23 settembre 2024

Il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagine

 



Il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagine, di cui all’art. 62, comma 1, cod. proc. pen., non concerne il caso in cui sussistano fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili - tenute dall’indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria - le quali ben possono essere descritte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del risultato di tali indagini, e ciò anche nel caso in cui siano già insorti indizi di reato a suo carico (Sez. 3, n. 11167 del 14/12/2023, dep. 2024; Sez. 4, n. 33914 del 28/06/2023; Sez. 1, n. 31558 del 19/05/2023; Sez. 4, n. 33325 del 10/03/2015; Sez. 1, n. 15861 del 09/12/2014, dep. 2015; Sez. 5, n. 7127 del 01/12/2011, dep. 2012).

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