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20 febbraio 2023

Il riesame che vorrei di Erika Di Carlo






Per la sezione "La Riforma che vorrei" pubblichiamo l'intervento della dr.ssa Erika Di Carlo e a seguire una breve nota del Presidente della nostra Camera penale, avvocato Marco Siragusa.

 

IL RIESAME CHE VORREI 

Il Tribunale per il riesame, noto anche come Tribunale della Libertà, è il primo baluardo della libertà personale, essendo la prima sede in cui l’indagato, privato della libertà personale a seguito di ordinanza cautelare emessa inaudita altera parte (per la maggior parte dei casi), ha effettivamente la possibilità di esplicare la sua difesa, nel contraddittorio con l’altra parte.



Il riesame che vorrei.

Ho riflettuto molto su questo tema da quando mi è stato chiesto di scrivere un articolo al riguardo, e nel farlo ho cercato di mettermi dal punto di vista dell’indagato, nonché, in caso di sequestro, del titolare del bene oggetto di ablazione in via cautelare.

Le mie riflessioni si sono concentrate essenzialmente sul rimedio del riesame ex art. 309 c.p.p., avverso le ordinanze in tema di libertà personale - e, a cascata, sul riesame ex art. 324 c.p.p., avverso i provvedimenti in tema di sequestro - proprio perché si tratta del primo rimedio esperibile da parte dell’indagato avverso il provvedimento genetico, che applichi per la prima volta la misura cautelare.

Meno criticità presenta, dal mio punto di vista, l’appello ex art. 310 c.p.p., sia perché si tratta di un mezzo di impugnazione che viene in rilievo in un momento successivo, dopo che il giudice che ha applicato la misura cautelare è già stato invitato dalla Difesa a rivedere la sua precedente decisione, sia per la maggiore ampiezza dei termini ricollegati alla decisione sui motivi di impugnazione, peraltro non perentori.

Diverso è, invece, il caso del riesame, collegato a termini decisionali perentori e più ristretti, proprio al fine di garantire al massimo la libertà fondamentale dell’indagato, che potrebbe esserne stato privato solo a seguito di una conoscenza incompleta della situazione sottostante, in assenza di un confronto con la Difesa, stante l’emissione del provvedimento cautelare inaudita altera parte (salvi i casi di arresto in flagranza di reato, cui segue l’udienza di convalida dell’arresto, nel contraddittorio tra le parti). 

L’idea che mi tornava sempre in mente era quella di un riesame limitato all’ “essenziale”, ossia ai casi in cui, effettivamente, una volta esplicato il contraddittorio, sussista davvero un margine di discrezionalità del Tribunale nel confermare o meno la misura cautelare già applicata, ovvero nella scelta della stessa, e non, invece, di un riesame esteso a tutti i casi, anche a quelli in cui l’applicazione della misura cautelare sia pressoché “inevitabile”.

Per quanto banale possa sembrare, non lo è affatto.

Nel fare questa riflessione mi riferisco essenzialmente ai casi in cui, una volta appurata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l’ago della bilancia verta realmente sulla sussistenza e sull’eventuale grado delle esigenze cautelari.

Ed infatti, essendo il rimedio del riesame proponibile senza limitazioni, oltre che integralmente devolutivo, senza onere di specificazione dei relativi motivi di impugnazione, accade sovente che si faccia riesame incondizionatamente avverso qualsiasi ordinanza cautelare.

Succede, dunque, che venga proposto riesame anche per i cosiddetti casi di scuola, in cui ad esempio un soggetto, arrestato in flagranza di reato o comunque raggiunto da gravissimi indizi per un reato contro il patrimonio, pur essendo gravato da plurimi precedenti penali dello stesso tipo (commessi anche nel più recente passato) e destinatario della misura cautelare più blanda in assoluto, faccia comunque riesame. 

Ciò, pur essendo incontestabili sia la sussistenza del quadro indiziario a suo carico, che la qualificazione giuridica dei fatti, o la sussistenza nel caso di specie dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reato.

Sussistenza talmente incontestabile che lo stesso impugnante si limita a fare richiesta di riesame senza specificarne in alcun modo i relativi motivi.

A mio avviso in queste ipotesi l’applicazione della misura cautelare potrebbe dirsi quasi obbligata.

Certamente differente è l’aspetto relativo alla scelta della misura da applicare, nel senso che a fronte di un quadro così grave, l’applicazione della misura cautelare più lieve in assoluto appare quasi un non-senso, in quanto potrebbe sembrare fin da subito inefficace.

Ma certamente l’ultimo a potersi dolere di tale scelta è l’indagato, se non per il fatto che tale misura potrebbe essere aggravata, dimostrando così in concreto la sua inefficacia e la necessità di applicare, fin dall’inizio, una misura più gravosa.

Circostanza, quest’ultima, che dovrebbe comunque lasciare soddisfatto l’indagato per il fatto che una misura più restrittiva non sia stata applicata da subito. Tale eventualità, peraltro, riguarda un momento successivo, e non certo quello del riesame.

Appare carente, quindi, in tali casi l’interesse ad impugnare. 

Come dimostrato, del resto, dal rigetto pressoché integrale di tutte le impugnazioni di tal fatta.

Nel “riesame che vorrei”, invece, la mancata proposizione di queste impugnazioni consentirebbe al Tribunale di potersi concentrare con la massima attenzione possibile sulle ipotesi più controverse - in cui la lettura del quadro indiziario non è affatto così univoca come nei casi appena menzionati – esaminando anche questioni non sottoposte dalla difesa, a causa della ristrettezza dei perentori termini processuali e, spesso, della notevole mole delle risultanze dell’attività di indagine.

Questo, sì, consentirebbe la massima esplicazione della garanzia delle libertà personali dell’indagato, oltre che del rispetto dei suoi diritti di proprietà.

E questo è il riesame che io vorrei.

Ma non solo.

Vorrei anche un riesame in cui la Suprema Corte di Cassazione non annulli per mancanza di motivazione le ordinanze del Tribunale della Libertà, su punti che non erano neanche stati allegati dalla Difesa in sede di riesame.

Circostanza, anche questa, che accade spesso. 

Viceversa, trovo pienamente efficace e rispondente agli effettivi interessi dell’indagato, il sistema dell’appello cautelare, ancorato a specifici motivi di ricorso, da argomentarsi puntualmente per iscritto al momento della proposizione del mezzo di gravame, ovvero nei 5 giorni antecedenti l’udienza, in modo da lasciare al Tribunale il tempo di approfondire la questione e di maturare pienamente la decisione. 

In conclusione, vorrei un riesame parzialmente devolutivo, al pari dell’appello ex art. 310 c.p.p., subordinato a specifici motivi di ricorso.

O, meglio ancora, un riesame che dipenda esclusivamente dal buon senso dell’impugnante, senza bisogno di ricorrere ad un intervento legislativo che ne limiti la proposizione.

In alternativa, vorrei che al Tribunale fossero garantiti gli stessi “privilegi” della Difesa, con la conseguenza di potere rigettare direttamente a verbale i gravami non sorretti da un reale interesse con formula sintetica (“ritenuta la sussistenza di un grave quadro indiziario e delle esigenze cautelari già ravvisate, il Tribunale rigetta il riesame”), in modo da guadagnare, per casi ben più problematici, quel tempo per la decisione che è ormai sempre più ristretto, in conseguenza della nota e ormai cronica assenza di risorse giudiziarie umane. 




Erika Di Carlo: Giudice della sezione misure di prevenzione. Laureata all’università di Palermo. Prima sede di servizio a Trapani dal 2006 al 2010: misure di prevenzione/ dibattimento/riesame, dal 2010 a tutt’oggi in servizio presso il Tribunale di Palermo, prima presso la seconda sezione penale (in cui si è occupata prevalentemente di reati contro la famiglia, reati sessuali e ex art. 416 bis c.p.) fino al 2017, e dal 2017 al 2020 presso la sezione per il riesame, per poi tornare a quella incaricata delle misure di prevenzione. Ha svolto anche funzioni di commissario per gli esami di abilitazione all’ Avvocatura, nonché di coordinatrice Got e Mot.


Nota di Marco Siragusa:
Con la libertà di opinioni e la voglia di confronto che da sempre anima questo blog, riceviamo e pubblichiamo il commento della Giudice dott.ssa Erika di Carlo, auspicando che si apra il dibattito sulla riforma invocata (la trasformazione del riesame da gravame a devoluzione integrale ad appello devolutivo) e su talune considerazioni contenute nel commento (noi non c'eravamo mai accorti che nel riesame - luogo in cui si agita il diritto inviolabile di libertà dell'indagato non ancora condannato e presunto innocente - la Difesa godesse di alcun "privilegio").

09 novembre 2022

La Riforma che vorrei. L'intervento della Prof.ssa Francesca Ruggieri


Una unica cultura legale per giudici, pubblici ministeri e avvocati: ruoli differenziati ma formazione comune per un processo penale giusto ed efficiente¨.


  

Sommario. 1. Quadri da un tribunale. -2. Alcuni riferimenti. -3. Un sogno e alcune esperienze. -4. L’ignoranza del mondo altrui. -5. Studio e formazione. – 6. Ipotesi per la costruzione di una cultura comune. -7. Le utopiche ricadute delle riforme proposte.

  

1.         Quadri da un tribunale.

 

Avvocato si accomodi.

Il suo cliente è stato accompagnato, i testi sono puntuali.

Ieri avevamo sentito Rossi oggi tocca a Verdi e Gialli. A voi la parola.…

Altre domande pubblico ministero? Perfetto. Dichiaro chiusa l’istruttoria.

Oggi è venerdì, lunedì ascolteremo le vostre conclusioni.

… Il collegio si ritira.

Dall’ultimo telegiornale della notte: “Oggi, a quasi due mesi dal terribile incidente, giudice togato e scabini si sono pronunciati, dopo una camera di consiglio di quasi due giorni, per la colpevolezza di Caio e Tizio. Sono stati invece assolti Sempronio e Mevio. Solo l’avvocato di Caio ha dichiarato che avrebbe proposto impugnazione”.

 

Pubblico ministero mi dica.

Ho letto sia le sue richieste sia le osservazioni dell’avvocato Publio. Nessuna delle due prospettazioni mi convince.

Nel rispetto dei criteri dettati dal codice di rito non posso in alcun modo disporre un provvedimento restrittivo. Ci aggiorniamo.

 

 Il collegio ha apprezzato molto l’organizzazione di Firma, che accompagna una condivisibile filosofia imprenditoriale ad un Modello ex 231/01  efficace e, soprattutto, condiviso a tutti i livelli dell’azienda, ove il profitto è perseguito nel rispetto dei diritti dell’ambiente e dei lavoratori …

 

Giuseppe, la condanno a due anni di servizi di pubblica utilità presso la scuola di Borghi; credo che le sue affermazioni siano palesemente false. Avrebbe dovuto almeno chiedere scusa.

Maria può tenere il bambino.

      

2.         Alcuni riferimenti.


Una immagine di unità di spazio e di tempo quasi istantanea fotografa un giudice che accoglie gentilmente le parti, non interviene nell’istruttoria, decide subito all’esito e, quando deve valutare una struttura aziendale, apprezza il lavoro imprenditoriale senza alcun pregiudizio circa la logica del profitto e del mercato. 

Solo uno dei due imputati condannati non è soddisfatto e unicamente per lui si può ipotizzare saranno scritte le motivazioni per la celebrazione dell’impugnazione pre-annunciata dal suo difensore.

Nel primo caso non si tratta  un organo giurisdizionale interamente professionista. Decide nella forma dello scabinato: togati e laici insieme come nella nostra Corte d’Assise.

Cambia la stanza, forse siamo in camera di consiglio. Probabilmente è un organo monocratico.  Si tratta di contraddittorio cartolare. Il giudice legge le memorie delle parti e decide senza alcuna istruttoria ex officio. Comunica la sua decisione informalmente.

Leggiamo una parte di motivazione, presumibilmente per un processo a carico dell’ente per una responsabilità amministrativa da reato; il collegio dà atto di conoscere le logiche aziendali.

Ancora un’aula giudiziaria. Il giudice spiega a Giuseppe i motivi della condanna. Si può immaginare lo guardi negli occhi. Forse vi è stato qualche maltrattamento. C’è un bambino di mezzo.

Non vi sono univoci e specifici riferimenti a ordinamenti esistenti. Lo scabinato è tipico del sistema tedesco, che però conosce l’esame incrociato, proprio dell’ordinamento di common law, solo sulla carta.  Appartengono alla tradizione teutonica anche l’ipotesi (in realtà molto più articolata) della stesura di una motivazione solo se venga dichiarata la volontà di impugnare e l’usanza di spiegare in aula al condannato il perché della condanna, e talvolta, i motivi per cui non è stato creduto. Il contraddittorio pre-cautelare, che tuttavia non è solo cartolare, è proprio dell’esperienza francese.

Sempre a tradizioni diverse dalla nostra conoscono il giudice che sa delle vicende imprenditoriali.

Comune a tutti è solo la figura di un giudice che non ha, o almeno non esercita, alcun potere istruttorio. Solo quando parla a Giuseppe e Maria il tribunale sembra assumere le vesti della persona condiscendente, che, dall’alto del suo scranno, valuta e giudica soggetti in qualche misura non proprio dei pari.

E’ un organo che conosce talvolta anche molto bene il mondo in cui si trova ad operare.

 

3.         Un sogno e alcune esperienze.

Ciò che vorrei,  sintetizzabile in poche ma spero efficaci pennellate, è un organo giurisdizionale che rispetti in egual modo accusa e difesa e che non si soffermi a ipotizzare e a completare scenari  che il pubblico ministero non ha voluto o non è riuscito a ricostruire. 

Sogno di non udire mai più da un giudice, “avvocato, ho capito, lasci perdere che ci penso io”.  Un giudice che non si sostituisca alle parti, ma che rispetti le regole, che valuti la condotta del difensore alla stessa maniera con cui valuta quella del pubblico ministero; che non dia maggior credito alla parte pubblica perché pubblica e che non diffidi dell’avvocato perché soggetto privato contiguo all’indagato. Che ascolti, equidistante, le ragioni dell’uno e dell’altro.

Che non unisca il suo convincimento a quello del pubblico ministero per affermare e trovare un colpevole senza il rispetto delle norme che quel convincimento vogliono formato solo superando la presunzione di non colpevolezza. Un giudice che non sospetti delle logiche del mercato perché non ha mai lavorato in azienda, un giudice che sappia proteggere i deboli nell’ambito di un mondo che vive anche e spesso di ricerche, produttività e profitti.

Parlo ad una platea formata soprattutto da avvocati che, come ho avuto modo di sperimentare, conosce la frustrazione di essere messa da parte sugli assunti che il giudice è il miglior garante del rito e, soprattutto, non può essere contestato. Ma ho esercitato anche come magistrato ordinario e conosco la sottile diffidenza a cui il giovane tirocinante è educato e che guida gli organi giudicanti e requirenti nei confronti del difensore il quale, trattando con il cliente, si suppone abbia maggiori conoscenze dell’autorità con cui non le condivide. E là dove difenda una realtà aziendale si presuppone abbia (erroneamente) maggiori possibilità di successo per il mondo in cui si muove.

Nell’uno e nell’altro ruolo ho visto, per fortuna non così frequentemente, ignoranze e supponenza che denunciavano una manifesta inidoneità a comprendere i fatti per cui si procedeva.

 Come accademico, infine, ho potuto constatare quante poco efficaci siano le norme processuali nell’ “educare” i soggetti pubblici e privati del processo a migliorare i reciproci rapporti nell’ ampio agone della giustizia.

Last but non least,  anche  come cittadino, non posso che  interrogarmi su come delimitare e circoscrivere il potere dell’ordine giudiziario  rispetto al cui operato i principi della soggezione della legge e dell’obbligatorietà dell’azione penale non costituiscono più, se mai la hanno costituito, alcuna efficace barriera contro abusi e illegittimità.


4.         L’ignoranza del mondo altrui.

Se le osservazioni che precedono sono corrette, o almeno condivisibili,  si può comprendere come le mie proposte di riforma interessino soprattutto, se non esclusivamente, il piano della formazione.

A mio modesto parere molti degli atteggiamenti e delle incomprensioni che caratterizzano la nostra amministrazione della giustizia potrebbero essere in gran parte risolti da una formazione comune alle diverse parti del processo che consenta loro di conoscere meglio rispettivi ruoli e funzioni e, in senso più ampio, di conoscere realtà spesso del tutto estranee alle professioni liberali ma su cui ogni operatore giudiziario si trova a incidere, nel corso della sua vita professionale, più volte e spesso in modo molto rilevante.

Il pubblico ministero che censura il difensore assumendo che quest’ultimo sia informato di circostanze che potrebbero aiutarlo nelle indagini, non ha mai ricevuto, come avvocato, un cliente, e non sa quanto sia difficile trattare con una persona che, per le più varie ragioni, non vuole o non è in grado di riferire cosa potrebbe essere accaduto a proposito del reato contestato (o solo ipotizzato in caso di addebito provvisorio).

L’avvocato che lamenta la maleducazione del magistrato poiché non lo riceve all’ora concordata non ha mai avuto occasione di trattare con il personale degli uffici o la stessa polizia giudiziaria. E se può anche ritenere, a ragione, che un modello organizzativo di tipo aziendale potrebbe risolvere molti dei denunciati problemi, non ha neppure una pur vaga percezione di come siano solo le buone volontà di taluni a consentire di trovare un fascicolo tra i migliaia presenti nella stanza.

Il giudice che condanna l’imprenditore presupponendo una condotta illecita e fini di profitto non ha mai lavorato in un’azienda, ove di regola la conoscenza e il rispetto delle norme anti-infortunistiche, di quelle a tutela dell’ambiente e oggi delle disposizioni per la prevenzione dei reati presupposto ex d.lvo 231/2001, sono diffusi, presidiati e spesso sanzionati dalla dirigenza in caso di inosservanza molto più frequentemente di quanto si sia abituati a pensare.


5.         Studio e formazione.

Oggi avvocati, magistrati e spesso anche imprenditori escono dal medesimo percorso formativo, il corso universitario di cinque anni in giurisprudenza: una serie di esami, di carattere il più delle volte teorico, che li introduce alle categorie concettuali che un domani dovrebbero aiutarli ad agire in autonomia per chiedere un risarcimento ex  art, 2043 c.c., decidere  sulla custodia cautelare di una persona accusata di rapina, ovvero applicare all’attività produttiva o di servizi le novità in tema di sicurezza sul lavoro.

L’approccio che vorrebbe consegnare loro gli strumenti per applicare un innumerevole numero di disposizioni, di cui in tutta la loro vita professionale conosceranno a mala pena un 10%, è informato a riflessioni sistematiche che tuttavia si scontrano con una serie di novità con esse del tutto incompatibili: la diffusa tendenza a ricorrere a banche dati sempre più sofisticate per risolvere i “casi difficili”, la predisposizione di atti, documenti e memorie sotto forma di collage di atti altrui, in una successione meramente paratattica; la conseguente rinuncia, per i motivi più vari, ad articolate forme di argomentazioni e interpretazioni. Comprensibile, dunque, che dilaghino stages di diversi livelli presso uffici giudiziari e legali per introdurre i giovani all’applicazione concreta della legge.

Rimangono tuttavia rigidamente divisi i percorsi post lauream  dell’una e dell’altra professione legale. Caduto il lodevole tentativo di una scuola post-universitaria comune, gli aspiranti avvocati imparano la professione presso gli studi legali prima dell’esame e sudano presso le scuole forensi; gli aspiranti giudici  sino a ieri sui banchi delle loro scuole di specializzazione, oggi senza neppure quelle, dopo aver superato il concorso di magistratura sono formati, durante il periodo di tirocinio che precede l’assunzione di funzioni, e quindi direttamente, dalle scuole del CSM.

L’una e l’altra categoria, per ragioni che non è possibile neppure accennare ma in entrambi i casi molto risalenti nel tempo, si formano come corporazioni, del tutto autonome l’una dall’altra: più varia la prima, anche solo per l’elevatissimo numero di legali che esercitano (ciascuno secondo una propria tradizione) nel nostro Paese; molto più omogena la seconda, che con un organico di appena ca. 9000 unità,  è in grado di informare rigidamente canoni e stili di giudizio dei propri componenti.

Tranne qualche timida ipotesi sul piano della formazione primaria, volta ad assicurare la doppia laurea in giurisprudenza ed economia in soli sei anni, né i liberi professionisti né gli esponenti della magistratura ordinaria hanno alcuna esperienza delle realtà aziendale. E se si prescinde altresì da alcuni grossi studi legali organizzati secondo criteri manageriali, che iniziano a far capolino anche in alcune sperimentazioni nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, né gli uni né gli altri sanno apprezzare la necessaria organizzazione del lavoro che può e deve caratterizzare anche le professioni cd. liberali.

 

6.         Per una cultura comune.

Forse non è la panacea di tutti i problemi, ma a mio modesto parere molti dei problemi denunciati potrebbero essere opportunamente superati da una formazione comune di avvocati e magistrati e da una netta distinzione dei ruoli giudicanti e requirenti.

Si immagini, ad esempio, ancora una volta sulla falsariga dell’esperienza tedesca,  che dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza tutti coloro che desiderino intraprendere una professione legale debbano trascorrere un certo periodo di tempo, che potrebbe essere indicato in due anni  e mezzo complessivi, presso diversi uffici e suddiviso in tal modo: otto mesi presso uno studio legale, otto mesi presso un ufficio requirente e altri otto presso un ufficio giudicante. Gli ultimi sei mesi potrebbero essere spesi proficuamente presso una impresa privata.

Solo all’esito di questo periodo dovrebbe essere consentito l’accesso ad un concorso, che dovrebbe essere unico per tutte le professioni, in cui i candidati dovrebbero dimostrare di saper interpretare il diritto, saper risolvere problemi complessi e saper organizzare un lavoro in forma collegiale.

 La prima valutazione potrebbe interessare la  (classica) stesura di una tema con il solo ausilio delle leggi e/o del codice di riferimento: non interessa a questo proposito lo specifico argomento da trattare, il cui contenuto potrebbe essere estratto a sorte da argomenti  attinenti, in generale, al civile, al penale o al processuale.

La seconda capacità potrebbe essere accertata con la sottoposizione ai candidati di un “dossier”  e un quesito di cui argomentare la soluzione. Potrebbe anche trattarsi di una decisione “politica” sulla base degli interessi manifestati dai diversi gruppi coinvolti: in quale misura, ad esempio, in un dato comune è opportuno costruire una piscina che soddisfi le esigenze sportive dei giovani, che aumenti profitti e lavori a favore delle imprese costruttrici e dell’indotto derivante dalla frequentazione del luogo sportivo ma a scapito delle risorse che potrebbero essere dedicate per la costruzione di una casa di riposo, di un centro sanitario o uno stadio ?

Ma potrebbe bene anche concernere uno specifico caso: forniti gli atti che un rappresentante dell’accusa trasmette al gip per una richiesta di una misura cautelare, i candidati potrebbero essere richiesti, ad esempio, di predisporre la più opportuna difesa o, per coloro che fossero più interessati a entrare nell’organico della magistratura, di redigere il più opportuno provvedimento (di rigetto o di accoglimento).

La terza competenza, infine, potrebbe, analogamente, essere verificata richiedendo ai candidati la predisposizione di un progetto organizzativo sulla  base di alcuni dati  volti a  rappresentare gli obiettivi da perseguire e la quantità e la qualità delle risorse a disposizione. In questa cornice si potrebbe pensare  alla trattazione di un certo numero di procedimenti entro un dato  termine sulla base delle notizie di reato in entrata e dell’organico, anche di cancelleria, dell’ufficio; ovvero alla predisposizione di una strategia legale al fine di ottenere il miglior risultato per il cliente sulla base di informazioni scarse (il fatto descritto in denuncia-querela) e risorse ampie (una decina di professionisti e studi specializzati in diversi rami).

Con la partecipazione degli ordini e del Ministero della Giustizia, le prove potrebbero essere organizzate distrettualmente, e le commissioni dovrebbero essere composte da magistrati, avvocati, accademici (anche nel settore dell’organizzazione del lavoro) in ugual modo.

All’esito, nel rispetto dell’ordine indicato in una graduatoria nazionale in cui sarebbero inseriti solo i candidati che abbiano superato tutte e tre le prove,  le persone risulterebbero abilitate a scegliere tra il posto di magistrato, optando tra giudicanti e inquirenti, ovvero quello di legale tra liste che indichino i posti vacanti. Se il CSM, come  accade ora, è già in grado di fornire l’elenco degli uffici scoperti, con l’accortezza di una certa qual proporzionale distribuzione territoriale e l’indicazione della natura dell’incarico (giudicante, requirente), gli ordini  non dovrebbero incontrare troppe difficoltà a predisporre una lista analoga.

Va da sé che anche la formazione successiva dovrebbe essere fornita congiuntamente da ordini professionali e CSM.

  7.         Le utopiche ricadute delle riforme proposte.

 La conoscenza delle rispettive aree di competenza e lavoro altrui non può che contribuire al reciproco rispetto tra autorità giudiziaria e liberi professionisti, anche in conseguenza del venir meno delle diffuse ed errate credenze che l’una e l’altra categoria coltivano da tempo nei relativi rapporti e dell’auspicabile diffusione di una nuova cultura che smetta di censurare come incompatibile con le professioni intellettuali tutto ciò che viene ricondotto al business, al guadagno e all’organizzazione del lavoro.

Non è elemento di poco conto: le norme, specie quelle processuali, vivono di prassi, di tradizioni e di cultura.

Scrivere di contraddittorio o di rito camerale partecipato ha ben altro rilevo se gli attori hanno conosciuto quanto possano essere complesse la gestione delle rispettive agende di lavoro e la predisposizione della più efficace forma di  dalla prospettiva della accusa o della difesa. Applicare o valutare una certa organizzazione aziendale ha altro spessore se si  riescono ad apprezzare i valori positivi di una economia di mercato.

       Una formazione continua per magistrati e professionisti insieme, potrebbe anche essere d’aiuto per migliorare la comunicazione tra i soggetti del processo:  certe questioni  in diritto, pure astrattamente ipotizzabili ma del tutto irrilevanti al fine del decidere, ad esempio, potrebbero essere  del tutto tralasciate nella consapevolezza di un sapere comune e di una reciproca fiducia.

Soprattutto, però, una educazione comune potrebbe  contribuire all’affermazione di un diverso stile nell’esercizio del potere giudiziario: il terzo ordine dello Stato, senza nulla togliere alle esigenze dell’accertamento, si potrebbe fare apprezzare dalla comunità intera non nella diffusa iconografia dell’angelo vendicatore ma nella più modesta e più rilevante immagine del servitore pubblico che, insieme al libero professionista dalla stessa educazione anche manageriale, fa funzionare la complessa macchina processuale esclusivamente a fini di giustizia.

 

 



¨ Francesca Ruggieri, ordinario di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi dell’Insubria (sede di Como).

02 novembre 2022

Il sistema delle notifiche che vorrei- di Daniela Vascellaro (*)

 

nell’anno ‘zero’ della riforma cartabia sui cui il Governo ripone tante aspettative per assicurare una migliore efficienza della Giustizia penale, gli operatori del diritto non hanno mancato e non mancano di muovere alcune preoccupazioni di cui solo la pratica applicazione della nuova disciplina dimostrerà (lo si spera) la infondatezza.

In particolare in questo breve scritto ci si vuole soffermare sulla disciplina delle notifiche all’imputato ‘libero’, mentre, come è noto, la legge delega  27 settembre 2021 n. 134  rimane silente in relazione alle notifiche a soggetti diversi dall’imputato.

 Ebbene, la legge delega prevede che la prima notificazione (con la quale l’imputato prende cognizione del procedimento) e quella dell’atto che ne dispone la citazione a giudizio dovranno essere effettuate  personalmente all’imputato non detenuto o internato, tramite consegna a mani o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza, mentre per gli atti successivi la delega prevede la notifica al difensore, sul quale graverà l’onere di informare il proprio assistito, così diventando, di fatto, un domiciliatario ex lege di quest’ultimo.

L’art. 1 comma 6 L. n. 134/2021 pone un adempimento preliminare per l’imputato non detenuto o non internato, in quanto istituisce l’obbligo per quest’ultimo, fin dal primo contatto con l’autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui egli dispone.

Ma soprattuto la delega prevede una modifica dell’art. 161 c.p.p.  in modo tale da consentire all’imputato non detenuto o internato di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni  anche presso un proprio recapito telematico.

Ora, muovendo dal mio osservatorio di giudice monocrativo, sovviene qualche dubbio circa la applicazione pratica di tale sistema di notifica telematica, ove è evidente che il riferimento sia a un indirizzo di posta elettronica e certificata. E invero, a tutt’oggi riscontro che il livello di alfabetizzazione e, a ancor più, di informatizzazione di molti imputati è alquanto carente (soprattutto ove si tratti di soggetti in età avanzata). Ma non solo: laddove si tratti di imputati nullatenenti e nullafacenti, riesce difficile immaginare che siano forniti di sistemi telematici.

Anche il recapito telefonico mi lascia alquanto perplessa, considerato che,  ben potendo l’intestario di un apparecchio di telefonia mobile essere diverso dal suo effettivo utlizzatore, non si avrebbe alcuna certezza che la notifica sia stata fatta al reale destinatario.

Appare quindi evidente che la citazione a mani proprie è quella che più di ogni altra offre garanzie in ordine alla effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinanatario.

E tuttavia, come nel passato, anche tale sistema non si sottrae ad alcune critiche, laddove le schede dl lettura del nuovo testo indicano la notifica a soggetti titolati, ad esempio il familiare convivente, che però ben potrebbe non avvertire mai l’interessato dell’avvenuta notifica o trasformarsi in un espediente, da parte dell’imputato, per sostenere pretestuosamente di non essere mai stato informato del procedimento a suo carico.

Per quanto riguarda gli ‘atti successivi’, la notifica a mezzo del difensore sottintende che l’imputato abbia l’onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni, che potrà essere anche telematico o telefonico e abbia altresì l’onere di informare il difensore di ongi eventuale mutamento di tale recapito.

Si viene quindi a gravare il difensore del delicato compito di assicurare la effettività delle notificazioni in materia penale, così  sottraendo tempo ed energie tempo ad attività più importanti in favore del suo assistito, quali, ad es., lo studio del processo o la ricerca di prove a discolpa.

E’ pur vero che la riforma ha previsto una deroga prevedendo che non costituisce inadempimento degli obblighi defensionali la omessa o ritardata comunicazione all’assistito, imputabile al fatto di quest’ultimo. E tuttavia tale deroga apre alla allegazione di circostanze impeditive che necessariamente dovranno essere valutate in concreto dal giudice, cosi’ lasciando margine alla discrezionalità di quest’ultimo di verificare se un effettivo e concreto ritardo sia addebitabile all’imputato, che ben potrebbe essere mosso solo da intenti dilatori.

La questione non è di poco conto se si pensa che in caso di rinvio del processo per difetto di notifica all’imputato, non è prevista alcuna sospensione dei termini di prescrizione del reato, con la conseguenza che tale adempimento ben può prestarsi a diventare un mezzo per allontanare nel tempo la sentenza definitiva.

Si impone pertanto, a mio modesto avviso, una riflessione sull’intero sistema delle notifiche, così da ridurre gli atti processuali soggetti a necessaria notifica all’imputato e/o al suo difensore. Si pensi all’avviso di conclusione delle indagini preliminari e al primo atto in cui la persona indagata assume la qualità di imputato, mentre potrebbe rimanere onere ed esclusivo interesse di quest’ultimo seguire le successive fasi del processo a suo carico, così scongiurando che  le garanzie difensive pregiudiuchino la speditezza del processo

Occorre dunque un illuminismo temperato in cui calare la “scienza dei codici” nelle concrete difficoltà della vita giudiziaria.

(*) Daniela Vascellaro: Laureata con lode all'Università di Pavia, ha svolto il periodo di uditorato nel distretto della Corte di Appello di Milano.

All’esito del periodo di tirocinio, è stata assegnata al Tribunale di Termini Imerese, dove ha svolto le funzioni di giudice a latere a decorrere dall’ottobre 1997 fino al febbraio 2001.
A seguito della introduzione, ex lege n. 479 del 16.12.1999, del procedimento innanzi al Tribunale in composizione monocratica, ha svolto anche le funzioni di giudice monocratico, con contemporanea applicazione, per la durata di otto mesi, alla Sezione Distaccata del Tribunale di Corleone per la trattazione degli affari penali.
Nel marzo 2001 la dr.ssa Vascellaro è stata assegnata, a seguito di richiesta di trasferimento al Tribunale di Palermo, alla I Sezione Penale e Misure di Prevenzione, presso la quale ha avuto modo di occuparsi - sia come giudice monocratico che collegiale - di delicati e complessi processi in tema di associazione a delinquere a scopo di truffa, usura, abuso di ufficio, falsa testimonianza, calunnia, diffamazione a mezzo stampa, infortuni sul lavoro e colpa medica. Nel contempo ha svolto la duplice funzione di giudice relatore ed estensore dei provvedimenti di misure di prevenzione (personali e patrimoniali) e di giudice delegato alle amministrazioni giudiziarie singolarmente assegnate, con riferimento a imprese individuali e societarie anche di grosse dimensioni e a vasti patrimoni immobiliari. 
Alla naturale scadenza del periodo di permanenza presso la I Sezione Penale e M.P., la dr.ssa Vascellaro ha fatto istanza di tramutamento presso la III Sezione Penale, alla quale è stata assegnata a decorrere dal 21 maggio 2012. 
A decorrere dal 21 maggio 2020 è in servizio, sempre con funzioni di giudice sia monocratico che collegiale, presso la IV sezione penale, specializzata in reati contro il patrimonio, reati di bancarotta e di associazione a delinquere, sia semplice che di stampo mafioso.
Nel corso della vita professionale ha avuto altresì l’occasione di dare il proprio contributo alla stesura del codice commentato di procedura penale a cura di Giovanni Tranchina, edito dalla casa editrice Giuffrè nel 2008.
Inoltre una sua ordinanza in tema di citazione del responsabile civile nell’ipotesi di modifica del capo di imputazione per “fatto diverso”, è stata oggetto di pubblicazione sulla rivista “Archivio della nuova procedura penale”, edita della casa editrice La Tribuna, mensile settembre/ottobre 2011. 


 

 

25 ottobre 2022

i più letti del mese di settembre 2022

I dieci contributi più letti nel mese di settembre 2022 

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Foro e Giurisprudenza - Camera Penale di Trapani




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  6. Riforma Cartabia: dossier servizio studio parlamento con testi a fronte.
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  8. La feriale conferma: nessuna lesione in caso di tardiva trasmissione requisitoria scritta
  9. Partecipare all'udienza è un diritto ed integra nullità assoluta la mancata attivazione della videoconferenza
  10. In caso di remissione di querela la causa estintiva prevale sull'inammissibilità, anche in caso di patteggiamento.

12 ottobre 2022

Riforma Cartabia: LA GIUSTIZIA RIPARATIVA - di Cataldo Intrieri (*)






Nelle novità apportate dalla c.d. “Riforma Cartabia” non v’è dubbio che la più significativa sia da individuare nella parte dedicata alla “giustizia riparativa", un complesso di norme che declina nella legislazione un principio radicalmente alternativo a quello retributivo della pena intesa come compensazione emotiva dell’ offesa delle vittime.

Il principio guida (meglio sarebbe dire la scommessa) è che al posto della vendetta chi è stato colpito dal reato possa trarre un qualche motivo di conforto ed alleviazione della perdita dal confronto con il responsabile della sua sofferenza. 
Un concetto rivoluzionario se non apertamente provocatorio in questi tempi ed in questi lidi dove infuria indiscusso anche dopo la fine della stagione bonafediana il totem della “certezza della pena” o addirittura della pena inestinguibile. 
Mentre scrivo queste poche righe leggo sbigottito le polemiche sulla scarcerazione di un boss colpevole di una grave e violenta aggressione ad un giornalista. 
Roba vecchia ma qui siamo di fronte ad una novità: la lamentela riguarda il fatto che il boss malavitoso sia stato liberato ... per avere scontato la pena. 
Trattasi non di condanna da poco bensì al massimo della pena rincarata dall’aggravante del metodo mafioso che ha fatto raddoppiare il limite.
L’episodio dovrebbe far riflettere sugli evidenti limiti della c.d. “finalità retributiva” e “ protettiva” della pena che per sua stessa natura conosce fatalmente dei limiti temporali senza risolvere i problemi della sicurezza.
Invece il nuovo istituto è stato accolto con una generale diffidenza non solo dagli immancabili giustizialisti quanto incredibilmente da illustri esponenti e sostenitori delle dottrine garantiste.

E così Oliviero Mazza definisce la giustizia riparativa come espressione di “un sistema di decisionismo processuale avente carattere anti-cognitivo e potestativo, in cui l’efficienza repressiva è il portato di un sostanzialismo etico”.
Fa eco Lorenzo Zilletti che con la consueta incisività denuncia i punti critici della riforma:
a) la possibilità per il giudice, anche senza aver acquisito il consenso dell’imputato, di inviarlo ad un Centro per l’avvio di un programma di giustizia riparativa;
b) l’estensione al pubblico ministero dello stesso potere, nel corso delle indagini preliminari;
c) le prospettive verosimilmente negative per chi, destinatario dell’ordine, si sottragga al percorso di recupero indicatogli dall’autorità giudiziaria.

In particolare la critica colpisce la decisione del legislatore di introdurre questa forma particolare di mediazione anche durante la fase della cognizione con il rischio di incidere sui diritti fondamentali della difesa, a partire dal diritto al silenzio come vedremo avanti. 
Orbene è da dire preliminarmente che gli illustri studiosi oltre che da un robusto pregiudizio verso la riforma muovono da un presupposto tecnicamente errato.
L’art. 43 del decreto attuativo della L. 134/21 definisce che i programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.
Quindi enuncia espressamente le modalità di svolgimento della procedura (indipendenza del mediatore, tempo congruo per lo svolgimento, riconoscimento dei diritti delle parti, non utilizzabilità della documentazione in sede processuale) tra cui espressamente viene indicata la libera adesione delle parti.
Ciò vuol dire che l’imputato potrà rifiutare legittimamente ribadendo la propria estraneità ma soprattutto che potrà opporsi la vittima, evenienza questa tutt’altro che remota, specie in una predominante concezione etica e giuridica che ha spostato il baricentro del processo sui bisogni della vittima, tra cui l’istanza di soddisfazione del danno subito, più che sulle garanzie dell’imputato.

Se c’è da nutrire scetticismo esso è destinato piuttosto sull’adesione delle parti offese che allo Stato chiedono vendetta.
Ben sanno gli avvocati quanto il “vittimocentrismo” incide negativamente sovente sulla serenità del processo. 
È paradossale che ci si lamenti del processo mediatico e delle sue nefaste influenze e allo stesso tempo si delegittimi uno strumento che può cercare di arginarlo. 
Ciò che che gli iper-garantisti stentano ad afferrare è che la funzione del processo come retribuzione ha preso il sopravvento per cui anche le sentenze che non condannino al massimo della pena vengono criticate aspramente.
Stanno invece come i ribelli di Masada abbarbicati alla fortezza dei loro incrollabili convincimenti in fervida attesa, come i primi bolscevichi, di una rivoluzione, di un messia che compia il miracolo di far diventare la loro fede verbo universale. 
Nell’attesa pollice verso ad ogni riforma così come ai tempi della III internazionale quando riformisti e fascisti venivano considerati allo stesso modo: nemici dell’unica fede palingenetica. 
Non immaginiamo certo suicidi di massa di fronte alla sconfitta ma certo si può fare molto di meglio per individuare un serio indirizzo politico.
 
LE ORIGINI 
Converrà forse precisare in questa sede, sia pure in modo sintetico, le origini dell’istituto che non è una bizzarra invenzione del legislatore italiano e di una sua visione mistica del processo ma viene da lontano, da diverse esperienze, che hanno generato esiti efficaci e rilevanti.
La giustizia operativa nasce col c.d. “esperimento di Kitchener” una cittadina canadese dove all’inizio degli anni ‘70 due educatori, Mark Yantzi e Dean Peachey, proposero al giudice che aveva condannato due ragazzini, responsabili di aver danneggiato diverse abitazioni lungo del posto, un programma di probation diverso dal blando modello tradizionale, a base di studio ed attività ricreative e colloqui con gli psicologi, con un programma di incontri tra i due giovani e le famiglie danneggiate, da svolgere in parallelo alle attività socialmente utili.
Nasceva così il primo esempio di mediazione riparativa che nel tempo si è diffuso negli anni ‘70 in Nordamerica, Australia, Nuova Zelanda ma soprattutto nel Sud Africa post apartheid, infine negli anni ‘80 arriva in Europa. 
L’altra radice è costituita dalla Decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale cui è subentrata la Direttiva europea 2012/29/UE che sanciva normativamente, la rivoluzione vittimologica del processo penale ed in base alla quale tra i diritti della vittima, veniva introdotto anche quello di poter far ricorso alla mediazione penale. La Decisione quadro aveva fissato il termine del 31 marzo 2006 a tutti gli stati membri per adeguarsi alla direttiva. 
Dunque ben può dirsi che il legislatore italiano sia arrivato buon ultimo e con grave ritardo (altro che menare scandalo per il varo della normativa). 
È da dire che in Italia per iniziativa privata i primi esperimenti di dialogo risalgono ai primi anni duemila allorché sulla scia della normativa europea si è dato vita ai primi tentativi di incontro tra terroristi detenuti e le loro vittime. 
Una bellissima esperienza magnificamente raccontata nel “Libro dell’incontro” scritto dallo psicologo Guido Bertagna e da due giuristi Adolfo Cerreti (presidente anche della commissione ministeriale sulla giustizia riparativa) e Claudia Mazzuccato.
Le risposte positive ci sono state in ognuna delle varie esperienze sicché dipingere la giustizia riparativa come un’invenzione diabolica contro i diritti degli imputati è un torto all’intelligenza, anche agli autori delle critiche più accese. 
Suggeriamo di leggere sul punto il bellissimo reportage di Emmanuel Carrere sul processo per la strage al teatro Bataclan di Parigi del 2015. 
Una testimonianza toccante, sulla funzione civilizzatrice del processo, sui ruoli delle parti e giustappunto dell’effetto lenitivo del confronto. 


IL RUOLO DEGLI AVVOCATI. 
Il punto debole della procedura piuttosto non è nella concezione dell’istituto quanto nel ruolo troppo limitato dei difensori. 
Giustamente i commentatori più avvertiti sottolineano le nuove professionalità richieste dalla figura del mediatore per questa particolare procedura a partire da quelle giuridiche oltre che cognitivistiche.
Proprio la delicatezza del compito avrebbe richiesto una costante partecipazione degli avvocati delle parti. 
Invece l’art. 52 limita la presenza dei difensori, se richiesta dagli assistiti e dunque non obbligatoria, alla fase preliminare ed a quella finale di redazione dell’accordo e del programma definitivo.
È esclusa espressamente ed inderogabilmente la fase decisiva dei colloqui tra le parti e ciò è inspiegabile se non nella chiave di aperta sfiducia al ruolo di mediatore del difensore.
Non che la categoria non meriti una tale diffidenza vista la critica all’istituto ma i delicati problemi giuridici connessi al colloquio imporrebbero la presenza degli avvocati.
Basti pensare ad esempio che vige come regola generale l’assoluta riservatezza ed inutilizzabiltà del contenuto dei colloqui “ salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sé reato.”
Ecco: come si può pensare di eliminare la presenza del difensore allorché dalle dichiarazioni dell’ assistito al mediatore possa derivarne il rischio di un’incriminazione? E come può rimettersi una tale delicata valutazione ad un soggetto, il mediatore, non necessariamente dotato delle specifiche competenze? 
Una disposizione che presenta palesi rischi di incostituzionalità per la palese violazione del principio del “nemo tenetur se detegere” ove si pensi che il diritto al silenzio teoricamente potrebbe comportare il rischio del fallimento del tentativo di mediazione.
Dovrebbe dunque la critica essere diretta al miglioramento delle norme ed a richiedere una più incisiva presenza degli avvocati piuttosto che alla eradicazione dell’istituto dal sistema processuale che si risolverebbe nell’ennesima occasione persa per far fronte al dilagante giustizialismo.

(*) Cataldo Intrieri: avvocato del Foro di Roma, intellettuale con la passione della politica giudiziaria. È tifoso del Milan

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