22 settembre 2026

❌❌ Mal funzionamento del PDP non attestato a livello locale o centrale: NON depositate a mezzo PEC.


A fronte di appelli dichiarati inammissibili perchè depositati a mezzo pec, per invocati mal funzionamenti del PDP, la Corte di Cassazione ha rammentato che <<l' art. 175-bis contempla due ipotesi di deroga all’obbligo esclusivo di deposito telematico degli atti: il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, c.d. malfunzionamento centrale (comma 1); il malfunzionamento non certificato ai sensi del comma 1, accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, c.d. malfunzionamento locale, circoscritto all’ufficio giudiziario ricevente (comma 4)>>. In caso di malfunzionamento certificato a livello centrale o attestato a livello periferico, per la durata dello stesso, «atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche» (comma 3).

Ciò posto, la Corte si è interrogata se e in quali limiti vi sia spazio per assegnare rilievo anche a malfunzionamenti del sistema, concretamente verificatisi, ma non certificati, né attestati. La Corte ritiene che ciò sia possibile, ma attraverso l'istituto della restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. e non attraverso modalità scelte dall'interessato. 

Quindi <<i difensori possono essere restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza per il deposito (telematico) dell'impugnazione, se provano di non averlo potuto osservare per disfunzioni del sistema — non certificate, né attestate a norma dell'art. 175-bis cod. proc. pen. — suscettibili di integrare i presupposti del caso fortuito o della forza maggiore. Con la precisazione che l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti>>.

La Corte sembra poi suggerire una sorta di vademecum per tali evenienze. Infatti, nella pronuncia si afferma che <<il "Portale Deposito Atti Penali" mette a disposizione degli utenti strumenti di assistenza e canali di segnalazione delle anomalie operative. L'effettivo ricorso a tale strumento consente ai difensori, da un lato, di ricevere ausilio per risolvere il problema ─ che potrebbe essere dovuto non a malfunzionamento del portale, ma a difficoltà del singolo utente, processualmente irrilevanti ─ dall’altro lato, di ottenere riscontro documentale del tentativo, in ipotesi fallito, di utilizzare il portale per caricare - in quel dato giorno, a quella data ora - l’appello relativo a quella determinata sentenza, da parte di quel difensore. Peraltro guasti e disfunzioni lasciano, di regola, tracce informatiche che la difesa avrebbe potuto agevolmente provare attraverso idonea documentazione attestante i tentativi di accesso e il tipo di errore riscontrato (si pensi, a titolo esemplificativo, a: fotografia della schermata del PDP che mostri "servizio non disponibile" o "errore di autenticazione", o una fase di caricamento non completata; riferimento preciso del codice errore; "marca temporale" dei tentativi effettuati; log del browser; log della connessione; registri del gestore del portale, e altro)>>.  

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno affermato che <<i ricorrenti non hanno allegato elementi idonei a documentare i tentativi di deposito asseritamente effettuati, il momento del loro compimento, il tipo di anomalia riscontrata e l'incidenza di quest'ultima sull'effettiva possibilità di procedere al caricamento dell'atto. In difetto di simili elementi, la prospettata disfunzione non può ritenersi dimostrata, né può integrare il caso fortuito o la forza maggiore richiesti dall'art. 175 cod. proc. pen. per la restituzione nel termine>>(sentenza al link).

21 settembre 2026

La Corte si pronuncia sul controverso rapporto tra 570 e 570 bis c.p.- di Laura Platino*

 

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n 12321, resa dalla Sesta Sezione penale in data 16.01.2026, ha affrontato il delicato tema del rapporto sussistente tra le fattispecie di reato previste rispettivamente dall’art. 570 c. 2 n. 2 c.p. e dall’art. 570 bis c.p. (sentenza al link)

I Giudici hanno ravvisato l’esistenza di un contrasto interpretativo.

Invero, secondo un più risalente orientamento giurisprudenziale, la previsione incriminatrice di cui all’art. 570 bis c.p. era posta a presidio dell’adempimento degli obblighi di natura economica statuiti dal giudice civile in tema di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, nonché nell'affidamento condiviso dei figli.

Di contra, sempre secondo siffatto orientamento, la norma di cui all’art. 570 c. 2 n 2 c.p. mirava a tutelare il minore, in stato di bisogno, al quale non fossero garantiti i mezzi di sussistenza.

La Corte, con la pronuncia richiamata, aderisce a un più recente arresto, ormai prevalente, in forza del quale, tra le due fattispecie incriminatrici sussiste un rapporto di specialità “dal momento che, a fronte di un nucleo di condotta che le accomuna, costituito dalla violazione dell'obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura, solo nel reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen. si aggiunge l'elemento specializzante della conseguente privazione dei mezzi di sussistenza; sicché, con la duplicazione delle imputazioni, verrebbe posta a carico del soggetto due volte la medesima condotta materiale.”.

Di conseguenza, integra la sola fattispecie criminosa di cui all’art. 570 c. 2 c.p., e non anche quella di cui all’art. 570 bis c.p. che rimane assorbita dalla prima, il comportamento dell’agente che non provveda al mantenimento dei figli minori versando quanto statuito dal giudice civile, ove dall’inadempimento derivi la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza.

 

* Avvocato del Foro di Palermo, ha svolto attività di tutorato presso l' Università di Giurisprudenza di Palermo. 

18 settembre 2026

Per il Ministero il tempo necessario a definire il primo grado di giudizio si è molto ridotto. Ma i nostri calcoli dicono l'opposto

Chi legge il nostro blog sa che, alcuni anni or sono, avevamo più volte chiesto lumi riguardo ai numeri dispensati dal Ministero della Giustizia in ordine al MONITORAGGIO STATISTICO DEGLI INDICATORI PNRR.

Le nostre perplessità non sono fugate neppure dall'ultimo report ministeriale  (Ultimi dati al link), ove si afferma che <<per il settore penale, i dati del I semestre 2026 continuano ad evidenziare un miglioramento rispetto alla baseline 2019, con una riduzione del DT (disposition time) che raggiunge il livello massimo del periodo considerato e che già dal 2024 supera quella richiesta dal target PNRR (che prevede una riduzione del DT totale del -25%) e che dal –31,5% del dato 2025 passa a: -38,8% del disposition time totale. La riduzione è osservabile in tutte le fasi del giudizio: -23,5% in Tribunale, -42,5 in Corte di appello e -56,1% in Corte di cassazione>>.

In altri termini rispetto al 2019, il tempo necessario a smaltire un giudizio penale (Disposition time) avrebbe subito una drastica riduzione, anche per ciò che concerne i processi innanzi ai Tribunali.

Ricordato che il disposition time (DT) è calcolato come rapporto tra il numero dei procedimenti pendenti alla fine di un periodo di riferimento (ad esempio l'anno) e il flusso dei definiti nel medesimo periodo, secondo la seguente formula

D𝑇𝑡 = (𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖 /𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖) t ,

ciò che lascia perplessi, almeno per quanto attiene ai Tribunali, è il calcolo delle pendenze finali e conseguentemente il DT stesso.  

Al riguardo conviene ripartire dalla tabella ministeriale contenuta nell'ultimo report, inerente i movimenti dei procedimenti penali e quindi i pendenti finali, in ragione di anno o di semestre

 

Dalla tabella emerge che le pendenze finali in Tribunale, dal 2019 al termine del primo semestre del 2026, si sarebbero ridotte del 30.5%.  Tuttavia, pur prendendo atto dei dati iniziali del 2019 e di quelli inerenti i procedimenti iscritti e definiti in ragione di ciascun anno, se si procede ad un nuovo calcolo, le pendenze finali assumono una consistenza significativamente diversa

Infatti se si sommano ai pendenti finali del 2019 (base line) gli iscritti dell’anno successivo, sottraendo i definiti e si ripete l’operazione sino al primo semestre del 2026, l’ operazione aritmetica restituisce un numero di pendenti finali come da infra riportata tabella. 

Ecco, la tabella da noi rielaborata

TRIBUNALE

 ANNO

ISCRITTI

DEFINITI

PENDENTI FINALI

2019

1.113.926

 

1.074.164

 

1.152.240

 

2020

924.867

 

838.157

 

1.238.950

 

2021

1.009.109

 

1.005.658

 

1.242.401

 

2022

998.520

 

1.035.726

 

1.205.195

 

2023

1.003.393

 

1.114.441 

1.129.234

 

2024

 976.119

 970.909

 1.099.357

2025

944.190

948.739

1.094.808

I sem. 2026

487.854

483.820

1.098.842

In termini percentuali la variazione tra pendenti finali al 2019 e quelli al primo semestre del 2026 risulta pari al 5 % in meno.

Quindi, a fronte della riduzione delle pendenze nei tribunali penali indicata dal Ministero nella percentuale del 30,5, sulla scorta degli stessi numeri, a noi risulta una riduzione di appena il 5%. Peraltro, ponendo a confronto i risultati del 2024 e quelli del primo semestre del 2026 si può rilevare una sostanziale stagnazione del dato.   

Per rendere più agevole il confronto tra i dati ministeriali e i nostri, abbiamo elaborato apposita tabella.

TAB. RAFFRONTO PENDENTI FINALI

ANNO

PENDENTI MINISTERO

PENDENTI NOSTRO BLOG

2019 (b.l.)

1.152.240

1.152.240

 

2020

1.185.957

1.238.950

 

2021

1.139.491

1.242.401

 

2022

1.038.004

1.205.195

 

2023

936.741

1.129.234

 

2024

837.504

1.099.357

2025

810.463

1.094.808

I sem. 2026

800.356

1.098.842

Variazione percentuale 2019/primo sem. 2026

-30.5%

-5%






Ridefiniti i pendenti finali resta da procedere al ricalcolo del disposition time. Al riguardo riportiamo la tabella ministeriale

 

Ovviamente, dato un numeratore radicalmente diverso, il risultato dell'operazione non può che essere diverso. Ed infatti, il d.t. inerente il primo semestre del 2026 (computando 181 gg. dall'1.1.2026 al 30.06.2026), per noi è pari a 411,08 (da arrotondarsi a 411 giorni). 

Ai nostri calcoli risulta dunque un incremento del d.t. nei tribunali penali rispetto al 2019.   

Procediamo dunque ad un raffronto tra il dato dispensato dal Ministero e quello da noi ottenuto.

TAB. RAFFRONTO DISPOSITION TIME TRIBUNALE

ANNO

D.t. Ministero

D.T. nostro

2019 (b.l.)

392

392 (dato arrotondato) 

2026 (primo sem.)

299

411 (dato arrotondato)

Var. %

          -23.5%

         +4.84


In altri termini, se la nostra rielaborazione è corretta, impieghiamo più tempo per definire i giudizi di primo grado rispetto quanto avvenisse nel 2019, nella misura del 4.84 % in più. Se così fosse, dovremmo fermarci e capire come ciò, nonostante le riforme deflattive e i fondi impegnati, sia potuto accadere.  

 

 

 

 

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