17 luglio 2026

La Corte di legittimità ribadisce la manifesta infondatezza della q.l.c della norma che preclude di ricorrere personalmente.

 

La seconda sezione della Corte di Cassazione ha nuovamente ritenuto <<manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 13 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01, che ha altresì precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)>>.

16 luglio 2026

Termini a ritroso: e se il settimo giorno a ritroso è festivo?

 

Con riferimento ai termini per il deposito di una lista testi, la Corte di legittimità ha considerato che se il settimo giorno libero a ritroso è domenica, la lista va depositata nel giorno antecedente non festivo

Così la Corte: <<nel caso di specie l’udienza era fissata alla data del 20/01/2025; il termine per il deposito della lista testi, che va computato in giorni interi e liberi (escludendo il dies a quo e il dies ad quem – cfr., da ultimo, Sez. 3, Altea, cit.) e che va calcolato a ritroso («..almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento») scadeva il 12/01/2025, che era domenica, e, dunque, in un giorno festivo; venendo in rilievo un termine “a ritroso”, il dies ad quem va individuato «nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza» (cfr. Sez. 4, Selvaggio, cit.), ossia nella giornata di sabato 11/01/2025...>> (sentenza al link)

 

15 luglio 2026

Reato continuato – Pluralità di concorrenti – Coimputato giudicato separatamente per una parte dei reati commessi da minorenne – Pena complessiva superiore a quella inflitta ai coimputati maggiorenni giudicati in un unico processo – Principio di proporzionalità della pena – Violazione – Fattispecie.

 



L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale, in tema di pena, ha affermato che, nel caso di reato continuato commesso, in concorso, da una pluralità di imputati, contrasta con il principio, di rilevanza costituzionale e sovranazionale, di proporzionalità della pena l’inflizione al concorrente, giudicato separatamente per una parte dei reati, commessi prima del raggiungimento della maggiore età, di una pena complessiva superiore a quella inflitta, ai coimputati maggiorenni, giudicati in un unico processo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, onerando il giudice della fase rescissoria di verificare se la pena inflitta all’imputato dal Tribunale per i minorenni, avuto riguardo all’intervenuta derubricazione, nei confronti dei coimputati maggiorenni, di taluni dei delitti formanti oggetto dell’originaria contestazione, costituisca, “ex se”, una risposta sanzionatoria proporzionata alla complessiva offensività della condotta o se l’aumento di pena per la continuazione possa essere determinato in misura minima o, comunque, più contenuta).

14 luglio 2026

Sospensione del procedimento con messa alla prova - Reati di cui all’art. 550, comma secondo, cod. pen. – Circostanze aggravanti ad effetto speciale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

 



L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale, in tema di cause di estinzione del reato, ha affermato che il rinvio, operato dall'art. 168-bis cod. pen., ai “delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale” consente all’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova pur quando siano contestate circostanze aggravanti ad effetto speciale. (Fattispecie relativa ad imputato del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 339, comma secondo, cod. pen.).

13 luglio 2026

PENE SOSTITUTIVE PROGNOSI DI INSOLVIBILITA': LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

 






Avevamo già dato notizia della pendenza della questione (PENE PECUNIARIA SOSTITUTIVA e INSOLVIBILITA': A GIUGNO LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE).

Diamo ora notizia della decisione delle sezioni unite, informazione provvisoria:

Questione penale Decisa del ricorso R.G. n. 37184/2025 ud. 25/06/2026


Se, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione della pena pecuniaria possa essere rigettata dal giudice quando lo stesso, in base ad elementi di fatto, formuli una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento da parte dell'imputato.


Ricorrente: Colella N.

Relatore: A. Ranaldi

Data udienza: 25 giugno 2026

Riferimenti normativi: Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 56-quater, 58, 59, 71, 102 e 103; cod. pen., art. 20-bis, 133, 133-bis e 133-ter

Ordinanza di rimessione: 14740/2026

Decisione

Negativa.

10 luglio 2026

L'impugnazione avverso il rigetto del concordato sui motivi di appello: la decisione delle sezioni unite. Informazioni provvisorie

 



Avevamo già dato notizia della pendenza della questione (L'impugnazione avverso il rigetto del concordato sui motivi di appello: decideranno le sezioni unite).

Diamo ora l'esito provvisorio della decisione di ieri, 9 luglio 2026.


Se, avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, siano deducibili con il ricorso per cassazione i vizi attinenti alla determinazione della pena non comportanti l'illegalità della stessa.


Ricorrente: T. G.

Relatore: E. Morosini

Data udienza: 09 luglio 2026

Riferimenti normativi: Cod. proc. pen. artt. 599-bis e 606.

Decisione

Negativa

09 luglio 2026

Estradizione esecutiva – Violazione dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice - Rilevanza quale motivo di rifiuto - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

 



L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione per l’estero, ha affermato che è ostativa alla consegna l’assenza di una effettiva tutela, da parte dello Stato richiedente, della garanzia della imparzialità del giudice sotto il profilo oggettivo, siccome la stessa attiene al nucleo essenziale del diritto al giusto processo e del diritto di difesa, secondo i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, garantiti dalla Costituzione e dalle Carte sovranazionali. (Fattispecie in cui la persona danneggiata dai reati ascritti all’estradanda aveva fatto parte del collegio giudicante in qualità di relatore, anche occupandosi della questione preliminare della sua incompatibilità, aveva emesso il mandato di arresto ed aveva redatto la richiesta di estradizione).

08 luglio 2026

Riconoscimento delle sentenze penali straniere - Stato di origine della decisione che non è parte della Convenzione Edu - Decisione della corte di appello - Verifica della violazione dell’art. 6 CEDU - Necessità - Contenuto - Conseguenze - Fattispecie.

 




L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale ha affermato che, in tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, la corte di appello è tenuta a verificare, ai sensi dell’art. 733, comma 1, lett. b) e c), cod. proc, pen., se nel procedimento a quo siano stati violati “in concreto” i principi del giusto processo, di cui all’art. 6, par. 1 e 3, CEDU, anche quando lo Stato di origine non sia parte della Convenzione, con conseguente rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza straniera in presenza di gravi violazioni delle garanzie processuali. (Fattispecie relativa a sentenza penale dello Stato del Vaticano, riconosciuta in Italia per l’esecuzione delle statuizioni civili, nella quale è stata esclusa la violazione del citato art. 6 per difetto di imparzialità e indipendenza dei magistrati giudicanti, sul presupposto che questi, pur nominati dal Sommo Pontefice, sono scelti attraverso rigidi meccanismi di selezione e, nell’esercizio delle loro funzioni, sono soggetti soltanto alla legge).

06 luglio 2026

Passaporto e pena pecuniaria: occorre il pagamento per intero


 

Il Tar Lombardia sezione distaccata di Brescia ha precisato che i condannati a pena pecuniaria non possono ottenere il rilascio del passaporto, se non dopo avere pagato l'intera pena, a nulla rilevando l'eventuale rateizzazione. (sentenza al link)  

 Si riporta l'art. 3 l. n. 1185/1967:

 << Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

((b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;))

c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare>>.

L 'art. 2 del d.p.r. n. 649 del 1974 estende la suddetta disciplina ai documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'uscita dal territorio nazionale. 

 

03 luglio 2026

Il condannato con decreto penale può chiedere il l.p.u. previsto dal Codice della strada ?

 

La Corte ha considerato che la lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. rende la norma applicabile anche con riferimento al lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada. Invero l’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., detta una regola di procedura valida anche per la richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada (ma lo stesso varrebbe con riferimento a quello previsto dall’art. 187, comma 8 bis, cod. strada), senza che a ciò osti la prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva della pena (sentenza al link).


02 luglio 2026

Il rigetto della istanza di sostituzione con l.p.u. della pena irrogata con il d.p. è ricorribile ?

 


 

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, a seguito del c.d. correttivo Cartabia del 2024, non è più suscettibile di autonomo ricorso per cassazione, non rinvenendosi nel sistema alcuna norma che ne preveda l'impugnabilità e non essendo più tale provvedimento, quoad impugnationem, equiparabile all'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione, avverso la quale l'art. 461, comma 6, cod. proc. pen. prevede espressamente la possibilità di interporre ricorso di legittimità. 

Al riguardo la Corte ha rammentato che in precedenza il rimedio impugnatorio veniva concesso applicando in via analogica la previsione dell'art. 461 comma 6 c.p.p.  Tale soluzione veniva adottata sulla scorta di una ricostruzione sistematica, costituzionalmente orientata, poichè all'imputato che avesse chiesto la sostituzione della pena pecuniaria con il l.p.u. era preclusa la facoltà di proporre opposizione; sicchè negandogli il rimedio impugnatorio, non residuava alcuna difesa. Tuttavia, a seguito del c.d. correttivo Cartabia del 2024, oggi l'istanza di sostituzione può essere accompagnata anche dall'opposizione al decreto penale, sicché quella interpretazione che rinveniva un rimedio sistematico, equiparando il rigetto della richiesta di sostituzione alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, ai sensi dell'art. 461, non ha più ragion d'essere.

      

01 luglio 2026

Alle Sezioni Unite la questione se occorra mandato a impugnare al difensore d'ufficio dell'assente che impugni anche ordinanza dichiarativa assenza

 

La prima sezione ha rimesso alle SS.UU. la questione, già oggetto di contrasto intersezionale, se <<operi nel giudizio di cassazione l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (secondo cui «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore d'ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio») qualora col ricorso proposto dal difensore d'ufficio avverso la sentenza sia impugnata anche l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato>> (ordinanza al link)

30 giugno 2026

Uso processuale delle dichiarazioni predibattimentali del testimone irreperibile: la Cassazione ribadisce i rigorosi limiti e annulla con rinvio per motivazione carente

 


Abstract

La Corte di Cassazione annulla la condanna per rapina confermata in appello, rilevando un difetto di motivazione in ordine alla legittima acquisizione delle dichiarazioni rese in fase investigativa dalla persona offesa, divenuta irreperibile. I giudici di legittimità richiamano i principi consolidati (alla luce della giurisprudenza CEDU) che condizionano l’utilizzo di tali dichiarazioni a una rigorosa verifica: a) dell’imprevedibilità dell’irreperibilità, b) dell’assenza di una volontà sottrattiva del dichiarante, c) dell’esistenza di riscontri esterni. La Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente esaminato le specifiche doglianze difensive su questi aspetti, limitandosi a richiami generali. Ne consegue l’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio, nel quale dovrà essere colmata la lacuna motivazionale. Infondata, invece, l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 512 c.p.p.

Approfondimento

Il caso: P.V. è stato condannato per concorso in rapina aggravata (art. 628 c.p.). La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna.

Il ricorso in Cassazione: La difesa ha sollevato diversi motivi, incentrati principalmente su:

Violazione del contraddittorio: Le dichiarazioni rese in fase di indagine dalla persona offesa (M.R.), divenuta irreperibile, sono state acquisite ai sensi dell’art. 512 c.p.p. e utilizzate come prova determinante per la condanna, senza che l’imputato potesse controinterrogarla.

Motivazione carente e travisamento della prova: La Corte d’Appello non avrebbe verificato adeguatamente se l’irreperibilità della teste fosse realmente imprevedibile (o invece voluta per sottrarsi al contraddittorio) e se esistessero elementi esterni di conferma delle sue accuse.

Eccezione di incostituzionalità dell’art. 512 c.p.p. (ritenuta infondata dalla Corte).

Errori sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche (motivi assorbiti).

Decisione della Cassazione:

Accoglie il ricorso in relazione al primo e terzo motivo (sul contraddittorio e l’uso delle dichiarazioni predibattimentali).

Annulla la sentenza della Corte d’Appello di Napoli.

Dispone un nuovo giudizio davanti a un’altra Sezione della stessa Corte d’Appello.

Principio di diritto ribadito: La Cassazione chiarisce che l’uso delle dichiarazioni raccolte prima del dibattimento (ex art. 512 c.p.p.) come prova “esclusiva e determinante” della colpevolezza è possibile solo se:

  • Si è accertata l’effettiva e imprevedibile irreperibilità del testimone con ricerche approfondite (anche all’estero).
  • Si è verificato che l’allontanamento non sia volontario (per sottrarsi al contraddittorio).
  • Esistono elementi esterni di conferma (riscontri) e garanzie procedurali adeguate.

Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello su questi punti è stata carente e non ha risposto alle precise censure della difesa.








29 giugno 2026

Ladri di luce, niente sconto: la Cassazione fulmina la vecchia giurisprudenza e riaccende la procedibilità d’ufficio

 




Abstract

La Corte di Cassazione (Sez. V penale, sent. n. 17737/2026) accoglie il ricorso del Procuratore Generale di Catania avverso una sentenza del Tribunale che aveva escluso l’aggravante del furto su “cosa destinata a pubblico servizio” (art. 625, comma 1, n. 7 c.p.) nel caso di sottrazione di energia elettrica mediante manomissione del contatore. Il Tribunale, basandosi su un risalente precedente del 1967, aveva ritenuto il furto non aggravato e, in mancanza di querela, dichiarato il non doversi procedere. La Cassazione ribalta il principio: l’energia elettrica erogata attraverso la rete di distribuzione è funzionalmente destinata a un pubblico servizio, indipendentemente dalla manomissione del misuratore. L’aggravante sussiste, dunque il reato è procedibile d’ufficio. Viene inoltre chiarito che, dopo la riforma Nordio (legge n. 114/2024), il pubblico ministero non può più appellare le sentenze di proscioglimento per reati “minori” (art. 550 c.p.p.), ma il Procuratore Generale può ricorrere per cassazione ex art. 608 c.p.p., come avvenuto nel caso di specie. Sentenza annullata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione.



Sintesi (I.A)

1. Fatto e impugnazione

C.M. era imputato di furto di energia elettrica (artt. 624, 625 c.p.) per aver manomesso il contatore, sottraendo corrente alla rete ENEL.
Il Tribunale di Catania (3 ottobre 2025) aveva dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela, ritenendo non applicabile l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 (cosa destinata a pubblico servizio), richiamando un precedente della Cassazione del 1967 (Rv. 104749).
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania ricorre per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge: la destinazione a pubblico servizio dell’energia elettrica persiste anche in caso di manomissione del contatore.

2. Decisione della Cassazione (accoglimento del ricorso)

Procedibilità d’ufficio: Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), il furto semplice è procedibile a querela, ma rimane procedibile d’ufficio se commesso su “cose destinate a pubblico servizio” (art. 624, comma 3 c.p.). L’aggravante è stata correttamente contestata (richiamo espresso all’art. 625 n. 7).
Furto, non frode informatica: La giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 10495/1996; Sez. 5, n. 19021/2025) chiarisce che la manomissione del contatore integra il reato di furto, perché l’energia non contabilizzata viene sottratta superando la volontà contraria del proprietario (non si induce in errore l’erogatore).
Aggravante sussistente: L’energia elettrica erogata tramite rete di distribuzione pubblica è funzionalmente destinata a un pubblico servizio (non è una qualità intrinseca del bene, ma va accertata in concreto). La Cassazione ribadisce l’orientamento dominante (Sez. 5, n. 14890/2024; n. 35873/2024; n. 37142/2024): la rete serve un numero indeterminato di utenti, soddisfacendo un’esigenza di rilevanza pubblica. La manomissione del contatore non fa venir meno questa destinazione.
Superamento del precedente del 1967: La sentenza impugnata si basava su un orientamento risalente e ormai superato.

3. Profili processuali (legge Nordio e impugnabilità)

La sentenza di primo grado è del 3 ottobre 2025, successiva all’entrata in vigore della legge n. 114/2024 (c.d. Nordio), che ha modificato l’art. 593 c.p.p.: il pubblico ministero non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2 c.p.p. (tra cui l’art. 625 c.p.).
Tuttavia, il Procuratore Generale presso la corte d’appello può ricorrere per cassazione ex art. 608 c.p.p. contro ogni sentenza di proscioglimento inappellabile. Nel caso concreto questo potere è stato correttamente esercitato.

4. Dispositivo
Annullamento della sentenza del Tribunale di Catania.
Rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione fisica, per un nuovo giudizio (ex art. 623, lett. d c.p.p.).


26 giugno 2026

Il patteggiamento sana anche le nullità assolute



La Corte ha precisato che <<la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato>> (ordinanza al link)


25 giugno 2026

Non sono illegittime le norme dell'o.p. che assegnano al Trib. di Sorveglianza la competenza sulla liberazione anticipata in caso di l.p.u. sostitutivo

 

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 114, depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in relazione agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – degli articoli 69 e 69-bis della legge di ordinamento penitenziario. In particolare, il giudice a quo dubitava della costituzionalità di tali norme nell’interpretazione, costituente «diritto vivente», secondo cui spetta al magistrato di sorveglianza (e non al giudice dell’esecuzione penale) la competenza a provvedere sull’istanza di liberazione anticipata anche nel caso in cui sia stata comminata, o applicata su richiesta, la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. (comunicato al link) (decisione al link)

Richiesta di proroga del termine di custodia cautelare nel procedimento estradizionale - Decisione della corte d’appello - Contraddittorio - Necessità - Forme - Effetti in caso di omessa instaurazione - Nullità - Sussistenza.

 





La Sesta Sezione penale, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, ha affermato che la proroga dei termini della custodia cautelare applicata ai fini estradizionali, richiesta dal procuratore generale ai sensi dell’art. 714, comma 4, cod. proc. pen., deve essere deliberata dalla corte d’appello, a pena di nullità a regime intermedio, all’esito del contraddittorio concreto ed effettivo tra le parti, che non necessita della procedura camerale partecipata, ma può svolgersi anche in forma cartolare, trovando applicazione, per effetto del rinvio di cui all’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., la disciplina dettata dall’art. 305, comma 2, cod. proc. pen.

24 giugno 2026

Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato il medesimo al risarcimento del danno in favore della parte civile. Atti alla Corte Costituzionale

 





La Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'impugnazione con l'appello, da parte dell'imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

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La Corte di legittimità ribadisce la manifesta infondatezza della q.l.c della norma che preclude di ricorrere personalmente.

  La seconda sezione della Corte di Cassazione ha nuovamente ritenuto << manifestamente infondata la questione di illegittimità costi...

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