23 giugno 2026

Le pene sostitutive non possono essere chieste per la prima volta in appello e la richiesta va motivata- di L. Platino*

 


La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 3962 del 13.01.2026, ha affrontato la questione della possibilità o meno di chiedere, per la prima volta nei motivi di appello, l’applicazione di una pena sostitutiva.

Per i processi già pendenti al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs.150/2022 che, come è noto, ha profondamente innovato il tessuto di cui alla L. 689/1981, occorre fare corretta applicazione della disposizione transitoria di cui all’art. 95 D.Lgs. 150/2022. La disposizione citata deve essere interpretata nel senso che la odierna disciplina delle pene sostitutive, più favorevole rispetto alla previgente, si applica al giudizio di prime cure o a quello di impugnazione a seconda del grado in cui pendeva il processo al momento della entrata in vigore della riforma. Da quanto sopra discende che se il giudizio era pendente in primo grado al momento della data di entrata in vigore della riforma Cartabia, era onere indefettibile dell'imputato formulare istanza di applicazione delle pene sostitutive avanti il primo giudice, e se tale richiesta non è stata tempestivamente esercitata, non può essere recuperata nel successivo grado di appello. Invero, la richiesta può essere legittimamente presentata come motivo di impugnazione soltanto se sia stata a suo tempo formulata in primo grado e respinta. 

La sentenza in commento, nel corpo motivazionale, non ha ignorato che in precedenza la Corte si era espressa in senso favorevole alla possibilità di avanzare la richiesta di pene sostitutive, per la prima volta, anche nel giudizio di appello, ma ha ritenuto che trattasi di un arresto oggi superato dalla modifica dell'art. 545 bis c.p.p.. L’intervento correttivo operato con il D.Lgs. 31/2024  ha eliminato l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva, senza che, di conseguenza, ci si possa ormai dolere, in sede di impugnazione, del mancato esercizio di un potere officioso di applicazione delle pene sostitutive.

Inoltre, la Corte, sebbene il sistema delle pene sostitutive non imponga all'imputato un obbligo di produrre documentazione a supporto della richiesta, ha sollecitato la difesa a motivare la richiesta in ordine ai presupposti che ne consentirebbero l'applicazione, mediante specifiche deduzioni (sentenza al link)

 

 * Avvocato del Foro di Palermo, ha svolto attività di tutorato presso l' Università di Giurisprudenza di Palermo. 

22 giugno 2026

La p.o. non può ricorrere avverso l'ordinanza di rigetto del suo appello ex art. 428 c.p.p.

La Corte ha chiarito che <<alla persona offesa il comma 2 dell’art. 428 cod. proc. pen. consente l’appello esclusivamente nei casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7, cod. proc. pen.; coerentemente, questa Corte ha chiarito che la stessa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (Sez. 4, n. 14674 del 09/02/2018, Martelli, Rv. 273263-01; Sez. 4, n. 11064 del 11/03/2026, Seye, Rv. 289659 01). Il successivo comma 3-bis disciplina invece il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello, riservandone la proposizione all’imputato e al Procuratore generale e limitandola ai motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.  3 L’ordinanza con cui la Corte di appello rigetta l’appello della persona offesa ex art. 428, comma 2, cod. proc. pen. non rientra, pertanto, tra i provvedimenti ricorribili per cassazione>>.(sentenza al link)

19 giugno 2026

Rapina aggravata: la Corte di cassazione rimette gli atti alla Corte costituzionale

 


Rapina aggravata - Riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – Reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena - Artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. - Contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza - Non manifesta infondatezza.

La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena il delitto di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.

18 giugno 2026

Reato di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen. - Intercettazione della conversazione effettuata dal detenuto - Corpo del reato – Sussistenza - Conseguenze - Utilizzabilità in altro procedimento pur in assenza dei presupposti di cui all’art. 270 cod. proc. pen. - Sussistenza.

 



La Sesta Sezione penale, in tema di indebito utilizzo da parte di un detenuto di un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, ha affermato che la conversazione o comunicazione effettuata ed oggetto di attività intercettiva costituisce, unitamente al supporto che la contiene, corpo del reato di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen., ed è pertanto utilizzabile nel processo a carico del detenuto relativo a tale reato, pur quando l’intercettazione sia stata disposta nell’ambito di un procedimento diverso ed in assenza dei presupposti indicati dall’art. 270 cod. proc. pen.

Cass. pen., sez. 6, n. 18797/2026 al link

17 giugno 2026

Appello e richiesta di partecipazione all'udienza - Decisioni in camera di consiglio - Impugnazioni proposte a far data dall’1 luglio 2024 - Richiesta di trattazione orale formulata con l'atto di gravame - Ammissibilità - Ragioni.

 






La Sesta Sezione penale, in tema di giudizio di appello, ha affermato che, per le impugnazioni proposte a far data dall’1 luglio 2024, la richiesta di partecipazione all'udienza di cui all’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. può essere formulata anche con l'atto di gravame. (In motivazione, la Corte ha osservato che la norma di riferimento indica solo il termine ad quem entro il quale la richiesta deve essere presentata, ma non anche il termine a partire dal quale la facoltà difensiva può essere esercitata; che l’art. 601, comma 2, cod. proc. pen. prevede che la Corte possa disporre la trattazione orale in presenza prima che sia emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello; che, infine, consentire all’imputato di chiedere la trattazione partecipata già con l’atto di impugnazione non ha riflessi negativi né sull’organizzazione del processo, né sulla sua ragionevole durata).

16 giugno 2026

Intercettazioni: quando ricorrono i gravi indizi di reato necessari per autorizzare la captazione ?



La Corte di legittimità ha statuito che <<il requisito dei gravi indizi di reato richiesto dall’art. 267 cod. proc. pen. ai fini dell’autorizzazione delle intercettazioni non postula una valutazione probatoria in ordine alla fondatezza dell’accusa, ma richiede soltanto la verifica della plausibilità dell’ipotesi delittuosa prospettata, essendo sufficiente una sommaria ricognizione degli elementi acquisiti idonei a rendere ragionevolmente configurabile la commissione di un reato (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263044 01; Sez. 6, n. 10902 del 26/02/2010, Morabito, Rv. 246688-01; Sez. 6, n. 42178 del 07/11/2006, Froncillo, Rv. 235318-01; Sez. 5, n. 41131 del 08/10/2003, Liscai, Rv. 227053-01)>>. (sentenza al link)

15 giugno 2026

I limiti all'impugnazione della sentenza di "concordato in appello"

 


Concordato in appello: ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Inammissibili le censure relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

Corte di Cassazione, sez. II penale, n. 17721/2026 al link

12 giugno 2026

Astensione degli avvocati e prescrizione “sospesa senza limiti”

 





Abstract

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la sentenza n. 17949/2026, dichiara inammissibile il ricorso di M.F. avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la condanna per reati patrimoniali. Il ricorrente lamentava la maturata prescrizione (contestando la rilevanza della recidiva e il computo della sospensione per astensione del difensore), carenze motivazionali sulla responsabilità e la mancata concessione delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto. La Cassazione respinge ogni censura: la recidiva non era stata impugnata in appello; la prescrizione è correttamente calcolata considerando l’aumento per recidiva e l’intero periodo di sospensione (266 giorni) per adesione del difensore all’astensione collettiva, senza applicare il limite dei 60 giorni ex art. 159 c.p. (giurisprudenza consolidata). Gli altri motivi sono aspecifici o meramente reiterativi, privi di confronto critico con la motivazione conforme dei due gradi di merito. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.


Approfondimento

Il ricorso di M.F. è avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 21 gennaio 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Varese il 26 febbraio 2025 (con condanna al pagamento delle spese processuali).

Motivi di ricorso (tre):

Prescrizione e recidiva – Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b ed e, c.p.p.) in relazione agli artt. 157, 99 comma 2 c.p., sostenendo che la prescrizione fosse maturata il 30 agosto 2025, contestando l’applicazione della recidiva (al momento del fatto non vi sarebbero state condanne precedenti) e la durata della sospensione per astensione del difensore (che secondo lui doveva essere limitata a 60 giorni).

Difetto di motivazione sulla responsabilità – Carenza e scarsità della motivazione in ordine all’utilizzo della carta Postepay da parte dell’imputato e all’attendibilità della persona offesa.

Mancanza di motivazione su attenuanti e trattamento sanzionatorio – In particolare sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) e sulla dosimetria della pena (reato continuato).

Decisione della Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono aspecifici, non consentiti (non precedentemente devoluti in appello) o manifestamente infondati.

Ragioni:

Primo motivo: La censura sulla recidiva non era stata sollevata con i motivi di appello, quindi non può essere esaminata in Cassazione (frattura della catena devolutiva). Quanto alla prescrizione, il termine – considerato l’aumento di 1/3 per la recidiva (art. 99 comma 2 c.p.) – è di 9 anni per entrambi i reati; a ciò va aggiunta la sospensione per 266 giorni conseguente al rinvio per adesione del difensore all’astensione collettiva. Secondo costante giurisprudenza (Sez. 3, Falconi, Rv. 284154), in tal caso non si applica il limite massimo di 60 giorni previsto dall’art. 159, comma 1, n. 3) c.p. Pertanto la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d’appello (sarebbe scaduta il 26 maggio 2026).

Secondo motivo: Aspecifico e meramente ripetitivo dell’atto di appello. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione compiuta e coerente, con doppia conforme, sulla ricostruzione probatoria e sull’attendibilità della vittima. Il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Terzo motivo: La questione relativa all’art. 131-bis c.p. non era stata devoluta in appello. In ogni caso la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena è logica e sufficiente (richiamo ai precedenti penali specifici, alla gravità del fatto, all’intensità del dolo). Per il reato continuato, l’aumento di 2 mesi ed € 100 è di esigua entità, pertanto la motivazione resa (congruità della pena) è da considerarsi adeguata.

Dispositivo: Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.





11 giugno 2026

La decisione delle sezioni unite. Adozione in via provvisoria di una misura cautelare da parte di giudice che si dichiari incompetente - Trasmissione degli atti ad altro giudice ex art. 27 cod. proc. pen. - Rinnovazione da parte di quest’ultimo dell'ordinanza coercitiva, con contestuale dichiarazione di incompetenza - Conflitto negativo di competenza - Insussistenza - Perdurante efficacia della misura tempestivamente rinnovata - Sussistenza.

 



Avevamo dato notizia della pendenza della questione "Conflitto e cautela: Il dilemma della competenza che paralizza la libertà"

Pubblichiamo ora la sentenza.


Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di competenza, non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l’applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto. La misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen. dal secondo giudice resta valida ed efficace.

10 giugno 2026

Giudici onorari e omesso rispetto delle regole di competenza: la decisione delle sezioni unite. Inosservanza senza sanzione processuale

 




Avevamo già dato notizia della pendenza della questuione (Inosservanza delle regole di assegnazione ai giudici onorari in ambito penale: sanzione processuale o inosservanza di criteri organizzativi? La parola alle Sezioni Unite

Diamo ora notizia della decisione delle sezioni unite: informazione provvisoria.



Questione penale Decisa del ricorso R.G. n. 20697/2025 ud. 28/05/2026


(1) Se la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc. pen., ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità;

(2) Se, nel caso in cui la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determini una nullità, questa, nell'ambito di processi oggettivamente cumulativi, aventi ad oggetto sia reati che rientrano nella previsione dell'art. 550 cod. proc. pen., sia reati che non rientrano in tale previsione, riguardi l'intero procedimento oppure solo la parte di esso concernente la seconda categoria di reati.


Ricorrente: Bellomonte S.

Relatore: A. Guardiano

Data udienza: 28 maggio 2026

Riferimenti normativi: Cost., artt. 25 e 102; Cod. proc. pen., artt. 33, 178, 179,185, 407, 550; R.D. 30 gennaio 1941, n.12, art. 43-bis; d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 11.

Ordinanza di rimessione: 6495/2026

Decisione


(1) La violazione delle norme secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., non integra una nullità assoluta, ma una inosservanza, non sanzionata da nullità, delle disposizioni sulla assegnazione dei processi, che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen. non attengono alla capacità del giudice.

(2) Non rilevante.

09 giugno 2026

La Cassazione a Sezioni Unite: niente "cura" per l'impresa sana. Il controllo giudiziario volontario non è un antidoto all'interdittiva antimafia in assenza di reale infiltrazione. Depositata la sentenza 21077/2026 delle Sezioni Unite

 



Abstract

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, affronta il contrasto giurisprudenziale relativo ai presupposti per l’ammissione al c.d. controllo giudiziario volontario (art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011), richiesto dall’impresa destinataria di un’informazione interdittiva antimafia. L’orientamento più restrittivo ritiene che il giudice della prevenzione debba verificare in ogni caso la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa – anche solo occasionale – e non possa limitarsi a una prognosi di bonificabilità. L’indirizzo opposto, fatto proprio dalla sentenza impugnata, sostiene che il giudice debba solo valutare l’emendabilità dell’ente, potendo ammettere al controllo anche l’impresa "sana" al solo fine di sospendere gli effetti interdittivi. Le Sezioni Unite rigettano quest’ultima tesi, enunciando il principio secondo cui il giudice della prevenzione, accertata l’insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, è tenuto a rigettare la richiesta di controllo giudiziario volontario, pena l’utilizzo di una misura di prevenzione in assenza del suo presupposto legittimante (la pericolosità oggettiva dell’ente). La pronuncia chiarisce l’autonomia e la pienezza del sindacato giurisdizionale rispetto all’accertamento prefettizio.

Sintesi della sentenza

Premessa processuale

La società AL.MI. Ambiente s.r.l. ricorre per cassazione avverso il provvedimento della Corte d’appello di Napoli che ha confermato il rigetto della richiesta di ammissione al controllo giudiziario volontario. La società era destinataria di un’informazione interdittiva antimafia (c.d. "interdittiva" prefettizia), che sospende la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Questione di diritto

La Corte di cassazione (Sesta Sezione penale), rilevato un contrasto interpretativo, rimette la questione alle Sezioni Unite:

"Se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34‑bis, comma 6, d.lgs. 159/2011, il giudice, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo di tale accertamento, rigettare la richiesta".

I due orientamenti in contrasto

Orientamento (c.d. "pieno sindacato")Orientamento (c.d. "sindacato limitato")
Il giudice della prevenzione ha poteri di cognizione pieni e autonomi.Il giudice non può rimettere in discussione l’esistenza del condizionamento criminale già accertato dal Prefetto.
Deve verificare: a) insussistenza di disponibilità diretta/indiretta dell’ente da parte di soggetti pericolosi; b) esistenza di una relazione agevolatrice occasionale; c) prognosi positiva di bonificabilità.L’interdittiva costituisce un "substrato intangibile". Il giudice opera solo una prognosi di bonificabilità, negando la misura solo se il condizionamento è stabile o non emendabile.
Se manca qualsiasi pericolo di infiltrazione (anche occasionale), la richiesta va rigettata.Anche l’impresa sana (senza alcuna infiltrazione) può essere ammessa al controllo, per sospendere gli effetti interdittivi ed evitare una disparità di trattamento.

La soluzione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite rigettano il ricorso e aderiscono al primo orientamento, enunciando il seguente principio di diritto:

"Il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l’applicazione del controllo previsto dall’art. 34‑bis, comma 6, d.lgs. 159/2011, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell’ambito dei compiti affidatigli, la insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa".

Motivazione essenziale

  1. Unitarietà dell’istituto – Il controllo giudiziario (sia "prescrittivo" d’ufficio che "volontario" su istanza privata) ha i medesimi presupposti, tra cui l’esistenza di un’agevolazione occasionale a favore di soggetti pericolosi (art. 34‑bis, comma 1).

  2. Pericolosità come requisito indefettibile – Il controllo giudiziario è una misura di prevenzione patrimoniale: senza un attuale pericolo di infiltrazione (anche solo occasionale) manca il suo fondamento. Applicarlo a un’impresa "sana" significherebbe "curare un soggetto che non ha bisogno di cure", con un’ingerenza pubblica sproporzionata e inutile.

  3. Autonomia del giudice della prevenzione – Il Tribunale non è vincolato dall’accertamento prefettizio: il suo sindacato è pieno, retrospettivo (sulla "storia" dell’impresa) e prospettico (sul rischio di reiterazione). Può quindi pervenire a conclusioni difformi, anche di segno opposto (inesistenza del pericolo).

  4. Rimedi alternativi per l’impresa "sana" erroneamente interdittata – Il rigetto della domanda di controllo volontario per insussistenza del pericolo non lascia l’impresa senza tutela: costituisce un "fatto nuovo" che obbliga il Prefetto, ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, a riesaminare l’interdittiva (c.d. aggiornamento). L’impresa può inoltre impugnare l’interdittiva dinanzi al giudice amministrativo.

  5. No alla disparità di trattamento – Non vi è irragionevolezza nel negare il controllo all’impresa sana e accordarlo a quella occasionalmente infiltrata: le situazioni sono oggettivamente diverse. La misura è terapeutica, non uno strumento per sospendere automaticamente l’interdittiva.

Dispositivo

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Estremi della sentenza

08 giugno 2026

PENE SOSTITUTIVE IN APPELLO: IL DIFENSORE NON PROCURATORE PUO' CHIEDERLE ? SINO A QUANDO ?

 

La sesta sezione ha fornito utili chiarimenti in tema di pene sostitutive e giudizio di appello. 

Schematizzando le indicazioni della Corte si può rilevare che: 

1) lì dove la pena inflitta in primo grado era sostituibile, in forza del principio devolutivo, la sostituzione deve essere chiesta con l'impugnazione o con i motivi nuovi;  

2) il difensore appellante NON necessita di procura speciale al fine di procedere alla superiore richiesta;

3) l'imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, potrà esprimere il CONSENSO alla sostituzione fino a quindici giorni prima dell'udienza cartolare, con i motivi nuovi o con memoria; 

4) in caso di udienza partecipata il consenso può essere manifestato entro l'udienza di discussione; 

5) nel caso in cui i presupposti per sostituire la pena sorgano soltanto a seguito della decisione di secondo grado, il Giudice sarà chiamato, anche d'ufficio (e dunque in assenza di apposito motivo o sollecitazione difensiva), <<a vagliare la possibilità di sostituire la pena detentiva, dovendo la Corte motivare l'eventuale giudizio prognostico che, secondo la sua valutazione di merito, sì ritenga ostativo alla sostituzione; e in caso di ritenuta prognosi positiva, si dovrà seguire il percorso eventualmente bifasico già tracciato in primo grado dall'art. 545-bis, acquisendo il consenso dell'imputato, se del caso rinviando appositamente per procedere in tal senso>>;

6) infine, la Corte ha precisato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è necessario che la richiesta dell'imputato sia circostanziata e documentata, potendo l'iniziativa partire addirittura dal giudice, cui compete la valutazione della coerenza della sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale, nonché lo svolgimento, se necessario, della relativa istruttoria. (sentenza al link)


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