17 settembre 2026

Reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. - Mancata comparizione all’udienza del querelante - Integrazione dell’ipotesi di remissione tacita ex art. 152, comma terzo, n. 1), cod. pen. - Esclusione - Ragioni.

 



L’esito in sintesi

La Quinta Sezione penale, in tema di atti persecutori, ha affermato che la mancata comparizione del querelante all’udienza, cui sia stato citato in qualità di testimone, non integra l’ipotesi di remissione tacita della querela prevista dall’art. 152, comma terzo, n. 1), cod. pen., essendo detta forma di remissione incompatibile con il regime speciale previsto dall’art. 612-bis, comma quarto, cod. pen. che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme di cui all’art. 340 cod. proc. pen.

Ultima pubblicazione

Reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. - Mancata comparizione all’udienza del querelante - Integrazione dell’ipotesi di remissione tacita ex art. 152, comma terzo, n. 1), cod. pen. - Esclusione - Ragioni.

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