22 giugno 2026

La p.o. non può ricorrere avverso l'ordinanza di rigetto del suo appello ex art. 428 c.p.p.

La Corte ha chiarito che <<alla persona offesa il comma 2 dell’art. 428 cod. proc. pen. consente l’appello esclusivamente nei casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7, cod. proc. pen.; coerentemente, questa Corte ha chiarito che la stessa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (Sez. 4, n. 14674 del 09/02/2018, Martelli, Rv. 273263-01; Sez. 4, n. 11064 del 11/03/2026, Seye, Rv. 289659 01). Il successivo comma 3-bis disciplina invece il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello, riservandone la proposizione all’imputato e al Procuratore generale e limitandola ai motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.  3 L’ordinanza con cui la Corte di appello rigetta l’appello della persona offesa ex art. 428, comma 2, cod. proc. pen. non rientra, pertanto, tra i provvedimenti ricorribili per cassazione>>.(sentenza al link)

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La p.o. non può ricorrere avverso l'ordinanza di rigetto del suo appello ex art. 428 c.p.p.

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