La Corte ha precisato che <<la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato>> (ordinanza al link)
26 giugno 2026
25 giugno 2026
Non sono illegittime le norme dell'o.p. che assegnano al Trib. di Sorveglianza la competenza sulla liberazione anticipata in caso di l.p.u. sostitutivo
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 114, depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in relazione agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – degli articoli 69 e 69-bis della legge di ordinamento penitenziario. In particolare, il giudice a quo dubitava della costituzionalità di tali norme nell’interpretazione, costituente «diritto vivente», secondo cui spetta al magistrato di sorveglianza (e non al giudice dell’esecuzione penale) la competenza a provvedere sull’istanza di liberazione anticipata anche nel caso in cui sia stata comminata, o applicata su richiesta, la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. (comunicato al link) (decisione al link)
Richiesta di proroga del termine di custodia cautelare nel procedimento estradizionale - Decisione della corte d’appello - Contraddittorio - Necessità - Forme - Effetti in caso di omessa instaurazione - Nullità - Sussistenza.
24 giugno 2026
Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato il medesimo al risarcimento del danno in favore della parte civile. Atti alla Corte Costituzionale
23 giugno 2026
Le pene sostitutive non possono essere chieste per la prima volta in appello e la richiesta va motivata- di L. Platino*
La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 3962 del 13.01.2026, ha affrontato la questione della possibilità o meno di chiedere, per la prima volta nei motivi di appello, l’applicazione di una pena sostitutiva.
Per i processi già pendenti al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs.150/2022 che, come è noto, ha profondamente innovato il tessuto di cui alla L. 689/1981, occorre fare corretta applicazione della disposizione transitoria di cui all’art. 95 D.Lgs. 150/2022. La disposizione citata deve essere interpretata nel senso che la odierna disciplina delle pene sostitutive, più favorevole rispetto alla previgente, si applica al giudizio di prime cure o a quello di impugnazione a seconda del grado in cui pendeva il processo al momento della entrata in vigore della riforma. Da quanto sopra discende che se il giudizio era pendente in primo grado al momento della data di entrata in vigore della riforma Cartabia, era onere indefettibile dell'imputato formulare istanza di applicazione delle pene sostitutive avanti il primo giudice, e se tale richiesta non è stata tempestivamente esercitata, non può essere recuperata nel successivo grado di appello. Invero, la richiesta può essere legittimamente presentata come motivo di impugnazione soltanto se sia stata a suo tempo formulata in primo grado e respinta.
La sentenza in commento, nel corpo motivazionale, non ha ignorato che in precedenza la Corte si era espressa in senso favorevole alla possibilità di avanzare la richiesta di pene sostitutive, per la prima volta, anche nel giudizio di appello, ma ha ritenuto che trattasi di un arresto oggi superato dalla modifica dell'art. 545 bis c.p.p.. L’intervento correttivo operato con il D.Lgs. 31/2024 ha eliminato l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva, senza che, di conseguenza, ci si possa ormai dolere, in sede di impugnazione, del mancato esercizio di un potere officioso di applicazione delle pene sostitutive.
Inoltre, la Corte, sebbene il sistema delle pene sostitutive non imponga all'imputato un obbligo di produrre documentazione a supporto della richiesta, ha sollecitato la difesa a motivare la richiesta in ordine ai presupposti che ne consentirebbero l'applicazione, mediante specifiche deduzioni (sentenza al link)
* Avvocato del Foro di Palermo, ha svolto attività di tutorato presso l' Università di Giurisprudenza di Palermo.
22 giugno 2026
La p.o. non può ricorrere avverso l'ordinanza di rigetto del suo appello ex art. 428 c.p.p.
La Corte ha chiarito che <<alla persona offesa il comma 2 dell’art. 428 cod. proc. pen. consente l’appello esclusivamente nei casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7, cod. proc. pen.; coerentemente, questa Corte ha chiarito che la stessa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (Sez. 4, n. 14674 del 09/02/2018, Martelli, Rv. 273263-01; Sez. 4, n. 11064 del 11/03/2026, Seye, Rv. 289659 01). Il successivo comma 3-bis disciplina invece il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello, riservandone la proposizione all’imputato e al Procuratore generale e limitandola ai motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. 3 L’ordinanza con cui la Corte di appello rigetta l’appello della persona offesa ex art. 428, comma 2, cod. proc. pen. non rientra, pertanto, tra i provvedimenti ricorribili per cassazione>>.(sentenza al link)
19 giugno 2026
Rapina aggravata: la Corte di cassazione rimette gli atti alla Corte costituzionale
18 giugno 2026
Reato di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen. - Intercettazione della conversazione effettuata dal detenuto - Corpo del reato – Sussistenza - Conseguenze - Utilizzabilità in altro procedimento pur in assenza dei presupposti di cui all’art. 270 cod. proc. pen. - Sussistenza.
La Sesta Sezione penale, in tema di indebito utilizzo da parte di un detenuto di un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, ha affermato che la conversazione o comunicazione effettuata ed oggetto di attività intercettiva costituisce, unitamente al supporto che la contiene, corpo del reato di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen., ed è pertanto utilizzabile nel processo a carico del detenuto relativo a tale reato, pur quando l’intercettazione sia stata disposta nell’ambito di un procedimento diverso ed in assenza dei presupposti indicati dall’art. 270 cod. proc. pen.
17 giugno 2026
Appello e richiesta di partecipazione all'udienza - Decisioni in camera di consiglio - Impugnazioni proposte a far data dall’1 luglio 2024 - Richiesta di trattazione orale formulata con l'atto di gravame - Ammissibilità - Ragioni.
16 giugno 2026
Intercettazioni: quando ricorrono i gravi indizi di reato necessari per autorizzare la captazione ?
La Corte di legittimità ha statuito che <<il requisito dei gravi indizi di reato richiesto dall’art. 267 cod. proc. pen. ai fini dell’autorizzazione delle intercettazioni non postula una valutazione probatoria in ordine alla fondatezza dell’accusa, ma richiede soltanto la verifica della plausibilità dell’ipotesi delittuosa prospettata, essendo sufficiente una sommaria ricognizione degli elementi acquisiti idonei a rendere ragionevolmente configurabile la commissione di un reato (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263044 01; Sez. 6, n. 10902 del 26/02/2010, Morabito, Rv. 246688-01; Sez. 6, n. 42178 del 07/11/2006, Froncillo, Rv. 235318-01; Sez. 5, n. 41131 del 08/10/2003, Liscai, Rv. 227053-01)>>. (sentenza al link)
15 giugno 2026
I limiti all'impugnazione della sentenza di "concordato in appello"
12 giugno 2026
Astensione degli avvocati e prescrizione “sospesa senza limiti”
11 giugno 2026
La decisione delle sezioni unite. Adozione in via provvisoria di una misura cautelare da parte di giudice che si dichiari incompetente - Trasmissione degli atti ad altro giudice ex art. 27 cod. proc. pen. - Rinnovazione da parte di quest’ultimo dell'ordinanza coercitiva, con contestuale dichiarazione di incompetenza - Conflitto negativo di competenza - Insussistenza - Perdurante efficacia della misura tempestivamente rinnovata - Sussistenza.
10 giugno 2026
Giudici onorari e omesso rispetto delle regole di competenza: la decisione delle sezioni unite. Inosservanza senza sanzione processuale
Avevamo già dato notizia della pendenza della questuione (Inosservanza delle regole di assegnazione ai giudici onorari in ambito penale: sanzione processuale o inosservanza di criteri organizzativi? La parola alle Sezioni Unite
Diamo ora notizia della decisione delle sezioni unite: informazione provvisoria.
09 giugno 2026
La Cassazione a Sezioni Unite: niente "cura" per l'impresa sana. Il controllo giudiziario volontario non è un antidoto all'interdittiva antimafia in assenza di reale infiltrazione. Depositata la sentenza 21077/2026 delle Sezioni Unite
Abstract
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, affronta il contrasto giurisprudenziale relativo ai presupposti per l’ammissione al c.d. controllo giudiziario volontario (art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011), richiesto dall’impresa destinataria di un’informazione interdittiva antimafia. L’orientamento più restrittivo ritiene che il giudice della prevenzione debba verificare in ogni caso la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa – anche solo occasionale – e non possa limitarsi a una prognosi di bonificabilità. L’indirizzo opposto, fatto proprio dalla sentenza impugnata, sostiene che il giudice debba solo valutare l’emendabilità dell’ente, potendo ammettere al controllo anche l’impresa "sana" al solo fine di sospendere gli effetti interdittivi. Le Sezioni Unite rigettano quest’ultima tesi, enunciando il principio secondo cui il giudice della prevenzione, accertata l’insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, è tenuto a rigettare la richiesta di controllo giudiziario volontario, pena l’utilizzo di una misura di prevenzione in assenza del suo presupposto legittimante (la pericolosità oggettiva dell’ente). La pronuncia chiarisce l’autonomia e la pienezza del sindacato giurisdizionale rispetto all’accertamento prefettizio.
Sintesi della sentenza
Premessa processuale
Questione di diritto
"Se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34‑bis, comma 6, d.lgs. 159/2011, il giudice, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo di tale accertamento, rigettare la richiesta".
I due orientamenti in contrasto
| Orientamento (c.d. "pieno sindacato") | Orientamento (c.d. "sindacato limitato") |
|---|---|
| Il giudice della prevenzione ha poteri di cognizione pieni e autonomi. | Il giudice non può rimettere in discussione l’esistenza del condizionamento criminale già accertato dal Prefetto. |
| Deve verificare: a) insussistenza di disponibilità diretta/indiretta dell’ente da parte di soggetti pericolosi; b) esistenza di una relazione agevolatrice occasionale; c) prognosi positiva di bonificabilità. | L’interdittiva costituisce un "substrato intangibile". Il giudice opera solo una prognosi di bonificabilità, negando la misura solo se il condizionamento è stabile o non emendabile. |
| Se manca qualsiasi pericolo di infiltrazione (anche occasionale), la richiesta va rigettata. | Anche l’impresa sana (senza alcuna infiltrazione) può essere ammessa al controllo, per sospendere gli effetti interdittivi ed evitare una disparità di trattamento. |
La soluzione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite rigettano il ricorso e aderiscono al primo orientamento, enunciando il seguente principio di diritto:
"Il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l’applicazione del controllo previsto dall’art. 34‑bis, comma 6, d.lgs. 159/2011, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell’ambito dei compiti affidatigli, la insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa".
Motivazione essenziale
Unitarietà dell’istituto – Il controllo giudiziario (sia "prescrittivo" d’ufficio che "volontario" su istanza privata) ha i medesimi presupposti, tra cui l’esistenza di un’agevolazione occasionale a favore di soggetti pericolosi (art. 34‑bis, comma 1).
Pericolosità come requisito indefettibile – Il controllo giudiziario è una misura di prevenzione patrimoniale: senza un attuale pericolo di infiltrazione (anche solo occasionale) manca il suo fondamento. Applicarlo a un’impresa "sana" significherebbe "curare un soggetto che non ha bisogno di cure", con un’ingerenza pubblica sproporzionata e inutile.
Autonomia del giudice della prevenzione – Il Tribunale non è vincolato dall’accertamento prefettizio: il suo sindacato è pieno, retrospettivo (sulla "storia" dell’impresa) e prospettico (sul rischio di reiterazione). Può quindi pervenire a conclusioni difformi, anche di segno opposto (inesistenza del pericolo).
Rimedi alternativi per l’impresa "sana" erroneamente interdittata – Il rigetto della domanda di controllo volontario per insussistenza del pericolo non lascia l’impresa senza tutela: costituisce un "fatto nuovo" che obbliga il Prefetto, ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, a riesaminare l’interdittiva (c.d. aggiornamento). L’impresa può inoltre impugnare l’interdittiva dinanzi al giudice amministrativo.
No alla disparità di trattamento – Non vi è irragionevolezza nel negare il controllo all’impresa sana e accordarlo a quella occasionalmente infiltrata: le situazioni sono oggettivamente diverse. La misura è terapeutica, non uno strumento per sospendere automaticamente l’interdittiva.
Dispositivo
Estremi della sentenza
Sezione: Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione
08 giugno 2026
PENE SOSTITUTIVE IN APPELLO: IL DIFENSORE NON PROCURATORE PUO' CHIEDERLE ? SINO A QUANDO ?
La sesta sezione ha fornito utili chiarimenti in tema di pene sostitutive e giudizio di appello.
Schematizzando le indicazioni della Corte si può rilevare che:
1) lì dove la pena inflitta in primo grado era sostituibile, in forza del principio devolutivo, la sostituzione deve essere chiesta con l'impugnazione o con i motivi nuovi;
2) il difensore appellante NON necessita di procura speciale al fine di procedere alla superiore richiesta;
3) l'imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, potrà esprimere il CONSENSO alla sostituzione fino a quindici giorni prima dell'udienza cartolare, con i motivi nuovi o con memoria;
4) in caso di udienza partecipata il consenso può essere manifestato entro l'udienza di discussione;
5) nel caso in cui i presupposti per sostituire la pena sorgano soltanto a seguito della decisione di secondo grado, il Giudice sarà chiamato, anche d'ufficio (e dunque in assenza di apposito motivo o sollecitazione difensiva), <<a vagliare la possibilità di sostituire la pena detentiva, dovendo la Corte motivare l'eventuale giudizio prognostico che, secondo la sua valutazione di merito, sì ritenga ostativo alla sostituzione; e in caso di ritenuta prognosi positiva, si dovrà seguire il percorso eventualmente bifasico già tracciato in primo grado dall'art. 545-bis, acquisendo il consenso dell'imputato, se del caso rinviando appositamente per procedere in tal senso>>;
6) infine, la Corte ha precisato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è necessario che la richiesta dell'imputato sia circostanziata e documentata, potendo l'iniziativa partire addirittura dal giudice, cui compete la valutazione della coerenza della sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale, nonché lo svolgimento, se necessario, della relativa istruttoria. (sentenza al link)
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