12 settembre 2024

Se è ignota la prognosi di guarigione, la sospensione della prescrizione si computa per INTERO




Cassazione penale sez. II, 28/02/2024, (ud. 28/02/2024, dep. 18/03/2024), n.11137 ha ritenuto che  "qualora il giudice accordi un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dovuto a motivi di salute dell'imputato, senza che sia stata indicata la prevedibile durata della malattia nella certificazione medica ovvero che tale durata non sia comunque in altro modo evincibile, il corso della prescrizione è dichiarato sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione" (cfr. anche Sez. 5, n. 30188 del 10/5/2021, Dufrusine, n.m.). 

  

Ultima pubblicazione

La Corte si pronuncia sul controverso rapporto tra 570 e 570 bis c.p.- di Laura Platino*

  La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n 12321, resa dalla Sesta Sezione penale in data 16.01.2026, ha affrontato il delicato tem...

I più letti di sempre