02 settembre 2026

Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni - Captatore informatico - Esecuzione con modalità discontinua


 

La Sesta Sezione penale, in tema di intercettazioni eseguite mediante captatore informatico, ha affermato che l'esecuzione delle operazioni con modalità discontinua non determina l'inutilizzabilità dei relativi risultati. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina derogatoria prevista dall'art. 267, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per quelli di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., esonera il decreto autorizzativo dall'indicazione preventiva dei luoghi e dei tempi della captazione, ma non implica che il captatore informatico debba rimanere costantemente attivo per l'intera durata dell'autorizzazione).

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