Abstract
La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la sentenza n. 17949/2026, dichiara inammissibile il ricorso di M.F. avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la condanna per reati patrimoniali. Il ricorrente lamentava la maturata prescrizione (contestando la rilevanza della recidiva e il computo della sospensione per astensione del difensore), carenze motivazionali sulla responsabilità e la mancata concessione delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto. La Cassazione respinge ogni censura: la recidiva non era stata impugnata in appello; la prescrizione è correttamente calcolata considerando l’aumento per recidiva e l’intero periodo di sospensione (266 giorni) per adesione del difensore all’astensione collettiva, senza applicare il limite dei 60 giorni ex art. 159 c.p. (giurisprudenza consolidata). Gli altri motivi sono aspecifici o meramente reiterativi, privi di confronto critico con la motivazione conforme dei due gradi di merito. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Approfondimento
Il ricorso di M.F. è avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 21 gennaio 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Varese il 26 febbraio 2025 (con condanna al pagamento delle spese processuali).
Motivi di ricorso (tre):
Prescrizione e recidiva – Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b ed e, c.p.p.) in relazione agli artt. 157, 99 comma 2 c.p., sostenendo che la prescrizione fosse maturata il 30 agosto 2025, contestando l’applicazione della recidiva (al momento del fatto non vi sarebbero state condanne precedenti) e la durata della sospensione per astensione del difensore (che secondo lui doveva essere limitata a 60 giorni).
Difetto di motivazione sulla responsabilità – Carenza e scarsità della motivazione in ordine all’utilizzo della carta Postepay da parte dell’imputato e all’attendibilità della persona offesa.
Mancanza di motivazione su attenuanti e trattamento sanzionatorio – In particolare sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) e sulla dosimetria della pena (reato continuato).
Decisione della Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono aspecifici, non consentiti (non precedentemente devoluti in appello) o manifestamente infondati.
Ragioni:
Primo motivo: La censura sulla recidiva non era stata sollevata con i motivi di appello, quindi non può essere esaminata in Cassazione (frattura della catena devolutiva). Quanto alla prescrizione, il termine – considerato l’aumento di 1/3 per la recidiva (art. 99 comma 2 c.p.) – è di 9 anni per entrambi i reati; a ciò va aggiunta la sospensione per 266 giorni conseguente al rinvio per adesione del difensore all’astensione collettiva. Secondo costante giurisprudenza (Sez. 3, Falconi, Rv. 284154), in tal caso non si applica il limite massimo di 60 giorni previsto dall’art. 159, comma 1, n. 3) c.p. Pertanto la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d’appello (sarebbe scaduta il 26 maggio 2026).
Secondo motivo: Aspecifico e meramente ripetitivo dell’atto di appello. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione compiuta e coerente, con doppia conforme, sulla ricostruzione probatoria e sull’attendibilità della vittima. Il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Terzo motivo: La questione relativa all’art. 131-bis c.p. non era stata devoluta in appello. In ogni caso la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena è logica e sufficiente (richiamo ai precedenti penali specifici, alla gravità del fatto, all’intensità del dolo). Per il reato continuato, l’aumento di 2 mesi ed € 100 è di esigua entità, pertanto la motivazione resa (congruità della pena) è da considerarsi adeguata.
Dispositivo: Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.