Rapina aggravata - Riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – Reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena - Artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. - Contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza - Non manifesta infondatezza.
La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena il delitto di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.
