26 aprile 2024
L’ottenimento di incarichi a mezzo agenti o procacciatori, in cambio di una percentuale sui compensi
24 aprile 2024
23 aprile 2024
L'effetto estintivo del patteggiamento non consente di godere di ulteriori sospensioni condizionali
La corte di legittimità si è pronunciata su un ricorso con cui si lamentava che i giudici territoriali avessero erroneamente subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena all'integrale estinzione del debito tributario, comprensivo di sanzioni ed interessi, ai sensi dell'art. 165, comma 2, cod. pen.. Al riguardo la difesa rilevava che l'imputato aveva sì già usufruito una prima volta del beneficio della sospensione in questione, ma in sede di patteggiamento e per un reato per il quale era maturata l'estinzione anche degli effetti penali, ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen.. Di talchè- ad avviso del ricorrente- la nuova sospensione condizionale non andava subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen.. In sostanza, una volta estinto ogni effetto penale non si sarebbe dovuto tener conto neppure della precedente sospensione.
I giudici di legittimità hanno tuttavia ritenuto inammissibile la censura. Invero <<la precedente sospensione condizionale, ..., rileva ai fini della reiterazione del beneficio, pur essendo stata concessa in sede di "pena patteggiata">>. Al riguardo la Corte ha considerato che << ... in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva (nel caso di specie il precedente patteggiamento aveva riguardo ad una pena detentiva), con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163, c.p., circa la concedibilità di un secondo beneficio>>. (sentenza al link)
22 aprile 2024
Personali – Arresti domiciliari – Trasgressione non lieve alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli stessi – Conseguenze – Revoca obbligatoria della misura autocustodiale con ripristino della custodia in carcere – Obbligo per il giudice di valutare previamente l’idoneità degli arresti domiciliari con modalità elettroniche di controllo – Sussistenza – Esclusione.
19 aprile 2024
Si pronunceranno le sezioni unite il prossimo 30 maggio: revoca in executivis della condizionale?
18 aprile 2024
Procedimento di prevenzione – Istanza di riconoscimento del diritto di abitare l’immobile sequestrato – Proposta successivamente all’entrata in vigore della l. n. 161 del 2017, modificativa dell’art. 40 d.lgs. n. 159 del 2022 – Competenza a provvedere – Individuazione – Regime di impugnazione.
16 aprile 2024
Delitto di bancarotta fraudolenta impropria – Operazioni dolose poste in essere da società interamente partecipata da un comune – Responsabilità del sindaco – Condizioni.
La Quinta Sezione penale, in tema di reati fallimentari, ha affermato che un sindaco non risponde del delitto di bancarotta fraudolenta impropria derivante da operazioni dolose poste in essere da una società interamente partecipata dal comune per effetto della sola qualifica di legale rappresentante dell’ente pubblico, posto che, nel caso in cui non vi sia prova della sua qualità di amministratore di fatto della società partecipata, la sua responsabilità sarà configurabile solo in qualità di “extraneus”, concorrente nel reato, a condizione che sia dimostrato lo specifico contributo fornito al legale rappresentante della società.
15 aprile 2024
Modificato l'art. 39 CEDU- di Gianluca Pipitone
12 aprile 2024
Termine a comparire in appello: 20 oppure 40 giorni? La questione (finalmente) alle Sezioni Unite
Da tempo ci stiamo occupando della querelle interpretativa sul termine a comparire in appello. Al riguardo abbiamo dato atto delle sentenze contrastanti sin qui rese dalla corte di legittimità e del contrasto "interno" alla seconda sezione penale, una cui pronuncia ha addirittura statuito l'inammissibilità del tema (qui).
Proprio la seconda sezione penale della corte regolatrice, all'udienza del 5 aprile scorso, ha rimesso la questione allo scrutinio delle sezioni unite.
Sopra, in foto, il provvedimento di remissione.
11 aprile 2024
Termine a comparire. Venti giorni e questione INAMMISSIBILE.
Da qualche tempo stiamo dando conto dei diversi orientamenti che si registrano nella giurisprudenza di legittimità, e financo all'interno della sezione seconda, in ordine a quale sia il termine a comparire in appello: 20 oppure 40 giorni (post del 03.04 al link). (post 8 marzo al link)
Appena qualche giorno fa avevamo riportato una sentenza della VI sezione, che, negando la <<presunta interdipendenza tra il termine di comparizione e la disciplina della trattazione emergenziale dettata dall'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020>>, aderiva all'indirizzo secondo cui sin dal 30 dicembre 2022 il termine per comparire in appello è pari a 40 giorni(post al link).
Oggi
registriamo un' ulteriore pronuncia che, sulla scorta del dato normativo
secondo cui alle impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 (data poi
prorogata) si applica la disciplina “pandemica”, afferma come <<...per
gli appelli già interposti alla data del 30 giugno 2023, indipendentemente dal
fatto che sia stata o meno fissata entro tale termine la data dell'udienza,
ogni fase del procedimento sarà disciplinata dalla normativa emergenziale,
attualmente in vigore e, per effetto della nuova disciplina transitoria, tale
regime si dilaterà fino al giugno 2023 (termine poi ulteriormente prorogato)>>, con consegunete applicabilità del termine di 20 giorni (SENTENZA AL LINK)
La sentenza de qua ignora le precedenti pronunce, anche della medesima sezione seconda, intervenute sul tema, ma soprattutto ritiene INAMMISSIBILE la censura, già tempestivamente dedotta in appello, in ordine alla violazione del termine a comparire, con conseguente condanna alle spese processuali e della somma di euro 3.000, in favore della cassa delle ammende.
E' di tutta evidenza che un tale esito processuale confermi ancora una volta il criticabile uso della sanzione processuale dell'inammissibilità: una censura può essere indifferentemente fondata, infondata o manifestamente infondata.
Aggiorniamo la tabella riassuntiva, segnalando che, mentre scriviamo, abbiamo appreso che il 5 aprile la seconda sezione penale ha rimesso la questione alle sezioni unite.
Estremi sentenza |
20gg |
40gg |
NOTE |
Sez. IV 48056/23 |
|
X |
|
Sez. II 49644/23 |
|
X |
|
Sez. V 5347/24 |
X |
|
|
Sez. III 5481/24 |
|
X |
|
Sez. II 6010/24 |
X |
|
|
Sez. IV 7204/24 |
|
X |
|
Sez. II 7990/24 |
X |
|
|
Sez. VI 12157/24 |
|
X |
|
Sez. II 12621/24 |
X |
|
Censura inammissibile |
10 aprile 2024
Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
09 aprile 2024
Termine a comparire in appello. Si consolida la tesi dei 40 gg.
Anche la VI sezione aderisce all'orientamento secondo cui il termine a comparire in appello è pari a 40 gg. All'esito di un puntuale confronto con l'opposto indirizzo, di cui si menzionano Sez.5, n. 5347 del 2/2/2024, Pedata e Sez.2, n.7990 del 31/1/2024, Monaco, la odierna sentenza ha rilevato che << in mancanza di una incompatibilità funzionale tra il termine di comparizione introdotto dalla riforma e la perdurante applicazione del rito emergenziale ed a fronte del dato letterale della norma transitoria, nella quale è stato soppresso il riferimento alla norma che ha modifica il termine di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., si ritiene che debba prevalere l'interpretazione favorevole al riconoscimento dell'immediata applicabilità della nuova previsione che stabilisce il termine di quaranta giorni per la comparizione in sede di appello>> (sentenza al link).
Segue nostra tabella aggiornata
Estremi sentenza | 20gg | 40gg |
Sez. IV 48056/23 |
| X |
Sez. II 49644/23 |
| X |
Sez. V 5347/24 | X |
|
Sez. III 5481/24 |
| X |
Sez. II 6010/24 | X |
|
Sez. IV 7204/24 |
| X |
Sez. II 7990/24 Sez. VI 12157 | X |
X |
08 aprile 2024
Rigetto patteggiamento, il GUP diventa incompatibile per l'udienza?
Il GUP presso il Tribunale di Isernia rigettava l'istanza di applicazione pena, ritenendo l'imputato immeritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche e quindi incongrua la pena proposta.
Rigettato il patteggiamento, il GUP riteneva la propria incompatibilità a celebrare l'udienza preliminare e dichiarava di astenersi. Tuttavia il Presidente del Tribunale non accoglieva l'istanza di astensione, restituendo gli atti al medesimo giudice persona fisica. A tal punto, il GUP, in accoglimento di apposita eccezione di costituzionalità formulata dalla difesa dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. , in riferimento <<agli artt. 3, comma 1, 24 e 111 comma 2 Cost. , nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di trattazione dell'udienza preliminare del giudice dell'udienza preliminare che abbia rigettato, per motivi concernenti il merito, la richiesta di patteggiamento della pena formulata dal medesimo imputato e per il medesimo fatto storico, nel medesimo procedimento>>.
Il giudice a quo è consapevole dell'arresto del diritto vivente secondo cui per la ricorrenza di un'ipotesi di incompatibilità del giudice occorre che le precedenti valutazioni, anche di merito, siano state compiute in fasi diverse del procedimento e non nel corso della medesima fase, nondimeno egli ritiene che tale tesi trascuri la natura di giudizio delle statuizioni adottate all'udienza preliminare, come tali suscettibili di pregiudizio a seguito del precedente rigetto del patteggiamento.
La decisione della Corte è attesa per il prossimo 18 giugno. (ordinanza gup Isernia al link)
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