quanto non assume rilievo, a tal fine, l’eventuale sussistenza di cause derogatorie afferenti a coindagati, pur se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati.

b) La Sesta Sezione penale, in tema di nullità processuali, ha affermato che l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest’ultimo rilevata ex officio anche ove non sia stata in precedenza eccepita dall’interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre tale fase procedimentale.


Il commento alla sentenza

Contesto del caso

  • Misura cautelare: Arresti domiciliari applicati dal Tribunale di Roma (confermando l'ordinanza del GIP di Civitavecchia del 19 gennaio 2025) per il reato di favoreggiamento in un caso di estorsione.

  • Fatti contestati:

    • ST. avrebbe fornito dichiarazioni reticenti alla polizia giudiziaria riguardo alla conoscenza di soggetti coinvolti in un'estorsione.

    • L'estorsione riguardava la consegna di un veicolo intestato alla compagna di FDF o a FG, come pagamento di un debito derivante da cessione di stupefacenti. Il veicolo fu poi acquistato dalla società MC.

Ricorso di ST

ST ha presentato ricorso attraverso il suo difensore, sostenendo sei motivi principali:

  1. Violazione dell'art. 378 c.p. (favoreggiamento): Manca la prova di un contributo materiale idoneo a eludere le indagini.

  2. Violazione degli artt. 378 e 384 c.p.: Il Tribunale ha erroneamente escluso la causa di non punibilità (art. 384 c.p.), nonostante la genericità delle dichiarazioni di DF

  3. Mancanza di motivazione sul pericolo di reiterazione criminosa: La valutazione si basava su precedenti di polizia e contesti delinquenziali senza analisi concreta.

  4. Violazione degli artt. 163 c.p. e 275 c.p.p.: Mancata valutazione della concepibilità della sospensione condizionale della pena.

  5. Mancanza di motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio: La motivazione era generica e non specifica.

  6. Violazione degli artt. 291 e 292 c.p.p.: Omesso interrogatorio preventivo dell'indagato, richiesto dalla legge.

Decisione della Cassazione

La Corte ha esaminato i motivi e si è concentrata sui punti chiave:

  1. Primi due motivi: Ritenuti infondati. Il Tribunale aveva correttamente valutato gli indizi a carico di ST, escludendo la causa di non punibilità.

  2. Quinto e sesto motivoFondati. La Cassazione ha rilevato che:

    • Il pericolo di inquinamento probatorio era motivato in modo generico e non concreto.

    • L'omissione dell'interrogatorio preventivo (art. 291 c.p.p.) ha determinato una nullità genetica dell'ordinanza cautelare, poiché viola il diritto di difesa. La legge n. 114/2024 impone tale interrogatorio salvo casi eccezionali.

    • La nullità si estende sia all'ordinanza del GIP che a quella del Tribunale di Roma.

Principi giuridici affermati

  • Interrogatorio preventivo: È un presupposto essenziale per la validità della misura cautelare, salvo eccezioni (es. pericolo di fuga o inquinamento probatorio concretamente dimostrato).

  • Nullità genetica: L'omissione dell'interrogatorio rende nullo l'intero provvedimento cautelare, non sanabile in sede di riesame.

  • Deducibilità del vizio: La nullità può essere eccepita in sede di riesame e/o rilevata ex officio dal Tribunale del riesame, anche se non sollevata durante l'interrogatorio di garanzia.

Dispositivo finale

La Cassazione ha:

  1. Annullato senza rinvio le ordinanze del GIP e del Tribunale di Roma.

  2. Ordinato la liberazione immediata di ST, salvo detenzione per altri motivi.






12 settembre 2025

Pene sostitutive di pene detentive brevi – Disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 -

 


La Sesta Sezione penale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ha affermato che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria, anche nel caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso sentenza assolutoria, una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.

29 luglio 2025

DEPOSITO ATTI IN UDIENZA: è possibile farlo anche cartaceamente. Ci voleva l'interpretazione della Corte di Cassazione per chiarire il chiaro tenore delle norme

 



La Cassazione torna nuovamente a pronunciarsi sulla costituzione di parte civile presentata in udienza e non depositata telematicamente, ex art. 111 bis c.p.p.

Secondo la V Sezione:

- “la riforma ‘Cartabia’ non ha introdotto modifiche alla disciplina dell’attività di udienza”, tra cui “la costituzione di parte civile (come pure, esemplificativamente, il deposito di una nomina in corso di causa o la produzione di un documento in udienza, ad esempio, all’esito dell’esame di un teste)”.
- l'art. 111 bis c.p.p., comma 3, prevede in ogni caso una deroga alla regola del deposito telematico obbligatorio, nella quale possono farsi rientrare anche la "produzione di documenti" e “il deposito di atti quali la costituzione di parte civile, comparsa conclusionale, nomina, procura speciale, etc. che, per loro natura o, appunto, per specifiche esigenze processuali, devono essere depositati in udienza”;
- “l’obbligo di deposito telematico, introdotto dalla richiamata normativa, primaria e secondaria, deve intendersi riferito ai casi di costituzione anticipata, per l’udienza preliminare, o per l’udienza predibattimentale, e non anche al caso, qui ricorrente, della costituzione che avvenga direttamente in udienza, come consentito dall’art. 78 cod. proc. pen.”.

Questo dunque il principio di diritto enunciato dalla Cassazione:

- il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea (c.d. analogica) nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali;

- "l’ordinanza con la quale il giudice escluda la costituzione di parte civile avvenuta direttamente in udienza per violazione della previsione di cui all’art. 111 -bis cod. proc. pen., che prescrive come obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali, è abnorme per avere fatto riferimento a una normativa estranea alla situazione processuale da regolare, e quindi tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale".

28 luglio 2025

❌ATTENZIONE: nuovi termini per presentare la querela❌ Sentenza 123/2025 Corte Costituzionale: dice no alle disparità ingiustificate nella procedibilità dei reati

 


La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "riforma Cartabia"), in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). La disposizione impugnata stabilisce che, per alcuni reati (violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini sessualmente espliciti), si continui a procedere d’ufficio anche quando il reato connesso, originariamente procedibile d’ufficio, divenga perseguibile a querela per effetto di una modifica normativa successiva.

Contesto del Caso

  • Fatto: Il Tribunale di Verona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in un procedimento penale per atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.). La persona offesa aveva rimesso la querela, ma l’applicazione dell’art. 85, comma 2-ter, impediva l’estinzione del reato per sopravvenuta remissione, mantenendo la procedibilità d’ufficio.

  • Norma impugnata: L’art. 85, comma 2-ter, prevede che i reati di cui agli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter c.p. restino procedibili d’ufficio se connessi a un reato divenuto perseguibile a querela per effetto della riforma Cartabia o del decreto correttivo (d.lgs. n. 31/2024).

Argomenti del Rimettente (Tribunale di Verona)

  1. Violazione del principio di retroattività della legge più favorevole (lex mitior):

    • La disposizione impedisce l’applicazione di un regime più favorevole (procedibilità a querela) introdotto successivamente, senza giustificazioni ragionevoli.

    • Contrasta con l’art. 3 Cost., poiché crea un trattamento diseguale tra casi omogenei.

  2. Disparità di trattamento:

    • La norma opera solo per i reati connessi a delitti modificati dal decreto correttivo (d.lgs. n. 31/2024), ma non per quelli modificati dalla riforma Cartabia, creando un’ingiustificata differenza.

Difesa dello Stato (Avvocatura Generale)

  • La deroga al principio di retroattività è giustificata dalla tutela delle vittime vulnerabili, evitando loro di doversi "esporre" a querela a distanza di tempo.

  • La disparità di trattamento è inesistente, poiché i reati connessi sono diversi (danneggiamento vs. altri reati).

Decisione della Corte Costituzionale

  1. Natura della disposizione:

    • La norma ha carattere derogatorio rispetto al principio di retroattività della lex mitior, poiché blocca l’applicazione di un regime più favorevole.

  2. Violazione dell’art. 3 Cost.:

    • La deroga non è giustificata da esigenze costituzionalmente rilevanti. La tutela delle vittime non è sufficiente, poiché:

      • Nel caso di atti persecutori, la vittima può già rimuovere la querela anche a processo avviato.

      • La procedibilità d’ufficio forzata può ledere la riservatezza della vittima, costretta a partecipare al processo.

    • La disparità di trattamento tra reati connessi a diversi decreti è irragionevole.

  3. Rimedio:

    • La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, comma 2-ter, nella parte in cui si applica al reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) connesso a danneggiamento (art. 635 c.p.).

    • Stabilisce che i termini per la querela decorrano dalla pubblicazione della sentenza in G.U.



Schema Riepilogativo

AspettoDescrizione
Norma impugnataArt. 85, comma 2-ter, d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia).
Parametro costituzionaleArt. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza).
ContestoProcedimento penale per atti persecutori e danneggiamento; querela rimessa.
ProblemaLa norma blocca l’applicazione della procedibilità a querela per reati connessi.
Argomenti pro illegittimità1. Deroga ingiustificata alla lex mitior.
2. Disparità di trattamento.
Difesa dello StatoTutela delle vittime vulnerabili.
Decisione CorteIllegittimità costituzionale: la deroga non è ragionevole e viola l’art. 3.
EffettiDecorrenza dei termini per querela dalla pubblicazione della sentenza.

Punti Chiave

  • La Corte ribadisce che le modifiche al regime di procedibilità sono soggette al principio di retroattività della lex mitior.

  • La deroga al principio deve essere giustificata da esigenze costituzionali, assenti in questo caso.

  • La sentenza favorisce l’imputato e la vittima, consentendo l’estinzione del reato per remissione di querela.

30 aprile 2025

Pene sostitutive due anni dopo: aumentano, ma gli obiettivi sono lontani.

Il Ministero della giustizia ha pubblicato i dati definitivi (convalidati) inerenti gli adulti in area penale esterna al 31.12.2024 (Relazione al link)

Particolare attenzione meritano le statistiche inerenti le pene sostitutive delle c.d. pene detentive brevi, a due anni dalla loro introduzione tra le sanzioni previste dal Codice penale. 

Anzitutto deve rilevarsi che il dato al 31.12.2024 mostra un sensibile incremento dei soggetti in area penale esterna per pene sostitutive rispetto a quelli presenti al 31.12.2023: il numero di costoro è passato da 1816 a 5200.  Detto che in considerazione dell'oggetto del documento ("adulti in area penale esterna") non sono indicati i condannati la cui pena detentiva sia stata sostituita con la sanzione pecuniaria, si può notare che la semilibertà sostituiva riguarda appena 17 persone, mentre la detenzione domiciliare afferisce 1065 soggetti. Più consistenti, com’era prevedibile, sono invece i numeri che si riferiscono al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che interessa 4118 persone.    

A fronte di questi numeri, v'è da chiedersi se le pene sostitutive lascino intravedere la possibilità di raggiungere gli obiettivi auspicati in sede di c.d. Riforma Cartabia, in particolare, per limitarsi all'impatto sull'area della esecuzione penale, quello di ridurre il numero di detenuti per pene detentive brevi e dei c.d. liberi sospesi. 

In tal senso, si rammenti, per ciò che attiene alla esecuzione intramuraria, che la Relazione illustrativa alla Riforma aveva considerato come <<nella prospettiva del carcere, afflitto da strutturali problemi di sovraffollamento, la riforma delle pene sostitutive promette un significativo impatto, concorrendo alla riduzione del numero dei detenuti per pene brevi>>. 

Orbene, è evidente che per scrutinare l'impatto sul mondo carcerario delle pene sostitutive non ci si può limitare a considerare il numero complessivo dei condannati in stato di detenzione, passati dai 37.631 del 2021 (anno preso in considerazione dalla Relazione illustrativa) ai 46.232 del 31.12.2024; il raffronto andrebbe piuttosto condotto con riferimento  ai dati inerenti i soli condannati in espiazione muraria per pene fino ai 4 anni. Ma tale analisi non è agevole, infatti la Relazione illustrativa, secondo cui al 2021 i detenuti per pene inflitte in misura inferiore a quattro anni erano pari al 29,9%, fruiva di dati specifici, lì dove, invece, il dato pubblico al 31.12.2024 offre un indice aggregato per i detenuti condannati a pena tra 3 e 5 anni (detenuti presenti per pena inflitta al link)Neppure il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale sembra avere il dato di interesse (Report analitico al link)

A tal punto, per giungere ad un raffronto su entità di pene omogenee non resta che calcolare la percentuale di detenuti presenti al 31.12.2021 con pena fino a 5 anni e poi compararla con quella dei carcerati con la medesima pena inflitta al 31.12.2024. Tale raffronto consegna una percentuale in crescita dal 41.19% del 2021, all'attuale 42,82% dei carcerati.

All'esito di tale indagine, pur con le avvertenze di cui sopra, pare di potersi affermare che le pene sostitutive non abbiano inciso, non soltanto sul numero complessivo di detenuti, ma neppure su quello dei carcerati chiamati a scontare pene detentive c.d. brevi.

Il ricorso alle pene sostitutive, per come ricordato dall'attuale Ministro della giustizia, nel corso di un'interrogazione parlamentare, avrebbe dovuto ridurre il fenomeno dei c.d. liberi sospesi (interrogazione al link).

Tuttavia, e ancora una volta, non è agevole constatare in modo definitivo se il numero di istanze pendenti avanti ai Tribunali di sorveglianza si sia ridotto nel corso dell'ultimo biennio. Invero difettano statistiche pubbliche. In ogni caso, in occasione dell' interrogazione parlamentare poc'anzi citata, è emerso che in epoca coeva all'entrata in vigore della Cartabia (recte: al 13.12.2022) vi erano ben 90.120 "liberi sospesi". Tale numero, a prestar fede ad uno studioso attento, quale Fabio Fiorentin, pare cresciuto, potendosi al 2024, stimare, per difetto, intorno alle 100.000 unità  (F. Fiorentin "I liberi sospesi tra criticità presenti e prospettive di riforma" in Sistema penale).

In sintesi, come già avvenuto per altre misure, non pare che le pene sostitutive siano in grado di ridurre il numero di detenuti e neppure quello dei liberi sospesi.

Verosimilmente è radicalmente da ripensare il modello delle pene edittali: il sistema carcerocentrico deve essere superato, invertendo il rapporto tra le sanzioni non detentive e quelle detentive.      

       

   


09 settembre 2024

Procedimento in Cassazione: differenze per la trattazione dei ricorsi proposti sino al 30.06.24 e quelli post 30.06

 

 

Venuta meno la disciplina pandemica, il procedimento in Cassazione muta. Seppure a fronte di una disciplina non sempre cristallina, cerchiamo di orientarci. 

Con quale modalità verranno trattati i ricorsi ? Quali sono i termini per chiedere la trattazione orale ? Quali per gli avvisi, i motivi nuovi, le memorie, le repliche ?  

E' necessario distinguere tra i ricorsi proposti sino al 30.6.2024 e quelli successivamente depositati

Per i ricorsi proposti sino al 30.06.2024, in forza di numerose proroghe (vedi da ultimo il d.l. 30.12.2023 n. 215), si applica la c.d. disciplina pandemica

Il d.l. 137/2020 (art. 23 comma 8) prevede quale regola generale per la decisione dei ricorsi la trattazione cartolare, senza intervento dunque delle parti.

Le cadenze sono così regolate: 

almeno 30 giorni prima veniva notificato dell'avviso fissazione udienza; 

entro  15 gg. prima dell'udienza, il P.G. spediva a mezzo pec le sue RICHIESTE alla cancelleria, che provvedeva, in tesi immediatamente, a inoltrarle, stesso mezzo, alle parti private;

entro 5 gg. prima dell'udienza le altre parti (senza alcun ordine tra loro) POTEVANO presentare le loro CONCLUSIONI (in tesi non si faceva riferimento a memorie e repliche);

il dispositivo era comunicato alle parti.

Entro 25 gg. LIBERI prima dell'udienza le parti potevano formulare richiesta di discussione orale. 

Per i ricorsi proposti dopo il 30.06.2024, in forza della normativa Cartabia, integrata da quella Nordio (recte: D.L. 89/24, conv. in legge 120/2024), si devono distinguere DUE DIVERSI RITI CARTOLARI, almeno questa è la soluzione ritenuta da chi scrive. 

Al riguardo si deve muovere dal novellato art. 610 cpp che introduce DUE TERMINI per l'avviso di udienza

la regola generale è che il termine sia di almeno 30 giorni prima, ma <<nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'art. 127 il termine è ridotto ad almeno 20 giorni prima dell'udienza>>. 

Tale disposizione fa sorgere un dubbio: la norma intende riferirsi ad un procedimento camerale NON partecipato e ad uno partecipato, stante, per il secondo, il richiamo all'art. 127 c.p.p. ? 

Tale tesi si rinviene nel Dossier studi del Parlamento, in cui, con riguardo al termine dell'avviso, testualmente si afferma <<nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 c.p.p., ovverosia in camera di consiglio CON LA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI, il termine per l'avviso è ridotto ad almeno venti giorni>> (cfr. pag. 79 Dossier 31 luglio 2024 DL n. 89/2024- A.S. n. 1206).

La tesi consentirebbe al sistema di acquisire maggiore linearità, poichè il richiamo all'art. 127 c.p.p. dovrebbe intendersi esattamente alla tipologia da esso disciplinata. Tuttavia la trama normativa del procedimento innanzi alla corte di cassazione conosce un uso promiscuo e assai infelice dell'espressione <<con le forme previste dall'art. 127 c.p.p.>>, per alludere sia alle modalità di camera di consiglio partecipate che cartolari. Invero l'art. 611 comma 1 bis, nel disciplinare i procedimenti per i quali può essere richiesta la trattazione partecipata dispone, ex lett. a), che per i <<ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 c.p.p.>> le parti possano chiedere di partecipare alla camera di consiglio. E' dunque evidente che anche per i ricorsi da trattare con le forme ex art. 127 cpp la regola generale sia quella del contraddittorio scritto. Del resto tale lettura risulta coerente con il principio generale del primo comma del medesimo articolo 610 c.p.p., a mente del quale <<la Corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio>>. Ma, probabilmente, carattere risolutivo riveste l'enunciato del comma 1 ter, secondo cui nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'art. 127 la richiesta di trattazione orale si debba formulare nel termine perentori di 15 giorni liberi prima dell'udienza. Ciò posto deve ascriversi all'uso infelice prima richiamato, la circostanza che appena qualche riga dopo e nel medesimo comma, il legislatore preveda che, una volta ritenuta ammissibile la richiesta di trattazione orale, la Corte dia avviso alle parti indicando <<se il ricorso sarà trattato in pubblica udienza o in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127>>.

Ciò posto: 

- nel camerale non partecipato (ordinario)  

fino a 15 giorni prima dell'udienza, il PG presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie;

fino a 5 giorni prima dell'udienza tutte le parti possono presentare memorie di replica;

- NON SI PREVEDONO ONERI DI TRASMISSIONE IN CAPO ALLA CANCELLERIA.  

 Entro 25 gg. LIBERI prima dell'udienza le parti possono formulare richiesta di discussione orale e in questo caso l'udienza sarà celebrata in forma pubblica. Di tale mutamento sarà dato avviso al Pg e ai difensori, ma non è previsto uno specifico termine.        

- nel camerale non partecipato ("127 cpp" -610 cpp)  

fino a 15 giorni prima dell'udienza, il PG presenta le sue richieste (ciò si desume dall'assenza di esplicita previsione derogatoria, ma ovviamente la circostanza che l'avviso dell'udienza venga notificato almeno 20 gg. dell'udienza potrebbe favorire sforamenti di una norma già priva di sanzione);

fino a 10 giorni prima dell'udienza e tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie;

fino a 3 giorni prima dell'udienza tutte le parti possono presentare memorie di replica;

- NON SI PREVEDONO ONERI DI TRASMISSIONE IN CAPO ALLA CANCELLERIA. 

Entro 15 gg. LIBERI prima dell'udienza le parti possono formulare richiesta di discussione orale e in questo caso l'udienza sarà celebrata in forma  di camerale partecipato. Di tale mutamento sarà dato avviso al Pg e ai difensori, ma non è previsto uno specifico termine. 

La Corte di Cassazione nacque in Francia quando imperava il mito della chiarezza normativa, presupposto affinchè il giudice di legittimità potesse controllare l'operato del giudice. Le norme sopra riportate testimoniano come di quel mito non sia rimasto nulla e che ciò avvenga anche con riguardo alle norme che disciplinano il procedimento in cassazione desta particolare amarezza. 

 

 

  

 

 

 

 

   

22 luglio 2024

❌Utilità: la nuova istanza Cartabia per chiedere la discussione orale del processo in appello❌

 



Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia della entrata in vigore della regola Cartabia quanto ai termini per chiedere la discussione orale della causa in appello (link), termine che cambia rispetto a quello pandemico al quale ci eravamo abituati e che, ora, è di 15 giorni decorrenti dalla notifica del decreto di comparizione in appello.

Pubblichiamo di seguito un modello di istanza aggiornata, che rilanciamo nella sezione (link) dove è possibile trovare tutte le altre utilità.


Udienza: «Data udienza»

RGNR: «...»

RG. Giudicante: «Ruolo Generale»-«Anno Ruolo Generale»

Imputato: «Nome »

Parte civile: «Nome »


«Autorità giudiziaria»

«Sezione»

Presidente:

a mezzo PDAAP


Istanza di discussione orale

(ai sensi dell'art. 598 bis c.p.p.)


Signori Giudici della Corte / Signor Giudice del Tribunale,


con inerenza al procedimento indicato in epigrafe nel quale assisto il/la Signor/a «Nome» (solo se parte civile: nel processo a carico dell'imputato «Nome») e per l’udienza del «Data udienza», «Orario»

premesso

  • che in data …, a mezzo pec, è stato notificato il decreto di citazione per l'udienza innanzi al giudice di appello per il «Data udienza», «Orario»;

  • che è intenzione del sottoscritto difensore chiedere, nel termine previsto dal codice di procedura penale (15 dalla notifica suddetta), la discussione orale,

formulo istanza di discussione orale

della causa in udienza pubblica/camerale partecipata, ai sensi dell'art. 598 bis comma 2 c.p.p..

«Luogo»,«Data odierna»

Avv.

(firmato digitalmente)



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