Secondo quanto riportato in sentenza, il difensore dell'indagato dopo avere sostenuto, nella memoria depositata a seguito della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., la mancanza degli elementi costitutivi di uno dei due reati contestati, rilevava, in ordine al delitto di ricettazione ascritto al prevenuto, come "nessun accertamento risulta essere stato compiuto sulla provenienza dei beni in sequestro; da ciò deriva che la condotta tenuta dall'indagato che chiede l'interrogatorio non può in alcun modo integrare l'ipotesi di reato di cui all'art. 648 c.p. per la quale non può dirsi raggiunta la prova".
Nonostante la richiesta di interrogatorio, la Corte di Cassazione ha concluso che non ricorresse alcuna ipotesi di nullità. Invero, pur ritenendo che la richiesta di interrogatorio possa essere contenuta anche nel corpo di una memoria, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che nel caso di specie l'incombente sia stato sollecitato con modalità anomale, <<tali da poter trarre in inganno il magistrato inquirente, che legittimamente potrebbe non essersi avveduto di una richiesta che, nella sostanza, difettava del requisito della chiarezza, intesa anche quale agevole riconoscibilità>>. (sentenza al link)