13 dicembre 2024

La Corte costituzionale salva la norma che non consente al medico strutturato di chiedere la citazione in giudizio del suo assicuratore. E il libero professionista ?



La Corte costituzionale ha ritenuto infondata una qlc dell'art. 83 cpp, sollevata dal Tribunale di Palermo.

Il giudice a quo dubitava della compatibilità costituzionale della norma di rito, <<nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato, denunciando la violazione degli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione>>.

Il Tribunale ha mosso la sua censura presupponendo che l’imputato- medico strutturato- fosse obbligato dalla legge a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni causati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale e che il danneggiato potesse agire direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice. In altri termini per il giudice territoriale ricorrevano i presupposti che già in passato avevano indotto la Corte a censurare l'art. 83 del codice di rito. 

Sennonché il giudice delle leggi ha considerato che il remittente avesse erroneamente ricostruito il quadro normativo, con conseguente inammissibilità della questione di legittimità.  Infatti, <<diversamente dal medico che operi quale libero professionista (art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017) – il medico cosiddetto “strutturato” non è affatto obbligato ad assicurarsi per i danni eventualmente arrecati nell’esercizio della professione, essendo i relativi rischi coperti dall’assicurazione, o analoga misura, imposta alla struttura sanitaria per cui il medico opera (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all’art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017)>>.

Stante il tenore dell'ordinanza di remissione, la Corte non ha scrutinato la legittimità dell' art. 83 cpp rispetto al professionista che eserciti la sua attività al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. Tuttavia, in taluni passaggi della motivazione si apprezzano, incidentalmente, delle differenze tra le due figure di sanitario, su cui riflettere ai fini di una nuova eccezione di incostituzionalità.   

Al riguardo si rammenta non soltanto che il libero professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio della sua attività, ma anche che, ai sensi dell'art. 12 della legge Gelli Bianco, il danneggiato ha azione diretta verso l'impresa di assicurazione, sussistendo peraltro in tal caso un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

    

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