26 agosto 2024

Riforma NORDIO. L'interrogatorio ante misura cautelare: un principio o un'eccezione a un principio?



Con la riforma c.d. Nordio è stato introdotto il comma 1 quater dell'art. 291 cpp, secondo cui :  

<<1-quater. Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, PRIMA di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, SALVO che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale>>.

Leggendo a contrario la norma se ne può meglio ricavare la effettiva (e limitata) portata. Infatti, ferma restando la previsione di cui all'art. 289 c.p.p. (interrogatorio anticipato del p.u. o i.p.s. accusato di un reato contro la p.a. e richiesto di sospensione dal pubblico ufficio o servizio), l'interrogatorio anticipato è previsto per il caso in cui sussista ESCLUSIVAMENTE un'esigenza cautelare rispetto alla commissione di ulteriori reati (art. 274 lett.c) e semprechè non si tratti di delitti previsti dal catalogo ex 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero di gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

Sembra che la norma ponga più che un principio (interrogatorio anticipato) un'eccezione alla regola previgente (applicazione della misura senza procedere all'interrogatorio), il tutto a tacere delle modalità di confezionamento di una norma in materia cautelare che si fonda su richiami a cataloghi pensati per tutt'altro scopo (durata indagini preliminari e tempistica dell'assunzione di informazione di taluni soggetti rispetto a certi reati). A testimonianza della improvvida modalità di confezionamento della disposizione basti osservare la moltiplicazione del rinvio a certe ipotesi delittuose (ad esempio il tentato omicidio rientra sia nella previsione del 407 lett. a) n. 2 che del 361 1 ter, che tra i delitti commessi con violenza personale). 

Ciò detto, resterà rimesso alle regole pretorie stabilire se con il termine "sussista", il legislatore abbia inteso fare riferimento alle esigenze prospettate dal PM o a quelle che prima facie il GIP ritenga sussistere. Così come sarà la prassi a fornire indicazioni per il caso di richieste di misure che riguardino più concorrenti, ove per taluni sia in astratto praticabile l'interrogatorio anticipato e per altro no. La questione appare delicata anche in ragione del fatto che il novellato art. 291 prevede, ai fini dell'interrogatorio,  il <<deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonche' della facolta' di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati>>.

Insomma si introduce un'eccezione neppure troppo ben congegnata. 

        

 

25 agosto 2024

❌ Da oggi si riducono gli oneri per proporre impugnazione, ma soltanto per il difensore di fiducia ❌

Entra in vigore la c.d. riforma Nordio. Segnaliamo che in tema di impugnazioni è abrogato il 581 comma 1 ter, a mente del quale 

con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Diversamente, il 581 comma 1 quater è stato interpolato riferendolo al solo difensore di UFFICIO, di talché, esso ora prevede che  

nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di UFFICIO è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.


14 agosto 2024

Convertito con modifiche il D.L. 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria e penale

E' stato convertito il D.L. che, ex multis, introduce tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quello di "Indebita destinazione di denaro o di cose mobili".  

Per ciò che attiene al "pianeta carcere" segnaliamo alcuni stralci del provvedimento, introdotti in sede di conversione:   

All'articolo 656 del  codice  di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
          a) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
          "9-bis. Il pubblico ministero, prima di  emettere  l'ordine
di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di  custodia
cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo
da  eseguire,  trasmette  gli  atti  al  magistrato  di  sorveglianza
affinche' disponga con ordinanza in  via  provvisoria  la  detenzione
domiciliare per il condannato di eta' pari  o  superiore  a  settanta
anni se la residua pena da espiare determinata  ai  sensi  del  comma
4-bis e' compresa tra due e quattro anni  di  reclusione,  fino  alla
decisione del tribunale di sorveglianza  di  cui  al  comma  6.  Sono
escluse le condanne per i  delitti  di  cui  all'articolo  51,  comma
3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354. 
          9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di
esecuzione,  trasmette  gli  atti  al  magistrato   di   sorveglianza
affinche' disponga con ordinanza in  via  provvisoria  la  detenzione
domiciliare se il condannato si trova agli  arresti  domiciliari  per
gravissimi motivi di salute, fino alla  decisione  del  tribunale  di
sorveglianza di cui al comma 6"; 
...
1. All'articolo 47 della legge 26  luglio  1975,  n.
354, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        "2-bis. Il condannato, qualora non sia in  grado  di  offrire
valide  occasioni  di  reinserimento  esterno  tramite  attivita'  di
lavoro, autonomo o dipendente, puo' essere ammesso, in  sostituzione,
a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attivita' di  pubblica
utilita', senza remunerazione, nelle forme e con le modalita' di  cui
agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro  della  giustizia  26
marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80  del  5  aprile
2001, in  quanto  compatibili,  nell'ambito  di  piani  di  attivita'
predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno,  di  concerto  tra  gli
enti  interessati,  le  direzioni  penitenziarie  e  gli  uffici  per
l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del  tribunale 
di sorveglianza territorialmente competente".  ( gazzetta al link)

09 agosto 2024

Il Presidente della Repubblica ha firmato il ddl Nordio.

Il Presidente della Repubblica ha firmato il ddl Nordio, che apporta modifiche sia al codice penale (tra cui l' abolizione dell' abuso di ufficio ) che di procedura. Il testo sarà adesso pubblicato in Gazzetta. 

01 agosto 2024

Buone vacanze

 


"Foro e Giurisprudenza", per il mese di agosto, sospenderà le pubblicazioni quotidiane. 

Daremo conto soltanto di approfondimenti e novità, se ve ne saranno.

Le pubblicazioni riprenderanno regolarmente dal mese di settembre.

Buone vacanze!


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