La Seconda Sezione penale, in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, ha affermato che nella nozione di “strumenti atti ad aprire o a forzare serrature” rientrano non solo quelli diretti a forzare serrature poste all’esterno delle abitazioni, ma anche quelli atti a scardinare congegni di protezione che possono trovarsi all’interno, a tutela dei beni ivi contenuti o custoditi.