04 settembre 2026

Causa di non punibilità e reati tributari.

 

La Corte di cassazione ha precisato che a seguito della riforma dell'art. 13 del d.lgs. 74/2000, ai fini dell'applicabilità della causa di non puniibilità di cui all'art. 131 bis c.p., non rileva la spontaneità dell'adempimento o la ricorrenza di un ravvedimento, Invero all'art. 13, d. Igs. n. 74 del 2000, per come novellato dal d. Igs. 14 giugno 2024, n. 87. è stato inserito il comma 3-ter, in forza del quale ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziària; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.(sentenza al link)

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