Il Giudice di Vicenza, accogliendo una eccezione difensiva, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell' art. 5, comma 8-bis, primo periodo, t.u. immigrazione.
La norma testé citata sottopone all’unica cornice edittale che spazia da uno a sei anni di reclusione tre tipologie di condotte: (a) la contraffazione o alterazione di un titolo di soggiorno o di ingresso; (b) la contraffazione o alterazione di un diverso documento al fine di determinare il rilascio di un documento di soggiorno o di ingresso; nonché (c) l’utilizzazione di uno dei documenti contraffatti o alterati appartenenti alle categorie (a) e (b).
Nondimeno, <<secondo il rimettente e la difesa della parte, le prime due fattispecie sarebbero necessariamente connotate da un maggiore disvalore rispetto alla condotta di mera utilizzazione del documento, sia perché la falsificazione materiale di un documento presupporrebbe capacità tecniche e risorse materiali che sono normalmente possedute da un’organizzazione criminale piuttosto che da singoli individui – ciò che connoterebbe di maggiore capacità criminale chi si renda responsabile di tali condotte rispetto a chi si limiti a ricevere il documento contraffatto o alterato e a utilizzarlo –; sia perché, in particolare secondo la difesa della parte, le condotte riconducibili alle tre categorie indicate si porrebbero in diverso rapporto di progressione criminosa rispetto al bene giuridico tutelato dell’ordinata gestione dei flussi migratori>>. Da ciò conseguirebbe l'illegittimità di un'unica cornice edittale, per violazione del principio di uguaglianza, dovendosi piuttosto prevedere un'ipotesi sanzionatoria, ridotta di un terzo, per la meno grave ipotesi di solo uso del documento da altri contraffatto o alterato, così come avviene per le ipotesi comuni di falso.
La Corte costituzionale ha respinto la questione e tuttavia la pronuncia si segnala per un mutamento della giurisprudenza di costituzionalità.
Il giudice delle leggi ha ritenuto che irragionevoli equiparazioni di trattamento tra situazioni tra loro dissimili non possano essere sanate ove le situazioni dissimili ricadano in un'unica previsione normativa, seppur caratterizzata da ampia cornice edittale, per come invece antecedentemente ritenuto dalla medesima Corte.
Invero tale argomento, in passato, è stato utilizzato dal Giudice di legittimità (sentenze n. 23 del 2016, punto 2.4. del Considerato in diritto, e n. 250 del 2010, punto 7 del Considerato in diritto), osservando che <<spetterebbe al giudice far emergere la differenza di disvalore delle diverse condotte tramite la graduazione della pena tra il minimo e il massimo edittale>>. Tuttavia tale tesi è oggi respinta dalla Corte, poichè essa <<trascura in effetti di considerare che dalla previsione di un determinato minimo e, soprattutto, di un determinato massimo edittale dipendono spesso conseguenze, diverse dalla pena, ma parimenti suscettibili di produrre significative ricadute sui diritti fondamentali della persona sottoposta a indagini o imputata: dalla possibilità di fruire dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, primo comma, cod. pen.) o di accedere alla sospensione del processo con messa alla prova (art. 168-bis, primo comma, cod. pen.), alla durata del termine della prescrizione del reato (art. 157, primo comma, cod. pen.), alla possibilità di disporre misure cautelari coercitive e in particolare la custodia cautelare in carcere (art. 280, primo e secondo comma, cod. proc. pen.), alla possibilità di sottoporre l’indagato a intercettazioni telefoniche o ambientali (art. 266, primo e secondo comma, cod. proc. pen.) ovvero ad arresto o fermo (artt. 380, 381 e 384 cod. proc. pen.), e così via>>.
<<È dunque essenziale, onde assicurare un’applicazione proporzionata di tutti questi istituti, che la medesima cornice edittale non abbracci fattispecie che, già nella loro configurazione astratta, siano connotate da un disvalore macroscopicamente inferiore rispetto alle altre alle quali trova applicazione la medesima cornice>>.
Tuttavia, nel caso di specie, la Corte non ha ritenuto che l’art. 5, comma 8-bis, primo periodo, t.u. immigrazione comprenda fattispecie che, già nella loro dimensione astratta, siano evidentemente connotate da disvalore tanto differente, da rendere necessaria la previsione di diverse cornici edittali.
Neppure sussiste, ad avviso del giudice di legittimità, una violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento tra la disposizione censurata e i tertia comparationis evocati dal rimettente, con particolare riferimento alla riduzione di un terzo della pena prevista, per le ipotesi di mero uso dell’atto falso, dall’art. 489 cod. pen.. Al riguardo la Corte ha considerato che, rispetto alla fattispecie scrutinata, non è agevole ipotizzare una utilizzazione dei documenti contraffatti in assenza di un previo concorso nella loro falsificazione (decisione al link)
Il giovane collega, Enrico Bordignon, autore della memoria con cui è stata eccepita la questione di costituzionalità, è stato insignito, dalla Camera penale di Trapani, con il premio Giuseppe Corso III^ edizione.