03 settembre 2024

Ma la custodia cautelare in carcere la decide il collegio ? Per adesso NO

Ma adesso la custodia cautelare in carcere la decide un collegio ? 

NO. ALMENO FINO AL 26.08.2026.

Infatti, l'art. 9 della legge Nordio (114/24) prevede che

<<Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) , numero 2), limitatamente al capoverso 1 -quinquies , g) , numero 2), h) , l) e m) , e di cui all’articolo 4 si applicano decorsi DUE ANNI dalla data di entrata in vigore della presente legge>>.

In sostanza fino al 26.08.2026 non entrerà in vigore la norma che prevede la decisione collegiale per l'applicazione della custodia cautelare in carcere e quelle che la presuppongono. 

Riportiamo infra le disposizioni differite, ex art. 9 legge Nordio.

 lett. e) ... 1 -quinquies . Nel caso di cui all’articolo 328, comma 1 -quinquies , all’interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato; 

g) all’articolo 294: ...;  2) al comma 4 -bis , dopo la parola: «disposta» sono inserite le seguenti: «dal collegio di cui all’articolo 328, comma 1 -quinquies ,»;

h) all’articolo 299, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In questo caso, se ritiene che l’aggravamento debba comportare l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all’articolo 328, comma 1 -quinquies »;

l) all’articolo 313, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all’articolo 328, comma 1 -quinquies , quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva»; 

m) all’articolo 328, dopo il comma 1 -quater è aggiunto il seguente: «1 -quinquies . Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere».

art. 4  Modifiche all’ordinamento giudiziario 1. All’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 7 -bis : 1) al comma 3 -bis , dopo le parole: «capi degli uffici» sono aggiunte le seguenti: «, assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale»;  2) al comma 3 -quater , lettera c) , dopo le parole: «dei magistrati» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari»; b) all’articolo 7 -ter , comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dell’udienza preliminare» sono aggiunte le seguenti: «e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche nell’ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all’articolo 7 -bis , comma 3 -bis.

Il differimento dovrebbe consentire di rafforzare gli organici della magistratura, al fine di far fronte alle incompatibilità che deriveranno dalla decisione collegiale della misura.  

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