Nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della diffusione dell'epidemia da covid-19, la mancata attivazione della videoconferenza attraverso la quale la persona ristretta partecipa all'udienza va equiparata alla omessa traduzione del detenuto con la conseguente lesione del diritto di difesa e le nullità che ne seguono.
Si legge in sentenza: <<la violazione del diritto
dell'imputato di partecipare all'udienza integra una nullità assoluta, allorché la
richiesta di presenziare, sia pure a mezzo di videoconferenza e nei casi consentiti,
sia pervenuta in tempo utile per predisporre i necessari collegamenti audiovisivi,
come avvenuto incontestabilmente nel caso in esame, tenuto conto della sua
presentazione sedici giorni prima dell'udienza>>.