09 settembre 2024

Procedimento in Cassazione: differenze per la trattazione dei ricorsi proposti sino al 30.06.24 e quelli post 30.06

 

 

Venuta meno la disciplina pandemica, il procedimento in Cassazione muta. Seppure a fronte di una disciplina non sempre cristallina, cerchiamo di orientarci. 

Con quale modalità verranno trattati i ricorsi ? Quali sono i termini per chiedere la trattazione orale ? Quali per gli avvisi, i motivi nuovi, le memorie, le repliche ?  

E' necessario distinguere tra i ricorsi proposti sino al 30.6.2024 e quelli successivamente depositati

Per i ricorsi proposti sino al 30.06.2024, in forza di numerose proroghe (vedi da ultimo il d.l. 30.12.2023 n. 215), si applica la c.d. disciplina pandemica

Il d.l. 137/2020 (art. 23 comma 8) prevede quale regola generale per la decisione dei ricorsi la trattazione cartolare, senza intervento dunque delle parti.

Le cadenze sono così regolate: 

almeno 30 giorni prima veniva notificato dell'avviso fissazione udienza; 

entro  15 gg. prima dell'udienza, il P.G. spediva a mezzo pec le sue RICHIESTE alla cancelleria, che provvedeva, in tesi immediatamente, a inoltrarle, stesso mezzo, alle parti private;

entro 5 gg. prima dell'udienza le altre parti (senza alcun ordine tra loro) POTEVANO presentare le loro CONCLUSIONI (in tesi non si faceva riferimento a memorie e repliche);

il dispositivo era comunicato alle parti.

Entro 25 gg. LIBERI prima dell'udienza le parti potevano formulare richiesta di discussione orale. 

Per i ricorsi proposti dopo il 30.06.2024, in forza della normativa Cartabia, integrata da quella Nordio (recte: D.L. 89/24, conv. in legge 120/2024), si devono distinguere DUE DIVERSI RITI CARTOLARI, almeno questa è la soluzione ritenuta da chi scrive. 

Al riguardo si deve muovere dal novellato art. 610 cpp che introduce DUE TERMINI per l'avviso di udienza

la regola generale è che il termine sia di almeno 30 giorni prima, ma <<nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'art. 127 il termine è ridotto ad almeno 20 giorni prima dell'udienza>>. 

Tale disposizione fa sorgere un dubbio: la norma intende riferirsi ad un procedimento camerale NON partecipato e ad uno partecipato, stante, per il secondo, il richiamo all'art. 127 c.p.p. ? 

Tale tesi si rinviene nel Dossier studi del Parlamento, in cui, con riguardo al termine dell'avviso, testualmente si afferma <<nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 c.p.p., ovverosia in camera di consiglio CON LA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI, il termine per l'avviso è ridotto ad almeno venti giorni>> (cfr. pag. 79 Dossier 31 luglio 2024 DL n. 89/2024- A.S. n. 1206).

La tesi consentirebbe al sistema di acquisire maggiore linearità, poichè il richiamo all'art. 127 c.p.p. dovrebbe intendersi esattamente alla tipologia da esso disciplinata. Tuttavia la trama normativa del procedimento innanzi alla corte di cassazione conosce un uso promiscuo e assai infelice dell'espressione <<con le forme previste dall'art. 127 c.p.p.>>, per alludere sia alle modalità di camera di consiglio partecipate che cartolari. Invero l'art. 611 comma 1 bis, nel disciplinare i procedimenti per i quali può essere richiesta la trattazione partecipata dispone, ex lett. a), che per i <<ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 c.p.p.>> le parti possano chiedere di partecipare alla camera di consiglio. E' dunque evidente che anche per i ricorsi da trattare con le forme ex art. 127 cpp la regola generale sia quella del contraddittorio scritto. Del resto tale lettura risulta coerente con il principio generale del primo comma del medesimo articolo 610 c.p.p., a mente del quale <<la Corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio>>. Ma, probabilmente, carattere risolutivo riveste l'enunciato del comma 1 ter, secondo cui nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'art. 127 la richiesta di trattazione orale si debba formulare nel termine perentori di 15 giorni liberi prima dell'udienza. Ciò posto deve ascriversi all'uso infelice prima richiamato, la circostanza che appena qualche riga dopo e nel medesimo comma, il legislatore preveda che, una volta ritenuta ammissibile la richiesta di trattazione orale, la Corte dia avviso alle parti indicando <<se il ricorso sarà trattato in pubblica udienza o in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127>>.

Ciò posto: 

- nel camerale non partecipato (ordinario)  

fino a 15 giorni prima dell'udienza, il PG presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie;

fino a 5 giorni prima dell'udienza tutte le parti possono presentare memorie di replica;

- NON SI PREVEDONO ONERI DI TRASMISSIONE IN CAPO ALLA CANCELLERIA.  

 Entro 25 gg. LIBERI prima dell'udienza le parti possono formulare richiesta di discussione orale e in questo caso l'udienza sarà celebrata in forma pubblica. Di tale mutamento sarà dato avviso al Pg e ai difensori, ma non è previsto uno specifico termine.        

- nel camerale non partecipato ("127 cpp" -610 cpp)  

fino a 15 giorni prima dell'udienza, il PG presenta le sue richieste (ciò si desume dall'assenza di esplicita previsione derogatoria, ma ovviamente la circostanza che l'avviso dell'udienza venga notificato almeno 20 gg. dell'udienza potrebbe favorire sforamenti di una norma già priva di sanzione);

fino a 10 giorni prima dell'udienza e tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie;

fino a 3 giorni prima dell'udienza tutte le parti possono presentare memorie di replica;

- NON SI PREVEDONO ONERI DI TRASMISSIONE IN CAPO ALLA CANCELLERIA. 

Entro 15 gg. LIBERI prima dell'udienza le parti possono formulare richiesta di discussione orale e in questo caso l'udienza sarà celebrata in forma  di camerale partecipato. Di tale mutamento sarà dato avviso al Pg e ai difensori, ma non è previsto uno specifico termine. 

La Corte di Cassazione nacque in Francia quando imperava il mito della chiarezza normativa, presupposto affinchè il giudice di legittimità potesse controllare l'operato del giudice. Le norme sopra riportate testimoniano come di quel mito non sia rimasto nulla e che ciò avvenga anche con riguardo alle norme che disciplinano il procedimento in cassazione desta particolare amarezza. 

 

 

  

 

 

 

 

   

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