La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 3962 del 13.01.2026, ha affrontato la questione della possibilità o meno di chiedere, per la prima volta nei motivi di appello, l’applicazione di una pena sostitutiva.
Per i processi già pendenti al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs.150/2022 che, come è noto, ha profondamente innovato il tessuto di cui alla L. 689/1981, occorre fare corretta applicazione della disposizione transitoria di cui all’art. 95 D.Lgs. 150/2022. La disposizione citata deve essere interpretata nel senso che la odierna disciplina delle pene sostitutive, più favorevole rispetto alla previgente, si applica al giudizio di prime cure o a quello di impugnazione a seconda del grado in cui pendeva il processo al momento della entrata in vigore della riforma. Da quanto sopra discende che se il giudizio era pendente in primo grado al momento della data di entrata in vigore della riforma Cartabia, era onere indefettibile dell'imputato formulare istanza di applicazione delle pene sostitutive avanti il primo giudice, e se tale richiesta non è stata tempestivamente esercitata, non può essere recuperata nel successivo grado di appello. Invero, la richiesta può essere legittimamente presentata come motivo di impugnazione soltanto se sia stata a suo tempo formulata in primo grado e respinta.
La sentenza in commento, nel corpo motivazionale, non ha ignorato che in precedenza la Corte si era espressa in senso favorevole alla possibilità di avanzare la richiesta di pene sostitutive, per la prima volta, anche nel giudizio di appello, ma ha ritenuto che trattasi di un arresto oggi superato dalla modifica dell'art. 545 bis c.p.p.. L’intervento correttivo operato con il D.Lgs. 31/2024 ha eliminato l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva, senza che, di conseguenza, ci si possa ormai dolere, in sede di impugnazione, del mancato esercizio di un potere officioso di applicazione delle pene sostitutive.
Inoltre, la Corte, sebbene il sistema delle pene sostitutive non imponga all'imputato un obbligo di produrre documentazione a supporto della richiesta, ha sollecitato la difesa a motivare la richiesta in ordine ai presupposti che ne consentirebbero l'applicazione, mediante specifiche deduzioni (sentenza al link)
* Avvocato del Foro di Palermo, ha svolto attività di tutorato presso l' Università di Giurisprudenza di Palermo.











