22 settembre 2026

❌❌ Mal funzionamento del PDP non attestato a livello locale o centrale: NON depositate a mezzo PEC.


A fronte di appelli dichiarati inammissibili perchè depositati a mezzo pec, per invocati mal funzionamenti del PDP, la Corte di Cassazione ha rammentato che <<l' art. 175-bis contempla due ipotesi di deroga all’obbligo esclusivo di deposito telematico degli atti: il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, c.d. malfunzionamento centrale (comma 1); il malfunzionamento non certificato ai sensi del comma 1, accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, c.d. malfunzionamento locale, circoscritto all’ufficio giudiziario ricevente (comma 4)>>. In caso di malfunzionamento certificato a livello centrale o attestato a livello periferico, per la durata dello stesso, «atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche» (comma 3).

Ciò posto, la Corte si è interrogata se e in quali limiti vi sia spazio per assegnare rilievo anche a malfunzionamenti del sistema, concretamente verificatisi, ma non certificati, né attestati. La Corte ritiene che ciò sia possibile, ma attraverso l'istituto della restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. e non attraverso modalità scelte dall'interessato. 

Quindi <<i difensori possono essere restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza per il deposito (telematico) dell'impugnazione, se provano di non averlo potuto osservare per disfunzioni del sistema — non certificate, né attestate a norma dell'art. 175-bis cod. proc. pen. — suscettibili di integrare i presupposti del caso fortuito o della forza maggiore. Con la precisazione che l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti>>.

La Corte sembra poi suggerire una sorta di vademecum per tali evenienze. Infatti, nella pronuncia si afferma che <<il "Portale Deposito Atti Penali" mette a disposizione degli utenti strumenti di assistenza e canali di segnalazione delle anomalie operative. L'effettivo ricorso a tale strumento consente ai difensori, da un lato, di ricevere ausilio per risolvere il problema ─ che potrebbe essere dovuto non a malfunzionamento del portale, ma a difficoltà del singolo utente, processualmente irrilevanti ─ dall’altro lato, di ottenere riscontro documentale del tentativo, in ipotesi fallito, di utilizzare il portale per caricare - in quel dato giorno, a quella data ora - l’appello relativo a quella determinata sentenza, da parte di quel difensore. Peraltro guasti e disfunzioni lasciano, di regola, tracce informatiche che la difesa avrebbe potuto agevolmente provare attraverso idonea documentazione attestante i tentativi di accesso e il tipo di errore riscontrato (si pensi, a titolo esemplificativo, a: fotografia della schermata del PDP che mostri "servizio non disponibile" o "errore di autenticazione", o una fase di caricamento non completata; riferimento preciso del codice errore; "marca temporale" dei tentativi effettuati; log del browser; log della connessione; registri del gestore del portale, e altro)>>.  

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno affermato che <<i ricorrenti non hanno allegato elementi idonei a documentare i tentativi di deposito asseritamente effettuati, il momento del loro compimento, il tipo di anomalia riscontrata e l'incidenza di quest'ultima sull'effettiva possibilità di procedere al caricamento dell'atto. In difetto di simili elementi, la prospettata disfunzione non può ritenersi dimostrata, né può integrare il caso fortuito o la forza maggiore richiesti dall'art. 175 cod. proc. pen. per la restituzione nel termine>>(sentenza al link).

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