Il Parlamento ha approvato in via definitiva la nuova legge di bilancio, che contiene anche novità in tema di spese di giustizia (testo al link)
In particolare per ciò che attiene i diritti di copia su supporto non cartaceo (Chiavette USB, CD e DVD), l'allegato 8 al T.U. prevede adesso un diritto forfetizzato pari a 25,00 euro. Per i casi di trasmissione telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali), invece, viene introdotto un diritto fisso pari ad 8,00 euro.
In attesa che sia attuata la facoltà di estrarre le copie direttamente dal fascicolo informatico, senza costi per la difesa, il nuovo impianto normativo, pur a fronte di passi in avanti, suscita talune perplessità.
Anzitutto resta confermato il principio secondo cui, per avere copia degli atti del "suo" processo, il cittadino deve pagare lo Stato accusatore. Ci pare una prospettiva inaccettabile.
Anche a voler prescindere da aspetti puramente di principio, la forfetizzazione dei diritti di copia su supporto non cartaceo dovrebbe giovare nei procedimenti medio grandi, ma, negli altri casi, rischia di incentivare il ricorso al cartaceo, per ragioni economiche.
Al riguardo, muovendo dal caso, assai frequente, dell'acquisizione delle copie su chiavetta, l'allegato 6 del DPR 115, rimasto invariato, prevede che oltre le 100 pagine i diritti da corrispondere, per l'acquisizione su cartaceo, ammontino a € 15,75 più € 6,55 ogni ulteriori 100 pagine (o frazione)(Allegato 6 al link). In sostanza corrispondere 25,00 euro per avere le copie su chiavetta risulterà più conveniente soltanto superate le 200 pagine. Ovviamente si potrà ricorrere alla trasmissione tramite posta elettronica, ma anche in questo caso, a fronte di 8 euro a forfait il cartaceo risulta più conveniente fino a 50 pagine (posto che il diritto di copia è pari a euro 7,86). Tali osservazioni però andrebbero rivalutate per il caso in cui l'interessato intenda procedere con urgenza all'estrazione di copia: in tal caso, stante la triplicazione dei diritti, potrebbe risultare preferibile l'estrazione su supporto informatico o su mail.
Certamente la nuova disciplina ha il merito di ridimensionare l'assurda pretesa di 327,56 euro di diritti per l'estrazione di copie su un c.d., riducendola a 25,00 euro. In tal senso ci pare che la radicale sostituzione dell'allegato 8 non consenta alcuna distinzione riguardo al contenuto del c.d.: quale che esso sia, il rilascio del supporto dovrà avvenire a fronte dell'esazione di 25,00 euro.
Allargando poi lo sguardo ad altre tipologie processuali, troviamo criticabile la previsione di una sanzione (sino al doppio del contributo unificato), per avere sforato, negli atti del processo amministrativo, la dimensione prevista e ciò a prescindere dall'esito del processo. Davvero regolamentare l'ampiezza degli atti difensivi, introducendo delle sanzioni pecuniarie per chi le violi, non lede il diritto di difesa ? Siamo facili profeti nel dire che meccanismi analoghi potrebbero essere esportati nelle impugnazioni penali ?