A fronte di un concorso di circostanze aggravanti non privilegiate e privilegiate con circostanze attenuanti (generiche), la Corte ha stabilito che <<le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Rv. 282096 - 01; seguita più recentemente da Sez. 2, n. 14655 del 07/03/2024, Rv. 286212 - 01)>>. (sentenza al link)
Coerentemente a tale principio, in altra pronuncia la Corte ha precisato che le circostanze attenuanti, concorrenti con aggravanti privilegiate e non, <<comporteranno una diminuzione della pena prevista per il reato aggravato, solo se, all'esito del giudizio di bilanciamento con le altre circostanze aggravanti, dovessero essere ritenute prevalenti. Del resto, nel caso di un giudizio di equivalenza, gli elementi mitigatori che sono stati riconosciuti quali circostanze attenuanti generiche, "neutralizzate" dalla aggravante ad effetto speciale concorrente, «possono pur sempre trovare considerazione nell'ambito dei criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., quando il giudice ritenga che il giudizio di equivalenza non abbia esaurito la portata attenuatrice delle circostanze riconosciute all'imputato nel caso specifico» (Sezioni Unite Cena, cit.)>> (sentenza al link).